TRIB
Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 09/04/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PADOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Federica Sacchetto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al ruolo al N. 4520/2023 R.G., promossa
DA
(c.f. , con il patrocinio degli avv. RIZZI CAMILLA e Parte_1 P.IVA_1
CAPUZZO ANDREA, elettivamente domiciliata in PIAZZALE STAZIONE N.6
PADOVA, presso lo studio degli avv.ti RIZZI CAMILLA e CAPUZZO ANDREA
- attore –
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NOBILI CP_1 P.IVA_2
ANDREA, elettivamente domiciliata in VIA FIESCHI, 10/11 16121 GENOVA presso lo studio dell'avv. NOBILI ANDREA
- convenuto –
OGGETTO: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI DELL'ATTRICE:
Previo accertamento, ai sensi dell'art.220 c.p.c., in merito al contratto del 23/05/2022, oggetto di disconoscimento da parte della opposta e di istanza di Controparte_1 verificazione promossa dall'opponente, nonché in considerazione delle risultanze della CT grafologica depositata in data 14/07/2024, considerate le deduzioni pagina 1 di 11 dell'opponente al riguardo con note scritte per l'udienza del 19/09/2024, depositate in pari data
In via principale: per tutti i motivi di cui agli atti di causa, revocare e dichiarare privo di effetto il decreto ingiuntivo n.1490/2023 del Tribunale di Padova, r.g.
3325/2023 a favore di nei confronti dell'odierna opponente e rigettare Controparte_1 le domande tutte formulate dall'opposta, anche in via subordinata, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
In via istruttoria: si insiste per le proprie istanze istruttorie così come formulate in atti.
CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA:
Previa, occorrendo, declaratoria di nullità, inesistenza, inopponibilità, invalidità, o come meglio ritenuto, del contratto disconosciuto portante la data del 23.05.2022, in via principale, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, condannare in persona del legale rappresentante p.t., (P. Parte_1
IVA con sede in via Vincenzo Breda 35010 Limena (PD), al P.IVA_1 pagamento della somma di €.136.537,00, o quella diversa che dovesse risultare in corso di causa, per i titoli di cui alla superiore narrativa;
in ogni caso il tutto maggiorato di interessi ex art.1284 comma 4 del c.p.c. dalla data della domanda giudiziale;
vinte le spese di cui si chiede la distrazione a favore del difensore che si dichiara antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 14.7.2023 alla l'attrice, Controparte_1 Pt_1
adiva questo Tribunale, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo
[...]
n.1490/2023, notificatole in data 7.6.2023, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di €.136.537,00, a titolo di saldo del corrispettivo della vendita di 15.360 litri di prodotto “YA” per isolamento termico, oltre interessi e spese.
pagina 2 di 11 A sostegno dell'opposizione l'attrice deduceva: che la pretesa dell'opposta, a sostegno della quale era stata prodotta fattura che recava quale prezzo della merce la somma complessiva di €.253.440,00 e, quale saldo dovuto, al netto degli acconti versati, quello di €.136.537,00, era infondata, in quanto fra le parti era stato concluso in data 23.5.2022 un contratto che prevedeva quale prezzo della vendita quello complessivo di €.95.150,00, oltre ai costi di trasporto, assicurazione e sdoganamento, concordati in via provvisoria in un ulteriore 5%, trattandosi di merce proveniente dalla Russia, che avrebbe dovuto essere trasportata nella sede della Premier, in Francia e, da qui, nella sede di essa attrice, in Limena
(PD); che all'esito della consegna i costi suindicati erano risultati pari ad €.5.271,00 per assicurazione e sdoganamento e ad €.10.000,00 per il trasporto, per cui essa aveva pagato al legale rappresentante di Premier, , la complessiva somma di Parte_2
€.105.000,00 e alla Premier l'ulteriore somma di €.11.903,00, con ciò estinguendo l'intero debito;
che la fattura non costituiva prova idonea del credito, né l'opposta aveva prodotto in sede monitoria il contratto, che attestava i rapporti fra le parti nei termini suindicati, per cui la pretesa creditoria era infondata e il decreto opposto avrebbe dovuto essere revocato;
ciò premesso l'attrice concludeva, in via principale, come in epigrafe.
