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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/06/2025, n. 2734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2734 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona del Gop dott.ssa Emanuela Alfia Maria La Ferla, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del giorno 11/06/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la comparizione di parte ricorrente mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10730/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
in proprio e n.q. di legale rappresentante pro tempore della “ Parte_1 Parte_2
(Avv. SOLLENA GASPARE)
[...]
ricorrente
CONTRO
(Avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA ed Avv. Controparte_1
SPARACINO IA GRAZIA)
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ dichiara cessata la materia del contendere;
◊ condanna parte resistente a rimborsare alla ricorrente – con distrazione in favore del suo difensore ex art. 93 c.p.c. - le spese di lite, liquidate in euro 886,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato in data 12/07/2024, parte ricorrente proponeva opposizione avverso e per l'annullamento dell'Ordinanza Ingiunzione n. OI-001654440, notificata in data 19/06/2024 e relativa ad accertamento n. 5500.21/02/2019.0106294 del 30/10/2018 riferito all'anno 2017, deducendone Pt_3
l'illegittimità: - per l'omessa o irrituale notifica dell'atto di accertamento sotteso;
- per l'omessa contestazione o notificazione della violazione nel rispetto del termine indicato dall'art. 14 della legge n. 689/1981 e conseguente decadenza dalla potestà sanzionatoria;
- per la mancata indicazione dei criteri di calcolo della sanzione.
L' costituitosi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 17/01/2025, deduceva e documentava Pt_3
l'intervenuto annullamento, con provvedimento del 15/01/2025, dell'Ordinanza Ingiunzione opposta e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere e compensate le spese di lite.
Parte ricorrente, con note depositate in data 06/06/2025, preso atto dell'intervenuto annullamento del provvedimento opposto, prestava acquiscenza alla richiesta di cessazione della materia del contendere,
insistendo, tuttavia, per la condanna dell' convenuto al pagamento delle spese di lite in virtù del CP_1
principio della soccombenza virtuale.
Orbene, è evidente come, nel caso di specie, sia venuta meno ogni posizione di contrasto tra le parti (cfr. Cass.
8219/1996; 2970/1993; 4792/1991; 46/1990) e come non resti che dichiarare cessata la materia del contendere in relazione a tutte le domande formulate.
Tuttavia, la virtuale soccombenza dell' - essendo intervenuto l'annullamento in autotutela soltanto Pt_3
successivamente all'avvio del giudizio - ne impone la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate tenendo conto dei valori minimi stabiliti dal D.M. n. 147/2022 per le cause previdenziali di valore da euro 1.101
ad euro 5.200 e della limitata attività svolta.
◊
Così deciso in Palermo, 16/06/2025.
IL GOP
EL LF IA LA RL
(firmato digitalmente a margine)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona del Gop dott.ssa Emanuela Alfia Maria La Ferla, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del giorno 11/06/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la comparizione di parte ricorrente mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10730/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
in proprio e n.q. di legale rappresentante pro tempore della “ Parte_1 Parte_2
(Avv. SOLLENA GASPARE)
[...]
ricorrente
CONTRO
(Avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA ed Avv. Controparte_1
SPARACINO IA GRAZIA)
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ dichiara cessata la materia del contendere;
◊ condanna parte resistente a rimborsare alla ricorrente – con distrazione in favore del suo difensore ex art. 93 c.p.c. - le spese di lite, liquidate in euro 886,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato in data 12/07/2024, parte ricorrente proponeva opposizione avverso e per l'annullamento dell'Ordinanza Ingiunzione n. OI-001654440, notificata in data 19/06/2024 e relativa ad accertamento n. 5500.21/02/2019.0106294 del 30/10/2018 riferito all'anno 2017, deducendone Pt_3
l'illegittimità: - per l'omessa o irrituale notifica dell'atto di accertamento sotteso;
- per l'omessa contestazione o notificazione della violazione nel rispetto del termine indicato dall'art. 14 della legge n. 689/1981 e conseguente decadenza dalla potestà sanzionatoria;
- per la mancata indicazione dei criteri di calcolo della sanzione.
L' costituitosi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 17/01/2025, deduceva e documentava Pt_3
l'intervenuto annullamento, con provvedimento del 15/01/2025, dell'Ordinanza Ingiunzione opposta e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere e compensate le spese di lite.
Parte ricorrente, con note depositate in data 06/06/2025, preso atto dell'intervenuto annullamento del provvedimento opposto, prestava acquiscenza alla richiesta di cessazione della materia del contendere,
insistendo, tuttavia, per la condanna dell' convenuto al pagamento delle spese di lite in virtù del CP_1
principio della soccombenza virtuale.
Orbene, è evidente come, nel caso di specie, sia venuta meno ogni posizione di contrasto tra le parti (cfr. Cass.
8219/1996; 2970/1993; 4792/1991; 46/1990) e come non resti che dichiarare cessata la materia del contendere in relazione a tutte le domande formulate.
Tuttavia, la virtuale soccombenza dell' - essendo intervenuto l'annullamento in autotutela soltanto Pt_3
successivamente all'avvio del giudizio - ne impone la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate tenendo conto dei valori minimi stabiliti dal D.M. n. 147/2022 per le cause previdenziali di valore da euro 1.101
ad euro 5.200 e della limitata attività svolta.
◊
Così deciso in Palermo, 16/06/2025.
IL GOP
EL LF IA LA RL
(firmato digitalmente a margine)