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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 06/04/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile
Proc. N. 1179/2024 R. G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA SEZIONE III CIVILE
composta dai signori Magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente rel. est. Francesca Caprioli Consigliere Marialuisa Tezza Consigliere aus.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento di appello ai sensi dell'art. 30, co. 6, D. Lgs. 286/1998 promosso con ricorso depositato in data 21.12.2024
da
, nato in [...] in data [...], res. Bergamo via Parte_1
Maglio del Lotto 2, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Afrune del Foro di Brescia presso il cui studio ha eletto domicilio appellante
Contro
, con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Controparte_1
Brescia appellato
con l'intervento in causa del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia.
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE: Si chiede che la Corte di Appello adita voglia riformare la sentenza n. 4786 del 2024 e pertanto che il Giudice adito voglia ordinare alla Questura di Bergamo di provvedere alla emissione del permesso di soggiorno per asilo politico facendo sì che il ricorrente possa continuare nell'iter di rinnovo del titolo per asilo politico ex art. 1 Convenzione di Ginevra quindi quale status di rifugiato.
1 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile
Proc. N. 1179/2024 R. G.
CONCLUSIONI PER L'APPELLATO:
1) in via pregiudiziale, in rito, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario;
2) in via principale, nel merito, respingere l'appello avversario, siccome infondato;
3) in ogni caso, con vittoria di spese e onorari.
CONCLUSIONI PER IL PROCURATORE GENERALE: Il Procuratore Generale, letti gli atti del proc. civ. n. 1179/24 R.G., osserva: l'atto di appello deve ritenersi inammissibile, in quanto non redatto secondo le prescrizioni dell'art. 342 c.p.c.; in subordine, ove l'appello sia ritenuto ammissibile, va rilevato: la Questura di Bergamo non ha rigettato la richiesta, ma ha invitato l'istante a scegliere, poiché i suoi genitori hanno ottenuto la cittadinanza italiana, tra il permesso di soggiorno per asilo e quello per familiare di cittadino UE;
non risulta che al richiedente sia stato riconosciuto, a titolo originario e in via autonoma rispetto ai genitori, lo status di rifugiato, mentre dagli atti emerge (né il ricorrente ha fornito prove diverse) che l'appellante ha goduto dello status di rifugiato a titolo derivativo rispetto ai suoi genitori;
quando l'appellante ha presentato la richiesta di rinnovo era già maggiorenne, perciò non poteva più fruire dell'effetto estensivo della protezione, che l'art. 2 d. lgs. 251/07 riserva ai figli minori;
in questa situazione, l'appellante non poteva più avvalersi in via estensiva dello status riconosciuto ai genitori, ma avrebbe dovuto proporre altra domanda di permesso di soggiorno, fondata su titolo diverso;
chiede, pertanto, che in principalità l'appello sia dichiarato inammissibile e, in subordine, che sia rigettato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 11.10.2023 adiva il Tribunale Parte_1 di Brescia chiedendo ordinarsi alla Questura di Bergamo di provvedere all'emissione del permesso di soggiorno per asilo politico ed esponendo di essere arrivato insieme ai genitori e al fratello in Italia ove, in data 30.10.2012, al nucleo familiare era stato riconosciuto lo status di rifugiato. Esponeva, altresì, che in data 17.1.2023 aveva spedito il kit postale presso la Questura di Bergamo al fine di provvedere al rinnovo del permesso di soggiorno, che in data 2.2.2023 si era presentato presso la Questura di Bergamo per il foto segnalamento, che in tale occasione gli era stato ritirato il permesso di soggiorno e che in data 17.5.2023 aveva proposto istanza di accesso agli atti a cui la Questura di Bergamo in data 23.5.2023 aveva risposto dichiarando che il procedimento si era concluso e che avrebbe ricevuto tramite messaggio le indicazioni per il ritiro. Esponeva, infine, che in data 22.6.2023 aveva ricevuto il preavviso di rigetto dell'istanza di rinnovo, che dopo qualche giorno era stato contattato dalla Questura di Bergamo la quale gli aveva comunicato che non avrebbe potuto procedere al rinnovo del permesso di soggiorno per asilo politico, ma che avrebbe dovuto provvedere a convertire detto titolo in permesso di soggiorno per lavoro subordinato e che, a seguito di tale comunicazione, in data 31.7.2023, aveva proposto
2 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile
Proc. N. 1179/2024 R. G.
una nuova istanza di accesso agli atti alla quale la Questura di Bergamo non aveva mai risposto.
