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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 28/02/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
-Sezione Lavoro-
Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice del lavoro dott.ssa
Francesca La Russa ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 1195/2024 R.G.L., promossa da
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Salvatore Giannattasio Parte_1
e Andrea Giannattasio ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, per procura in atti ricorrente
contro
, in persona del Controparte_1 [...]
, , in persona CP_2 Controparte_3
del Direttore in carica, Ambito territoriale di Milano, difeso e rappresentato dagli Avv.ti Francesco Serafino e Stefano Rovelli legalmente domiciliato presso l'Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro, in Milano, Via Soderini, n.24, per procura in atti convenuto
1 OGGETTO: retribuzione - Pubblico Impiego - docenti precari sino al 30 giugno - indennità ferie non godute.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
Fatto e diritto
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato telematicamente e iscritto a ruolo generale il 12.7.2024, la ricorrente, docente di ruolo in servizio presso l'Istituto comprensivo A. Manzoni di Castellanza, ha esposto di avere prestato servizio alle dipendenze dell'amministrazione scolastica statale, durante il periodo di precariato, a seguito della stipulazione di contratti di supplenza sino al termine delle attività didattiche (30 giugno), in particolare negli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, come da stato matricolare e buste paga (doc. nn. 4 e 5) e di non avere goduto delle ferie maturate nell'ambito dei rapporti di lavoro, di non averle richieste, di non essere stata adeguatamente informata del diritto di poterne fruire nei periodi di sospensione delle lezioni, né in altri periodi e di non essere stata formalmente avvisata del fatto che la mancata fruizione delle ferie avrebbe comportato la perdita delle stesse.
Ha chiesto, pertanto, accertarsi il proprio diritto al pagamento di un'indennità sostitutiva per i giorni di ferie residui non goduti prima della scadenza dei contratti a termine, ai sensi dell'art. 1 della legge n.
228/2012, non avendo percepito alcun avviso esplicito ad usufruirne, e ha rassegnato le seguenti conclusioni: “ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente, quale docente precaria con contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 Giugno) negli anni scolastici
2015/16 e 2016/17 ad ottenere l'indennità sostitutiva per un numero complessivo di 37,66 giorni di ferie maturate e non godute. ACCERTARE
E DICHIARARE l'obbligo – con consequenziale CONDANNA giudiziale –
2 a carico della resistente di corrispondere alla Controparte_4
ricorrente la somma di € 2.242,58, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo, a titolo di indennità sostitutiva per n. 37,66 ferie maturate e non godute negli anni scolastici 2015/16 e 2016/17. Con vittoria del compenso professionale e delle spese del giudizio, oltre rimborso forfettario, spese generali 15%, contributo unificato ed accessori di legge, con l'aumento del 30% per
l'utilizzo di collegamenti ipertestuali ex art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014, tutti in favore dei procuratori antistatari”.
Il convenuto si è costituito in giudizio e ha chiesto il rigetto del CP_1
ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto, per aver la ricorrente goduto interamente di tutti i giorni di ferie maturati, considerando i giorni di sospensione delle attività didattiche in corso d'anno, di quelli alla fine delle lezioni e dei giorni di ferie in corso d'anno richiesti.
Dato atto dell'impossibilità di conciliazione della causa, è stato concesso termine ex art. 127 ter c.p.c. sino al 30.1.2025 e, all'esito del deposito di note scritte da parte ricorrente, dato atto dell'impossibilità di conciliazione della causa, la stessa viene decisa con la seguente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato.
Disciplina positiva applicabile e giurisprudenza rilevante
La legge n. 228/2012 ha previsto, all'art. 1, comma 54, che “il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative”.
3 L'art. 5, comma 8, del DL n. 95/2012 conv. nella legge n. 135/2012 stabilisce che le ferie debbano essere godute e non possano essere monetizzate nemmeno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, a qualunque causa dovuta.
La norma però, “non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie” (come introdotto dal comma 55 dell'art. 1 della legge n. 228/2012 all'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95/2012 convertito con modificazioni nella legge n. 135/2012).
Secondo la giurisprudenza più recente, “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma
8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n.
228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di
Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. sent. n. 14268/2022, come ancora ribadito da Cass. ord. n. 16715/224).
4 Il datore di lavoro, quindi, è tenuto ad assicurarsi, in concreto e in trasparenza, che il lavoratore sia in grado di fruire delle ferie retribuite, invitandolo formalmente e informandolo in modo accurato e in tempo utile, quando le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo cui esse sono volte a contribuire, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo (sent. Max PL punto 42 e sent. AS W.
Kreuziger punto 52); l'onere probatorio grava sul datore di lavoro e solo quando è stato puntualmente assolto si determina la perdita del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva.
Il criterio di quantificazione dei giorni per cui può essere rivendicata la monetizzazione è fornito dalla normativa e dal CCNL.
Innanzitutto, l'art. 19, comma 2, del CCNL 2007 che prevede che “le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato”.
