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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 12/09/2025, n. 1107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1107 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione Civile II Collegio
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Annalisa Gianfelice PresidenteEst
Dott. Paola De Nisco Consigliere
Dott. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 980 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 e promossa
DA
iscrizione al registro delle imprese di Milano e Parte_1 partita IVA n. REA n. MI 2124851, cessionaria a titolo particolare ed P.IVA_1 attuale titolare del credito e per essa la mandataria , iscrizione al Parte_2
Registro delle Imprese di Verona e codice fiscale n. , partita IVA n. P.IVA_2
, REA n. VR/19260, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico P.IVA_3
Formica del foro di Macerata, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'avvocato Filippo Moroni del foro di AN, in Falconara Marittima – via
Giacomo Matteotti n. 1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , nato a [...] l'[...] ed ivi Controparte_1 C.F._1 residente in [...] e (C.F. CP_2 ), nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
74, quali eredi con beneficio d'inventario di Persona_1
( ), deceduto in data 10.03.2024 in Fano (PU), rappresentati e C.F._3 difesi dalle Avv.te Francesca Santorelli e Laura Ferri del Foro di Pesaro ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima sito in Fano (PU) via Roma
73/a,
APPELLATI
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 10/2019 pubblicata in data 08/01/2019 dal
Tribunale di Pesaro in materia di fideiussione/opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni:
APPELLANTE
“Ribadite e richiamate anche in proprio favore tutte le difese, eccezioni, istanze anche istruttorie e conclusioni già svolte dalla cedente nel giudizio di primo grado;
Previo accertamento e declaratoria della attuale titolarità in capo a Parte_1 del credito de quo, con i relativi accessori, privilegi e garanzie, e quindi la sua conseguente legittimazione processuale attiva, in forza della validità ed efficacia della cessione a titolo particolare medio tempore intervenuta da parte di come CP_3 tale esaustivamente comprovata, fermo il difetto di legittimazione passiva della detta cessionaria per eventuali avverse domande restitutorie e/o risarcitorie inerenti ai rapporti contrattuali non oggetto di cessione (richiesta avanzata nella prima difesa utile — comparsa conclusionale — come atto dovuto e necessario alla effettiva difesa, solo in ragione della avversa tardiva contestazione svolta con le note di trattazione scritta per l'udienza del 14.02.2023 –precisazione delle conclusioni); Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, per tutte le motivazioni espresse nella superiore narrativa, in INTEGRALE ACCOGLIMENTO della presente gravame e quindi ad INTEGRALE della impugnata sentenza n. 10/2019 (Rep. n. CP_4
pag. 2/40 15/2019 del 08/01/2019), emessa e depositata in data 08/01/2019 dal Tribunale di
Pesaro nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Manuela Mari, resa all'esito del procedimento contenzioso civile n. 1483/2017 R.G. (opposizione a decreto ingiuntivo n.
171/2017 Trib. Pesaro del 22/02/2017 - R.G. n. 436/2017) avente ad oggetto: contratti bancari (deposito bancario, cassette di sicurezza, apertura di credito bancario), per
l'effetto: Nel merito in via principale: Accertati e dichiarati: (a) la legittimità dell'emissione del decreto ingiuntivo opposto in primo grado per la sussistenza dei presupposti di cui agli att. 633–634 c.p.c. ed all'art. 50, d.lgs. 01/09/1993, n. 385, c.d. Cont
ed in particolare per l'esaustività e la ritualità della prova del credito fornita in sede monitoria;
(b) la legittimità, validità ed efficacia dell'impegno fideiussorio prestato dal Garante fideiussore opponente in favore della AN e nell'interesse della
Parte mutuataria, anche in ragione della comprovata legittimità, validità ed efficacia dei rapporti garantiti, facenti capo alla Mutuataria/Correntista; la validità e la persistente efficacia ed opponibilità dello stesso impegno fideiussorio del Garante fideiussore, legittimamente e tempestivamente attivato, e quindi per converso
l'infondatezza dell'avversa eccezione di decadenza della garanzia ex art. 1957 c.c., o comunque dei pretesi motivi di estinzione dell'obbligazione ex adverso dedotti;
l'osservanza ad opera della degli obblighi generali, legali e contrattuali, di CP_6 buona fede e correttezza esecutiva nei rapporti intercorsi con il detto garante;
e comunque in ogni caso l'inopponibilità, da parte dello stesso, di qualsivoglia eccezione relativa al rapporto garantito, attesa la preclusione in tal senso derivante dalle natura di contratto autonomo di garanzia propria della fideiussione bancaria omnibus;
(c) in via preliminare – la inammissibilità delle avverse doglianze e domande relative ai rapporti bancari di c/c e di c/anticipi non azionati con il ricorso monitorio opposto;
(d) in via preliminare gradata – avuto riguardo alla data di notifica dell'atto di citazione in opposizione (09/05/2017), la sopravvenuta prescrizione ex art. 2948 c.c. (periodo prescrizionale quinquennale) dell'avversa domanda di ripetizione degli interessi
“chiusi in conto” ed addebitati sui rapporti di c/c, c/anticipi e mutuo per cui è causa in data anteriore al 09/05/2012; ovvero, in via di mero subordine, la sopravvenuta prescrizione ex art. 2033 c.c. (termine prescrizionale decennale) della avversa domanda di ripetizione — per asserito indebito oggettivo — delle somme a qualsivoglia pag. 3/40 titolo addebitate sui rapporti di c/c e c/anticipi in data anteriore al 09/05/2007; e quindi, dichiarata l'estinzione delle relative azioni ex artt. 2946 e 2935 c.c.; (e) in ogni caso – la legittimità e la correttezza della pretesa creditoria azionata dalla AN con il decreto ingiuntivo opposto, riconducibile al debito residuo del
rapporto di finanziamento/mutuo chirografario n.3803066, ed in ogni caso la legittimità e validità delle condizioni normative ed economiche applicate al detto rapporto nonché al c/c di corrispondenza n. 30024150 e al c/c anticipi su fatture n.
30024749 e comunque ad ogni altro intercorso tra le parti (quanto al c/c ed al
c/anticipi: misura degli interessi attivi e passivi, commissioni — anche la c.d.
“Commissione di Massimo Scoperto”, o “CMS”; oneri, spese e relative modalità di capitalizzazione, valute, facoltà di variazione unilaterale in capo alla AN – c.d. “jus variandi”, ecc.; quanto al finanziamento/mutuo chirografario: misura degli interessi corrispettivi e moratori, modalità di rimborso;
ipotesi di decadenza del mutuatario dal beneficio del termine/risoluzione finanziamento;
misura dell'indennità di estinzione anticipata, ecc.; ed ogni altra convenzione pattuita ed ex adverso contestata), tutte pattuite per iscritto come i relativi contratti, in piena e diligente osservanza della vigente disciplina legale, codicistica e speciale, e delle convenzioni contrattuali stipulate tra le parti, confermando per l'effetto l'assoluta legittimità e correttezza dell'addebito dei relativi importi, per le causali ivi indicate;
per l'effetto: (1)
CONFERMARE la validità, legittimità, fondatezza ed efficacia del decreto ingiuntivo opposto in primo grado n. 171/2017 (n. 436/2017 R.G., N. 1217/2017 Cron., n.
181/2017 Rep. del 27/02/2017), emesso dal Tribunale di Pesaro e depositato in data
22/02/2017, per l'effetto dichiarandolo definitivamente esecutivo, in danno dell'opponente ed in favore della cessionaria a titolo particolare del credito de quo — con i relativi accessori, privilegi, garanzie — in giudizio a Parte_1 mezzo della mandataria già “ , in persona del legale Parte_2 CP_7 rappresentante pro tempore, entrambe in atti meglio descritte ed individuate, con ogni conseguente pronuncia e/o declaratoria del caso;
(2) RIGETTARE nella loro integralità le avverse domande di revoca e/o declaratoria di nullità, invalidità e/o illegittimità del decreto ingiuntivo opposto, ed in ogni caso di
pag. 4/40 declaratoria di nullità e/o invalidità e/o illegittimità, anche parziale, dei rapporti bancari per cui è causa (c/c, finanziamento/mutuo chirografario e fideiussioni bancarie omnibus) e delle relative condizioni normative ed economiche, ovvero di estinzione o di inopponibilità dell'impegno fideiussorio del garante opponente;
di accertamento dell'illegittimità dell'addebito di interessi, costi, commissioni ed oneri relativi ai predetti rapporti, di erroneità dei relativi saldi debitori, di non debenza totale e/o parziale di somme, di inesistenza e/o inesigibilità del credito vantato dalla di CP_6 condanna della stessa alla restituzione di somme, anche per compensazione con il credito vantato nei confronti degli
obbligati; nonché ogni altra domanda ex adverso proposta, a qualsiasi titolo formulata, il tutto nelle quantificazioni indicate da controparte ovvero in ogni altra, per l'assoluta infondatezza delle relative pretese e/o in ogni caso per l'assoluta carenza di supporto probatorio alle stesse;
Nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle superiori domande, per le motivazioni già esposte e per i documenti già prodotti in primo grado (in sede monitoria e di cognizione piena ordinaria), in ogni caso previo accertamento e declaratoria di quanto sopra richiesto, per l'effetto
CONDANNARE il sig. , già in giudizio in persona del Persona_1 procuratore , oggi in persona dell'amministratore di sostegno sig. CP_8
tutti come in epigrafe generalizzati, o comunque in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Parte_1
– cessionaria a titolo particolare ed attuale titolare del credito de quo, con i
[...] relativi accessori, privilegi, garanzie personali e reali, già
facenti capo da ultimo ad “ — in giudizio a mezzo della mandataria Controparte_9 già “ , in persona del legale rappresentante pro Parte_2 CP_7 tempore, anch'esse entrambe come in atti meglio individuate e descritte, della complessiva somma di euro 956.861,50 (novecentocinquantaseimilaottocento- sessantuno/50), comprensiva di interessi come da contratto sino al 05/08/2016, oltre ai successivi interessi maturati e maturandi al tasso legale dal 05/08/2016 fino al saldo effettivo ed integrale, oltre che delle spese di procedura monitoria liquidate in complessivi euro 6.870,00 (Seimilaottocentosettanta/00), oltre spese forfettarie, I.V.A.,
pag. 5/40 C.P.A. di legge ed alle successive spese di rito occorrende, ovvero della somma maggiore o minore che apparirà di giustizia all'esito del giudizio;
In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi professionali di lite per entrambi i gradi del giudizio, e con condanna della controparte alla restituzione della somma già corrisposta a titolo di spese legali, in esecuzione della sentenza di primo grado, provvisoriamente esecutiva.”
APPELLATI
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere le seguenti conclusioni:
In via preliminare in rito:
- accertata e dichiarata la manifesta infondatezza ex art. 348 c.p.c. dell'atto di appello rigettare lo stesso con ogni consequenziale disposizione di legge;
In via principale:
- accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità e/o inefficacia dello spiegato atto di appello per difetto di legittimazione attiva in capo a e per essa Parte_1 quale mandataria in persona del legale rappresentante p.t. con ogni CP_7 consequenziale disposizione di legge;
- accertare e dichiarare lo spiegato appello infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni di cui in atti e per l'effetto rigettare lo stesso e confermare la sentenza di primo grado e/o in ogni caso accertare e dichiarare l'estinzione del diritto di
[...] ad agire nei confronti del garante per Controparte_10 Persona_1 intervenuta decadenza e per l'effetto revocare annullare, dichiarare nullo e/o inefficace in toto il decreto ingiuntivo opposto n. 171/2017;
- in subordine, se l'Ecc.ma Corte d'Appello adita dovesse ritenere meritevole di accoglimento lo spiegato appello, accertare e dichiarare l'indebito rivendicabile dal correntista relativamente ai conti correnti n. 24150 e n. 24749 intestati a Parte_3
e/o la condotta fraudolenta della e/o la nullità del contratto di
[...] Controparte_9 finanziamento per difetto di forma e/o l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto di pag. 6/40 finanziamento e/o l'usurarietà delle clausole del medesimo, e per l'effetto rideterminare il saldo del finanziamento a debito della mutuataria nella misura di € 498.060,14 e/o di
€ 512.414,44 o nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia e/o ad istruttoria esperita con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
- in ogni caso revocare, annullare, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 171/2017 per le ragioni di cui in narrativa;
- trasmettere gli atti alla competente Procura della Repubblica per i reati ravvisabili nella condotta dell'opposta;
il tutto con vittoria dei compensi professionali dei due gradi di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale adito, con la sentenza in epigrafe, ha revocato il decreto ingiuntivo n.
171/2017 del 22.02.2017, emesso su istanza di nei confronti di CP_9 Per_1
e quali fideiussori in solido della debitrice principale
[...] Parte_4 [...]
per il pagamento di € 956.861,50, somma comprensiva di interessi Parte_3 come da contratto sino al 25/08/2016, oltre ai successivi interessi maturati e maturandi al tasso legale dal 26/08/2016 fino al saldo effettivo ed integrale;
il credito traeva titolo dal contratto di finanziamento/mutuo chirografario denominato “Mutuo impresa chiro
TV” n. 3803066,stipulato in data 07/04/2011 (di cui euro 791.666,66 per capitale residuo al 27.04.2016 ed euro 165.194,84 per rate scadute ed impagate al 27.04.2016 (n.
19 con scadenza 31.12.2015 e n. 20 con scadenza 31.03.2016) ; il credito era garantito da fidejussione bancaria omnibus sino alla concorrenza di euro 950.000,00 stipulata dai garanti e in data 07.04.2011. Per_1 Pt_4
In particolare il giudice di prime cure riteneva fondata l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. sollevata dal fideiussore nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo: qualificava la garanzia prestata come fideiussione e rilevava che all'art. 5 della fideiussione 14 marzo 2011 ed agli artt. 6 fideiussioni del 15 marzo 2011 e 26 ottobre pag. 7/40 2012 era stabilito che “il termine entro il quale agire per l'adempimento, in deroga a quanto previsto dell'art. 1957 c.c., si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita”, che il termine finale di pagamento previsto nel contratto di mutuo per il rimborso della somma mutuata era di 24 mesi a decorrere dalla erogazione della somma e scadeva il 30.04.2013, che la AN convenuta opposta, tardivamente, in data 20.02.2017 aveva depositato il ricorso monitorio.
cessionaria del credito, proponeva impugnazione avverso la Controparte_11 predetta sentenza.
Si costituiva a mezzo di procuratore generale, chiedendo il rigetto Persona_1 dell'appello; interrotto il giudizio per l'intervenuta nomina di un amministratore di sostegno, la causa veniva ritualmente riassunta, e poi di nuovo interrotta per il decesso del veniva espletata consulenza tecnica d'ufficio; riassunto il giudizio Per_1 all'udienza del 29.04.2025 è stata trattenuta a sentenza, sulla conclusioni precisate con note telematiche.
Va innanzitutto esaminata l' eccezione pregiudiziale sollevata dall' originario appellato, e ribadita dagli eredi costituiti in riassunzione, con cui si contesta la titolarità del credito azionato in capo alla , quale cessionaria dei Parte_1 crediti della argomenta che l'effettiva cessione del credito non è Controparte_9 provata dall'estratto della Gazzetta Ufficiale n. 93 dell'8 agosto 2017, in quanto nella
GU viene dato atto della cessione pro soluto da parte della di una serie Controparte_9 non identificata di crediti alla società di cartolarizzazione 1, ed in quanto i criteri Pt_1 identificativi di inclusione sono generici.
La contestazione si risolve in definitiva nella esatta individuazione dell'oggetto della cessione ed in particolare nella esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito oggetto del presente giudizio e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco.
pag. 8/40 Sul punto la Cassazione ha chiarito, che sotto tale limitato aspetto, “le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo)” (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del
05/04/2023).
Nella recente Cassazione civile sez. I, 29/02/2024 n.5478 si legge che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di
pag. 9/40 contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum;
il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, […]). Diverso è, però, il caso in cui (come certamente accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della pag. 10/40 dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità».
Precisato ciò, l'assunto degli odierni appellanti non è condivisibile, atteso che nell'avviso di cessione in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB, pubblicato nella GU n. 93 del
8/8/2017, l'oggetto della cessione risulta specificato in “tutti i crediti (per capitale, interessi anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o da Controparte_9 finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1971 ed il 2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate.
Soprattutto I dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte del cedente e del cessionario sul sito internet https://www.unicredit.it/it/info/operazioni -di-cartolarizzazione/fino e resteranno disponibili fino ad estinzione del relativo credito ceduto.
I crediti oggetto di cessione pertanto non solo appaiono sufficientemente individuati nel testo dell'avviso con riferimento al dato temporale della loro insorgenza e della loro natura, ma risultano specificamente e singolarmente individuabili dalle parti contrattuali, consultando il sito indicato, oltre che oggetto di eventuale conferma a fronte di formale richiesta dei debitori ceduti.
Osserva del resto il Collegio che vi sono plurimi elementi di natura presuntiva dai quali possa comunque desumersi che il credito oggetto della presente causa sia stato oggetto di cessione.
pag. 11/40 Va soprattutto osservato che la cessione del credito è un negozio consensuale privo di particolari stampi formali e non richiede il rispetto della forma scritta nemmeno ad probationem (in tal senso, Corte di Cassazione sentenza n. 7919 del
26/04/2004, Corte di Cassazione sentenza n. 1396 del 15/05/1974, Corte di
Cassazione sentenza n. 18016 del 09/07/2018, Corte di Cassazione ordinanza n. 17944 del 22/06/2023). Ne consegue che la prova di essa può essere fornita anche tramite presunzioni.
