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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 11/03/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24/2023 CC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Collegio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rita Rigoni Presidente dott.ssa Barbara Gallo Consigliera Relatrice dott.ssa Silvia Franzoso Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa d'Appello iscritta al n. r.g. 24\2023 CC promossa da:
(C.F. ), prima in proprio e quale esercente la responsabilità Parte_1 C.F._1
genitoriale per il figlio minore (C.F. ), poi solo in Persona_1 C.F._2 proprio, con il patrocinio dell'avv. Luisa Emma Bortoluzzi (C.F. ) del Foro di C.F._3
Belluno, giusta procura in atti;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Luisa Emma Persona_1 C.F._2
Bortoluzzi (C.F. ) del Foro di Belluno, giusta procura in atti, costituito ad C.F._3
adiuvandum dopo avere conseguito la maggiore età; contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. prof. Federica Giardini Controparte_1 C.F._4
(C.F. ) del Foro di Padova e dell'avv. Giovanni Adami (C.F. C.F._5
) del Foro di Venezia, giusta procura in atti;
C.F._6
1 PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA, a cui la Cancelleria ha trasmesso gli atti in data 06.03.2024 ed in data 22.04.2024.
Oggetto: Appello avverso la Sentenza N° 1169/2022 del Tribunale di Treviso, pubblicata in data
06.07.2022.
In punto: Riconoscimento e mantenimento del figlio e risarcimento del danno endofamiliare.
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“I) Dato atto che ha raggiunto la maggiore età confermare che lo stesso continua Persona_1
a vivere con la madre, ove mantiene la residenza.
II) In riforma dell'impugnata sentenza n. 1169/2022 del Tribunale di Treviso e in accoglimento dell'interposta impugnazione, per tutti i motivi esposti in atti e qui richiamati, porre a carico di
l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario del figlio , dalla Controparte_1 Per_1
nascita del medesimo, corrispondendo alla madre un assegno pari a € 15.000 mensili o maggiore somma ritenuta di giustizia, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese nel conto corrente della madre
, rivalutabile automaticamente in base agli indici Istat. Parte_1
- In subordine a quanto precede nella denegata ipotesi in cui la Corte confermi l'importo di € 3.000 quale contributo al mantenimento ordinario di , porre a carico di tale Per_1 Controparte_1
contributo con decorrenza dalla nascita del figlio (gennaio 2006) e rivalutata ogni anno in base agli indici Istat e stabilire inoltre un adeguamento dell'assegno sulla base delle maggiori esigenze del figlio nel corso della crescita.
- In subordine a quanto precede nella denegata ipotesi in cui la Corte confermi l'importo di € 3.000 quale contributo ordinario di , porre a carico di tale contributo Per_1 Controparte_1
quantomeno con decorrenza dalla domanda (marzo 2019) e rivalutato ogni anno in base agli indici
Istat e stabilire inoltre un adeguamento dell'assegno sulla base delle maggiori esigenze del figlio ormai 18enne e comunque porre a carico di il versamento del contributo al Controparte_1
mantenimento per i primi 20 mesi di vita di (gennaio 2006/settembre 2007) per tutti i mesi Per_1
scoperti da contribuzione;
- In subordine a quanto precede nella denegata ipotesi in cui la Corte confermi la decisione di I grado in merito al mantenimento ordinario di con decorrenza dalla data di deposito della sentenza Per_1
(luglio 2022), porre a carico di il versamento della rivalutazione Istat non Controparte_1
2 corrisposta, calcolata sull'importo dell'ottobre 2007 (€ 2.400) e fino al giugno 2022 e comunque porre
a carico di il versamento del contributo al mantenimento per i primi 20 mesi di vita Controparte_1
di (gennaio 2006/settembre 2007) per tutti i mesi scoperti da contribuzione;
Per_1
e in ogni caso disporre altresì a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento di
, sostenendo nella misura del 100% le spese straordinarie per il figlio, identificate e Per_1
disciplinate dal Giudice tenuto conto delle circostanze di fatto o, in subordine, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso. Il padre a fronte di richiesta scritta della madre dovrà manifestare per iscritto motivato dissenso nell'immediatezza della richiesta (massimo entro dieci giorni) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa straordinaria per il figlio.
III) In riforma dell'impugnata sentenza n. 1169/2022 del Tribunale di Treviso e in accoglimento dell'interposta impugnazione, per tutti i motivi esposti in atti e qui richiamati, riconosciuta la reale natura dei versamenti pregressi, effettuati a scopo deterrenza da per € 383.236 e CP_2
fino al riconoscimento per € 70.021, dichiarare che le stesse, quali maggiori Controparte_1
elargizioni in favore di dirette a soddisfare le molteplici esigenze del figlio tra cui quelle Per_1
abitative, non sono compensabili con gli obblighi di mantenimento ordinario e straordinario dell'Appellato dalla nascita del figlio, e stabilire pertanto a carico dell'odierno Appellato il versamento dell'arretrato, come richiesto al motivo di appello sub II con interessi e rivalutazione.
IV) In riforma dell'impugnata sentenza n. 1169/2022 del Tribunale di Treviso e in accoglimento dell'interposta impugnazione, per tutti i motivi esposti in atti e qui richiamati, condannare CP_1
ai sensi dell'art. 1299 c.c. al rimborso del credito vantato da per le spese
[...] Parte_1
ordinarie e straordinarie sostenute dalla medesima fin dalla nascita per il mantenimento del figlio
, da quantificarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre a interessi e rivalutazione Per_1
monetaria dal dovuto sino al saldo.
- In subordine a quanto precede nella denegata ipotesi in cui la Corte consideri saldate le spese sostenute per il mantenimento ordinario, condannare all'integrale rifusione delle Controparte_1
spese straordinarie sostenute dalla madre ammontanti a € 417.465 fino all'agosto 2020, oltre alle ulteriori spese straordinarie successive all'agosto 2020 fino alla data della sentenza pari a € 53.789 oltre a interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto sino al saldo.
- In subordine a quanto precede condannare alla rifusione delle spese Controparte_1
straordinarie come identificate dal medesimo Appellato nella propria comparsa conclusionale del
06/06/2022 da pag. 58 a pag. 65, pari a € 337.425 o nella diversa misura determinata equitativamente dalla Corte oltre a interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto sino al saldo.
3 V) In riforma dell'impugnata sentenza n. 1169/2022 del Tribunale di Treviso e in accoglimento dell'interposta impugnazione, per tutti i motivi esposti in atti e qui richiamati, condannare CP_1
al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, patiti e patiendi da in
[...] Persona_1 almeno € 15.000 mensili dalla nascita (€ 180.000 annui) e fino all'età matura, ovvero nella diversa, maggiore misura che sarà ritenuta di giustizia e non patrimoniali, patiti e patiendi da
[...]
ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c., da quantificarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 Per_1
c.c., oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto sino al saldo.
VI) In riforma dell'impugnata sentenza n. 1169/2022 del Tribunale di Treviso e in accoglimento dell'interposta impugnazione, per tutti i motivi esposti in atti e qui richiamati, condannare CP_1
al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali e patrimoniali, compreso il danno
[...] emergente (ora integrato a € 39.965,31) patiti e patiendi da ai sensi degli artt. Parte_1
2043 e 2059 c.c., da quantificarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre a interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto sino al saldo;
VII) In riforma dell'impugnata sentenza n. 1169/2022 del Tribunale di Treviso e in accoglimento dell'interposta impugnazione, per tutti i motivi esposti in atti e qui richiamati, condannare CP_1
alla rifusione di tutte le spese di CTU e CTP sostenute da oltre ad
[...] Parte_1
interessi dal dovuto al saldo;
VIII) In riforma dell'impugnata sentenza n. 1169/2022 del Tribunale di Treviso e in accoglimento dell'interposta impugnazione, per tutti i motivi esposti in atti e qui richiamati, condannare CP_1
alla rifusione di tutte le spese di primo grado, compensi professionali di causa, oltre spese
[...]
generali, CPA e IVA come per legge.
