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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 14/04/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. Cinzia Alcamo - Presidente
2) Dott. Caterina Greco - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere rel. Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 743/22 R.G. promossa in grado di appello da in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 [...]
, rappr.to e difeso dagli Avv.ti John Gai Antonio Li Causi e Angela Parte_2
Seffer
-Appellante- Contro
, in proprio Controparte_1
e quale mandatario di in persona del Presidente e legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappr.to e difeso dall'Avv. Rosaria Ciancimino
-Appellato –
Controparte_3
, in persona del per
[...] Controparte_4 la Sicilia, rappr.to e difeso dall'Avv. Luigi La Valle
-Appellato –
(già , in Controparte_5 Controparte_6 persona del Procuratore Speciale, rappr.ta e difesa dall'Avv. Andrea Benigno
-Appellata - Oggetto: obbligo contributivo del datore di lavoro. All'udienza del 27 marzo 2025 i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale, in atti.
IN FATTO Con ricorso depositato in data 21/03/2019, la Parte_1 propose opposizione avverso nove avvisi di addebito e due cartelle esattoriali (e i ruoli sottostanti) con cui l' e l' le avevano intimato il pagamento CP_1 CP_3 della complessiva somma di euro 1.840.547,94, a titolo di contributi e premi evasi (oltre somme aggiuntive e sanzioni), relativi agli anni compresi fra il 2009 e il 2012, eccependo, in particolare, la prescrizione dei crediti stante la mancata notifica dei suddetti atti e il decorso di oltre un quinquennio in assenza di provvedimenti interruttivi. Resistettero in giudizio tutte le parti convenute variamente contestando la fondatezza del ricorso, eccependo in particolare l' e la CP_3 [...]
il difetto di legittimazione ad agire della parte opponente, in CP_6 quanto ammessa a concordato preventivo (con decreto di omologa del Tribunale di Termini Imerese dei 30.11/4.12.2015) e non autorizzata dal Giudice Delegato.
Il Tribunale di Palermo G.L., con sentenza n.1883/2022, pubblicata il 27.05.2022, rilevata l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione ad agire, rigettava il ricorso, riscontrando la regolarità della notifica di tutti gli avvisi di addebito e di una delle due cartelle di pagamento (n.296201200984968) e ritenendo, con riferimento a tutti i titoli opposti (compresa l'altra cartella identificata dal n.29620110094153414), che, “pur volendo negare efficacia di riconoscimento di debito alla domanda di omologazione della società debitrice nell'ambito della procedura di concordato”, non poteva “negarsi l'efficacia interruttiva alla domanda d'insinuazione proposta dai creditori, risultando a tal fine irrilevante che sia indirizzata al professionista delegato, vista la pacifica ricezione di essa da parte della società”. Domanda, ragionevolmente ricevuta poco dopo il 18.04.2014, idonea ad interrompere il termine quinquennale di prescrizione - decorrente dalla data di maturazione dei crediti limitatamente alla cartella CP_1
n.29620110094153414 (ovvero nel 2009), e dalla data di notifica (compresa fra il 7.7.2011 e il 4.12.2014) per gli altri atti opposti – non ancora scaduto al momento del deposito del ricorso introduttivo del giudizio di prime cure.
Per la riforma della predetta sentenza ha interposto gravame, con ricorso depositato l'1.7.2022, la (d'ora avanti anche la “ ”), in Parte_1 CP_7 persona del suo legale rappresentante pro tempore, , Parte_2 lamentando l'inidoneità della avversa documentazione a dimostrare la regolarità della procedura di notifica dei titoli opposti. Rileva in particolare come le due cartelle assertivamente notificate dalla società di riscossione presentino “in calce un report di notifica emesso dal che non produce alcuna raccomandata, né l'avvenuta Parte_3 ricezione, o altra indicazione che confermi il tentativo di consegna”, mentre per quanto riguarda le “notifiche dei nove avvisi di accertamento effettuate dall' il “fronte dell'asserita raccomandata, ove sono presenti i dati CP_1 afferenti la connessione tra la missiva e la raccomandata, risulta sprovvisto di qualsivoglia timbro postale”, mentre “il retro delle asserite cartoline di notifica non è in alcun modo riconducibile al fronte”, trattandosi “di un riquadro bianco, che non conferma in alcun modo la trasmissione alla società”. Deduce ancora che l'ammissione della al concordato Parte_1 preventivo non comporta una sospensione generalizzata della prescrizione di tutti i crediti ex art.2943 c.c., ma solo di quelli per i quali siano già state avviate procedure di riscossione coattiva.