In tale ottica, occorre osservare che ha proposto appello producendo tutti i Pt_1 documenti relativi all'obbligazione principale e all'obbligazione di garanzia. La disponibilità di essi non può diversamente spiegarsi se non presupponendo l'avvenuta cessione, e costituisce prova logica della cessione del credito.
Infine, non si comprendono le ragioni di timore della difesa appellante atteso che, anche qualora per mera ipotesi il titolare del credito non fosse 1 ma un diverso Pt_1 soggetto (ad oggi totalmente inerte e mai palesatosi), parte appellante non è esposta al rischio di eseguire un pagamento non liberatorio, giusto il principio generale di cui al primo comma dell'art. 1189 c.c.: invero, il pagamento effettuato in esecuzione della sentenza di condanna che ha rigettato l'eccezione di carenza della titolarità del credito in capo alla controparte, riproposta tramite gravame, pone di per sé il solvens in una posizione di buona fede.
Con il primo motivo di gravame la società appellante contesta la sentenza gravata in punto di qualificazione delle garanzie prestate;
argomenta che la fideiussione bancaria sottoscritta dal costituisce contratto autonomo di garanzia, in quanto prevede Per_1
l'impegno dei garanti al pagamento a semplice richiesta scritta, la sussistenza dell'impegno fideiussorio fino ad integrale soddisfazione dei diritti della AN, con conseguente rinuncia alla facoltà di eccepire la decadenza del creditore dalla garanzia ex art. 1957, c.c. sino all'integrale estinzione dell'obbligazione.
pag. 12/40 Con il secondo motivo di impugnazione la società appellante aggredisce la sentenza nella parte in cui ha ritenuto la mancata tempestiva attivazione della garanzia entro i 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita: osserva sul punto che di avere inviato intimazione di pagamento, al momento della revoca/risoluzione di tutti i rapporti in essere, in data 22/02/2016 sia all'obbligata principale a mezzo pec, che Parte_3
Con ai garanti e a mezzo Per_1 CP_12
Il secondo motivo, assorbente, è fondato, atteso che nel caso di specie comunque non si configura la decadenza ex art. 1957 c.c.
Occorre rilevare come la Corte di Cassazione in più occasioni (per tutte vedi Cass. sent.
n. 22346 del 26/09/2017) abbia ritenuto che “In tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta",
l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio”.
L'orientamento giurisprudenziale citato deve ritenersi applicabile anche al caso di fideiussione che non presenti la clausola “senza eccezioni”: ricordato che la norma dell'art. 1957 c.c. è norma derogabile, ritiene questa Corte territoriale che la deroga parziale dell'art. 1957 c.c. in quanto limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia, prescinde, ai fini della sua validità, dalla qualificazione della garanzia rilasciata come fideiussione semplice o contratto autonomo di garanzia. Va richiamata sul punto Cass. 7345/1995 secondo cui
“la clausola con la quale il fideiussore si impegna a soddisfare il creditore a semplice richiesta non attribuisce al negozio la qualifica di contratto autonomo di garanzia,
pag. 13/40 incompatibile con lo schema della fideiussione, ma è valida espressione di autonomia negoziale, con l'effetto ulteriore che la semplice richiesta del creditore è idonea ad evitare la decadenza dalla garanzia fideiussoria, prescindendosi dalla proposizione di azione giudiziaria”.
Le medesime argomentazioni hanno trovato ulteriore riscontro dalla giurisprudenza di legittimità più recente: “ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a prima richiesta, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'articolo 1957, comma 1, del cc, deve intendersi riferito giusta applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'articolo 1363 del cc esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione. Pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una richiesta giudiziale di pagamento, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare a prima richiesta l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio. Tanto più che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, prevista dall'articolo 1957 del Cc quale conseguenza del mancato inizio dell'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, e può di conseguenza essere derogata dalle parti sia esplicitamente, sia implicitamente" (Cassazione civile, sez. I, 03/11/2021, n. 31509).
Nel caso di specie risulta provato documentalmente che la fideiussione omnibus prestata in data 07.04.2011 (allegato 15 fascicolo appellante ) contiene la clausola n.6, che prevede l'obbligo del fideiussore di pagare immediatamente alla banca a semplice richiesta scritta;
la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. prevedeva una deroga al termine codicistico, elevato a 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione; il mutuo stipulato in data 7.04.2011 della durata di 24 mesi, prevedeva il pagamento dell'ultima rata in data 30.04.2013, sicchè la decadenza si sarebbe verificata il 30.04.2016; il piano di ammortamento risulta essere stato modificato in adesione all'Accordo di pag. 14/40 Ristrutturazione ex art. 182–bis, LF proposto da ed omologato dal Parte_3
Tribunale di Pesaro in data 29/10–15/11/2013 (cfr. doc. n. 2 e doc. 5c banca appellante), con conseguente differimento del termine finale di ammortamento al
30/09/2018; con raccomandata AR del 22.02.2016 ricevuta il 1.03.2016 la CP_6 ha contestualmente esercitato il diritto di recesso dai rapporti bancari, revocato gli affidamenti ed intimato ai soli fideiussori il pagamento delle somme dovute per saldo debitore del conto corrente del conto anticipi e del finanziamento (la società garantita era stata dichiarata fallita con sentenza del
15.12.2015). La eccepita decadenza pertanto non si è verificata
Ciò posto, vanno riesaminate le eccezioni ritenute assorbite dal giudice di prime cure e riproposte ex art. 346 c.p.c..
Secondo le allegazioni dell'originario appellato, ha acceso presso Parte_3
il c/c ordinario n. 24150 in data 19.3.2004 ed il c/c anticipi fatture n. Controparte_9
24749 in data 31.3.2004; esso appellante in data 7.4.2011, unitamente a Parte_4
ha rilasciato fideiussione per l'importo massimo di € 1.300.000,00 in favore
[...] della a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti da Controparte_9 operazioni bancarie di qualunque natura consentite alla debitrice;
in Parte_3 data 7.04.2011 la ha erogato alla società correntista il Controparte_9 finanziamento/mutuo chirografario n. 380366 per il complessivo importo di €
950.000,00; a quella data il c/c ordinario presentava un saldo debitore di € 370.418,37 mentre il c/c anticipi fatture esponeva un saldo debitore di € 615.071,52 per un importo complessivo di € 985.489,89; l'importo oggetto del finanziamento, pari ad €
942.875,00 al netto delle spese, è stato accreditato sul conto corrente ordinario n.
24150, ed utilizzato per ripianare l'esposizione debitoria complessiva, in quanto sul c/c anticipi fatture n. 24749 veniva effettuato un giroconto dell'importo di € 565.000,00, sicchè all'esito risultava un saldo debitore di € 50.071,52, mentre sul c/c ordinario n.
24150 risultava un saldo debitore di € 98.544,57.
L'appellato ha quindi eccepito che il prestito chirografario è stato contratto per ripianare esposizioni debitorie della società correntista, relative ai contratti di conto pag. 15/40 corrente e di conto anticipi n. 24150 e n. 24749; ha contestato i saldi debitori dei conti correnti in quanto i relativi contratti presentavano pattuizioni illegittime, ha infine chiesto di rideterminare il saldo del finanziamento a debito della mutuataria.
In particolare quanto al c/c ordinario n. 24150 ha eccepito:
- la nullità del contratto per carenza di forma scritta, non essendo stato sottoscritto dalla ma dalla sola società correntista;
CP_6
- la carenza di forma scritta con riguardo le condizioni economiche, mancando l'allegato “Prospetto delle condizioni economiche”, con conseguente indeterminatezza per la violazione degli artt. 1284 c.c., 1346 c.c., 117 comma 4
TUB
Quanto al c/c anticipi fatture n. 24749, l'appellato ha eccepito:
- la violazione degli artt. 1284, 1346 c.c., 117 comma 4 TUB, non essendo state pattuiti i tassi debitori con riguardo all'ipotesi di impiego del conto “dentro il fido”, atteso che la tabella delle condizioni economiche allegata al contratto indica solo i tassi debitori e le Cms applicabili in caso di utilizzo oltre i limiti di fido, mentre non risultano indicate le condizioni economiche pattuite per il caso di utilizzo del rapporto nei limiti dell'affidamento accordato;
- il superamento del tasso soglia con riguardo al Tasso Annuo Effettivo (Tae), ammontate al 20,397% a fronte di un Tasso Soglia vigente al primo trimestre del
2004 pari al 9,105% per gli anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche oltre € 5.000,00.
Quanto al contratto di finanziamento n. 3803066 del 7.4.2011, l'appellato ha eccepito:
- l'illiceità della causa del contratto di finanziamento imposto dalla banca alla debitrice al fine di ripianare le posizioni debitorie dei medesimi conti:
pag. 16/40 - la nullità per difetto di forma, stante l'omessa sottoscrizione del contratto di finanziamento da parte del funzionario della banca il quale ha solo certificato la data certa del documento;
- la difformità del Taeg effettivo, pari al 6,176%, rispetto a quello esposti nella scheda contrattuale, pari al 6,14403%;
- l'aleatorietà e l'indeterminatezza del tasso debitore, atteso che l'art. 4 del contratto di finanziamento prevede un tasso di interesse variabile, corrispondente alla quotazione dell'Euribor a tre mesi moltiplicato per il coefficiente 365/360, ma arrotondato allo 0,05% superiore, maggiorato di 4 punti percentuali in ragione d'anno (l'aletorietà sarebbe data sia dall'evoluzione del parametro Euribor 3 mesi e sia alla concreta misura dell'arrotondamento ai cinque centesimi “superiori” di tale parametro);
- il superamento del tasso soglia;
L'appellato ha contestato infine che la non ha fornito la prova del credito CP_6 azionato, in quanto l'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 TUB non spiega efficacia probatoria piena nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, essendo per contro la onerata della produzione di tutti gli estratti conto emessi CP_6 durante il rapporto.
Va in primo luogo affermata l'infondatezza della eccezione di nullità dei contratti bancari recanti la sottoscrizione della sola società correntista/ mutuataria, alla luce dei principi ormai consolidati nella giurisprudenza della Suprema Corte per cui “In tema di contratti bancari, la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta prevista dall'art. 117, comma 3, del d.lgs. n. 385 del 1993, trattandosi di un requisito che va inteso non in senso strutturale, ma funzionale. Ne consegue che è sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, potendo il consenso della banca desumersi alla stregua di comportamenti
pag. 17/40 concludenti” (cfr. per tutte Cass. ord. n. 16070 del 18/06/2018; n. 22385 del
06/09/2019). La stessa Corte ha anche precisato che detti comportamenti concludenti possono essere individuati nella “consegna del documento negoziale, da essa predisposto, la raccolta della firma del cliente e l'esecuzione del contratto” (cfr. Cass.
Sez. Un. sent. 898 del 6/01/2018), condotte rilevabili anche nel caso in esame e alle quali possono essere aggiunti l'avvenuto invio degli estratti conto (prodotti dalla parte opponente, odierna appellata) e la produzione in giudizio della documentazione contrattuale da parte della banca sia in sede di ricorso per decreto ingiuntivo, con riguardo al prestito chirografario, sia in sede di costituzione nel giudizio di opposizione, con riguardo al conto corrente ed al conto anticipi.
Va poi rigettata l'eccezione di nullità del prestito chirografario, che l'appellato prospetta come viziato sotto il profilo causale, stante l'utilizzo della somma mutuata per ripianare pregressi debiti.
Il contratto di finanziamento non contiene alcuna clausola contrattuale che preveda la destinazione delle somme erogate a un preciso scopo, in particolare al ripianamento dello scoperto di conto.
Del resto è irrilevante che la messa a disposizione dei fondi abbia eliso lo scoperto di conto, atteso che il cosiddetto "mutuo solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo in quanto non è contrario né alla legge, né all'ordine pubblico, specie se si considera che l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la "datio rei" giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa;
va richiamata in tal senso Cass.
23149/22: Il cosiddetto "mutuo solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale "pactum de non petendo" in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad
pag. 18/40 integrare la "datio rei" giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa.
Nella citata pronuncia si specifica che :
-) il mutuo solutorio non è nullo, perché "il ripianamento della passività costituisce in definitiva una possibile modalità di impiego dell'importo mutuato" (Sez. 3 - , Ordinanza
n. 37654 del 30/11/2021, Rv. 663324 - 01);
-) deve ritenersi "superato il precedente indirizzo" secondo cui il mutuo solutorio è un contratto simulato oppure illecito;
"il ricorso al credito come mezzo di ristrutturazione del debito è previsto dalla stessa normativa vigente, che a mezzo degli artt. 182- bis e 182-quater della legge fall." (Sez. 1 - , Ordinanza n. 4694 del 22/02/2021, Rv.
660570 - 01);
-) la violazione di una norma imperativa non dà luogo necessariamente alla nullità del contratto (Sez. 1 - , Ordinanza n. 4694 del 22/02/2021, Rv. 660570 - 01);
-) il perfezionamento del contratto di mutuo, con la consequenziale nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità del mutuatario medesimo, non rilevando, a detto fine, che il contratto abbia le caratteristiche del mutuo cd. di scopo, nel quale sia previsto l'obbligo di utilizzare quella somma ad estinzione di altra posizione debitoria verso il mutuante. (Sez. 1,
Sentenza n. 1945 del 08/03/1999, Rv. 523924 - 01).
L'arresto giurisprudenziale risulta inoltre confermato da Cassazione civile sez. III,
11/10/2022, n.29644 in tema di mutuo fondiario.
Sul dibattito sono infine intervenute le SSUU che hanno chiarito che "Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse pag. 19/40 esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale.
(Cassazione civile sez. un., 05/03/2025, n.5841).
Va infine ribadito che l'uso della somma mutuata a fine solutorio è irrilevante, attinendo ai motivi del negozio e non alla sua causa, sicchè non può neppure parlarsi di collegamento negoziale tra mutuo e rapporto di conto corrente nell'ambito del quale è sorto il debito che il mutuatario ha inteso estinguere, né si trasferiscono al mutuo eventuali nullità del conto corrente ripianato, generatrici di addebiti illegittimi, atteso che sul conto può essere esperita l'azione di ripetizione dell'indebito dei c.d. pagamenti solutori.
Per quanto riguarda il contratto di finanziamento n. 3803066 del 7.4.2011, l'originario appellato aveva eccepito la difformità del Taeg effettivo, pari al 6,176%, rispetto a quello esposti nella scheda contrattuale, pari al 6,14403%, asserendone la nullità.
L'eccezione è infondata.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte: “come già osservato da questa Corte (cfr. Cass. n. 4597/2023; vedi anche Cass. n. 39169/2021), l'indicatore sintetico di costo (ISC) è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla deliberazione del CICR del 4.3.2003, che ha demandato alla AN d'IT il compito di individuare
"le operazioni e i servizi per i quali... gli intermediari sono obbligati a rendere noto un
"Indicatore Sintetico di Costo" (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla AN d'IT ". Tale indice rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, di rendere il cliente edotto dell'effettiva onerosità dell'operazione.
pag. 20/40 Pa Proprio perché svolge una mera funzione di pubblicità e trasparenza, l' non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto;
non rientra nelle nozioni di "tassi, prezzi e condizioni" cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117 comma 6 TUB".
D'altra parte, la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell è prevista esclusivamente per il caso del credito al consumo, nell'ambito Pt_6 della cui disciplina l'art. 125 bis comma 6 TUB (peraltro entrato in vigore effettivamente solo nel 2010 e quindi successivamente alla stipula del contratto di mutuo di cui è causa) prevede che "Sono nulle le clausole del contratto relative a costi
a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo
121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto".
Ne consegue che l'unico rimedio di cui può avvalersi eventualmente il mutuatario, al quale siano state applicate condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate dalla banca, è di natura risarcitoria (sempre che il mutuatario sia in condizione di provare di aver subito un pregiudizio nonché il nesso di causalità tra condotta scorretta della banca e danno).
Pa Ciò in quanto l'erronea indicazione dell , integrando la violazione di una regola di condotta della banca (dovere di informazione trasparente delle condizioni del contratto di mutuo applicate alla clientela), non incide sulla validità del contratto (vedi S.U. n.
26724/2007) e può quindi dar luogo soltanto a responsabilità precontrattuale o contrattuale.” (fra le più recenti: Cassazione civile, sez. I, 16/12/2024, n. 32811).
Sempre l'appellato ha ribadito l'eccezione di nullità del finanziamento per l'aleatorietà
e l'indeterminatezza del tasso debitore, atteso che l'art. 4 del contratto di finanziamento prevede un tasso di interesse variabile, corrispondente alla quotazione dell'Euribor a tre mesi moltiplicato per il coefficiente 365/360, ma arrotondato allo 0,05% superiore, maggiorato di 4 punti percentuali in ragione d'anno (l'aleatorietà sarebbe data sia pag. 21/40 dall'evoluzione del parametro Euribor 3 mesi e sia alla concreta misura dell'arrotondamento ai cinque centesimi “superiori” di tale parametro).
Anche tale eccezione risulta infondata.
Nel caso di specie è stato utilizzato il coefficiente 365/360, che è un fattore di conversione utilizzato nel mondo finanziario, in particolare per i tassi Euribor, per passare da un regime di calcolo basato su 360 giorni all'anno (Act/360) a uno basato su
365 giorni (Act/365): il rapporto 365/360 (che è circa 1,01389) serve a "correggere" il tasso Euribor Act/360 per renderlo più comparabile a un tasso basato su 365 giorni, risultando quindi leggermente più alto: in questo caso quindi Euribor/360 viene moltiplicato per il coefficiente 365/360: [(Valore dell'Euribor 360*365)/360].