In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, spese di CTU e CTP.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si richiamano e ribadiscono tutte le istanze istruttorie così come formulate in primo grado da ritenersi qui integralmente riportate e di cui si insiste per l'ammissione”.
Per Persona_1
“IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO:
I) Dato atto che ha raggiunto la maggiore età confermare che lo stesso continua a Persona_1
vivere con la madre, ove mantiene la residenza.
II) In riforma dell'impugnata sentenza n. 1169/2022 del Tribunale di Treviso e in accoglimento dell'interposta impugnazione, per tutti i motivi esposti in atti e qui richiamati, porre a carico di
4 l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario del figlio , dalla nascita Controparte_1 Per_1 del medesimo, corrispondendo alla madre un assegno pari a € 15.000 mensili o maggiore somma ritenuta di giustizia, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese nel conto corrente della madre
, rivalutabile automaticamente in base agli indici Istat. Parte_1
- In subordine a quanto precede nella denegata ipotesi in cui la Corte confermi l'importo di € 3.000 quale contributo al mantenimento ordinario di , porre a carico di tale Per_1 Controparte_1
contributo con decorrenza dalla nascita del figlio (gennaio 2006) e rivalutata ogni anno in base agli indici Istat e stabilire inoltre un adeguamento dell'assegno sulla base delle maggiori esigenze del figlio nel corso della crescita.
- In subordine a quanto precede nella denegata ipotesi in cui la Corte confermi l'importo di € 3.000 quale contributo ordinario di , porre a carico di tale contributo Per_1 Controparte_1
quantomeno con decorrenza dalla domanda (marzo 2019) e rivalutato ogni anno in base agli indici
Istat e stabilire inoltre un adeguamento dell'assegno sulla base delle maggiori esigenze del figlio ormai 18enne e comunque porre a carico di il versamento del contributo al Controparte_1
mantenimento per i primi 20 mesi di vita di (gennaio 2006/settembre 2007) per tutti i mesi Per_1
scoperti da contribuzione;
- In subordine a quanto precede nella denegata ipotesi in cui la Corte confermi la decisione di I grado in merito al mantenimento ordinario di con decorrenza dalla data di deposito della sentenza Per_1
(luglio 2022), porre a carico di il versamento della rivalutazione Istat non Controparte_1 corrisposta, calcolata sull'importo dell'ottobre 2007 (€ 2.400) e fino al giugno 2022 e comunque porre
a carico di il versamento del contributo al mantenimento per i primi 20 mesi di vita Controparte_1
di (gennaio 2006/settembre 2007) per tutti i mesi scoperti da contribuzione;
Per_1
e in ogni caso disporre altresì a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento di , Per_1
sostenendo nella misura del 100% le spese straordinarie per il figlio, identificate e disciplinate dal
Giudice tenuto conto delle circostanze di fatto o, in subordine, secondo il Protocollo in uso presso il
Tribunale di Treviso. Il padre a fronte di richiesta scritta della madre dovrà manifestare per iscritto motivato dissenso nell'immediatezza della richiesta (massimo entro dieci giorni) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa straordinaria per il figlio.
III) In riforma dell'impugnata sentenza n. 1169/2022 del Tribunale di Treviso e in accoglimento dell'interposta impugnazione, per tutti i motivi esposti in atti e qui richiamati, riconosciuta la reale natura dei versamenti pregressi, effettuati a scopo deterrenza da per € 383.236 e CP_2 CP_1
fino al riconoscimento per € 70.021, dichiarare che le stesse, quali maggiori elargizioni in
[...]
favore di dirette a soddisfare le molteplici esigenze del figlio tra cui quelle abitative, non Per_1
5 sono compensabili con gli obblighi di mantenimento ordinario e straordinario dell'Appellato dalla nascita del figlio, e stabilire pertanto a carico dell'odierno Appellato il versamento dell'arretrato, come richiesto al motivo di appello sub II con interessi e rivalutazione.
IV) In riforma dell'impugnata sentenza n. 1169/2022 del Tribunale di Treviso e in accoglimento dell'interposta impugnazione, per tutti i motivi esposti in atti e qui richiamati, condannare CP_1
ai sensi dell'art. 1299 c.c. al rimborso del credito vantato da per le spese
[...] Parte_1
ordinarie e straordinarie sostenute dalla medesima fin dalla nascita per il mantenimento del figlio
, da quantificarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre a interessi e rivalutazione Per_1
monetaria dal dovuto sino al saldo.
- In subordine a quanto precede nella denegata ipotesi in cui la Corte consideri saldate le spese sostenute per il mantenimento ordinario, condannare all'integrale rifusione delle Controparte_1 spese straordinarie sostenute dalla madre ammontanti a € 417.465 fino all'agosto 2020, oltre alle ulteriori spese straordinarie successive all'agosto 2020 fino alla data della sentenza pari a € 53.789 oltre a interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto sino al saldo.
- In subordine a quanto precede condannare alla rifusione delle spese Controparte_1
straordinarie come identificate dal medesimo Appellato nella propria comparsa conclusionale del
06/06/2022 da pag. 58 a pag. 65, pari a € 337.425 o nella diversa misura determinata equitativamente dalla Corte oltre a interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto sino al saldo.
V) In riforma dell'impugnata sentenza n. 1169/2022 del Tribunale di Treviso e in accoglimento dell'interposta impugnazione, per tutti i motivi esposti in atti e qui richiamati, condannare CP_1
al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, patiti e patiendi da in
[...] Persona_1 almeno € 15.000 mensili dalla nascita (€ 180.000 annui) e fino all'età matura, ovvero nella diversa, maggiore misura che sarà ritenuta di giustizia e non patrimoniali, patiti e patiendi da
[...]
ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c., da quantificarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 Per_1
c.c., oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto sino al saldo
VI) In riforma dell'impugnata sentenza n. 1169/2022 del Tribunale di Treviso e in accoglimento dell'interposta impugnazione, per tutti i motivi esposti in atti e qui richiamati, condannare CP_1
al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali e patrimoniali, compreso il danno emergente
[...]
(ora integrato a € 39.965,31) patiti e patiendi da ai sensi degli artt. 2043 e 2059 Parte_1
c.c., da quantificarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre a interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto sino al saldo;
VII) In riforma dell'impugnata sentenza n. 1169/2022 del Tribunale di Treviso e in accoglimento dell'interposta impugnazione, per tutti i motivi esposti in atti e qui richiamati, condannare CP_1
6 alla rifusione di tutte le spese di CTU e CTP sostenute da oltre ad CP_1 Parte_1
interessi dal dovuto al saldo;
VIII) In riforma dell'impugnata sentenza n. 1169/2022 del Tribunale di Treviso e in accoglimento dell'interposta impugnazione, per tutti i motivi esposti in atti e qui richiamati, condannare CP_1
alla rifusione di tutte le spese di primo grado, compensi professionali di causa, oltre spese
[...]
generali, CPA e IVA come per legge.
In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, spese di CTU e CTP.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si richiamano e ribadiscono tutte le istanze istruttorie così come formulate in primo grado da ritenersi qui integralmente riportate e di cui si insiste per l'ammissione”.
