Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 27/05/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1323/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1323/2024
avente ad oggetto: separazione giudiziale trasformata in consensuale promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Alessandro Pezzè ricorrente contro
(C.F. CP_1 C.F._2 con l'Avv. Ingrid Friz Giuliani resistente posta in decisione sulle conclusioni congiuntamente precisate all'udienza del 13 marzo 2025
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
1
Con ricorso ex art. 473 c.p.c. depositato il 31 maggio 2024, la parte ricorrente in epigrafe – premesso di aver contratto matrimonio con la SI.ra in data 21 luglio 2001 a CP_1
Lavis (TN), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Lavis, Parte I, N.
6, Anno 2001, dalla cui unione è nato il figlio Alessandro in data 30 aprile 2002 – ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi senza condizioni accessorie, deducendo che la prosecuzione della convivenza è divenuta assolutamente intollerabile e che i coniugi
CP_ vivono già da tempo separati (la SI.ra risiede nella casa coniugale mentre il SI. Pt_1
ha vissuto prima presso il fratello e, successivamente, in un appartamento in locazione).
Il ricorrente ha dato atto di essere pensionato con reddito mensile di circa € 900,00 e che
CP_ precedentemente gestiva un laboratorio fotografico, mentre la SI.ra è operatrice socio- sanitaria con stipendio mensile di circa € 1.500,00.
Il SI. ha dedotto che le parti sono comproprietarie per la quota di un mezzo indiviso Pt_1
ciascuno di un terreno arativo (tavolarmente identificato in CC Baselga, P.T. 472 II p.f.
148/6) e della casa coniugale (tavolarmente identificata in CC Baselga, P.T. 459 II pp.mm. 2
e 11 p.ed. 186).
Radicatosi validamente il contraddittorio, si è costituita in giudizio la parte resistente aderendo alla domanda di separazione e contestando la ricostruzione in fatto ed in diritto
CP_ presentata dalla controparte. In particolare, la SI.ra ha chiesto l'addebito della separazione al SI. per violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio, Pt_1
l'assegnazione della casa coniugale alla moglie e, in subordine, un contributo al proprio mantenimento pari ad € 600,00 mensili.
All'udienza del 13 marzo 2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo ed hanno chiesto congiuntamente l'accoglimento delle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati, fermi gli obblighi di legge;
2. Le parti, dichiarandosi economicamente indipendenti, convengono di procedere alla definizione della presente controversia, mediante la trasformazione del procedimento da giudiziale a consensuale, con conseguente rinunzia, da parte della RA , alla CP_1
domanda di addebito svolta nei confronti del SInor e ad ogni ulteriore richiesta Parte_1
economica nei suoi confronti, rinunzia che il SInor accetta;
Pt_1
2 3. Ai fini di regolamentare i rapporti patrimoniali nascenti dal rapporto di coniugio, le parti intendono definire ogni questione relativa alla titolarità e al possesso della casa coniugale mediante trasferimento alla moglie della quota di immobile di proprietà del marito alle condizioni sotto indicate;
4. Il SInor (C.F. ), nato a Trento (TN) il [...], in [...]_3
conseguenza e nell'ambito della separazione, cede e trasferisce alla RA CP_1
(C.F. , nata a [...] il [...], la quale accetta ed CodiceFiscale_4
acquista, la propria quota del diritto di proprietà, pari a ½ indiviso, dei seguenti immobili siti in Baselga (TN), Via del Cesuron n. 7:
C.C. Baselga in P.T. 459II nella particella edificiale 186
• p.m. 2, tavolarmente così descritta: a piano seminterrato;
entrata con scala fino al piano terra, scale fino al primo piano, garage, terrapieno, giardino, cantina;
a piano terra: terrazza, anti, bagno, soggiorno, cucina, marciapiede, giardino, a piano primo: disbrigo, bagno, tre stanze, terrazza;
a piano copertura: tetto, tre lucernari;
censita al Catasto Fabbricati di Trento in C.C. 017 p.ed. 186 Sub 4 p.m. 2 Z.C. 3 Cat.
