CA
Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 12/11/2025, n. 1918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1918 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 1737/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea MA Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 1737 del ruolo generale dell'anno 2022 promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
NO ET (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._2
studio in Borgo del Parmigianino n. 4 a Parma, giusta procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._3
AN NE (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._4
studio in Strada Farini n. 35 a Parma, giusta procura in atti
APPELLATO
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Parma n. 1124/2022 del 4.10.2022, pubblicata il
6.10.2022.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 14.01.2025:
Appellante Pt_1
“in riforma totale della sentenza n. 1124/2022 pronunciata dal Tribunale di Parma il
04/10/2022, depositata in data 06/10/2022, e notificata a mezzo pec in data 10/10/2022, respingere la domanda formulata da perché inammissibile, improponibile, Controparte_1 non provata o come meglio.
In caso di esecuzione della sentenza di primo grado da parte dell'odierna parte appellata
pagina 1 di 10 nelle more del presente procedimento d'appello, ordinare al legale Controparte_1 rappresentante della (già Controparte_2 Controparte_3
P.I. , o a chi per esso, di provvedere alla rituale iscrizione del
[...] P.IVA_1 ritrasferimento delle quote a favore di presso il competente Registro delle Parte_1
Imprese. Con vittoria di spese, competenze professionali di causa del presente procedimento
d'appello oltre spese generali 15%, cpa e iva di legge, nonché di spese borsuali e di CTU, competenze professionali oltre spese generali 15%, cpa e iva di legge del giudizio di primo grado”
Appellato : CP_1
“respingere in toto l'appello ex adverso proposto dalla sig.ra in quanto Parte_1 infondato, non provato o come meglio, confermando integralmente nei capi oggetto di tale impugnazione la sentenza n. 1124/2022, resa dal Giudice Unico del Tribunale di Parma
Dott.ssa Antonella Ioffredi il 4.10.2022, qui gravata. Con vittoria di spese ed onorari di causa del presente grado, oltre al rimborso del 15% per spese generali IVA e CPA, come di legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il sig. (da qui con atto di citazione notificato il Controparte_1 CP_1
6.3.2019, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Parma la sig. Parte_1
da qui esponendo:
[...] Pt_1
- di essere socio al 80% della Controparte_3
e fino al 2008 la carica di amministratore della società era ricoperta dal padre
[...]
sig. Controparte_4
- nell'estate del 2008 il sig. aveva deciso di lasciare la società al Controparte_4
figlio, cedendo al medesimo anche la propria quota (20%) e per mantenere il requisito della pluralità dei soci, le parti avevano stabilito che detta quota venisse fiduciariamente trasferita in capo alla sig.ra moglie dell'attore, nonché dipendente della Parte_1
società medesima;
- a tal fine, l'allora commercialista della società, dott.ssa aveva Persona_1
predisposto apposita scrittura privata in cui le parti formalizzavano il contratto di “mandato fiduciario senza rappresentanza”, in forza del quale il 20% delle quote della società già intestate al sig. veniva acquistato dalla sig.ra per l'importo di € Controparte_4 Pt_1
20.000,00 per conto e con denaro fornito dal marito sig. Controparte_1
- la scrittura privata era stata sottoscritta dalle parti presso lo Studio del Notaio
alla presenza della dott.ssa al momento della stipula dell'atto Persona_2 Persona_1
notarile di cessione delle quote il 24.7.2008 e veniva consegnata alla sig. per Pt_1
l'archiviazione presso gli uffici societari ed alla dott.ssa perché la conservasse Persona_1
pagina 2 di 10 nel proprio fascicolo di studio;
- secondo gli accordi intervenuti, nessuna somma di denaro era stata corrisposta dalla sig.ra al suocero per la cessione di quote;
Pt_1
- successivamente i rapporti personali tra i coniugi si erano deteriorati e la sig.ra Pt_1
aveva chiesto la separazione dal marito;
- il sig. aveva chiesto, senza esito, alla moglie di procedere alla retrocessione CP_1
in suo favore delle quote della società, convocandola il 5.2.2019 presso lo Studio del
Notaio per il perfezionamento dell'atto di retrocessione delle quote Persona_3
fiduciariamente intestate a lei;
- in tale occasione la sig. si era rifiutata di sottoscrivere l'atto di retrocessione Pt_1
dichiarando di non ricordare di avere sottoscritto il mandato fiduciario in questione, di cui pretendeva le venisse esibito l'originale ed il aveva quindi reperito presso la CP_1
commercialista copia dell'atto che esibiva alla Persona_1 Pt_1
- detto atto era quindi allegato alla citazione ed indicato come “copia del mandato fiduciario del 24.07.2008” (doc. n. 4.)
L'attore concludeva chiedendo il trasferimento in suo favore ex art. 2932 c.c. delle quote della società ed intestate fiduciariamente alla sig. Pt_1
2. Si costituiva in giudizio la sig. esponendo: Parte_1
- il Tribunale di Parma era incompetente, in forza della clausola compromissoria contenuta nell'atto di cessione delle quote;
- la convenuta non ricordava di avere sottoscritto la scrittura privata del mandato fiduciario;
- all'incontro notarile del 5.2.2019 aveva preteso che le venisse mostrato l'originale e contattata la commercialista dott.ssa questa aveva dichiarato che non era in Persona_1
possesso dell'originale ma di una copia e che l'unico originale era stato consegnato all'epoca della sottoscrizione alla sig. Pt_1
- la sig. si era rifiutata di sottoscrivere l'atto di retrocessione delle quote, Pt_1
sostenendo che l'originale non era nelle proprie mani e che il documento presentava le sottoscrizioni con degli aloni e delle anomalie;
- la convenuta aveva quindi fatto periziare la copia del mandato fiduciario che la dott.ssa all'esito della quale i periti avevano rilevato la non autenticità della Persona_1
sottoscrizione da parte della Pt_1
La convenuta concludeva chiedendo una CTU grafologica sulla scrittura privata denominata
“mandato senza rappresentanza” prodotta dall'attore e nel merito il rigetto dalla domanda pagina 3 di 10 attrice.
