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Decreto 7 aprile 2025
Decreto 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, decreto 07/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
Decreto di omologa ex art. 445 bis c.p.c.
Causa n. R.G.A.C. 1025 / 2024
promossa da (avv.ti RUGGIERI VITTORIO e SPERANZA Parte_1
MAURIZIA)
contro (art. 417 bis c.p.c.) CP_1
Il giudice del lavoro designato, dott.ssa Laura Ciarcia;
letto il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 (“Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato”), in particolare con riferimento all'art. 4 sulla “terminologia”; Visto il deposito dell'Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c. da parte del CTU nel procedimento proposto per l'accertamento dello status di “Persona con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato” ai sensi dell'art. 3, comma 3° della l. 104/1992 (art. 3 comma
3 legge 104/1992) e per il riconoscimento della seguente provvidenza: diritto all'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della L. 18/1980; visto che le parti, cui è stato comunicato avviso di deposito dell'elaborato in data 4 marzo
2025, non hanno depositato in cancelleria nel termine assegnato alcun atto di contestazione delle conclusioni del CTU;
OMOLOGA
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del CTU, ossia le seguenti: “1. Indennità di accompagnamento: Non concessa, poiché il paziente conserva una parziale autonomia nella deambulazione e negli atti quotidiani.
2. Status di “Persona con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato” (L. 104/1992): Concesso, con decorrenza dal 7 gennaio 2025, a causa della riduzione significativa dell'autonomia personale.
3. Invalidità civile (100%): Concesso, con decorrenza dal 7 gennaio 2025, per difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri dell'età avanzata. Si raccomanda un controllo clinico semestrale per monitorare l'evoluzione delle patologie, con particolare attenzione all'apparato cardiovascolare e neurologico”; visto l'art. 92, secondo comma, c.p.c. - tenuto conto del parziale riconoscimento del diritto azionato, con decorrenza da una data successiva a quella della domanda, dell'accertamento in sede amministrativa e della proposizione del ricorso - compensa le spese di lite in ragione di metà, ponendo CP_ a carico dell' il residuo, liquidato in complessivi € 606,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, I.V.A. e C.P.A.;
PONE A CARICO dell' le spese di CTU, liquidate come da separato decreto. CP_1
Il presente decreto non è impugnabile né modificabile (art. 445 bis, comma 5 c.p.c.).
Si comunichi al ricorrente. Si notifichi all' (art. 445 bis, comma 5 c.p.c.). CP_1
Chieti, 07/04/2025
Il giudice Dott.ssa Laura Ciarcia
Causa n. R.G.A.C. 1025 / 2024
promossa da (avv.ti RUGGIERI VITTORIO e SPERANZA Parte_1
MAURIZIA)
contro (art. 417 bis c.p.c.) CP_1
Il giudice del lavoro designato, dott.ssa Laura Ciarcia;
letto il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 (“Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato”), in particolare con riferimento all'art. 4 sulla “terminologia”; Visto il deposito dell'Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c. da parte del CTU nel procedimento proposto per l'accertamento dello status di “Persona con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato” ai sensi dell'art. 3, comma 3° della l. 104/1992 (art. 3 comma
3 legge 104/1992) e per il riconoscimento della seguente provvidenza: diritto all'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della L. 18/1980; visto che le parti, cui è stato comunicato avviso di deposito dell'elaborato in data 4 marzo
2025, non hanno depositato in cancelleria nel termine assegnato alcun atto di contestazione delle conclusioni del CTU;
OMOLOGA
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del CTU, ossia le seguenti: “1. Indennità di accompagnamento: Non concessa, poiché il paziente conserva una parziale autonomia nella deambulazione e negli atti quotidiani.
2. Status di “Persona con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato” (L. 104/1992): Concesso, con decorrenza dal 7 gennaio 2025, a causa della riduzione significativa dell'autonomia personale.
3. Invalidità civile (100%): Concesso, con decorrenza dal 7 gennaio 2025, per difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri dell'età avanzata. Si raccomanda un controllo clinico semestrale per monitorare l'evoluzione delle patologie, con particolare attenzione all'apparato cardiovascolare e neurologico”; visto l'art. 92, secondo comma, c.p.c. - tenuto conto del parziale riconoscimento del diritto azionato, con decorrenza da una data successiva a quella della domanda, dell'accertamento in sede amministrativa e della proposizione del ricorso - compensa le spese di lite in ragione di metà, ponendo CP_ a carico dell' il residuo, liquidato in complessivi € 606,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, I.V.A. e C.P.A.;
PONE A CARICO dell' le spese di CTU, liquidate come da separato decreto. CP_1
Il presente decreto non è impugnabile né modificabile (art. 445 bis, comma 5 c.p.c.).
Si comunichi al ricorrente. Si notifichi all' (art. 445 bis, comma 5 c.p.c.). CP_1
Chieti, 07/04/2025
Il giudice Dott.ssa Laura Ciarcia