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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/12/2025, n. 4591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4591 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 22 dicembre 2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.4936/2025 R.G. Lavoro, promossa
DA
, nato a [...] il [...], c.f.: , residente in Parte_1 C.F._1
AC TE (CT) alla via Dafni n. 10, rappresentato e difeso, giusta procura, rilasciata su foglio separato allegato al ricorso introduttivo, dall'avvocato Carmelo Luca Spanò
RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo Presidente e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, COD. FISC. – con sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avvocati Raimund Bauer e Pier Luigi Tomaselli;
c.f. e p. Iva n. , con sede in Roma, Controparte_2 P.IVA_2 via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Eliana D'Aura,
-RESISTENTE-
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento ed avvisi di addebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente, con ricorso depositato il 22.05.2025, ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29376202500001476000, notificata il 23.04.2025, limitatamente agli avvisi di addebito: n. 59320170006265346000, n. 59320180004338411000, n. 59320180010696876000 e n. 59320190010995873000. Ha premesso di non avere memoria della notifica degli avvisi di addebito ed ha eccepito la prescrizione del credito azionato perfezionatasi, anche successivamente alla notifica degli atti impugnati. Ha, altresì, eccepito, l'omessa notifica degli avvisi di addebito quali atti presupposti;
la tardiva consegna del ruolo presupposto e la sua mancata sottoscrizione da parte di un soggetto legittimato;
la decadenza dal potere di riscuotere ex art. 25 del D.Lgs. n. 46/1999; la nullità degli avvisi di addebito per omessa indicazione delle modalità di calcolo e del reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto. Ha concluso chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati: accertare e dichiarare che l' e CP_1
l' , non sono creditori nei confronti del ricorrente della somma Controparte_3 richiesta di € 16.280,13. Conseguentemente, annullare e revocare il ruolo e l'avviso di addebito indicato nell'intimazione sopra indicata. Quindi, ritenuta la illegittimità della iscrizione a ruolo, ordinarne la cancellazione. In subordine, senza recesso, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda principale spiegata, si richiede accogliere il ricorso ed annullare il ruolo, l'avviso impugnato dell' e l'intimazione notificata da , per intervenuta decadenza CP_1 Controparte_3 dall'azione esecutiva e per illegittima iscrizione a ruolo, limitatamente agli avvisi indicati in premessa.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarre al difensore.
Si è costituito, con memorie depositate il 30.09.2025, l' , che ha eccepito: l'inammissibile CP_1 dell'opposizione per carenza di interesse ad agire non essendovi, allo stato, alcun fatto lesivo dei diritti di controparte;
l'improponibilità e/o improcedibilità della domanda avversaria per assenza di preventiva istanza amministrativa;
la carenza di legittimazione passiva;
l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi in quanto tardiva. Ha dedotto la regolare e valida i notifica degli avvisi di addebito e ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 24 d.lgs. n.46/1999 e la conseguente inammissibilità di qualsiasi contestazione afferente il merito della pretesa creditoria, ivi compresa la prescrizione, per il periodo anteriore alla notifica. Quanto all'eccezione di prescrizione successiva ha dedotto che nessuna prescrizione risulta perfezionata stante la regolare e valida notifica degli avvisi di addebito, degli atti interruttivi posti in essere da e Controparte_2 dovendosi tenere conto della sospensione dei termini di prescrizione dettatati dalla normativa emergenziale Covid 19. Ha concluso chiedendo: In via preliminare e/o pregiudiziale revocarsi il decreto di sospensione della provvisoria esecutività dell'ava; dichiararsi l'improponibilità,
l'improcedibilità, l'inammissibilità del ricorso e/o la carenza di interesse ad agire e/o la carenza di legittimazione passiva. In via principale: dichiarare l'inammissibilità del ricorso per tardività dello stesso, ex art. 617 c.p.c. e/o ex art. 24 comma 5 del D. Lgs. 46/1999; rigettare il ricorso avversario e confermare gli atti impugnati;
in subordine, per la parte che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria, ed, ancora, in subordine, disporre la condanna di controparte al pagamento di quanto accertato. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accertata prescrizione totale o parziale dei crediti contributivi e di conseguente accoglimento anche parziale, dell'opposizione, accertata la responsabilità dell'
[...]
, condannarlo in via esclusiva al pagamento in favore dell'opponente delle spese di Controparte_4 lite. Con il favore di spese ed onorari di causa. Si è costituita con memorie depositate il 16.10.2025, , che ha Controparte_2 evidenziato la conoscenza degli avvisi di addebito da parte del ricorrente, anche a seguito della notifica di diverse intimazioni di pagamento e di un pignoramento presso terzi. Ha contestato l'eccezione di prescrizione stante il compimento degli atti interruttivi della prescrizione ed ha, infine, eccepito il difetto di legittimazione passiva per tutte le eccezioni afferenti al merito della pretesa contributiva e al processo di formazione del ruolo e notifica degli avvisi di addebito. Ha concluso chiedendo: Rigettare il Ricorso e per l'effetto confermare la regolarità e la legittimità della
Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta nella parte riguardante gli avvisi di addebito impugnati in questa sede;
Dichiarare il difetto di legittimazione passiva di
[...] nel presente giudizio nel caso in cui sussistano irregolarità nella fase Controparte_5 antecedente alla trasmissione del ruolo, trattandosi di attività posta in essere dall'Ente IM
Con provvedimento del 28.10.2025 la causa è stata delegata, per la decisione, al sottoscritto giudicante e rinviata all'udienza del 22.12.2025, disponendone la trattazione nelle forme di cui all'art.127 ter c.p.c.