3. Il Tribunale ammetteva sia le prove orali, sia la CTU grafologica sul documento n. 4 di parte attrice (“mandato senza rappresentanza”).
4. All'udienza del 10.7.2020, la teste dott. riconosceva che il documento n. 4) di Persona_1 parte attrice, era la “fotocopia” dell'atto da lei predisposto e firmato in sua presenza dai sig.
e in occasione dell'atto notarile del 24.7.2008 di cessione delle quote CP_1 Pt_1
societarie e contestualmente consegnato alla sig. non ricordando la sottoscrizione di Pt_1
un secondo originale.
5. In detta udienza la difesa di parte attrice esibiva però l'originale del documento, recuperato nel frattempo presso la sede della società ma che presentava sottoscrizioni non graficamente coincidenti con il documento scannerizzato e prodotto in PCT come doc. n.
4. La produzione di tale originale non veniva ammessa dal Tribunale, stante la sua tardività.
6. Il Giudice disponeva quindi che la CTU grafologica avvenisse solo sul documento n. 4 scansionato e depositato in PCT.
7. Nel corso delle operazioni peritali, il CTU riceveva dalla CTP del il documento CP_1
cartaceo del mandato fiduciario inizialmente acquisito solo in copia in atti come doc.
4. Il
CTU, verificato che detto documento, pur apparendo una fotocopia, ad un esame approfondito risultava essere in realtà il documento sottoscritto in originale dalle parti, con istanza del
2.9.2020 chiedeva al Giudice l'autorizzazione alla sua acquisizione per l'espletamento della consulenza grafologica.
8. All'udienza del 23.4.2021, esaminato il documento originale, la difesa della Pt_1 confermava “il disconoscimento del documento in oggetto come già dedotto nell'atto introduttivo” ed il a sua volta formulava istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. CP_1
9. Il Tribunale, ritenuta ammissibile la produzione cartacea del documento acquisito in PCT e prescindendo dalla iniziale qualificazione errata come “copia” operata dall'attore, con ordinanza in pari data disponeva che la CTU si svolgesse sia sull'originale suddetto, sia sulla copia depositata in PCT.
10. Il CTU concludeva l'elaborato peritale affermando che “Esaminati gli atti ed i documenti di causa e la scrittura del 24/7/2008, sia nella sua forma cartacea originale consegnatami personalmente sia come corrispondente documento scansionato ed inserito nel PCT poi stampato, ed acquisite scritture di comparazione dalle parti e tramite saggio grafico, si conclude l'accertamento con un giudizio di certa autografia della sottoscrizione a nome
pagina 4 di 10 ”. Parte_1
11. All'esito della trattazione il Tribunale di Parma, con sentenza n. 1124/2022, accoglieva la domanda attrice.
12. Avverso la sentenza ha proposto appello la sig. Parte_1
13. Si è costituito in giudizio il sig. chiedendo il rigetto del gravame. Controparte_1
14. All'udienza del 14.1.2025, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini di legge per memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
15. Con il primo motivo di gravame, l'appellante si duole della decisione impugnata laddove il Tribunale ha ritenuto che nella fattispecie la sig. né nell'atto introduttivo del Pt_1
giudizio e né successivamente, abbia disconosciuto in modo espresso ed inequivocabile il documento prodotto dall'attore (“mandato senza rappresentanza” – doc. 4 fasc. app.to).
Secondo l'appellante, l'aver allegato in comparsa di costituzione e risposta di non essere “a conoscenza di aver sottoscritto una tale scrittura” e - sulla base della perizia grafologica di parte - che “la sottoscrizione presenta caratteristiche, dal punto di vista scientifico- grafologico, riconducibili a macchinari tipografici”, sarebbe sufficiente ad integrare la dichiarazione di disconoscimento della scrittura;
il disconoscimento sarebbe stato ribadito anche successivamente all'udienza del 23.4.2021 quando il difensore dell'appellante ha confermato “il disconoscimento del documento in oggetto come già dedotto in atto introduttivo”. La volontà di disconoscimento non richiederebbe formule sacramentali e potrebbe essere desunta dal contegno tenuto dalla parte. Dall'altro lato, il non CP_1
avrebbe proposto istanza di verificazione nei termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. e pertanto il documento non poteva essere posto alla base della decisione da parte del giudice. Infine, il
Tribunale non avrebbe dovuto autorizzare il deposito dell'originale nel corso della CTU, in quanto tale deposito sarebbe potuto avvenire solo qualora il avesse CP_1
tempestivamente formulato l'istanza di verificazione sulla copia del documento in atti;
la produzione di detto documento, quindi, doveva essere dichiarata inammissibile per sua tardività.
16. Strettamente connesso al precedente, con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza laddove il Tribunale ha confermato l'ordinanza istruttoria del 23.4.2021 di autorizzazione al CTU ritendo la produzione non tardiva ma di una riqualificazione quale originale del documento n. 4 prodotto tempestivamente.
pagina 5 di 10 17. I motivi che possono essere trattai congiuntamente, attesa la loro stretta connessione logico-giuridica, sono infondati.
