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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/05/2025, n. 2468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2468 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - VIII sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Alessandro Cocchiara Presidente dott. Antonio Quaranta Consigliere dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al RG n.1595/2022 vertente
TRA
- C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Roberto Caracciolo (C.F. e con lui elettivamente C.F._2 domiciliato presso lo studio legale dell'Avv. Maurizio Rumolo, in Napoli, Via
Roberto Bracco n.45, giusta procura in atti al fascicolo di parte di primo grado, Pec:
fax è 0773-402671; Appellante Email_1
CONTRO notaio (C.F. ) elettivamente CP_1 Per_1 C.F._3
domiciliata in Benevento alla Via G. Salvemini n. 4, presso lo studio dell'avv.
Biancamaria Leone (C.F. ) - fax: 0824 – 53550; p.e.c.: C.F._4
Appellata Email_2
OGGETTO: impugnazione avverso la sentenza n. 1979/2021 resa dal Tribunale di
Benevento in data 8.10.2021, pubblicata in pari data, non notificata.
CONCLUSIONI
- Per l'appellante:
1) riformare parzialmente la sentenza n.1979/2021 emessa dal Tribunale di Benevento
l'8.10.2021 nella parte in cui accoglie parzialmente nella misura di € 5.748,21 la domanda volta alla condanna del notaio al risarcimento dei danni per complessivi € Parte_2
16.988,69;
2) condannare il notaio al pagamento dell'ulteriore importo di € 11.240,48 Parte_2
1 oltre interessi e rivalutazione ovvero il diverso importo ritenuto di giustizia. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio.
3) In via istruttoria reitera, ove occorrendo, la richiesta di CTU per la determinazione del valore di mercato degli immobili al momento del rogito per Notaio del Per_2
30.6.2010.
- Per l'appellata notaio Per_1 CP_1
“a. nel merito, dichiarare infondato e/o comunque rigettare l'appello, riformando la gravata sentenza stante il corretto adempimento di tutti i doveri professionali da parte del notaio CP_1
b. condannare l'appellante al pagamento delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio per le motivazioni sopra elencate;
c. nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale della domanda di controparte, compensare le spese di lite del doppio grado di giudizio in ragione della reciproca soccombenza per le motivazioni esposte in parte argomentativa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
PRIMO GRADO
Con atto del 4.11.2016, notificato via pec, il sig. conveniva in Parte_1
giudizio in riassunzione, il notaio dott.ssa per sentirne accertare la Parte_2 responsabilità professionale in relazione all'atto di compravendita del 30.6.2010, rep. 87744, racc. n. 17693 e condannarla al risarcimento dei danni morali e materiali patiti nella misura di € 26.000,00 o nel diverso maggiore o minore importo da determinarsi in corso di causa.
A sostegno della domanda deduceva che:
- in data 30.06.2010, a mezzo di atto di compravendita a ministero del notaio convenuto, vendeva al sig. un fabbricato abitativo ed annessi terreni Parte_3
ricadenti in aree edificabili siti nel Comune di S. Salvatore Telesino (BN), per il prezzo, a corpo dell'intero compendio, stabilito in €. 180.000,00;
- il 17.7.2015 l'Agenzia delle Entrate gli notificava avviso di accertamento per il pagamento delle imposte pari ad €. 17.823,00, oltre a sanzioni ed interessi, relative alla c.d. plusvalenza per i terreni compravenduti ricadenti in aree edificabili originata
2 dalla citata vendita.
Lamentava che il notaio non lo aveva compiutamente informato sul CP_1
regime fiscale applicabile all'atto di compravendita in parola, in particolare al calcolo della plusvalenza sui terreni edificabili.
Si costituiva in giudizio il notaio eccependo in via preliminare il Parte_2
mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita;
nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto per avere essa esattamente adempiuto ad ogni obbligazione ed onere di informazione nascente dal suo ufficio.