Le parti costituite, ad eccezione di , hanno depositato, per l'odierna Controparte_2 udienza, le note scritte ai sensi della citata normativa, insistendo nelle rispettive conclusioni. La causa istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
_______________
2. In via preliminare con riferimento all'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall' si osserva che il ricorso in esame riguarda questioni attinenti anche al merito delle pretese CP_1 previdenziali in contestazione, quali l'estinzione e l'inesigibilità dei crediti contributivi, per le quali legittimato passivo è l'Ente IM (Cass. sez. un. n. 7514/22).
Sempre preliminarmente va rigettata l'eccezione di mancanza di interesse ad agire formulata dall' . Ed invero, premesso che il ricorrente ha inteso proporre anche una opposizione CP_1 all'esecuzione, si osserva che nel caso in esame, la domanda è stata proposta a seguito di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata il 22.05.2025, ovvero nella imminenza del deposito del ricorso giudiziale. Nella specie, pertanto, non vertendosi nella ipotesi di “diretta impugnazione” del ruolo esattoriale, la domanda è ammissibile, non potendo dubitarsi della sussistenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., ove si consideri che in data immediatamente anteriore alla instaurazione del giudizio l'agente della riscossione ha rinnovato la pretesa di pagamento, così che risulta evidente l'interesse dell'opponente ad agire per l'accertamento negativo dei crediti. Lo stesso ha, infatti, eccepito anche la prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito, perfezionatasi successivamente alla loro notifica, proponendo così una opposizione all'esecuzione. Quanto all'eccezione di improponibilità e/o improcedibilità della domanda avversaria per assenza di preventiva istanza amministrativa va rilevato che la Corte di cassazione con sentenza n. 3990/2020 ha riconosciuto il diritto di eccepire la prescrizione successiva anche in assenza di istanza in autotutela. L'eccezione va quindi rigettata.
2.1Occorre premettere che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del 1999, agli articoli 17, comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione
(cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009):
a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni;
c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora.
Va, altresì, rilevato che lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi, la omessa notifica dell'avviso di addebito, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto del termine di decadenza di 40 giorni.
L'azione proposta va, sotto tale profilo qualificata, come opposizione all'esecuzione in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999.
Parte ricorrente ha eccepito la prescrizione del credito adducendo l'omessa notifica degli atti impugnati. L'azione va qualificata come opposizione all'esecuzione in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999.
Gli Enti resistenti hanno eccepito la regolare notifica degli atti impugnati e la conseguente inammissibilità dell'opposizione al ruolo, per essere stata proposta oltre il termine di 40 giorni dalla notifica. L'eccezione è fondata, stante la regolare e valida notifica degli avvisi di addebito siccome documentata dall' Ed invero l'Istituto previdenziale ha prodotto: quanto agli avvisi di addebito CP_ n. 59320170006265346000 e 59320180010696876000, i plichi contenenti gli avvisi di addebito in oggetto, dai quali risulta la notifica dei suddetti atti al ricorrente, per compiuta giacenza, nelle seguenti date: il 13.01.2018, l'avviso di addebito n. 59320170006265346000 e il 14.02.2019, l'avviso di addebito n. 59320180010696876000. Sul fronte di ciascuna busta contenente il rispettivo avviso di addebito è dato leggere: per l'avviso di addebito n. 59320170006265346000 “avvisato il 03.01.2018, Part AL MITTENTE NON RICHIESTO 5 2018”; per l'avviso di addebito n. 9320180010696876000 CP_
“avviso il 04.02.19 AL MITTENTE PER COMPITA GIACENZA” (si veda doc. 1, 2, 5 e 6 fasc .
Si precisa, che nell'ipotesi, come quella in esame, di notifica con raccomandata ordinaria con ricevuta di ritorno a mezzo del servizio postale ordinario, “notificazione semplificata”, la stessa si perfeziona decorsi 10 giorni dal lasciato avviso di giacenza (Cass. N.2047/2016, n.5347/2018 e n. 10131/2020;
Corte d'Appello di Catania sentenza n. 182/2021 pubbl. il 15/03/2021). CP_ Quanto agli avvisi di addebito n. 59320180004338411000 e n. 5932019001099587300 l' ha prodotto gli avvisi di ricevimento dai quali risulta la loro regolare e valida notifica rispettivamente il CP_ 09.08.2018 e il 08.02.2020 (doc. 3, 4, 7 e 8 fasc. .
Si precisa per completezza che la notifica degli avvisi di addebito è avvenuta con raccomandata ordinaria con ricevuta di ritorno a mezzo del servizio postale ordinario, “notificazione semplificata”, pertanto, trattandosi di ordinaria raccomandata postale, trova applicazione la disciplinata dal D.M. 9 aprile 2001. Difettando, apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 12083/2016; n. 23213/2014; n. 16949/2014; 4895/2014; n.