Evidenzia poi, in assenza di alcun atto interruttivo, come il termine di prescrizione quinquennale fosse sicuramente decorso al momento del deposito del ricorso, non essendovi prova che l'istanza di ammissione a passivo elaborata da il 18.04.2014, sia mai stata ricevuta dal Controparte_6 commissario giudiziale, organo quest'ultimo, comunque, distinto dalla società e le cui condotte non determinano il riconoscimento del credito. Hanno resistito in giudizio:
- l' eccependo l'inammissibilità Controparte_8 dell'appello per violazione del disposto dell'art.434 c.p.c., la regolarità della notifica degli atti impositivi, la correttezza della procedura di riscossione coattiva;
- l' , evidenziando come la Società avesse espressamente CP_3 riconosciuto il credito assicurativo “sia nella domanda di transazione fiscale presentata il 12.02.2014”, sia nella “Integrazione alla domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo di continuità” presentata il 30.10.2014 al Tribunale di Termini Imerese nell'ambito del procedimento n.3/2014” e “sia ancora nella domanda di transazione fiscale ripresentata all' in data CP_3
23.2.2015”; deduce poi il mancato perfezionamento della prescrizione trattandosi di crediti esigibili solo quando è divenuto “esecutivo il progetto di ripartizione che ne preveda il pagamento ovvero dalla scadenza dei termini previsti per il pagamento dei crediti concordatari”.
- l' contestando l'ammissibilità del gravame ai sensi e per gli effetti CP_1 dell'art.3 bis del D.L. n.146/21 (convertito in legge n.215/2021), rivendicato l'effetto interruttivo da attribuire alla domanda di insinuazione al passivo formulata dall'Agente per la Riscossione e deducendo la regolare consegna alla debitrice di tutti gli avvisi di addebito opposti.
Indi, all'udienza del 27 marzo 2025, il difensore della società appellante
“preso atto della fondatezza dell'eccezione dell' in ordine alla carenza di CP_1 interesse all'impugnazione”, ha chiesto “termine per documentare la sussistenza delle condizioni che lo legittimerebbero ad impugnare gli estratti di ruolo”. Rinvio al quale si sono opposti i procuratori delle altre parti costituite “rilevando che l'interesse ad agire deve sussistere al momento della proposizione della domanda”. All'esito della discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo steso in calce alla presente. IN DIRITTO In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (Cass. 363/2019) – per il quale la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. – deve essere affermata l'inammissibilità del ricorso di prime cure per difetto di interesse ad agire, come eccepito dall' nella memoria CP_1 di costituzione in appello. Soccorre in proposito un recente pronunciamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (sent.26283/2022) che in una fattispecie sovrapponibile a quella oggetto dell'odierno contendere (opposizione avverso il ruolo esattoriale ed eccepita prescrizione del credito ingiunto per asserita omessa notifica delle propedeutiche cartelle) ha affermato l'inammissibilità dell'opposizione in parola. Determinazione giudiziale alla quale la Corte di Cassazione è giunta all'esito di un accurato percorso argomentativo che appare opportuno riprendere in quei passaggi motivazionali oggetto di immediate ricadute sulla fattispecie di causa. In particolare, la Cassazione dopo avere compiutamente illustrato l'evoluzione giurisprudenziale succedutasi in materia e le ondivaghe opzioni interpretative di volta in volta dominanti, ha poi preso atto dell'intervento del legislatore “il quale, con l'art.
3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla L. n.215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che «L'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”. “La norma”, prosegue la Corte di legittimità “riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie: in base, in particolare, alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n.46/99 quanto ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito dell'art. 49 del d.P.R. n. 602/73, Cass., sez. un., n. 33408/21), e giusta gli artt. 27 della I. n. 689/81 e 206 del d.lgs. n. 285/92, in relazione alle somme dovute a di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (cfr., con riguardo al fermo, Cass. n. 22018/17).
“La prima disposizione del comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/73 è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/92 tra quelli impugnabili: sulla distinzione si sono soffermate queste sezioni unite (con la già citata sentenza n. 19704/15) e non constano voci dissonanti (in linea, anche l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4/22).”
