CA
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 25/11/2025, n. 2017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2017 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 785/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Antonella Allegra Presidente Relatore dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere dott. Luisa Poppi Consigliere
all'esito di udienza, ex art. 281 sexies c.p.c. ratione temporis applicabile, del 25 novembre 2025, riservando il deposito della decisione nel termine di 30 giorni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di appello iscritta al n. r.g. 785/2024 promosso da:
C.F. nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1 C.F._1
(Slovenia) in Soska Cesta n. 3, rappresentata e difese dall'Avv. Gianni Massanzana del Foro di
Pordenone ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore (pec in Viale Marconi n. 30 in Pordenone (PN) Email_1
APPELLANTE
CONTRO ato a Piacenza il 5.7.1955 - C.F. Controparte_1 C.F._2
nata a [...] il [...] - C.F. Controparte_2 C.F._3
pagina 1 di 7 APPELLATI CONTUMACI
E con l'intervento del PROCURATORE GENERALE
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Piacenza n. 677/2023, Rep. 1239/2023, nella causa civile iscritta al n. R.G. 223/2021, emessa in data 15.11.2023 pubblicata il 22.11.2023.
CONCLUSIONI
Per Parte_1 come da atto di citazione del 21-22 maggio 2024:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, per i motivi sopra esposti
Nel merito: per le causali di cui in narrativa, qui da intendersi per richiamate, in integrale riforma della sentenza impugnata accertare e dichiarare che nato a [...] il [...] Controparte_1 non è il padre della signora nata a [...] il [...] e, conseguentemente, Parte_1 ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Piacenza di fare la prescritta annotazione nel relativo atto di nascita, con facoltà della attrice di mantenere il cognome in quanto lo stesso è divenuto segno distintivo della sua identità personale. Con conseguente riforma delle spese del primo grado di giudizio, vittoria di quelle della causa di appello. In via istruttoria: ammettersi interrogatorio formale dei convenuti appellati sulle circostanze dedotte nell'atto di citazione precedute dalle parole “vero che”. Introdursi le prove così come richieste nell'atto di citazione e nella seconda memoria ex art. 183
VI comma cpc. Rinnovarsi la CTU così come disposta nel primo grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto domanda di Parte_1 disconoscimento della paternità, evocando in giudizio e . Controparte_2 Controparte_1
All'uopo ha dedotto che i sig.ri e avrebbero contratto matrimonio Controparte_2 Controparte_1 il 29.9.1977 e che all'epoca del proprio concepimento erano perciò coniugati. Ha rappresentato che dall'unione coniugale, nel 1978, nacque la sorella e che i coniugi, separati Persona_1 giudizialmente dal 1997, non convivevano già da tempo, avendo il abbandonato la casa Pt_1 coniugale, disinteressandosi delle due figlie all'epoca minori. Ha altresì dedotto che, tramite una ricerca sul social network “MyHeritage”, sarebbe venuta a conoscenza di una buona percentuale di condivisione genetica ed uno stretto grado di parentela con con la quale invece la sorella Persona_2 non avrebbe alcun rapporto di condivisione genetica. A seguito di tale scoperta, si Persona_1
pagina 2 di 7 sarebbe poi rivolta al biologo forense, dott. il quale procedette a redigere Persona_3 osservazioni peritali nelle quali concludeva sostenendo che e erano sorelle Pt_1 Persona_1 uterine, avendo con ogni probabilità la stessa madre, ma non lo stesso padre biologico. Avrebbe poi richiesto chiarimenti alla madre ed al padre, entrambi privi di riscontro, ed il padre avrebbe rifiutato la richiesta di sottoporsi al test del DNA. In conclusione, ha domandato di accertare e dichiarare che non è suo padre biologico e, conseguentemente, di ordinare all'Ufficiale dello Stato Controparte_1
Civile la prescritta annotazione nell'atto di nascita, con facoltà dell'attrice di mantenere il cognome, divenuto segno distintivo della propria identità personale.
1.2 – All'udienza di prima comparizione veniva dichiarata la contumacia dei convenuti ed assegnati i termini ex art. 183 comma sesto c.p.c.