9111/2012; n. 270/2012 n. 10245 del 26 aprile 2017).
Per il recapito delle raccomandate in questione, come detto, trovano applicazione le disposizioni concernenti la consegna dei plichi raccomandati, le quali (cfr. il regolamento del servizio di recapito:
D.M. 1/10/2008), per il caso di impossibilità di consegna per temporanea assenza del destinatario, prevedono (all'art. 25) il mero rilascio dell'avviso di giacenza e non anche la spedizione di un'ulteriore raccomandata (cfr. Cass. 15834/2017, Cass. 2047/2016). Non è quindi previsto l'invio di raccomandata informativa.
Ciò posto avuto riguardo alla data di notifica dei sopracitati atti si deve ritenerne che il ricorso, depositato il 22.05.2025 è stato tardivamente proposto e pertanto l'opposizione a ruolo ex art. 24, comma 5, D.Lgs 46/1999 è da ritenersi inammissibile in quanto proposta oltre il termine di 40 giorni.
Dall'inammissibilità dell'opposizione a ruolo ex art. 24, comma 5, D.Lgs 46/1999 consegue la incontestabilità della pretesa creditoria. Resta, quindi, preclusa ogni eccezione afferente al merito della pretesa, ivi compresa l'eccezione di prescrizione perfezionatasi antecedentemente alla notifica degli avvisi di addebito.
In proposito, va osservato che, in ordine alla natura del predetto termine ed alle conseguenze della sua inosservanza, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare, con orientamento condiviso da questo Giudice, che detto termine “è accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per
l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente. Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo”. (Cass. civ., sez. L., 2008, n. 17978; e, negli stessi termini, v. anche Cass. civ., sez. L., 2007, n. 14692, Cass. civ., sez. L., 2007, n. 4506).
La Suprema Corte ha ancora precisato che “la perentorietà del termine può desumersi inoltre dalla natura perentoria del termine previsto dalla precedente disciplina della materia, sancita dall'abrogato art. 2 della legge n. 389 del 1989, senza che ad essa sia di ostacolo il fatto che
l'iscrizione a ruolo avvenga in mancanza di un preventivo accertamento giudiziale, essendo consolidata nell'ordinamento, come per le iscrizioni a ruolo delle imposte dirette o indirette, la categoria dei titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore”. L'opposizione a ruolo è quindi inammissibile.
Dalla regolare notifica degli avvisi di addebito consegue, altresì, l'inammissibilità della opposizione agli atti esecutivi per tutte le eccezioni afferenti alla regolarità formale del titolo. Parte ricorrente ha eccepito la decadenza dell'ente impositore dal potere di riscuotere mediante ruolo, nonchè la nullità degli avvisi di addebito: per omessa indicazione delle modalità di calcolo e del reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto;
e per tardiva consegna del ruolo e mancata sottoscrizione da parte di un soggetto legittimato. Dette eccezioni integrando delle ipotesi di opposizione agli atti esecutivi andavano proposte entro il termine di giorni venti dalla notificazione di ciascuna avviso di addebito, che nella specie risulta ampiamente decorso.
Va del pari rigettata in quanto infondata, oltre che tardiva, l'eccezione di omessa notifica degli atti presupposti, stante la regolare e valida notifica degli avvisi di addebito siccome documentata dall' . Controparte_6
Non resta che esaminare l'eccezione di prescrizione successiva. Parte ricorrente ha, infatti, eccepito la prescrizione anche a decorrere dalla data di notifica degli atti impugnati. Ha, quindi, proposto ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. L'azione va, quindi, qualificata quale opposizione all'esecuzione, per la quale non sono previsti termini di decadenza per la sua proposizione. Giova, infatti, ricordare che mediante l'opposizione all'esecuzione
è possibile fare valere fatti estintivi o modificativi della pretesa accertata nelle cartelle di pagamento e negli avvisi di addebito anche oltre il termine di cui all'art. 24 D.lgs. 46/99. Ed infatti, non sono previsti termini di decadenza per la proposizione dell'opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c. Detti fatti estintivi, nella specie non ricorrono.
Gli Enti resistenti hanno prodotto, con riferimento a tutti gli avvisi di addebito, intimazione di pagamento n. 29320239016307522000 notificata mezzo pec il 20.07.2023.
Con riferimento alla notifica di detta intimazione di pagamento deve ritenersi infondata l'eccezione di invalidità della notifica, per essere stata eseguita da un indirizzo Pec non indicato nei Pubblici
Registri. Si osserva che la notifica dell'intimazione di pagamento è stata correttamente effettuata, nel rispetto delle modalità prescritte dalla normativa di riferimento. L'art. 26, comma 2, d.p.r. 602/1973, ratione temporis vigente, infatti, prevede: “la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta”. La disciplina della notifica digitale di una cartella esattoriale ex art. 26 del d.p.r. 602/1973 prevede che solo l'indirizzo pec del destinatario dell'atto debba figurare in appositi pubblici elenchi, mentre nulla dispone riguardo al mittente e, in particolare, all'indirizzo di provenienza della p.e.c. che non deve, pertanto, essere necessariamente inserito in pubblici registri o elenchi, contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente. La ratio di tale norma è quella di assicurare unicamente la riconducibilità dell'indirizzo pec al soggetto nella cui sfera di conoscibilità deve giungere l'atto trasmesso con la notifica, mentre la citata disposizione non impone alcun obbligo con riferimento alla pubblicità dell'indirizzo del mittente.