Si è quindi in presenza di un caso diverso da quello considerato da Corte di Cassazione sentenza n. 20801/2024 (assenza di specificazione del divisore 365 o 360).
Né può ritenersi che la determinazione contrattuale del tasso di interesse sia nulla per la pattuizione di un tasso, che, semplicemente, è variabile: L' Euribor infatti non è intrinsecamente casuale, ma è un tasso calcolato sulla base media dei tassi interbancari ossia sulla base di dai forniti dalle banche, sicchè la sua variabilità – con gli elementi di incertezza insiti nel fatto che i valori euribor sono soggetti alle fluttuazioni del mercato del credito - è dovuta alle dinamiche del mercato interbancario;
anche l' arrotondamento non crea casualità, concretandosi in una forma di gestione del valore del tasso motivata da esigenze di semplificazione del calcolo.
Va del resto ricordato che secondo la Cassazione l'indagine sulla determinatezza dell'oggetto del contratto attiene alla costruzione strutturale dell'operazione negoziale ed
è volta a verificare che essa abbia confini ben definiti con riguardo all'an e al quantum degli interessi (non legali) che devono essere pattuiti sulla base di criteri oggettivi e insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza, dunque non sulla base di elementi indefiniti o rimessi alla discrezionalità di uno dei contraenti (ex plurimis, in tema di determinazione del tasso di interesse mediante rinvio agli usi o a parametri incerti, Cass.
pag. 22/40 n. 28824 e 36026/2023, n. 17110/2019, n. 8028/2018, n. 25205/2014); è principio giurisprudenziale ricorrente quello secondo cui una convenzione relativa agli interessi, per essere validamente stipulata ai sensi dell'art. 1284 c. 3 c.c. - che è norma imperativa
- debba avere un contenuto assolutamente univoco e contenere la puntuale specificazione del tasso di interesse;
ove il tasso convenuto sia variabile, è idoneo ai fini della sua precisa individuazione il riferimento a parametri fissati su scala nazionale alla stregua di accordi interbancari, mentre non sono sufficienti generici riferimenti, dai quali non emerga con sufficiente chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione (cfr. Cass. n. 2317/2007; Cass. n. 2072/2013; Cass. n.
25205 del 27/11/2014).
Il tasso di interesse può quindi essere determinato anche per relationem, con esclusione del rinvio agli usi, ma in tal caso il contratto deve richiamare criteri prestabiliti ed elementi estrinseci che, oltre ad essere oggettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del tasso, non devono essere determinati unilateralmente. In particolare, il tasso di interesse può essere anche solo desumibile dal contratto con l'ordinaria diligenza, sia pure senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante, non rilevando la difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale, né la perizia richiesta per la sua esecuzione (cfr. Cass. n.
8028/2018).
La domanda riconvenzionale sollevata dal fideiussore, che chiede di rideterminare il saldo della complessiva esposizione debitoria della società garantita per effetto della rettifica dei saldi del conto corrente e del conto anticipi va quindi esaminata, atteso che il versamento sul conto corrente ordinario della somma mutuata ha comunque eliso il passivo del conto corrente ordinario e del conto anticipi, che l'originario appellato assumeva dovuti a poste indebite.
Va puntualizzato come si atteggia l'onere probatorio nella controversia in esame, ove la domanda riconvenzionale di accertamento del saldo si contrappone a quella diretta al pag. 23/40 pagamento del saldo del prestito chirografario, domanda originariamente azionata dalla AN in via monitoria
Secondo la Suprema Corte «Nei rapporti bancari di conto corrente, ove alla domanda principale diretta al pagamento del saldo del rapporto, proposta dalla banca in via monitoria, si contrapponga la domanda riconvenzionale del correntista di accertamento del saldo e di ripetizione dell'indebito, formulata in sede di opposizione ex art. 645 c.p.c., ciascuna delle parti è onerata della prova delle operazioni da cui si origina il saldo. In particolare, la mancata documentazione di una parte delle movimentazioni del conto, il cui saldo sia a debito del correntista, non esclude una definizione del rapporto di dare e avere fondata sugli estratti conto prodotti da una certa data in poi;
sicché, ove manchi la prova delle movimentazioni del conto occorse nel periodo iniziale del rapporto, il correntista non potrà aspirare ad un rigetto della domanda di pagamento della banca, ma, nel contempo, quest'ultima non potrà invocare, in proprio favore, l'addebito della posta inziale del primo degli estratti conto prodotti» (Cass., 05/08/2021, n. 22387).
Nel caso di specie entrambe le parti sono onerate della prova delle contrapposte pretese aventi rispettivamente ad oggetto l'inesistenza e l'esistenza del credito dedotto in lite
(per l'ipotesi di contrapposte domande di pagamento e di accertamento negativo: Cass.
16 giugno 2005, n. 12963; Cass. 15 febbraio 2007, n. 3374; con specifico riguardo al caso in cui il correntista agisca in giudizio chiedendo di rideterminarsi il saldo del conto e la ripetizione degli importi da lui indebitamente versati, mentre la banca spieghi riconvenzionale per la corresponsione degli importi di cui si assuma creditrice: Cass. 7 maggio 2015, n. 9201 cit.). Ciò significa, in concreto, che ciascuno dei due contendenti ha l'onere di dar prova delle operazioni da cui si origina il saldo.
Sempre secondo la Cassazione, nella prospettiva consegnata dall'art. 2697 c.c., la mancata documentazione di una parte delle movimentazioni del conto, il cui saldo sia a debito del correntista, non esclude una definizione del rapporto di dare e avere fondata sugli estratti conto prodotti da una certa data in poi (cfr. Cass. 2 maggio 2019, n.
11543 cit., secondo cui non vi sarebbe infatti ragione, in senso logico e giuridico, per
pag. 24/40 ritenere che nell'ambito del contratto di conto corrente un adempimento solo parziale dell'onere di produzione degli estratti conto precluda di procedere alla semplice sterilizzazione del saldo debitorio portato dal primo degli estratti conto prodotti).
Essendo sia la banca che il correntista onerati della prova dei propri assunti, la mancata produzione degli estratti conto assume una colorazione neutra sul piano della ricostruzione del rapporto di dare e avere e giustifica, come tale, un accertamento del saldo di conto corrente che non è influenzato dalle movimentazioni del periodo che sono prive di rendicontazione.
Infatti, proprio in quanto ognuna delle parti assume la veste di attore all'interno del giudizio, è inconcepibile che l'una e l'altra possano giovarsi delle conseguenze del mancato adempimento dell'onere probatorio della controparte.
E' da ricordare che, con riferimento alle azioni della banca e del correntista, operano, due distinti criteri che, rispettivamente, consentono di risolvere la questione relativa alla mancata prova dell'andamento del conto da parte dell'attore che ne è onerato.
Nella causa promossa dalla banca per il pagamento del saldo, ove la stessa non riesca
a dissolvere, anche attraverso mezzi di prova diversi dagli estratti conto, l'incertezza quanto al fatto che, con riferimento al periodo non documentato, il correntista abbia maturato, per effetto dello storno di importi non dovuti (quali interessi ultralegali o anatocistici), un credito di imprecisato ammontare - tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo -, la domanda deve essere respinta;
di contro, nella causa promossa dal correntista per la rideterminazione del saldo o la ripetizione dell'indebito, ove non risulti provato, anche con l'apporto di mezzi di prova che possono essere diversi dagli estratti conto, che il saldo dell'intervallo temporale non documentato abbia ad oggetto un debito inferiore o inesistente, o addirittura un credito di detto soggetto, si devono elaborare i conteggi partendo da tale saldo debitore (Cass. 2 maggio 2019, n. 11543; nel medesimo senso, Cass. 9 dicembre 2019, n. 32016 e Cass. 13 gennaio 2020, n. 330, non massimate sul punto).
pag. 25/40 Poichè, come osservato, tali criteri non possono trovare riscontro applicativo nel caso di contrapposte domande della banca e del correntista, deve darsi atto - in mancanza di prove quanto alle movimentazioni del conto occorse nel periodo iniziale del rapporto - che da un lato la banca non potrà invocare, in proprio favore, l'addebito della posta iniziale del primo degli estratti conto prodotti e che, dall'altro, il correntista non potrà aspirare a un rigetto della domanda di pagamento della banca stessa (rigetto che del resto si giustifica, nelle azioni proposte dall'istituto di credito, con la astratta possibilità che, in ragione delle eliminazione delle somme illegittimamente addebitate al cliente nel periodo non documentato, il saldo su cui innestare le successive movimentazioni del conto sia a credito del correntista stesso, e ciò per un ammontare - necessariamente - indefinito: ma tale possibilità, a ben vedere, non si pone, almeno di regola, allorquando il correntista si faccia pure attore, giacchè in questo caso lo stesso formulerà una domanda che, per non risultare indeterminata, dovrà negare la suddetta evenienza). Cassazione civile sez. I, 29/10/2020, (ud. 10/09/2020, dep. 29/10/2020),
n.23852.
Il rapporto di dare e avere tra le parti va dunque ricostruito in base alla documentazione contrattuale versata in atti dalla ed agli estratti conto prodotti dalla parte CP_6 opponente.
Risulta fondata l'eccepita nullità degli interessi debitori ultralegali con riguardo al contratto di conto corrente ordinario.
Osserva questa Corte territoriale che la difesa spesa dall'appellato va interpretata come rituale eccezione di nullità delle condizioni economiche per carenza di forma scritta;
a fronte di tale eccezione, la ha depositato la scheda contrattuale, che tuttavia CP_6 espone solo le norme generali regolanti il rapporto di conto corrente, ma non riporta le condizioni economiche pattuite.
Detto difetto probatorio inibisce, nei rapporti dove le condizioni economiche non sono specificate, l'applicazione di interessi oltre la misura legale prevista dall'ultimo comma dell'art.1284 c.c., con la conseguenza che in applicazione dell'automatica sostituzione pag. 26/40 in ragione della nullità parziale di cui all'art.1419 c.2° c.c., la banca può esigere i soli interessi al saggio legale (cfr. Cass. n. 12276/2010).
La nullità della clausola relativa agli interessi in difetto di convenzione scritta deriva infatti dall'art. 1284, c. 3, cc.; la nullità non può essere sanata dalla comunicazione del concreto tasso applicato in quanto detta comunicazione non rende certo il criterio della loro determinazione, poiché non richiama criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse. Pertanto permane l'incertezza che la determinazione sia rimessa alla discrezionalità dell'istituto bancario.
Inoltre, la conoscenza successiva del saggio applicato non vale a sanare l'originario vizio di nullità della pattuizione, data la carenza del requisito della determinabilità; l'art. 1346 cc esige che tale requisito sussista a priori, al punto che non può essere individuato successivamente, tanto più quando il saggio non sia determinato da entrambe le parti ma da una di esse, che l'abbia portato a conoscenza dell'altra attraverso documenti che abbiano il fine esclusivo di fornire l'informazione delle operazioni periodicamente contabilizzate e non anche di contenere proposte contrattuali, capaci di assumere dignità di patto in difetto di espresso dissenso (Cass. 14684/03; nello stesso senso Cass.
17338/02, Cass. 4490/02, Cass. 1287/02).
Pertanto, gli estratti conto ricevuti dalla società correntista contenenti la misura delle condizioni economiche applicate, come pure la pratica dell'affissione nei locali della delle condizioni economiche variate, non sono sufficienti a sanare la nullità CP_6 della pattuizione, data la radicata carenza del requisito della determinabilità.
D'altro canto l'approvazione degli estratti conto non implica l'insussistenza di addebiti illegittimi da parte della banca. Com'è noto, infatti, l'approvazione tacita dell'estratto di conto corrente non si estende alla validità ed efficacia dei rapporti pag. 27/40 obbligatori sottostanti, ma ha la funzione di certificare la verità storica dei dati riportati nel conto (Cass. 3574/11); la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano, dunque, solo gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale (Cass. 25 maggio 2017, n.
13258; Cass. 26 maggio 2011, n. 11626).
Al rapporto di conto corrente ordinario devono quindi essere applicati i tassi ex art. 117 TUB.
Ciò non vale con riguardo al conto anticipi per il quale risulta essere stato depositato dalla il documento di sintesi, nel quale risulta essere stato pattuito tasso debitore CP_6 nominale/effettivo annuo pari al 13,00/13,65%. Inconferente sul punto che il documento di sintesi preveda tale tasso per gli sconfinamenti ultra fido: esso va ritenuto valido tasso debitore in assenza di prova, da parte dell'opponente, dell'esistenza di un affidamento.
Va del resto ricordato che per il conto anticipi su fatture non ha senso parlare di importo del fido, e quindi di andare a verificare l'esistenza di un ulteriore tasso extra fido da applicare in caso di “sconfinamento”; l'anticipazione altro non è che un finanziamento garantito da crediti specifici sicchè il tasso ivi indicato remunera il finanziamento.
Va ritenuta l'invalidità della commissione di massimo scoperto, non risultando idonea pattuizione scritta.
In tema di CMS va infatti ricordato che dette commissioni costituiscono la remunerazione dell'istituto di credito per il costo sostenuto per la “messa a disposizione di una certa somma in favore del correntista a prescindere dalla concreta utilizzazione
(con conseguente indisponibilità per la banca della somma concessa). La Suprema
Corte di Cassazione con la sentenza n. 870 del 18 gennaio 2006 ha dato una corretta definizione della commissione di massimo scoperto, definendola come la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del pag. 28/40 correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma. La relativa previsione negoziale è tuttavia valida ex artt. 1346 e 1418 c.c. solo ove sia determinato l'ammontare di quanto dovuto per il relativo servizio mediante l'indicazione del valore percentuale e la previsione del criterio di calcolo, rendendo cioè determinabile il concreto criterio di computo della commissione e lo specifico impatto sui saldi di chiusura periodica del conto corrente bancario.
Come detto, per il contratto di c/c ordinario manca la prova di qualsivoglia condizione economica;
il contratto di conto anticipi presenta una pattuizione viziata da indeterminatezza con riguardo alla commissione di massimo scoperto, indicata solo nella misura percentuale del 1,50%, non essendo stata indicata la base di calcolo nella relativa clausola;
Va infatti ricordato che: "in tema di conto corrente bancario, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata” (in tal senso, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 19825 del 20/06/2022).
Trattandosi di condizione economica, devono essere oggetto di specifica pattuizione tutti gli elementi che concorrono a determinare la posta debitoria: percentuale, periodicità di calcolo degli addebiti, base di calcolo. La base di calcolo costituisce infatti il concreto meccanismo di funzionamento della commissione (ad es: montante utilizzato o provvista accordata, ovvero punta massima dello scoperto in un determinato arco temporale, ovvero ancora media dello scoperto in un determinato arco temporale); la pattuizione di CMS che non la indichi è quindi indeterminata ex art. 1346 c.c., non consentendo al correntista di comprendere il concreto criterio di computo della commissione, il suo funzionamento e lo specifico impatto della voce di costo sui saldi trimestrali di chiusura periodica del conto corrente bancario.
pag. 29/40 Vanno poi verificate le eccezioni relative al superamento del tasso soglia sollevate con rigurdo al conto anticipi ed al finanziamento, mediante perizia.
Va poi chiesto al CTU di procedere alla verifica della eventuale intervenuta prescrizione della domanda di ripetizione/storno degli addebiti illegittimi, da effettuare secondo il criterio indicato nel quesito, sulla scorta della eccezione formulata dalla banca nel giudizio di prime cure.
La Corte di Cassazione, a sezioni unite, con sentenza n. 24418/2018, ha distinto le rimesse ripristinatorie delle rimesse solutorie nei rapporti bancari, in ordine alla decorrenza della prescrizione del diritto del cliente alla ripetizione degli importi indebitamente versati alla banca.
La Cassazione ha in particolare stabilito che la prescrizione decennale dell'azione di ripetizione da parte del cliente delle somme addebitate nei rapporti bancari inizia a decorrere dalla chiusura del rapporto per le rimesse ripristinatorie (eseguite cioè in presenza di un affidamento concesso e nei limiti dello stesso, quale ripristino della disponibilità ottenuta con il fido), ed invece ad ogni singolo addebito per le rimesse solutorie (eseguite cioè in assenza di affidamento o oltre l'affidamento concesso, in cui la rimessa ha l'effetto di estinguere il debito del cliente verso la banca).
Nel caso di rimesse ripristinatorie, dunque, la prescrizione inizia a decorrere dalla formale chiusura del rapporto;
nel caso di rimesse solutorie, la prescrizione decorre anche durante il rapporto, dalla data di ogni singolo addebito per cui è domandata la restituzione alla banca e sono richiedibili dal cliente soltanto gli addebiti dell'ultimo decennio anteriore alla messa in mora o alla citazione in giudizio della banca.
Ebbene, in punto di onere della prova, Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 15895 del
2019, ha precisato come “l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso di rapporto di conto corrente assistito da un'apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche necessaria l'indicazione di specifiche rimesse solutorie”.
pag. 30/40 Va aggiunto che la distinzione tra rimesse a carattere solutorio e rimesse a carattere ripristinatorio presuppone l'individuazione dei fidi eventualmente accordati al cliente, e quindi l'identificazione della soglia di copertura tempo per tempo in essere, nel periodo oggetto di indagine, per il conto al quale siano affluite le rimesse da analizzare;
tale operazione va effettuata sulla base della documentazione contrattuale in atti atteso che Cass. 30 ottobre 2018, n. 27705 ha chiarito come sia onere del cliente -che voglia negare la natura solutoria delle rimesse su conto scoperto invocate per far valere l'eccezione di prescrizione nei rapporti di conto corrente- provare l'esistenza di un'apertura di credito, non essendo sufficiente l'esistenza di elementi che facciano pensare a un fido di fatto.