Per : Controparte_1
“IN VIA PRELIMINARE:
a) Dichiararsi la cessazione della materia del contendere sulle domande dell'appellante sub n. I) dell'atto di citazione in appello (1), per i motivi di cui in narrativa.
b) Dichiararsi l'inammissibilità di tutte le domande formulate per la prima volta in Per_1
appello e specificamente le domande formulate in via subordinata dall'appellante al punto II e IV delle proprie conclusioni in appello (2-3) -anche in relazione alla domanda n. II, nella quale viene chiesto
l'adeguamento dell'assegno di mantenimento alle sopravvenute esigenze del minore, per le ragioni da noi esposte a pag. 33, 34 e 43 della comparsa di costituzione e risposta del sig. - l'intero CP_1
punto III (4); in relazione al punto V, la nuova quantificazione del risarcimento del danno a favore del minore in Euro 15.000,00 mensili (180.000 annui) da corrispondersi fino all'età Persona_1 matura (5) e, in relazione al punto VI, l'aggiunta di una nuova voce di risarcimento di danno patrimoniale (ora integrato a € 39.965,31) a favore della sig.ra Per_1
NEL MERITO:
c) Fermo quanto sopra, previo accoglimento delle domande (v. foglio conclusioni AS 5.5.2022), delle eccezioni e delle difese tutte, proposte dal sig. in primo grado, che qui si Controparte_1
intendono espressamente riprodotte e proposte in quanto compatibili con la sentenza appellata, di cui si chiede l'integrale conferma, chiedesi che l'Ecc.ma. Corte adita voglia rigettare il presente appello proposto avverso la sentenza n. 1169/2022 del Tribunale di Treviso, pubblicata in data 6.7.2022 nel proc. 2167/2019 R.G., per le ragioni esposte nei nostri atti e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata.
7 IN VIA ISTRUTTORIA:
d) ammettersi le istanze istruttorie formulate dall'odierno appellato nel corso del giudizio di primo grado.
Con vittoria di spese ed onorari di questo giudizio, oltre a spese generali, iva e cpa, e con conferma, come già chiesto, anche della statuizione sulle spese del primo grado di giudizio, disposta dal Giudice di prime cure”.
Per la Procura Generale:
“Si chiede il rigetto dell'impugnazione”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 26.03.2019, in proprio e quale esercente Parte_1
la responsabilità genitoriale sul figlio conveniva innanzi al Tribunale di Treviso Persona_1
, affinché venisse dichiarata giudizialmente, ai sensi degli artt. 269 e ss. c.c., la Controparte_1 paternità dello stesso nei confronti del minore, previa disposizione dell'esame del DNA in sede di
CTU.
Spiegava di avere instaurato con il convenuto una relazione durata circa due anni (2003-2005), pur essendo consapevole che egli era sposato con prole;
di avere concepito assieme a lui il figlio e di avere proseguito la gravidanza nonostante la sua contrarietà; di aver partorito in data 16.01.2006.
Precisava che, a seguito della nascita di , aveva interrotto qualsiasi forma di Per_1 CP_1
comunicazione e contatto con lei, nonostante i plurimi tentativi nel corso degli anni per favorire un legame padre-figlio.
Aggiungeva di avere ripetutamente cercato di convincere a riconoscere spontaneamente il CP_1 figlio e dopo il suo fermo rifiuto aveva intrapreso l'azione giudiziale.
Chiedeva che venisse disposto nei confronti di l'obbligo di mantenimento per il figlio nella CP_1 misura mensile di € 15.000,00, da erogare fin dalla nascita, tenuto conto dell'ingente patrimonio paterno, oltre all'obbligo di contribuire alle spese straordinarie nella misura del 100%, come indicate e disciplinate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso.
Domandava - inoltre - per sé e per , il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, Per_1
ai sensi del combinato disposto degli artt. 2043 c.c. e 2059 c.c., da quantificarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto sino al saldo.
8 Insisteva - infine - che venisse disposto in suo favore il rimborso del credito pro quota vantato verso per le spese di natura ordinaria e straordinaria sostenute da sola per il figlio fin dalla nascita, CP_1
da quantificarsi in via equitativa, ciò sulla base degli artt. 148 e 316 bis c.c., da interpretarsi alla luce del regime delle obbligazioni solidali ex art. 1299 c.c..
2. In data 28.06.2019, si costituiva in giudizio , il quale contestava sia lo Controparte_1
svolgimento dei rapporti con la sia la descrizione delle sue proprietà e dei redditi percepiti. Per_1
Acconsentiva al test del DNA e dichiarava l'intenzione di riconoscerlo, come già manifestato negli anni.
Indicava a proprio carico un contributo per non superiore ad € 1.500,00 al mese (rivalutabili), Per_1
a partire dalla nascita, oltre al 50% delle spese straordinarie, concordando con parte attrice sull'applicazione del Protocollo del Tribunale di Treviso.
Sottolineava che l'importo preteso da controparte era oltremodo esoso e non parametrato alle effettive esigenze del figlio.
Lamentava che la madre aveva presentato solo istanze di natura economica e chiedeva l'affido condiviso con una calendarizzazione delle visite stabilita da personale qualificato, in caso di mancato accordo organizzativo assieme alla Per_1
Affermava che, a titolo di contributo al mantenimento ordinario e straordinario del minore, erano state elargite alla svariate somme di danaro pari a complessive € 445.475,91. Per_1
Contestava - pertanto - la richiesta di corresponsione retroattiva del mantenimento ed il preteso rimborso spese.
Respingeva le domande risarcitorie avversarie mancandone i presupposti e - in via subordinata - chiedeva la compensazione con gli importi dovuti in restituzione dall'attrice rispetto a quanto già versatole in eccesso.
3. All'udienza del 25.10.2019, le parti davano atto che il convenuto aveva riconosciuto in via stragiudiziale la paternità del minore in data 10.10.2019 e chiedevano un rinvio per permettere l'instaurazione di un percorso conoscitivo padre-figlio.
3 bis. Concesso il differimento, il Giudice assegnava i termini ex art. 183 c.p.c.
4. Con ordinanza del 18.01.2021, veniva disposta CTU a mezzo del professor per Persona_2 valutare la tipologia di affidamento genitoriale più adeguata e l'iter degli incontri fra il padre ed il figlio;
l'elaborato peritale veniva depositato il 03.07.2021.
5. Con ordinanza del 03.11.2021, veniva disposta l'audizione del minore avvenuta il 23.11.2021 e del seguente tenore:
9 “La situazione per me è pesante, voglio allontanarmi da questa persona, gli ho chiesto di smetterla di scrivermi e di starmi lontano. Il rapporto non è iniziato bene (da subito non ho visto una persona sincera nei miei confronti, io mi sono aperto a lui e lui non ha dato seguito a questo, ho visto poca sensibilità ); ci siamo visti da soli 3 volte (non abbiamo parlato del passato la prima volta, poi quando gli ho fatto delle domande e abbiamo discusso del suo comportamento, avrei voluto si scusasse con me
e lui invece ha negato di avermi fatto soffrire come gli avevo detto io che avevo sofferto); io so di aver sofferto, mi ha sempre dato risposte vaghe, volevo solo trovare una persona con un pentimento per quello che mi ha fatto. Adesso voglio allontanarmi perché deve essere lui a cercarmi, ma nel modo giusto, dimostrandomi di essere pentito, e ho visto che non vedendolo sto meglio. Io vorrei anche poter conoscere i miei fratelli che ancora non ho conosciuto”.