Per quanto sin qui esposto e in ragione del pieno rispetto della normativa in materia di notifica digitale dettata dall'art. 26, comma 2, d.p.r. 602/1973, la notifica effettuata dall' Controparte_2 utilizzando un indirizzo pec non contenuto in alcun elenco o registro pubblico non inficia la validità
e regolarità della notifica dell'intimazione di pagamento opposta. Nella specie, premessa l'evidente provenienza da parte dell' , parte ricorrente non ha mai evidenziato Controparte_2 quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero scaturiti dalla ricezione della notifica dell'intimazione di pagamento non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale di ma da uno diverso (si veda cassazione n. 982/2023). CP_7
Si osserva, altresì che anche la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria oggetto di odierna impugnazione risulta provenire dal medesimo indirizzo pec dal quale proviene l'intimazione di CP_ pagamento n.29320239016307522000 (si veda doc 2 e 8 fasc. e doc.13 e 14 fasc. eppure CP_7 in ricorso parte ricorrente non ha contestato la validità della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria né ha dubitato della sua provenienza o ciò ha comportato una lesione del suo diritto di difesa stante le puntuali e precise difese spiegate in ricorso.
Per quanto sin qui esposto e in ragione del pieno rispetto della normativa in materia di notifica digitale dettata dall'art. 26, comma 2, d.p.r. 602/1973, l'eccezione va rigettata.
Del pari infondata è l'eccezione della non riconducibilità della notifica all'indirizzo pec del destinatario stente, che l'indirizzo pec del destinatario ove è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 29320239016307522000 è lo stesso al quale è stata notificata la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria oggetto di odierna impugnazione (si veda doc 2 e doc. 8 fasc. CP_ e 13 e 14 fasc. . CP_7
Ciò posto tenuto conto della data di notifica degli avvisi di addebito come sopra indicata il termine di scadenza naturale della prescrizione va individuato rispettivamente nelle seguenti date: al
13.01.2023 (n.59320170006265346000), al 09.08.2023 (n. 59320180004338411000), al 14.02.2019
(n. 59320180010696876000) e al 08.02.2020 (n. 59320190010995873000).
Va precisato che ai fini del computo della prescrizione, occorre tenere conto della sospensione della prescrizione di 311 giorni prevista in ragione della situazione emergenziale da COVID-19 dall'art. 37 co. 2 D.L. 18/2020 e dall'art. 11 co. 9 D.L. 183/2020 (id est: 129 giorni dal 23.2.2020 al 30.6.2020
e 182 giorni dal 31.12.2020 al 30.6.2021), ritenendo di aderire e conformarsi all'indirizzo da ultimo espresso dalla Corte di Appello di Catania nella sentenza n. 43/2025 del 31.1.2025. In forza dei suindicati periodi di sospensione, la scadenza del termine prescrizionale risulta differita dovendosi aggiungere 311 giorni al termine di scadenza naturale. Nella specie aggiungendo 311 giorni al termine di scadenza naturale come sopra indicata, si deve ritenere che alla data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 29320239016307522000 avvenuta il 20.07.2023 nessuna prescrizione risulta perfezionata. Pertanto, da tale data è cominciato a decorrere un nuovo termine di prescrizione ulteriormente interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 29320229017840221000, eseguita ai sensi dell'art. 140. C.p.c. e per la quale, contrariamente a quanto asserito da parte ricorrente, risultano rispettate tutte le formalità previste dalla norma, ivi compresa la spedizione della raccomandata informativa, come documentato dall'avviso di ricevimento depositato in atti (si veda CP_ doc 12 fasc. e doc. 3 e 4 fasc. , dal quale è dato evincere il ritiro da parte del ricorrente in CP_7 data 04.09.2023. Infine, ha documentato, quale ulteriore valido Controparte_2 atto interruttivo della prescrizione, la notifica di pignoramento presso terzi avvenuta a mezzo pec in data 04.07.2024 (doc. 5 e 6 fasc. CP_7 Da quanto sopra consegue che alla data di notifica della comunicazione preventiva di iscrizione CP_ ipotecaria, avvenuta il 23.04.2025 (doc. 14 fasc. e 8 fasc i crediti portati dagli avvisi di CP_7 addebito impugnati non erano prescritti e sono pertanto dovuti.
