Articolo 755 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 766Articolo 768
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9 ottobre 2010
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26 febbraio 2014
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7 luglio 2017
Art. 755. Corso d'istituto

Il corso d'istituto per gli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri e' svolto presso la Scuola ufficiali carabinieri dai maggiori ((dei ruoli normale, forestale e tecnico)) Il corso tende all'affinamento della preparazione culturale, giuridica e tecnico-professionale dei frequentatori, anche attraverso ((il miglioramento)) di competenze e abilita' per l'assolvimento delle funzioni ((dirigenziali)) nel successivo sviluppo di carriera.
2. Le conoscenze e le capacita' acquisite nonche' le potenzialita' espresse dai frequentatori formano oggetto di specifiche valutazioni.
Il corso si conclude con un esame sostenuto davanti ad apposita commissione, nominata dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Il punteggio di fine corso, determinato sulla base delle valutazioni e dell'esame conclusivo, e la relativa graduatoria, approvati dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, sono comunicati agli interessati e pubblicati nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa.
3. Nel regolamento sono stabilite la durata, le modalita' di ammissione, di svolgimento, di frequenza ((anche con modalita' telematica)) di rinvio, di valutazione dei frequentatori, nonche' le modalita' di funzionamento della commissione di cui al comma 2.
Entrata in vigore il 7 luglio 2017
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