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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 14/10/2025, n. 991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 991 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, previdenza e assistenza composta da: 1. dott. IC De IA Presidente
2. dott. Caterina Greco Consigliere
3. dott. LA LI Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 327/2023 promossa in grado di appello da
, in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Rizzo
-Appellante- contro rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Fabio Pernice Controparte_1
-Appellato-
Oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
All'udienza del 25.09.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 1° ottobre 2022 presso il Tribunale G.L. di Marsala,
ha chiesto accertarsi il suo diritto al conseguimento dell'indennità di Controparte_1 disoccupazione agricola e degli assegni per il nucleo familiare relativi all'anno 2020, già oggetto di domanda amministrativa, rimasta priva di riscontro, presentata all' il Pt_1
12.03.2021. Nel costituirsi in giudizio l' non contestava il possesso da parte Controparte_2 del ricorrente dei requisiti utili al riconoscimento per l'anno 2020 delle rivendicate prestazioni, ma opponeva in compensazione un debito del medesimo lavoratore perché indebitamente percettore dell'indennità di disoccupazione agricola e degli assegni per il nucleo familiare negli anni 2017 e 2018, oggetto di una verifica ispettiva alla quale aveva fatto seguito la riduzione delle giornate lavorative del utili alla liquidazione di CP_1 entrambe le prestazioni. L'adito Tribunale, con la sentenza n. 255/2023 - pacificamente riscontrata la sussistenza sia dei requisiti utili all'ottenimento dell'indennità di disoccupazione e degli ANF per il 2020, sia del contestato indebito con riferimento alle annualità 2017 e 2018 - accoglieva il ricorso ritenendo illegittima la compensazione “impropria” o “atecnica” operata dall perché riguardante poste debitorie relative ad annualità diverse non Pt_1 facenti capo ad “analogo beneficio”. Per la riforma della predetta sentenza ha proposto appello l' con ricorso Pt_1 depositato il 18.04.2023, lamentandone l'erroneità per avere il Giudice ritenuto illegittima la compensazione “impropria” omettendo di valutare che le prestazioni controverse erano caratterizzate dalla medesima natura. A tal fine ha precisato che i crediti/debiti tra l' ed il lavoratore agricolo, Pt_1 seppur relativi ad annualità diverse, si riferiscono ad un unitario rapporto previdenziale, che “lega il lavoratore iscritto negli elenchi degli operai agricoli a tempo determinato all'Istituto di previdenza”, originante “un conto aperto dove è giusto e corretto che una riliquidazione a debito possa essere conguagliata, per intero, con una nuova liquidazione a crediti”, senza che possa trovare applicazione l'invocato art. 69 L. 152/1969, non versandosi in ipotesi di prestazione pensionistica. Ha resistito in giudizio, con memoria del 19.03.2025, Controparte_1 insistendo per il rigetto del gravame. Indi, in assenza di attività istruttoria, la causa, all'udienza del 25.09.2025, all'esito di discussione e sulle conclusioni di cui in epigrafe, è stata decisa come da dispositivo steso in calce alla presente.
****** L'appello è parzialmente fondato. Il thema decidendum - una volta riscontrata la pacifica sussistenza sia dell'indebito previdenziale contestato dall con riferimento alle annualità 2017 e 2018, sia il Pt_1 possesso, in capo all'appellato, dei requisiti normativamente prescritti per il conseguimento dell'indennità di disoccupazione agricola e degli assegni per il nucleo familiare limitatamente all'anno 2020 - è esclusivamente incentrato sulle modalità di recupero del debito avendo l' operato la trattenuta in un'unica soluzione sulla totalità Pt_1 degli importi spettanti all'appellato per le causali in discussione con riferimento all'anno 2020. Questa Corte si è già pronuncia sulla medesima questione con sentenza del 5.06.2025 (causa c. , e all'orientamento già espresso intende dare Persona_1 Pt_1 continuità. In quell'occasione si è rilevato che in materia “vengono in rilievo i limiti previsti dall'art.69 l.153/1969 che valgono per “le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti in forza del regio decreto legge 4 ottobre 1935 n.1827” e dunque anche per l'indennità di disoccupazione (art. 73 Regio decreto legge citato) e per la disoccupazione agricola il cui diritto procede da specifica normativa (l. n.264/49 e DPR n.1049/70) che ha “esteso” l'obbligo della assicurazione contro la disoccupazione anche a tale settore e previsto le relative indennità. Il limite di che trattasi opera poi in ipotesi di compensazione propria quando, cioè, le reciproche posizioni debitorie/creditorie originano da prestazioni diverse. Tale è il caso in esame perché l'indennità di disoccupazione percepita indebitamente è prestazione dello stesso tipo di quella dovuta per il 2020, trattenuta in compensazione, ma diversa dalla seconda. Infatti, sebbene le prestazioni abbiano comune matrice nel rapporto previdenziale costituito con l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, diverso è l'evento indennizzato perché riferito a singole e specifiche annualità rispetto alle quali devono sussistere, di volta in volta, i requisiti del diritto alla prestazione.