Per quanto riguarda la seconda disposizione della disciplina sopravvenuta la Corte di Cassazione ha, invece, affermato, ex art.363 c.p.c., il principio di diritto per il quale in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis cit. si applica anche ai processi pendenti, trattandosi di una norma che
“specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. Ne consegue, per effetto del rinnovato intervento normativo, dell'estensibilità operativa delle prescrizioni ivi contenute anche ai giudizi già pendenti alla data di entrata in vigore della Legge n.215/2021 (l'odierna controversia è iniziata nel 2019), del disposto dell'art.30 comma 14 D.L. 78/2010 che prevede l'applicazione delle previsioni in tema di cartelle esattoriali anche agli avvisi di addebito, e della mancata allegazione della Società di trovarsi in una delle situazioni legittimanti un intervento derogatorio (partecipazione ad una procedura di appalto pubblico oppure per la riscossione di somme dovute al contribuente da soggetti pubblici ovvero versando il debitore in una situazione di perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione), l'assoluta carenza di un interesse della all'impugnazione degli avvisi di addebito e delle cartelle Parte_1 indicati nell'atto introduttivo del giudizio di prime cure. Era d'altronde la stessa debitrice ad affermare nella premessa del ricorso ex art.414 c.p..c., di essere venuta a conoscenza per la prima volta dei carichi esattoriali di natura previdenziale ascritti alla Società, “tramite gli estratti di ruolo sopra indicati”, così implicitamente sottolineando di non aver mai ricevuto tutti i titoli opposti (avviso di addebito e cartelle di pagamento). Posizione ribadita anche nel giudizio di gravame, laddove, quale primo motivo di appello, la dopo avere eccepito l'inidoneità della Parte_1 documentazione in atti a provare la notifica dei titoli esattoriali, così testualmente concludeva: “Alla luce delle superiori evidenze, risulta incomprensibile che il giudice di prime cure abbia potuto ritenere valido il procedimento notificatorio, conseguentemente viste le numerose irregolarità e illecita delle notifiche, le stesse dovranno considerarsi e ritenere illegittime e conseguentemente dichiarare nulla la notifica”. Era, inoltre, lo stesso difensore della Società, nel corso dell'odierna udienza, a riconoscere la “fondatezza dell'eccezione dell' in ordine alla CP_1 carenza di interesse all'impugnazione”. Carenza non sanabile, come invece ventilato dallo stesso difensore, attraverso la produzione di atti volti a “documentare la sussistenza delle condizioni che lo legittimerebbero ad impugnare gli estratti di ruolo”, laddove - in disparte ogni considerazione circa la mancata specificazione della circostanza fattuale legittimante l'intervento derogatorio – o tale situazione preesisteva all'introduzione del giudizio e allora avrebbe dovuto essere tempestivamente certificata ovvero è sopravvenuta al deposito del ricorso ex art.414 c.p.c. così da risultare ininfluente ai fini della decisione. Per quanto suesposto, così integrata la motivazione, la sentenza di primo grado può trovare conferma. Residua la regolamentazione delle spese di lite.
In proposito, tenuto conto che l'innovativo intervento giurisprudenziale si è perfezionato in epoca successiva all'introduzione del giudizio d'appello e riscontrata la condotta dell'appellante sostanzialmente adesiva all'eccezione dell' sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente grado CP_1 nella misura dei 3/4 (tre quarti), con condanna della società appellante al pagamento della residua quota, liquidata e distratta, come in dispositivo. Si dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/02
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma, nei sensi di cui in motivazione, la sentenza n.1883/2022, emessa dal Tribunale di Palermo G.L. il 27 maggio 2022. Condanna l'appellante alla rifusione di un quarto delle spese di lite, compensate nel resto, sostenute dall' e dall' che liquida, per ciascuno CP_1 CP_3 di essi, in euro 2.310,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a, come per legge. Condanna l'appellante alla rifusione di un quarto delle spese di lite, compensate nel resto, sostenute dall' , che Controparte_9 liquida in euro 2.310,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a, come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, dpr n.115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art.13, comma 1 bis, dpr n.115/02. Così deciso in Palermo il 27 marzo 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Claudio Antonelli Cinzia Alcamo