Inoltre alla luce di Corte di Cassazione, sentenza 19 maggio 2020, n. 9141 per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre, all'esito della declaratoria di nullità da parte dei giudici di merito delle clausole anatocistiche, previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento. Per le rimesse solutorie prescritte vanno considerati solo i versamenti effettuati nel momento in cui il saldo debitore era in extra fido, e per l'entità che ha permesso il rientro nell'apertura di credito concessa contrattualmente.
Si è quindi posto al CTU il seguente quesito.
Provveda il CTU a determinare il saldo dare/avere sui rapporti intercorsi fra CP_9
e , ossia sul c/c ordinario n. 24150 in data 19.3.2004, il c/c
[...] Parte_3 anticipi fatture n. 24749 datato 31.3.2004, il finanziamento/mutuo chirografario n.
380366 datato 7.04.2011, sulla base dei seguenti principi:
pag. 31/40 1) il periodo del computo inizia dal primo saldo utile leggibile negli estratti conto prodotti (ovvero dalla prima operazione compresa nell'estratto conto più remoto); la data finale dei conteggi è quella del 25.08.2016. Qualora il primo saldo utile leggibile non coincida con l'apertura del contratto di conto corrente, o qualora nel periodo in esame si dovesse rilevare una interruzione negli estratti conto prodotti il CTU dovrà a) considerare i periodi antecedente e successivo all'interruzione, come completamente separati e a se stanti, sommando quindi alla fine le differenze rilevate;
b) considerare i saldi iniziali di ogni periodo;
2) gli interessi attivi e passivi hanno capitalizzazione come da contratto;
3) gli interessi attivi e passivi del conto corrente ordinario vanno calcolati al tasso ex art. 117 TUB, gli interessi attivi e passivi del conto corrente anticipi e del prestito chirografario vanno calcolati al tasso convenzionale
4) non vanno addebitati gli importi per commissione di massimo scoperto
USURA
Accerti il CTU, secondo i D.M. via via intervenuti, se i tassi di interesse (corrispettivo e moratorio) pattuiti al momento della stipulazione da parte della banca del conto anticipi e del prestito chirografario erano inferiori al tasso soglia o abbiano superato il tasso soglia, e ciò al momento della pattuizione seguendo le modalità indicate in
Cassazione civile, sez. un., 20/06/2018, n. 16303 e sentenza SS. UU. n.
19597/2020, utilizzando per quanto compatibile il metodo elaborato da AN
d'IT; in particolare ai fini della determinazione del tasso di interesse usurario occorre avere riguardo al tasso effettivo globale (TEG), che indica il costo complessivo dell'operazione, comprensivo di commissioni, remunerazioni, spese di istruttoria e spese di assicurazione se presenti (v. Cassazione civile sez. VI, 14/12/2021,
(ud. 15/07/2021, dep. 14/12/2021), n.39898);
gli interessi moratori vanno considerati nella determinazione del TEG applicato in concreto secondo i criteri indicati da SS. UU. n. 19597/2020;
pag. 32/40 nel calcolo del TEG non va inclusa la commissione di estinzione anticipata (v. Cass.
Civ., Sez. III, 7 marzo 2022, n. 7352), mentre vanno incluse le spese assicurative (v. Cassazione civile sez. VI, 01/02/2022, (ud. 31/03/2021, dep.
01/02/2022), n.3025);
Nell'ipotesi in cui riscontri l'applicazione di interessi usurari: a) In caso di superamento del tasso soglia per effetto degli interessi moratori si applica l'art. 1815, comma 2, cod. civ., onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224, comma 1, cod. civ., con la conseguente sostituzione degli interessi moratori con i corrispettivi lecitamente convenuti;
b) in caso di applicazione di interessi corrispettivi usurari proceda alla loro eliminazione.
PRESCRIZIONE: svolga il CTU una verifica atta ad individuare, per il periodo antecedente ai dieci anni dalla notifica della citazione, se siano intervenute rimesse
'solutorie', ossia versamenti su conto passivo in assenza di affidamento o su conto
'scoperto' oltre i limiti dell'affidamento (per la sola parte di versamento necessaria al
'rientro' dall'esposizione); nel caso di presenza di versamenti solutori, imputi gli stessi agli oneri addebitati dalla banca sul conto (per interessi, commissioni e spese indicati nella prima parte del quesito, compresa la loro componente 'legittima') partendo dai più risalenti fino alla data del singolo pagamento. All'esito, determini il CTU l'ammontare degli addebiti illegittimi la cui domanda di ripetizione non è prescritta e conseguentemente il nuovo saldo finale corretto del conto tenendo conto della prescrizione.
Provveda il CTU alle indicate operazioni facendo il calcolo sul conto rettificato, ossia depurato degli effetti derivanti dalla applicazione di poste indebite
Provveda infine il CTU a determinare il credito residuo della CP_6
All'esito dell'indagine peritale è emerso quanto segue.
Conto Corrente n. 24150 pag. 33/40 Va innanzitutto rilevato che, come confermato dal CTU gli estratti conto e gli scalari del citato conto corrente sono risultati incompleti (nella perizia vengono esattamente indicati i documenti contabili mancanti), sicchè sulla base delle indicazioni fornite nel quesito, il ricalcolo finale del conto è stato eseguito partendo dal primo saldo riportato nello scalare di conto corrente al 30/09/2006, non essendo rinvenibili saldi documentati riferiti ad epoca precedente;
per il periodo successivo (fino al 30/06/2016) sono risultati disponibili tutti i dati necessari alla ricostruzione del rapporto bancario.
E' stata applicata la capitalizzazione trimestrale in quanto all'art. 7 rubricato “Chiusura periodica del conto – regolamento degli interessi commissioni e spese – recesso dal contratto di conto corrente – solidarietà obbligazioni”, al comma 2° è previsto: “I rapporti di dare avere relativi al conto corrente, sia esso debitore o creditore, vengono regolati, con identica periodicità trimestrale (e cioè fine marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno), portando in conto – con valuta data di regolamento dell'operazione – gli interessi e le commissioni nella misura stabilita, nonché le spese postali, telegrafiche e simili e le spese di tenuta e chiusura del conto ed eventuali altre, nonché applicando le trattenute fiscali di legge. Il saldo risultante dalla chiusura periodica così calcolato produce interessi secondo le medesime modalità”.
Per il ricalcolo sono stati applicati i tassi ex art. 117 TUB, ossia tasso minimo dei
BOT tempo per tempo vigente, per il tasso a debito, tasso massimo dei BOT tempo per tempo vigente, per il tasso a credito, e non è stata applicata la CMS.
E' stata verificata l'esistenza di rimesse solutorie prescritte nel periodo antecedente il decennio a ritroso dalla notifica della citazione in opposizione (30.09.2006-
09.05.2007).
L'analisi degli estratti conto, però, evidenzia che il conto è sempre stato affidato;
infatti, nei prospetti di liquidazione degli interessi è presente l'indicazione del livello di fido tempo per tempo accordato e di eventuali interessi maturati in extrafido. E' stato accertato che per tutto il periodo oggetto di indagine (30/09/2006 – 09/05/2007) non si sono verificati sconfinamenti, sicchè non risultano rimesse solutorie.
pag. 34/40 Ad esito della indagine il saldo del conto corrente è risultato pari ad €. 43.254,76 a credito della società correntista alla data del 27/04/2016, a fronte di un saldo esposto dalla alla data del 27/04/2016, pari ad Euro 180.981,64 a debito del correntista. CP_6
Conto Corrente Anticipi n. 24749
Come confermato dal CTU anche nel caso del conto anticipi gli estratti conto e gli scalari sono risultati incompleti (nella perizia vengono esattamente indicati i documenti contabili mancanti), sicchè sulla base delle indicazioni fornite nel quesito, il ricalcolo finale del conto è stato eseguito partendo dal primo saldo riportato nello scalare di conto corrente al 01.01.2005, non essendo rinvenibili saldi documentati riferiti ad epoca precedente;
per il periodo successivo (fino al 30/06/2016) sono risultati disponibili tutti i dati necessari alla ricostruzione del rapporto bancario.
Nel ricalcolo è stata applicata la capitalizzazione trimestrale in presenza di valida pattuizione, in quanto rispettosa della condizione di pari periodicità, mentre sono stati stornati gli addebiti a titolo di CMS.
Quanto all'indagine relativa all'usurarietà delle condizioni economiche, il tasso soglia di riferimento per la verifica è quello della categoria “anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche (fino al 31 dicembre 2009)” per gli importi maggiori di Euro 5.000,00 relativo al primo trimestre 2004, che si individua come pari al 9,105%, sicchè la indicata condizione economica sarebbe viziata da usurarietà. Tuttavia il conteggio eseguito mediante azzeramento degli interessi corrispettivi, non ha determinato nessuna variazione sul saldo finale del conto anticipi n. 24749, in quanto gli interessi venivano tutti regolati sul conto principale n. 24150; pertanto il saldo finale del conto anticipi è risultato pari a quello esposto dalla CP_6 ossia €. 48.769,12 alla data del 27/04/2016 a debito della società correntista.
Finanziamento chirografario n. 380366
pag. 35/40 Anche il finanziamento chirografario è stato sottoposto alla verifica relativa al superamento del tasso soglia , con riferimento alle condizioni economiche pattuite.
E' il caso di ricordare che la verifica ha interessato sia il tasso corrispettivo, che gli interessi moratori,
alla luce del noto principio di simmetria/omogeneità, che ha trovato definitiva consacrazione nella pronuncia a Sezioni unite della Corte di Cassazione n. 16303 del
2018, e nella pronuncia a Sezioni Unite n. 19597/2020: “va confermata la piena razionalità del c.d. principio di simmetria, in continuità con quanto affermato dalla
Corte (Cass., sez. un., 20 giugno 2018, n. 16303; nonché Cass. 3 novembre 2016, n.
22270; Cass. 22 giugno 2016, n. 12965, secondo cui deve esservi simmetria tra il tasso effettivo globale medio rilevato trimestralmente a norma dell'art. 2, comma 1, della legge n. 108 del 1996 ed il tasso effettivo globale della singola operazione”.
Dalle pronunce di cui sopra si evince chiaramente che, al pari degli interessi corrispettivi, anche con riguardo agli interessi moratori è possibile pervenire ad uno specifico tasso soglia, previa applicazione della metodologia indicata dalla giurisprudenza di legittimità di cui si è ampiamente data disamina.
Una volta affermata, in via di principio, l'applicazione della disciplina antiusura anche agli interessi moratori, si pone il problema, di carattere eminentemente pratico, di individuare in che modo determinare il c.d. tasso-soglia per gli interessi moratori, posto che nel caso di c.d. usura oggettiva il vaglio di usurarietà è fondato sul raffronto tra lo specifico T.E.G. applicato nell'ambito del contratto ed il T.E.G.M., rilevato con riferimento alla corrispondente tipologia contrattuale, nel rispetto del richiamato principio di simmetria.
Il tema è stato definito dalla sentenza n. 19597/2020 Cassazione Sezioni Unite, ove si legge che La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del
pag. 36/40 contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso. Nella medesima pronuncia si è poi stabilito che
- Per i contratti conclusi fino al 31/03/2003, il “tasso soglia di mora” coincide con il “tasso soglia dei corrispettivi”, atteso che i DD.MM. anteriori al D.M. 25 marzo 2003 (applicabile alle operazioni di credito dall'01/04/2003) non indicavano la maggiorazione media degli interessi moratori. La formula da seguire è la seguente: (T.E.G.M. x 1,5).
- Per i contratti conclusi dall'01/04/2003 (data di entrata in vigore del D.M. 25 marzo 2003) al 30/06/2011, il “tasso soglia di mora” si determina sommando il
T.E.G.M. il valore del 2,1% (maggiorazione media interessi di mora indicata nei
DD.MM.), il tutto maggiorato del 50% ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 pro tempore vigente. La formula diviene la seguente: (T.E.G.M. + 2,1) x 1,5.;
- Per i contratti conclusi dall'01/07/2011 (data di entrata in vigore del D.M. 27 giugno 2011) al 31/12/2017, “il tasso soglia di mora” si determina sommando al
T.E.G.M. il valore del 2,1% (maggiorazione media interessi di mora indicata nei
DD.MM.), il tutto maggiorato di ¼ + ulteriori 4 punti percentuali ex art. 2, comma 4, L. 108/1996. La formula corrispondente è la seguente: (T.E.G.M. +
2,1) x 1,25 + 4;
- Per i contratti conclusi dall'01/01/2018 (data di entrata in vigore del D.M. 21 dicembre 2017), il “tasso soglia di mora” si determina invece sommando al
T.E.G.M. il valore 1,9% (per i mutui ipotecari di durata ultraquinquennale) o del
4,1% (per le operazioni di leasing) o del 3,1 (per il complesso degli altri prestiti)
(maggiorazioni medie interessi di mora indicate nei DD.MM. a partire dal D.M.
21 dicembre 2017), il tutto maggiorato sempre di ¼ + ulteriori 4 punti percentuali sempre ex art. 2, comma 4, L. 108/1996, modificato dal D.L. 13 maggio 2011 n. 70 convertito con modificazioni n L. 12 luglio 2011, n. 106; La formula diviene la seguente: (T.E.G.M. + 1,9 o 4,1 o 3,1) x 1,25 + 4.
pag. 37/40 Nel caso di specie il CTU ha indicato il tasso soglia per gli interessi corrispettivi nella misura del 16,635% prendendo il valore indicato nei DD.MM. di riferimento (secondo trimestre 2011 data del contratto 7.04.2011) per le categoria “altri finanziamenti alle famiglie ed alle imprese”; ha calcolato il TEG corrispettivo al 5,917 % (includendo spese) tasso che risulta inferiore al tasso soglia;
anche il diverso TAEG indicato nella scheda contrattuale nella misura del 6,14403% è inferiore al tasso soglia;
ha calcolato il
TEG di mora alla stipula al 7,917%, tasso che risulta inferiore al corrispondente tasso soglia di mora del 19,795%, calcolato secondo la formula (T.E.G.M. + 2,1) x 1,5 indicata dalle Sezioni Unite con riferimento all'epoca di conclusione del contratto di mutuo ( anno 2011).
Nel calcolo del TAEG non va tenuto conto della commissione di estinzione anticipata indicata nella scheda contrattuale al 2%, atteso che la Cassazione, dopo aver ribadito
“la rilevanza della differenziazione delle componenti del costo del credito” “ai fini della determinazione del tasso soglia”, non essendo “accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usuraie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni” , ha ritenuto di non poter sommare la commissione di estinzione anticipata agli interessi moratori, con argomentazioni valide anche per gli interessi convenzionali: “la prima costituisce infatti una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio;
i secondi, come noto, costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi;
ma, a ben vedere, proprio la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà; la commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella pag. 38/40 corresponsione di quello;
non si è di fronte, cioè, a «una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente»
(arg. ex art.
2-bis, d.l. n. 185 del 2008, quale convertito), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella”.(Cassazione civile sez. III, 07/03/2022, n.7352).
Non vanno quindi apportate rettifiche al saldo del finanziamento n. 380366 pari a Euro
956.861,50, a debito della parte finanziata.
Poiché il saldo a debito della società correntista derivante dal conto anticipi, pari ad €.
48.769,12, non viene coperto dal saldo del conto corrente a credito della correntista pari ad €. 43,254,76, non possono essere operate compensazioni ex art. 1853 c.c. sull'importo residuo del finanziamento chirografario azionato dal decreto ingiuntivo.
In accoglimento del gravame, in totale riforma della sentenza gravata, l'opposizione a decreto ingiuntivo va quindi rigettata.
Non possono essere adottate le statuizioni ripristinatorie, conseguenti alla riforma della sentenza di primo grado, relative alla restituzione delle somme corrisposte a titolo di pagamento delle spese legali, in quanto, secondo le ammissioni della stessa Pt_1 nell'atto di citazioni in appello a pg 11, la somma di €. 30.052,40 è stata pagata, a mezzo bonifico bancario, dalla , non evocata in appello, e non da Controparte_14 essa cessionaria del credito appellante.
Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vanno comminatate nei confronti degli appellati , in considerazione dell'esito finale della lite.
P.Q.M.
pag. 39/40 La Corte di Appello di AN, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e quali Parte_1 CP_1 CP_8 eredi di avverso la sentenza in epigrafe, così provvede: Persona_1
- Accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza gravata
- Rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo decreto ingiuntivo n. 171/2017 emesso in data 22.02.2017 dal Tribunale di Pesaro;
- Condanna e al pagamento in favore di CP_1 CP_8 [...]
delle spese di ricorso monitorio come liquidate del decreto Parte_1 ingiutivo opposto, e delle spese di lite del doppio grado di giudizio, che si liquidano per il primo grado in €. 4.388,00 per la fase di studio, €. 2.895,00 per la fase introduttiva, €. 12.890,00 per la fase istruttoria €. 7.631,00 per la fase decisoria , oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge;
per il secondo grado in €. 1.953,95+ 2.556,00 per spese €. 5.706,00 per la fase di studio, €. 3.318,00 per la fase introduttiva, €. 7.644,00 per la fase istruttoria, €.
9.487,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge;
- Pone definitivamente a carico di e le spese di CP_1 CP_8
CTU come liquidate con separato decreto;
AN così deciso nella camera di consiglio telematica del 11.09.2025
Il Presidente est.