1.3 – Su richiesta di parte attrice veniva disposta la CTU genetica, all'uopo nominando il dott.
il quale con istanza del 19.10.2022, premettendo di aver convocato le parti Persona_4 convenute per il 24/2/2022 a mezzo raccomandata e di aver richiesto a parte attrice il fondo spese, ha comunicato la mancata partecipazione all'incontro delle parti convenute, motivo per il quale non si è proceduto al prelievo di campione biologico di parte attrice ed il mancato pagamento ad opera di parte attrice del fondo spese, concludendo per il disinteresse di parte attrice alla prosecuzione della vertenza rappresentava e dichiarando di rinunciare all'incarico.
1.4 – Il Tribunale di Piacenza, con sentenza n. 677/2023 Rep. n. 1239/2023, ha rigettato la domanda di disconoscimento di paternità proposta da . Parte_1
A fondamento di tale decisione il Collegio ha statuito che la carenza di supporto probatorio delle deduzioni della non consente di accogliere la domanda, non potendo farsi discendere la Pt_1 fondatezza della domanda né dalle indagini svolte attraverso la piattaforma “MyHeritage”, social network che rappresenta una metodica non regolamentata che consente di ottenere corrispondenze genetiche solo con utenti che utilizzano la stessa piattaforma online, né dalla relazione del biologo forense dott. che si è espresso in termini che non esprimono una validazione Persona_3 scientifica. In assenza, pertanto, di accertamenti genetici fondati su metodologie validate scientificamente, il solo comportamento processuale dei convenuti, contumaci in giudizio, che non hanno risposto alla convocazione del CTU ai fini del prelievo dei campioni biologici.
*
2. – Avverso la predetta sentenza ha proposto appello affidando l'appello ad Parte_1 un unico motivo col quale ha lamentato l'erronea applicazione dell'art. 116 c.p.c., essendosi il
Tribunale discostato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito secondo cui il rifiuto ingiustificato della parte di sottoporsi agli esami ematologici può essere liberamente valutato dal giudice ai sensi pagina 3 di 7 dell'art. 116 c.p.c. Segnatamente, il Tribunale non avrebbe correttamente valutato la condotta reticente dei convenuti, né tenuto in considerazione la condotta perpetrata negli anni dal le indagini Pt_1 svolte presso il network MyHeritage e la validazione scientifica del biologo forense elementi Per_3 indiziari che consentirebbero di ritenere provata la fondatezza della domanda.
Ha, pertanto, invocato l'integrale riforma della sentenza.
2.2 - All'esito dell'udienza di prima comparizione del 25.11.2025 la Corte ha trattenuto la causa in decisione riservando il deposito della sentenza entro 30 giorni.
*
3. – L'appello è infondato e non può trovare accoglimento.
In proposito, va ricordato che con l'azione di disconoscimento della paternità si persegue lo scopo di rimuovere l'attribuzione al marito della paternità del figlio concepito o nato durante il matrimonio, in applicazione degli artt. 231 e 232, primo comma, c.c.
Come noto, relativamente al padre, trova applicazione la presunzione legale di paternità secondo la quale chi è nato o concepito in costanza di matrimonio si presume figlio del marito della madre.
Nel caso di specie è pacifico che e fossero coniugati all'epoca del Controparte_2 Controparte_1 concepimento e della nascita dell'appellante, avvenuta il 19 luglio 1983, giusto estratto per riassunto dell'atto di nascita (cfr. doc. 1 atto introduttivo del primo grado).
Ai sensi dell'art. 243 bis del codice civile chi esercita l'azione di disconoscimento della paternità “è ammesso a provare che non sussiste rapporto di filiazione tra il figlio e il presunto padre”. La prova dell'assenza del rapporto di filiazione può, pertanto, essere data con ogni mezzo, l'unico limite essendo rappresentato dall'ultimo comma del menzionato articolo che afferma che “la sola dichiarazione della madre non esclude la paternità”.
