CASS
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/11/2025, n. 38004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38004 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRENTO nel procedimento a carico di: ZA NO nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 27/05/2025 del TRIBUNALE di TRENTO udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale SIMONETTA CICCARELLI che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Trento per nuovo esame;
ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli articoli 610 comma 5 e 611 comma 1 bis e seguenti del codice dì procedura penale. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento, il Tribunale di Trento, su ricorso di OR Zanaj, ha revocato la misura cautelare della custodia cautelare in carcere applicatagli dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento il 15 Aprile 2025, in relazione alle ipotesi delittuose ex art. 648 ter e 512 bis cod. pen., commesse in concorso altri tre famigliari. Penale Sent. Sez. 2 Num. 38004 Anno 2025 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 21/10/2025 2. Formulando il ricorso per Cassazione, il Sostituto Procuratore di Trento deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.). In particolare, si lamenta la valutazione (negativa) della gravità indiziaria dei reati contestati all'indagato, basata su congetture in ordine alla provenienza lecita del denaro utilizzato per l'acquisto di un pubblico esercizio in Trento, fittiziamente affidato in gestione, nella prospettiva accusatoria, alla compagna dell'indagato (a sua volta indagata per il reato di trasferimento fraudolento di valori). Si sostiene, nel ricorso, che la 'sbrigativa' motivazione del Tribunale (pg. 5) difetti di una congrua rivisitazione degli elementi di fatto che avevano indotto il giudice all'emissione del provvedimento genetico. Si aggiunge che, a fronte di un'ordinanza cautelare compiutamente motivata, il Tribunale riduceva il proprio ragionamento motivazionale ad una fumosa congettura secondo la quale il denaro investito nell'acquisto dell'esercizio commerciale fosse di provenienza lecita, a fronte della documentazione allegata dalla difesa. La motivazione addotta sorvola su plurimi elementi indiziari, disinvoltamente pretermessi dal ragionamento giustificativo del provvedimento di riesame. Al di là della motivazione incompleta ed irragionevole, ci si duole inoltre perché il Tribunale ha ecceduto i termini dell'accertamento che gli competeva, limitato alla valutazione della configurabilità della fattispecie astratta di reato in termini sommari e provvisori, prescindendo da qualsiasi verifica in merito alla fondatezza dell'accusa (pg. 7). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché adduce un motivo manifestamente infondato. È bene sottolineare, in premessa, che dalla metà di pagina 7 ("Sebbene l'impugnazione sia consentita in questa sede unicamente per violazione di legge ..."), il ricorso pare riferito alla revoca non già della misura cautelare personale ma del sequestro preventivo del citato pubblico esercizio, che il G.i.p. aveva nella stessa epoca pronunciato. Vi si parla, infatti, con deduzioni inconferenti, dei limiti di ricorso in Cassazione nel caso di misure cautelari reali, di presupposti legittimanti il sequestro, di misura reale che 'attiene a "cose" ... con un tasso di pericolosità, collegandosi con un reato', e via dicendo. 2 2. Ma ciò che maggiormente connota, in senso negativo, il ricorso, tale da giustificarne non solo il rigetto, per infondatezza del motivo, quanto l'inammissibilità per manifesta infondatezza dello stesso, è la pretesa di ottenere, né più né meno, la rivalutazione nel merito del giudizio espresso dal Tribunale nel provvedimento impugnato. Infatti, pur se rubricato in relazione ad una ipotizzata violazione di legge (inosservanza ed erronea applicazione della legge penale - art 606, lett. b, cod. proc. pen.), il motivo "attacca" il merito della decisione del Tribunale di Trento, contestandone brevità e parzialità, per non aver toccato tutti i punti esaminati dal precedente giudice, essendosi limitato il Collegio all'analisi della documentazione e delle doglianze difensive. Si ripercorre, poi, la motivazione, giungendo ad indicare come 'avrebbe dovuto essere smontato l'impianto difensivo a supporto dell'istanza di riesame', analizzando la documentazione allegata dalla difesa ed indicando le conclusioni che dalla stessa si sarebbero dovute trarre. 2.1 Così ricapitolato il motivo, è di tutta evidenza che esso, a dispetto di quanto indicato nella rubrica, deduca un vizio motivazionale, formulando ricostruzioni alternative del fatto. Infatti, si parla di una motivazione sbrigativa, di rivisitazione non congrua degli indizi a base del provvedimento genetico, di fumosa congettura. Si passano, poi, in rassegna il materiale intercettivo e si analizza il quadro indiziario, per trarne elementi (indiziari) di convincimento per un rinnovato giudizio di responsabilità (a livello cautelare, si intende): in sostanza, si pretende di rifare in Cassazione, il giudizio sul peso indiziario dei vari elementi probatori offerti, in una sorta di terzo grado di merito cautelare. È chiaro che, su tali premesse, il ricorso appare destinato all'inammissibilità. Quelle prospettate, infatti, son considerazioni in ordine al 'peso' probatorio