(Dott.ssa Annalisa Gianfelice)
pag. 40/40
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione Civile II Collegio
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Annalisa Gianfelice PresidenteEst
Dott. Paola De Nisco Consigliere
Dott. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 980 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 e promossa
DA
iscrizione al registro delle imprese di Milano e Parte_1 partita IVA n. REA n. MI 2124851, cessionaria a titolo particolare ed P.IVA_1 attuale titolare del credito e per essa la mandataria , iscrizione al Parte_2
Registro delle Imprese di Verona e codice fiscale n. , partita IVA n. P.IVA_2
, REA n. VR/19260, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico P.IVA_3
Formica del foro di Macerata, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'avvocato Filippo Moroni del foro di AN, in Falconara Marittima – via
Giacomo Matteotti n. 1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , nato a [...] l'[...] ed ivi Controparte_1 C.F._1 residente in [...] e (C.F. CP_2 ), nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
74, quali eredi con beneficio d'inventario di Persona_1
( ), deceduto in data 10.03.2024 in Fano (PU), rappresentati e C.F._3 difesi dalle Avv.te Francesca Santorelli e Laura Ferri del Foro di Pesaro ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima sito in Fano (PU) via Roma
73/a,
APPELLATI
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 10/2019 pubblicata in data 08/01/2019 dal
Tribunale di Pesaro in materia di fideiussione/opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni:
APPELLANTE
“Ribadite e richiamate anche in proprio favore tutte le difese, eccezioni, istanze anche istruttorie e conclusioni già svolte dalla cedente nel giudizio di primo grado;
Previo accertamento e declaratoria della attuale titolarità in capo a Parte_1 del credito de quo, con i relativi accessori, privilegi e garanzie, e quindi la sua conseguente legittimazione processuale attiva, in forza della validità ed efficacia della cessione a titolo particolare medio tempore intervenuta da parte di come CP_3 tale esaustivamente comprovata, fermo il difetto di legittimazione passiva della detta cessionaria per eventuali avverse domande restitutorie e/o risarcitorie inerenti ai rapporti contrattuali non oggetto di cessione (richiesta avanzata nella prima difesa utile — comparsa conclusionale — come atto dovuto e necessario alla effettiva difesa, solo in ragione della avversa tardiva contestazione svolta con le note di trattazione scritta per l'udienza del 14.02.2023 –precisazione delle conclusioni); Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, per tutte le motivazioni espresse nella superiore narrativa, in INTEGRALE ACCOGLIMENTO della presente gravame e quindi ad INTEGRALE della impugnata sentenza n. 10/2019 (Rep. n. CP_4
pag. 2/40 15/2019 del 08/01/2019), emessa e depositata in data 08/01/2019 dal Tribunale di
Pesaro nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Manuela Mari, resa all'esito del procedimento contenzioso civile n. 1483/2017 R.G. (opposizione a decreto ingiuntivo n.
171/2017 Trib. Pesaro del 22/02/2017 - R.G. n. 436/2017) avente ad oggetto: contratti bancari (deposito bancario, cassette di sicurezza, apertura di credito bancario), per
l'effetto: Nel merito in via principale: Accertati e dichiarati: (a) la legittimità dell'emissione del decreto ingiuntivo opposto in primo grado per la sussistenza dei presupposti di cui agli att. 633–634 c.p.c. ed all'art. 50, d.lgs. 01/09/1993, n. 385, c.d. Cont
ed in particolare per l'esaustività e la ritualità della prova del credito fornita in sede monitoria;
(b) la legittimità, validità ed efficacia dell'impegno fideiussorio prestato dal Garante fideiussore opponente in favore della AN e nell'interesse della
Parte mutuataria, anche in ragione della comprovata legittimità, validità ed efficacia dei rapporti garantiti, facenti capo alla Mutuataria/Correntista; la validità e la persistente efficacia ed opponibilità dello stesso impegno fideiussorio del Garante fideiussore, legittimamente e tempestivamente attivato, e quindi per converso
l'infondatezza dell'avversa eccezione di decadenza della garanzia ex art. 1957 c.c., o comunque dei pretesi motivi di estinzione dell'obbligazione ex adverso dedotti;
l'osservanza ad opera della degli obblighi generali, legali e contrattuali, di CP_6 buona fede e correttezza esecutiva nei rapporti intercorsi con il detto garante;
e comunque in ogni caso l'inopponibilità, da parte dello stesso, di qualsivoglia eccezione relativa al rapporto garantito, attesa la preclusione in tal senso derivante dalle natura di contratto autonomo di garanzia propria della fideiussione bancaria omnibus;
(c) in via preliminare – la inammissibilità delle avverse doglianze e domande relative ai rapporti bancari di c/c e di c/anticipi non azionati con il ricorso monitorio opposto;
(d) in via preliminare gradata – avuto riguardo alla data di notifica dell'atto di citazione in opposizione (09/05/2017), la sopravvenuta prescrizione ex art. 2948 c.c. (periodo prescrizionale quinquennale) dell'avversa domanda di ripetizione degli interessi
“chiusi in conto” ed addebitati sui rapporti di c/c, c/anticipi e mutuo per cui è causa in data anteriore al 09/05/2012; ovvero, in via di mero subordine, la sopravvenuta prescrizione ex art. 2033 c.c. (termine prescrizionale decennale) della avversa domanda di ripetizione — per asserito indebito oggettivo — delle somme a qualsivoglia pag. 3/40 titolo addebitate sui rapporti di c/c e c/anticipi in data anteriore al 09/05/2007; e quindi, dichiarata l'estinzione delle relative azioni ex artt. 2946 e 2935 c.c.; (e) in ogni caso – la legittimità e la correttezza della pretesa creditoria azionata dalla AN con il decreto ingiuntivo opposto, riconducibile al debito residuo del
rapporto di finanziamento/mutuo chirografario n.3803066, ed in ogni caso la legittimità e validità delle condizioni normative ed economiche applicate al detto rapporto nonché al c/c di corrispondenza n. 30024150 e al c/c anticipi su fatture n.
30024749 e comunque ad ogni altro intercorso tra le parti (quanto al c/c ed al
c/anticipi: misura degli interessi attivi e passivi, commissioni — anche la c.d.
“Commissione di Massimo Scoperto”, o “CMS”; oneri, spese e relative modalità di capitalizzazione, valute, facoltà di variazione unilaterale in capo alla AN – c.d. “jus variandi”, ecc.; quanto al finanziamento/mutuo chirografario: misura degli interessi corrispettivi e moratori, modalità di rimborso;
ipotesi di decadenza del mutuatario dal beneficio del termine/risoluzione finanziamento;
misura dell'indennità di estinzione anticipata, ecc.; ed ogni altra convenzione pattuita ed ex adverso contestata), tutte pattuite per iscritto come i relativi contratti, in piena e diligente osservanza della vigente disciplina legale, codicistica e speciale, e delle convenzioni contrattuali stipulate tra le parti, confermando per l'effetto l'assoluta legittimità e correttezza dell'addebito dei relativi importi, per le causali ivi indicate;
per l'effetto: (1)
CONFERMARE la validità, legittimità, fondatezza ed efficacia del decreto ingiuntivo opposto in primo grado n. 171/2017 (n. 436/2017 R.G., N. 1217/2017 Cron., n.
181/2017 Rep. del 27/02/2017), emesso dal Tribunale di Pesaro e depositato in data
22/02/2017, per l'effetto dichiarandolo definitivamente esecutivo, in danno dell'opponente ed in favore della cessionaria a titolo particolare del credito de quo — con i relativi accessori, privilegi, garanzie — in giudizio a Parte_1 mezzo della mandataria già “ , in persona del legale Parte_2 CP_7 rappresentante pro tempore, entrambe in atti meglio descritte ed individuate, con ogni conseguente pronuncia e/o declaratoria del caso;
(2) RIGETTARE nella loro integralità le avverse domande di revoca e/o declaratoria di nullità, invalidità e/o illegittimità del decreto ingiuntivo opposto, ed in ogni caso di
pag. 4/40 declaratoria di nullità e/o invalidità e/o illegittimità, anche parziale, dei rapporti bancari per cui è causa (c/c, finanziamento/mutuo chirografario e fideiussioni bancarie omnibus) e delle relative condizioni normative ed economiche, ovvero di estinzione o di inopponibilità dell'impegno fideiussorio del garante opponente;
di accertamento dell'illegittimità dell'addebito di interessi, costi, commissioni ed oneri relativi ai predetti rapporti, di erroneità dei relativi saldi debitori, di non debenza totale e/o parziale di somme, di inesistenza e/o inesigibilità del credito vantato dalla di CP_6 condanna della stessa alla restituzione di somme, anche per compensazione con il credito vantato nei confronti degli
obbligati; nonché ogni altra domanda ex adverso proposta, a qualsiasi titolo formulata, il tutto nelle quantificazioni indicate da controparte ovvero in ogni altra, per l'assoluta infondatezza delle relative pretese e/o in ogni caso per l'assoluta carenza di supporto probatorio alle stesse;
Nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle superiori domande, per le motivazioni già esposte e per i documenti già prodotti in primo grado (in sede monitoria e di cognizione piena ordinaria), in ogni caso previo accertamento e declaratoria di quanto sopra richiesto, per l'effetto
CONDANNARE il sig. , già in giudizio in persona del Persona_1 procuratore , oggi in persona dell'amministratore di sostegno sig. CP_8
tutti come in epigrafe generalizzati, o comunque in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Parte_1
– cessionaria a titolo particolare ed attuale titolare del credito de quo, con i
[...] relativi accessori, privilegi, garanzie personali e reali, già
facenti capo da ultimo ad “ — in giudizio a mezzo della mandataria Controparte_9 già “ , in persona del legale rappresentante pro Parte_2 CP_7 tempore, anch'esse entrambe come in atti meglio individuate e descritte, della complessiva somma di euro 956.861,50 (novecentocinquantaseimilaottocento- sessantuno/50), comprensiva di interessi come da contratto sino al 05/08/2016, oltre ai successivi interessi maturati e maturandi al tasso legale dal 05/08/2016 fino al saldo effettivo ed integrale, oltre che delle spese di procedura monitoria liquidate in complessivi euro 6.870,00 (Seimilaottocentosettanta/00), oltre spese forfettarie, I.V.A.,
pag. 5/40 C.P.A. di legge ed alle successive spese di rito occorrende, ovvero della somma maggiore o minore che apparirà di giustizia all'esito del giudizio;
In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi professionali di lite per entrambi i gradi del giudizio, e con condanna della controparte alla restituzione della somma già corrisposta a titolo di spese legali, in esecuzione della sentenza di primo grado, provvisoriamente esecutiva.”
APPELLATI
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere le seguenti conclusioni:
In via preliminare in rito:
- accertata e dichiarata la manifesta infondatezza ex art. 348 c.p.c. dell'atto di appello rigettare lo stesso con ogni consequenziale disposizione di legge;
In via principale:
- accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità e/o inefficacia dello spiegato atto di appello per difetto di legittimazione attiva in capo a e per essa Parte_1 quale mandataria in persona del legale rappresentante p.t. con ogni CP_7 consequenziale disposizione di legge;
- accertare e dichiarare lo spiegato appello infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni di cui in atti e per l'effetto rigettare lo stesso e confermare la sentenza di primo grado e/o in ogni caso accertare e dichiarare l'estinzione del diritto di
[...] ad agire nei confronti del garante per Controparte_10 Persona_1 intervenuta decadenza e per l'effetto revocare annullare, dichiarare nullo e/o inefficace in toto il decreto ingiuntivo opposto n. 171/2017;
- in subordine, se l'Ecc.ma Corte d'Appello adita dovesse ritenere meritevole di accoglimento lo spiegato appello, accertare e dichiarare l'indebito rivendicabile dal correntista relativamente ai conti correnti n. 24150 e n. 24749 intestati a Parte_3
e/o la condotta fraudolenta della e/o la nullità del contratto di
[...] Controparte_9 finanziamento per difetto di forma e/o l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto di pag. 6/40 finanziamento e/o l'usurarietà delle clausole del medesimo, e per l'effetto rideterminare il saldo del finanziamento a debito della mutuataria nella misura di € 498.060,14 e/o di
€ 512.414,44 o nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia e/o ad istruttoria esperita con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
- in ogni caso revocare, annullare, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 171/2017 per le ragioni di cui in narrativa;
- trasmettere gli atti alla competente Procura della Repubblica per i reati ravvisabili nella condotta dell'opposta;
il tutto con vittoria dei compensi professionali dei due gradi di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale adito, con la sentenza in epigrafe, ha revocato il decreto ingiuntivo n.
171/2017 del 22.02.2017, emesso su istanza di nei confronti di CP_9 Per_1
e quali fideiussori in solido della debitrice principale
[...] Parte_4 [...]
per il pagamento di € 956.861,50, somma comprensiva di interessi Parte_3 come da contratto sino al 25/08/2016, oltre ai successivi interessi maturati e maturandi al tasso legale dal 26/08/2016 fino al saldo effettivo ed integrale;
il credito traeva titolo dal contratto di finanziamento/mutuo chirografario denominato “Mutuo impresa chiro
TV” n. 3803066,stipulato in data 07/04/2011 (di cui euro 791.666,66 per capitale residuo al 27.04.2016 ed euro 165.194,84 per rate scadute ed impagate al 27.04.2016 (n.
19 con scadenza 31.12.2015 e n. 20 con scadenza 31.03.2016) ; il credito era garantito da fidejussione bancaria omnibus sino alla concorrenza di euro 950.000,00 stipulata dai garanti e in data 07.04.2011. Per_1 Pt_4
In particolare il giudice di prime cure riteneva fondata l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. sollevata dal fideiussore nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo: qualificava la garanzia prestata come fideiussione e rilevava che all'art. 5 della fideiussione 14 marzo 2011 ed agli artt. 6 fideiussioni del 15 marzo 2011 e 26 ottobre pag. 7/40 2012 era stabilito che “il termine entro il quale agire per l'adempimento, in deroga a quanto previsto dell'art. 1957 c.c., si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita”, che il termine finale di pagamento previsto nel contratto di mutuo per il rimborso della somma mutuata era di 24 mesi a decorrere dalla erogazione della somma e scadeva il 30.04.2013, che la AN convenuta opposta, tardivamente, in data 20.02.2017 aveva depositato il ricorso monitorio.
cessionaria del credito, proponeva impugnazione avverso la Controparte_11 predetta sentenza.
Si costituiva a mezzo di procuratore generale, chiedendo il rigetto Persona_1 dell'appello; interrotto il giudizio per l'intervenuta nomina di un amministratore di sostegno, la causa veniva ritualmente riassunta, e poi di nuovo interrotta per il decesso del veniva espletata consulenza tecnica d'ufficio; riassunto il giudizio Per_1 all'udienza del 29.04.2025 è stata trattenuta a sentenza, sulla conclusioni precisate con note telematiche.
Va innanzitutto esaminata l' eccezione pregiudiziale sollevata dall' originario appellato, e ribadita dagli eredi costituiti in riassunzione, con cui si contesta la titolarità del credito azionato in capo alla , quale cessionaria dei Parte_1 crediti della argomenta che l'effettiva cessione del credito non è Controparte_9 provata dall'estratto della Gazzetta Ufficiale n. 93 dell'8 agosto 2017, in quanto nella
GU viene dato atto della cessione pro soluto da parte della di una serie Controparte_9 non identificata di crediti alla società di cartolarizzazione 1, ed in quanto i criteri Pt_1 identificativi di inclusione sono generici.
La contestazione si risolve in definitiva nella esatta individuazione dell'oggetto della cessione ed in particolare nella esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito oggetto del presente giudizio e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco.
pag. 8/40 Sul punto la Cassazione ha chiarito, che sotto tale limitato aspetto, “le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo)” (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del
05/04/2023).
Nella recente Cassazione civile sez. I, 29/02/2024 n.5478 si legge che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di
pag. 9/40 contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum;
il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, […]). Diverso è, però, il caso in cui (come certamente accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della pag. 10/40 dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità».
Precisato ciò, l'assunto degli odierni appellanti non è condivisibile, atteso che nell'avviso di cessione in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB, pubblicato nella GU n. 93 del
8/8/2017, l'oggetto della cessione risulta specificato in “tutti i crediti (per capitale, interessi anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o da Controparte_9 finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1971 ed il 2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate.
Soprattutto I dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte del cedente e del cessionario sul sito internet https://www.unicredit.it/it/info/operazioni -di-cartolarizzazione/fino e resteranno disponibili fino ad estinzione del relativo credito ceduto.
I crediti oggetto di cessione pertanto non solo appaiono sufficientemente individuati nel testo dell'avviso con riferimento al dato temporale della loro insorgenza e della loro natura, ma risultano specificamente e singolarmente individuabili dalle parti contrattuali, consultando il sito indicato, oltre che oggetto di eventuale conferma a fronte di formale richiesta dei debitori ceduti.
Osserva del resto il Collegio che vi sono plurimi elementi di natura presuntiva dai quali possa comunque desumersi che il credito oggetto della presente causa sia stato oggetto di cessione.
pag. 11/40 Va soprattutto osservato che la cessione del credito è un negozio consensuale privo di particolari stampi formali e non richiede il rispetto della forma scritta nemmeno ad probationem (in tal senso, Corte di Cassazione sentenza n. 7919 del
26/04/2004, Corte di Cassazione sentenza n. 1396 del 15/05/1974, Corte di
Cassazione sentenza n. 18016 del 09/07/2018, Corte di Cassazione ordinanza n. 17944 del 22/06/2023). Ne consegue che la prova di essa può essere fornita anche tramite presunzioni.