Orbene, a fondamento dell'impugnazione, la ha dedotto di aver nutrito dubbi in relazione alla Pt_1 paternità di in quanto sin dalla tenera età avrebbe subito i comportamenti maltrattanti Controparte_1 della figura paterna e, all'età di 12 anni, l'abbandono, motivo per cui il Tribunale dei Minorenni di
Bologna nel 1999 avrebbe pronunciato la decadenza del dalla responsabilità genitoriale. Pt_1
Tali rilievi, tuttavia, risultano del tutto privi di supporto probatorio, oltre che in parte inammissibili perché per la prima volta allegati in questa sede (è solo con l'impugnazione che l'appellante ha dedotto in ordine alla pronuncia di decadenza della responsabilità genitoriale e non risulta tra gli atti di primo grado il richiamato provvedimento del Tribunale per i minorenni del 1999, che tanto meno è stato prodotto in questo grado).
Inoltre, l'appellante ha ribadito, a fondamento della propria pretesa, di aver effettuato indagini tramite il social network “MyHeritage” dal quale sarebbe emersa una buona percentuale di condivisione con pagina 4 di 7 nipote del tale titolare dello studio ove la madre tra il 1980 ed il 2018 avrebbe prestato Persona_2 attività lavorativa, e che tale non avrebbe invece alcun rapporto di condivisione genetica Persona_2 con la sorella . Chiesti chiarimenti alla madre ed al padre, rimasti inevasi, si sarebbe rivolta al Per_1 biologo forense il quale nella propria relazione avrebbe concluso che e Persona_3 Pt_1
sarebbero sorelle uterine. Per_1
Sul punto questo Collegio condivide le statuizioni del Tribunale nella parte in cui ha evidenziato che difettano accertamenti genetici fondati su metodologie validate scientificamente.
Ed invero, non possono assumere particolare significato né gli esiti delle ricerche sul social network
“MyHeritage”, piattaforma che opera sulla base di soli dati riferiti ad già presenti nel database della compagnia internazionale, perché pure hanno provveduto all'analisi del DNA con MyHeritage o perché hanno caricato su MyHeritage i risultati ottenuti da altri servizi (come anche precisato dallo stesso biologo dott. e che costituisce uno strumento di ricerca di cui nulla è dato sapere Persona_3 sulla bontà della metodologia utilizzata (nemmeno viene specificato come sono ricavati i dati grezzi sulla base dei quali sono state verificate le corrispondenze del campione di DNA dell'appellante) ed i cui risultati non si fondano su metodologie validate scientificamente.
Si tratta quindi di risultanze prive di sicura valenza probatoria. D'altronde, la stessa appellante, all'esito di tali ricerche sulla piattaforma, si è rivolta ad un biologo richiedendo di visionare le CP_3 risultanze e, a tal fine, il biologo incaricato ha provveduto a redigere “osservazioni preventive” in merito a tali accertamenti. Senonché, occorre evidenziare che le conclusioni cui perviene il dott.
oltre che non fondate su dati di scienza biomedica (dati grezzi dell'analisi genealogica di Per_3
MyHeritage; screenshots del sito MyHeritage DNA;
due elenchi delle corrispondenze DNA delle sorelle con 1251 e 681 soggetti tipizzati nel database MyHeritage), sono state rese in termini Pt_1 dubitativi e di incertezza (cfr. pag. 3 delle osservazioni peritali ove si legge “la sig.ra presenta Pt_1 una buona percentuale di condivisione genetica…che invece è totalmente assente nelle compatibilità rispetto alla sig.ra . Tale assenza potrebbe…Una delle possibili spiegazioni potrebbe essere Per_1 che…”; ed ancora, cfr. pag. 5 ove il biologo conclude nel senso di ritenere “molto più verosimilmente” che l'appellante e siano legate da un rapporto di “mezze sorelle piuttosto che da un Persona_1 rapporto di piena sorellanza, trovando plausibile spiegazione nella condivisione della stessa madre, ma non dello stesso padre biologico”).
Per i motivi anzidetti, il corredo probatorio offerto non può ritenersi sufficiente a dimostrare la fondatezza della domanda.
pagina 5 di 7 Vero è poi che i convenuti sono rimasti contumaci per tutto lo svolgimento del processo e che non si sono presentati alla convocazione del CTU nominato dal Tribunale all'udienza del 18.11.2021, al fine di provvedere al prelievo biologico e all'esame del DNA.