6. La Procura Generale così si esprimeva in data 13.06.2022:
“sia dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla dichiarazione giudiziale di paternità del minore, per il già intervenuto riconoscimento. In ordine all'affidamento del minore, si conclude come da CTU in atti;
in ordine alla misura della contribuzione al mantenimento del minore ed al cognome dello stesso, si rimette all'Ill.mo Giudice”.
7. Fallito il tentativo di definizione bonaria della vertenza, all'udienza del 31.03.2022, il Giudice, dichiarate inammissibili le prove testimoniali delle parti e considerata superflua una CTU di natura economico-contabile, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
7. bis Le parti concludevano in data 12.05.2022 ed usufruivano dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
8. Con Sentenza N° 1169/2022, depositata in data 06.07.2022, il Tribunale di Treviso,
- ha dichiarato cessata la materia del contendere circa la domanda di accertamento giudiziale della paternità;
- ha disposto l'affido condiviso di ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso Per_1
la madre;
- ha incaricato i Servizi Sociali di predisporre un calendario di incontri padre-figlio secondo le modalità ritenute più adatte, con relazioni trimestrali al Tribunale;
- ha stabilito a carico di l'obbligo di partecipare al mantenimento ordinario del figlio Controparte_1 mediante assegno da € 3.000,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi su conto bancario intestato alla madre entro il giorno 16 di ogni mese, oltre al 90% delle spese straordinarie, come individuate dal Protocollo in uso presso il Tribunale;
- ha respinto la richiesta di di rimborso delle spese sostenute per il figlio - sin dalla Parte_1
nascita - a titolo ordinario e straordinario, reputando - per un verso - che le parti avessero raggiunto negli anni degli accordi disciplinanti gli oneri di contribuzione di , e - per altro verso - Persona_3
10 che le voci di spesa prodotte in giudizio non fossero univocamente afferenti alle sole necessità del minore;
- ha rigettato anche la domanda di risarcimento patrimoniale e non patrimoniale della ad Per_1 eccezione delle spese mediche per gli esami genetici e delle spese legali sostenute dall'attrice in via stragiudiziale durante la fase di accertamento clinico dell'identità paterna, per un importo pari ad €
2.559,90 (oltre interessi legali dal deposito della Sentenza al saldo);
- rispetto ai pregiudizi asseritamente subiti da per la violazione degli oneri genitoriali ad Per_1
opera del padre, ha respinto la domanda sotto il profilo patrimoniale, mentre ha riconosciuto la lesione subita dal minore a causa del mancato riconoscimento paterno, ritenendo equa la previsione di un danno endofamiliare di € 5.000,00 (oltre interessi legali dal deposito dell'atto introduttivo al saldo);
- ha posto le spese di CTU a carico solidale delle parti ed ha condannato il convenuto “alla refusione di
1⁄2 delle spese di lite, liquidate in complessivi € 3.980,00, compensando fra le parti la restante quota delle prime due fasi e la totalità delle altre fasi”[v. dispositivo così rettificato a seguito dell'ordinanza ex art. 288 c.1, c.p.c., pubblicata in data 10.10.2022, con cui il Tribunale di Treviso si è pronunciata a seguito del ricorso per correzione di errore materiale ex art. 287 c.p.c esperito da in Controparte_1
punto spese].
9. Con atto di citazione iscritto a ruolo il 04.01.2023, ha proposto Appello avverso Parte_1
tale pronuncia, deducendo otto motivi di doglianza.
Con il primo motivo, l'appellante ha evidenziato come il Tribunale abbia erroneamente interpretato le risultanze istruttorie per avere disposto l'affidamento condiviso del minore, pur essendoci tutti i presupposi per un affido in via super esclusiva a favore della madre.
Con il secondo motivo, l'appellante ha lamentato che è stato stabilito un assegno di mantenimento in favore del figlio a far data dalla Sentenza, senza alcuna quantificazione degli effettivi obblighi di mantenimento di dalla nascita di , obblighi ritenuti erroneamente “saldati” Controparte_1 Per_1
persino in punto spese straordinarie.
L'appellante ha censurato anche l'importo dell'assegno, perché è mancata una puntuale valutazione delle diverse posizioni reddituali e patrimoniali dei genitori, senza considerare la valenza economica attribuibile ai tempi di permanenza ed ai compiti di accudimento del figlio svolti interamente dalla madre, ciò in violazione dei parametri e dei criteri di cui agli artt. 337 ter c.c. e 316 bis c.c..
Con il terzo motivo, l'appellante ha insisto per l'assenza di accordi sul mantenimento di , Per_1
poiché le cifre ricevute da tale e da devono essere inquadrate come erogazioni a CP_2 CP_1 titolo di liberalità, al solo scopo di farla desistere dall'azione giudiziale di riconoscimento della paternità.
11 Per questa ragione, si tratta di somme non compensabili né con gli obblighi di mantenimento ordinario e straordinario a carico dell'appellato a partire dalla nascita del figlio, né con le richieste risarcitorie espresse in atti.
Con il quarto motivo, l'appellante ha contestato il rigetto della domanda di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento pregresso di , in quanto il Giudice ha sbagliato nel concludere Per_1
che quanto speso dalla madre dovesse ritenersi saldato con quanto versato dal padre nel corso degli anni, ribandendo il proprio diritto al regresso pro quota ai sensi dell'art. 1299 c.c..
Con il quinto motivo, l'appellante ha rimarcato che il figlio non ha beneficiato di un tenore di vita adeguato alle possibilità economiche e relazionali del padre;
sicché il suo danno patrimoniale equivale ai benefici economici e di natura culturale/sociale direttamente ricollegabili alla posizione paterna nel contesto di riferimento.
Per l'appellante, non è congrua la liquidazione del danno di natura non patrimoniale, in quanto il percorso motivazionale del Giudice è privo di riferimenti alla gravità del fatto illecito imputabile al padre, all'intensità delle sofferenze patite dal figlio ed a tutti gli altri elementi peculiari del caso.
Con il sesto motivo, l'appellante ha rivendicato la componente del lucro cessante rispetto al danno patrimoniale chiesto per sé stessa;
circa il danno emergente, ha fatto valere le spese prodromiche al giudizio di;
in relazione ai suoi danni non patrimoniali, ha evidenziato altresì che la mancanza CP_3 dell'altra figura genitoriale di riferimento, co-obbligata nell'assolvimento dei doveri verso il figlio, le ha cagionato un grave danno psicologico, acuito nel corso degli anni dall'atteggiamento di disprezzo e di ostilità con cui si è posto nei suoi confronti, sia prima che in seguito al riconoscimento del CP_1
figlio.
Con il settimo motivo, l'appellante ha osservato che la CTU è stata disposta per costruire un rapporto di col padre, figura che è rimasta volutamente assente dalla vita del figlio;
quindi. la relativa Per_1 spesa, assieme a quella del CTP prof. deve essere posta a carico dell'appellato. Persona_4
Con l'ottavo motivo, l'appellante ha censurato - da ultimo - l'erronea statuizione sulle spese e sui compensi di lite compensati al 50%, nonostante la soccombenza avversaria.
In via istruttoria, l'appellante ha richiamano tutte le istanze istruttorie formulate in I Grado, insistendo per la loro ammissione.
