Ordinanza cautelare 15 maggio 2023
Accoglimento
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 10/02/2025, n. 1080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1080 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01080/2025REG.PROV.COLL.
N. 03298/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3298 del 2023, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Massimo Auditore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 844/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2025 il Cons. Ezio Fedullo e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
L’odierno appellante, cittadino senegalese, ha impugnato il decreto del Questore della Provincia di Genova del 9 luglio 2021, recante la revoca del permesso di soggiorno UE di cui era in possesso, avendo accertato che l’interessato era rimasto assente dal territorio dell’Unione europea per un periodo di dodici mesi consecutivi, ai sensi dell’art. 9, comma 7, lett. d), del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286: ciò in quanto, in data 18 aprile 2012, lo straniero era stato cancellato per irreperibilità dai registri anagrafici del Comune di Genova e dalle banche dati consultate (facenti capo al Ministero dell’Interno, all’INPS e all’Agenzia delle Entrate) non risultavano tracce della sua presenza in Italia dal 21 aprile 2010 al 18 settembre 2020, data in cui faceva ingresso in Italia.
Il T.A.R. adito, con l’appellata sentenza in forma semplificata, ha complessivamente respinto il ricorso.
In particolare, ha ritenuto l’infondatezza, in primo luogo, della censura intesa a lamentare di non aver ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento, a causa delle errate modalità utilizzate dall’Amministrazione per la notifica di tale atto.
Ha osservato in proposito il T.A.R. che “ l’Amministrazione, infatti, ha prodotto in giudizio l’avviso di ricevimento della raccomandata con cui la comunicazione di avvio era stata trasmessa all’interessato presso la sede dell’associazione genovese ove dimorava: l’avviso di ricevimento reca in calce la firma del ricevente il quale non ha sollevato contestazioni al riguardo ”.
Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduceva l’inidoneità delle banche dati consultate dall’Amministrazione a dimostrare il presupposto della revoca, atteso che le stesse fanno riferimento a situazioni circoscritte al territorio nazionale, mentre l’allontanamento per dodici mesi consecutivi, rilevanti ai sensi dell’art. 9, comma 7, lett. d) d.lvo n. 286/1998, concerne l’intero territorio europeo.
Egli deduceva altresì di aver dimostrato di essere stato presente in Italia/UE quantomeno negli ultimi sei anni, con la conseguente irragionevolezza del provvedimento impugnato, in quanto violativo del principio di tutela dell’affidamento, fermo restando che nemmeno per gli anni antecedenti sussisteva il presupposto della revoca, pur avendo difficoltà, in considerazione del tempo trascorso, a reperire la documentazione atta a comprovare la sua presenza sul territorio UE.
Il T.A.R., premesso che “ l’esponente deposita documentazione comprovante la sua presenza in Francia dal 2017 al 2020 e, dopo un periodo di sei mesi circa trascorso in Senegal, il rientro definitivo in Italia ”, ha rilevato che “ residua, tuttavia, un periodo quinquennale (dal 2011 al 2016) relativamente al quale l’Amministrazione, non avendo reperito tracce della presenza dello straniero in Italia, ha logicamente ritenuto che lo stesso si fosse allontanato dal territorio nazionale ”.
In proposito, la sentenza appellata evidenzia che “ tale conclusione è frutto di una compiuta istruttoria che ha comportato la consultazione di varie banche dati (Ministero dell’interno, INPS e Agenzia delle entrate), con conseguente trasferimento a carico dell’interessato dell’onere di indicare il Paese (o i Paesi) in cui aveva soggiornato nell’arco temporale in considerazione e di allegare elementi atti a dimostrare la sua presenza nel territorio dell’Unione ”, laddove il medesimo “ si è limitato ad allegare la difficoltà di reperire la necessaria documentazione, siccome risalente nel tempo, senza rendere conto delle ricerche a tal fine eventualmente effettuate ”.
Quanto alla lamentata lesione dell’affidamento maturato, ha osservato il T.A.R. che essa non può essere desunta dalla “ pregressa inerzia dell’Amministrazione, poiché l’assenza di tempestivi rilievi si correla alla stessa condizione di soggiornante di lungo periodo che esclude frequenti monitoraggi dello straniero ”.
Infine, il T.A.R. ha respinto il terzo motivo di ricorso, incentrato sulle difficoltà di spostamento nel periodo pandemico.
Si è costituita in giudizio, per resistere all’appello, l’Amministrazione appellata.