*
La convenuta, costituendosi, contrastava l'opposizione, in particolare deducendo: che era infondato l'assunto dell'opponente, secondo cui con il contratto in data
23.5.2022 le parti avevano pattuito la compravendita oggetto di causa alle condizioni indicate dalla stessa opponente, in quanto essa intendeva disconoscere la scrittura e le sottoscrizioni del proprio legale rappresentante, , asseritamente apposte Parte_2
sul documento contrattuale, redatto in lingua inglese, prodotto dall'attrice; che il contratto allegato dall'attrice appariva anomalo, sia per l'impiego della lingua inglese, nonostante gli apparenti sottoscrittori fossero entrambi italiani, e per la mancanza del luogo di stipula, sia in quanto il testo appariva identico a quello del contratto sottoscritto il 23.5.2022 fra essa convenuta e la società russa, YA LLC,
pagina 3 di 11 sua fornitrice, testo che costituiva il modello standard di contratto approntato da quest'ultima, che operava prevalentemente come esportatore;
che l'assunto dell'opponente, secondo cui il prezzo della vendita era di €.95.150,00, era smentito dal fatto che si trattava dello stesso prezzo da essa pattuito con YA e non era pensabile che essa avesse operato senza guadagnare alcunchè, addirittura emettendo una fattura di vendita sulla quale avrebbe dovuto pagare le imposte in
Francia, ove aveva sede, per consentire alla società attrice di porre invece in detrazione l'imposta in Italia;
che inoltre l'attrice, non soltanto non aveva richiesto l'emissione della fattura per le somme, asseritamente pagate a saldo ma era presumibile avesse registrato nella propria contabilità la fattura emessa da essa convenuta per l'importo di €.253.440,00, dato che non risultava che avesse giustificato fiscalmente le uscite di €.116.903,00 con un'autofattura; ciò premesso la convenuta chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto e in subordine la condanna dell'attrice al pagamento della somma di €.136.537,00 o della diversa che fosse risultata in corso di causa.
*
A seguito del disconoscimento del contratto, prodotto in allegato alla citazione, parte attrice formulava istanza di verificazione della scrittura e delle sottoscrizioni disconosciute dalla convenuta.
*
Con ordinanza in data 18.1.2024 veniva rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, veniva ammessa la prova orale articolata dalla convenuta e veniva disposto lo svolgimento di CT per l'accertamento dell'autografia delle scritture disconosciute.
Con successiva ordinanza in data 15.3.2024 veniva nominato traduttore per la traduzione dei documenti in lingua estera prodotti dalle parti e all'esito dell'istruttoria, all'udienza del 13.3.2025, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
***
pagina 4 di 11 Osserva il Tribunale, preliminarmente, che va dichiarata la non autografia della sottoscrizione apparentemente apposta da , quale legale rappresentante Parte_2
della società in calce al documento contrattuale invocato dall'attrice quale CP_1
regolamento della compravendita intercorsa fra le parti, con particolare riferimento al prezzo.
Va premesso che la convenuta ha disconosciuto la scrittura e le sottoscrizioni del proprio legale rappresentante in calce al documento in lingua inglese, di tre facciate, denominato “Contract” e all'allegato documento, parimenti in lingua inglese, di una facciata, denominato “Appendix no 1” (doc.1 attrice).
Si tratta di documenti a stampa e dunque il disconoscimento riguarda in realtà le sottoscrizioni di poiché, pur essendo manoscritta anche la data, indicata Parte_2 due volte in ciascuno scritto, non vi è sostanziale contestazione in ordine all'epoca di conclusione del contratto oggetto di causa.
Le firme risultano apposte, una, sulla terza facciata del primo documento e una, sull'unica facciata del secondo documento.
In particolare va osservato che i due documenti sono stampati su carta intestata
“Premier” sul fronte e sul retro di due pagine e, tuttavia, si tratta di scritture distinte e come tali idonee ad integrare due distinti documenti ai fini di cui agli artt.2702 c.c. e
214 e segg. c.p.c..