Concessi i termini di cui all'art. 183, co.6 c.p.c. e raccolte le prove testimoniali, la causa venivano trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. All'esito, con la sentenza nr. 1979/2021 dell'08.10.2021 il Tribunale di Benevento così statuiva:
“1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore Parte_2
di , della somma di € 5.748,21, oltre interessi dalla domanda;
Parte_1
2) condanna la convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in €
1.200,00 per la fase di studio, € 750,00 per la fase introduttiva, € 2.000,00 per la fase istruttoria, € 2.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA
e CPA come per legge”.
Rilevava il Tribunale che, con il conferimento dell'incarico professionale si instaura tra cliente e professionista un rapporto contrattuale implicante una responsabilità del secondo ai sensi degli artt. 1218 e 1176 c.c., con il conseguente diritto del cliente al risarcimento dei danni subiti.
Nella specie, l'inadempimento contrattuale del notaio si ravvisa nella mancata informazione verso il cliente riguardante il regime fiscale applicabile all'atto di compravendita che si accingeva a stipulare il quale, avendo ad oggetto la cessione a titolo oneroso di un immobile, ha originato una plusvalenza tassabile ai sensi del D.P .R.
917/1986, quale circostanza ignota al cliente.
Ebbene, nell'obbligazione del notaio di rogare l'atto di compravendita immobiliare rientra
(..) anche un preciso dovere di cura degli aspetti fiscali dell'atto medesimo, al fine di permettere al cliente di beneficiare del trattamento maggiormente vantaggioso.(…) Da ciò 3 la giurisprudenza di legittimità ha fatto derivare una responsabilità del professionista per le ipotesi in cui questi, con il proprio comportamento contrario al dovere di consulenza e di informazione connesso all'attività esercitata, abbia causato dei danni alle parti (Cass. Civ.
26369/2014).
Nel caso in esame, l'informativa omessa non richiedeva l'effettuazione di complesse ricerche legislative e consisteva nel notiziare la parte venditrice circa una normativa che deve pacificamente rientrare nel normale e minimo bagaglio di conoscenze proprie del notaio. (..). Nel nostro caso, se il notaio avesse provveduto ad informare correttamente il cliente circa il regime fiscale previsto per le cessioni a titolo oneroso di immobili, lo stesso non si sarebbe reso inadempiente ai propri obblighi fiscali ed avrebbe certamente evitato di incorrere nella sanzione amministrativa. (..).
Il Tribunale ha precisato altresì che: “anche in presenza di un'obbligazione del professionista, al fine di farne accertare l'inadempimento ed il conseguente obbligo risarcitorio, il creditore deve dare solamente la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (l'affidamento dell'incarico di redigere l'atto notarile) e del danno subito (la sanzione da parte dell'Agenzia delle Entrate applicata nel caso di specie) limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento di controparte.
Per converso, spetterà al professionista-debitore dimostrare l'inesistenza dell'inadempimento (Cass. Civ. SS.UU. 577/2008, Cass. Civ. SS.UU. 13533/2001).
Nella specie, non risulta provato che il professionista abbia fornito al cliente l'informativa con riguardo alla maturata plusvalenza ponendolo così nella condizione di scegliere altre strade o di effettuare perizie di stima in merito al valore
(effettivo) dei beni in contrapposizione al prezzo totale pattuito dalle parti (cfr. prove testimoniali raccolte ed atto di compravendita ove è scritto che : "Il prezzo della presente vendita è stato di comune accordo convenuto in Euro CENTOTTANTAMILA").
Orbene, il lamenta che (…) con riguardo al valore attribuito ai terreni come Parte_1 risultante nell'atto di vendita, non era stato edotto dal notaio CP_1
dell'imposizione fiscale più gravosa che ne sarebbe derivata e che il valore commerciale dei terreni edificabili doveva essere nettamente inferiore a quello individuato nel rogito (pari ad € 25,83/mq come da delibera del Comune di S. Salvatore
Telesino) somma che avrebbe consentito una base per il calcolo della plusvalenza per un
4 importo massimo di € 30.996,20.
Secondo il Tribunale l' assunto (..) non appare idoneamente dimostrato.