In altri termini non si tratta di prestazione unica di durata rispetto alla quale è ipotizzabile un conto di dare/avere (compensazioni impropria), ma differenti prestazioni ciascuna correlata ad un autonomo evento indennizzabile che è quello della specifica annualità di riferimento”. Pertanto, l per quanto concerne la indennità di disoccupazione indebita, ma Pt_1 analoghe considerazioni valgono per gli assegni nucleo familiare, poteva trattenere in compensazione solo un quinto dell'importo di entrambe le prestazioni, pacificamente dovute all'appellato per il 2020. Per quanto suesposto, in parziale riforma della impugnata sentenza, deve essere compensata fino alla concorrenza di un quinto l'importo oggetto della pronuncia condannatoria di primo grado. L'esito complessivo del giudizio giustifica la compensazione delle spese processuali dell'appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n.255/2023, emessa dal Tribunale di Marsala G.L. il 5 aprile 2023, compensa fino alla concorrenza di un quinto l'importo oggetto della pronuncia condannatoria di primo grado. Conferma nel resto la predetta sentenza. Compensa le spese del presente grado. Così deciso in Palermo, il 25 settembre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente
LA LI IC De IA
2. dott. Caterina Greco Consigliere
3. dott. LA LI Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 327/2023 promossa in grado di appello da
, in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Rizzo
-Appellante- contro rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Fabio Pernice Controparte_1
-Appellato-
Oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
All'udienza del 25.09.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 1° ottobre 2022 presso il Tribunale G.L. di Marsala,
ha chiesto accertarsi il suo diritto al conseguimento dell'indennità di Controparte_1 disoccupazione agricola e degli assegni per il nucleo familiare relativi all'anno 2020, già oggetto di domanda amministrativa, rimasta priva di riscontro, presentata all' il Pt_1
12.03.2021. Nel costituirsi in giudizio l' non contestava il possesso da parte Controparte_2 del ricorrente dei requisiti utili al riconoscimento per l'anno 2020 delle rivendicate prestazioni, ma opponeva in compensazione un debito del medesimo lavoratore perché indebitamente percettore dell'indennità di disoccupazione agricola e degli assegni per il nucleo familiare negli anni 2017 e 2018, oggetto di una verifica ispettiva alla quale aveva fatto seguito la riduzione delle giornate lavorative del utili alla liquidazione di CP_1 entrambe le prestazioni. L'adito Tribunale, con la sentenza n. 255/2023 - pacificamente riscontrata la sussistenza sia dei requisiti utili all'ottenimento dell'indennità di disoccupazione e degli ANF per il 2020, sia del contestato indebito con riferimento alle annualità 2017 e 2018 - accoglieva il ricorso ritenendo illegittima la compensazione “impropria” o “atecnica” operata dall perché riguardante poste debitorie relative ad annualità diverse non Pt_1 facenti capo ad “analogo beneficio”. Per la riforma della predetta sentenza ha proposto appello l' con ricorso Pt_1 depositato il 18.04.2023, lamentandone l'erroneità per avere il Giudice ritenuto illegittima la compensazione “impropria” omettendo di valutare che le prestazioni controverse erano caratterizzate dalla medesima natura. A tal fine ha precisato che i crediti/debiti tra l' ed il lavoratore agricolo, Pt_1 seppur relativi ad annualità diverse, si riferiscono ad un unitario rapporto previdenziale, che “lega il lavoratore iscritto negli elenchi degli operai agricoli a tempo determinato all'Istituto di previdenza”, originante “un conto aperto dove è giusto e corretto che una riliquidazione a debito possa essere conguagliata, per intero, con una nuova liquidazione a crediti”, senza che possa trovare applicazione l'invocato art. 69 L. 152/1969, non versandosi in ipotesi di prestazione pensionistica. Ha resistito in giudizio, con memoria del 19.03.2025, Controparte_1 insistendo per il rigetto del gravame. Indi, in assenza di attività istruttoria, la causa, all'udienza del 25.09.2025, all'esito di discussione e sulle conclusioni di cui in epigrafe, è stata decisa come da dispositivo steso in calce alla presente.