10. In data 22.03.2023, si è costituito in II , dando contezza della Controparte_4 corrispondenza intercorsa fra le parti nell'intervallo fra i due giudizi;
eccependo l'inammissibilità - in tutto od in parte - di taluni motivi d'impugnazione per la novità delle pretese avanzate;
invocando l'infondatezza delle doglianze avversarie;
domandando il rigetto del gravame e la conferma di quanto
12 statuito dal Tribunale, con richiesta di ammissione delle istanze istruttorie formulate in I Grado e con integrale rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
11. In data 18.03.2024, con intervento volontario, si è costituito figlio delle parti Persona_1
in causa, il quale - divenuto maggiorenne - ha concluso per l'accoglimento delle domande attoree, aderendo a tutte le richieste formulate dalla madre, con spese rifuse.
12. In data 27.05.2024, la Procura Generale ha concluso chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
13. Fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per conclusionali e repliche, la causa è stata posta in decisione in data 04.02.2025.
14. L'Appello è parzialmente fondato.
A. In relazione al primo motivo di appello, concernente il regime di affidamento ed il collocamento del figlio, oltre alla calendarizzazione del diritto di visita del padre, va dichiara cessata la materia del contendere, dato il raggiungimento - nelle more processuali - della maggiore età ad opera di
[...]
Per_1
B. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo di appello possono essere trattati congiuntamente - nel senso della parziale fondatezza - in quanto fra loro strettamente connessi.
Secondo una consolidata giurisprudenza (v. Cass. civ. n. 5652/2012, Cass. civ. n. 26205/2013), nei casi di riconoscimento del figlio naturale e di dichiarazione giudiziale di paternità, il diritto al mantenimento del figlio, richiesto dall'altro genitore in sua vece, decorre dal giorno della nascita.
Difatti, si è da tempo affermato un modello di responsabilità genitoriale c.d. da procreazione, imperniato sull'art. 30 della Costituzione (v. Cass. Civ. n. 28442/2023; Cass. Civ. n. 14770/2024), che riconduce determinati obblighi in capo al genitore per il fatto stesso di avere generato il figlio;
sicché
l'obbligo di contribuzione decorre dalla nascita della prole, a prescindere dal momento successivo in cui si verifichi il riconoscimento o venga accertata giudizialmente la paternità.
Nel giudizio di I Grado, il Giudicante ha ritenuto di non accogliere la domanda di mantenimento dalla nascita avanzata da perché ha appurato che tale , nel ruolo di sodale e Parte_1 CP_2
“mandatario indiretto” di , ha provveduto ad elargire delle somme compensative di Controparte_1
quello che a sarebbe spettato fin dalla nascita. Per_1
Invero, dalla documentazione prodotta si evince - condividendo la statuizione del Tribunale - che le corresponsioni mensili versate da tale Polo alla sono state il frutto di un accordo Per_1
coinvolgente anche e non lasciano dubbi sulla natura di mantenimento per il figlio, tenuto CP_1
conto della rivalutazione periodica Istat applicata alla cifra concordata nonché della cadenza programmata delle erogazioni (v. estratto conto bancario ove ciascun bonifico emesso è accompagnato
13 dalla dicitura nel portale “ordine permanente a favore di ; v. doc. 18 I Parte_2 [...]
). CP_4
Tuttavia, non è possibile giungere alla medesima conclusione per la somma cumulativa di € 75.000,00
CP_ corrisposta da fra l'anno 2007 e l'anno 2008.
Quest'ultimo, ha versato dal proprio conto corrente - con bonifici privi di causale - detto importo suddiviso in tranches (€ 10.000,00 in data 17.10.2007, € 20.000,00 in data 05.11.2007, € 20.000,00 in data 19.11.2007 ed € 25.000,00 in data 08.01.2008), le quali - se ripartite mensilmente per i primi 20 mesi di vita di (v. gennaio 2006/settembre 2007) - corrisponderebbero ad un potenziale Per_1 assegno di mantenimento dell'importo di € 3.750,00 al mese, cifra nettamente superiore a quella poi elargita da ottobre 2007 (v. € 2.400,00 al mese) e mantenuta costante negli anni successivi, salva rivalutazione Istat.
A conferma della verosimile iniziativa “autonoma” di a titolo di liberalità a beneficio della CP_2
va detto che non è stato rinvenuto alcun versamento “in restituzione” ad opera di Per_1 CP_1
; che dalla documentazione allegata dalla medesima - attestante il suo “dialogo
[...] Per_1
CP_ CP_ confidenziale” con - non è desumibile alcun patto in proposito;
che era al corrente della ristrutturazione dell'abitazione della in località Tignes d'GO (BL) coeva all'erogazione Per_1
delle somme di cui sopra.
Pertanto, da gennaio 2006 a settembre 2007, non c'è stato il mantenimento da parte di CP_1
nei confronti del figlio , il che implica che l'importo “condiviso” dai genitori di
[...] Per_1
€ 2.400,00 al mese a partire da ottobre 2007 possa e debba essere corrisposto - per analogia e vicinanza temporale - anche per i primi 20 mesi di vita, ossia dal 16.01.2006 al 30.09.2007, con gli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.
Per venire alla domanda “personale” dell'appellante di rimborso del credito ai sensi Parte_1 dell'art. 1299 c.c., questa deve essere rigettata, in quanto - come osservato dal Giudice di prime cure - le somme ricevute mensilmente dalla sono state il risultato di un accordo onnicomprensivo Per_1
fra i genitori, di natura forfettaria, sia sotto il profilo ordinario che straordinario del mantenimento di
. Per_1
D'altro canto, svariati scontrini allegati dalla in I Grado sono illeggibili e nella maggior Per_1
parte dei casi non è possibile ricondurre in alcun modo gli importi di spesa ivi indicati alle necessità individuali del solo minore.
Circa la quantificazione dell'assegno ordinario di mantenimento mensile del figlio, l'appellante ha riproposto la misura indicata in I Grado (€ 15.000,00 al mese) perché il Tribunale di Treviso ha liquidato una cifra di molto inferiore (€ 3.000,00 al mese).
14 Nello specifico, sebbene il Giudice abbia dato rilievo alla significativa differenza economica tra genitori, ha - comunque - sottolineato che il minore non ha diritto al “lusso” e che la determinazione dell'assegno di mantenimento deve essere “in linea” con l'importo frutto del precedente accordo fra i genitori.
Ebbene, non esiste un automatismo vincolante per l'Autorità Giudiziaria adita, che - semmai - ha l'obbligo di verificare in concreto la conformità della previsione delle parti al superiore interesse morale e materiale della prole.
Infatti, rientra nei poteri del Giudicante valutare l'effettiva congruità del “patto” raggiunto, verificando che non ci sia un'eventuale lesione per l'interessato, nel caso in cui la somma stabilita non sia adeguata alle esigenze del medesimo e/o proporzionata alle sostanze dell'obbligato.
A prescindere da un tenore di vita “lussuoso” o meno per il figlio, ciò che risulta dirimente è la valenza economica associabile ai tempi di permanenza ed ai compiti di accudimento e cura svolti - ed ancora demandati - unicamente dalla madre fin dalla nascita di . Per_1
Inoltre, non è stato sufficientemente soppesato che il “delta” fra i redditi dei coniugi è pari a circa 1:10
(nel senso che il solo reddito di è almeno 10 volte quello della , a cui si aggiunge CP_1 Per_1
una ragguardevole disparità dei patrimoni emersa dalla documentazione agli atti.
Alla luce dei dati forniti dallo stesso (v. relazione redatta dal commercialista Controparte_1
I , richiamato nella memoria ex art. 183, VI comma n. 2, c.p.c., p. 36), Controparte_3 CP_3 nel 2019 il suo patrimonio immobiliare era di circa € 8.900.000,00, quello mobiliare di circa €
29.500.000,00, mentre i redditi da lavoro erano di circa € 385.000,00, cifra riscontrabile anche nell'allegata bozza di Dichiarazione dei Redditi Persone Fisiche/2020.