Per quanto sopra, il ricorso non merita accoglimento e va pertanto rigettato
3. Quanto alle spese, le stesse seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo, vengono poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico ritenuta la propria competenza, definitivamente pronunciando nella causa promossa da , avverso gli atti in epigrafe indicati;
disattesa ogni contraria Parte_1 istanza, eccezione e difesa, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere agli Enti opposti le spese di lite, che si liquidano in favore di ognuno in euro 1.863,50, ciascuno oltre IVA e CPA come per legge e spese forfettarie al 15% se dovute;
Catania, 23 dicembre 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 22 dicembre 2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.4936/2025 R.G. Lavoro, promossa
DA
, nato a [...] il [...], c.f.: , residente in Parte_1 C.F._1
AC TE (CT) alla via Dafni n. 10, rappresentato e difeso, giusta procura, rilasciata su foglio separato allegato al ricorso introduttivo, dall'avvocato Carmelo Luca Spanò
RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo Presidente e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, COD. FISC. – con sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avvocati Raimund Bauer e Pier Luigi Tomaselli;
c.f. e p. Iva n. , con sede in Roma, Controparte_2 P.IVA_2 via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Eliana D'Aura,
-RESISTENTE-
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento ed avvisi di addebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente, con ricorso depositato il 22.05.2025, ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29376202500001476000, notificata il 23.04.2025, limitatamente agli avvisi di addebito: n. 59320170006265346000, n. 59320180004338411000, n. 59320180010696876000 e n. 59320190010995873000. Ha premesso di non avere memoria della notifica degli avvisi di addebito ed ha eccepito la prescrizione del credito azionato perfezionatasi, anche successivamente alla notifica degli atti impugnati. Ha, altresì, eccepito, l'omessa notifica degli avvisi di addebito quali atti presupposti;
la tardiva consegna del ruolo presupposto e la sua mancata sottoscrizione da parte di un soggetto legittimato;
la decadenza dal potere di riscuotere ex art. 25 del D.Lgs. n. 46/1999; la nullità degli avvisi di addebito per omessa indicazione delle modalità di calcolo e del reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto. Ha concluso chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati: accertare e dichiarare che l' e CP_1
l' , non sono creditori nei confronti del ricorrente della somma Controparte_3 richiesta di € 16.280,13. Conseguentemente, annullare e revocare il ruolo e l'avviso di addebito indicato nell'intimazione sopra indicata. Quindi, ritenuta la illegittimità della iscrizione a ruolo, ordinarne la cancellazione. In subordine, senza recesso, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda principale spiegata, si richiede accogliere il ricorso ed annullare il ruolo, l'avviso impugnato dell' e l'intimazione notificata da , per intervenuta decadenza CP_1 Controparte_3 dall'azione esecutiva e per illegittima iscrizione a ruolo, limitatamente agli avvisi indicati in premessa.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarre al difensore.
Si è costituito, con memorie depositate il 30.09.2025, l' , che ha eccepito: l'inammissibile CP_1 dell'opposizione per carenza di interesse ad agire non essendovi, allo stato, alcun fatto lesivo dei diritti di controparte;
l'improponibilità e/o improcedibilità della domanda avversaria per assenza di preventiva istanza amministrativa;
la carenza di legittimazione passiva;
l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi in quanto tardiva. Ha dedotto la regolare e valida i notifica degli avvisi di addebito e ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 24 d.lgs. n.46/1999 e la conseguente inammissibilità di qualsiasi contestazione afferente il merito della pretesa creditoria, ivi compresa la prescrizione, per il periodo anteriore alla notifica. Quanto all'eccezione di prescrizione successiva ha dedotto che nessuna prescrizione risulta perfezionata stante la regolare e valida notifica degli avvisi di addebito, degli atti interruttivi posti in essere da e Controparte_2 dovendosi tenere conto della sospensione dei termini di prescrizione dettatati dalla normativa emergenziale Covid 19. Ha concluso chiedendo: In via preliminare e/o pregiudiziale revocarsi il decreto di sospensione della provvisoria esecutività dell'ava; dichiararsi l'improponibilità,
l'improcedibilità, l'inammissibilità del ricorso e/o la carenza di interesse ad agire e/o la carenza di legittimazione passiva. In via principale: dichiarare l'inammissibilità del ricorso per tardività dello stesso, ex art. 617 c.p.c. e/o ex art. 24 comma 5 del D. Lgs. 46/1999; rigettare il ricorso avversario e confermare gli atti impugnati;
in subordine, per la parte che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria, ed, ancora, in subordine, disporre la condanna di controparte al pagamento di quanto accertato. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accertata prescrizione totale o parziale dei crediti contributivi e di conseguente accoglimento anche parziale, dell'opposizione, accertata la responsabilità dell'
[...]
, condannarlo in via esclusiva al pagamento in favore dell'opponente delle spese di Controparte_4 lite. Con il favore di spese ed onorari di causa. Si è costituita con memorie depositate il 16.10.2025, , che ha Controparte_2 evidenziato la conoscenza degli avvisi di addebito da parte del ricorrente, anche a seguito della notifica di diverse intimazioni di pagamento e di un pignoramento presso terzi. Ha contestato l'eccezione di prescrizione stante il compimento degli atti interruttivi della prescrizione ed ha, infine, eccepito il difetto di legittimazione passiva per tutte le eccezioni afferenti al merito della pretesa contributiva e al processo di formazione del ruolo e notifica degli avvisi di addebito. Ha concluso chiedendo: Rigettare il Ricorso e per l'effetto confermare la regolarità e la legittimità della
Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta nella parte riguardante gli avvisi di addebito impugnati in questa sede;
Dichiarare il difetto di legittimazione passiva di
[...] nel presente giudizio nel caso in cui sussistano irregolarità nella fase Controparte_5 antecedente alla trasmissione del ruolo, trattandosi di attività posta in essere dall'Ente IM
Con provvedimento del 28.10.2025 la causa è stata delegata, per la decisione, al sottoscritto giudicante e rinviata all'udienza del 22.12.2025, disponendone la trattazione nelle forme di cui all'art.127 ter c.p.c.