Tuttavia, la censura con la quale lamenta l'erronea applicazione dell'art. 116 Parte_1
c.p.c. trascura di considerare che il rifiuto (implicito) del soggetto riconosciuto come padre di sottoporsi al prelievo ematologico, seppur d'indubbio rilievo probatorio, costituisce un elemento di convincimento dell'Autorità Giudicante, da valutarsi globalmente, non potendosi prescindere dalla portata della difesa e dalla cospicua serie di elementi probatori acquisiti nel corso del processo che, per i motivi poc'anzi detti, non appaiono in alcun modo idonei a suffragare la domanda proposta.
Difatti, vero è che la Suprema Corte ha ritenuto che il rifiuto della parte che si sottrae ai prelievi necessari ai fini della prova possa essere valutato dal giudice di merito quale elemento di convincimento, ai sensi dell'art. 116 comma 2 c.p.c., tuttavia la valutazione del rifiuto non può che essere condotta alla luce di tutte le risultanze processuali, che nel caso difettano, non essendo stati offerti elementi significativi a sostegno delle perplessità dell'appellante.
Il Tribunale, dunque, ha correttamente rimarcato che il rifiuto è valutabile come elemento indiziario di convincimento nell'ambito della valutazione complessiva delle risultanze istruttorie che, nel caso di specie, non sono sufficienti ad accertare la fondatezza della domanda spiegata.
4 – Nulla va disposto sulle spese, stante la contumacia di parte appellata, sussistendo, però, a carico dell'appellante, i presupposti per il versamento, ex art. 13 comma 1 quater, dpr 115 del 2002, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. civ. S.U. n. 23535 del 20.09.2019; Cass. civ.
S.U. 4315 del 20.04.2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'appello proposto da e per l'effetto conferma la sentenza del Parte_1
Tribunale di Piacenza n. 677/2023, Rep. 1239/2023, nella causa civile iscritta al n. R.G. 223/2021, emessa in data 15.11.2023 pubblicata il 22.11.2023;
2) nulla sulle spese di lite;
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto. pagina 6 di 7 Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 25.11.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Antonella Allegra
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Antonella Allegra Presidente Relatore dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere dott. Luisa Poppi Consigliere
all'esito di udienza, ex art. 281 sexies c.p.c. ratione temporis applicabile, del 25 novembre 2025, riservando il deposito della decisione nel termine di 30 giorni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di appello iscritta al n. r.g. 785/2024 promosso da:
C.F. nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1 C.F._1
(Slovenia) in Soska Cesta n. 3, rappresentata e difese dall'Avv. Gianni Massanzana del Foro di
Pordenone ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore (pec in Viale Marconi n. 30 in Pordenone (PN) Email_1
APPELLANTE
CONTRO ato a Piacenza il 5.7.1955 - C.F. Controparte_1 C.F._2
nata a [...] il [...] - C.F. Controparte_2 C.F._3
pagina 1 di 7 APPELLATI CONTUMACI
E con l'intervento del PROCURATORE GENERALE
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Piacenza n. 677/2023, Rep. 1239/2023, nella causa civile iscritta al n. R.G. 223/2021, emessa in data 15.11.2023 pubblicata il 22.11.2023.