Circa il reddito di il documento più recente è costituito dalla dichiarazione dei Parte_1
redditi-persone fisiche/2018, periodo d'imposta 2017, che attesta un reddito annuo complessivo ai fini irpef di lorde € 44.111.00, di cui ai docc. 14 e 27p, depositati con l'atto introduttivo in I , oltre CP_3
alla visura catastale di cui al doc. 15 da cui si evince la piena proprietà di un immobile in GO (BL), la nuda proprietà di altro immobile sempre in GO (BL), la titolarità per 1/3 di diversi terreni (v. prato, seminativo, incolto, bosco ceduo) in GO (BL).
Pertanto, visto che le entrate paterne sono perlomeno dieci volte quelle materne, questa Corte ritiene che una piena aderenza ai criteri di cui all'art. 337 ter c.c. nonché il rispetto del principio di proporzionalità sancito dall'art. 316 bis c.c. debbano comportare una maggiorazione dell'assegno ordinario di mantenimento per ormai maggiorenne e con esigenze più articolate ed Persona_1
onerose legate alla nuova fase di vita.
15 Ne deriva che deve versare per il figlio un assegno ordinario pari ad € Controparte_1 Per_1
5.000,00 al mese, rivalutabile periodicamente in base agli indici Istat, a partire dalla domanda giudiziale, ciò entro il giorno 16 di ogni mese e sul conto corrente della madre Parte_1
Relativamente alle spese straordinarie, il Tribunale ha adottato la ripartizione del 10% a carico della madre e del 90% a carico del padre, il quale non ha sollevato obiezioni sul punto, mentre l'odierna appellante ha preteso il 100%; si tratta di rivendicazione non accoglibile perché la ha delle Per_1 entrate che le consentono senz'altro di contribuire, seppure in misura minima e - comunque - doverosa.
C. In relazione al quinto motivo di appello, la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali a favore di non merita accoglimento, in quanto - come esaustivamente motivato nella Sentenza Per_1
di I Grado - non c'è prova di un c.d. danno da perdita di chances, allegato mediante enunciazioni del tutto ipotetiche e senza che possano dirsi maturate definitive preclusioni per il ragazzo solo da poco maggiorenne.
Con riguardo al risarcimento per lesione di diritti costituzionalmente inviolabili, considerata l'esaustiva ricostruzione giurisprudenziale del c.d. danno endofamiliare svolta dal Tribunale - da intendersi qui richiamata -, non può che essere condivisa la legittima aspettativa del figlio di essere risarcito per i danni non patrimoniali subìti a causa della condotta paterna.
è sempre stato consapevole della presunta paternità, visto che innanzi al CTU - pur Controparte_1
con giustificazioni ambigue e contraddittorie - ha affermato che la circostanza gli era nota;
quindi, è stata innegabile la sua negligenza - se non addirittura la sua contrarietà - in ordine al rapporto di filiazione naturale che meritava di essere prontamente approfondito con test genetico.
Del resto, la procreazione non va intesa quale certezza assoluta, quanto come coscienza della probabile paternità (v. Cass. Civ. n. 22496/2021); pertanto, un disinteresse mantenuto nel tempo si rivela certamente lesivo degli interessi del figlio.
Nella fattispecie che ci occupa, è emersa una serie di circostanze significative;
Controparte_1
possedeva elementi sufficienti per potersi considerare ragionevolmente il padre di;
nonostante Per_1
ciò, si è sottratto alla prova del DNA fino a quando non ha deciso di adire le vie Parte_1 legali per l'accertamento giudiziale;
anche dopo l'esito positivo del test attuato spontaneamente nelle more della causa, ha manifestato aperto disinteresse nei confronti del figlio;
ha opposto difficoltà ad incontrare il ragazzo e non si è adoperato per la progressiva costruzione di un rapporto affettivo;
ha perpetuato una condotta abbandonica.
Dal punto di vista eziologico, risulta evidente che le condotte poste in essere dall'appellato si sono riverberate negativamente sul figlio, incidendo in maniera profonda sul suo equilibrio e sulla sua sfera emotiva, come è emerso anche in sede di ascolto in I Grado.
16 Nell'elaborato peritale, il CTU prof. ha messo in luce che il dialogo fra ed il Per_2 Per_1
genitore - a seguito del riconoscimento della paternità - si è svolto praticamente solo in modalità telefonica, avendo il padre “avanzato scuse per evitare un incontro, arrivando a richiedere che
seguisse un anno di preparazione psicologica con un professionista prima di rendersi Per_1 disponibile ad incontrarlo”.
Si sono verificati solo due incontri in presenza, il 06.05.2021 ed il 25.05.2021, nonostante la raccomandazione dell'esperto di una “media approssimativa di almeno un incontro settimanale”.
L'ausiliario ha accertato in l'assenza di un percorso di autocritica, essendo in lui ben Controparte_1 radicata la “convinzione che la sig.ra abbia inculcato in una versione non coerente Per_1 Per_1 alla realtà”, con la conseguenza che “non si ritiene colpevole di particolari mancanze”.
Nella sezione della perizia dedicata alla risposta ai quesiti formulati dal Tribunale, il prof. ha Per_2
segnalato la difficoltà di di “integrare le identificazioni primarie (la madre) con quelle legate Per_1 ad altri soggetti quali il compagno della madre ed il padre biologico”; il processo di consolidamento dell'identità del giovane è “lacunare [aggettivo espressamente utilizzato dal prof. , Per_2
caratterizzato da una rappresentazione ambivalente della figura paterna (idealizzata e svalutata) e dalla presenza di angosce di abbandono” unitamente ad “uno scarso livello di sicurezza in sé e da una certa fragilità emotiva”; ha altresì sviluppato un “funzionamento difensivo caratterizzato da Per_1 un'alternanza di idealizzazione primitive e di svalutazione delle figure affettivamente significative”, a cui si associa un atteggiamento volto alla “ricerca attiva di rassicurazioni dalla figura paterna”.
Concludendo, il CTU ha rinvenuto nel ragazzo “una sofferenza legata al ritardato suo riconoscimento da parte del padre, solo parzialmente bilanciata sul piano affettivo dalla sua “affiliazione” da parte del compagno della madre”.
La più recente Relazione redatta dai Servizi Sociali incaricati di gestire la relazione padre-figlio, datata
11.01.2024 (v. doc. 39 ), riporta integralmente le considerazioni scritte dallo stesso Parte_3
a seguito dell'incontro avuto con il padre, inviate dal minore al Consultorio familiare ULSS 1 Per_1
Dolomiti, nonché il colloquio che il medesimo ha poi tenuto con i referenti del Consultorio. Per_1
I Servizi hanno evidenziato come sussista “un'impossibilità di creare ad oggi occasioni di incontro tra il ragazzo e suo padre senza esporre il ragazzo a situazioni di disagio emotivo”, in continuità con quanto da loro già osservato in precedenza e decritto nelle relazioni antecedenti.
In particolare, nella relazione del 18.07.2023 (v. doc. 37 ), il quadro dei rapporti Parte_3
padre-figlio viene descritto come caratterizzato da un'invariata conflittualità, dai plurimi tentativi di di cercare il padre, respinti da quest'ultimo adducendo incombenze lavorative in alternanza Per_1
alla volontà di rinviare la costruzione di un rapporto al conseguimento della maggiore età.