Afferma il Giudice di prime cure che, in ordine al quantum (..) la tassazione sul ricavato della vendita costituisce atto dovuto all'Erario da parte del venditore che l'ha realizzata;
il avrebbe dovuto pagare comunque, trattandosi di Parte_1 un adempimento fiscale che deriva per legge. Invero, dagli atti tributari allegati emerge che il pagamento delle imposte non tempestivamente corrisposte è pari ad €.
17.823,00, per cui -essendo richiesta in complesso la somma di € 23.571,21- il danno subito
è pari alla differenza tra quanto dovuto (comunque) a titolo di tassazione e quanto invece effettivamente pagato all'esito della verifica fiscale, quindi euro 5.748,21.
Né vi è prova (…) che la tassazione avrebbe potuto essere inferiore (..) nè riscontro dell'effettivo valore dei terreni compravenduti (..) (atteso che le delibere adottate da organi comunali non indicano il valore di mercato del bene, ma il valore attribuito amministrativamente).
GIUDIZIO DI APPELLO
Con atto di ritualmente notificato ed iscritto a ruolo al n.r.g. 1595/2022 Parte_1
proponeva gravame avverso la prefata sentenza, rassegnando le
[...]
conclusioni sopra riportate.
Occorre rilevare che l'udienza di prima comparizione, fissata in citazione per il
30.9.22, è stata rinviata d'ufficio per regioni elettorali al 7.10.22 giusta ordinanza del 13/09/22 debitamente comunicata in pari data.
Che, tuttavia, la costituzione del notaio è avvenuta soltanto il 23.9.22, CP_1
ovvero 7 gg prima dell'udienza indicata in citazione, in violazione dell'art 342 cpc in relazione all'art 163 bis cpc nella formulazione ante riforma Cartabia in vigore dal
28/02/23, allorquando l'appellata si sarebbe dovuta costituire 20 giorni prima dell'udienza di comparizione fissata in citazione.
Difatti, è irrilevante il differimento di ufficio per ragioni elettorali al 7 ottobre 2022 considerato che, comunque, anche rispetto a tale data la costituzione del 23 settembre ai fini dell'appello incidentale è avvenuta tardivamente.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il termine per la
5 costituzione dell'appellato fissato ex art 342 e 163 bis cpc non ha natura perentoria non comportando decadenze, salvo che per la proposizione dell'appello incidentale ovvero per sollevare eccezioni non rilevabili d'ufficio; in tal caso deve essere necessariamente e perentoriamente effettuata almeno venti giorni prima dell'udienza di prima comparizione.
In tal senso la giurisprudenza conforme della Corte di Cassazione ( cfr. Sezione
Lavoro, n. 21358 del 15 ottobre 2010 che, nel rito del lavoro ha affermato il seguente principio di diritto “ai sensi dell'art. 436 c.p.c. (sub art. 1 l. 11 agosto 1973 n.
533) l'appellato, che intende impugnare la sentenza per le parti a lui sfavorevoli, deve proporre appello incidentale, a pena di decadenza, nella memoria di costituzione, che, sempre a pena di decadenza, deve essere notificata, a cura dello stesso appellato, alla controparte almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata per la discussione, ma ai fini della rituale proposizione dell'appello incidentale non è sufficiente la notificazione della memoria che lo contiene entro l'anzidetto termine, ove la memoria stessa non sia stata tempestivamente depositata in cancelleria, essendo la costituzione dell'appellato nel termine stabilito dal comma 1 dell'art. 436 c.p.c. (almeno dieci giorni prima dell'udienza) presupposto essenziale per l'esercizio del potere di impugnazione in via incidentale, previsto dal comma 3. (nonché cfr. anche Cassazione civile n. 13746/02, n. 15677/11
e, sez. lav. , 14/12/1982 , n. 6874)
Il principio di diritto è stato recepito espressamente dal Legislatore post Cartabia con l'art 343 cpc.