A/2 Cl. 3 Cons. 7 vani Sup. cat. 151 mq Rendita: 488,05, Valore IMIS € 81.992,40=; indirizzo: Località San Martino – Baselga del Bondone n. 20 Piani S1 – T – 1 nonché in C.C. 017 p.ed. 186 Sub 12 p.m. 2 Z.C. 3 Cat. C/6 Cl. 1 Cons. 18 mq Sup. cat. 21 mq Rendita: € 27,89=, Valore IMIS € 4.685,52=; indirizzo: Località San Martino –
Baselga del Bondone n. 20 Piano S1 (doc. 1);
• p.m. 11, tavolarmente così descritta: a piano seminterrato: posto auto;
censita al
Catasto Fabbricati di Trento in C.C. 017 p.ed. 186 Sub 21 p.m. 11 Z.C. 3 Cat. C/6 Cl.
1 Cons. 12 mq Sup. cat. 12 mq Rendita: € 18,59= Valore IMIS € 3.123,12=; indirizzo:
Località San Martino – Baselga del Bondone n. 20 Piano S1 (doc. 1);
C.C. Baselga la particella fondiaria 148/6: arativo;
censita al catasto Fondiario di Trento in C.C. 017 p.f. 148/6, Cl. 8, Sup. mq. 627, R. Dom. € 0,03, R. agrario € 0,03.
Le descrizioni di cui sopra vengono fatte a titolo meramente esemplificativo, facendo fede comunque tra le parti la descrizione risultante dal Libro Fondiario competente, anche per quanto riguarda le parti comuni dell'edificio, sia con riferimento alla p.m. 2 che alla p.m.
11 della p.ed 186 di cui alle lettere a), b), c), d) siccome descritte nel Libro Fondiario. In
3 particolare, con la proprietà delle porzioni materiali 2 e 11. della p.ed. 186 CC Baselga è comune, insieme con le pp.mm. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 15 del medesimo edificio “a piano seminterrato: corsia di manovra”; con le pp.mm. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 “a piano seminterrato: camminamento, aiuola, piazzale”; con le pp.mm. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 e 15 “a piano seminterrato: due piazzali”; con le pp.mm. 3, 4, 5, 6, 7 “a piano seminterrato: piazzale”.
5. Il SInor dichiara ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1 bis della Legge Parte_1
27 febbraio 1985 n. 52:
-che i dati di identificazione catastale quali riportati nel presente atto, riguardano le unità immobiliari contraddistinte dalle pp.mm. 2 e 11 della p.ed. 186 CC Baselga, raffigurate nelle planimetrie depositate in catasto, presentate in data 15.01.2001, accatastamento n. prot.
C00062.001.2001 (che in copia si allegano al presente atto sub doc. 3., unitamente alla planimetria dei subalterni 12 della p.m. 2 e 21 della p.m. 11 depositate in Catasto in data data 15.01.2001, n. prot. C00062.001.2001; quanto alla p.f. 148/6 si allega copia dell'estratto mappa sub doc. 4;
-Che i dati catastali e le planimetrie delle porzioni di immobile oggetto della presente cessione-trasferimento sono conformi allo stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, ed in particolare che non sussistono difformità tali da influire sul calcolo della rendita catastale o che comportino l'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa;
-Che l'intestazione catastale delle unità immobiliari in oggetto è conforme alle risultanze del
Libro Fondiario.
6. L'oggetto delle presenti cessioni-trasferimenti viene rispettivamente ceduto e accettato nello stato di fatto in cui attualmente si trova, con ogni accessorio, accessione, dipendenza e pertinenza, usi, azioni, comproprietà, consortalità, servitù ed altri diritti reali attivi e passivi, nella consistenza risultante dal libro Fondiario competente e con tutti i diritti relativi e per legge congiunti;
7. Il SInor garantisce di essere pieno proprietario della quota di ½ degli immobili di Pt_1
cui viene trasferito con il presente atto il diritto di proprietà e garantisce che gli stessi beni sono liberi da pesi, vincoli, oneri, privilegi, ipoteche, arretrati di imposta o altre iscrizioni pregiudizievoli e promette le garanzie di legge in caso di molestie ed evizione;
4 8. In relazione al presente trasferimento il SInor previamente ammonito circa le Pt_1
responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del DPR 445/2000, riconosce e dichiara:
-che le pp.mm. 2 e 11 della p.ed. 186 P.T. 459 II in C.C. Baselga sono state realizzate in conformità ai seguenti provvedimenti edilizi rilasciati dai competenti Uffici del Comune di
Trento (doc. 5):
a. Concessione edilizia n. 1990/18038 dd. 03.10.1990 § 10 L 1990/980-0, successiva variante n. 1990/18038 § 10 L 1990/980-0 dd. 21.07.1992, dichiarazione di agibilità n.
