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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 16/09/2025, n. 3587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3587 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
QUARTA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, dott. Michele De Palma, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A PARZIALE
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 11612/2023 R.G. vertente tra:
, e la (Avv. CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
D'AM RE), nonché (non costituita dopo Controparte_6
l'interruzione e la riassunzione del giudizio a seguito apertura della sua liquidazione giudiziale)
- OPPONENTI -
E
GIA' (Avv. BIOCCA GAETANO) CP_7 Controparte_8
- OPPOSTA -
- FATTO E DIRITTO -
1. Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio gli opponenti in epigrafe hanno spiegato opposizione avverso il d.i. n. 2641/2023, chiedendo: “ - in via preliminare ed urgente, sospendere anche inaudita altera parte, e prima dell'udienza di comparizione delle parti, la provvisoria esecuzione del Decreto
Ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo (RG n. 2426/2023) reso dal Tribunale di Bari in data
02.08.2023 qui opposto, sussistendo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, per tutti i motivi sopra esposti;
- in via pregiudiziale di rito, dichiarare la nullità del Decreto Ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo (RG n. 2426/2023) reso dal Tribunale di Bari in data 02.08.2023 qui opposto, in quanto emesso da Giudice territorialmente incompetente, per tutti i motivi sopra esposti;
- nel merito, revocare il Decreto Ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo (RG n. 2426/2023) reso dal Tribunale di Bari in data 02.08.2023 qui opposto, in quanto nullo e/o illegittimo e comunque infondato, per tutti i motivi sopra esposti.”; con vittoria delle spese di lite.
Costituendosi, la banca opposta ha chiesto il rigetto delle eccezioni sollevate con l'atto di opposizione e la conferma del d.i. opposto;
con vittoria delle spese di lite.
Con l'ordinanza del 12.3.2024, “ritenuto che sull'eccezione di incompetenza del Tribunale adito per operatività del foro del consumatore occorre decidere in via pregiudiziale, sospendendo almeno fino all'esito di tale decisione la provvisoria esecutorietà del d.i. opposto” si è così deciso “- sospende la provvisoria esecutorietà del d.i. opposto n. 2641/2023 r.g.; - fissa ex art. 187 co. 3 c.p.c. l'udienza del
18.6.2024 per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., concedendo alle parti termine fino a 10 gg. prima per il deposito di note difensive”.
Con ordinanza del 3.12.2024, preso atto dell'intervenuta apertura della liquidazione giudiziale della
è stata dichiarata l'interruzione del giudizio successivamente riassunto Controparte_6 dagli stessi opponenti, fatta eccezione che per la predetta società o la sua Curatela.
La causa è stata istruita con la sola produzione documentale delle parti.
All'esito dell'udienza del 16.9.2025 viene pronunciata la presente sentenza parziale ex art. 281 sexies c.p.c.
2. L'intervenuta apertura della liquidazione giudiziale della Controparte_6 comporta l'improcedibilità della domanda proposta dalla banca opposta verso tale società.
In effetti, nel sistema delineato dapprima dalla legge fallimentare ed oggi dal codice della crisi e dell'insolvenza, qualsiasi ragione di credito nei confronti della procedura fallimentare deve essere dedotta, nel rispetto della regola del concorso, con le forme dell'insinuazione al passivo. Qualora pertanto, a seguito della dichiarazione apertura della liquidazione giudiziale, la parte che aveva agito in giudizio nei confronti del debitore coltivi la propria azione nei confronti del curatore, subentrato all'originaria parte, la domanda di pagamento somme deve essere dichiarata improcedibile (ex plurimis: Cass. 22.12.2005 n. 28481; Cass.
09.7.2005, n. 14468). In pratica, la domanda diretta a far valere un credito nei confronti del fallimento soggiace al rito speciale ed esclusivo dell'accertamento del passivo, come disciplinato dagli artt. 200 ss.
CCII.
Il rito dell'accertamento del passivo concorsuale si sostituisce dunque al rito ordinario, al fine di garantire il soddisfacimento paritario di tutti i creditori della massa. Questa irresistibile vis attractiva opera non solo per le azioni che traggono origine dallo stato di dissesto, ma per tutte quelle che sono comunque destinate ad incidere sul patrimonio del fallito e può essere rilevata d'ufficio (tra le altre, Cass. ord.
21.10.2005 n. 20350; secondo Cass. 13.8.2008, n. 21565, nell'ipotesi di dichiarazione di fallimento intervenuta nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal debitore ingiunto poi fallito, il creditore opposto deve partecipare al concorso con gli altri creditori previa domanda di ammissione al passivo, attesa la inopponibilità, al fallimento, di un decreto non ancora definitivo e, pertanto, privo della indispensabile natura di "sentenza impugnabile", esplicitamente richiesta dall'art. 95, comma terzo, legge fallimentare (ora art. 96), norma di carattere eccezionale, insuscettibile di applicazione analogica;
conseguentemente la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria, se proposta prima dell'inizio della procedura concorsuale, diventa improcedibile, e tale improcedibilità è rilevabile d'ufficio, anche nel giudizio di cassazione, derivando da norme inderogabilmente dettate a tutela del principio della "par condicio creditorum").
