Articolo 1 della Legge 28 giugno 1949, n. 553
Articolo 2
Versione
10 settembre 1949
Art. 1.
Fino al compimento delle operazioni della leva militare di terra della classe 1929, il Ministro per la difesa e' autorizzato ad avvalersi della facolta' di cui all'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329 , quale risulta sostituito dall' art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 772 .
Entrata in vigore il 10 settembre 1949