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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 05/07/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 473/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Nella causa in epigrafe indicata, oggi 05/07/2025, il giudice, dott. Salvatore Falzoi;
PREMESSO quanto segue:
l'udienza del 19.6.2025 è sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; la cancelleria ha comunicato alle parti costituite il provvedimento di sostituzione dell'udienza ed ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSÌ PROVVEDE lette le note depositate, nelle quali le parti costituite hanno precisato le conclusioni;
P.Q.M.
pronuncia la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., senza dare lettura del dispositivo, sia perché pronunciata entro trenta giorni dalla data originariamente fissata per la medesima udienza (come espressamente consentito dal comma 3 della predetta disposizione, in seguito alle modifiche apportate dal D.Lgs. 149/2022, disposizione applicabile anche i procedimenti già pendenti alla data del 28.2.2023, giusta il disposto dell'art. 7, comma 3, del
D.Lgs. 164/2024), sia per la sostituzione di quest'ultima con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di NU Proc. n. 473/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 1 N. R.G. 473/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 473 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022,
promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Marco Parte_1 C.F._1
Raffaele PODDIGHE (C.F. ), elettivamente domiciliato a NU, via C.F._2
Leonardo Da Vinci n. 40/B2, presso lo studio del difensore;
attore
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con il patrocinio dell'avv. Fausto MULEDDA (C.F. ), C.F._3
elettivamente domiciliata a NU, via Manzoni n. 18, presso lo studio del difensore;
Tribunale Ordinario di NU Proc. n. 473/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 2 (C.F. ), residente a [...], Parte_2 C.F._4
contumace;
(C.F. ), residente a [...] C.F._5
15/A, contumace;
convenuti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attore (precisate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 18.6.2025):
“Voglia il Tribunale di NU giudicare:
A) Accertando e dichiarando la responsabilità esclusiva di in ordine alla Parte_2 causazione dei danni fisici e non, patiti e patendi, dall'attore a seguito del fatto illecito per cui è causa;
B) Per l'effetto, condannare i convenuti, in solido e nelle rispettive qualità, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, morali, esistenziali e biologici patiti dall'attore in conseguenza del sinistro e della accertata e dichiarata responsabilità dei convenuti, nella misura da accertarsi in corso di causa o equitativamente, con interessi e maggior danno da svalutazione della moneta, condannandoli altresì al rimborso di tutte le spese borsuali e mediche subite per le cure;
C) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di difesa da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari”.
Nell'interesse della convenuta (rassegnate nella comparsa di Controparte_1 risposta e confermate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 18.6.2025):
• Respingersi ogni qualsivoglia richiesta attorea, così come contenuta in atto di citazione per infondatezza in fatto e secondo diritto, ritenuta congrua e di Giustizia dal Giudicante la somma di € 225.891,54 accettata dall'attore solo a titolo di acconto;
• Disattesa ogni altra avversa domanda;
• Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Tribunale Ordinario di NU Proc. n. 473/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, ha esposto Parte_1
quanto segue:
a. il 19.7.2012, giunto all'altezza del civico 171 della via Lamarmora di NU,
immediatamente dopo aver iniziato l'attraversamento delle strisce pedonali antistanti la sede della Polizia Locale di NU, esso attore era stato era stato travolto dall'autovettura Fiat Punto, tg. AG097LY, condotta da e Parte_2
di proprietà di , veicolo assicurato per la responsabilità civile Controparte_2
verso terzi con la oggi;
Controparte_3 Controparte_1
b. a suo dire la responsabilità del sinistro era ascrivibile in via esclusiva al conducente del suddetto veicolo, il quale era transitato a velocità sostenuta sul lato sinistro della carreggiata, circostanza evincibile sia dalle modalità con cui esso attore era stato investito – “dopo essere stato letteralmente “caricato” sul cofano
motore ed aver violentemente sbattuto la testa sul parabrezza, veniva sbalzato per
terra qualche metro più avanti sugli stalli di parcheggio in corrispondenza del
civico n. 173” – sia dalla considerazione che il mezzo si era arrestato svariati metri dopo il punto dell'impatto;
c. subito dopo il sinistro esso attore era stato ricoverato nell'Ospedale San Francesco
di NU, con diagnosi di “trauma cranio – enecefalico con emorragia sub
aracnoidea e focolai lacero contusivi in regione temporale destra e frattura della
piramide dell'osso temporale e della parete anteriore del condotto uditivo esterno
omolaterale + frattura scomposta dell'orbita, frattura scomposta del seno
Tribunale Ordinario di NU Proc. n. 473/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 4 mascellare e dell'arcata zigomatica a sinistra + frattura complessa
pluriframmentaria dell'omero sinistro con paresi del nervo radiale, + frattura
dell'ala del sacro e del processo traverso di L5 + rottura del tendine estensore
del III° dito mano destra”;
d. in seguito alla richiesta risarcitoria inoltrata alla compagnia assicuratrice ed alla visita a cui esso attore era stato sottoposto dal medico fiduciario di quest'ultima –
il quale aveva accertato postumi quali il 50% di invalidità permanente, 30 giorni di
I.T.T., 30 giorni di I.T.P. al 75%, 60 giorni di I.T.P. al 50% - la convenuta gli aveva liquidato la somma di 200.000,00 euro, addebitandogli il concorso di colpa del 30% nella causazione del sinistro;
e. a suo dire, in ragione dell'insussistenza del concorso colposo ascrittogli dalla compagnia assicuratrice – sia perché l'impatto era avvenuto sulle strisce pedonali,
come da dichiarazione scritta di , la quale aveva assistito al Parte_3
sinistro, sia perché non erano condivisibili le risultanze dei rilievi effettuati dalla
Polizia Stradale, peraltro intervenuta trenta minuti dopo il sinistro – tale importo,
trattenuto a titolo di mero acconto, non era sufficiente a ristorarlo dei pregiudizi complessivamente subiti, quantificabili in “390.000,00 euro per danno biologico,
oltre per danno non patrimoniale, oltre quello derivante dal danno esistenziale,
biologico, morale”.
L'attore ha quindi concluso chiedendo l'accertamento della responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro e la condanna dei convenuti a risarcirgli, in Parte_2
solido tra loro, i danni subiti, al netto della somma già corrisposta dalla compagnia
Tribunale Ordinario di NU Proc. n. 473/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 5 assicuratrice.
2. Con comparsa di risposta, depositata il 28.6.2022, la ha Controparte_1
contestato la fondatezza della domanda risarcitoria formulata dall'attore, sostenendo quanto segue:
a. riguardo all'an della responsabilità, non vi era prova della dinamica del sinistro descritta nell'atto di citazione, avendo invero l'attore attraversato la carreggiata senza servirsi delle strisce pedonali, circostanza evincibile dai rilievi effettuati dalla Polizia Stradale di NU, i quali avevano infatti contestato al la Pt_1
violazione dell'art. 190 C.d.S. – verbale mai impugnato dall'attore – nonché in considerazione dell'inattendibilità della testimone indicata da quest'ultimo, la quale, non palesatasi in occasione del sinistro, aveva rilasciato una dichiarazione scritta dopo ben sette anni dall'accaduto;
b. in relazione al quantum, la somma di 225.891,54 euro versata all'attore era pienamente satisfattiva delle sue ragioni, tenuto conto che quest'ultimo non aveva allegato, né tantomeno documentato, alcunché sul piano delle voci di danno indicate, il riconoscimento di alcune delle quali (danno esistenziale e morale)
avrebbe costituito duplicazione di quanto già liquidatogli a titolo di danno biologico, nonché in ragione dell'inoperatività del cumulo automatico tra rivalutazione monetaria e interessi.
3. In seguito all'ordine di rinnovazione della citazione a giudizio di e Parte_2
ed alla sostituzione dell'udienza del 21.2.2023 ex art. 127 ter c.p.c., Controparte_2
con provvedimento reso in pari data ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, il
Tribunale Ordinario di NU Proc. n. 473/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 6 giudice ha dichiarato la contumacia dei predetti convenuti, assegnando alle parti i termini previsti dall'art. 183, comma 6, c.p.c.
4. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 23.5.2023 ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso il 24.5.2023 ai sensi del comma 3 della predetta disposizione, il giudice ha ammesso la prova per testimoni chiesta dall'attore (i capitoli 1-2-3, il capitolo 4
con espunzione della parte “in conseguenza dell'investimento” e il capitolo 5, con espunzione della parte “a causa dell'eccessiva velocità”) nella sua seconda memoria ex
art. 183, comma 6, c.p.c.
5. Nell'udienza del 12.10.2023 il giudice delegato per l'assunzione delle prove orali ha interrogato la testimone . Parte_3
6. Con decreto reso il 7.2.2024 il giudice ha nominato CTU l'ing. , al Persona_1
quale con provvedimento ex art. 127 ter, comma 3, c.p.c. reso il 13.12.2023 è stato conferito il seguente incarico peritale:
“Letti gli atti e la documentazione prodotta, sentite le parti e i loro consulenti, effettuato
ogni opportuno accertamento, il CTU:
a. descriva il luogo del sinistro, dandone rappresentazione grafica e fotografica;
b. accerti la dinamica del sinistro e ne verifichi la compatibilità con quella esposta
nell'atto di citazione e, in particolare, dica – ove possibile – se il punto d'urto sia
individuabile o meno in corrispondenza delle strisce pedonali”.
7. L'8.5.2024 l'ing. ha depositato la relazione tecnica, in riferimento alla quale, con Per_1
decreto reso il 14.11.2024, il giudice ha liquidato al CTU complessivi 1.355,33 euro (oltre ad oneri previdenziali e IVA di legge) – di cui 1.318,68 euro, a titolo di onorari (14,68
Tribunale Ordinario di NU Proc. n. 473/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 7 euro per la prima vacazione e 8,15 per ciascuna delle successive n. 160 vacazioni) e 36,65
euro, per rimborso spese di viaggio – ponendo tale importo a carico di entrambe le parti,
in solido tra loro nei rapporti con l'ausiliare.
8. Dopo aver trattenuto la causa in decisione (provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. del
29.1.2025) ed avere rimesso la causa sul ruolo per l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio medico-legale (ordinanza pronunciata il 29.5.2025), in seguito all'istanza di depositata dall'attore il 3.6.2025, con ordinanza pronunciata in pari data il giudice ha revocato il predetto provvedimento del 29.5.2025, fissando l'udienza del 19.6.2025 per la precisazione delle conclusioni e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
9. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 19.6.2025 ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato le note nelle quali hanno rassegnato le conclusioni come trascritte in epigrafe e,
in data odierna, il giudice ha pronunciato la presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c.
***
10. La domanda risarcitoria formulata da deve essere respinta. Parte_1
10.1 Occorre preliminarmente osservare che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in virtù degli artt. 24 e 111 Cost. “la causa può essere
decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se
logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre,
imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un
approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto
operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il
Tribunale Ordinario di NU Proc. n. 473/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 8 profilo dell'evidenza a quello delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 cod. proc.
civ. (Cass. Sez. Lav., ord. del 20 maggio 2020, n. 9309). Va anche evidenziato come
l'operatività di tale principio abbia conosciuto, nella giurisprudenza di questa Corte,
delle opportune delimitazioni. Si è, in particolare, osservato che se l'art. 276 cod. proc.
civ. non prevede alcun ordine di trattazione per le varie questioni di merito (sicché il
giudice resta libero di esaminare per prima quella che ritiene, come è d'uso dire, “più
liquida”), stabilisce una gerarchia rigorosa tra l'esame delle questioni di rito e l'esame
di quelle di merito, stabilendo che non possa mai esaminarsi il merito d'una domanda,
se prima non vengano affrontate e risolte le questioni pregiudiziali proposte dalle parti
o rilevabili d'ufficio (Cass. Sez. 6-3, ord. 26 novembre 2019, n. 30745, Rv. 656177- 02).
Si tratta, del resto, di rilievi, gli ultimi indicati, compiuti da questa Corte persino nella
sua massima sede nomofilattica, essendosi affermato che l'art. 276, comma 2, cod.
proc. civ., “stabilisce un ordine di esame e decisione delle questioni, distinguendo
soltanto fra le questioni e, dunque, le eccezioni, pregiudiziali di rito e, genericamente, il
«merito», mentre non stabilisce un ordine all'interno dell'esame di quest'ultimo (e,
quindi, della pluralità di eccezioni, in ipotesi proposte)”, sicché il giudice, “mentre
deve necessariamente seguire un criterio di decisione che gli impone di decidere prima
le questioni di rito, in quanto esse pregiudicano astrattamente la possibilità di decidere
nel merito, viceversa è libero di decidere sul merito, individuando la questione posta a
base della decisione” (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 12 maggio 2017, n.
11799, non massimata sul punto;
Cass. n. 11816/2021). Orbene, alla stregua di questa
configurazione più rigorosa del principio della “ragione più liquida”, deve ritenersi
Tribunale Ordinario di NU Proc. n. 473/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 9 che la sua operatività, nell'ambito dei giudizi di appello, non possa contravvenire alla
natura pur sempre devolutiva del sindacato ivi destinato a svolgersi. Resta, infatti,
fermo che “il «thema decidendi» nel giudizio di secondo grado è delimitato dai motivi
di impugnazione, la cui specifica indicazione è richiesta, ex art. 342 cod. proc. civ., per
la individuazione dell'oggetto della domanda di appello e per stabilire l'ambito entro il
quale deve essere effettuato il riesame della sentenza impugnata”, con la conseguenza
che, “se il riesame esorbita dai motivi, sussiste la violazione del principio della
corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ.” (Cass. Sez. 3,
sent. 16 maggio 2003, n. 7629, Rv. 563150-01)” (Cass. n. 8687/2024).
10.2 Nel caso in esame, la ragione più liquida che giustifica la valutazione di infondatezza della pretesa risarcitoria oggetto di causa è identificabile nella considerazione che,
quand'anche conducente del veicolo Fiat Punto, tg. AG097LY, fosse Parte_2
ritenuto responsabile in via esclusiva dell'investimento del pedone Parte_1
in occasione del sinistro oggetto di causa – occorso il 19.7.2012, nella via
[...]
Lamarmora di NU (indipendentemente dal fatto che l'impatto sia avvenuto all'altezza del civico 171 o del civico 173) – non ravvisandosi quindi alcun concorso colposo del pedone, quest'ultimo non avrebbe comunque diritto di ottenere il pagamento di somme ulteriori rispetto all'importo versatogli ante causam dalla compagnia assicuratrice convenuta, per le ragioni che seguono.
a. Non vi è anzitutto contestazione tra le parti costituite sulle lesioni subite dal in conseguenza dell'investimento – nell'atto di citazione si legge Pt_1
“trauma cranio – enecefalico con emorragia sub aracnoidea e focolai lacero
Tribunale Ordinario di NU Proc. n. 473/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 10 contusivi in regione temporale destra e frattura della piramide dell'osso
temporale e della parete anteriore del condotto uditivo esterno omolaterale +
frattura scomposta dell'orbita, frattura scomposta del seno mascellare e
dell'arcata zigomatica a sinistra + frattura complessa pluriframmentaria
dell'omero sinistro con paresi del nervo radiale, + frattura dell'ala del sacro e
del processo traverso di L5 + rottura del tendine estensore del III° dito mano
destra” – nonché sui postumi derivanti da queste ultime, così come determinati dal medico fiduciario della compagnia assicuratrice, dott. – Controparte_4
valutazione dalla quale non vi sono ragioni per discostarsi – il quale, all'esito della visita effettuata sul periziando, ha accertato quanto segue:
o invalidità permanente 50%;
o I.T.T. di 30 giorni;
o I.T.P. 75% di 30 giorni;
o I.T.P. 50% di 60 giorni.