17 Nel corso dell'audizione in I Grado, ha affermato di trovare nel padre una figura distaccata, Per_1
fredda e respingente, nonché di avere interrotto la comunicazione con lui perché troppo destabilizzante.
La sofferenza riscontrata nel giovane non deriva solo dalla mancata instaurazione di un rapporto genitoriale, ma anche dalla privazione di un legame con il nucleo familiare paterno, comprensivo dei due fratelli unilaterali, e , e dello zio . Per_5 Persona_6 Persona_7
Non vi è prova di “mediazione” in tal senso ad opera di , il quale - anzi - ha espresso Controparte_1 in più di un'occasione un atteggiamento oppositivo, come emerge dagli atti di causa e dalla stessa
CTU, avendo prospettato un ipotetico incontro solo in un'indeterminata data futura oppure avendo mostrato un atteggiamento apertamente ostruzionistico alla frequentazione del figlio col ramo paterno.
ha riferito che i fratelli consanguinei di hanno saputo della sua esistenza Controparte_1 Per_1 fin dall'anno 2007, ma - asseritamente risentiti con la - non hanno dimostrato alcuna Per_1
disponibilità a conoscerlo e ad includerlo nel nucleo familiare.
Dunque, a causa dell'atteggiamento scientemente disinteressato del padre, non ha avuto modo Per_1
di creare un legame con lui e tale modus operandi si è indirettamente riverberato sulla possibilità dello stesso di sviluppare una dimensione affettiva con gli altri membri della famiglia paterna.
Confermati - quindi - i profili dell'an debeatur, questa Corte si deve discostare dalla determinazione risarcitoria del Tribunale di Treviso.
Nel caso in esame, trova spazio il principio di “equità pura” di cui all'art. 1226 c.c., poiché la condizione di chi non è stato riconosciuto dal genitore per un esteso lasso temporale ed ha subito l'assenza della figura genitoriale non è perfettamente sovrapponibile alla posizione di chi ha subito la perdita di un genitore a causa del decesso del medesimo, nonostante il CTU abbia spiegato:
“L'assenza dei contatti con la figura paterna integra, infatti, un'esperienza di perdita (parental loss) in grado di rappresentare un fattore di rischio per il processo di sviluppo e per la stessa organizzazione della personalità, compromettendo elementi costitutivi fondamentali quali il sentimento di identità,
l'autostima e la fiducia di base”.
Come affermato dalla giurisprudenza risalente (v. Cass. civ. n. 12408/2011; Cass. civ. n. 19376/2012), richiamata anche da recenti pronunce sul c.d. danno endofamiliare (v. Cass. civ. n. 19731/2023; Cass. civ. n. 28551/2023), “La liquidazione equitativa, anche nella sua forma cd. "pura", consiste in un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto;
sicché, pur nell'esercizio di un potere di carattere discrezionale, il giudice è chiamato a dare conto, in motivazione, del peso specifico attribuito ad ognuno di essi, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione e consentire il sindacato del rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento”.
18 Ed ancora: “nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge,
l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziali”.
Questo Collegio, allineandosi a siffatti dettami, rispetto alla liquidazione del danno, reputa di utilizzare
- come parametri di riferimento per la valutazione equitativa - i valori predisposti nelle Tabelle del
Tribunale di Milano, essendo ampiamente applicate sul territorio nazionale, sebbene con alcuni correttivi, stante la specialità della fattispecie che ci occupa.
Come già precisato, il ristoro dell'integrità psico-fisica colpita in modo irreversibile da un lutto diverge dal pregiudizio derivato dalla volontaria assenza di una delle due figure genitoriali (v. Cass. civ. n.
26205/2013), pur trattandosi di grave pregiudizio per il figlio, nella duplice dimensione dinamico- funzionale e della sofferenza interiore.
In applicazione del principio secondo cui il Giudice è tenuto ad applicare le Tabelle vigenti al momento della decisione (v. Cass. Civ. n. 37009/2022), è doveroso considerare le Tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano il 05.06.2024, rispettose dei criteri delineati dalla
Corte di Cassazione nella pronuncia n. 12408/2021, che ha stabilito:
“in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza”.
All'interno della Sezione “Criteri orientativi e Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto parentale – Edizione 2024”, nel sistema a punti ivi utilizzato per la quantificazione del risarcimento, si ritrovano i parametri di cui sopra, che - una volta riferiti alla vicenda oggetto di causa - conducono al valore finale di 56 punti, di cui 26 punti in base all'età della
“vittima primaria” (v. range da 11 a 20 anni), 16 punti in base all'età della “vittima secondaria” (v. range da 61 a 71 anni), 14 punti in base al numero di “sopravvissuti” (solo la madre); nessun altro punteggio tabellare è attribuibile, stanti la mancata convivenza con il padre e la pressoché inesistenza di un legame relazionale.
Moltiplicando tale risultato per il valore del c.d. punto base (pari ad € 3.911,00) per il punteggio finale, si giunge ad un risarcimento di € 219.016,00.
19 In termini di “personalizzazione”, vanno considerati anche l'assenza della figura paterna durante tutta la prima fase di sviluppo e crescita;
il lasso temporale della privazione del rapporto con il genitore e la sua attuale persistenza;
la mancata frequentazione del ramo familiare paterno.
Contrariamente a quanto sostenuto nella Sentenza di I Grado, il ruolo del marito di Parte_1
e del loro nucleo familiare, non attenuano il pregiudizio legato alla condotta abbandonica del padre biologico, in quanto la presenza di figure familiari di supporto al figlio non può condurre ad una riduzione delle conseguenze dannose derivate da un comportamento dolosamente omissivo di CP_1
, ad ingiusto vantaggio di quest'ultimo.
[...]
Alla luce di quanto ampiamente argomentato, risulta congruo dimezzare in via equitativa la somma risultante dall'applicazione delle Tabelle Milanesi, calcolando il danno subito da
[...]
in € 109.500,00; in proposito, giova rammentare che la non ha indicato alcun Per_1 Per_1
importo determinato ed ha invocato la valutazione equitativa della Corte.
D. Il sesto motivo di appello è infondato e va respinto.
In ordine al danno patrimoniale, dal punto di vista del lucro cessante, ha interrotto Parte_1
l'attività lavorativa di agente immobiliare alla fine del 2007, a circa due anni di distanza dalla nascita di
; non ha dedotto, allegato e provato alcunché a proposito di un calo di fatturato da considerare Per_1
certamente legato a tale evento e - soprattutto - al suo accudimento esclusivo del minore, a prescindere da una crisi del mercato immobiliare dell'epoca o da altri possibili fattori esterni.
Dall'atto d'appello emerge che la scelta della di rifiutare offerte lavorative implicanti Per_1 soggiorni all'estero oppure il trasferimento in una diversa Regione non può essere ricondotta soltanto alla mancanza di una co-genitorialità con , bensì all'esigenza di conciliare la Controparte_1
dimensione professionale con gli impegni legati al nuovo nucleo familiare.
Difatti, l'appellante ha contratto matrimonio in data 12.10.2009 con tale e poco Controparte_5
dopo è diventata madre del secondo figlio, Persona_8
Il fatto che la abbia superato prima un concorso indetto dall'Agenzia delle Entrate, ivi Per_1 prendendo servizio presso la sede di Milano nel corso dell'anno 2013, e poi sia risultata vincitrice di un altro concorso pubblico nel 2015 che le ha permesso di trasferirsi, con assegnazione definitiva, presso la Direzione Provinciale di Belluno, ove ad oggi è incardinata nel ruolo di funzionario addetto all'Ufficio Controlli, comporta che la stessa abbia senz'altro avuto modo di raggiungere una stabile condizione reddituale, senza lesione tangibile del processo di autorealizzazione professionale.