Orbene, il notaio dott.ssa ha eccepito: CP_1 Pt_2 di avere esattamente adempiuto alle proprie obbligazioni come si evince:
a) dal tenore letterale del rogito;
b) dalla disamina dei fatti di causa e dalle dichiarazioni rese dai testimoni;
c) dalla disciplina normativa e dalle pronunce giurisprudenziali indicate.
In particolare, dalla lettura del rogito emerge che: il notaio rogante aveva avvertito le parti delle conseguenze derivanti dalla compravendita con riferimento al prezzo (p. 2 dell'atto notarile) quale base di calcolo per la tassazione della cessione, ai poteri di accertamento dell'Amministrazione finanziaria (p. 3), alla consegna dei titoli di
6 provenienza dei beni, alla certificazione necessaria (urbanistica, energetica ed altro p. 5 e
6), ai benefici prima casa (p. 8). Inoltre, le stesse parti private avevano rinunciato espressamente e formalmente a qualsiasi ulteriore formalità, anche d'ufficio (p. 5).
Dalle acquisizioni testimoniali di controparte era emerso che le parti, prima della data di stipula, avevano avuto una bozza dell'atto onde poterne verificare il contenuto;
evidenziava
l'appellata l'estraneità del Notaio riguardo al rapporto tributario (cfr. Cass., n. 12755 del
2016) cui soggiace il cliente come disposto dalla legge professionale ove, all'art. 47, l. not., non viene imputato al notaio un dovere di rendere consulenza fiscale in relazione all'atto stipulato, a meno che le parti non gli abbiano conferito un espresso e specifico incarico in tal senso.
Precisava che l'accertamento patito dall'appellante ad opera dell'Agenzia delle Entrate era dipeso da un esclusivo inadempimento del allorquando questi aveva omesso Parte_1
del tutto di indicare nella propria dichiarazione dei redditi i proventi della vendita quali
“redditi diversi”, incorrendo nella verifica fiscale in oggetto, (…).
Invocava l'applicazione dell'art. 1227, comma 2, c.c. (concorso del danneggiato nella causazione dell'evento).
Deduceva che la prova testimoniale aveva confermato che il prezzo di vendita era stato concordato tra le parti. Contestava la condanna alle spese, poiché violativa dell'art. 92 cpc che consente la compensazione delle spese processuali in caso di soccombenza parziale.
Ne segue che, a fronte della domanda dell'appellante di rideterminare il quantum debeatur, l'appellato ha chiesto sia la riforma della sentenza in punto di responsabilità ed il totale rigetto dell'avversa pretesa sia in punto di condanna alle spese di lite perché pronunciata in violazione dell'art. 92 cpc in ragione dell'assunto secondo cui è consentita la compensazione delle spese processuali in caso di soccombenza parziale. Le censure formulate dall'appellato travalicano i limiti della mera difesa e configurano un appello incidentale tardivo (perché proponibile fino a 20 gg prima dalla prima comparizione nella formulazione dell'art 334 cpc ante Cartabia) come tale inammissibile sicché non può contribuire a formare il thema decidendum.
Depositate le note scritte delle parti costituite, con ordinanza del 07.10.2022 la
7 causa veniva più volte rinviata per la precisazione delle conclusioni pervenendo, da ultimo, all'udienza del 21.06.2024 allorquando è stata riservata in decisione con i termini di cui al 190 cpc. Le parti depositavano conclusionali e repliche.
Tutto quanto fin qui anteposto va dichiarata la tempestività dell'appello introdotto con atto notificato il 07.04.2022 a fronte della sentenza n. 1979/2021 depositata dal
Tribunale di Benevento il 08/10/2021, non notificata, nel rispetto dei termini di cui all'art 327 cpc che sarebbero spirati il 08/04/22.
Preliminarmente in rito occorre respingere le avverse eccezioni connesse alla tardiva costituzione di parte appellata avvenuta oltre il termine di 20 gg prima dall'udienza di comparizione di cui all'art 350 cpc. Invero, come sopra precisato, il termine di costituzione dell'appellato ha natura ordinatoria, ferme restando le preclusioni previste in relazione alla richiesta di nuovi mezzi di prova o all'introduzione dell'appello incidentale.