In tale ottica, occorre osservare che ha proposto appello producendo tutti i Pt_1 documenti relativi all'obbligazione principale e all'obbligazione di garanzia. La disponibilità di essi non può diversamente spiegarsi se non presupponendo l'avvenuta cessione, e costituisce prova logica della cessione del credito.
Infine, non si comprendono le ragioni di timore della difesa appellante atteso che, anche qualora per mera ipotesi il titolare del credito non fosse 1 ma un diverso Pt_1 soggetto (ad oggi totalmente inerte e mai palesatosi), parte appellante non è esposta al rischio di eseguire un pagamento non liberatorio, giusto il principio generale di cui al primo comma dell'art. 1189 c.c.: invero, il pagamento effettuato in esecuzione della sentenza di condanna che ha rigettato l'eccezione di carenza della titolarità del credito in capo alla controparte, riproposta tramite gravame, pone di per sé il solvens in una posizione di buona fede.
Con il primo motivo di gravame la società appellante contesta la sentenza gravata in punto di qualificazione delle garanzie prestate;
argomenta che la fideiussione bancaria sottoscritta dal costituisce contratto autonomo di garanzia, in quanto prevede Per_1
l'impegno dei garanti al pagamento a semplice richiesta scritta, la sussistenza dell'impegno fideiussorio fino ad integrale soddisfazione dei diritti della AN, con conseguente rinuncia alla facoltà di eccepire la decadenza del creditore dalla garanzia ex art. 1957, c.c. sino all'integrale estinzione dell'obbligazione.
pag. 12/40 Con il secondo motivo di impugnazione la società appellante aggredisce la sentenza nella parte in cui ha ritenuto la mancata tempestiva attivazione della garanzia entro i 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita: osserva sul punto che di avere inviato intimazione di pagamento, al momento della revoca/risoluzione di tutti i rapporti in essere, in data 22/02/2016 sia all'obbligata principale a mezzo pec, che Parte_3
Con ai garanti e a mezzo Per_1 CP_12
Il secondo motivo, assorbente, è fondato, atteso che nel caso di specie comunque non si configura la decadenza ex art. 1957 c.c.
Occorre rilevare come la Corte di Cassazione in più occasioni (per tutte vedi Cass. sent.
n. 22346 del 26/09/2017) abbia ritenuto che “In tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta",
l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio”.
L'orientamento giurisprudenziale citato deve ritenersi applicabile anche al caso di fideiussione che non presenti la clausola “senza eccezioni”: ricordato che la norma dell'art. 1957 c.c. è norma derogabile, ritiene questa Corte territoriale che la deroga parziale dell'art. 1957 c.c. in quanto limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia, prescinde, ai fini della sua validità, dalla qualificazione della garanzia rilasciata come fideiussione semplice o contratto autonomo di garanzia. Va richiamata sul punto Cass. 7345/1995 secondo cui
“la clausola con la quale il fideiussore si impegna a soddisfare il creditore a semplice richiesta non attribuisce al negozio la qualifica di contratto autonomo di garanzia,
pag. 13/40 incompatibile con lo schema della fideiussione, ma è valida espressione di autonomia negoziale, con l'effetto ulteriore che la semplice richiesta del creditore è idonea ad evitare la decadenza dalla garanzia fideiussoria, prescindendosi dalla proposizione di azione giudiziaria”.
Le medesime argomentazioni hanno trovato ulteriore riscontro dalla giurisprudenza di legittimità più recente: “ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a prima richiesta, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'articolo 1957, comma 1, del cc, deve intendersi riferito giusta applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'articolo 1363 del cc esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione. Pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una richiesta giudiziale di pagamento, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare a prima richiesta l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio. Tanto più che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, prevista dall'articolo 1957 del Cc quale conseguenza del mancato inizio dell'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, e può di conseguenza essere derogata dalle parti sia esplicitamente, sia implicitamente" (Cassazione civile, sez. I, 03/11/2021, n. 31509).
Nel caso di specie risulta provato documentalmente che la fideiussione omnibus prestata in data 07.04.2011 (allegato 15 fascicolo appellante ) contiene la clausola n.6, che prevede l'obbligo del fideiussore di pagare immediatamente alla banca a semplice richiesta scritta;
la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. prevedeva una deroga al termine codicistico, elevato a 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione; il mutuo stipulato in data 7.04.2011 della durata di 24 mesi, prevedeva il pagamento dell'ultima rata in data 30.04.2013, sicchè la decadenza si sarebbe verificata il 30.04.2016; il piano di ammortamento risulta essere stato modificato in adesione all'Accordo di pag. 14/40 Ristrutturazione ex art. 182–bis, LF proposto da ed omologato dal Parte_3
Tribunale di Pesaro in data 29/10–15/11/2013 (cfr. doc. n. 2 e doc. 5c banca appellante), con conseguente differimento del termine finale di ammortamento al
30/09/2018; con raccomandata AR del 22.02.2016 ricevuta il 1.03.2016 la CP_6 ha contestualmente esercitato il diritto di recesso dai rapporti bancari, revocato gli affidamenti ed intimato ai soli fideiussori il pagamento delle somme dovute per saldo debitore del conto corrente del conto anticipi e del finanziamento (la società garantita era stata dichiarata fallita con sentenza del
15.12.2015). La eccepita decadenza pertanto non si è verificata
Ciò posto, vanno riesaminate le eccezioni ritenute assorbite dal giudice di prime cure e riproposte ex art. 346 c.p.c..
Secondo le allegazioni dell'originario appellato, ha acceso presso Parte_3
il c/c ordinario n. 24150 in data 19.3.2004 ed il c/c anticipi fatture n. Controparte_9
24749 in data 31.3.2004; esso appellante in data 7.4.2011, unitamente a Parte_4
ha rilasciato fideiussione per l'importo massimo di € 1.300.000,00 in favore
[...] della a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti da Controparte_9 operazioni bancarie di qualunque natura consentite alla debitrice;
in Parte_3 data 7.04.2011 la ha erogato alla società correntista il Controparte_9 finanziamento/mutuo chirografario n. 380366 per il complessivo importo di €
950.000,00; a quella data il c/c ordinario presentava un saldo debitore di € 370.418,37 mentre il c/c anticipi fatture esponeva un saldo debitore di € 615.071,52 per un importo complessivo di € 985.489,89; l'importo oggetto del finanziamento, pari ad €
942.875,00 al netto delle spese, è stato accreditato sul conto corrente ordinario n.
24150, ed utilizzato per ripianare l'esposizione debitoria complessiva, in quanto sul c/c anticipi fatture n. 24749 veniva effettuato un giroconto dell'importo di € 565.000,00, sicchè all'esito risultava un saldo debitore di € 50.071,52, mentre sul c/c ordinario n.
24150 risultava un saldo debitore di € 98.544,57.
L'appellato ha quindi eccepito che il prestito chirografario è stato contratto per ripianare esposizioni debitorie della società correntista, relative ai contratti di conto pag. 15/40 corrente e di conto anticipi n. 24150 e n. 24749; ha contestato i saldi debitori dei conti correnti in quanto i relativi contratti presentavano pattuizioni illegittime, ha infine chiesto di rideterminare il saldo del finanziamento a debito della mutuataria.
In particolare quanto al c/c ordinario n. 24150 ha eccepito:
- la nullità del contratto per carenza di forma scritta, non essendo stato sottoscritto dalla ma dalla sola società correntista;
CP_6
- la carenza di forma scritta con riguardo le condizioni economiche, mancando l'allegato “Prospetto delle condizioni economiche”, con conseguente indeterminatezza per la violazione degli artt. 1284 c.c., 1346 c.c., 117 comma 4
TUB
Quanto al c/c anticipi fatture n. 24749, l'appellato ha eccepito:
- la violazione degli artt. 1284, 1346 c.c., 117 comma 4 TUB, non essendo state pattuiti i tassi debitori con riguardo all'ipotesi di impiego del conto “dentro il fido”, atteso che la tabella delle condizioni economiche allegata al contratto indica solo i tassi debitori e le Cms applicabili in caso di utilizzo oltre i limiti di fido, mentre non risultano indicate le condizioni economiche pattuite per il caso di utilizzo del rapporto nei limiti dell'affidamento accordato;
- il superamento del tasso soglia con riguardo al Tasso Annuo Effettivo (Tae), ammontate al 20,397% a fronte di un Tasso Soglia vigente al primo trimestre del
2004 pari al 9,105% per gli anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche oltre € 5.000,00.
Quanto al contratto di finanziamento n. 3803066 del 7.4.2011, l'appellato ha eccepito:
- l'illiceità della causa del contratto di finanziamento imposto dalla banca alla debitrice al fine di ripianare le posizioni debitorie dei medesimi conti:
pag. 16/40 - la nullità per difetto di forma, stante l'omessa sottoscrizione del contratto di finanziamento da parte del funzionario della banca il quale ha solo certificato la data certa del documento;
- la difformità del Taeg effettivo, pari al 6,176%, rispetto a quello esposti nella scheda contrattuale, pari al 6,14403%;
- l'aleatorietà e l'indeterminatezza del tasso debitore, atteso che l'art. 4 del contratto di finanziamento prevede un tasso di interesse variabile, corrispondente alla quotazione dell'Euribor a tre mesi moltiplicato per il coefficiente 365/360, ma arrotondato allo 0,05% superiore, maggiorato di 4 punti percentuali in ragione d'anno (l'aletorietà sarebbe data sia dall'evoluzione del parametro Euribor 3 mesi e sia alla concreta misura dell'arrotondamento ai cinque centesimi “superiori” di tale parametro);
- il superamento del tasso soglia;
L'appellato ha contestato infine che la non ha fornito la prova del credito CP_6 azionato, in quanto l'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 TUB non spiega efficacia probatoria piena nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, essendo per contro la onerata della produzione di tutti gli estratti conto emessi CP_6 durante il rapporto.
Va in primo luogo affermata l'infondatezza della eccezione di nullità dei contratti bancari recanti la sottoscrizione della sola società correntista/ mutuataria, alla luce dei principi ormai consolidati nella giurisprudenza della Suprema Corte per cui “In tema di contratti bancari, la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta prevista dall'art. 117, comma 3, del d.lgs. n. 385 del 1993, trattandosi di un requisito che va inteso non in senso strutturale, ma funzionale. Ne consegue che è sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, potendo il consenso della banca desumersi alla stregua di comportamenti
pag. 17/40 concludenti” (cfr. per tutte Cass. ord. n. 16070 del 18/06/2018; n. 22385 del
06/09/2019). La stessa Corte ha anche precisato che detti comportamenti concludenti possono essere individuati nella “consegna del documento negoziale, da essa predisposto, la raccolta della firma del cliente e l'esecuzione del contratto” (cfr. Cass.
Sez. Un. sent. 898 del 6/01/2018), condotte rilevabili anche nel caso in esame e alle quali possono essere aggiunti l'avvenuto invio degli estratti conto (prodotti dalla parte opponente, odierna appellata) e la produzione in giudizio della documentazione contrattuale da parte della banca sia in sede di ricorso per decreto ingiuntivo, con riguardo al prestito chirografario, sia in sede di costituzione nel giudizio di opposizione, con riguardo al conto corrente ed al conto anticipi.
Va poi rigettata l'eccezione di nullità del prestito chirografario, che l'appellato prospetta come viziato sotto il profilo causale, stante l'utilizzo della somma mutuata per ripianare pregressi debiti.
Il contratto di finanziamento non contiene alcuna clausola contrattuale che preveda la destinazione delle somme erogate a un preciso scopo, in particolare al ripianamento dello scoperto di conto.
Del resto è irrilevante che la messa a disposizione dei fondi abbia eliso lo scoperto di conto, atteso che il cosiddetto "mutuo solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo in quanto non è contrario né alla legge, né all'ordine pubblico, specie se si considera che l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la "datio rei" giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa;
va richiamata in tal senso Cass.
23149/22: Il cosiddetto "mutuo solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale "pactum de non petendo" in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad
pag. 18/40 integrare la "datio rei" giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa.
Nella citata pronuncia si specifica che :
-) il mutuo solutorio non è nullo, perché "il ripianamento della passività costituisce in definitiva una possibile modalità di impiego dell'importo mutuato" (Sez. 3 - , Ordinanza
n. 37654 del 30/11/2021, Rv. 663324 - 01);
-) deve ritenersi "superato il precedente indirizzo" secondo cui il mutuo solutorio è un contratto simulato oppure illecito;
"il ricorso al credito come mezzo di ristrutturazione del debito è previsto dalla stessa normativa vigente, che a mezzo degli artt. 182- bis e 182-quater della legge fall." (Sez. 1 - , Ordinanza n. 4694 del 22/02/2021, Rv.
660570 - 01);
-) la violazione di una norma imperativa non dà luogo necessariamente alla nullità del contratto (Sez. 1 - , Ordinanza n. 4694 del 22/02/2021, Rv. 660570 - 01);
-) il perfezionamento del contratto di mutuo, con la consequenziale nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità del mutuatario medesimo, non rilevando, a detto fine, che il contratto abbia le caratteristiche del mutuo cd. di scopo, nel quale sia previsto l'obbligo di utilizzare quella somma ad estinzione di altra posizione debitoria verso il mutuante. (Sez. 1,
Sentenza n. 1945 del 08/03/1999, Rv. 523924 - 01).
L'arresto giurisprudenziale risulta inoltre confermato da Cassazione civile sez. III,
11/10/2022, n.29644 in tema di mutuo fondiario.
Sul dibattito sono infine intervenute le SSUU che hanno chiarito che "Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse pag. 19/40 esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale.
(Cassazione civile sez. un., 05/03/2025, n.5841).
Va infine ribadito che l'uso della somma mutuata a fine solutorio è irrilevante, attinendo ai motivi del negozio e non alla sua causa, sicchè non può neppure parlarsi di collegamento negoziale tra mutuo e rapporto di conto corrente nell'ambito del quale è sorto il debito che il mutuatario ha inteso estinguere, né si trasferiscono al mutuo eventuali nullità del conto corrente ripianato, generatrici di addebiti illegittimi, atteso che sul conto può essere esperita l'azione di ripetizione dell'indebito dei c.d. pagamenti solutori.
Per quanto riguarda il contratto di finanziamento n. 3803066 del 7.4.2011, l'originario appellato aveva eccepito la difformità del Taeg effettivo, pari al 6,176%, rispetto a quello esposti nella scheda contrattuale, pari al 6,14403%, asserendone la nullità.
L'eccezione è infondata.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte: “come già osservato da questa Corte (cfr. Cass. n. 4597/2023; vedi anche Cass. n. 39169/2021), l'indicatore sintetico di costo (ISC) è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla deliberazione del CICR del 4.3.2003, che ha demandato alla AN d'IT il compito di individuare
"le operazioni e i servizi per i quali... gli intermediari sono obbligati a rendere noto un
"Indicatore Sintetico di Costo" (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla AN d'IT ". Tale indice rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, di rendere il cliente edotto dell'effettiva onerosità dell'operazione.
pag. 20/40 Pa Proprio perché svolge una mera funzione di pubblicità e trasparenza, l' non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto;
non rientra nelle nozioni di "tassi, prezzi e condizioni" cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117 comma 6 TUB".
D'altra parte, la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell è prevista esclusivamente per il caso del credito al consumo, nell'ambito Pt_6 della cui disciplina l'art. 125 bis comma 6 TUB (peraltro entrato in vigore effettivamente solo nel 2010 e quindi successivamente alla stipula del contratto di mutuo di cui è causa) prevede che "Sono nulle le clausole del contratto relative a costi
a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo
121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto".
Ne consegue che l'unico rimedio di cui può avvalersi eventualmente il mutuatario, al quale siano state applicate condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate dalla banca, è di natura risarcitoria (sempre che il mutuatario sia in condizione di provare di aver subito un pregiudizio nonché il nesso di causalità tra condotta scorretta della banca e danno).
Pa Ciò in quanto l'erronea indicazione dell , integrando la violazione di una regola di condotta della banca (dovere di informazione trasparente delle condizioni del contratto di mutuo applicate alla clientela), non incide sulla validità del contratto (vedi S.U. n.
26724/2007) e può quindi dar luogo soltanto a responsabilità precontrattuale o contrattuale.” (fra le più recenti: Cassazione civile, sez. I, 16/12/2024, n. 32811).
Sempre l'appellato ha ribadito l'eccezione di nullità del finanziamento per l'aleatorietà
e l'indeterminatezza del tasso debitore, atteso che l'art. 4 del contratto di finanziamento prevede un tasso di interesse variabile, corrispondente alla quotazione dell'Euribor a tre mesi moltiplicato per il coefficiente 365/360, ma arrotondato allo 0,05% superiore, maggiorato di 4 punti percentuali in ragione d'anno (l'aleatorietà sarebbe data sia pag. 21/40 dall'evoluzione del parametro Euribor 3 mesi e sia alla concreta misura dell'arrotondamento ai cinque centesimi “superiori” di tale parametro).
Anche tale eccezione risulta infondata.
Nel caso di specie è stato utilizzato il coefficiente 365/360, che è un fattore di conversione utilizzato nel mondo finanziario, in particolare per i tassi Euribor, per passare da un regime di calcolo basato su 360 giorni all'anno (Act/360) a uno basato su
365 giorni (Act/365): il rapporto 365/360 (che è circa 1,01389) serve a "correggere" il tasso Euribor Act/360 per renderlo più comparabile a un tasso basato su 365 giorni, risultando quindi leggermente più alto: in questo caso quindi Euribor/360 viene moltiplicato per il coefficiente 365/360: [(Valore dell'Euribor 360*365)/360].