18. Secondo la Suprema Corte, il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., pur non richiedendo formule sacramentali o vincolate, deve avvenire in modo inequivoco e rivestire i caratteri della specificità e della determinatezza e non risolversi in espressioni di stile essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti, esigendosi una "impugnazione chiara ed univoca" (Cass. n. 11911/2003) tale che si possa desumere con certezza la negazione dell'autenticità della sottoscrizione (Cass. n.
1591/2002; n. 24456/2011, n. 12448/2012, n. 1537/2018).
19. Dagli atti di causa, e in particolare dalla comparsa di costituzione e risposta, risulta che un disconoscimento della sottoscrizione apposta al mandato fiduciario non è stato operato da parte della difatti nel predetto atto, la convenuta non ha chiaramente ed Pt_1
inequivocabilmente disconosciuto la sottoscrizione affermando di non essere stata “a conoscenza di avere sottoscritto una tale scrittura, motivo per il quale faceva richiedere, per tramite del suo legale dell'epoca, al legale del di vedere il “documento”… La CP_1 Pt_1 cadeva, quindi, nel dubbio atteso che la firma sembrava essere proprio la sua ed erano trascorsi
oltre 10 anni dall'apposizione di essa” (v. pag. 6). A ciò va aggiunto che lo stesso perito grafologo dell'appellante aveva confermato che “la firma indagata “X” a nome “ Parte_1
apposta su “Mandato senza rappresentanza”, datato Parma, 24 luglio 2008,
[...] risultava autografa”.
20. Pertanto, è la stessa in primis a riconoscere l'autenticità della propria Pt_1
sottoscrizione sul documento n. 4, formulando solo un “dubbio” sulla firma e quindi non esclude la possibilità di aver sottoscritto il documento (di cui afferma di non avere ricordanza). La formula e le allegazioni della stessa non sono quindi idonee a Pt_1
configurarsi come disconoscimento rituale, chiaro e specifico. Ed anche successivamente è mancata un'attività difensiva diretta a formulare effettivamente e in modo chiaro ed univoco una tale imprescindibile contestazione, che è rimasta su di un piano meramente astratto e generico tanto più a seguito dell'esibizione dell'originale da parte dell'attore (erroneamente ritenuto inizialmente come copia). La mancata reiterazione del disconoscimento a fronte della produzione dell'originale vale, in ogni caso, a precludere ogni efficacia di precedenti
"disconoscimenti" (come detto nella specie peraltro neppure ravvisabili nella formula adottata), in quanto "la parte che ha disconosciuto la sottoscrizione di una scrittura privata prodotta in copia fotostatica ha l'onere di reiterare il disconoscimento con riferimento
pagina 6 di 10 all'originale della scrittura medesima, successivamente acquisito in giudizio, per impedire che la predetta scrittura si abbia per riconosciuta in causa" (Cass. 16551/2015). Se la scrittura è prodotta in copia fotostatica e successivamente viene prodotto l'originale, il disconoscimento deve essere reiterato sull'originale per impedire che la scrittura si abbia per riconosciuta (v. Cass. n. 9859/2020, n. 7340/2022).
21. Nella fattispecie, la all'udienza del 23.4.2021, a fronte della esibizione Pt_1
dell'originale del documento, ha verbalizzato: “l'Avv. ET conferma il disconoscimento del documento in oggetto come già dedotto in atto introduttivo”. Neppure in tale sede può quindi ritenersi che la abbia formulato un effettivo e chiaro Pt_1
disconoscimento della propria sottoscrizione. In definitiva, a fronte del puntuale accertamento di tale fatto processuale relativo, cioè, alla inidoneità della condotta in giudizio dell'appellante relativa al non corretto e formale disconoscimento, le allegazioni riportate nell'atto introduttivo e ribadite nel gravame non soddisfano l'onere formale neppure integrando una c.d. contestazione implicita.
22. Non coglie nel segno la difesa appellante neppure laddove ritiene che il non CP_1
abbia tempestivamente avanzato istanza di verificazione entro i termini dell'art. 183 co. 6
c.p.c., dato che la aveva allegato in comparsa di costituzione la non conformità Pt_1 all'originale del documento n. 4 depositato in PCT con la citazione, a causa della firma che sarebbe stata apposta con mezzi tipografici/meccanici.
23. Va ricordato in primis che “è principio consolidato quello per cui l'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta può essere anche implicita, come quando si insista per l'accoglimento della pretesa presupponente l'autenticità del documento, non esigendo la formale apertura di un procedimento incidentale, né l'assunzione di specifiche prove, quando gli elementi già acquisiti o la situazione processuale siano ritenuti sufficienti per una pronuncia al riguardo. (Cass. n. 6613/1991; Cass. n. 12976/2001; Cass.
n.13258/2006; Cass. n. 8272/2012; Cass. n.16383/2017; Cass. n. 32169/2022) (Cass. n.
7378/2025).