6.3.9./2014/287 § 10 L 1990/980-0 dd. 28.07.1992 e presa d'atto manutenzione straordinaria n. 1994/34599 § 10 L 1994/1096-0 dd. 26.09.1994;
b. concessione edilizia ristrutturazione ed ampliamento n. 1997/25623 § 10 L 2001/3399-0 dd. 24.02.1999, variante n. 1997/25623 § 10 L 2001/3399-0 dd. 12.02.2002, dichiarazione di agibilità 6.3.9./2015/156 § 10 L 2001/3399-0 dd. 21.06.2002;
c. denunzia di inizio attività manutenzione ordinaria (ex art. 31 lett. a) interventi cambio uso e aumento u.i. n. 2002/7125 § 10 L 2002/3620-0 dd. 03.10.2002;
d. D.I.A. pannelli solari n. 2007/6072 § VI 3 2007/1151-0 dd. 26.04.2007;
e. revisione toponomastica n. 1.2/0/0 dd. 31.12.2007;
f. comunicazione manutenzione straordinaria (art. 31 lett. b) serramenti n. 2012/5283 § VI
3 2012/976-0 dd. 29.03.2012;
g. comunicazione manutenzione straordinaria (art. 31 lett. b) opere interne n.
6.3.2/2014/1482 dd. 27.03.2014;
h. SCIA manutenzione straordinaria (art. 31 lett. b) serramenti n. 6.3.1/2014/800 dd.
15.04.2014;
i. SCIA ristrutturazione (art. 31 lett. d) recupero sottotetto n. 6.3.1/2015/2059 dd. 11.12.2015
e successiva SCIA variante ristrutturazione (art. 31 lett b) sistemazione n. 6.3.1/2015/2059 dd. 30.03:2016:
j. Cert. Conf. per rec. E C/Uso (L.P. 1/2008) campione agibilità – altri casi n. 6.3.9/2017/76 dd. 20.02.2017;
k. comunicazione opere libere manutenzione straordinaria (ar. 31 lett. b) installazione caldaia n. 6.3.2/2017/117 dd. 16.01.2019;
5 l. manutenzione straordinaria poggiolo n. 6.3.2/2021/3010 dd. 29.12.2021; CP_2
m. C.I.L.A. serramenti n. 6.3.2/2022/287 dd. 04.02.2022.
-Che successivamente a tale data non sono state realizzate opere che abbiano modificato la destinazione d'uso dell'immobile in oggetto, né varianti essenziali o comunque opere per le quali si rendesse necessario il rilascio di nuova concessione edilizia;
-Che le aree scoperte e le comproprietà dell'edificio sono di superficie inferiore ai 5.000 mq e costituiscono pertinenza di immobile censito in catasto non rendendosi necessaria l'allegazione del relativo certificato di destinazione urbanistica;
Con riferimento alla p.f. 148/6 in C.C. Baselga P.T. 472 II, si allega al presente verbale certificato di destinazione urbanistica dd. 6.03.2025, che si allega sub doc. 6;
-Che in data 21.06.2002 è stato rilasciato certificato di agibilità dalle competenti autorità del Comune di Trento, che si allega sub doc. 7);
-Che successivamente non sono state eseguite ulteriori opere tali da richiedere licenze edilizie, concessioni ad edificare o concessioni in sanatoria;
-Che il medesimo fabbricato, dopo il rilascio dei titoli autorizzativi di cui sopra, non ha formato oggetto di provvedimenti sanzionatori.