Le parti costituite, ad eccezione di , hanno depositato, per l'odierna Controparte_2 udienza, le note scritte ai sensi della citata normativa, insistendo nelle rispettive conclusioni. La causa istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
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2. In via preliminare con riferimento all'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall' si osserva che il ricorso in esame riguarda questioni attinenti anche al merito delle pretese CP_1 previdenziali in contestazione, quali l'estinzione e l'inesigibilità dei crediti contributivi, per le quali legittimato passivo è l'Ente IM (Cass. sez. un. n. 7514/22).
Sempre preliminarmente va rigettata l'eccezione di mancanza di interesse ad agire formulata dall' . Ed invero, premesso che il ricorrente ha inteso proporre anche una opposizione CP_1 all'esecuzione, si osserva che nel caso in esame, la domanda è stata proposta a seguito di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata il 22.05.2025, ovvero nella imminenza del deposito del ricorso giudiziale. Nella specie, pertanto, non vertendosi nella ipotesi di “diretta impugnazione” del ruolo esattoriale, la domanda è ammissibile, non potendo dubitarsi della sussistenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., ove si consideri che in data immediatamente anteriore alla instaurazione del giudizio l'agente della riscossione ha rinnovato la pretesa di pagamento, così che risulta evidente l'interesse dell'opponente ad agire per l'accertamento negativo dei crediti. Lo stesso ha, infatti, eccepito anche la prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito, perfezionatasi successivamente alla loro notifica, proponendo così una opposizione all'esecuzione. Quanto all'eccezione di improponibilità e/o improcedibilità della domanda avversaria per assenza di preventiva istanza amministrativa va rilevato che la Corte di cassazione con sentenza n. 3990/2020 ha riconosciuto il diritto di eccepire la prescrizione successiva anche in assenza di istanza in autotutela. L'eccezione va quindi rigettata.
2.1Occorre premettere che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del 1999, agli articoli 17, comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione
(cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009):
a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni;
c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora.
Va, altresì, rilevato che lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi, la omessa notifica dell'avviso di addebito, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto del termine di decadenza di 40 giorni.
L'azione proposta va, sotto tale profilo qualificata, come opposizione all'esecuzione in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999.
Parte ricorrente ha eccepito la prescrizione del credito adducendo l'omessa notifica degli atti impugnati. L'azione va qualificata come opposizione all'esecuzione in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999.
Gli Enti resistenti hanno eccepito la regolare notifica degli atti impugnati e la conseguente inammissibilità dell'opposizione al ruolo, per essere stata proposta oltre il termine di 40 giorni dalla notifica. L'eccezione è fondata, stante la regolare e valida notifica degli avvisi di addebito siccome documentata dall' Ed invero l'Istituto previdenziale ha prodotto: quanto agli avvisi di addebito CP_ n. 59320170006265346000 e 59320180010696876000, i plichi contenenti gli avvisi di addebito in oggetto, dai quali risulta la notifica dei suddetti atti al ricorrente, per compiuta giacenza, nelle seguenti date: il 13.01.2018, l'avviso di addebito n. 59320170006265346000 e il 14.02.2019, l'avviso di addebito n. 59320180010696876000. Sul fronte di ciascuna busta contenente il rispettivo avviso di addebito è dato leggere: per l'avviso di addebito n. 59320170006265346000 “avvisato il 03.01.2018, Part AL MITTENTE NON RICHIESTO 5 2018”; per l'avviso di addebito n. 9320180010696876000 CP_
“avviso il 04.02.19 AL MITTENTE PER COMPITA GIACENZA” (si veda doc. 1, 2, 5 e 6 fasc .
Si precisa, che nell'ipotesi, come quella in esame, di notifica con raccomandata ordinaria con ricevuta di ritorno a mezzo del servizio postale ordinario, “notificazione semplificata”, la stessa si perfeziona decorsi 10 giorni dal lasciato avviso di giacenza (Cass. N.2047/2016, n.5347/2018 e n. 10131/2020;
Corte d'Appello di Catania sentenza n. 182/2021 pubbl. il 15/03/2021). CP_ Quanto agli avvisi di addebito n. 59320180004338411000 e n. 5932019001099587300 l' ha prodotto gli avvisi di ricevimento dai quali risulta la loro regolare e valida notifica rispettivamente il CP_ 09.08.2018 e il 08.02.2020 (doc. 3, 4, 7 e 8 fasc. .
Si precisa per completezza che la notifica degli avvisi di addebito è avvenuta con raccomandata ordinaria con ricevuta di ritorno a mezzo del servizio postale ordinario, “notificazione semplificata”, pertanto, trattandosi di ordinaria raccomandata postale, trova applicazione la disciplinata dal D.M. 9 aprile 2001. Difettando, apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 12083/2016; n. 23213/2014; n. 16949/2014; 4895/2014; n.