b. Riguardo all'accertamento ed alla determinazione dei danni non patrimoniali ulteriori rispetto alla componente squisitamente biologica:
i. ai sensi dell'art. 139, comma 3, D.Lgs. 209/2005 “Qualora la menomazione
accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali
personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato
una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del
risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui
al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato
Tribunale Ordinario di NU Proc. n. 473/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 11 apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per
cento. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del
presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale
conseguente a lesioni fisiche”;
ii. è noto, peraltro, come nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice di merito sia tenuto a “1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un
eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in
caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare
il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che
prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono (non
correttamente, per quanto si dirà nel successivo punto 3) all'indicazione di un
valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le
voci di danno); 3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione
della componente morale del danno (accertamento da condurre caso per caso)
considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento
tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate,
liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; 4) in caso di
positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno,
procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico depurato,
analogamente a quanto indicato al precedente punto 3, dalla componente
morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella, giusta
il disposto normativo di cui al già ricordato art. 138, punto 3, del novellato
Tribunale Ordinario di NU Proc. n. 473/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 12 codice delle assicurazioni (in questi termini Cass. 25164/2020)”, con la precisazione che “in quanto danno autonomo, quello morale è suscettibile di
prova a sé, anche in via presuntiva, a prescindere dunque dalla prova del danno
biologico, ed anche in difetto di essa, e non deve dunque pretendersi la prova
“diretta” (Cass. n. 7892/2024);
tale sequenza di valutazioni spettanti al giudice di merito prende logicamente le mosse dall'accertamento positivo delle suddette voci di danno,
aspetto in ordine al quale la Corte di Cassazione ha da tempo chiarito che “in
tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura standard del
risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato
negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere
incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in
presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente
allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente
derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età
non giustificano alcuna personalizzazione in aumento» (v. ex multis Cass.
07/05/2018, n. 10912; 30/10/2018, n. 27482; 11/11/2019, n. 28988;
10/11/2020, n. 25164; 04/03/2021, n. 5865; 06/05/2021, n. 12046)”, ciò
sull'assunto che “il grado di invalidità permanente indicato da un barème
medico legale esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze
ordinarie che una determinata menomazione si presume riverberi sullo
svolgimento delle attività comuni ad ogni persona;
in particolare, le
Tribunale Ordinario di NU Proc. n. 473/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 13 conseguenze possono distinguersi in due gruppi: — quelle necessariamente
comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare grado di
invalidità; — quelle peculiari del caso concreto che abbiano reso il
pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili”
(Cass. n. 16028/2023);
iii. in relazione ai due profili in esame, alla luce del contenuto dei suoi scritti difensivi, della documentazione prodotta a corredo e delle prove orali articolate, si osserva che:
o non ha allegato la benché minima circostanza Parte_1
relativa a qualsivoglia specifica e peculiare ricaduta dinamico-relazionale derivante dalle lesioni subite in conseguenza del sinistro oggetto di causa,
essendosi limitato nell'atto introduttivo limitato ad invocare il diritto al risarcimento del “danno non patrimoniale, oltre quello derivante dal
danno esistenziale, biologico, morale e quant'altro accertato e ritenuto
dovuto in corso di causa”, nulla aggiungendo in proposito nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., né tantomeno articolando prova orale nella seconda memoria, memorie incentrate unicamente sulla ricostruzione della dinamica del sinistro;
o quanto al danno morale, non è stata menzionata alcuna particolare sofferenza soggettiva, appalesandosi insufficiente l'unico riferimento al fatto che “La gravità delle lesioni riportate esponevano l'attore a cure e
terapie dolorose per un lungo tempo di degenza, con esiti invalidanti di
Tribunale Ordinario di NU Proc. n. 473/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 14 grave entità” (atto di citazione), sia perché l'attore non ha precisato a quali cure si sia sottoposto, sia in quanto trattasi di affermazione del tutto sfornita di riscontro, non essendo state versate in atti la cartella clinica relativa al ricovero, le certificazioni mediche successive, né tantomeno la relazione predisposta dal medico fiduciario della compagnia assicuratrice all'esito della visita cui aveva sottoposto il danneggiato.
c. Ai fini della liquidazione del danno, seguendo il costante orientamento di questo
Tribunale, ci si avvale delle tabelle elaborate dall'Osservatorio sul danno biologico presso il Tribunale di Milano (2024) – trattandosi di sinistro occorso in data
19.7.2012, non è ratione temporis applicabile la tabella unica nazionale per lesioni di non lieve entità conseguenti (tra l'altro) alla circolazione dei veicoli a motore,
approvata con D.P.R. n. 12/2025, ai sensi del cui art. 5, comma 1, “Le disposizioni
di cui al presente decreto si applicano ai sinistri verificatisi successivamente
alla data della sua entrata in vigore” – che conducono ai risultati seguenti:
Età del danneggiato alla data del sinistro 64 anni Percentuale di invalidità permanente 50% Punto danno biologico € 7.401,80 Punto base I.T.T. € 115,00 Giorni di invalidità temporanea totale 30 Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 60 Danno non patrimoniale risarcibile € 253.512,00 Invalidità temporanea totale € 3.450,00 Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50 Invalidità temporanea parziale al 50% € 3.450,00 Totale danno biologico temporaneo € 9.487,50 Totale generale: € 262.999,50.
d. L'obbligazione di risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale tende a
Tribunale Ordinario di NU Proc. n. 473/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 15 ricostruire nel patrimonio del danneggiato l'entità economica perduta, con la conseguenza che spetta a quest'ultimo, oltre al valore per equivalente monetario del bene perduto, anche il ristoro per il ritardato pagamento, sul rilievo che “ai fini
dell'integrale risarcimento del danno conseguente a fatto illecito sono dovuti sia
la rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali, al fine di rendere effettiva
la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al
mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale
finale” (e alla quale, naturalmente, non si fa luogo se la somma risulta liquidata
dal giudice già al valore “attuale” del bene perduto), “sia gli interessi
compensativi sulla predetta somma, che sono rivolti a compensare il pregiudizio
derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del
danno subito” (tra le molte, Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11899, Rv.
640204-01)” e, con particolare riferimento al danno da ritardo, gli “interessi
«compensativi» (o risarcitori), in effetti, sono gli interessi dovuti dal debitore in
caso di credito al risarcimento del danno extracontrattuale (che, in quanto
illiquido, non consente la decorrenza degli interessi di pieno diritto) sulle somme
liquidate a tale titolo, con decorrenza dalla maturazione del diritto, e cioè dal
momento del fatto illecito (art. 1219, comma 2, n. 1, cod. civ.), fino al passaggio in
giudicato della sentenza che decide sulla loro liquidazione” e ciò “in funzione
compensativa del pregiudizio subito dal creditore per il tardivo conseguimento
della somma corrispondente all'equivalente pecuniario dei danni subiti, dei quali,
quindi, costituiscono, al pari della rivalutazione monetaria, una componente (così,
Tribunale Ordinario di NU Proc. n. 473/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 16 in motivazione, Cass. Sez. 2, ord. 10 dicembre 2012, n. 39376, Rv. 663173-01),
sempre che, beninteso, “una domanda di liquidazione degli stessi sia stata
formulata”. (Cass. Sez. 3, sent. 15 febbraio 2023, n. 4938, Rv. 667257-01)” (Cass.
n. 10376/2024, sebbene vi siano pronunce secondo le quali non è necessaria la proposizione della specifica domanda de qua da parte del danneggiato, sul punto
Cass. n. 39376/2021, profilo comunque irrilevante nel caso in esame, avendo l'attrice chiesto espressamente gli “interessi compensativi del danno derivante dal
mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto”).
È, inoltre, principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui “il danno
subito per la ritardata disponibilità dell'equivalente monetario del bene perduto
tra la data in cui il danno si è verificato e quella della decisione, che si intendeva
nel mancato conseguimento dell'utilitas che il creditore avrebbe tratto dalla
somma se tempestivamente versata (lucro cessante), può essere accertato, anche
mediante presunzioni semplici, stante la difficoltà della relativa prova, ed essere
liquidato facendo ricorso a criteri equitativi, ai sensi dell'art. 1226 e 2056 cod.
civ.” (Cass., Sez. U., 17 febbraio 1995, n. 1712; Cass., Sez. 3, sentenza n. 6951 del
23.3.2010).
