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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/06/2025, n. 2393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2393 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13939/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
ricorrente
E
nata a [...] l'[...] (c.f.: Controparte_1
), C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati presso l'avv. Tranchina Giacomo, rappresentante e difensore;
resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra di esse concordate, come da verbale del 29/5/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14/11/2024 il ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio concordatario con la resistente a Palermo il 10/10/1998 e che da tale unione sono nati i figli (a Palermo il 22/5/2006), (a Palermo il Per_1 Persona_2
1 24/7/1998) e (a Palermo il 3/12/1999), ha dedotto di essersi separata dal Per_3
marito in forza del decreto di omologa n. 3689/2011 del 23/9/2011, pubblicato il
3/12/2011, emesso dal Tribunale di Palermo a definizione del giudizio n. 13022/2010
R.G. Sulla base di quanto esposto in ricorso, ha chiesto la sola pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 29/5/2025, le parti hanno sono comparse personalmente e ha conferito incarico al procuratore del ricorrente, aderendo Controparte_1 alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La causa è stata quindi riservata per la decisione.
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Infatti, i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario a Palermo il 10/10/1998 e la separazione fra gli stessi si è protratta per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nel giudizio di separazione consensuale definito con decreto di omologa n. 3689/2011 del 23/9/2011, pubblicato il
3/12/2011, emesso dal Tribunale di Palermo a definizione del giudizio n. 13022/2010
R.G.
Pertanto, sussistono i presupposti per pronunciare la cessazione del matrimonio contratto tra le parti.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi una pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Palermo il
10/10/1998 tra , nato a [...] il [...], e Parte_1 Controparte_1
nata a [...] l'[...], iscritto negli atti dello Stato civile del
[...]
predetto Comune al n. 158, parte II, serie A, anno 1998;
• dispone che questa sentenza, in copia autentica, al passaggio in giudicato venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
2 Tribunale, il 29 maggio 2025.
Il Presidente
Il Giudice rel. ed est. Francesco Micela
Gabriella Giammona
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13939/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
ricorrente
E
nata a [...] l'[...] (c.f.: Controparte_1
), C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati presso l'avv. Tranchina Giacomo, rappresentante e difensore;
resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra di esse concordate, come da verbale del 29/5/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14/11/2024 il ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio concordatario con la resistente a Palermo il 10/10/1998 e che da tale unione sono nati i figli (a Palermo il 22/5/2006), (a Palermo il Per_1 Persona_2
1 24/7/1998) e (a Palermo il 3/12/1999), ha dedotto di essersi separata dal Per_3
marito in forza del decreto di omologa n. 3689/2011 del 23/9/2011, pubblicato il
3/12/2011, emesso dal Tribunale di Palermo a definizione del giudizio n. 13022/2010
R.G. Sulla base di quanto esposto in ricorso, ha chiesto la sola pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 29/5/2025, le parti hanno sono comparse personalmente e ha conferito incarico al procuratore del ricorrente, aderendo Controparte_1 alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La causa è stata quindi riservata per la decisione.
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Infatti, i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario a Palermo il 10/10/1998 e la separazione fra gli stessi si è protratta per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nel giudizio di separazione consensuale definito con decreto di omologa n. 3689/2011 del 23/9/2011, pubblicato il
3/12/2011, emesso dal Tribunale di Palermo a definizione del giudizio n. 13022/2010
R.G.
Pertanto, sussistono i presupposti per pronunciare la cessazione del matrimonio contratto tra le parti.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi una pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Palermo il
10/10/1998 tra , nato a [...] il [...], e Parte_1 Controparte_1
nata a [...] l'[...], iscritto negli atti dello Stato civile del
[...]
predetto Comune al n. 158, parte II, serie A, anno 1998;
• dispone che questa sentenza, in copia autentica, al passaggio in giudicato venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
2 Tribunale, il 29 maggio 2025.
Il Presidente
Il Giudice rel. ed est. Francesco Micela
Gabriella Giammona
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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