3. Come visto, con l'opposizione è stata sollevata questione di competenza territoriale, in relazione ai tre garanti persone fisiche e . In particolare, si è CP_1 Controparte_2 Controparte_3 eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bari, sostenendo che i suddetti rivestono la qualifica di
“consumatore” ex art. 3 D. Lgs. 06.09.2005 n. 206, invocando, a tal fine, la competenza del foro del consumatore, identificato in Roma, quale luogo di loro residenza.
L'eccezione è fondata solo in relazione a e . Controparte_2 Controparte_3
Infatti, si deve escludere che nel concedere la fideiussione in favore della debitrice CP_1 principale, abbia agito al di fuori del suo ambito Parte_1 professionale, atteso che la stessa ricopre la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante di detta società (v. giurisprudenza citata infra).
Diversamente, si ritiene che e abbiano operato quali Controparte_2 Controparte_3 consumatori nel concedere le rispettive fideiussioni.
, nella sua qualità di socio della società detenendo una quota pari al Parte_2 Controparte_6
25%, risulta essere estraneo alla TEAG, debitrice principale. La infatti, è, a sua volta, socia Controparte_6 della società debitrice principale, , per una percentuale pari al 95%, rendendo, di fatto, solo indiretto il Pt_1 collegamento tra l'opponente e la debitrice principale. Si noti che l'opponente non è titolare neppure nella società partecipata di una quota che gli consente il raggiungimento autonomo delle maggioranze, cfr. art. 2479 e 2479-bis c.c.
Lo stesso vale per l'altro fideiussore, , socio della la quale è Controparte_3 CP_5 socia per una quota pari al 50% della la quale ultima è, a sua volta, socia della società Controparte_4 debitrice principale per una percentuale pari al 95%. Il collegamento tra l'opponente e la debitrice Pt_1 principale e solo (doppiamente) indiretto e l'opponente non è titolare neppure rispetto alla società partecipata di una quota che gli consente il raggiungimento autonomo delle maggioranze, cfr. art. 2479 e 2479-bis c.c.
A ciò si aggiunga che non risulta in atti che lo ed il svolgano attività CP_2 CP_3 riconducibile alla gestione dell'attività imprenditoriale della . Pt_1
Quindi, gli opponenti nel prestare la garanzia hanno agito per scopi estranei all'attività imprenditoriale e/o professionale, sicché la loro posizione è riconducibile alla qualità di “consumatore” ex art. 3 D. Lgs. 06.09.2005 n. 206.
In tal senso si esprime la giurisprudenza di legittimità e la giurisprudenza di matrice sovranazionale per le quali la qualità di “consumatore” “deve essere determinata alla luce di un criterio funzionale consistente nel valutare se il rapporto contrattuale in esame rientri nell'ambito di attività estranee all'esercizio di una professione" e che “spetta al giudice nazionale, (…), verificare, (…), se il contraente in questione possa essere qualificato come consumatore (…)”; ne deriva che: “nel caso di una persona fisica che si sia fatta garante dell'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata” (cfr.
Corte di Giustizia Europea, Ordinanza n. 534/2016 del 14.09.2016; Cass. Civ., SSUU, Ord. n. 5868. del
27.02.2023; Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza, 16.01.2020, n. 742).
Giova, infatti, evidenziare che ai fini della determinazione del foro competente in materia di tutela del consumatore, tale qualifica deve essere valutata con riferimento alla qualità delle parti nel contratto di fideiussione. Più nel dettaglio, è necessario che il contratto di fideiussione sia stato stipulato per finalità estranee all'attività professionale del fideiussore, e che questi non abbia una partecipazione rilevante nel capitale sociale né qualità gestorie nella società garantita (in tal senso si esprime ex multis Cass. civ., Sez.
III, Ord. n. 19516 del 16.07.2024).
Gli opponenti e risultano oggettivamente estranei sia alla gestione della società CP_2 CP_3 debitrice principale, sia alla compagine societaria della stessa, escludendo che gli stessi possano aver agito, nel concludere il contratto di fideiussione, perseguendo interessi di natura professionale. A conforto di quanto innanzi esposto si esprime la giurisprudenza di legittimità a mente della quale “I requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria - all'entità della partecipazione al capitale sociale nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore” (cfr. ex multis Cass. sez. 3, ord. del 13 dicembre 2018 n.32225,
Cass. n. 28162 del 2019, Cass. n. 25914 del 2019).
Poiché gli opponenti ed il , nella loro qualità di garanti-consumatori, risultano CP_2 CP_3 avere la propria residenza in Roma (come confermato dalla stessa notifica del DI eseguita nei sui confronti da parte opposta) seguendo il foro del consumatore, è competente a decidere il Tribunale di Roma, quale foro CP_ esclusivo e inderogabile ex art. 33, comma 2, lett. u) del Codice del consumo1, e non quello di adito dalla Banca opposta sulla base del foro convenzionale (nel d.i. opposto si legge: “la competenza è radicata in capo all'intestato Tribunale in virtù delle pattuizioni contrattuali intercorse (cfr. doc. 2, art 14.1; doc. 5, art.