****** L'appello è parzialmente fondato. Il thema decidendum - una volta riscontrata la pacifica sussistenza sia dell'indebito previdenziale contestato dall con riferimento alle annualità 2017 e 2018, sia il Pt_1 possesso, in capo all'appellato, dei requisiti normativamente prescritti per il conseguimento dell'indennità di disoccupazione agricola e degli assegni per il nucleo familiare limitatamente all'anno 2020 - è esclusivamente incentrato sulle modalità di recupero del debito avendo l' operato la trattenuta in un'unica soluzione sulla totalità Pt_1 degli importi spettanti all'appellato per le causali in discussione con riferimento all'anno 2020. Questa Corte si è già pronuncia sulla medesima questione con sentenza del 5.06.2025 (causa c. , e all'orientamento già espresso intende dare Persona_1 Pt_1 continuità. In quell'occasione si è rilevato che in materia “vengono in rilievo i limiti previsti dall'art.69 l.153/1969 che valgono per “le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti in forza del regio decreto legge 4 ottobre 1935 n.1827” e dunque anche per l'indennità di disoccupazione (art. 73 Regio decreto legge citato) e per la disoccupazione agricola il cui diritto procede da specifica normativa (l. n.264/49 e DPR n.1049/70) che ha “esteso” l'obbligo della assicurazione contro la disoccupazione anche a tale settore e previsto le relative indennità. Il limite di che trattasi opera poi in ipotesi di compensazione propria quando, cioè, le reciproche posizioni debitorie/creditorie originano da prestazioni diverse. Tale è il caso in esame perché l'indennità di disoccupazione percepita indebitamente è prestazione dello stesso tipo di quella dovuta per il 2020, trattenuta in compensazione, ma diversa dalla seconda. Infatti, sebbene le prestazioni abbiano comune matrice nel rapporto previdenziale costituito con l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, diverso è l'evento indennizzato perché riferito a singole e specifiche annualità rispetto alle quali devono sussistere, di volta in volta, i requisiti del diritto alla prestazione.
In altri termini non si tratta di prestazione unica di durata rispetto alla quale è ipotizzabile un conto di dare/avere (compensazioni impropria), ma differenti prestazioni ciascuna correlata ad un autonomo evento indennizzabile che è quello della specifica annualità di riferimento”. Pertanto, l per quanto concerne la indennità di disoccupazione indebita, ma Pt_1 analoghe considerazioni valgono per gli assegni nucleo familiare, poteva trattenere in compensazione solo un quinto dell'importo di entrambe le prestazioni, pacificamente dovute all'appellato per il 2020. Per quanto suesposto, in parziale riforma della impugnata sentenza, deve essere compensata fino alla concorrenza di un quinto l'importo oggetto della pronuncia condannatoria di primo grado. L'esito complessivo del giudizio giustifica la compensazione delle spese processuali dell'appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n.255/2023, emessa dal Tribunale di Marsala G.L. il 5 aprile 2023, compensa fino alla concorrenza di un quinto l'importo oggetto della pronuncia condannatoria di primo grado. Conferma nel resto la predetta sentenza. Compensa le spese del presente grado. Così deciso in Palermo, il 25 settembre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente
LA LI IC De IA