9. Il corrispettivo per la cessione, nell'ambito della regolamentazione degli aspetti patrimoniali della separazione coniugale, viene convenuto dalle parti in € 125.000,00=
(centoventicinquemila/00), che verrà corrisposto dalla RA al SInor CP_1 Pt_1
a mezzo tre assegni circolari non trasferibili tratti sulla Banca Unicredit
[...]
rispettivamente n. 7406823583-03 per € 50.000,00= (cinquantamila,00), n. 7406823582-02 per € 50.000,00= (cinquantamila,00) e n. 7406823584-04 per € 25.000,00=
(venticinquemila,00) il quale ne dà quietanza con la sottoscrizione del presente verbale, in un'unica soluzione, contestualmente alla sottoscrizione del presente verbale, ovvero, ove ciò non fosse possibile, contestualmente al rogito notarile, da stipularsi entro e non oltre il 30 aprile 2025. Le parti dichiarano di rinunciare all'ipoteca legale esonerando da responsabilità al riguardo il competente Conservatore;
10. Contestualmente al versamento del corrispettivo come sopra indicato, e pertanto al momento della sottoscrizione del presente verbale ovvero all'atto della sottoscrizione del rogito notarile, la RA verrà immessa nel possesso e nel materiale CP_1 godimento dell'immobile predetto;
6 11. Ai sensi dell'art. 6 del D.lgs 192/2005 la RA dichiara di aver ricevuto CP_1
dal SInor le informazioni e la documentazione in ordine all'Attestato di prestazione Pt_1
energetica degli immobili, che si allega al presente atto sub (doc. 8);
12. Con riferimento agli impianti di cui all'art. 1 del D.M. 37/2008, il SInor arantisce Pt_1
la conformità degli impianti alla normativa vigente e la RA dichiarano di CP_1
aver ricevuto le relative dichiarazioni di conformità;
13. Ai fini della legge 16/90 il SInor dichiara che l'immobile in oggetto, per la Parte_1 quota di sua proprietà, è stato denunciato nell'ultima dichiarazione dei redditi;
14. Le parti del presente atto chiedono l'esenzione dell'emanando provvedimento dall'imposta di registro come per legge regolato, in quanto trattasi di definizione di rapporti economici fra coniugi e nell'ambito familiare, in occasione a seguito di procedimento per separazione personale;
15. Le parti acconsentono all'intavolazione del presente verbale ad istanza dell'avv. Ingrid
Friz Giuliani, con notifica del relativo decreto a mani della stessa, per quanto riguarda la RA e per quanto riguarda il SInor presso lo studio dell'avv. CP_1 Parte_1
Alessandro Pezzè;
16. Le parti si impegnano reciprocamente ad addivenire a tutti quegli ulteriori atti (notarili e/o tavolari e/o altro) che fossero, comunque, necessari per la completa esecuzione delle obbligazioni assunte con il presente atto e, quindi, in particolare per il trasferimento dell'intera proprietà a favore della RA . Tutte le spese relative al CP_1
trasferimento immobiliare di cui sopra (notarili, imposte, tasse, intavolazione), ove previste, saranno a carico della RA;
CP_1
17. Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi motivo, non fosse possibile trasferire tali diritti con il presente atto, il presente verbale vale in ogni caso quale premessa di trasferimento ed il trasferimento avverrà a mezzo scrittura privata autenticata o rogito notarile presso il Notaio scelto da parte acquirente, a sua cura e spese.
18. Le spese della presente procedura sono compensate tra le parti e sottoscrivono il presente anche i rispettivi legali per rinuncia alla solidarietà ai sensi della legge professionale.
19. Con il puntuale adempimento di quanto sopra, le parti dichiarano di avere integralmente definito ogni questione tra loro insorta e di nulla aver più a pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia titolo o ragione”.
7 CP_ Le parti hanno dato atto che la SI.ra ha consegnato al SI. i tre assegni circolari Pt_1
non trasferibili tratti sulla Banca Unicredit di cui al punto n. 9 delle condizioni di separazione.
Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
visti gli artt. 158 c.c. e 473-bis. 51 c.p.c.; omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate integralmente nella presente sentenza;
ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso dal Tribunale di Trento nella Camera di ConSIlio del 21 maggio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
8