La liquidazione equitativa può essere fatta seguendo i criteri indicati dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza citata e, quindi, applicando all'interesse legale o ad altro indice equitativamente determinato dal giudice,
aumentato, in misura costante di giorno in giorno, del valore medio giornaliero dell'incremento intervenuto tra la data di accertamento e la data della decisione,
Tribunale Ordinario di NU Proc. n. 473/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 17 ottenuto dividendo per il numero dei giorni la differenza tra il valore attuale del danno e quello originario.
Alla luce dei principi richiamati, appare congrua l'applicazione degli interessi legali nella misura ordinaria ex art. 1284, comma 1, c.c., non avendo l'attore allegato, né tantomeno provato alcuna particolare utilitas che avrebbe eventualmente tratto dal tempestivo pagamento in suo favore dell'equivalente dei danni subiti in conseguenza del sinistro oggetto di causa.
Poiché sulla liquidazione del danno da ritardo incidono i pagamenti intermedi eventualmente ricevuti dal danneggiato, i medesimi debbono essere scomputati in base ai criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “nel caso di
pagamento di un acconto tale pagamento «va sottratto dal credito risarcitorio
attraverso le seguenti operazioni: a) rendere omogenei il credito risarcitorio e
l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito, ovvero rivalutandoli alla
data della liquidazione); b) detrarre l'acconto dal credito;
c) calcolare gli
interessi compensativi applicando un saggio scelto in via equitativa: c') sull'intero
capitale rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito al
pagamento dell'acconto; c”) sulla somma che residua dopo la detrazione
dell'acconto (anche in questo caso rivalutata anno per anno), per il periodo che va
dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva» (v. ex multis Cass. n. 9950 del
20/04/2017, Rv. 643854; n. 16027 del 18/05/2022, Rv. 664900 – 01; n. 23927 del
07/08/2023, Rv. 668474 - 01)” (Cass. n. 1172/2025).
Nella missiva del 10.6.2014 (doc. 3 comparsa di risposta) inviata alla
Tribunale Ordinario di NU Proc. n. 473/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 18 compagnia assicuratrice (all'epoca dal difensore Controparte_3
precedentemente incaricato dall'attore, si legge che, con bonifico bancario,
quest'ultimo aveva ricevuto l'accredito di 225.891,54 euro sul proprio conto corrente postale – circostanza non contestata dall'attore (che nell'atto di citazione aveva peraltro indicato la minor somma di 200.000,00 euro) in seguito alla produzione del documento – e, pertanto, in assenza di ulteriori elementi in ordine ad una data precedente del pagamento, il medesimo dovrà considerarsi effettuato proprio il 10.6.2014.
Applicando i criteri sopra indicati, si ottiene quanto segue:
i. devalutazione degli importi alla data dell'illecito (al fine di omogeneizzarli):
Importo da devalutare: € 262.999,50 (credito risarcitorio dell'attore)
Dal mese di: maggio 2025 Al mese di: luglio 2012
Indice Istat utilizzato: FOI generale
Indice maggio 2025: 121,2
Indice luglio 2012: 105,9 Raccordo indici: 1,071
Indice di devalutazione: 0,816 Totale devalutazione: € 48.481,15 Importo devalutato: € 214.518,35
ii. importo da devalutare: € 225.891,54 (acconto)
Dal mese di: giugno 2014 Al mese di: luglio 2012
Indice Istat utilizzato: FOI generale
Indice giugno 2014: 107,4
Indice luglio 2012: 105,9 Raccordo indici: 1
Indice di devalutazione: 0,986 Totale devalutazione: € 3.118,82
Tribunale Ordinario di NU Proc. n. 473/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 19 Importo devalutato: € 222.772,72
b. dalla differenza tra il credito e l'acconto devalutato si ottiene tuttavia il valore negativo pari a (214.518,35-222.772,72=-8.254,37) e, conseguentemente,
insuscettibile sia di rivalutazione, sia di fungere da importo capitale sul quale possano maturare interessi;
c. la somma versata ante causam dalla compagnia assicuratrice all'attore si appalesava quindi integralmente satisfattiva delle sue ragioni quale danneggiato in conseguenza del sinistro oggetto di causa, con conseguente insussistenza del diritto di pretendere il pagamento di somme ulteriori a tale titolo.
11. Nel rapporto processuale tra e la le Parte_1 Controparte_1
spese di lite debbono essere regolate in virtù del principio di soccombenza, previsto dagli artt. 91 ss. c.p.c., quindi poste interamente a carico dell'attore, non ravvisandosi ragioni che giustifichino la compensazione neppure parziale tra le parti, stante l'integrale rigetto dell'odierna domanda risarcitoria.
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari previsti dal D.M. 55/2014, secondo lo scaglione compreso tra 52.000,01 euro e
260.000,00 euro – sul rilievo che l'attore ha quantificato il risarcimento preteso in
390.000,00 euro, previa detrazione dell'acconto ricevuto dalla compagnia assicuratrice,
pari a 225.891,54 euro, richiamato l'insegnamento secondo cui “In caso di rigetto della
domanda, nei giudizi per pagamento di somme o risarcimento di danni, il valore della
controversia, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell'attore
soccombente, è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendosi
Tribunale Ordinario di NU Proc. n. 473/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 20 seguire soltanto il criterio del disputatum, senza che trovi applicazione il correttivo del
decisum, onde il valore della controversia è quello corrispondente alla somma
domandata dall'attore›› (Cass., 26/04/2021, n. 10984; Cass., 07/11/2018, n. 28417; Cass.,
30/11/2011, n. 25553; Cass., 11/03/2006, n. 5381; Cass., 15/07/2004, n. 13113)” (Cass. n.
30384/2024) – in particolare:
a. con riduzione della metà per i compensi delle fasi di studio ed introduttiva, atteso il livello modesto di complessità della controversia in fatto e in diritto;
b. con riduzione della metà per i compensi della fase istruttoria, considerato che, pur avendo partecipato attivamente alle operazioni peritali (osservazioni alla bozza di relazione tecnica, depositate dal CTU in allegato all'elaborato definitivo), la convenuta non ha depositato alcuna delle memorie previste dall'art. 183, comma 6,
c.p.c., né ha formulato istanze istruttorie;
c. senza riduzioni o aumenti per i compensi della fase decisionale, considerato che nelle memorie ex art. 190 c.p.c. la parte convenuta ha preso posizione sugli esiti dell'istruttoria.
12. In ragione del rigetto della domanda formulata da e della Parte_1
contumacia dei convenuti e – i quali, non Parte_2 Controparte_2
costituendosi, non hanno sostenuto costi per la difesa nel presente giudizio – le spese processuali anticipate dall'attore debbono restare a suo carico.
13. Nei rapporti interni tra le parti, le spese di CTU – liquidate con decreto reso il 14.11.2024
in complessivi 1.355,33 euro (oltre ad oneri previdenziali e IVA di legge) – debbono essere poste interamente a carico dell'attore, considerati, sia l'infondatezza della domanda
Tribunale Ordinario di NU Proc. n. 473/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 21 risarcitoria formulata da quest'ultimo, sia il fatto che le operazioni peritali hanno consentito di accertare una dinamica del sinistro discordante rispetto a quella descritta dall'attore (attraversamento della carreggiata sulle strisce pedonali e velocità sostenuta del veicolo condotto da . Parte_2
PER QUESTI MOTIVI
14. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. rigetta la domanda risarcitoria formulata da Parte_1
b. condanna a rimborsare alla le Parte_1 Controparte_1
spese processuali, così liquidate:
€ 1.276,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 814,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 2.835,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 4.253,00 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 9.178,00 complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge;
c. dispone che, nei rapporti processuali tra e i convenuti Parte_1
contumaci e ), le spese di lite anticipate Parte_2 Controparte_2
dall'attore restino a suo carico;
d. dispone che, nei rapporti interni tra le parti, le spese di CTU – liquidate con decreto reso il 14.11.2024 in complessivi 1.355,33 euro (oltre ad oneri previdenziali e IVA di legge) – siano poste interamente a carico di Parte_1
NU, 5.7.2025
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di NU Proc. n. 473/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 22
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Nella causa in epigrafe indicata, oggi 05/07/2025, il giudice, dott. Salvatore Falzoi;
PREMESSO quanto segue:
l'udienza del 19.6.2025 è sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; la cancelleria ha comunicato alle parti costituite il provvedimento di sostituzione dell'udienza ed ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSÌ PROVVEDE lette le note depositate, nelle quali le parti costituite hanno precisato le conclusioni;
P.Q.M.