Per ciò che concerne il danno emergente, si tratta dei costi sostenuti da per Parte_1
[. l'assistenza stragiudiziale e per le varie attività di consulenza esperite prima e durante il giudizio di
, quantificate in complessive € 37.162,31, a cui - in sede d'appello - si è aggiunta un'ulteriore CP_3
20 voce pari ad € 2.803,00, relativa alle sedute psicologiche tenute con la Dott.ssa nel lasso Per_9
temporale intercorrente fra i due giudizi.
Tenuto conto dell'art. 92 c. 1 c.p.c., del fatto che gli esborsi devono essere utili/strumentali ai fini della decisione, del fatto che gli oneri per attività stragiudiziale vanno liquidati come una componente del danno emergente e sono soggetti agli stessi oneri di allegazione e prova (documentale) dell'avvenuto esborso, a Parte_1
- spettano le spese dei legali consultati nella fase iniziale per giungere al riconoscimento “spontaneo” della paternità (v. doc. 28 € 4.903,20);
- non spetta la spesa per la consulenza del dott. (v. doc. 97 € 6.122,00), poiché non ha Per_4
evidenziato nulla che non fosse già agli atti;
- spetta la spesa di trascrizione asseverata della registrazione dell'incontro del 03.06.2020 (v. doc. 97 €
496,81) servita per dimostrare la consapevolezza di AS di essere potenzialmente padre ed il suo atteggiamento respingente verso il figlio;
- non spetta il costo della perizia di stima patrimonio e redditi a firma del dott. (v. doc. 97 € Per_10
19.630,40) perché tutt'altro che determinante;
- non spetta il rimborso per i colloqui psicologici della dott.ssa (v. doc. 97 € 3.450,00), di cui Per_9
non è provata la reale necessità.
In merito al preteso danno non patrimoniale dell'odierna appellante, senz'altro la violazione degli obblighi di assistenza familiare disciplinati dal Codice Civile (v. artt. 147, 315 bis e 316 bis) - oltre che dall'art. 30 della Costituzione - a cui afferisce il dovere di solidarietà fra genitori verso la prole, dà luogo ad una responsabilità aquiliana ed alla tutela riparatoria ex artt. 2043 e 2059 c.c.
Il dott. nella perizia di parte depositata in I Grado, ha riscontrato in capo alla un Per_4 Per_1
danno psicologico di tipo grave (v. 51-75%) cagionato dalle condotte di;
tuttavia, come già CP_1
osservato dal Tribunale di Treviso, non si comprende “la qualificazione giuridica della posta di danno richiesta”, dato che non è stato prodotto alcun documento a supporto del contenuto della relazione, ma solo le ricevute delle sedute presso lo studio della psicologa che potrebbero avere Testimone_1 un'eziologia multifattoriale e diversa da quella correlata al comportamento tenuto dell'appellato, ciò in assenza certificazioni specialistiche, di esami clinici e di prescrizioni farmacologia attestanti una patologia, un disturbo, una cura terapica in corso.
In senso opposto, dalla costituzione di un nuovo nucleo familiare a breve distanza dalla nascita del primo figlio, dalla soddisfacente attività lavorativa, dalle numerose dichiarazioni rilasciate dai compaesani, traspare l'instaurazione di legami affettivi ed amicali solidi, privi della riprovazione
21 sociale lamentata e delle privazioni asseritamente sofferte dal punto di vista emotivo, esistenziale e nello stile di vita.
E. Il settimo motivo di appello è fondato.
In relazione alle spese della CTU, se è vero che la stessa è stata esperita nell'interesse precipuo del figlio delle parti, a prescindere dalle posizioni processuali antitetiche fra genitori, è altrettanto vero che l'indagine peritale ha riguardato una condizione psico-fisica di seriamente pregiudicata Per_1 proprio dalla condotta paterna;
pertanto, risulta corretto che gli oneri della perizia d'ufficio e gli esborsi per il CTP dei gravino interamente su . Per_1 Controparte_1
Invece, all'esito di una comparazione della reciproca soccombenza delle parti, occorre mettere in risalto che le pretese di sono state pur sempre accolte in via prevalente, sebbene gli Parte_1
importi riconosciuti siano inferiori a quelli pretesi;
quindi, pare congruo compensare le spese legali per 1/3, mentre i residui 2/3 vanno posti a carico di . Controparte_1
F. Da ultimo, con riferimento alle istanze istruttorie di entrambe le parti, è opportuno considerare quanto segue:
- la richiesta dell'appellante di una CTU patrimoniale risulta superflua in ragione delle deduzioni, allegazioni e prove agli atti (v. relazione dott. Dall'Agata - doc. 23 ); CP_1
- le prove testimoniali domandate dall'appellante, formulate su 130 capitoli e coinvolgenti ben 38 testimoni, afferiscono ad aspetti ininfluenti, generici e non dirimenti;
- i capitoli dell'appellato, per la loro formulazione, risultano ugualmente irrilevanti, superflui, generici, valutativi e riguardanti circostanze già provate documentalmente.
15. Le spese del Grado seguono la compensazione per 1/3, mentre i residui 2/3 vanno posti a carico dell'appellato, con liquidazione in dispositivo secondo i parametri medi del D.M. n. 55\2014 e ss.mm.
ii., per le cause di valore indeterminabile e di complessità media, rispetto alle fasi effettivamente svolte.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
1. DA' ATTO che è cessata la materia del contendere in ordine all'affidamento, al collocamento ed al diritto di visita padre-figlio riguardanti Persona_1
2. ACCOGLIE parzialmente l'Appello e RIFORMA la Sentenza impugnata, CONDANNANDO
a versare a per il figlio Controparte_1 Parte_1 Persona_1
22 - la somma corrispondente ad € 2.400,00 al mese per il periodo dal 16.01.2006 al 30.09.2007, oltre ad interessi legali dalla domanda giudiziale (v. marzo 2019) al saldo effettivo;
- € 5.000,00 al mese (con rivalutazione periodica Istat), dalla domanda giudiziale (v. marzo 2019), con interessi legali sul pregresso calcolati fino al saldo effettivo;
- € 109.500,00, oltre ad interessi legali dalla domanda giudiziale (v. marzo 2019) al saldo effettivo, a titolo di risarcimento del danno endofamiliare subito da Persona_1
3. CONDANNA altresì a pagare a € 5.400,01 a titolo di rimborsi Controparte_1 Parte_1
vari, oltre ad interessi legali dalla domanda giudiziale (v. marzo 2019) al saldo effettivo.
4. PONE interamente a carico di le spese della CTU di I Grado e le spese di CTP Controparte_1
(nell'ambito della CTU) documentate da sempre per il I Grado. Parte_1
5. COMPENSA per 1/3 le spese di I Grado e dell'Appello, condannando a rifondere Controparte_1
i residui 2/3 in favore di percentuale liquidata in € 7.240,00 per il I Grado, oltre Parte_1
iva-cpa-spese generali come per legge, ed in € 5.646,67per il II Grado, oltre iva-cpa-spese generali come per legge.
6. CONDANNA altresì a rifondere a 2/3 delle sue spese Controparte_1 Persona_1
d'Appello (v. fase introduttiva e decisionale), percentuale liquidata in € 3.968,00, oltre iva-cpa-spese generali come per legge
Venezia, 17.02.2025.
La Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo
La Presidente
Dott.ssa Rita Rigoni
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