9111/2012; n. 270/2012 n. 10245 del 26 aprile 2017).
Per il recapito delle raccomandate in questione, come detto, trovano applicazione le disposizioni concernenti la consegna dei plichi raccomandati, le quali (cfr. il regolamento del servizio di recapito:
D.M. 1/10/2008), per il caso di impossibilità di consegna per temporanea assenza del destinatario, prevedono (all'art. 25) il mero rilascio dell'avviso di giacenza e non anche la spedizione di un'ulteriore raccomandata (cfr. Cass. 15834/2017, Cass. 2047/2016). Non è quindi previsto l'invio di raccomandata informativa.
Ciò posto avuto riguardo alla data di notifica dei sopracitati atti si deve ritenerne che il ricorso, depositato il 22.05.2025 è stato tardivamente proposto e pertanto l'opposizione a ruolo ex art. 24, comma 5, D.Lgs 46/1999 è da ritenersi inammissibile in quanto proposta oltre il termine di 40 giorni.
Dall'inammissibilità dell'opposizione a ruolo ex art. 24, comma 5, D.Lgs 46/1999 consegue la incontestabilità della pretesa creditoria. Resta, quindi, preclusa ogni eccezione afferente al merito della pretesa, ivi compresa l'eccezione di prescrizione perfezionatasi antecedentemente alla notifica degli avvisi di addebito.
In proposito, va osservato che, in ordine alla natura del predetto termine ed alle conseguenze della sua inosservanza, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare, con orientamento condiviso da questo Giudice, che detto termine “è accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per
l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente. Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo”. (Cass. civ., sez. L., 2008, n. 17978; e, negli stessi termini, v. anche Cass. civ., sez. L., 2007, n. 14692, Cass. civ., sez. L., 2007, n. 4506).
La Suprema Corte ha ancora precisato che “la perentorietà del termine può desumersi inoltre dalla natura perentoria del termine previsto dalla precedente disciplina della materia, sancita dall'abrogato art. 2 della legge n. 389 del 1989, senza che ad essa sia di ostacolo il fatto che
l'iscrizione a ruolo avvenga in mancanza di un preventivo accertamento giudiziale, essendo consolidata nell'ordinamento, come per le iscrizioni a ruolo delle imposte dirette o indirette, la categoria dei titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore”. L'opposizione a ruolo è quindi inammissibile.
Dalla regolare notifica degli avvisi di addebito consegue, altresì, l'inammissibilità della opposizione agli atti esecutivi per tutte le eccezioni afferenti alla regolarità formale del titolo. Parte ricorrente ha eccepito la decadenza dell'ente impositore dal potere di riscuotere mediante ruolo, nonchè la nullità degli avvisi di addebito: per omessa indicazione delle modalità di calcolo e del reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto;
e per tardiva consegna del ruolo e mancata sottoscrizione da parte di un soggetto legittimato. Dette eccezioni integrando delle ipotesi di opposizione agli atti esecutivi andavano proposte entro il termine di giorni venti dalla notificazione di ciascuna avviso di addebito, che nella specie risulta ampiamente decorso.
Va del pari rigettata in quanto infondata, oltre che tardiva, l'eccezione di omessa notifica degli atti presupposti, stante la regolare e valida notifica degli avvisi di addebito siccome documentata dall' . Controparte_6
Non resta che esaminare l'eccezione di prescrizione successiva. Parte ricorrente ha, infatti, eccepito la prescrizione anche a decorrere dalla data di notifica degli atti impugnati. Ha, quindi, proposto ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. L'azione va, quindi, qualificata quale opposizione all'esecuzione, per la quale non sono previsti termini di decadenza per la sua proposizione. Giova, infatti, ricordare che mediante l'opposizione all'esecuzione
è possibile fare valere fatti estintivi o modificativi della pretesa accertata nelle cartelle di pagamento e negli avvisi di addebito anche oltre il termine di cui all'art. 24 D.lgs. 46/99. Ed infatti, non sono previsti termini di decadenza per la proposizione dell'opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c. Detti fatti estintivi, nella specie non ricorrono.
Gli Enti resistenti hanno prodotto, con riferimento a tutti gli avvisi di addebito, intimazione di pagamento n. 29320239016307522000 notificata mezzo pec il 20.07.2023.
Con riferimento alla notifica di detta intimazione di pagamento deve ritenersi infondata l'eccezione di invalidità della notifica, per essere stata eseguita da un indirizzo Pec non indicato nei Pubblici
Registri. Si osserva che la notifica dell'intimazione di pagamento è stata correttamente effettuata, nel rispetto delle modalità prescritte dalla normativa di riferimento. L'art. 26, comma 2, d.p.r. 602/1973, ratione temporis vigente, infatti, prevede: “la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta”. La disciplina della notifica digitale di una cartella esattoriale ex art. 26 del d.p.r. 602/1973 prevede che solo l'indirizzo pec del destinatario dell'atto debba figurare in appositi pubblici elenchi, mentre nulla dispone riguardo al mittente e, in particolare, all'indirizzo di provenienza della p.e.c. che non deve, pertanto, essere necessariamente inserito in pubblici registri o elenchi, contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente. La ratio di tale norma è quella di assicurare unicamente la riconducibilità dell'indirizzo pec al soggetto nella cui sfera di conoscibilità deve giungere l'atto trasmesso con la notifica, mentre la citata disposizione non impone alcun obbligo con riferimento alla pubblicità dell'indirizzo del mittente.