Si è quindi in presenza di un caso diverso da quello considerato da Corte di Cassazione sentenza n. 20801/2024 (assenza di specificazione del divisore 365 o 360).
Né può ritenersi che la determinazione contrattuale del tasso di interesse sia nulla per la pattuizione di un tasso, che, semplicemente, è variabile: L' Euribor infatti non è intrinsecamente casuale, ma è un tasso calcolato sulla base media dei tassi interbancari ossia sulla base di dai forniti dalle banche, sicchè la sua variabilità – con gli elementi di incertezza insiti nel fatto che i valori euribor sono soggetti alle fluttuazioni del mercato del credito - è dovuta alle dinamiche del mercato interbancario;
anche l' arrotondamento non crea casualità, concretandosi in una forma di gestione del valore del tasso motivata da esigenze di semplificazione del calcolo.
Va del resto ricordato che secondo la Cassazione l'indagine sulla determinatezza dell'oggetto del contratto attiene alla costruzione strutturale dell'operazione negoziale ed
è volta a verificare che essa abbia confini ben definiti con riguardo all'an e al quantum degli interessi (non legali) che devono essere pattuiti sulla base di criteri oggettivi e insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza, dunque non sulla base di elementi indefiniti o rimessi alla discrezionalità di uno dei contraenti (ex plurimis, in tema di determinazione del tasso di interesse mediante rinvio agli usi o a parametri incerti, Cass.
pag. 22/40 n. 28824 e 36026/2023, n. 17110/2019, n. 8028/2018, n. 25205/2014); è principio giurisprudenziale ricorrente quello secondo cui una convenzione relativa agli interessi, per essere validamente stipulata ai sensi dell'art. 1284 c. 3 c.c. - che è norma imperativa
- debba avere un contenuto assolutamente univoco e contenere la puntuale specificazione del tasso di interesse;
ove il tasso convenuto sia variabile, è idoneo ai fini della sua precisa individuazione il riferimento a parametri fissati su scala nazionale alla stregua di accordi interbancari, mentre non sono sufficienti generici riferimenti, dai quali non emerga con sufficiente chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione (cfr. Cass. n. 2317/2007; Cass. n. 2072/2013; Cass. n.
25205 del 27/11/2014).
Il tasso di interesse può quindi essere determinato anche per relationem, con esclusione del rinvio agli usi, ma in tal caso il contratto deve richiamare criteri prestabiliti ed elementi estrinseci che, oltre ad essere oggettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del tasso, non devono essere determinati unilateralmente. In particolare, il tasso di interesse può essere anche solo desumibile dal contratto con l'ordinaria diligenza, sia pure senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante, non rilevando la difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale, né la perizia richiesta per la sua esecuzione (cfr. Cass. n.
8028/2018).
La domanda riconvenzionale sollevata dal fideiussore, che chiede di rideterminare il saldo della complessiva esposizione debitoria della società garantita per effetto della rettifica dei saldi del conto corrente e del conto anticipi va quindi esaminata, atteso che il versamento sul conto corrente ordinario della somma mutuata ha comunque eliso il passivo del conto corrente ordinario e del conto anticipi, che l'originario appellato assumeva dovuti a poste indebite.
Va puntualizzato come si atteggia l'onere probatorio nella controversia in esame, ove la domanda riconvenzionale di accertamento del saldo si contrappone a quella diretta al pag. 23/40 pagamento del saldo del prestito chirografario, domanda originariamente azionata dalla AN in via monitoria
Secondo la Suprema Corte «Nei rapporti bancari di conto corrente, ove alla domanda principale diretta al pagamento del saldo del rapporto, proposta dalla banca in via monitoria, si contrapponga la domanda riconvenzionale del correntista di accertamento del saldo e di ripetizione dell'indebito, formulata in sede di opposizione ex art. 645 c.p.c., ciascuna delle parti è onerata della prova delle operazioni da cui si origina il saldo. In particolare, la mancata documentazione di una parte delle movimentazioni del conto, il cui saldo sia a debito del correntista, non esclude una definizione del rapporto di dare e avere fondata sugli estratti conto prodotti da una certa data in poi;
sicché, ove manchi la prova delle movimentazioni del conto occorse nel periodo iniziale del rapporto, il correntista non potrà aspirare ad un rigetto della domanda di pagamento della banca, ma, nel contempo, quest'ultima non potrà invocare, in proprio favore, l'addebito della posta inziale del primo degli estratti conto prodotti» (Cass., 05/08/2021, n. 22387).
Nel caso di specie entrambe le parti sono onerate della prova delle contrapposte pretese aventi rispettivamente ad oggetto l'inesistenza e l'esistenza del credito dedotto in lite
(per l'ipotesi di contrapposte domande di pagamento e di accertamento negativo: Cass.
16 giugno 2005, n. 12963; Cass. 15 febbraio 2007, n. 3374; con specifico riguardo al caso in cui il correntista agisca in giudizio chiedendo di rideterminarsi il saldo del conto e la ripetizione degli importi da lui indebitamente versati, mentre la banca spieghi riconvenzionale per la corresponsione degli importi di cui si assuma creditrice: Cass. 7 maggio 2015, n. 9201 cit.). Ciò significa, in concreto, che ciascuno dei due contendenti ha l'onere di dar prova delle operazioni da cui si origina il saldo.
Sempre secondo la Cassazione, nella prospettiva consegnata dall'art. 2697 c.c., la mancata documentazione di una parte delle movimentazioni del conto, il cui saldo sia a debito del correntista, non esclude una definizione del rapporto di dare e avere fondata sugli estratti conto prodotti da una certa data in poi (cfr. Cass. 2 maggio 2019, n.
11543 cit., secondo cui non vi sarebbe infatti ragione, in senso logico e giuridico, per
pag. 24/40 ritenere che nell'ambito del contratto di conto corrente un adempimento solo parziale dell'onere di produzione degli estratti conto precluda di procedere alla semplice sterilizzazione del saldo debitorio portato dal primo degli estratti conto prodotti).
Essendo sia la banca che il correntista onerati della prova dei propri assunti, la mancata produzione degli estratti conto assume una colorazione neutra sul piano della ricostruzione del rapporto di dare e avere e giustifica, come tale, un accertamento del saldo di conto corrente che non è influenzato dalle movimentazioni del periodo che sono prive di rendicontazione.
Infatti, proprio in quanto ognuna delle parti assume la veste di attore all'interno del giudizio, è inconcepibile che l'una e l'altra possano giovarsi delle conseguenze del mancato adempimento dell'onere probatorio della controparte.
E' da ricordare che, con riferimento alle azioni della banca e del correntista, operano, due distinti criteri che, rispettivamente, consentono di risolvere la questione relativa alla mancata prova dell'andamento del conto da parte dell'attore che ne è onerato.
Nella causa promossa dalla banca per il pagamento del saldo, ove la stessa non riesca
a dissolvere, anche attraverso mezzi di prova diversi dagli estratti conto, l'incertezza quanto al fatto che, con riferimento al periodo non documentato, il correntista abbia maturato, per effetto dello storno di importi non dovuti (quali interessi ultralegali o anatocistici), un credito di imprecisato ammontare - tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo -, la domanda deve essere respinta;
di contro, nella causa promossa dal correntista per la rideterminazione del saldo o la ripetizione dell'indebito, ove non risulti provato, anche con l'apporto di mezzi di prova che possono essere diversi dagli estratti conto, che il saldo dell'intervallo temporale non documentato abbia ad oggetto un debito inferiore o inesistente, o addirittura un credito di detto soggetto, si devono elaborare i conteggi partendo da tale saldo debitore (Cass. 2 maggio 2019, n. 11543; nel medesimo senso, Cass. 9 dicembre 2019, n. 32016 e Cass. 13 gennaio 2020, n. 330, non massimate sul punto).
pag. 25/40 Poichè, come osservato, tali criteri non possono trovare riscontro applicativo nel caso di contrapposte domande della banca e del correntista, deve darsi atto - in mancanza di prove quanto alle movimentazioni del conto occorse nel periodo iniziale del rapporto - che da un lato la banca non potrà invocare, in proprio favore, l'addebito della posta iniziale del primo degli estratti conto prodotti e che, dall'altro, il correntista non potrà aspirare a un rigetto della domanda di pagamento della banca stessa (rigetto che del resto si giustifica, nelle azioni proposte dall'istituto di credito, con la astratta possibilità che, in ragione delle eliminazione delle somme illegittimamente addebitate al cliente nel periodo non documentato, il saldo su cui innestare le successive movimentazioni del conto sia a credito del correntista stesso, e ciò per un ammontare - necessariamente - indefinito: ma tale possibilità, a ben vedere, non si pone, almeno di regola, allorquando il correntista si faccia pure attore, giacchè in questo caso lo stesso formulerà una domanda che, per non risultare indeterminata, dovrà negare la suddetta evenienza). Cassazione civile sez. I, 29/10/2020, (ud. 10/09/2020, dep. 29/10/2020),
n.23852.
Il rapporto di dare e avere tra le parti va dunque ricostruito in base alla documentazione contrattuale versata in atti dalla ed agli estratti conto prodotti dalla parte CP_6 opponente.
Risulta fondata l'eccepita nullità degli interessi debitori ultralegali con riguardo al contratto di conto corrente ordinario.
Osserva questa Corte territoriale che la difesa spesa dall'appellato va interpretata come rituale eccezione di nullità delle condizioni economiche per carenza di forma scritta;
a fronte di tale eccezione, la ha depositato la scheda contrattuale, che tuttavia CP_6 espone solo le norme generali regolanti il rapporto di conto corrente, ma non riporta le condizioni economiche pattuite.
Detto difetto probatorio inibisce, nei rapporti dove le condizioni economiche non sono specificate, l'applicazione di interessi oltre la misura legale prevista dall'ultimo comma dell'art.1284 c.c., con la conseguenza che in applicazione dell'automatica sostituzione pag. 26/40 in ragione della nullità parziale di cui all'art.1419 c.2° c.c., la banca può esigere i soli interessi al saggio legale (cfr. Cass. n. 12276/2010).
La nullità della clausola relativa agli interessi in difetto di convenzione scritta deriva infatti dall'art. 1284, c. 3, cc.; la nullità non può essere sanata dalla comunicazione del concreto tasso applicato in quanto detta comunicazione non rende certo il criterio della loro determinazione, poiché non richiama criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse. Pertanto permane l'incertezza che la determinazione sia rimessa alla discrezionalità dell'istituto bancario.
Inoltre, la conoscenza successiva del saggio applicato non vale a sanare l'originario vizio di nullità della pattuizione, data la carenza del requisito della determinabilità; l'art. 1346 cc esige che tale requisito sussista a priori, al punto che non può essere individuato successivamente, tanto più quando il saggio non sia determinato da entrambe le parti ma da una di esse, che l'abbia portato a conoscenza dell'altra attraverso documenti che abbiano il fine esclusivo di fornire l'informazione delle operazioni periodicamente contabilizzate e non anche di contenere proposte contrattuali, capaci di assumere dignità di patto in difetto di espresso dissenso (Cass. 14684/03; nello stesso senso Cass.
17338/02, Cass. 4490/02, Cass. 1287/02).
Pertanto, gli estratti conto ricevuti dalla società correntista contenenti la misura delle condizioni economiche applicate, come pure la pratica dell'affissione nei locali della delle condizioni economiche variate, non sono sufficienti a sanare la nullità CP_6 della pattuizione, data la radicata carenza del requisito della determinabilità.
D'altro canto l'approvazione degli estratti conto non implica l'insussistenza di addebiti illegittimi da parte della banca. Com'è noto, infatti, l'approvazione tacita dell'estratto di conto corrente non si estende alla validità ed efficacia dei rapporti pag. 27/40 obbligatori sottostanti, ma ha la funzione di certificare la verità storica dei dati riportati nel conto (Cass. 3574/11); la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano, dunque, solo gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale (Cass. 25 maggio 2017, n.
13258; Cass. 26 maggio 2011, n. 11626).
Al rapporto di conto corrente ordinario devono quindi essere applicati i tassi ex art. 117 TUB.
Ciò non vale con riguardo al conto anticipi per il quale risulta essere stato depositato dalla il documento di sintesi, nel quale risulta essere stato pattuito tasso debitore CP_6 nominale/effettivo annuo pari al 13,00/13,65%. Inconferente sul punto che il documento di sintesi preveda tale tasso per gli sconfinamenti ultra fido: esso va ritenuto valido tasso debitore in assenza di prova, da parte dell'opponente, dell'esistenza di un affidamento.
Va del resto ricordato che per il conto anticipi su fatture non ha senso parlare di importo del fido, e quindi di andare a verificare l'esistenza di un ulteriore tasso extra fido da applicare in caso di “sconfinamento”; l'anticipazione altro non è che un finanziamento garantito da crediti specifici sicchè il tasso ivi indicato remunera il finanziamento.
Va ritenuta l'invalidità della commissione di massimo scoperto, non risultando idonea pattuizione scritta.
In tema di CMS va infatti ricordato che dette commissioni costituiscono la remunerazione dell'istituto di credito per il costo sostenuto per la “messa a disposizione di una certa somma in favore del correntista a prescindere dalla concreta utilizzazione
(con conseguente indisponibilità per la banca della somma concessa). La Suprema
Corte di Cassazione con la sentenza n. 870 del 18 gennaio 2006 ha dato una corretta definizione della commissione di massimo scoperto, definendola come la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del pag. 28/40 correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma. La relativa previsione negoziale è tuttavia valida ex artt. 1346 e 1418 c.c. solo ove sia determinato l'ammontare di quanto dovuto per il relativo servizio mediante l'indicazione del valore percentuale e la previsione del criterio di calcolo, rendendo cioè determinabile il concreto criterio di computo della commissione e lo specifico impatto sui saldi di chiusura periodica del conto corrente bancario.
Come detto, per il contratto di c/c ordinario manca la prova di qualsivoglia condizione economica;
il contratto di conto anticipi presenta una pattuizione viziata da indeterminatezza con riguardo alla commissione di massimo scoperto, indicata solo nella misura percentuale del 1,50%, non essendo stata indicata la base di calcolo nella relativa clausola;
Va infatti ricordato che: "in tema di conto corrente bancario, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata” (in tal senso, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 19825 del 20/06/2022).
Trattandosi di condizione economica, devono essere oggetto di specifica pattuizione tutti gli elementi che concorrono a determinare la posta debitoria: percentuale, periodicità di calcolo degli addebiti, base di calcolo. La base di calcolo costituisce infatti il concreto meccanismo di funzionamento della commissione (ad es: montante utilizzato o provvista accordata, ovvero punta massima dello scoperto in un determinato arco temporale, ovvero ancora media dello scoperto in un determinato arco temporale); la pattuizione di CMS che non la indichi è quindi indeterminata ex art. 1346 c.c., non consentendo al correntista di comprendere il concreto criterio di computo della commissione, il suo funzionamento e lo specifico impatto della voce di costo sui saldi trimestrali di chiusura periodica del conto corrente bancario.
pag. 29/40 Vanno poi verificate le eccezioni relative al superamento del tasso soglia sollevate con rigurdo al conto anticipi ed al finanziamento, mediante perizia.
Va poi chiesto al CTU di procedere alla verifica della eventuale intervenuta prescrizione della domanda di ripetizione/storno degli addebiti illegittimi, da effettuare secondo il criterio indicato nel quesito, sulla scorta della eccezione formulata dalla banca nel giudizio di prime cure.
La Corte di Cassazione, a sezioni unite, con sentenza n. 24418/2018, ha distinto le rimesse ripristinatorie delle rimesse solutorie nei rapporti bancari, in ordine alla decorrenza della prescrizione del diritto del cliente alla ripetizione degli importi indebitamente versati alla banca.
La Cassazione ha in particolare stabilito che la prescrizione decennale dell'azione di ripetizione da parte del cliente delle somme addebitate nei rapporti bancari inizia a decorrere dalla chiusura del rapporto per le rimesse ripristinatorie (eseguite cioè in presenza di un affidamento concesso e nei limiti dello stesso, quale ripristino della disponibilità ottenuta con il fido), ed invece ad ogni singolo addebito per le rimesse solutorie (eseguite cioè in assenza di affidamento o oltre l'affidamento concesso, in cui la rimessa ha l'effetto di estinguere il debito del cliente verso la banca).
Nel caso di rimesse ripristinatorie, dunque, la prescrizione inizia a decorrere dalla formale chiusura del rapporto;
nel caso di rimesse solutorie, la prescrizione decorre anche durante il rapporto, dalla data di ogni singolo addebito per cui è domandata la restituzione alla banca e sono richiedibili dal cliente soltanto gli addebiti dell'ultimo decennio anteriore alla messa in mora o alla citazione in giudizio della banca.
Ebbene, in punto di onere della prova, Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 15895 del
2019, ha precisato come “l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso di rapporto di conto corrente assistito da un'apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche necessaria l'indicazione di specifiche rimesse solutorie”.
pag. 30/40 Va aggiunto che la distinzione tra rimesse a carattere solutorio e rimesse a carattere ripristinatorio presuppone l'individuazione dei fidi eventualmente accordati al cliente, e quindi l'identificazione della soglia di copertura tempo per tempo in essere, nel periodo oggetto di indagine, per il conto al quale siano affluite le rimesse da analizzare;
tale operazione va effettuata sulla base della documentazione contrattuale in atti atteso che Cass. 30 ottobre 2018, n. 27705 ha chiarito come sia onere del cliente -che voglia negare la natura solutoria delle rimesse su conto scoperto invocate per far valere l'eccezione di prescrizione nei rapporti di conto corrente- provare l'esistenza di un'apertura di credito, non essendo sufficiente l'esistenza di elementi che facciano pensare a un fido di fatto.