Passando al merito dei
MOTIVI DI APPELLO
Con un unico motivo l'appellante censura l'errata determinazione del valore dei beni compravenduti contenuta nella sentenza gravata laddove non ha tenuto conto della delibera del dalla quale si poteva ricavare il diverso valore Controparte_2 ai fini INVIM dei terreni edificabili per € 23,00 (all.to 4), ritenendo erroneamente che trattavasi di “valore attribuito amministrativamente” non corrispondente a quello di mercato, senza specificare il percorso logico che, in difetto di una espressa eccezione di controparte sul punto, aveva portato il Tribunale a tale conclusione;
censura la sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116
c.p.c. nella misura in cui ha ritenuto corretto il conteggio effettuato dal notaio nella compravendita del 30.6.2010 mentre non ha tenuto conto dei fatti allegati dall'attore, nemmeno specificamente contestati dal convenuto;
per violazione e falsa applicazione degli artt. 1226 e 2056 c.c., laddove il Giudice non ha indagato sull'illegittima valutazione delle aree edificabili operata dal notaio (da cui discende il danno), ha svalutato senza valido motivo le allegazioni attoree e comunque ha ignorato la possibilità di acquisire aliunde il valore di mercato delle aree edificabili (ad
8 esempio tramite C.T.U.) quale fatto costitutivo del danno.
Assumeva che la scomposizione del prezzo “a corpo” nei 2 sub valori di €
109.608,35 (per il fabbricato) ed € 70.391,65 (per i terreni edificabili) era riconducibile esclusivamente all'attività arbitraria del notaio la quale, a CP_1
tutela anche delle ragioni del venditore e nel pieno rispetto della legalità, avrebbe dovuto concepire la scomposizione interna del corrispettivo in maniera esattamente contraria procedendo dapprima ad individuare il reale valore di mercato delle aree edificabili (€ 30.996,20, come proposto dall'attore tenuto conto della delibera Comunale citata e del valore al mq ivi indicato) e poi “per differenza” attribuire il residuo importo al valore del fabbricato (che avrebbe dovuto essere pari a € 180.000,00 – € 30.996,20 = € 149.003,80), il che avrebbe determinato legittimamente da un lato, un minor aggravio fiscale per l'appellante in termini di calcolo di plusvalenza sui terreni e conseguente imposizione fiscale dell'IRPEF, dall'altro nessun appesantimento per l'acquirente poiché per effetto del criterio
Chiedeva che la Corte di Appello, modificando la ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale di Benevento, prendesse atto che il valore dei terreni indicato dal notaio nell'atto del 30.6.2010 era al di fuori di ogni logica e privo di fondamento.
Il motivo è infondato.
Premesso che, quale principio generale in tema di responsabilità professionale, nell'adempimento delle obbligazioni inerenti l'esercizio dell'attività di notaio, questi è tenuto ad una prestazione che, pur rivestendo i caratteri dell'obbligazione di mezzi e non di risultato, non può ritenersi circoscritta al compito di mero accertamento della volontà delle parti e di direzione della compilazione dell'atto, estendendosi, per converso, a tutte quelle ulteriori attività, preparatorie e successive, funzionali ad assicurare la serietà e la certezza del rogito e la sua attitudine ad assicurare il conseguimento dello scopo tipico (non meno che del risultato pratico) del negozio divisato dalle parti, con la conseguenza che
9 l'inosservanza di tali obblighi accessori dà luogo a responsabilità ex contractu per inadempimento dell'obbligazione di prestazione d'opera intellettuale, a nulla rilevando che la legge professionale non contenga alcun esplicito riferimento a tale peculiare forma di responsabilità (ex multis Cass. Civ. sent. 1228/2003; v. anche sent. 7283/2021).