riconosciuto a ciascun elemento indiziario da parte del giudice, ovvero 'dell'intrinseco' della valutazione probatoria riservata al giudice di merito. Nulla a che vedere con il giudizio di cassazione, che si pone su un altro piano, di critica del provvedimento, sul piano motivazionale, in relazione alla presenza, nel provvedimento stesso, di uno dei vizi (elencati nell'art. 606, lett. e, cod. proc. pen.: mancanza, contraddittorietà o manifesta - e non 'mera', 'semplice' o 'sola' - illogicità) che sono in grado di 'elevare' o 'spostare' la critica, dal fatto alla legittimità. Declinando tali principi con specifico riferimento al tema delle misure cautelari e delle relative impugnazioni, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è principio consolidato che alla Corte Suprema spetti il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del 3 giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare o negare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Ne consegue che l'indagine sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in cassazione soltanto se si traduca nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato;
sul punto si vedano Sez. F, n. 3 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/10, Merja, Rv. 248698, nelle quali questa Corte ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. 2.2 Alla luce di tali principi ermeneutici, l'esame del provvedimento impugnato porta ad escludere la sussistenza di vizi di logicità, tanto meno manifesta (ictu ocu/i), giacché il Tribunale ha analizzato in maniera del tutto adeguata il complesso indiziario disponibile evidenziando la mancanza di una sufficiente cogenza indiziaria, tale da legittimare la adozione della misura cautelare. Ciò, sia in relazione al denaro proveniente dall'Albania, a mezzo della madre, ricollegabile alla cessione di un immobile entrato nel patrimonio di costei in epoca anteriore a quella in cui sarebbero stati realizzati i profitti illeciti da cessione di stupefacente da parte dei due figli della donna, sia con riferimento alla fonte da conti stranieri, riconducibili ad una donna con cui l'odierno indagato aveva intrattenuto una relazione, in assenza di elementi idonei a screditare la tesi difensiva di una origine 'pulita' del denaro, non sospettabile di riciclaggio o reimpiego di provento di attività di narcotraffico svolta, in una qualche epoca, dal cittadino schipetaro. In assenza di vizi di illogicità argomentativa (che deve essere 'manifesta', ma che nel caso concreto non è stata nemmeno dedotta, essendocisi accontentati di contestare il merito della decisione) nel provvedimento impugnato, il motivo è infondato. 3. Per le suddette ragioni, il ricorso è inammissibile. 4
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 21 ottobre 2025 Il Consigliere relatore Il Presidente
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale SIMONETTA CICCARELLI che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Trento per nuovo esame;
ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli articoli 610 comma 5 e 611 comma 1 bis e seguenti del codice dì procedura penale. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento, il Tribunale di Trento, su ricorso di OR Zanaj, ha revocato la misura cautelare della custodia cautelare in carcere applicatagli dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento il 15 Aprile 2025, in relazione alle ipotesi delittuose ex art. 648 ter e 512 bis cod. pen., commesse in concorso altri tre famigliari. Penale Sent. Sez. 2 Num. 38004 Anno 2025 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 21/10/2025 2. Formulando il ricorso per Cassazione, il Sostituto Procuratore di Trento deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.). In particolare, si lamenta la valutazione (negativa) della gravità indiziaria dei reati contestati all'indagato, basata su congetture in ordine alla provenienza lecita del denaro utilizzato per l'acquisto di un pubblico esercizio in Trento, fittiziamente affidato in gestione, nella prospettiva accusatoria, alla compagna dell'indagato (a sua volta indagata per il reato di trasferimento fraudolento di valori). Si sostiene, nel ricorso, che la 'sbrigativa' motivazione del Tribunale (pg. 5) difetti di una congrua rivisitazione degli elementi di fatto che avevano indotto il giudice all'emissione del provvedimento genetico. Si aggiunge che, a fronte di un'ordinanza cautelare compiutamente motivata, il Tribunale riduceva il proprio ragionamento motivazionale ad una fumosa congettura secondo la quale il denaro investito nell'acquisto dell'esercizio commerciale fosse di provenienza lecita, a fronte della documentazione allegata dalla difesa. La motivazione addotta sorvola su plurimi elementi indiziari, disinvoltamente pretermessi dal ragionamento giustificativo del provvedimento di riesame. Al di là della motivazione incompleta ed irragionevole, ci si duole inoltre perché il Tribunale ha ecceduto i termini dell'accertamento che gli competeva, limitato alla valutazione della configurabilità della fattispecie astratta di reato in termini sommari e provvisori, prescindendo da qualsiasi verifica in merito alla fondatezza dell'accusa (pg. 7). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché adduce un motivo manifestamente infondato. È bene sottolineare, in premessa, che dalla metà di pagina 7 ("Sebbene l'impugnazione sia consentita in questa sede unicamente per violazione di legge ..."), il ricorso pare riferito alla revoca non già della misura cautelare personale ma del sequestro preventivo del citato pubblico esercizio, che il G.i.p. aveva nella stessa epoca pronunciato. Vi si parla, infatti, con deduzioni inconferenti, dei limiti di ricorso in Cassazione nel caso di misure cautelari reali, di presupposti legittimanti il sequestro, di misura reale che 'attiene a "cose" ... con un tasso di pericolosità, collegandosi con un reato', e via dicendo. 2 2. Ma ciò che maggiormente connota, in senso negativo, il ricorso, tale da giustificarne non solo il rigetto, per infondatezza del motivo, quanto l'inammissibilità per manifesta infondatezza dello stesso, è la pretesa di ottenere, né più né meno, la rivalutazione nel merito del giudizio espresso dal Tribunale nel provvedimento impugnato. Infatti, pur se rubricato in relazione ad una ipotizzata violazione di legge (inosservanza ed erronea applicazione della legge penale - art 606, lett. b, cod. proc. pen.), il motivo "attacca" il merito della decisione del Tribunale di Trento, contestandone brevità e parzialità, per non aver toccato tutti i punti esaminati dal precedente giudice, essendosi limitato il Collegio all'analisi della documentazione e delle doglianze difensive. Si ripercorre, poi, la motivazione, giungendo ad indicare come 'avrebbe dovuto essere smontato l'impianto difensivo a supporto dell'istanza di riesame', analizzando la documentazione allegata dalla difesa ed indicando le conclusioni che dalla stessa si sarebbero dovute trarre. 2.1 Così ricapitolato il motivo, è di tutta evidenza che esso, a dispetto di quanto indicato nella rubrica, deduca un vizio motivazionale, formulando ricostruzioni alternative del fatto. Infatti, si parla di una motivazione sbrigativa, di rivisitazione non congrua degli indizi a base del provvedimento genetico, di fumosa congettura. Si passano, poi, in rassegna il materiale intercettivo e si analizza il quadro indiziario, per trarne elementi (indiziari) di convincimento per un rinnovato giudizio di responsabilità (a livello cautelare, si intende): in sostanza, si pretende di rifare in Cassazione, il giudizio sul peso indiziario dei vari elementi probatori offerti, in una sorta di terzo grado di merito cautelare. È chiaro che, su tali premesse, il ricorso appare destinato all'inammissibilità. Quelle prospettate, infatti, son considerazioni in ordine al 'peso' probatorio riconosciuto a ciascun elemento indiziario da parte del giudice, ovvero 'dell'intrinseco' della valutazione probatoria riservata al giudice di merito. Nulla a che vedere con il giudizio di cassazione, che si pone su un altro piano, di critica del provvedimento, sul piano motivazionale, in relazione alla presenza, nel provvedimento stesso, di uno dei vizi (elencati nell'art. 606, lett. e, cod. proc. pen.: mancanza, contraddittorietà o manifesta - e non 'mera', 'semplice' o 'sola' - illogicità) che sono in grado di 'elevare' o 'spostare' la critica, dal fatto alla legittimità. Declinando tali principi con specifico riferimento al tema delle misure cautelari e delle relative impugnazioni, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è principio consolidato che alla Corte Suprema spetti il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del 3 giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare o negare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Ne consegue che l'indagine sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in cassazione soltanto se si traduca nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato;
sul punto si vedano Sez. F, n. 3 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/10, Merja, Rv. 248698, nelle quali questa Corte ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. 2.2 Alla luce di tali principi ermeneutici, l'esame del provvedimento impugnato porta ad escludere la sussistenza di vizi di logicità, tanto meno manifesta (ictu ocu/i), giacché il Tribunale ha analizzato in maniera del tutto adeguata il complesso indiziario disponibile evidenziando la mancanza di una sufficiente cogenza indiziaria, tale da legittimare la adozione della misura cautelare. Ciò, sia in relazione al denaro proveniente dall'Albania, a mezzo della madre, ricollegabile alla cessione di un immobile entrato nel patrimonio di costei in epoca anteriore a quella in cui sarebbero stati realizzati i profitti illeciti da cessione di stupefacente da parte dei due figli della donna, sia con riferimento alla fonte da conti stranieri, riconducibili ad una donna con cui l'odierno indagato aveva intrattenuto una relazione, in assenza di elementi idonei a screditare la tesi difensiva di una origine 'pulita' del denaro, non sospettabile di riciclaggio o reimpiego di provento di attività di narcotraffico svolta, in una qualche epoca, dal cittadino schipetaro. In assenza di vizi di illogicità argomentativa (che deve essere 'manifesta', ma che nel caso concreto non è stata nemmeno dedotta, essendocisi accontentati di contestare il merito della decisione) nel provvedimento impugnato, il motivo è infondato. 3. Per le suddette ragioni, il ricorso è inammissibile. 4
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 21 ottobre 2025 Il Consigliere relatore Il Presidente