Per ottenere i giorni di ferie spettanti, è necessario moltiplicare il numero dei giorni di servizio per 30; il risultato di questa operazione deve poi essere diviso per 360. In questo modo si ottiene che il lavoratore matura
2,5 giorni di ferie per ogni mese di servizio (ossia, per ogni 30 giorni di servizio); a questo punto, è sufficiente moltiplicare i mesi o le frazioni di mese per x 2,5 e si avrà il risultato dei giorni di ferie spettanti.
La posizione di parte ricorrente
La ricorrente ha svolto servizio e ha maturato negli anni oggetto di controversia i seguenti giorni di ferie, come da stato matricolare e buste paga allegate (doc. nn. 4 e 5 fasc. ricorrente):
5 a) nell'a.s. 2015/2016: 199 gg. servizio (dal 15.12.2015 al 30.6.2016) - giorni di ferie maturati: 16,58;
b) nell'a.s. 2016/2017: 253 gg. servizio (dal 21.10.2026 al 30.6.2017) - giorni di ferie maturati: 21,08.
Il convenuto non ha dato prova di avere invitato la ricorrente a CP_1
godere delle ferie residue, né di averla avviata allo stesso tempo che, se non ne avesse fruito, le avrebbe perse al termine del contratto, onere che sullo stesso incombeva;
non ha documentato inoltre alcuna istanza di ferie presentata dalla ricorrente.
Pertanto, in base alle norme contrattuali sopra richiamate, va dichiarato il diritto della ricorrente a percepire l'indennità sostitutiva di ferie per un importo complessivo di € 2.242,58, considerata la retribuzione giornaliera di € 59,55, come da conteggi indicati da parte ricorrente a pag. 15 del ricorso (a.s. 2015/16: 16,58 x 59,55 e a.s. 2016/17: 21,08 x 59,55), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
In applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., il convenuto è tenuto al rimborso delle spese di lite sostenute dalla CP_1
ricorrente, come liquidate nel dispositivo (applicati i minimi nello scaglione fino a € 5.200,00, omessa la fase istruttoria, esclusa la maggiorazione per il collegamento ipertestuale dei documenti ex D.M. 55/2014 per mancata fruibilità degli allegati), con distrazione in favore dei difensori antistatari, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e difesa rigettata o assorbita, così dispone:
- dichiara il diritto della ricorrente all'indennità per ferie non fruite per gli aa.ss. 2015/16 e 2016/2017 e, per l'effetto,
6 - condanna il al pagamento, in favore Controparte_1
della ricorrente, della somma lorda di € 2.242,58, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- condanna il a rimborsare alla Controparte_1
ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi € 1.030,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa e spese vive relative al contributo unificato di € 49,00, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Busto Arsizio, 28/02/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Francesca La Russa
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
-Sezione Lavoro-
Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice del lavoro dott.ssa
Francesca La Russa ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 1195/2024 R.G.L., promossa da
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Salvatore Giannattasio Parte_1
e Andrea Giannattasio ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, per procura in atti ricorrente
contro
, in persona del Controparte_1 [...]
, , in persona CP_2 Controparte_3
del Direttore in carica, Ambito territoriale di Milano, difeso e rappresentato dagli Avv.ti Francesco Serafino e Stefano Rovelli legalmente domiciliato presso l'Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro, in Milano, Via Soderini, n.24, per procura in atti convenuto
1 OGGETTO: retribuzione - Pubblico Impiego - docenti precari sino al 30 giugno - indennità ferie non godute.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
Fatto e diritto
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato telematicamente e iscritto a ruolo generale il 12.7.2024, la ricorrente, docente di ruolo in servizio presso l'Istituto comprensivo A. Manzoni di Castellanza, ha esposto di avere prestato servizio alle dipendenze dell'amministrazione scolastica statale, durante il periodo di precariato, a seguito della stipulazione di contratti di supplenza sino al termine delle attività didattiche (30 giugno), in particolare negli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, come da stato matricolare e buste paga (doc. nn. 4 e 5) e di non avere goduto delle ferie maturate nell'ambito dei rapporti di lavoro, di non averle richieste, di non essere stata adeguatamente informata del diritto di poterne fruire nei periodi di sospensione delle lezioni, né in altri periodi e di non essere stata formalmente avvisata del fatto che la mancata fruizione delle ferie avrebbe comportato la perdita delle stesse.
Ha chiesto, pertanto, accertarsi il proprio diritto al pagamento di un'indennità sostitutiva per i giorni di ferie residui non goduti prima della scadenza dei contratti a termine, ai sensi dell'art. 1 della legge n.
228/2012, non avendo percepito alcun avviso esplicito ad usufruirne, e ha rassegnato le seguenti conclusioni: “ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente, quale docente precaria con contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 Giugno) negli anni scolastici
2015/16 e 2016/17 ad ottenere l'indennità sostitutiva per un numero complessivo di 37,66 giorni di ferie maturate e non godute. ACCERTARE
E DICHIARARE l'obbligo – con consequenziale CONDANNA giudiziale –
2 a carico della resistente di corrispondere alla Controparte_4
ricorrente la somma di € 2.242,58, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo, a titolo di indennità sostitutiva per n. 37,66 ferie maturate e non godute negli anni scolastici 2015/16 e 2016/17. Con vittoria del compenso professionale e delle spese del giudizio, oltre rimborso forfettario, spese generali 15%, contributo unificato ed accessori di legge, con l'aumento del 30% per
l'utilizzo di collegamenti ipertestuali ex art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014, tutti in favore dei procuratori antistatari”.