24. In secondo luogo, il disconoscimento può riguardare sia la conformità della copia all'originale (art. 2719 c.c.) sia l'autenticità della sottoscrizione. La contestazione avanzata dalla in atto introduttivo, circa la conformità al documento originale della copia (che Pt_1
sarebbe stata alterata con l'apposizione della sua firma con mezzi meccanici e poi fotocopiata) non imponeva quindi al di avanzare una specifica istanza di verificazione (istanza CP_1 che comunque è stata formulata successivamente al reperimento dell'originale del documento). Va difatti osservato che è diverso l'ambito di operatività delle norme di cui pagina 7 di 10 all'art. 214 c.p.c. ed all'art. 2719 c.c. (1): nel primo caso il disconoscimento mira ad escludere la riferibilità della provenienza della scrittura o della sottoscrizione al soggetto che risulta dalla stessa apparentemente autore;
nel secondo caso non si discute della genuinità della scrittura ma soltanto della piena corrispondenza della riproduzione fotografica al documento originale. Pertanto, la parte contro la quale sia stata prodotta una scrittura privata può effettuare un duplice disconoscimento, sia della sottoscrizione che, se prodotta in copia, della conformità all'originale: nel qual caso troverà applicazione il principio secondo cui il disconoscimento, ai sensi dell'art. 2719 c.c., della conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica prodotta in giudizio, non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata, previsto dall'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., in quanto, mentre quest'ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (v. Cass. n. 1324/2022; così in motivazione
Cass. n. 18491/2024). Gli artt. 216 e 217 del codice di rito non prescrivono, quale requisito di ammissibilità della istanza di verificazione, la produzione dell'originale della scrittura, dacché la parte che su di essa fondi la propria pretesa è abilitata a dimostrare l'esistenza, il contenuto e la sottoscrizione del documento con i mezzi ordinari di prova (v. Cass. n. 23959/2023).
25. D'altra parte, la Suprema Corte ha affermato che il giudice di primo grado può trarre il proprio convincimento da ogni mezzo di prova obbiettivamente conferente, anche presuntivo, ed attraverso la valutazione di tutti gli elementi probatori, pur di valore indiziario emergenti dalle risultanze processuali che possono essere liberamente apprezzati in concorso con altre circostanze, se la parte offre ulteriori elementi indiziari, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., che vanno letti in combinazione con la stessa scrittura privata disconosciuta, che - sebbene inutilizzabile come fonte diretta di prova - costituisce comunque fonte di indizi (cfr. Cass. n.
33769/2019; n. 24643/2021). Tale orientamento è condiviso da questa Corte che ha avuto modo di affermare come sia richiesto al giudice di valutare l'autenticità della sottoscrizione dell'atto, eventualmente ritenuta dalla consulenza, per formare il proprio convincimento sulla base d'ogni altro elemento di prova obiettivamente conferente (v. C. App. Bologna III sez. est. Caruso n. 2586/2019). In breve, il disconoscimento della conformità della copia all'originale non contempla l'inutilizzabilità del documento in difetto di istanza di
(1) "L'art. 2719 c.c. - che esige un espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche - è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, ed entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 c.p.c., con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione del loro autore, se la parte comparsa non la disconosce in modo specifico ed inequivoco alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione" (Cass. n. 7954/2025).
pagina 8 di 10 verificazione, potendo il giudice accertarne la conformità anche aliunde, ricorrendo ad altre prove, anche presuntive.
26. Vanno quindi valorizzati anche gli altri elementi emergenti dal quadro probatorio. Nella fattispecie le allegazioni e le prove agli atti, unitamente alle risultanze della CTU grafologica
(che ha accertato l'autenticità delle sottoscrizioni sia sull'originale sia sulla copia del documento), conducono a ritenere fondata la domanda del in particolare, va CP_1
valorizzata la testimonianza della dott. la quale non solo ha confermato di Persona_1
aver predisposto il testo del mandato fiduciario de quo, ma anche di essere presente alla sottoscrizione dello stesso da parte della e del (v. verbale del 10.7.2020). Pt_1 CP_1
27. Quanto infine alla produzione dell'originale di un documento già presente in atti in fotocopia (meglio scannerizzato in PCT), questa non può considerarsi nuova, trattandosi della regolarizzazione formale di una produzione pregressa, tempestivamente avvenuta, in funzione di uno specifico mezzo istruttorio e può avvenire, pertanto, anche dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 183, co. 6 n. 2), c.p.c. (nel caso di specie, in sede di CTU), essendo la presenza dell'originale agli atti del giudizio ancor più necessaria, giacché la perizia grafica deve preferibilmente svolgersi su tale documento e non sulla copia, onde assicurare la massima affidabilità dell'indagine devoluta all'ausiliario e, con ciò, rispondere ad un'esigenza concorrente, non soltanto delle parti, ma anche dello stesso ordinamento giuridico. D'altra parte, in PCT vengono sempre depositate copie in formato digitale (per scansione) e quindi la produzione cartacea dell'originale deve essere sempre ammessa.
28. L'appello in conclusione va rigettato.
29. Le spese di lite, in ragione del principio di causalità che le governa, seguono la soccombenza e sono liquidate per il presente grado di appello come in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022.
30. Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228/2012, art. 1, co. 17), applicabile ratione temporis (essendo stato l'appello proposto successivamente al 31.1.2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dell'appellante a norma dello stesso art. 13, co. 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello proposto da vverso la sentenza del Tribunale Parte_1
di Parma n. 1124/2022 del 4.10.2022, pubblicata il 6.10.2022;
pagina 9 di 10 - condanna rifondere a le spese del Parte_1 Controparte_1 presente grado di giudizio che liquida, in € 3.966,00 per compensi oltre spese forfettarie
15%, IVA e CPA come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico di il Parte_1
versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, co.
1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
Bologna, 4 novembre 2025.
