Sentenza 9 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
- Dr. Marta Ienzi Presidente
- Dr. Filomena Albano Giudice rel.
- Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7686/2024 , introdotta da
TRA
(MARINO (RM), 04/02/1983), con il patrocinio Parte_1 dell'avv. SURACI MARIA ROSA;
E
(ROMA (RM), 30/04/1982), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
SURACI MARIA ROSA;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in Roma in data
06/09/2014 (trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n Atto N. 00642 parte 2 serie A06 - anno 2014), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Roma in Via Motta Sant'Anastasia 38 int. 02 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla moglie IG.ra nell'interesse della figlia minore ivi stabilmente convivente, ed in Parte_1 ogni caso fino a quando la stessa non avrà raggiunto l'autosufficienza economica.
3. Si dà atto che il marito se ne già allontanato asportando i propri effetti personali e trasferendo il proprio domicilio in Roma in Via Fontanine Anagnina 50 presso l'abitazione della madre.
4. le parti dichiarano che sull'immobile de quo di Roma in Via Motta Sant'Anastasia 38 int. 02 grava mutuo garantito da ipoteca di primo grado sostanziale, acceso con
[...]
in data 29.01.2015 con scadenza il 31.03.2045, i cui ratei Controparte_2 mensili di € 612,11 resteranno sino al completamento del piano di ammortamento a carico di entrambi i coniugi , mentre cederanno a carico dell'occupante tutte le spese di ordinaria amministrazione e manutenzione, salvo diversi ed espressi accordi tra le parti;
5. Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento;
Parte_2
il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: B/a) a settimane alterne dal venerdì sera e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando la riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 22,00; B/b) durante i giorni infrasettimanali il martedì dall'uscita di scuola fino a dopo cena, accompagnandola inoltre dalle ore 18:00/19:00 alle sedute di psicoterapia con la dott.ssa Persona_2
B/c) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno.
C. il IG. verserà alla IG.ra tramite accredito in c/c, Per_1 Parte_1 entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per la figlia pari nel complesso ad € 300 assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione così fin tanto che la figlia minore non avrà reperito una stabile occupazione lavorativa, tale da garantirle l'autosostentamento economico. D. Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: D/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche e terapeutiche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
D/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore. ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
6. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, il IG. e Per_1 la IG.ra verseranno sul conto corrente n.100/19164 cointestato Parte_1 tramite accredito in c/c entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, un contributo al pagamento del mutuo pari ad € 306,05 ciascuno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo decorso un anno dall'omologazione della separazione, e così fin tanto all'estinzione dello stesso.
7. I coniugi, si rilasciano reciproca autorizzazione per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti, senza necessità di ulteriori dichiarazioni.
8. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale. Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione. Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(MARINO (RM), 04/02/1983) e (ROMA (RM), Controparte_1
30/04/1982), che hanno contratto matrimonio in Roma in data 06/09/2014 (trascritto nei
Registri dello Stato Civile di detto Comune al n Atto N. 00642 parte 2 serie A06 - anno 2014), alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 07/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente Filomena Albano Marta Ienzi