18; doc. 7, art. 10);”). Contrariamente a quanto assunto dalla difesa degli opponenti, la sussistenza del foro del consumatore rispetto a due degli opponenti non determina l'incompetenza anche rispetto agli altri.
La difesa degli opponenti invoca la pronuncia Cass. 5705/2014 per cui però il cumulo soggettivo di domande è espressione di una mera connessione per coordinazione, in cui la trattazione simultanea dipende dalla sola volontà delle parti, e non consente la deroga alla competenza per territorio in favore di fori speciali, salvo che le cause non siano connesse o collegate da una relazione di evidente subordinazione.
(nella motivazione si legge "15. La sussistenza di un rapporto di consumo tra il e e Pt_3 CP_9
l'evidente nesso di connessione e subordinazione tra le varie pretese giudizialmente azionate, impone la deroga alla competenza per territorio in favore del foro del consumatore - in quanto foro più speciale e più inderogabile, tra fori speciali e inderogabili - nei confronti non solo di , ma di tutti i convenuti, in CP_9 linea con quelle pronunce che, pur evidenziando che il cumulo soggettivo di domande è espressione di una mera connessione per coordinazione, in cui la trattazione simultanea dipende dalla sola volontà delle parti, di talché esso non consente la deroga alla competenza per territorio in favore di fori speciali, fa salva
l'ipotesi, che qui, per l'appunto ricorre, in cui le cause siano connesse o collegate da rapporto di evidente subordinazione (confr. Cass. civ. 10 agosto 2012, n. 14386; Cass. civ. 25 marzo 2003, n. 4367).").
Analogamente, in altro pronunciamento della Suprema Corte si è rilevato che il cumulo soggettivo di domande è espressione di una mera connessione per coordinazione, in cui la trattazione simultanea dipende dalla sola volontà delle parti e la separazione delle cause è sempre possibile, con l'unico rischio di una contraddizione tra giudicati, e non consente la deroga alla competenza per territorio in favore di fori speciali, né la deroga al rito in favore di quello speciale, ove le cause non siano connesse o collegate da rapporto di evidente subordinazione, venendo leso, diversamente, il principio del giudice naturale precostituito per legge, di cui all'art. 25 Cost. (Cass. n. 14386/12).
Nel caso di specie non sussiste un nesso di evidente subordinazione tra le varie domande perché trattasi di obbligazioni solidali verso la banca opposta e quindi di rapporti giuridici distinti tra loro (v. Cass.
2854/16 per cui anche qualora tutti gli obbligati in solido siano convenuti nel medesimo giudizio il processo
è solo formalmente unico in quanto alla pluralità delle parti corrisponde una pluralità di rapporti processuali tra loro scindibili, e indipendenti, tanto che le vicende proprie di ciascuno di essi singolarmente preso non possono interferire con gli altri;
cfr. Cass. 2854/16 sulla scindibilità in tema di obbligazioni solidali ai fini dell'impugnazione).
4. Con separata ordinanza va disposta la prosecuzione del giudizio verso gli opponenti diversi dallo
, dal e dalla . CP_2 CP_3 Pt_1
5. Nel rapporto processuale tra lo ed il da un lato e la banca opposta dall'altro, CP_2 CP_3 le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate così come in dispositivo. Le competenze legali vengono liquidate sulla base dei parametri medi per le prime due fasi e minimi per le altre due, previsti dal
D.M. n. 55/2014 per lo scaglione da € 4.000.000 a € 8.000.000 con maggiorazione del 5% ex art. 6 DM n.
55/2014 per ciascuno degli scaglioni superiori a quello di € 520.000. Nel rapporto processuale tra e la banca opposta le spese di lite verranno regolamentate CP_1 unitamente al merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, non definitivamente decidendo, in composizione monocratica, così provvede:
1) dichiara improcedibile la domanda proposta nei confronti della Controparte_6
[...
in liquidazione giudiziale;
2) dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bari in favore della competenza del Tribunale di Roma (in quanto Foro del consumatore) nei confronti di e;
Controparte_2 Controparte_3
3) revoca nei confronti di e il Decreto Ingiuntivo opposto Controparte_2 Controparte_3 provvisoriamente esecutivo (RG 2426/2023) reso in data 02.08.2023, in quanto nullo perché emesso da
Giudice territorialmente incompetente;
4) assegna il termine di mesi 3 per la riassunzione del giudizio ordinario innanzi al Tribunale di
Roma territorialmente competente;
5) condanna , già al pagamento delle spese CP_7 Controparte_8 processuali in favore dell'Avv. Andrea D'Ambrosio, difensore di e Controparte_2 CP_3
, dichiaratosi anticipatario, che si liquidano in euro 16.400,00 per compenso professionale, oltre
[...]
IVA e CAP come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% sull'importo del compenso;
6) dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Così deciso in Bari, l'08/10/2025.
IL GIUDICE
dott. Michele De Palma