Il Presidente
Dott. Andrea MA
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea MA Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 1737 del ruolo generale dell'anno 2022 promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
NO ET (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._2
studio in Borgo del Parmigianino n. 4 a Parma, giusta procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._3
AN NE (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._4
studio in Strada Farini n. 35 a Parma, giusta procura in atti
APPELLATO
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Parma n. 1124/2022 del 4.10.2022, pubblicata il
6.10.2022.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 14.01.2025:
Appellante Pt_1
“in riforma totale della sentenza n. 1124/2022 pronunciata dal Tribunale di Parma il
04/10/2022, depositata in data 06/10/2022, e notificata a mezzo pec in data 10/10/2022, respingere la domanda formulata da perché inammissibile, improponibile, Controparte_1 non provata o come meglio.
In caso di esecuzione della sentenza di primo grado da parte dell'odierna parte appellata
pagina 1 di 10 nelle more del presente procedimento d'appello, ordinare al legale Controparte_1 rappresentante della (già Controparte_2 Controparte_3
P.I. , o a chi per esso, di provvedere alla rituale iscrizione del
[...] P.IVA_1 ritrasferimento delle quote a favore di presso il competente Registro delle Parte_1
Imprese. Con vittoria di spese, competenze professionali di causa del presente procedimento
d'appello oltre spese generali 15%, cpa e iva di legge, nonché di spese borsuali e di CTU, competenze professionali oltre spese generali 15%, cpa e iva di legge del giudizio di primo grado”
Appellato : CP_1
“respingere in toto l'appello ex adverso proposto dalla sig.ra in quanto Parte_1 infondato, non provato o come meglio, confermando integralmente nei capi oggetto di tale impugnazione la sentenza n. 1124/2022, resa dal Giudice Unico del Tribunale di Parma
Dott.ssa Antonella Ioffredi il 4.10.2022, qui gravata. Con vittoria di spese ed onorari di causa del presente grado, oltre al rimborso del 15% per spese generali IVA e CPA, come di legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il sig. (da qui con atto di citazione notificato il Controparte_1 CP_1
6.3.2019, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Parma la sig. Parte_1
da qui esponendo:
[...] Pt_1
- di essere socio al 80% della Controparte_3
e fino al 2008 la carica di amministratore della società era ricoperta dal padre
[...]
sig. Controparte_4
- nell'estate del 2008 il sig. aveva deciso di lasciare la società al Controparte_4
figlio, cedendo al medesimo anche la propria quota (20%) e per mantenere il requisito della pluralità dei soci, le parti avevano stabilito che detta quota venisse fiduciariamente trasferita in capo alla sig.ra moglie dell'attore, nonché dipendente della Parte_1
società medesima;
- a tal fine, l'allora commercialista della società, dott.ssa aveva Persona_1
predisposto apposita scrittura privata in cui le parti formalizzavano il contratto di “mandato fiduciario senza rappresentanza”, in forza del quale il 20% delle quote della società già intestate al sig. veniva acquistato dalla sig.ra per l'importo di € Controparte_4 Pt_1
20.000,00 per conto e con denaro fornito dal marito sig. Controparte_1
- la scrittura privata era stata sottoscritta dalle parti presso lo Studio del Notaio
alla presenza della dott.ssa al momento della stipula dell'atto Persona_2 Persona_1
notarile di cessione delle quote il 24.7.2008 e veniva consegnata alla sig. per Pt_1
l'archiviazione presso gli uffici societari ed alla dott.ssa perché la conservasse Persona_1
pagina 2 di 10 nel proprio fascicolo di studio;
- secondo gli accordi intervenuti, nessuna somma di denaro era stata corrisposta dalla sig.ra al suocero per la cessione di quote;
Pt_1
- successivamente i rapporti personali tra i coniugi si erano deteriorati e la sig.ra Pt_1
aveva chiesto la separazione dal marito;
- il sig. aveva chiesto, senza esito, alla moglie di procedere alla retrocessione CP_1
in suo favore delle quote della società, convocandola il 5.2.2019 presso lo Studio del
Notaio per il perfezionamento dell'atto di retrocessione delle quote Persona_3
fiduciariamente intestate a lei;
- in tale occasione la sig. si era rifiutata di sottoscrivere l'atto di retrocessione Pt_1
dichiarando di non ricordare di avere sottoscritto il mandato fiduciario in questione, di cui pretendeva le venisse esibito l'originale ed il aveva quindi reperito presso la CP_1
commercialista copia dell'atto che esibiva alla Persona_1 Pt_1
- detto atto era quindi allegato alla citazione ed indicato come “copia del mandato fiduciario del 24.07.2008” (doc. n. 4.)
L'attore concludeva chiedendo il trasferimento in suo favore ex art. 2932 c.c. delle quote della società ed intestate fiduciariamente alla sig. Pt_1
2. Si costituiva in giudizio la sig. esponendo: Parte_1
- il Tribunale di Parma era incompetente, in forza della clausola compromissoria contenuta nell'atto di cessione delle quote;
- la convenuta non ricordava di avere sottoscritto la scrittura privata del mandato fiduciario;
- all'incontro notarile del 5.2.2019 aveva preteso che le venisse mostrato l'originale e contattata la commercialista dott.ssa questa aveva dichiarato che non era in Persona_1
possesso dell'originale ma di una copia e che l'unico originale era stato consegnato all'epoca della sottoscrizione alla sig. Pt_1
- la sig. si era rifiutata di sottoscrivere l'atto di retrocessione delle quote, Pt_1
sostenendo che l'originale non era nelle proprie mani e che il documento presentava le sottoscrizioni con degli aloni e delle anomalie;
- la convenuta aveva quindi fatto periziare la copia del mandato fiduciario che la dott.ssa all'esito della quale i periti avevano rilevato la non autenticità della Persona_1
sottoscrizione da parte della Pt_1
La convenuta concludeva chiedendo una CTU grafologica sulla scrittura privata denominata
“mandato senza rappresentanza” prodotta dall'attore e nel merito il rigetto dalla domanda pagina 3 di 10 attrice.
3. Il Tribunale ammetteva sia le prove orali, sia la CTU grafologica sul documento n. 4 di parte attrice (“mandato senza rappresentanza”).
4. All'udienza del 10.7.2020, la teste dott. riconosceva che il documento n. 4) di Persona_1 parte attrice, era la “fotocopia” dell'atto da lei predisposto e firmato in sua presenza dai sig.
e in occasione dell'atto notarile del 24.7.2008 di cessione delle quote CP_1 Pt_1
societarie e contestualmente consegnato alla sig. non ricordando la sottoscrizione di Pt_1
un secondo originale.
5. In detta udienza la difesa di parte attrice esibiva però l'originale del documento, recuperato nel frattempo presso la sede della società ma che presentava sottoscrizioni non graficamente coincidenti con il documento scannerizzato e prodotto in PCT come doc. n.
4. La produzione di tale originale non veniva ammessa dal Tribunale, stante la sua tardività.
6. Il Giudice disponeva quindi che la CTU grafologica avvenisse solo sul documento n. 4 scansionato e depositato in PCT.
7. Nel corso delle operazioni peritali, il CTU riceveva dalla CTP del il documento CP_1
cartaceo del mandato fiduciario inizialmente acquisito solo in copia in atti come doc.
4. Il
CTU, verificato che detto documento, pur apparendo una fotocopia, ad un esame approfondito risultava essere in realtà il documento sottoscritto in originale dalle parti, con istanza del
2.9.2020 chiedeva al Giudice l'autorizzazione alla sua acquisizione per l'espletamento della consulenza grafologica.
8. All'udienza del 23.4.2021, esaminato il documento originale, la difesa della Pt_1 confermava “il disconoscimento del documento in oggetto come già dedotto nell'atto introduttivo” ed il a sua volta formulava istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. CP_1
9. Il Tribunale, ritenuta ammissibile la produzione cartacea del documento acquisito in PCT e prescindendo dalla iniziale qualificazione errata come “copia” operata dall'attore, con ordinanza in pari data disponeva che la CTU si svolgesse sia sull'originale suddetto, sia sulla copia depositata in PCT.
10. Il CTU concludeva l'elaborato peritale affermando che “Esaminati gli atti ed i documenti di causa e la scrittura del 24/7/2008, sia nella sua forma cartacea originale consegnatami personalmente sia come corrispondente documento scansionato ed inserito nel PCT poi stampato, ed acquisite scritture di comparazione dalle parti e tramite saggio grafico, si conclude l'accertamento con un giudizio di certa autografia della sottoscrizione a nome
pagina 4 di 10 ”. Parte_1
11. All'esito della trattazione il Tribunale di Parma, con sentenza n. 1124/2022, accoglieva la domanda attrice.
12. Avverso la sentenza ha proposto appello la sig. Parte_1
13. Si è costituito in giudizio il sig. chiedendo il rigetto del gravame. Controparte_1
14. All'udienza del 14.1.2025, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini di legge per memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
15. Con il primo motivo di gravame, l'appellante si duole della decisione impugnata laddove il Tribunale ha ritenuto che nella fattispecie la sig. né nell'atto introduttivo del Pt_1
giudizio e né successivamente, abbia disconosciuto in modo espresso ed inequivocabile il documento prodotto dall'attore (“mandato senza rappresentanza” – doc. 4 fasc. app.to).
Secondo l'appellante, l'aver allegato in comparsa di costituzione e risposta di non essere “a conoscenza di aver sottoscritto una tale scrittura” e - sulla base della perizia grafologica di parte - che “la sottoscrizione presenta caratteristiche, dal punto di vista scientifico- grafologico, riconducibili a macchinari tipografici”, sarebbe sufficiente ad integrare la dichiarazione di disconoscimento della scrittura;
il disconoscimento sarebbe stato ribadito anche successivamente all'udienza del 23.4.2021 quando il difensore dell'appellante ha confermato “il disconoscimento del documento in oggetto come già dedotto in atto introduttivo”. La volontà di disconoscimento non richiederebbe formule sacramentali e potrebbe essere desunta dal contegno tenuto dalla parte. Dall'altro lato, il non CP_1
avrebbe proposto istanza di verificazione nei termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. e pertanto il documento non poteva essere posto alla base della decisione da parte del giudice. Infine, il
Tribunale non avrebbe dovuto autorizzare il deposito dell'originale nel corso della CTU, in quanto tale deposito sarebbe potuto avvenire solo qualora il avesse CP_1
tempestivamente formulato l'istanza di verificazione sulla copia del documento in atti;
la produzione di detto documento, quindi, doveva essere dichiarata inammissibile per sua tardività.
16. Strettamente connesso al precedente, con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza laddove il Tribunale ha confermato l'ordinanza istruttoria del 23.4.2021 di autorizzazione al CTU ritendo la produzione non tardiva ma di una riqualificazione quale originale del documento n. 4 prodotto tempestivamente.
pagina 5 di 10 17. I motivi che possono essere trattai congiuntamente, attesa la loro stretta connessione logico-giuridica, sono infondati.