pronuncia la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., senza dare lettura del dispositivo, sia perché pronunciata entro trenta giorni dalla data originariamente fissata per la medesima udienza (come espressamente consentito dal comma 3 della predetta disposizione, in seguito alle modifiche apportate dal D.Lgs. 149/2022, disposizione applicabile anche i procedimenti già pendenti alla data del 28.2.2023, giusta il disposto dell'art. 7, comma 3, del
D.Lgs. 164/2024), sia per la sostituzione di quest'ultima con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di NU Proc. n. 473/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 1 N. R.G. 473/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 473 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022,
promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Marco Parte_1 C.F._1
Raffaele PODDIGHE (C.F. ), elettivamente domiciliato a NU, via C.F._2
Leonardo Da Vinci n. 40/B2, presso lo studio del difensore;
attore
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con il patrocinio dell'avv. Fausto MULEDDA (C.F. ), C.F._3
elettivamente domiciliata a NU, via Manzoni n. 18, presso lo studio del difensore;
Tribunale Ordinario di NU Proc. n. 473/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 2 (C.F. ), residente a [...], Parte_2 C.F._4
contumace;
(C.F. ), residente a [...] C.F._5
15/A, contumace;
convenuti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attore (precisate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 18.6.2025):
“Voglia il Tribunale di NU giudicare:
A) Accertando e dichiarando la responsabilità esclusiva di in ordine alla Parte_2 causazione dei danni fisici e non, patiti e patendi, dall'attore a seguito del fatto illecito per cui è causa;
B) Per l'effetto, condannare i convenuti, in solido e nelle rispettive qualità, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, morali, esistenziali e biologici patiti dall'attore in conseguenza del sinistro e della accertata e dichiarata responsabilità dei convenuti, nella misura da accertarsi in corso di causa o equitativamente, con interessi e maggior danno da svalutazione della moneta, condannandoli altresì al rimborso di tutte le spese borsuali e mediche subite per le cure;
C) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di difesa da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari”.
Nell'interesse della convenuta (rassegnate nella comparsa di Controparte_1 risposta e confermate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 18.6.2025):
• Respingersi ogni qualsivoglia richiesta attorea, così come contenuta in atto di citazione per infondatezza in fatto e secondo diritto, ritenuta congrua e di Giustizia dal Giudicante la somma di € 225.891,54 accettata dall'attore solo a titolo di acconto;
• Disattesa ogni altra avversa domanda;
• Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Tribunale Ordinario di NU Proc. n. 473/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, ha esposto Parte_1
quanto segue:
a. il 19.7.2012, giunto all'altezza del civico 171 della via Lamarmora di NU,
immediatamente dopo aver iniziato l'attraversamento delle strisce pedonali antistanti la sede della Polizia Locale di NU, esso attore era stato era stato travolto dall'autovettura Fiat Punto, tg. AG097LY, condotta da e Parte_2
di proprietà di , veicolo assicurato per la responsabilità civile Controparte_2
verso terzi con la oggi;
Controparte_3 Controparte_1
b. a suo dire la responsabilità del sinistro era ascrivibile in via esclusiva al conducente del suddetto veicolo, il quale era transitato a velocità sostenuta sul lato sinistro della carreggiata, circostanza evincibile sia dalle modalità con cui esso attore era stato investito – “dopo essere stato letteralmente “caricato” sul cofano
motore ed aver violentemente sbattuto la testa sul parabrezza, veniva sbalzato per
terra qualche metro più avanti sugli stalli di parcheggio in corrispondenza del
civico n. 173” – sia dalla considerazione che il mezzo si era arrestato svariati metri dopo il punto dell'impatto;
c. subito dopo il sinistro esso attore era stato ricoverato nell'Ospedale San Francesco
di NU, con diagnosi di “trauma cranio – enecefalico con emorragia sub
aracnoidea e focolai lacero contusivi in regione temporale destra e frattura della
piramide dell'osso temporale e della parete anteriore del condotto uditivo esterno
omolaterale + frattura scomposta dell'orbita, frattura scomposta del seno
Tribunale Ordinario di NU Proc. n. 473/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 4 mascellare e dell'arcata zigomatica a sinistra + frattura complessa
pluriframmentaria dell'omero sinistro con paresi del nervo radiale, + frattura
dell'ala del sacro e del processo traverso di L5 + rottura del tendine estensore
del III° dito mano destra”;
d. in seguito alla richiesta risarcitoria inoltrata alla compagnia assicuratrice ed alla visita a cui esso attore era stato sottoposto dal medico fiduciario di quest'ultima –
il quale aveva accertato postumi quali il 50% di invalidità permanente, 30 giorni di
I.T.T., 30 giorni di I.T.P. al 75%, 60 giorni di I.T.P. al 50% - la convenuta gli aveva liquidato la somma di 200.000,00 euro, addebitandogli il concorso di colpa del 30% nella causazione del sinistro;
e. a suo dire, in ragione dell'insussistenza del concorso colposo ascrittogli dalla compagnia assicuratrice – sia perché l'impatto era avvenuto sulle strisce pedonali,
come da dichiarazione scritta di , la quale aveva assistito al Parte_3
sinistro, sia perché non erano condivisibili le risultanze dei rilievi effettuati dalla
Polizia Stradale, peraltro intervenuta trenta minuti dopo il sinistro – tale importo,
trattenuto a titolo di mero acconto, non era sufficiente a ristorarlo dei pregiudizi complessivamente subiti, quantificabili in “390.000,00 euro per danno biologico,
oltre per danno non patrimoniale, oltre quello derivante dal danno esistenziale,
biologico, morale”.
L'attore ha quindi concluso chiedendo l'accertamento della responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro e la condanna dei convenuti a risarcirgli, in Parte_2
solido tra loro, i danni subiti, al netto della somma già corrisposta dalla compagnia
Tribunale Ordinario di NU Proc. n. 473/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 5 assicuratrice.
2. Con comparsa di risposta, depositata il 28.6.2022, la ha Controparte_1
contestato la fondatezza della domanda risarcitoria formulata dall'attore, sostenendo quanto segue:
a. riguardo all'an della responsabilità, non vi era prova della dinamica del sinistro descritta nell'atto di citazione, avendo invero l'attore attraversato la carreggiata senza servirsi delle strisce pedonali, circostanza evincibile dai rilievi effettuati dalla Polizia Stradale di NU, i quali avevano infatti contestato al la Pt_1
violazione dell'art. 190 C.d.S. – verbale mai impugnato dall'attore – nonché in considerazione dell'inattendibilità della testimone indicata da quest'ultimo, la quale, non palesatasi in occasione del sinistro, aveva rilasciato una dichiarazione scritta dopo ben sette anni dall'accaduto;
b. in relazione al quantum, la somma di 225.891,54 euro versata all'attore era pienamente satisfattiva delle sue ragioni, tenuto conto che quest'ultimo non aveva allegato, né tantomeno documentato, alcunché sul piano delle voci di danno indicate, il riconoscimento di alcune delle quali (danno esistenziale e morale)
avrebbe costituito duplicazione di quanto già liquidatogli a titolo di danno biologico, nonché in ragione dell'inoperatività del cumulo automatico tra rivalutazione monetaria e interessi.
3. In seguito all'ordine di rinnovazione della citazione a giudizio di e Parte_2
ed alla sostituzione dell'udienza del 21.2.2023 ex art. 127 ter c.p.c., Controparte_2
con provvedimento reso in pari data ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, il
Tribunale Ordinario di NU Proc. n. 473/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 6 giudice ha dichiarato la contumacia dei predetti convenuti, assegnando alle parti i termini previsti dall'art. 183, comma 6, c.p.c.
4. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 23.5.2023 ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso il 24.5.2023 ai sensi del comma 3 della predetta disposizione, il giudice ha ammesso la prova per testimoni chiesta dall'attore (i capitoli 1-2-3, il capitolo 4
con espunzione della parte “in conseguenza dell'investimento” e il capitolo 5, con espunzione della parte “a causa dell'eccessiva velocità”) nella sua seconda memoria ex
art. 183, comma 6, c.p.c.
5. Nell'udienza del 12.10.2023 il giudice delegato per l'assunzione delle prove orali ha interrogato la testimone . Parte_3
6. Con decreto reso il 7.2.2024 il giudice ha nominato CTU l'ing. , al Persona_1
quale con provvedimento ex art. 127 ter, comma 3, c.p.c. reso il 13.12.2023 è stato conferito il seguente incarico peritale:
“Letti gli atti e la documentazione prodotta, sentite le parti e i loro consulenti, effettuato
ogni opportuno accertamento, il CTU:
a. descriva il luogo del sinistro, dandone rappresentazione grafica e fotografica;
b. accerti la dinamica del sinistro e ne verifichi la compatibilità con quella esposta
nell'atto di citazione e, in particolare, dica – ove possibile – se il punto d'urto sia
individuabile o meno in corrispondenza delle strisce pedonali”.
7. L'8.5.2024 l'ing. ha depositato la relazione tecnica, in riferimento alla quale, con Per_1
decreto reso il 14.11.2024, il giudice ha liquidato al CTU complessivi 1.355,33 euro (oltre ad oneri previdenziali e IVA di legge) – di cui 1.318,68 euro, a titolo di onorari (14,68
Tribunale Ordinario di NU Proc. n. 473/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 7 euro per la prima vacazione e 8,15 per ciascuna delle successive n. 160 vacazioni) e 36,65
euro, per rimborso spese di viaggio – ponendo tale importo a carico di entrambe le parti,
in solido tra loro nei rapporti con l'ausiliare.
8. Dopo aver trattenuto la causa in decisione (provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. del
29.1.2025) ed avere rimesso la causa sul ruolo per l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio medico-legale (ordinanza pronunciata il 29.5.2025), in seguito all'istanza di depositata dall'attore il 3.6.2025, con ordinanza pronunciata in pari data il giudice ha revocato il predetto provvedimento del 29.5.2025, fissando l'udienza del 19.6.2025 per la precisazione delle conclusioni e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
9. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 19.6.2025 ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato le note nelle quali hanno rassegnato le conclusioni come trascritte in epigrafe e,
in data odierna, il giudice ha pronunciato la presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c.
***
10. La domanda risarcitoria formulata da deve essere respinta. Parte_1
10.1 Occorre preliminarmente osservare che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in virtù degli artt. 24 e 111 Cost. “la causa può essere
decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se
logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre,
imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un
approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto
operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il
Tribunale Ordinario di NU Proc. n. 473/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 8 profilo dell'evidenza a quello delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 cod. proc.
civ. (Cass. Sez. Lav., ord. del 20 maggio 2020, n. 9309). Va anche evidenziato come
l'operatività di tale principio abbia conosciuto, nella giurisprudenza di questa Corte,
delle opportune delimitazioni. Si è, in particolare, osservato che se l'art. 276 cod. proc.
civ. non prevede alcun ordine di trattazione per le varie questioni di merito (sicché il
giudice resta libero di esaminare per prima quella che ritiene, come è d'uso dire, “più
liquida”), stabilisce una gerarchia rigorosa tra l'esame delle questioni di rito e l'esame
di quelle di merito, stabilendo che non possa mai esaminarsi il merito d'una domanda,
se prima non vengano affrontate e risolte le questioni pregiudiziali proposte dalle parti
o rilevabili d'ufficio (Cass. Sez. 6-3, ord. 26 novembre 2019, n. 30745, Rv. 656177- 02).
Si tratta, del resto, di rilievi, gli ultimi indicati, compiuti da questa Corte persino nella
sua massima sede nomofilattica, essendosi affermato che l'art. 276, comma 2, cod.
proc. civ., “stabilisce un ordine di esame e decisione delle questioni, distinguendo
soltanto fra le questioni e, dunque, le eccezioni, pregiudiziali di rito e, genericamente, il
«merito», mentre non stabilisce un ordine all'interno dell'esame di quest'ultimo (e,
quindi, della pluralità di eccezioni, in ipotesi proposte)”, sicché il giudice, “mentre
deve necessariamente seguire un criterio di decisione che gli impone di decidere prima
le questioni di rito, in quanto esse pregiudicano astrattamente la possibilità di decidere
nel merito, viceversa è libero di decidere sul merito, individuando la questione posta a
base della decisione” (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 12 maggio 2017, n.
11799, non massimata sul punto;
Cass. n. 11816/2021). Orbene, alla stregua di questa
configurazione più rigorosa del principio della “ragione più liquida”, deve ritenersi
Tribunale Ordinario di NU Proc. n. 473/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 9 che la sua operatività, nell'ambito dei giudizi di appello, non possa contravvenire alla
natura pur sempre devolutiva del sindacato ivi destinato a svolgersi. Resta, infatti,
fermo che “il «thema decidendi» nel giudizio di secondo grado è delimitato dai motivi
di impugnazione, la cui specifica indicazione è richiesta, ex art. 342 cod. proc. civ., per
la individuazione dell'oggetto della domanda di appello e per stabilire l'ambito entro il
quale deve essere effettuato il riesame della sentenza impugnata”, con la conseguenza
che, “se il riesame esorbita dai motivi, sussiste la violazione del principio della
corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ.” (Cass. Sez. 3,
sent. 16 maggio 2003, n. 7629, Rv. 563150-01)” (Cass. n. 8687/2024).
10.2 Nel caso in esame, la ragione più liquida che giustifica la valutazione di infondatezza della pretesa risarcitoria oggetto di causa è identificabile nella considerazione che,
quand'anche conducente del veicolo Fiat Punto, tg. AG097LY, fosse Parte_2
ritenuto responsabile in via esclusiva dell'investimento del pedone Parte_1
in occasione del sinistro oggetto di causa – occorso il 19.7.2012, nella via
[...]
Lamarmora di NU (indipendentemente dal fatto che l'impatto sia avvenuto all'altezza del civico 171 o del civico 173) – non ravvisandosi quindi alcun concorso colposo del pedone, quest'ultimo non avrebbe comunque diritto di ottenere il pagamento di somme ulteriori rispetto all'importo versatogli ante causam dalla compagnia assicuratrice convenuta, per le ragioni che seguono.
a. Non vi è anzitutto contestazione tra le parti costituite sulle lesioni subite dal in conseguenza dell'investimento – nell'atto di citazione si legge Pt_1
“trauma cranio – enecefalico con emorragia sub aracnoidea e focolai lacero
Tribunale Ordinario di NU Proc. n. 473/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 10 contusivi in regione temporale destra e frattura della piramide dell'osso
temporale e della parete anteriore del condotto uditivo esterno omolaterale +
frattura scomposta dell'orbita, frattura scomposta del seno mascellare e
dell'arcata zigomatica a sinistra + frattura complessa pluriframmentaria
dell'omero sinistro con paresi del nervo radiale, + frattura dell'ala del sacro e
del processo traverso di L5 + rottura del tendine estensore del III° dito mano
destra” – nonché sui postumi derivanti da queste ultime, così come determinati dal medico fiduciario della compagnia assicuratrice, dott. – Controparte_4
valutazione dalla quale non vi sono ragioni per discostarsi – il quale, all'esito della visita effettuata sul periziando, ha accertato quanto segue:
o invalidità permanente 50%;
o I.T.T. di 30 giorni;
o I.T.P. 75% di 30 giorni;
o I.T.P. 50% di 60 giorni.
