Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 03/04/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1278/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
Francesco PARISOLI Presidente
Damiano DAZZI Giudice
Stefano RAGO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 1278/2025 V.G. promossa da
, C.F. nato a [...]_1 C.F._1
Emilia (RE) il 19 gennaio 1983; rappresentato e difeso dall'avv. Valeria Munarini come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in San Polo d'Enza (RE), Via San Matteo n. 47
e
, C.F. , nata a [...] C.F._2
Montecchio Emilia (RE) il 23 aprile 1984; rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Bevilacqua come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna, Via Farini n. 35
- ricorrenti -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
1 di 7
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) La figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento preferenziale presso la madre, Controparte_1 come nell'attuale, con impegno per entrambi i genitori ad assumere sempre, di comune accordo, le decisioni di maggior interesse che riguardino la figlia, con particolare riferimento alla sua istruzione, educazione, frequentazioni e salute, tenuto conto dei suoi bisogni, delle sue capacità e delle sue inclinazioni e/o aspirazioni, e con onere espresso di tenersi reciprocamente informati su ogni questione riguardante la figlia;
resterà, invece, in capo ad entrambi, separatamente, l'esercizio della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di permanenza di presso l'uno o l'altro genitore;
Per_1
2) La casa familiare sita in Gattatico (RE), Via C. Cavour n. 2/A, già di proprietà di , a questi resterà assegnata in via Parte_1 esclusiva;
3) permarrà presso entrambi i genitori in maniera paritaria, Per_1
a settimane alterne, dal giovedì, dall'uscita dalla scuola (o dalle 9,00 nei periodi di vacanza), al giovedì successivo, dall'uscita dalla scuola
(o dalle 9,00 nel periodo di vacanza) di ogni settimana;
4) le festività e le vacanze vengono così ripartite tra i genitori: una settimana a Natale, in alternanza tra i genitori la settimana di Natale
e quella di Capodanno, tre giorni a Pasqua, in alternanza tra i genitori le giornate di Pasqua e Pasquetta, due settimane, consecutive o frazionate, durante le vacanze estive, concordando ilsuddetto periodo entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno;
5) in ragione della permanenza di presso entrambi i genitori Per_1 in via paritaria, il suo mantenimento graverà su entrambi i genitori, in modalità diretta, con equa spartizione delle sole spese straordinarie
2 di 7 nella misura del 50% ciascuno secondo le indicazioni del Protocollo licenziato dall'Intestato Tribunale di Reggio Emilia e quindi:
* spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): - visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante, erogate dal SSN;
- esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture pubbliche o private convenzionate, erogati dal SSN;
- trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie, in genere, erogate dal SSN;
- apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti ed erogati dal SSN;
- medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante, ad eccezione dei medicinali da banco;
- interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private, erogati dal SSN;
cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base o dalle specialista, presso strutture pubbliche o private convenzionate, erogati dal SSN.
* spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): - visite specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogate dal SSN;
- trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera professione;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditivi e protesici (motoria) se prescritti ma non erogati dal SSN;
- interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia); - cicli di psicoterapia,
3 di 7 psicomotricità, logopedia e ogni altro trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate.
* spese scolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): - tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo e materiale scolastico di corredo di inizio anno anche per la scuola privata;
assicurazione e contributo volontario richiesto dalla scuola;
dotazione informatica
(pc/tablet ecc.) richiesta dalla scuola o connessa al programma di studio o ai bisogni educativi specifici (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio;
- le rette per l'asilo nido e della scuola dell'infanzia presso istituti pubblici, al netto del costo della mensa scolastica;
- gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico da e per la scuola;
* spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): - rette e tasse scolastiche e universitarie di istituti privati;
corsi di formazione post diploma, di specializzazione, master e corso post laurea in Italia e all'estero; - gite scolastiche con pernottamento;
- corsi di recupero e lezioni private;
le rette per l'asilo nido e della scuola dell'infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica;
- alloggio presso la sede universitaria, comprese utenze e oneri condominiali;
corsi privati di lingua straniera.
* spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): - pre scuola e dopo scuola e servizio di baby sitting, laddove la necessità coincida con gli orari lavorativi di entrambi I genitori;
- centro ricreativo estivo;
- un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), comprese le spese per il relative abbigliamento e attrezzatura;
spese necessarie per il conseguimento della patente di tipo B;
- le spese di manutenzione, assicurazione e bollo del mezzo di trasporto quando acquistato in accord fra i genitori per il figlio.
* spese extrascolastiche ludiche e sportive (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): - il secondo corso, ovvero gli
4 di 7 ulteriori corso oltre al primo, sportive o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), comprese le spese per il relative abbigliamento e attrezzatura;
- viaggi e vacanze senza genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportive, viaggi di studio all'estero; - mezzo di trasporto in proprietà esclusiva dei figli;
6) l'assegno unico, già in esclusivo godimento in favore della madre,
, tale rimarrà; Controparte_1
7) le Parti si impegnano a versare mensilmente in favore della figlia minore, rispettivamente, la somma di € 100,00 (Eurocento/00) quanto al padre, e la somma di € 50,00 Parte_1
(Eurocinquanta/00) quanto alla madre, , per Controparte_1 alimentare una carta prepagata, da accendersi presso POSTE
ITALIANE, che andrà a soddisfare le “spese minute” di - non Per_1 comprese e/o diverse dalle spese straordinarie sopracitate, già oggetto di accordo tra i genitori, -, quali, - in via esemplificativa, ma non esaustiva - i regali di compleanno alle amichette, i pranzi e le occasioni conviviali fuori casa (pizza, Mc Donald e sushi con gli amici), il biglietto del cinema, gli ingressi ai musei od alle mostre, le ricariche telefoniche, il trasporto da e per casa e scuola, laddove non fruibile con le consuete modalità, capi di abbigliamento particolari -; le Parti si impegnano reciprocamente a verificare periodicamente l'utilizzo di detta carta prepagata da parte della figlia minore;
8) compensate integralmente tra le Parti le spese di lite.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso a domanda congiunta ex art. 473 bis.51 c.p.c., sottoscritto personalmente e depositato in data 13 marzo 2025,
a , già conviventi more uxorio, Parte_1 Controparte_1 hanno chiesto recepirsi le condizioni concordate per l'affidamento della loro figlia (nata il [...]) nonché per gli ulteriori Per_1 profili economici attinenti al mantenimento della stessa.
5 di 7 Con provvedimento in data 19 marzo 2025 è stato disposto lo svolgimento dell'udienza mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e, altresì, confermato le condizioni di cui al ricorso, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Il decreto di fissazione dell'udienza è stato regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 19 marzo 2025 al Pubblico Ministero, il quale è stato quindi messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005) e non ha fatto pervenire il proprio parere nel termine di tre giorni previsto dall'art. 473 bis.51, comma
3, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Gli accordi intercorsi tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo o agli interessi della prole minore, e, anzi, paiono adeguati a garantire a quest'ultima l'accesso ad una effettiva bigenitorialità.
Anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, ad assicurare alla prole minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Pertanto, la domanda congiunta delle parti può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Neppure le ulteriori statuizioni economiche appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
L'ascolto della prole non è necessario (art. 473 bis.4, comma 3,
c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo dei genitori.
Alla luce del combinato disposto dei commi 2 e 4 dell'art. 473 bis.51 c.p.c., «Il collegio provvede con sentenza con la quale omologa
[le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici] o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti [sui loro rapporti patrimoniali]»).
6 di 7 Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici concordate tra le parti nel ricorso a domanda congiunta così come trascritte in epigrafe;
2. prende atto degli ulteriori accordi, anche patrimoniali, intervenuti tra le parti.
Nulla per le spese.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 3 aprile 2025.
IL GIUDICE EST.
Stefano Rago
IL PRESIDENTE
Francesco Parisoli
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