18. Secondo la Suprema Corte, il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., pur non richiedendo formule sacramentali o vincolate, deve avvenire in modo inequivoco e rivestire i caratteri della specificità e della determinatezza e non risolversi in espressioni di stile essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti, esigendosi una "impugnazione chiara ed univoca" (Cass. n. 11911/2003) tale che si possa desumere con certezza la negazione dell'autenticità della sottoscrizione (Cass. n.
1591/2002; n. 24456/2011, n. 12448/2012, n. 1537/2018).
19. Dagli atti di causa, e in particolare dalla comparsa di costituzione e risposta, risulta che un disconoscimento della sottoscrizione apposta al mandato fiduciario non è stato operato da parte della difatti nel predetto atto, la convenuta non ha chiaramente ed Pt_1
inequivocabilmente disconosciuto la sottoscrizione affermando di non essere stata “a conoscenza di avere sottoscritto una tale scrittura, motivo per il quale faceva richiedere, per tramite del suo legale dell'epoca, al legale del di vedere il “documento”… La CP_1 Pt_1 cadeva, quindi, nel dubbio atteso che la firma sembrava essere proprio la sua ed erano trascorsi
oltre 10 anni dall'apposizione di essa” (v. pag. 6). A ciò va aggiunto che lo stesso perito grafologo dell'appellante aveva confermato che “la firma indagata “X” a nome “ Parte_1
apposta su “Mandato senza rappresentanza”, datato Parma, 24 luglio 2008,
[...] risultava autografa”.
20. Pertanto, è la stessa in primis a riconoscere l'autenticità della propria Pt_1
sottoscrizione sul documento n. 4, formulando solo un “dubbio” sulla firma e quindi non esclude la possibilità di aver sottoscritto il documento (di cui afferma di non avere ricordanza). La formula e le allegazioni della stessa non sono quindi idonee a Pt_1
configurarsi come disconoscimento rituale, chiaro e specifico. Ed anche successivamente è mancata un'attività difensiva diretta a formulare effettivamente e in modo chiaro ed univoco una tale imprescindibile contestazione, che è rimasta su di un piano meramente astratto e generico tanto più a seguito dell'esibizione dell'originale da parte dell'attore (erroneamente ritenuto inizialmente come copia). La mancata reiterazione del disconoscimento a fronte della produzione dell'originale vale, in ogni caso, a precludere ogni efficacia di precedenti
"disconoscimenti" (come detto nella specie peraltro neppure ravvisabili nella formula adottata), in quanto "la parte che ha disconosciuto la sottoscrizione di una scrittura privata prodotta in copia fotostatica ha l'onere di reiterare il disconoscimento con riferimento
pagina 6 di 10 all'originale della scrittura medesima, successivamente acquisito in giudizio, per impedire che la predetta scrittura si abbia per riconosciuta in causa" (Cass. 16551/2015). Se la scrittura è prodotta in copia fotostatica e successivamente viene prodotto l'originale, il disconoscimento deve essere reiterato sull'originale per impedire che la scrittura si abbia per riconosciuta (v. Cass. n. 9859/2020, n. 7340/2022).
21. Nella fattispecie, la all'udienza del 23.4.2021, a fronte della esibizione Pt_1
dell'originale del documento, ha verbalizzato: “l'Avv. ET conferma il disconoscimento del documento in oggetto come già dedotto in atto introduttivo”. Neppure in tale sede può quindi ritenersi che la abbia formulato un effettivo e chiaro Pt_1
disconoscimento della propria sottoscrizione. In definitiva, a fronte del puntuale accertamento di tale fatto processuale relativo, cioè, alla inidoneità della condotta in giudizio dell'appellante relativa al non corretto e formale disconoscimento, le allegazioni riportate nell'atto introduttivo e ribadite nel gravame non soddisfano l'onere formale neppure integrando una c.d. contestazione implicita.
22. Non coglie nel segno la difesa appellante neppure laddove ritiene che il non CP_1
abbia tempestivamente avanzato istanza di verificazione entro i termini dell'art. 183 co. 6
c.p.c., dato che la aveva allegato in comparsa di costituzione la non conformità Pt_1 all'originale del documento n. 4 depositato in PCT con la citazione, a causa della firma che sarebbe stata apposta con mezzi tipografici/meccanici.
23. Va ricordato in primis che “è principio consolidato quello per cui l'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta può essere anche implicita, come quando si insista per l'accoglimento della pretesa presupponente l'autenticità del documento, non esigendo la formale apertura di un procedimento incidentale, né l'assunzione di specifiche prove, quando gli elementi già acquisiti o la situazione processuale siano ritenuti sufficienti per una pronuncia al riguardo. (Cass. n. 6613/1991; Cass. n. 12976/2001; Cass.
n.13258/2006; Cass. n. 8272/2012; Cass. n.16383/2017; Cass. n. 32169/2022) (Cass. n.
7378/2025).