Per quanto sin qui esposto e in ragione del pieno rispetto della normativa in materia di notifica digitale dettata dall'art. 26, comma 2, d.p.r. 602/1973, la notifica effettuata dall' Controparte_2 utilizzando un indirizzo pec non contenuto in alcun elenco o registro pubblico non inficia la validità
e regolarità della notifica dell'intimazione di pagamento opposta. Nella specie, premessa l'evidente provenienza da parte dell' , parte ricorrente non ha mai evidenziato Controparte_2 quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero scaturiti dalla ricezione della notifica dell'intimazione di pagamento non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale di ma da uno diverso (si veda cassazione n. 982/2023). CP_7
Si osserva, altresì che anche la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria oggetto di odierna impugnazione risulta provenire dal medesimo indirizzo pec dal quale proviene l'intimazione di CP_ pagamento n.29320239016307522000 (si veda doc 2 e 8 fasc. e doc.13 e 14 fasc. eppure CP_7 in ricorso parte ricorrente non ha contestato la validità della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria né ha dubitato della sua provenienza o ciò ha comportato una lesione del suo diritto di difesa stante le puntuali e precise difese spiegate in ricorso.
Per quanto sin qui esposto e in ragione del pieno rispetto della normativa in materia di notifica digitale dettata dall'art. 26, comma 2, d.p.r. 602/1973, l'eccezione va rigettata.
Del pari infondata è l'eccezione della non riconducibilità della notifica all'indirizzo pec del destinatario stente, che l'indirizzo pec del destinatario ove è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 29320239016307522000 è lo stesso al quale è stata notificata la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria oggetto di odierna impugnazione (si veda doc 2 e doc. 8 fasc. CP_ e 13 e 14 fasc. . CP_7
Ciò posto tenuto conto della data di notifica degli avvisi di addebito come sopra indicata il termine di scadenza naturale della prescrizione va individuato rispettivamente nelle seguenti date: al
13.01.2023 (n.59320170006265346000), al 09.08.2023 (n. 59320180004338411000), al 14.02.2019
(n. 59320180010696876000) e al 08.02.2020 (n. 59320190010995873000).
Va precisato che ai fini del computo della prescrizione, occorre tenere conto della sospensione della prescrizione di 311 giorni prevista in ragione della situazione emergenziale da COVID-19 dall'art. 37 co. 2 D.L. 18/2020 e dall'art. 11 co. 9 D.L. 183/2020 (id est: 129 giorni dal 23.2.2020 al 30.6.2020
e 182 giorni dal 31.12.2020 al 30.6.2021), ritenendo di aderire e conformarsi all'indirizzo da ultimo espresso dalla Corte di Appello di Catania nella sentenza n. 43/2025 del 31.1.2025. In forza dei suindicati periodi di sospensione, la scadenza del termine prescrizionale risulta differita dovendosi aggiungere 311 giorni al termine di scadenza naturale. Nella specie aggiungendo 311 giorni al termine di scadenza naturale come sopra indicata, si deve ritenere che alla data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 29320239016307522000 avvenuta il 20.07.2023 nessuna prescrizione risulta perfezionata. Pertanto, da tale data è cominciato a decorrere un nuovo termine di prescrizione ulteriormente interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 29320229017840221000, eseguita ai sensi dell'art. 140. C.p.c. e per la quale, contrariamente a quanto asserito da parte ricorrente, risultano rispettate tutte le formalità previste dalla norma, ivi compresa la spedizione della raccomandata informativa, come documentato dall'avviso di ricevimento depositato in atti (si veda CP_ doc 12 fasc. e doc. 3 e 4 fasc. , dal quale è dato evincere il ritiro da parte del ricorrente in CP_7 data 04.09.2023. Infine, ha documentato, quale ulteriore valido Controparte_2 atto interruttivo della prescrizione, la notifica di pignoramento presso terzi avvenuta a mezzo pec in data 04.07.2024 (doc. 5 e 6 fasc. CP_7 Da quanto sopra consegue che alla data di notifica della comunicazione preventiva di iscrizione CP_ ipotecaria, avvenuta il 23.04.2025 (doc. 14 fasc. e 8 fasc i crediti portati dagli avvisi di CP_7 addebito impugnati non erano prescritti e sono pertanto dovuti.
Per quanto sopra, il ricorso non merita accoglimento e va pertanto rigettato
3. Quanto alle spese, le stesse seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo, vengono poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico ritenuta la propria competenza, definitivamente pronunciando nella causa promossa da , avverso gli atti in epigrafe indicati;
disattesa ogni contraria Parte_1 istanza, eccezione e difesa, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere agli Enti opposti le spese di lite, che si liquidano in favore di ognuno in euro 1.863,50, ciascuno oltre IVA e CPA come per legge e spese forfettarie al 15% se dovute;
Catania, 23 dicembre 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi