Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 03/06/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est.
Giudice dr Sandra Levanti
dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 135/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
Parte 1 C.F. C.F. 1 ), nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]n. 8,
e da
Parte_2 (C.F. C.F. 2 ), nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]n. 8, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Pasqualino
Cilia, che li rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza sostituita da note scritte del dì 23.04.2025.
OGGETTO: separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile a Ragusa il 19.06.2002, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 21, parte I, dell'anno 2002, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 27.01.2025, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. I Ricorrenti, economicamente indipendenti, non prevedono mantenimento reciproco.
2. La figlia ON 2 , maggiorenne, ma economicamente dipendente, resta affidata ad entrambi i genitori, ma coabiterà unitamente alla madre nella casa coniugale, in 97100 Ragusa, Via T. Tasso
n°8, con facoltà per il padre di averla con sé ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17.00 alle ore
21.00; a settimane alterne dalle ore 16.00 alle ore 21.00 del sabato, e, la settimana successiva dalle ore 16,00 del sabato alle ore 21.00 della domenica successiva (tutto ciò con una tolleranza per tutti gli orari fino a un massimo di un'ora ed, in ogni caso, compatibilmente con le esigenze scolastiche e di vita della maggiorenne;
inoltre, cinque giorni consecutivi durante le festività natalizie, comprensivi ad anni alterni delle festività di Natale o di Capodanno;
per tre giorni consecutivi nel periodo pasquale, comprendenti ad anni alterni la festività di Pasqua o del lunedi dell'Angelo; dal primo al
15 agosto di ogni anno.
3. Fermo restando il diritto di comproprietà sulla casa coniugale tra le parti istanti, il sig. Pt_1 trasferirà la sua residenza in Via Fois n°33 a Marina di Ragusa;
4. Il sig. Pt 1 si obbliga a versare, ai fini del mantenimento della figlia Per_1, la somma di € 250,00
(duecentocinquantaeuro/00), mensili, entro e non oltre, il giorno cinque di ogni mese sul conto corrente con il seguente cod. Iban: [...]CC8501071113, intestato a ON 2 , ciò fino a quando la stessa non si renderà economicamente indipendente. Tale importo verrà aggiornato annualmente secondo gli indici ISTAT. Inoltre, sarà dovuto il 50% delle spese straordinarie, secondo le "Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare" elaborate con Protocollo 29 novembre 2017 dal Consiglio Nazionale Forense.
5. La Sig.ra Parte 2 proprietaria del veicolo Toyota "IQ", targato EL456DX, immatricolata in data
04/05/2012 al n°A003625RG12, rimarrà nel possesso della suddetta vettura;
6. Il Sig. Parte 1 proprietario dei veicoli Volkswagen "Golf", targato CY827NW, immatricolata in data 16/06/2006, al n°4010798RG06 e del veicolo Honda "NC750D", targato
EA67412, immatricolato in data 04/04/2014, al n°M00019RG14, rimarrà nel possesso dei suddetti mezzi."; che l'udienza di comparizione del dì 23.04.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, e che le stesse vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che le condizioni di separazione concordate, nell'interesse della figlia maggiorenne ( di tal che nulla può essere previsto ed omologato in ordine ad affidamento e tempi di permanenza con i genitori), ma non economicamente indipendente, e inerenti ai rapporti economici tra le parti non contrastano con l'interesse della figlia Per_1 né con disposizioni di legge e, possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
Pronuncia la separazione personale dei coniugi che Parte 1 e Parte 2 '
hanno contratto matrimonio civile a Ragusa in data 19.06.2002, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 21, parte I, dell'anno 2002;
Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole (con esclusione di quanto previsto in punto
-
di affidamento e tempi di permanenza con i genitori) e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato
-
civile del Comune di Ragusa perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 29.05.2025.
Il Presidente
dott. Massimo Pulvirenti