Ne segue che il notaio incaricato della redazione di un contratto per la compravendita di immobile non può limitarsi a procedere al mero accertamento della volontà delle parti sovrintendendo alla compilazione dell'atto atteso che, rientra nondimeno tra i doveri del professionista non solo l'obbligo di informazione dei contraenti in merito a tutte le circostanze rilevanti ai fini della stipula dell'atto ma anche il dovere di consiglio o di dissuasione, consistente nell'avvertire le parti di tutte le circostanze utili o rilevanti ai fini del rogito, onde porre i contraenti in condizione di stipulare un atto valido (cfr. ex plurimis Cass. civile sez. III, 26/07/2019, n.20297, Cass. Civ., n. 12482 del 2017, Cass. Civ., n.
24733 del 2007, Cass. Civ., n. 15726 del 2010) obbligo che si estende all'attività di consulenza, anche fiscale (…)
Ne segue che, si rende responsabile della violazione dell'art. 1176, comma 2, c.c. il notaio che non svolga una adeguata ricerca legislativa (ed una successiva consulenza) al fine di far conseguire alle parti il regime fiscale più favorevole.
(Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza della Corte di appello che aveva ritenuto la responsabilità professionale del notaio che, per negligenza, non aveva consentito alla parte alienante, coltivatore diretto, la richiesta di esenzione fiscale dall'INVIM contestuale alla stipula dell'atto di donazione). (cfr. Cassazione civile sez. II, 13/01/2003, n.309).
Tanto premesso, nel caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili nelle ipotesi considerate dall'art. 67, primo comma lett. b) DPR. 917/1986 la plusvalenza, quale differenza tra il prezzo di acquisto o di costruzione (aumentato di ogni altro costo inerente) ed il prezzo di rivendita costituisce reddito imponibile e deve essere denunziato nella dichiarazione dei redditi.
Nel dettaglio, per i terreni a destinazione edificatoria acquisiti a titolo oneroso
10 (sempre “plusvalenti”) si assume come "costo iniziale" il prezzo di acquisto sostenuto dal venditore rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come espressamente riconosciuto dall'art. 68, secondo comma, T.U.I.R. sopra citato, con la precisazione che, per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati
(aumentato di ogni altro costo successivo inerente) rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo.
Tanto premesso, la Corte d'Appello è chiamata qui a pronunciarsi sull'obbligo del notaio prospettato dall'appellante, di suggerire al cliente gli accorgimenti necessari per usufruire di un regime fiscale più favorevole individuando, in particolare, il minor valore dei terreni edificabili costituenti parte dell'oggetto di vendita.
A tal proposito, occorre evidenziare, che non risulta allegato da parte attorea/appellante l'estratto catastale da cui desumere, quale dato di riferimento legale, quanto meno, il valore catastale dell'immobile compravenduto.
Ed infatti, solo con l'allegazione e prova della documentazione catastale sarebbe stato consentito al Giudice di verificare l'eventuale arbitraria sopravvalutazione compiuta dal notaio rogante con riguardo al valore imputato ai singoli immobili complessivamente indicato in € 180.000,00.
In mancanza prevale quanto indicato nell'atto di compravendita, accettato e fatto proprio nel contenuto con l'approvazione (anche tacita con l'omissione di qualsivoglia rilievo in sede di controllo della bozza del contratto di vendita inviata alle parti prima della sottoscrizione (cfr. prova testimoniale del collaboratore dello studio notarile secondo cui era prassi dello studio notarile inviare a CP_1
ciascuna parte la bozza del contratto per eventuali integrazioni e censure).
Non di minor conto è il fatto che la compravendita ha rivestito la forma dell'atto pubblico del quale è stata data lettura onde raccogliere il definitivo consenso delle parti.
Ciò posto, non ignora la Corte le pronunce di legittimità che hanno statuito
11 l'obbligo di consiglio e consulenza fiscale che l'incarico professionale impone al notaio (citate dall'appellante). Sul punto si richiama la Suprema Corte di cassazione laddove ha stabilito che la funzione del notaio non si esaurisce nella mera registrazione delle dichiarazioni delle parti, ma si estende all'attività di consulenza, anche fiscale, nei limiti delle conoscenze che devono far parte del normale bagaglio di un professionista svolgente la sua attività principale nel campo della contrattazione immobiliare. Ne segue che si rende responsabile della violazione dell'obbligo di cui all'art.