24. In secondo luogo, il disconoscimento può riguardare sia la conformità della copia all'originale (art. 2719 c.c.) sia l'autenticità della sottoscrizione. La contestazione avanzata dalla in atto introduttivo, circa la conformità al documento originale della copia (che Pt_1
sarebbe stata alterata con l'apposizione della sua firma con mezzi meccanici e poi fotocopiata) non imponeva quindi al di avanzare una specifica istanza di verificazione (istanza CP_1 che comunque è stata formulata successivamente al reperimento dell'originale del documento). Va difatti osservato che è diverso l'ambito di operatività delle norme di cui pagina 7 di 10 all'art. 214 c.p.c. ed all'art. 2719 c.c. (1): nel primo caso il disconoscimento mira ad escludere la riferibilità della provenienza della scrittura o della sottoscrizione al soggetto che risulta dalla stessa apparentemente autore;
nel secondo caso non si discute della genuinità della scrittura ma soltanto della piena corrispondenza della riproduzione fotografica al documento originale. Pertanto, la parte contro la quale sia stata prodotta una scrittura privata può effettuare un duplice disconoscimento, sia della sottoscrizione che, se prodotta in copia, della conformità all'originale: nel qual caso troverà applicazione il principio secondo cui il disconoscimento, ai sensi dell'art. 2719 c.c., della conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica prodotta in giudizio, non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata, previsto dall'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., in quanto, mentre quest'ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (v. Cass. n. 1324/2022; così in motivazione
Cass. n. 18491/2024). Gli artt. 216 e 217 del codice di rito non prescrivono, quale requisito di ammissibilità della istanza di verificazione, la produzione dell'originale della scrittura, dacché la parte che su di essa fondi la propria pretesa è abilitata a dimostrare l'esistenza, il contenuto e la sottoscrizione del documento con i mezzi ordinari di prova (v. Cass. n. 23959/2023).
25. D'altra parte, la Suprema Corte ha affermato che il giudice di primo grado può trarre il proprio convincimento da ogni mezzo di prova obbiettivamente conferente, anche presuntivo, ed attraverso la valutazione di tutti gli elementi probatori, pur di valore indiziario emergenti dalle risultanze processuali che possono essere liberamente apprezzati in concorso con altre circostanze, se la parte offre ulteriori elementi indiziari, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., che vanno letti in combinazione con la stessa scrittura privata disconosciuta, che - sebbene inutilizzabile come fonte diretta di prova - costituisce comunque fonte di indizi (cfr. Cass. n.
33769/2019; n. 24643/2021). Tale orientamento è condiviso da questa Corte che ha avuto modo di affermare come sia richiesto al giudice di valutare l'autenticità della sottoscrizione dell'atto, eventualmente ritenuta dalla consulenza, per formare il proprio convincimento sulla base d'ogni altro elemento di prova obiettivamente conferente (v. C. App. Bologna III sez. est. Caruso n. 2586/2019). In breve, il disconoscimento della conformità della copia all'originale non contempla l'inutilizzabilità del documento in difetto di istanza di
(1) "L'art. 2719 c.c. - che esige un espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche - è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, ed entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 c.p.c., con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione del loro autore, se la parte comparsa non la disconosce in modo specifico ed inequivoco alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione" (Cass. n. 7954/2025).
pagina 8 di 10 verificazione, potendo il giudice accertarne la conformità anche aliunde, ricorrendo ad altre prove, anche presuntive.
26. Vanno quindi valorizzati anche gli altri elementi emergenti dal quadro probatorio. Nella fattispecie le allegazioni e le prove agli atti, unitamente alle risultanze della CTU grafologica
(che ha accertato l'autenticità delle sottoscrizioni sia sull'originale sia sulla copia del documento), conducono a ritenere fondata la domanda del in particolare, va CP_1
valorizzata la testimonianza della dott. la quale non solo ha confermato di Persona_1
aver predisposto il testo del mandato fiduciario de quo, ma anche di essere presente alla sottoscrizione dello stesso da parte della e del (v. verbale del 10.7.2020). Pt_1 CP_1
27. Quanto infine alla produzione dell'originale di un documento già presente in atti in fotocopia (meglio scannerizzato in PCT), questa non può considerarsi nuova, trattandosi della regolarizzazione formale di una produzione pregressa, tempestivamente avvenuta, in funzione di uno specifico mezzo istruttorio e può avvenire, pertanto, anche dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 183, co. 6 n. 2), c.p.c. (nel caso di specie, in sede di CTU), essendo la presenza dell'originale agli atti del giudizio ancor più necessaria, giacché la perizia grafica deve preferibilmente svolgersi su tale documento e non sulla copia, onde assicurare la massima affidabilità dell'indagine devoluta all'ausiliario e, con ciò, rispondere ad un'esigenza concorrente, non soltanto delle parti, ma anche dello stesso ordinamento giuridico. D'altra parte, in PCT vengono sempre depositate copie in formato digitale (per scansione) e quindi la produzione cartacea dell'originale deve essere sempre ammessa.
28. L'appello in conclusione va rigettato.
29. Le spese di lite, in ragione del principio di causalità che le governa, seguono la soccombenza e sono liquidate per il presente grado di appello come in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022.
30. Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228/2012, art. 1, co. 17), applicabile ratione temporis (essendo stato l'appello proposto successivamente al 31.1.2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dell'appellante a norma dello stesso art. 13, co. 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello proposto da vverso la sentenza del Tribunale Parte_1
di Parma n. 1124/2022 del 4.10.2022, pubblicata il 6.10.2022;
pagina 9 di 10 - condanna rifondere a le spese del Parte_1 Controparte_1 presente grado di giudizio che liquida, in € 3.966,00 per compensi oltre spese forfettarie
15%, IVA e CPA come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico di il Parte_1
versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, co.
1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
Bologna, 4 novembre 2025.
Il Presidente
Dott. Andrea MA
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
pagina 10 di 10