CONCLUSIONI
Per Parte_1 come da atto di citazione del 21-22 maggio 2024:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, per i motivi sopra esposti
Nel merito: per le causali di cui in narrativa, qui da intendersi per richiamate, in integrale riforma della sentenza impugnata accertare e dichiarare che nato a [...] il [...] Controparte_1 non è il padre della signora nata a [...] il [...] e, conseguentemente, Parte_1 ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Piacenza di fare la prescritta annotazione nel relativo atto di nascita, con facoltà della attrice di mantenere il cognome in quanto lo stesso è divenuto segno distintivo della sua identità personale. Con conseguente riforma delle spese del primo grado di giudizio, vittoria di quelle della causa di appello. In via istruttoria: ammettersi interrogatorio formale dei convenuti appellati sulle circostanze dedotte nell'atto di citazione precedute dalle parole “vero che”. Introdursi le prove così come richieste nell'atto di citazione e nella seconda memoria ex art. 183
VI comma cpc. Rinnovarsi la CTU così come disposta nel primo grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto domanda di Parte_1 disconoscimento della paternità, evocando in giudizio e . Controparte_2 Controparte_1
All'uopo ha dedotto che i sig.ri e avrebbero contratto matrimonio Controparte_2 Controparte_1 il 29.9.1977 e che all'epoca del proprio concepimento erano perciò coniugati. Ha rappresentato che dall'unione coniugale, nel 1978, nacque la sorella e che i coniugi, separati Persona_1 giudizialmente dal 1997, non convivevano già da tempo, avendo il abbandonato la casa Pt_1 coniugale, disinteressandosi delle due figlie all'epoca minori. Ha altresì dedotto che, tramite una ricerca sul social network “MyHeritage”, sarebbe venuta a conoscenza di una buona percentuale di condivisione genetica ed uno stretto grado di parentela con con la quale invece la sorella Persona_2 non avrebbe alcun rapporto di condivisione genetica. A seguito di tale scoperta, si Persona_1
pagina 2 di 7 sarebbe poi rivolta al biologo forense, dott. il quale procedette a redigere Persona_3 osservazioni peritali nelle quali concludeva sostenendo che e erano sorelle Pt_1 Persona_1 uterine, avendo con ogni probabilità la stessa madre, ma non lo stesso padre biologico. Avrebbe poi richiesto chiarimenti alla madre ed al padre, entrambi privi di riscontro, ed il padre avrebbe rifiutato la richiesta di sottoporsi al test del DNA. In conclusione, ha domandato di accertare e dichiarare che non è suo padre biologico e, conseguentemente, di ordinare all'Ufficiale dello Stato Controparte_1
Civile la prescritta annotazione nell'atto di nascita, con facoltà dell'attrice di mantenere il cognome, divenuto segno distintivo della propria identità personale.
1.2 – All'udienza di prima comparizione veniva dichiarata la contumacia dei convenuti ed assegnati i termini ex art. 183 comma sesto c.p.c.
1.3 – Su richiesta di parte attrice veniva disposta la CTU genetica, all'uopo nominando il dott.
il quale con istanza del 19.10.2022, premettendo di aver convocato le parti Persona_4 convenute per il 24/2/2022 a mezzo raccomandata e di aver richiesto a parte attrice il fondo spese, ha comunicato la mancata partecipazione all'incontro delle parti convenute, motivo per il quale non si è proceduto al prelievo di campione biologico di parte attrice ed il mancato pagamento ad opera di parte attrice del fondo spese, concludendo per il disinteresse di parte attrice alla prosecuzione della vertenza rappresentava e dichiarando di rinunciare all'incarico.
1.4 – Il Tribunale di Piacenza, con sentenza n. 677/2023 Rep. n. 1239/2023, ha rigettato la domanda di disconoscimento di paternità proposta da . Parte_1
A fondamento di tale decisione il Collegio ha statuito che la carenza di supporto probatorio delle deduzioni della non consente di accogliere la domanda, non potendo farsi discendere la Pt_1 fondatezza della domanda né dalle indagini svolte attraverso la piattaforma “MyHeritage”, social network che rappresenta una metodica non regolamentata che consente di ottenere corrispondenze genetiche solo con utenti che utilizzano la stessa piattaforma online, né dalla relazione del biologo forense dott. che si è espresso in termini che non esprimono una validazione Persona_3 scientifica. In assenza, pertanto, di accertamenti genetici fondati su metodologie validate scientificamente, il solo comportamento processuale dei convenuti, contumaci in giudizio, che non hanno risposto alla convocazione del CTU ai fini del prelievo dei campioni biologici.
*
2. – Avverso la predetta sentenza ha proposto appello affidando l'appello ad Parte_1 un unico motivo col quale ha lamentato l'erronea applicazione dell'art. 116 c.p.c., essendosi il
Tribunale discostato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito secondo cui il rifiuto ingiustificato della parte di sottoporsi agli esami ematologici può essere liberamente valutato dal giudice ai sensi pagina 3 di 7 dell'art. 116 c.p.c. Segnatamente, il Tribunale non avrebbe correttamente valutato la condotta reticente dei convenuti, né tenuto in considerazione la condotta perpetrata negli anni dal le indagini Pt_1 svolte presso il network MyHeritage e la validazione scientifica del biologo forense elementi Per_3 indiziari che consentirebbero di ritenere provata la fondatezza della domanda.