1176 secondo comma c.c. il notaio che non svolga una adeguata ricerca legislativa (ed una successiva consulenza) al fine di far conseguire alle parti il regime fiscale più favorevole.
(Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza della Corte di Appello che aveva ritenuto la responsabilità professionale del notaio che, per negligenza, non aveva consentito alla parte alienante, coltivatore diretto, la richiesta di esenzione fiscale dall'INVIM contestuale alla stipula dell'atto di donazione) cfr., sez. II, sentenza del
13/01/2003, n.309.
Non di meno è necessario chiarire il confine tra l'attività (dovuta) di consulenza fiscale del notaio e quella elusiva (vietata) al solo fine di avere vantaggi meramente fiscali.
A tal proposito si rammenta la Cass. Civ. sez. tributaria, sentenza n. 1166/2023 con la quale i Giudici (in applicazione dell'art 10 bis legge n. 212/2000, recante la
“Disciplina dell'abuso del diritto o elusione fiscale (c.d. Statuto del contribuente) in conformità alla Raccomandazione 2012/772/UE della Commissione Europea hanno stabilito che configurano un abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzino essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Tali operazioni non sono opponibili all'amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni.
Sono elusive:
a) le operazioni prive di sostanza economica i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali. Sono indici di mancanza di sostanza economica, in particolare, la non coerenza della qualificazione delle
12 singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme e la non conformità dell'utilizzo degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato;
b) i vantaggi fiscali ed indebiti i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario.
Da qui il principio di diritto secondo cui “In materia tributaria, il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, che preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l'uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione normativa, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio d'imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino
l'operazione, la cui ricorrenza deve essere provata dal contribuente”.(cfr. Sentenza Cass.
23/11/2018, n. 30404 (conforme Cass. 08/03/2019, n. 6836 ), nonché Cass. n.
1166/2023 e Cass. 14.01.2015 n. 405 (con la quale si afferma che è necessario che il conseguimento di un indebito vantaggio fiscale, contrario allo scopo delle norme tributarie, costituisca la causa concreta della fattispecie negoziale). In tale prospettiva si segnala anche Cass. 05/12/2014 n. 25758 (secondo cui è escluso che
l'astratta configurabilità di un vantaggio fiscale sia sufficiente ad integrare la fattispecie abusiva, poiché è richiesta la concomitante condizione di inesistenza di ragioni economiche diverse dal semplice risparmio di imposta e l'accertamento dell'effettiva volontà dei contraenti di conseguire un indebito vantaggio fiscale).
In conclusione, alla luce delle pronunce fin qui riportate e considerato che, sottraendo al prezzo concordato dalle parti il valore catastale del fabbricato, il prezzo dei terreni, in mancanza di certificati catastali che provassero un valore diverso, non poteva che essere quello concretamente indicato nell'atto pubblico come voluto dalle parti, la doglianza è priva di pregio e merita di essere totalmente disattesa.
Il rigetto dell'appello principale e l'inammissibilità di quello incidentale danno luogo a soccombenza reciproca delle parti con compensazione integrale delle spese di lite.
Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo previsto dall'art 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 a carico dell'appellante
13 principale ed incidentale notaio Parte_1 CP_1
PQM
La Corte d'Appello di Napoli Ottava Sezione Civile, in persona dei Consiglieri in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando sul gravame avverso la sentenza n.1979/2021 emessa dal Tribunale di Benevento l'8.10.2021, pronunciata tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello principale;
2) dichiara inammissibile perché tardivo l'appello incidentale;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
4) dichiara la sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo previsto dall'art 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 a carico dell'appellante principale ed incidentale notaio Parte_1 CP_1
Così deciso nella Camera di Consiglio del 05/05/2025
Il Consigliere estensore IL Presidente dott.ssa Maria Rosaria Pupo dott. Alessandro Cocchiara
Alla stesura del provvedimento ha collaborato il Funzionario UPP Dott.ssa Sara
Galletta.
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