Inoltre alla luce di Corte di Cassazione, sentenza 19 maggio 2020, n. 9141 per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre, all'esito della declaratoria di nullità da parte dei giudici di merito delle clausole anatocistiche, previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento. Per le rimesse solutorie prescritte vanno considerati solo i versamenti effettuati nel momento in cui il saldo debitore era in extra fido, e per l'entità che ha permesso il rientro nell'apertura di credito concessa contrattualmente.
Si è quindi posto al CTU il seguente quesito.
Provveda il CTU a determinare il saldo dare/avere sui rapporti intercorsi fra CP_9
e , ossia sul c/c ordinario n. 24150 in data 19.3.2004, il c/c
[...] Parte_3 anticipi fatture n. 24749 datato 31.3.2004, il finanziamento/mutuo chirografario n.
380366 datato 7.04.2011, sulla base dei seguenti principi:
pag. 31/40 1) il periodo del computo inizia dal primo saldo utile leggibile negli estratti conto prodotti (ovvero dalla prima operazione compresa nell'estratto conto più remoto); la data finale dei conteggi è quella del 25.08.2016. Qualora il primo saldo utile leggibile non coincida con l'apertura del contratto di conto corrente, o qualora nel periodo in esame si dovesse rilevare una interruzione negli estratti conto prodotti il CTU dovrà a) considerare i periodi antecedente e successivo all'interruzione, come completamente separati e a se stanti, sommando quindi alla fine le differenze rilevate;
b) considerare i saldi iniziali di ogni periodo;
2) gli interessi attivi e passivi hanno capitalizzazione come da contratto;
3) gli interessi attivi e passivi del conto corrente ordinario vanno calcolati al tasso ex art. 117 TUB, gli interessi attivi e passivi del conto corrente anticipi e del prestito chirografario vanno calcolati al tasso convenzionale
4) non vanno addebitati gli importi per commissione di massimo scoperto
USURA
Accerti il CTU, secondo i D.M. via via intervenuti, se i tassi di interesse (corrispettivo e moratorio) pattuiti al momento della stipulazione da parte della banca del conto anticipi e del prestito chirografario erano inferiori al tasso soglia o abbiano superato il tasso soglia, e ciò al momento della pattuizione seguendo le modalità indicate in
Cassazione civile, sez. un., 20/06/2018, n. 16303 e sentenza SS. UU. n.
19597/2020, utilizzando per quanto compatibile il metodo elaborato da AN
d'IT; in particolare ai fini della determinazione del tasso di interesse usurario occorre avere riguardo al tasso effettivo globale (TEG), che indica il costo complessivo dell'operazione, comprensivo di commissioni, remunerazioni, spese di istruttoria e spese di assicurazione se presenti (v. Cassazione civile sez. VI, 14/12/2021,
(ud. 15/07/2021, dep. 14/12/2021), n.39898);
gli interessi moratori vanno considerati nella determinazione del TEG applicato in concreto secondo i criteri indicati da SS. UU. n. 19597/2020;
pag. 32/40 nel calcolo del TEG non va inclusa la commissione di estinzione anticipata (v. Cass.
Civ., Sez. III, 7 marzo 2022, n. 7352), mentre vanno incluse le spese assicurative (v. Cassazione civile sez. VI, 01/02/2022, (ud. 31/03/2021, dep.
01/02/2022), n.3025);
Nell'ipotesi in cui riscontri l'applicazione di interessi usurari: a) In caso di superamento del tasso soglia per effetto degli interessi moratori si applica l'art. 1815, comma 2, cod. civ., onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224, comma 1, cod. civ., con la conseguente sostituzione degli interessi moratori con i corrispettivi lecitamente convenuti;
b) in caso di applicazione di interessi corrispettivi usurari proceda alla loro eliminazione.
PRESCRIZIONE: svolga il CTU una verifica atta ad individuare, per il periodo antecedente ai dieci anni dalla notifica della citazione, se siano intervenute rimesse
'solutorie', ossia versamenti su conto passivo in assenza di affidamento o su conto
'scoperto' oltre i limiti dell'affidamento (per la sola parte di versamento necessaria al
'rientro' dall'esposizione); nel caso di presenza di versamenti solutori, imputi gli stessi agli oneri addebitati dalla banca sul conto (per interessi, commissioni e spese indicati nella prima parte del quesito, compresa la loro componente 'legittima') partendo dai più risalenti fino alla data del singolo pagamento. All'esito, determini il CTU l'ammontare degli addebiti illegittimi la cui domanda di ripetizione non è prescritta e conseguentemente il nuovo saldo finale corretto del conto tenendo conto della prescrizione.
Provveda il CTU alle indicate operazioni facendo il calcolo sul conto rettificato, ossia depurato degli effetti derivanti dalla applicazione di poste indebite
Provveda infine il CTU a determinare il credito residuo della CP_6
All'esito dell'indagine peritale è emerso quanto segue.
Conto Corrente n. 24150 pag. 33/40 Va innanzitutto rilevato che, come confermato dal CTU gli estratti conto e gli scalari del citato conto corrente sono risultati incompleti (nella perizia vengono esattamente indicati i documenti contabili mancanti), sicchè sulla base delle indicazioni fornite nel quesito, il ricalcolo finale del conto è stato eseguito partendo dal primo saldo riportato nello scalare di conto corrente al 30/09/2006, non essendo rinvenibili saldi documentati riferiti ad epoca precedente;
per il periodo successivo (fino al 30/06/2016) sono risultati disponibili tutti i dati necessari alla ricostruzione del rapporto bancario.
E' stata applicata la capitalizzazione trimestrale in quanto all'art. 7 rubricato “Chiusura periodica del conto – regolamento degli interessi commissioni e spese – recesso dal contratto di conto corrente – solidarietà obbligazioni”, al comma 2° è previsto: “I rapporti di dare avere relativi al conto corrente, sia esso debitore o creditore, vengono regolati, con identica periodicità trimestrale (e cioè fine marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno), portando in conto – con valuta data di regolamento dell'operazione – gli interessi e le commissioni nella misura stabilita, nonché le spese postali, telegrafiche e simili e le spese di tenuta e chiusura del conto ed eventuali altre, nonché applicando le trattenute fiscali di legge. Il saldo risultante dalla chiusura periodica così calcolato produce interessi secondo le medesime modalità”.
Per il ricalcolo sono stati applicati i tassi ex art. 117 TUB, ossia tasso minimo dei
BOT tempo per tempo vigente, per il tasso a debito, tasso massimo dei BOT tempo per tempo vigente, per il tasso a credito, e non è stata applicata la CMS.
E' stata verificata l'esistenza di rimesse solutorie prescritte nel periodo antecedente il decennio a ritroso dalla notifica della citazione in opposizione (30.09.2006-
09.05.2007).
L'analisi degli estratti conto, però, evidenzia che il conto è sempre stato affidato;
infatti, nei prospetti di liquidazione degli interessi è presente l'indicazione del livello di fido tempo per tempo accordato e di eventuali interessi maturati in extrafido. E' stato accertato che per tutto il periodo oggetto di indagine (30/09/2006 – 09/05/2007) non si sono verificati sconfinamenti, sicchè non risultano rimesse solutorie.
pag. 34/40 Ad esito della indagine il saldo del conto corrente è risultato pari ad €. 43.254,76 a credito della società correntista alla data del 27/04/2016, a fronte di un saldo esposto dalla alla data del 27/04/2016, pari ad Euro 180.981,64 a debito del correntista. CP_6
Conto Corrente Anticipi n. 24749
Come confermato dal CTU anche nel caso del conto anticipi gli estratti conto e gli scalari sono risultati incompleti (nella perizia vengono esattamente indicati i documenti contabili mancanti), sicchè sulla base delle indicazioni fornite nel quesito, il ricalcolo finale del conto è stato eseguito partendo dal primo saldo riportato nello scalare di conto corrente al 01.01.2005, non essendo rinvenibili saldi documentati riferiti ad epoca precedente;
per il periodo successivo (fino al 30/06/2016) sono risultati disponibili tutti i dati necessari alla ricostruzione del rapporto bancario.
Nel ricalcolo è stata applicata la capitalizzazione trimestrale in presenza di valida pattuizione, in quanto rispettosa della condizione di pari periodicità, mentre sono stati stornati gli addebiti a titolo di CMS.
Quanto all'indagine relativa all'usurarietà delle condizioni economiche, il tasso soglia di riferimento per la verifica è quello della categoria “anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche (fino al 31 dicembre 2009)” per gli importi maggiori di Euro 5.000,00 relativo al primo trimestre 2004, che si individua come pari al 9,105%, sicchè la indicata condizione economica sarebbe viziata da usurarietà. Tuttavia il conteggio eseguito mediante azzeramento degli interessi corrispettivi, non ha determinato nessuna variazione sul saldo finale del conto anticipi n. 24749, in quanto gli interessi venivano tutti regolati sul conto principale n. 24150; pertanto il saldo finale del conto anticipi è risultato pari a quello esposto dalla CP_6 ossia €. 48.769,12 alla data del 27/04/2016 a debito della società correntista.
Finanziamento chirografario n. 380366
pag. 35/40 Anche il finanziamento chirografario è stato sottoposto alla verifica relativa al superamento del tasso soglia , con riferimento alle condizioni economiche pattuite.
E' il caso di ricordare che la verifica ha interessato sia il tasso corrispettivo, che gli interessi moratori,
alla luce del noto principio di simmetria/omogeneità, che ha trovato definitiva consacrazione nella pronuncia a Sezioni unite della Corte di Cassazione n. 16303 del
2018, e nella pronuncia a Sezioni Unite n. 19597/2020: “va confermata la piena razionalità del c.d. principio di simmetria, in continuità con quanto affermato dalla
Corte (Cass., sez. un., 20 giugno 2018, n. 16303; nonché Cass. 3 novembre 2016, n.
22270; Cass. 22 giugno 2016, n. 12965, secondo cui deve esservi simmetria tra il tasso effettivo globale medio rilevato trimestralmente a norma dell'art. 2, comma 1, della legge n. 108 del 1996 ed il tasso effettivo globale della singola operazione”.
Dalle pronunce di cui sopra si evince chiaramente che, al pari degli interessi corrispettivi, anche con riguardo agli interessi moratori è possibile pervenire ad uno specifico tasso soglia, previa applicazione della metodologia indicata dalla giurisprudenza di legittimità di cui si è ampiamente data disamina.
Una volta affermata, in via di principio, l'applicazione della disciplina antiusura anche agli interessi moratori, si pone il problema, di carattere eminentemente pratico, di individuare in che modo determinare il c.d. tasso-soglia per gli interessi moratori, posto che nel caso di c.d. usura oggettiva il vaglio di usurarietà è fondato sul raffronto tra lo specifico T.E.G. applicato nell'ambito del contratto ed il T.E.G.M., rilevato con riferimento alla corrispondente tipologia contrattuale, nel rispetto del richiamato principio di simmetria.
Il tema è stato definito dalla sentenza n. 19597/2020 Cassazione Sezioni Unite, ove si legge che La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del
pag. 36/40 contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso. Nella medesima pronuncia si è poi stabilito che
- Per i contratti conclusi fino al 31/03/2003, il “tasso soglia di mora” coincide con il “tasso soglia dei corrispettivi”, atteso che i DD.MM. anteriori al D.M. 25 marzo 2003 (applicabile alle operazioni di credito dall'01/04/2003) non indicavano la maggiorazione media degli interessi moratori. La formula da seguire è la seguente: (T.E.G.M. x 1,5).
- Per i contratti conclusi dall'01/04/2003 (data di entrata in vigore del D.M. 25 marzo 2003) al 30/06/2011, il “tasso soglia di mora” si determina sommando il
T.E.G.M. il valore del 2,1% (maggiorazione media interessi di mora indicata nei
DD.MM.), il tutto maggiorato del 50% ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 pro tempore vigente. La formula diviene la seguente: (T.E.G.M. + 2,1) x 1,5.;
- Per i contratti conclusi dall'01/07/2011 (data di entrata in vigore del D.M. 27 giugno 2011) al 31/12/2017, “il tasso soglia di mora” si determina sommando al
T.E.G.M. il valore del 2,1% (maggiorazione media interessi di mora indicata nei
DD.MM.), il tutto maggiorato di ¼ + ulteriori 4 punti percentuali ex art. 2, comma 4, L. 108/1996. La formula corrispondente è la seguente: (T.E.G.M. +
2,1) x 1,25 + 4;
- Per i contratti conclusi dall'01/01/2018 (data di entrata in vigore del D.M. 21 dicembre 2017), il “tasso soglia di mora” si determina invece sommando al
T.E.G.M. il valore 1,9% (per i mutui ipotecari di durata ultraquinquennale) o del
4,1% (per le operazioni di leasing) o del 3,1 (per il complesso degli altri prestiti)
(maggiorazioni medie interessi di mora indicate nei DD.MM. a partire dal D.M.
21 dicembre 2017), il tutto maggiorato sempre di ¼ + ulteriori 4 punti percentuali sempre ex art. 2, comma 4, L. 108/1996, modificato dal D.L. 13 maggio 2011 n. 70 convertito con modificazioni n L. 12 luglio 2011, n. 106; La formula diviene la seguente: (T.E.G.M. + 1,9 o 4,1 o 3,1) x 1,25 + 4.
pag. 37/40 Nel caso di specie il CTU ha indicato il tasso soglia per gli interessi corrispettivi nella misura del 16,635% prendendo il valore indicato nei DD.MM. di riferimento (secondo trimestre 2011 data del contratto 7.04.2011) per le categoria “altri finanziamenti alle famiglie ed alle imprese”; ha calcolato il TEG corrispettivo al 5,917 % (includendo spese) tasso che risulta inferiore al tasso soglia;
anche il diverso TAEG indicato nella scheda contrattuale nella misura del 6,14403% è inferiore al tasso soglia;
ha calcolato il
TEG di mora alla stipula al 7,917%, tasso che risulta inferiore al corrispondente tasso soglia di mora del 19,795%, calcolato secondo la formula (T.E.G.M. + 2,1) x 1,5 indicata dalle Sezioni Unite con riferimento all'epoca di conclusione del contratto di mutuo ( anno 2011).
Nel calcolo del TAEG non va tenuto conto della commissione di estinzione anticipata indicata nella scheda contrattuale al 2%, atteso che la Cassazione, dopo aver ribadito
“la rilevanza della differenziazione delle componenti del costo del credito” “ai fini della determinazione del tasso soglia”, non essendo “accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usuraie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni” , ha ritenuto di non poter sommare la commissione di estinzione anticipata agli interessi moratori, con argomentazioni valide anche per gli interessi convenzionali: “la prima costituisce infatti una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio;
i secondi, come noto, costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi;
ma, a ben vedere, proprio la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà; la commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella pag. 38/40 corresponsione di quello;
non si è di fronte, cioè, a «una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente»
(arg. ex art.
2-bis, d.l. n. 185 del 2008, quale convertito), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella”.(Cassazione civile sez. III, 07/03/2022, n.7352).
Non vanno quindi apportate rettifiche al saldo del finanziamento n. 380366 pari a Euro
956.861,50, a debito della parte finanziata.
Poiché il saldo a debito della società correntista derivante dal conto anticipi, pari ad €.
48.769,12, non viene coperto dal saldo del conto corrente a credito della correntista pari ad €. 43,254,76, non possono essere operate compensazioni ex art. 1853 c.c. sull'importo residuo del finanziamento chirografario azionato dal decreto ingiuntivo.
In accoglimento del gravame, in totale riforma della sentenza gravata, l'opposizione a decreto ingiuntivo va quindi rigettata.
Non possono essere adottate le statuizioni ripristinatorie, conseguenti alla riforma della sentenza di primo grado, relative alla restituzione delle somme corrisposte a titolo di pagamento delle spese legali, in quanto, secondo le ammissioni della stessa Pt_1 nell'atto di citazioni in appello a pg 11, la somma di €. 30.052,40 è stata pagata, a mezzo bonifico bancario, dalla , non evocata in appello, e non da Controparte_14 essa cessionaria del credito appellante.
Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vanno comminatate nei confronti degli appellati , in considerazione dell'esito finale della lite.
P.Q.M.
pag. 39/40 La Corte di Appello di AN, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e quali Parte_1 CP_1 CP_8 eredi di avverso la sentenza in epigrafe, così provvede: Persona_1
- Accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza gravata
- Rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo decreto ingiuntivo n. 171/2017 emesso in data 22.02.2017 dal Tribunale di Pesaro;
- Condanna e al pagamento in favore di CP_1 CP_8 [...]
delle spese di ricorso monitorio come liquidate del decreto Parte_1 ingiutivo opposto, e delle spese di lite del doppio grado di giudizio, che si liquidano per il primo grado in €. 4.388,00 per la fase di studio, €. 2.895,00 per la fase introduttiva, €. 12.890,00 per la fase istruttoria €. 7.631,00 per la fase decisoria , oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge;
per il secondo grado in €. 1.953,95+ 2.556,00 per spese €. 5.706,00 per la fase di studio, €. 3.318,00 per la fase introduttiva, €. 7.644,00 per la fase istruttoria, €.
9.487,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge;
- Pone definitivamente a carico di e le spese di CP_1 CP_8
CTU come liquidate con separato decreto;
AN così deciso nella camera di consiglio telematica del 11.09.2025
Il Presidente est.
(Dott.ssa Annalisa Gianfelice)
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