b. Riguardo all'accertamento ed alla determinazione dei danni non patrimoniali ulteriori rispetto alla componente squisitamente biologica:
i. ai sensi dell'art. 139, comma 3, D.Lgs. 209/2005 “Qualora la menomazione
accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali
personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato
una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del
risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui
al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato
Tribunale Ordinario di NU Proc. n. 473/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 11 apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per
cento. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del
presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale
conseguente a lesioni fisiche”;
ii. è noto, peraltro, come nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice di merito sia tenuto a “1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un
eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in
caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare
il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che
prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono (non
correttamente, per quanto si dirà nel successivo punto 3) all'indicazione di un
valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le
voci di danno); 3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione
della componente morale del danno (accertamento da condurre caso per caso)
considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento
tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate,
liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; 4) in caso di
positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno,
procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico depurato,
analogamente a quanto indicato al precedente punto 3, dalla componente
morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella, giusta
il disposto normativo di cui al già ricordato art. 138, punto 3, del novellato
Tribunale Ordinario di NU Proc. n. 473/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 12 codice delle assicurazioni (in questi termini Cass. 25164/2020)”, con la precisazione che “in quanto danno autonomo, quello morale è suscettibile di
prova a sé, anche in via presuntiva, a prescindere dunque dalla prova del danno
biologico, ed anche in difetto di essa, e non deve dunque pretendersi la prova
“diretta” (Cass. n. 7892/2024);
tale sequenza di valutazioni spettanti al giudice di merito prende logicamente le mosse dall'accertamento positivo delle suddette voci di danno,
aspetto in ordine al quale la Corte di Cassazione ha da tempo chiarito che “in
tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura standard del
risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato
negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere
incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in
presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente
allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente
derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età
non giustificano alcuna personalizzazione in aumento» (v. ex multis Cass.
07/05/2018, n. 10912; 30/10/2018, n. 27482; 11/11/2019, n. 28988;
10/11/2020, n. 25164; 04/03/2021, n. 5865; 06/05/2021, n. 12046)”, ciò
sull'assunto che “il grado di invalidità permanente indicato da un barème
medico legale esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze
ordinarie che una determinata menomazione si presume riverberi sullo
svolgimento delle attività comuni ad ogni persona;
in particolare, le
Tribunale Ordinario di NU Proc. n. 473/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 13 conseguenze possono distinguersi in due gruppi: — quelle necessariamente
comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare grado di
invalidità; — quelle peculiari del caso concreto che abbiano reso il
pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili”
(Cass. n. 16028/2023);
iii. in relazione ai due profili in esame, alla luce del contenuto dei suoi scritti difensivi, della documentazione prodotta a corredo e delle prove orali articolate, si osserva che:
o non ha allegato la benché minima circostanza Parte_1
relativa a qualsivoglia specifica e peculiare ricaduta dinamico-relazionale derivante dalle lesioni subite in conseguenza del sinistro oggetto di causa,
essendosi limitato nell'atto introduttivo limitato ad invocare il diritto al risarcimento del “danno non patrimoniale, oltre quello derivante dal
danno esistenziale, biologico, morale e quant'altro accertato e ritenuto
dovuto in corso di causa”, nulla aggiungendo in proposito nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., né tantomeno articolando prova orale nella seconda memoria, memorie incentrate unicamente sulla ricostruzione della dinamica del sinistro;
o quanto al danno morale, non è stata menzionata alcuna particolare sofferenza soggettiva, appalesandosi insufficiente l'unico riferimento al fatto che “La gravità delle lesioni riportate esponevano l'attore a cure e
terapie dolorose per un lungo tempo di degenza, con esiti invalidanti di
Tribunale Ordinario di NU Proc. n. 473/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 14 grave entità” (atto di citazione), sia perché l'attore non ha precisato a quali cure si sia sottoposto, sia in quanto trattasi di affermazione del tutto sfornita di riscontro, non essendo state versate in atti la cartella clinica relativa al ricovero, le certificazioni mediche successive, né tantomeno la relazione predisposta dal medico fiduciario della compagnia assicuratrice all'esito della visita cui aveva sottoposto il danneggiato.
c. Ai fini della liquidazione del danno, seguendo il costante orientamento di questo
Tribunale, ci si avvale delle tabelle elaborate dall'Osservatorio sul danno biologico presso il Tribunale di Milano (2024) – trattandosi di sinistro occorso in data
19.7.2012, non è ratione temporis applicabile la tabella unica nazionale per lesioni di non lieve entità conseguenti (tra l'altro) alla circolazione dei veicoli a motore,
approvata con D.P.R. n. 12/2025, ai sensi del cui art. 5, comma 1, “Le disposizioni
di cui al presente decreto si applicano ai sinistri verificatisi successivamente
alla data della sua entrata in vigore” – che conducono ai risultati seguenti:
Età del danneggiato alla data del sinistro 64 anni Percentuale di invalidità permanente 50% Punto danno biologico € 7.401,80 Punto base I.T.T. € 115,00 Giorni di invalidità temporanea totale 30 Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 60 Danno non patrimoniale risarcibile € 253.512,00 Invalidità temporanea totale € 3.450,00 Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50 Invalidità temporanea parziale al 50% € 3.450,00 Totale danno biologico temporaneo € 9.487,50 Totale generale: € 262.999,50.
d. L'obbligazione di risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale tende a
Tribunale Ordinario di NU Proc. n. 473/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 15 ricostruire nel patrimonio del danneggiato l'entità economica perduta, con la conseguenza che spetta a quest'ultimo, oltre al valore per equivalente monetario del bene perduto, anche il ristoro per il ritardato pagamento, sul rilievo che “ai fini
dell'integrale risarcimento del danno conseguente a fatto illecito sono dovuti sia
la rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali, al fine di rendere effettiva
la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al
mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale
finale” (e alla quale, naturalmente, non si fa luogo se la somma risulta liquidata
dal giudice già al valore “attuale” del bene perduto), “sia gli interessi
compensativi sulla predetta somma, che sono rivolti a compensare il pregiudizio
derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del
danno subito” (tra le molte, Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11899, Rv.
640204-01)” e, con particolare riferimento al danno da ritardo, gli “interessi
«compensativi» (o risarcitori), in effetti, sono gli interessi dovuti dal debitore in
caso di credito al risarcimento del danno extracontrattuale (che, in quanto
illiquido, non consente la decorrenza degli interessi di pieno diritto) sulle somme
liquidate a tale titolo, con decorrenza dalla maturazione del diritto, e cioè dal
momento del fatto illecito (art. 1219, comma 2, n. 1, cod. civ.), fino al passaggio in
giudicato della sentenza che decide sulla loro liquidazione” e ciò “in funzione
compensativa del pregiudizio subito dal creditore per il tardivo conseguimento
della somma corrispondente all'equivalente pecuniario dei danni subiti, dei quali,
quindi, costituiscono, al pari della rivalutazione monetaria, una componente (così,
Tribunale Ordinario di NU Proc. n. 473/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 16 in motivazione, Cass. Sez. 2, ord. 10 dicembre 2012, n. 39376, Rv. 663173-01),
sempre che, beninteso, “una domanda di liquidazione degli stessi sia stata
formulata”. (Cass. Sez. 3, sent. 15 febbraio 2023, n. 4938, Rv. 667257-01)” (Cass.
n. 10376/2024, sebbene vi siano pronunce secondo le quali non è necessaria la proposizione della specifica domanda de qua da parte del danneggiato, sul punto
Cass. n. 39376/2021, profilo comunque irrilevante nel caso in esame, avendo l'attrice chiesto espressamente gli “interessi compensativi del danno derivante dal
mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto”).
È, inoltre, principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui “il danno
subito per la ritardata disponibilità dell'equivalente monetario del bene perduto
tra la data in cui il danno si è verificato e quella della decisione, che si intendeva
nel mancato conseguimento dell'utilitas che il creditore avrebbe tratto dalla
somma se tempestivamente versata (lucro cessante), può essere accertato, anche
mediante presunzioni semplici, stante la difficoltà della relativa prova, ed essere
liquidato facendo ricorso a criteri equitativi, ai sensi dell'art. 1226 e 2056 cod.
civ.” (Cass., Sez. U., 17 febbraio 1995, n. 1712; Cass., Sez. 3, sentenza n. 6951 del
23.3.2010).