Il convenuto si è costituito in giudizio e ha chiesto il rigetto del CP_1
ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto, per aver la ricorrente goduto interamente di tutti i giorni di ferie maturati, considerando i giorni di sospensione delle attività didattiche in corso d'anno, di quelli alla fine delle lezioni e dei giorni di ferie in corso d'anno richiesti.
Dato atto dell'impossibilità di conciliazione della causa, è stato concesso termine ex art. 127 ter c.p.c. sino al 30.1.2025 e, all'esito del deposito di note scritte da parte ricorrente, dato atto dell'impossibilità di conciliazione della causa, la stessa viene decisa con la seguente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato.
Disciplina positiva applicabile e giurisprudenza rilevante
La legge n. 228/2012 ha previsto, all'art. 1, comma 54, che “il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative”.
3 L'art. 5, comma 8, del DL n. 95/2012 conv. nella legge n. 135/2012 stabilisce che le ferie debbano essere godute e non possano essere monetizzate nemmeno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, a qualunque causa dovuta.
La norma però, “non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie” (come introdotto dal comma 55 dell'art. 1 della legge n. 228/2012 all'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95/2012 convertito con modificazioni nella legge n. 135/2012).
Secondo la giurisprudenza più recente, “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma
8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n.
228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di
Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. sent. n. 14268/2022, come ancora ribadito da Cass. ord. n. 16715/224).
4 Il datore di lavoro, quindi, è tenuto ad assicurarsi, in concreto e in trasparenza, che il lavoratore sia in grado di fruire delle ferie retribuite, invitandolo formalmente e informandolo in modo accurato e in tempo utile, quando le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo cui esse sono volte a contribuire, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo (sent. Max PL punto 42 e sent. AS W.
Kreuziger punto 52); l'onere probatorio grava sul datore di lavoro e solo quando è stato puntualmente assolto si determina la perdita del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva.
Il criterio di quantificazione dei giorni per cui può essere rivendicata la monetizzazione è fornito dalla normativa e dal CCNL.
Innanzitutto, l'art. 19, comma 2, del CCNL 2007 che prevede che “le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato”.
Per ottenere i giorni di ferie spettanti, è necessario moltiplicare il numero dei giorni di servizio per 30; il risultato di questa operazione deve poi essere diviso per 360. In questo modo si ottiene che il lavoratore matura
2,5 giorni di ferie per ogni mese di servizio (ossia, per ogni 30 giorni di servizio); a questo punto, è sufficiente moltiplicare i mesi o le frazioni di mese per x 2,5 e si avrà il risultato dei giorni di ferie spettanti.
La posizione di parte ricorrente
La ricorrente ha svolto servizio e ha maturato negli anni oggetto di controversia i seguenti giorni di ferie, come da stato matricolare e buste paga allegate (doc. nn. 4 e 5 fasc. ricorrente):
5 a) nell'a.s. 2015/2016: 199 gg. servizio (dal 15.12.2015 al 30.6.2016) - giorni di ferie maturati: 16,58;
b) nell'a.s. 2016/2017: 253 gg. servizio (dal 21.10.2026 al 30.6.2017) - giorni di ferie maturati: 21,08.
Il convenuto non ha dato prova di avere invitato la ricorrente a CP_1
godere delle ferie residue, né di averla avviata allo stesso tempo che, se non ne avesse fruito, le avrebbe perse al termine del contratto, onere che sullo stesso incombeva;
non ha documentato inoltre alcuna istanza di ferie presentata dalla ricorrente.
Pertanto, in base alle norme contrattuali sopra richiamate, va dichiarato il diritto della ricorrente a percepire l'indennità sostitutiva di ferie per un importo complessivo di € 2.242,58, considerata la retribuzione giornaliera di € 59,55, come da conteggi indicati da parte ricorrente a pag. 15 del ricorso (a.s. 2015/16: 16,58 x 59,55 e a.s. 2016/17: 21,08 x 59,55), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
In applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., il convenuto è tenuto al rimborso delle spese di lite sostenute dalla CP_1
ricorrente, come liquidate nel dispositivo (applicati i minimi nello scaglione fino a € 5.200,00, omessa la fase istruttoria, esclusa la maggiorazione per il collegamento ipertestuale dei documenti ex D.M. 55/2014 per mancata fruibilità degli allegati), con distrazione in favore dei difensori antistatari, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e difesa rigettata o assorbita, così dispone:
- dichiara il diritto della ricorrente all'indennità per ferie non fruite per gli aa.ss. 2015/16 e 2016/2017 e, per l'effetto,
6 - condanna il al pagamento, in favore Controparte_1
della ricorrente, della somma lorda di € 2.242,58, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- condanna il a rimborsare alla Controparte_1
ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi € 1.030,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa e spese vive relative al contributo unificato di € 49,00, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Busto Arsizio, 28/02/2025
Il Giudice del Lavoro
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