Ha, pertanto, invocato l'integrale riforma della sentenza.
2.2 - All'esito dell'udienza di prima comparizione del 25.11.2025 la Corte ha trattenuto la causa in decisione riservando il deposito della sentenza entro 30 giorni.
*
3. – L'appello è infondato e non può trovare accoglimento.
In proposito, va ricordato che con l'azione di disconoscimento della paternità si persegue lo scopo di rimuovere l'attribuzione al marito della paternità del figlio concepito o nato durante il matrimonio, in applicazione degli artt. 231 e 232, primo comma, c.c.
Come noto, relativamente al padre, trova applicazione la presunzione legale di paternità secondo la quale chi è nato o concepito in costanza di matrimonio si presume figlio del marito della madre.
Nel caso di specie è pacifico che e fossero coniugati all'epoca del Controparte_2 Controparte_1 concepimento e della nascita dell'appellante, avvenuta il 19 luglio 1983, giusto estratto per riassunto dell'atto di nascita (cfr. doc. 1 atto introduttivo del primo grado).
Ai sensi dell'art. 243 bis del codice civile chi esercita l'azione di disconoscimento della paternità “è ammesso a provare che non sussiste rapporto di filiazione tra il figlio e il presunto padre”. La prova dell'assenza del rapporto di filiazione può, pertanto, essere data con ogni mezzo, l'unico limite essendo rappresentato dall'ultimo comma del menzionato articolo che afferma che “la sola dichiarazione della madre non esclude la paternità”.
Orbene, a fondamento dell'impugnazione, la ha dedotto di aver nutrito dubbi in relazione alla Pt_1 paternità di in quanto sin dalla tenera età avrebbe subito i comportamenti maltrattanti Controparte_1 della figura paterna e, all'età di 12 anni, l'abbandono, motivo per cui il Tribunale dei Minorenni di
Bologna nel 1999 avrebbe pronunciato la decadenza del dalla responsabilità genitoriale. Pt_1
Tali rilievi, tuttavia, risultano del tutto privi di supporto probatorio, oltre che in parte inammissibili perché per la prima volta allegati in questa sede (è solo con l'impugnazione che l'appellante ha dedotto in ordine alla pronuncia di decadenza della responsabilità genitoriale e non risulta tra gli atti di primo grado il richiamato provvedimento del Tribunale per i minorenni del 1999, che tanto meno è stato prodotto in questo grado).
Inoltre, l'appellante ha ribadito, a fondamento della propria pretesa, di aver effettuato indagini tramite il social network “MyHeritage” dal quale sarebbe emersa una buona percentuale di condivisione con pagina 4 di 7 nipote del tale titolare dello studio ove la madre tra il 1980 ed il 2018 avrebbe prestato Persona_2 attività lavorativa, e che tale non avrebbe invece alcun rapporto di condivisione genetica Persona_2 con la sorella . Chiesti chiarimenti alla madre ed al padre, rimasti inevasi, si sarebbe rivolta al Per_1 biologo forense il quale nella propria relazione avrebbe concluso che e Persona_3 Pt_1
sarebbero sorelle uterine. Per_1
Sul punto questo Collegio condivide le statuizioni del Tribunale nella parte in cui ha evidenziato che difettano accertamenti genetici fondati su metodologie validate scientificamente.
Ed invero, non possono assumere particolare significato né gli esiti delle ricerche sul social network
“MyHeritage”, piattaforma che opera sulla base di soli dati riferiti ad già presenti nel database della compagnia internazionale, perché pure hanno provveduto all'analisi del DNA con MyHeritage o perché hanno caricato su MyHeritage i risultati ottenuti da altri servizi (come anche precisato dallo stesso biologo dott. e che costituisce uno strumento di ricerca di cui nulla è dato sapere Persona_3 sulla bontà della metodologia utilizzata (nemmeno viene specificato come sono ricavati i dati grezzi sulla base dei quali sono state verificate le corrispondenze del campione di DNA dell'appellante) ed i cui risultati non si fondano su metodologie validate scientificamente.