Ciò premesso, ritiene il Collegio di soffermarsi sul secondo motivo di appello, inteso a contestare la statuizione reiettiva del secondo motivo del ricorso introduttivo del giudizio recata dalla sentenza appellata.
Allega in primo luogo l’appellante che, dai documenti depositati nel giudizio di appello, si evince che egli, anche nel periodo dal 2012 al 2016, era presente nel territorio UE.
Egli deduce altresì che, nell’ipotesi in cui dovesse ritenersi inidonea/tardiva tale documentazione, il riferimento della sentenza appellata al fatto che la PA “ non abbia trovato tracce dello straniero in Italia ” non consentiva affatto di ritenere che il ricorrente avesse lasciato l’intera UE, come previsto dall’art. 9, comma 7, lett. d) d.lvo n. 286/1998 ai fini della revoca.
La censura è meritevole di accoglimento.
Deve premettersi che il T.A.R. ha ritenuto che il ricorrente avesse assolto al suo onere di dimostrare la sua presenza sul territorio UE relativamente agli anni 2017-2020, mentre sarebbe rimasto “ scoperto ”, da un punto di vista probatorio, il periodo precedente, relativo agli anni 2011-2016, in relazione al quale si era limitato ad allegare la difficoltà di reperire documentazione pertinente, in considerazione del tempo trascorso.
Deve altresì evidenziarsi che il T.A.R. ha (correttamente) ritenuto che assumesse rilievo, ai fini dell’accertamento dei presupposti della revoca, l’assenza dello straniero dall’intero territorio europeo (e non solo da quello italiano): il riferimento della sentenza appellata al fatto che “ l’Amministrazione, non avendo reperito tracce della presenza dello straniero in Italia, ha logicamente ritenuto che lo stesso si fosse allontanato dal territorio nazionale ”, costituisce ragionevole corollario della regola di giudizio secondo cui, una volta che l’Amministrazione abbia accertato l’assenza dello straniero dal territorio nazionale per il periodo prescritto, spetta all’interessato l’onere di dimostrare che il medesimo era presente, nel periodo considerato, in altri paesi UE.
Ciò chiarito, occorre preliminarmente verificare l’ammissibilità della documentazione prodotta dal ricorrente nel giudizio di appello, al fine di dimostrare che, negli anni 2011-2016, il medesimo si trovava sul territorio europeo.
La disposizione rilevante, come è noto, è contenuta nell’art. 104, comma 2, c.p.a., ai sensi del quale “ non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa, ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile ”.
Ebbene, ritiene il Collegio che il significativo periodo di tempo trascorso dagli anni cui quei documenti si riferiscono fino alla instaurazione del giudizio integri i presupposti giustificativi della tardiva produzione dei primi nel giudizio di appello, anche tenuto conto della peculiare condizione dello straniero che, essendo costretto a spostarsi da un Paese all’altro anche in ragione dell’attività economica svolta (di commerciante ambulante), non può ritenersi tenuto a portare costantemente con sé la traccia documentale della sua presenza nei luoghi in cui è venuto a trovarsi nel corso del tempo, con la conseguente ragionevole difficoltà di reperirla nel momento in cui si rivelasse necessaria.
Ne consegue che, non potendo la mancata conservazione di quei documenti (ovvero, la pronta disponibilità e reperibilità degli stessi) ascriversi alla negligenza dello straniero, ricorre anche l’ulteriore presupposto, relativo alla non imputabilità al ricorrente della loro mancata produzione fin dal primo grado di giudizio, ai fini del rituale deposito degli stessi nel giudizio di appello.
Può quindi senz’altro procedersi all’esame della suddetta documentazione, procedendo a ritroso a partire dal primo anno (2016) in relazione al quale il T.A.R., come si è detto, ha ritenuto che la presenza del ricorrente sul territorio UE non fosse stata adeguatamente dimostrata.
In relazione alla suddetta annualità, l’appellante ha prodotto:
1) la ricevuta di pagamento della tassa per il rilascio della licenza commerciale, recante la data dell’11 luglio 2016;
2) la missiva della CCI Marseille-Provence in data 18 luglio 2016, che comunica il rilascio al ricorrente della licenza commerciale, inviata all’indirizzo di Marsiglia del medesimo;
3) l’attestazione fiscale per l’anno 2015 datata 17 marzo 2016, relativa ai ricavi dell’anno 2015, inviata all’indirizzo di Marsiglia del ricorrente;
4) la “ declaration trimestrelle de chiffre d’affaires ” in data 20 giugno – 4 luglio 2016 con la successiva regolarizzazione mediante versamento dei contributi.