Dalla CT svolta in corso di causa è invero emerso che la sottoscrizione apposta in calce al primo documento non è di mano di mentre quella apposta in Parte_2
calce al secondo documento è certamente di mano di . Parte_2
Il CT ha formulato la propria valutazione sulla base della comparazione delle due firme disconosciute e di queste con le firme autografe di , ed in particolare Parte_2
attraverso la verifica dei requisiti che caratterizzano il gesto e le peculiarità più tipiche e coattive delle sottoscrizioni del Perin.
Nel mentre la valutazione circa l'autografia della firma apposta in calce al documento
“Appendix no 1” non è controversa, non essendovi rilievi contrari dei consulenti di parte, è stata contrastata dal CT di parte attrice la valutazione del CT in ordine alla non autografia della sottoscrizione in calce al documento “Contract”.
pagina 5 di 11 Tuttavia il CT ha in modo chiaro illustrato, in replica alle critiche ricevute, le ragioni della piena attendibilità della sua valutazione, che il Tribunale fa propria.
In merito il CT ha in primo luogo rilevato che il CT di parte attrice ha condiviso gli aspetti di similarità delle due firme disconosciute da ma li ha valorizzati Parte_2 per affermare l'autenticità anche della prima firma, definendo le similarità come
“evidenti” per caratteristiche di forma e struttura, laddove invece le stesse sono da considerare di scarsa importanza ai fini dell'identificazione grafica.
Il CT ha poi osservato che il CT di parte attrice ha erroneamente svalutato elementi di differenza, ritenendoli dettagli irrilevanti, da attribuire alla variabilità della mano autografa e all'accidentalità (uno spostamento del foglio, un anomalo movimento della mano scrivente, un evento esterno che ha distolto l'attenzione, ecc.), laddove invece tali elementi sono tratti grafici estranei alla reale e genuina identità grafica del
Perin, come individuata sulla base delle scritture di autografia certa, i quali, se non valorizzati, porterebbero a gravi errori di giudizio.
In particolare il CT (cfr. relazione pagg.68 e segg.) ha sottolineato che “l'identità grafica va delineata sulla base delle caratteristiche autografe realmente presenti, ma che siano anche tipiche, costanti e coattive - e di variabili esecutive che costituiscano espressioni alternative dotate almeno di altrettanta tipicità” e che si può parlare di accidentalità “qualora l'elemento grafico difforme sia il solo in un contesto di sostanziali corrispondenze”, mentre nella specie le incompatibilità erano “numerose, dettagliate e attinenti ad automatismi radicati” e tali dunque da far “scemare l'ipotesi di accidentalità e” rafforzare “vieppiù l'interpretazione dell'eterografia”. Il CT ha poi sottolineato che l'autografia della prima firma è stata sostenuta “sulla base di categorie grafologiche di tipo generico, mentre è il riscontro di quei dettagli” definiti dal CT di parte attrice “piccoli segni” a determinare “con certezza la riconducibilità del tracciato ad una specifica personalità grafica”, in quanto proprio questi segni assumono “valore prioritario nell'identificazione grafica, e non le categorie generiche”.
In definitiva il giudizio del CT circa le differenze e le incompatibilità esistenti fra la firma posta in calce alla scrittura denominata “Contract”, la seconda firma disconosciuta e le firme autografe, non è smentito dai rilievi del CT di parte attrice.
pagina 6 di 11 Di conseguenza va accertato e dichiarato che la firma apparentemente apposta da
, quale legale rappresentante di sulla terza facciata del Parte_2 Controparte_1 documento denominato “Contract” (doc.1 attrice) non è di mano di . Parte_2
Va invece accertato e dichiarato che la firma apposta da , quale legale Parte_2 rappresentante di sull'unica facciata del documento denominato Controparte_1
“Appendix no 1” è di mano di . Parte_2
*
Consegue all'accoglimento della domanda di verificazione con riferimento al documento denominato “Appendix no 1” l'applicazione della pena pecuniaria di
€.20,00 a carico della convenuta, ai sensi dell'art.220 c.p.c..
***
Quanto al merito della pretesa creditoria fatta valere dalla Premier in sede monitoria va osservato che la stessa è fondata e ne consegue che il decreto opposto va confermato.