Si tratta quindi di risultanze prive di sicura valenza probatoria. D'altronde, la stessa appellante, all'esito di tali ricerche sulla piattaforma, si è rivolta ad un biologo richiedendo di visionare le CP_3 risultanze e, a tal fine, il biologo incaricato ha provveduto a redigere “osservazioni preventive” in merito a tali accertamenti. Senonché, occorre evidenziare che le conclusioni cui perviene il dott.
oltre che non fondate su dati di scienza biomedica (dati grezzi dell'analisi genealogica di Per_3
MyHeritage; screenshots del sito MyHeritage DNA;
due elenchi delle corrispondenze DNA delle sorelle con 1251 e 681 soggetti tipizzati nel database MyHeritage), sono state rese in termini Pt_1 dubitativi e di incertezza (cfr. pag. 3 delle osservazioni peritali ove si legge “la sig.ra presenta Pt_1 una buona percentuale di condivisione genetica…che invece è totalmente assente nelle compatibilità rispetto alla sig.ra . Tale assenza potrebbe…Una delle possibili spiegazioni potrebbe essere Per_1 che…”; ed ancora, cfr. pag. 5 ove il biologo conclude nel senso di ritenere “molto più verosimilmente” che l'appellante e siano legate da un rapporto di “mezze sorelle piuttosto che da un Persona_1 rapporto di piena sorellanza, trovando plausibile spiegazione nella condivisione della stessa madre, ma non dello stesso padre biologico”).
Per i motivi anzidetti, il corredo probatorio offerto non può ritenersi sufficiente a dimostrare la fondatezza della domanda.
pagina 5 di 7 Vero è poi che i convenuti sono rimasti contumaci per tutto lo svolgimento del processo e che non si sono presentati alla convocazione del CTU nominato dal Tribunale all'udienza del 18.11.2021, al fine di provvedere al prelievo biologico e all'esame del DNA.
Tuttavia, la censura con la quale lamenta l'erronea applicazione dell'art. 116 Parte_1
c.p.c. trascura di considerare che il rifiuto (implicito) del soggetto riconosciuto come padre di sottoporsi al prelievo ematologico, seppur d'indubbio rilievo probatorio, costituisce un elemento di convincimento dell'Autorità Giudicante, da valutarsi globalmente, non potendosi prescindere dalla portata della difesa e dalla cospicua serie di elementi probatori acquisiti nel corso del processo che, per i motivi poc'anzi detti, non appaiono in alcun modo idonei a suffragare la domanda proposta.
Difatti, vero è che la Suprema Corte ha ritenuto che il rifiuto della parte che si sottrae ai prelievi necessari ai fini della prova possa essere valutato dal giudice di merito quale elemento di convincimento, ai sensi dell'art. 116 comma 2 c.p.c., tuttavia la valutazione del rifiuto non può che essere condotta alla luce di tutte le risultanze processuali, che nel caso difettano, non essendo stati offerti elementi significativi a sostegno delle perplessità dell'appellante.
Il Tribunale, dunque, ha correttamente rimarcato che il rifiuto è valutabile come elemento indiziario di convincimento nell'ambito della valutazione complessiva delle risultanze istruttorie che, nel caso di specie, non sono sufficienti ad accertare la fondatezza della domanda spiegata.
4 – Nulla va disposto sulle spese, stante la contumacia di parte appellata, sussistendo, però, a carico dell'appellante, i presupposti per il versamento, ex art. 13 comma 1 quater, dpr 115 del 2002, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. civ. S.U. n. 23535 del 20.09.2019; Cass. civ.
S.U. 4315 del 20.04.2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'appello proposto da e per l'effetto conferma la sentenza del Parte_1
Tribunale di Piacenza n. 677/2023, Rep. 1239/2023, nella causa civile iscritta al n. R.G. 223/2021, emessa in data 15.11.2023 pubblicata il 22.11.2023;
2) nulla sulle spese di lite;
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto. pagina 6 di 7 Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 25.11.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Antonella Allegra
pagina 7 di 7