Dai suddetti documenti si evince, ad avviso del Collegio, che il ricorrente si è trovato nel territorio europeo, ed in particolare in Francia, nell’anno 2016: ciò sia perché gli stessi fanno riferimento all’attività commerciale dal medesimo svolta nel suddetto territorio, sia perché si presume che, essendo indirizzati presso un recapito ubicato in Francia, lo stesso abbia avuto la concreta possibilità di riceverli e/o venirne comunque in possesso.
In relazione all’anno 2015 vengono invece in rilievo, oltre al predetto documento sub 3, i seguenti:
1) la prescrizione medica datata 8 gennaio 2015, con apposizione di timbro datario di autorizzazione preventiva in data 9 gennaio 2015;
2) il referto radiologico di struttura convenzionata datato 24 febbraio 2015.
Anche i suddetti documenti sono sufficienti, ad avviso del Collegio, a dimostrare che nell’anno in questione il ricorrente era presente in Francia, attestando la sua sottoposizione a visite/terapie prescritte ed eseguite presso centri medici ivi ubicati.
In relazione all’anno 2014 vengono in rilievo:
1) la missiva ricevuta dalla Compagnia assicuratrice francese AG2R datata 6 maggio 2014;
2) la visura in data 11 dicembre 2017 presso il Tribunale del Commercio di Marsiglia, in cui si dà atto dell’inizio dell’attività al 15 aprile 2014.
Anche i suddetti documenti forniscono congrui elementi dimostrativi della presenza dello straniero in Francia nella suddetta annualità, essendo il primo indirizzato presso il recapito marsigliese del suddetto ed il secondo attestando una attività commerciale iniziata, appunto, nel 2014.
Quanto all’anno 2013, l’appellante ha depositato la missiva in data 1° agosto 2013 proveniente da una compagnia assicuratrice, recante gli importi versati nel periodo 28 marzo 2013 – 15 aprile 2013.
Dal suddetto documento, attestante prestazioni sanitarie (più precisamente, farmaceutiche) eseguite nell’anno 2013, si evincono sufficienti elementi indicativi della sua presenza in Francia nell’anno considerato.
Per quanto concerne l’anno 2012, l’appellante ha depositato:
1) la copia della carta consolare rilasciata a Marsiglia in data 6 giugno 2012;
2) la ricevuta di versamento in contanti presso Bank of Africa-France in data 22 febbraio 2012.
Dai menzionati documenti, presupponenti la presenza del ricorrente in Francia nelle date suindicate, può desumersi la sua presenza nel territorio europeo nell’anno in esame.
Infine, come dedotto dall’appellante, può ritenersi estraneo all’analisi l’anno 2011, essendo quello in cui il permesso di soggiorno UE è stato rilasciato all’interessato, il quale non poteva che trovarsi in Italia nella data del rilascio: del resto, essendo il rilascio avvenuto nel mese di luglio ed il documento sub 2) relativo al 2012 risalente al mese di febbraio, tra i due eventi non può ritenersi maturato il periodo di assenza previsto ai fini della revoca dall’art. 9, comma 7, lett. d) d.lvo n. 286/1998.
Può quindi concludersi che, avendo il ricorrente assolto, sebbene mediante la produzione documentale effettuata nel giudizio di appello, all’onere di fornire congrui elementi dimostrativi della sua presenza nel territorio UE anche nel periodo antecedente a quello per il quale il T.A.R. aveva ritenuto che il suddetto avesse già comprovato l’insussistenza dei presupposti per la revoca, l’appello deve essere accolto, potendo dichiararsi l’assorbimento delle censure non esaminate.
Non è stata invece riproposta la domanda risarcitoria avanzata in primo grado e respinta dal T.A.R..
Deve essere altresì accolta la domanda di ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, respinta in via provvisoria dalla preposta Commissione e riproposta dinanzi al Collegio, sussistendone i requisiti reddituali, come accertato dalla medesima Commissione, dovendo invece riformarsi, alla luce dei rilievi che precedono, la valutazione di manifesta infondatezza del gravame da essa formulata.
Deve essere altresì accolta la domanda di liquidazione del compenso proposta dal difensore dell’appellante, nei termini indicati in dispositivo.
Sussistono infine giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio, anche alla luce della già evidenziata decisività dei documenti prodotti solo nel giudizio di appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello n. 3298/2023, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ed annulla il provvedimento con esso impugnato.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Accoglie in via definitiva la domanda di ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e liquida il compenso spettante al difensore nella complessiva misura di € 3.000,00, oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore
Antonio Massimo Marra, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ezio Fedullo | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.