Va premesso che l'accertamento della non autografia della sottoscrizione del contratto scritto (Contract) in data 23.5.2022 (doc.1) comporta l'impossibilità per l'attrice di avvalersi di tale documento ai fini della prova del contenuto del contratto di compravendita, pacificamente intercorso fra le parti, in forza del quale la convenuta ha venduto e consegnato all'attrice 15.360 litri di liquido ceramico per isolamento termico “YA”.
Resta controverso fra le parti quale sia stato il prezzo pattuito dalle stesse per la compravendita della partita di merce, che la venditrice ha acquistato dalla CP_1
produttrice YA in data 23.5.2022, al prezzo di €.97.848,20 (doc.2 ricorso).
In proposito va osservato che il documento “Appendix no 1” fa riferimento alla come venditrice e alla Sfera come acquirente di 15.360 litri di liquido CP_1 ceramico YA al prezzo complessivo di €.95.150,00 (doc.1 attrice). Risulta tuttavia l'avvenuta registrazione da parte di nella propria contabilità della Parte_1
fattura n.1/2022, emessa dalla convenuta per documentare fiscalmente la CP_1
vendita oggetto di causa, fattura nella quale è stato indicato come prezzo complessivo della vendita quello di €.253.440,00.
pagina 7 di 11 Va osservato che la mancanza di un valido contratto scritto di vendita rende di scarso significato probatorio l'appendice, in quanto mero accessorio di un documento il cui contenuto non è accertato.
D'altra parte il riferimento nell'appendice ad un prezzo addirittura inferiore a quello di €.97.847,20, che la società produttrice YA aveva applicato nella stessa data alla convenuta per la vendita di una corrispondente partita di merce (doc.4 ricorso), rende incomprensibile ed illogico il contenuto dell'appendice stessa, non essendo ragionevole ipotizzare che un'impresa commerciale come la si facesse carico CP_1 dell'importazione di merce di così rilevante valore dalla Russia, con i relativi oneri, per rivenderla ad un prezzo addirittura inferiore a quello di acquisto e ciò ancora prima di riceverla, dato che la stessa risulta importata soltanto in data 20.7.2022
(doc.3 ricorso).
Il documento dunque è inattendibile, anche in considerazione del fatto che l'opponente ha imputato alla vendita del 23.5.2022 la fattura del trasporto ACE
Logistics e la fattura Intercargo, (docc.
4-6 attrice). Le due fatture sembrerebbero invece riferibili a distinte partite di merce, dato che la fattura Ace Logistics, del giugno 2022, si riferisce ad un trasporto da Volgograd a Village-Neuf, da effettuarsi all'inizio di luglio 2022, mentre la fattura Intercargo del 20.7.2022 si riferisce ad un distinto trasporto, da Mosca a Mulhouse, con partenza il 15 luglio e arrivo il 19 luglio
2022.
Il contenuto dell'appendice relativamente al prezzo della merce in essa indicato è inoltre contraddetto dalla documentazione fiscale emessa successivamente dalla venditrice e ricevuta e registrata dalla compratrice.
In particolare è stato accertato che in data 2.8.2022 la Premier ha emesso per la vendita in discussione la fattura di vendita n.1/22, indicativa del prezzo di
€.253.440,00 (doc.1 ricorso), attestando nella stessa l'avvenuto versamento di acconti per complessivi €.116.903,00, fra il maggio ed il luglio 2022.
L'attrice ha regolarmente provveduto alla registrazione della fattura nella propria contabilità, dalla quale risultavano i pagamenti indicati ma risultava anche un saldo ancora dovuto di €.136.537,00 e la correttezza di tale registrazione è stata verificata ai fini della revisione del bilancio dell'attrice da parte del collegio sindacale.
pagina 8 di 11 Quest'ultimo, in particolare, nella persona della componente, dott.ssa su Per_1
richiesta della stessa attrice, ha verificato e attestato che al termine dell'anno 2022 risultava a bilancio il debito di complessivi €.136.537,00 verso (cfr. docc.11- CP_1
12 e teste verbale udienza 15.3.2024). Testimone_1
Risulta ancora che i pagamenti effettuati dall'attrice sono stati eseguiti, tre sul conto estero della (docc.2-7-8 attrice) e uno sul conto italiano del (doc.3 CP_1 Pt_2
attrice) con causali contraddittorie, in quanto, per il pagamento al di Pt_2
€.105.000,00, in data 23.5.2022, è stata indicata la causale “saldo ordine Premier per
YA del 23 05 22”, mentre per i pagamenti eseguiti da in date successive, e Pt_1
cioè il 18.7.2022 e il 20.7.2022 (docc.7-8) sono state indicate le causali “acconto ordine bronya“ e , circostanza che rappresenta ulteriore conferma CP_2 dell'esistenza nelle date indicate di un saldo prezzo ancora dovuto dalla società Pt_1
alla Premier.
Soltanto in data 20.4.2023, allorchè con missiva del 6.4.2023 (doc.7 ricorso) la convenuta ha richiesto il saldo della fattura n.1/22, l'attrice ha lamentato l'infondatezza della pretesa e, tuttavia, lo ha fatto invocando il “contratto stipulato tra le parti in data 23/05/2022” (doc.9 attrice), contratto che è risultato avere firma apocrifa e dunque inidoneo a supportare l'assunto dell'attrice.
In definitiva gli elementi indiziari suindicati appaiono gravi, precisi e univoci, nel senso della piena attendibilità dell'assunto della convenuta, circa la pattuizione del prezzo dalla stessa indicato nella fattura n.1/22. In particolare assume valore di vera e propria prova la circostanza dell'avvenuta registrazione nelle scritture contabili di della fattura indicativa di tale prezzo, emessa da atteso che, come Pt_1 CP_1 affermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass.8/2/2024, n.3581) “la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili” poiché “la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un
pagina 9 di 11 rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art.
2720 c.c.”.
Gli altri elementi sopra indicati, nel contrastare l'attendibilità del contenuto del documento denominato “Appendix no 1” appaiono, ove necessario, confermativi della richiamata condotta confessoria e non sono smentiti dal fatto che il ricarico praticato dalla Premier sia stato di circa il 100% rispetto al prezzo di acquisto da
YA, considerato che è notorio che nell'anno 2022 vi è stato un abnorme incremento dei prezzi dei materiali per l'edilizia, verosimilmente dovuto agli incentivi fiscali oltre che a difficoltà di approvvigionamento (era in atto al momento della vendita il conflitto Russia-Ucraina) e a conseguenti speculazioni degli importatori, irrilevanti ai fini della validità della pattuizione del prezzo, come sopra accertata.
In conclusione la pretesa creditoria fatta valere dalla Premier in sede monitoria è fondata e ne consegue che il decreto opposto va integralmente confermato e dichiarato esecutivo.
***
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore della convenuta, dichiaratosi antistatario, non avendo avuto sostanziale incidenza sull'onere relativo la soccombenza parziale della convenuta sull'istanza di verificazione.
*
Le spese di traduzione vanno poste in via definitiva a carico dell'attrice, stante l'integrale soccombenza.
Le spese di CT grafica vanno invece poste a carico delle parti, per metà ciascuna, attesa la parziale, reciproca soccombenza sull'istanza di verificazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art.220 c.p.c., accerta e dichiara che la firma apparentemente apposta da sulla terza Parte_2 facciata del documento denominato “Contract” non è di mano di;
Parte_2
pagina 10 di 11 accerta e dichiara che la firma apposta sull'unica facciata del documento denominato
“Appendix no 1” è di mano di;
Parte_2 condanna al pagamento della pena pecuniaria di €.20,00; Controparte_1 rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n.1490/2023 di questo
Tribunale; dispone l'esecutorietà del predetto decreto;
condanna a rifondere a le spese del giudizio, che liquida Parte_1 Controparte_1 in €.2.552,00 per la fase di studio, €.1.628,00 per la fase introduttiva, €.5.670,00 per la fase istruttoria ed €.4.253,00 per la fase decisionale, oltre al 15% per spese generali ed oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore della convenuta;
pone in via definitiva a carico dell'attrice le spese di traduzione;
pone in via definitiva a carico delle parti, per metà ciascuna, le spese di CT grafica.
Padova 9/4/2025
Il Giudice
Dott. Federica Sacchetto
pagina 11 di 11