La liquidazione equitativa può essere fatta seguendo i criteri indicati dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza citata e, quindi, applicando all'interesse legale o ad altro indice equitativamente determinato dal giudice,
aumentato, in misura costante di giorno in giorno, del valore medio giornaliero dell'incremento intervenuto tra la data di accertamento e la data della decisione,
Tribunale Ordinario di NU Proc. n. 473/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 17 ottenuto dividendo per il numero dei giorni la differenza tra il valore attuale del danno e quello originario.
Alla luce dei principi richiamati, appare congrua l'applicazione degli interessi legali nella misura ordinaria ex art. 1284, comma 1, c.c., non avendo l'attore allegato, né tantomeno provato alcuna particolare utilitas che avrebbe eventualmente tratto dal tempestivo pagamento in suo favore dell'equivalente dei danni subiti in conseguenza del sinistro oggetto di causa.
Poiché sulla liquidazione del danno da ritardo incidono i pagamenti intermedi eventualmente ricevuti dal danneggiato, i medesimi debbono essere scomputati in base ai criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “nel caso di
pagamento di un acconto tale pagamento «va sottratto dal credito risarcitorio
attraverso le seguenti operazioni: a) rendere omogenei il credito risarcitorio e
l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito, ovvero rivalutandoli alla
data della liquidazione); b) detrarre l'acconto dal credito;
c) calcolare gli
interessi compensativi applicando un saggio scelto in via equitativa: c') sull'intero
capitale rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito al
pagamento dell'acconto; c”) sulla somma che residua dopo la detrazione
dell'acconto (anche in questo caso rivalutata anno per anno), per il periodo che va
dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva» (v. ex multis Cass. n. 9950 del
20/04/2017, Rv. 643854; n. 16027 del 18/05/2022, Rv. 664900 – 01; n. 23927 del
07/08/2023, Rv. 668474 - 01)” (Cass. n. 1172/2025).
Nella missiva del 10.6.2014 (doc. 3 comparsa di risposta) inviata alla
Tribunale Ordinario di NU Proc. n. 473/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 18 compagnia assicuratrice (all'epoca dal difensore Controparte_3
precedentemente incaricato dall'attore, si legge che, con bonifico bancario,
quest'ultimo aveva ricevuto l'accredito di 225.891,54 euro sul proprio conto corrente postale – circostanza non contestata dall'attore (che nell'atto di citazione aveva peraltro indicato la minor somma di 200.000,00 euro) in seguito alla produzione del documento – e, pertanto, in assenza di ulteriori elementi in ordine ad una data precedente del pagamento, il medesimo dovrà considerarsi effettuato proprio il 10.6.2014.
Applicando i criteri sopra indicati, si ottiene quanto segue:
i. devalutazione degli importi alla data dell'illecito (al fine di omogeneizzarli):
Importo da devalutare: € 262.999,50 (credito risarcitorio dell'attore)
Dal mese di: maggio 2025 Al mese di: luglio 2012
Indice Istat utilizzato: FOI generale
Indice maggio 2025: 121,2
Indice luglio 2012: 105,9 Raccordo indici: 1,071
Indice di devalutazione: 0,816 Totale devalutazione: € 48.481,15 Importo devalutato: € 214.518,35
ii. importo da devalutare: € 225.891,54 (acconto)
Dal mese di: giugno 2014 Al mese di: luglio 2012
Indice Istat utilizzato: FOI generale
Indice giugno 2014: 107,4
Indice luglio 2012: 105,9 Raccordo indici: 1
Indice di devalutazione: 0,986 Totale devalutazione: € 3.118,82
Tribunale Ordinario di NU Proc. n. 473/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 19 Importo devalutato: € 222.772,72
b. dalla differenza tra il credito e l'acconto devalutato si ottiene tuttavia il valore negativo pari a (214.518,35-222.772,72=-8.254,37) e, conseguentemente,
insuscettibile sia di rivalutazione, sia di fungere da importo capitale sul quale possano maturare interessi;
c. la somma versata ante causam dalla compagnia assicuratrice all'attore si appalesava quindi integralmente satisfattiva delle sue ragioni quale danneggiato in conseguenza del sinistro oggetto di causa, con conseguente insussistenza del diritto di pretendere il pagamento di somme ulteriori a tale titolo.
11. Nel rapporto processuale tra e la le Parte_1 Controparte_1
spese di lite debbono essere regolate in virtù del principio di soccombenza, previsto dagli artt. 91 ss. c.p.c., quindi poste interamente a carico dell'attore, non ravvisandosi ragioni che giustifichino la compensazione neppure parziale tra le parti, stante l'integrale rigetto dell'odierna domanda risarcitoria.
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari previsti dal D.M. 55/2014, secondo lo scaglione compreso tra 52.000,01 euro e
260.000,00 euro – sul rilievo che l'attore ha quantificato il risarcimento preteso in
390.000,00 euro, previa detrazione dell'acconto ricevuto dalla compagnia assicuratrice,
pari a 225.891,54 euro, richiamato l'insegnamento secondo cui “In caso di rigetto della
domanda, nei giudizi per pagamento di somme o risarcimento di danni, il valore della
controversia, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell'attore
soccombente, è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendosi
Tribunale Ordinario di NU Proc. n. 473/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 20 seguire soltanto il criterio del disputatum, senza che trovi applicazione il correttivo del
decisum, onde il valore della controversia è quello corrispondente alla somma
domandata dall'attore›› (Cass., 26/04/2021, n. 10984; Cass., 07/11/2018, n. 28417; Cass.,
30/11/2011, n. 25553; Cass., 11/03/2006, n. 5381; Cass., 15/07/2004, n. 13113)” (Cass. n.
30384/2024) – in particolare:
a. con riduzione della metà per i compensi delle fasi di studio ed introduttiva, atteso il livello modesto di complessità della controversia in fatto e in diritto;
b. con riduzione della metà per i compensi della fase istruttoria, considerato che, pur avendo partecipato attivamente alle operazioni peritali (osservazioni alla bozza di relazione tecnica, depositate dal CTU in allegato all'elaborato definitivo), la convenuta non ha depositato alcuna delle memorie previste dall'art. 183, comma 6,
c.p.c., né ha formulato istanze istruttorie;
c. senza riduzioni o aumenti per i compensi della fase decisionale, considerato che nelle memorie ex art. 190 c.p.c. la parte convenuta ha preso posizione sugli esiti dell'istruttoria.
12. In ragione del rigetto della domanda formulata da e della Parte_1
contumacia dei convenuti e – i quali, non Parte_2 Controparte_2
costituendosi, non hanno sostenuto costi per la difesa nel presente giudizio – le spese processuali anticipate dall'attore debbono restare a suo carico.
13. Nei rapporti interni tra le parti, le spese di CTU – liquidate con decreto reso il 14.11.2024
in complessivi 1.355,33 euro (oltre ad oneri previdenziali e IVA di legge) – debbono essere poste interamente a carico dell'attore, considerati, sia l'infondatezza della domanda
Tribunale Ordinario di NU Proc. n. 473/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 21 risarcitoria formulata da quest'ultimo, sia il fatto che le operazioni peritali hanno consentito di accertare una dinamica del sinistro discordante rispetto a quella descritta dall'attore (attraversamento della carreggiata sulle strisce pedonali e velocità sostenuta del veicolo condotto da . Parte_2
PER QUESTI MOTIVI
14. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. rigetta la domanda risarcitoria formulata da Parte_1
b. condanna a rimborsare alla le Parte_1 Controparte_1
spese processuali, così liquidate:
€ 1.276,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 814,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 2.835,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 4.253,00 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 9.178,00 complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge;
c. dispone che, nei rapporti processuali tra e i convenuti Parte_1
contumaci e ), le spese di lite anticipate Parte_2 Controparte_2
dall'attore restino a suo carico;
d. dispone che, nei rapporti interni tra le parti, le spese di CTU – liquidate con decreto reso il 14.11.2024 in complessivi 1.355,33 euro (oltre ad oneri previdenziali e IVA di legge) – siano poste interamente a carico di Parte_1
NU, 5.7.2025
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di NU Proc. n. 473/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 22