2. In data 29.1.2024 si costituiva in giudizio il chiedendo il Controparte_1 rigetto del ricorso in quanto infondato, con vittoria di spese di giudizio ed esponendo che la Questura non aveva ancora adottato alcun espresso provvedimento di rigetto dell'istanza formulata dall' e che, in ogni caso, nel preavviso di rigetto, Parte_1 la Questura di Bergamo non aveva escluso il diritto del ricorrente al rilascio di un titolo di soggiorno: il mancato accoglimento dell'istanza era, infatti, dipeso dalla sua sopravvenuta maggiore età e ciò significava che il ricorrente avrebbe tranquillamente potuto domandare un permesso per protezione internazionale – individualmente e non più quale “familiare” del titolare dello status ai sensi dell'art. 22, co. 2, D. Lgs. n. 251/2007 – ovvero quale familiare di cittadino UE (dal momento che i genitori dell avevano nelle more acquistato la cittadinanza italiana). Parte_1
3. Con sentenza n. 4786/2024 depositata in data 21.11.2024 il Tribunale di Brescia così provvedeva: Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda proposta da;
Parte_1 condanna al rimborso a favore del delle Parte_1 Controparte_1 spese processuali, che liquida in complessivi euro 1.453,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge. Osservava:
- il ricorrente aveva allegato di essere giunto in Italia da minorenne, che ai genitori nel 2012 era stato riconosciuto lo status di rifugiati, di avere ottenuto il permesso di soggiorno per asilo politico e di averne chiesto il rinnovo con istanza del 15.7.2014, dalla quale era possibile evincere che la pretesa era quella del rilascio del permesso di soggiorno per asilo politico derivato da quello della madre, in ragione della sua minore età1, tanto è vero che nell'istanza era stato richiesto alla commissione territoriale competente di accertare lo status di rifugiato “originario” in caso di non rilascio del permesso;
- ciò considerato e come peraltro desumibile anche dal preavviso di rigetto dell'istanza di rinnovo, doveva ritenersi accertato che il ricorrente aveva goduto dello status di rifugiato derivato da quello del genitore;
- l'istanza proposta in data 17.1.2023 aveva per oggetto il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo politico derivato dallo status dei genitori e non si poteva, quindi, parlare di revoca dello status di rifugiato poiché in effetti lo stesso non era mai stato riconosciuto in modo diretto al ricorrente;
. nel momento in cui il ricorrente aveva formulato l'(ultima) istanza di rinnovo, era già maggiorenne e non poteva, pertanto, avvalersi dell'estensione della protezione, 1 “Nell'istanza di Protezione internazionale (…) il mio genitore ha chiesto il riconoscimento anche per lo scrivente”. 3 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile
Proc. N. 1179/2024 R. G. atteso che l'art. 2, co. 1, lett. l), D. Lgs. n. 251/2007 annovera tra i familiari beneficiari il coniuge, il figlio minore, il genitore o il tutore del minore;
- inoltre, se si considerava che il convenuto aveva allegato che i genitori del ricorrente avevano nelle more acquistato la cittadinanza italiana - allegazione non contestata dal ricorrente - era evidente che il non avrebbe potuto Parte_1 avvalersi di uno status altrui, quale quello di rifugiato, venuto meno per l'acquisto di quello di cittadino;
- il ricorrente avrebbe, quindi, potuto ottenere un titolo di soggiorno sulla base di altre ragioni.
4. Avverso tale sentenza depositata in data 21.11.2024 il con ricorso Parte_1 depositato in data 21.12.2024 proponeva appello concludendo come indicato in epigrafe.
5. In data 24.1.2025 si costituiva in giudizio il chiedendo in via Controparte_1 preliminare dichiararsi inammissibile l'appello e in via principale rigettarsi l'impugnazione con vittoria di spese di giudizio.
6. In data 24.2.2025 il Procuratore Generale concludeva come indicato in epigrafe.
7. All'udienza del 18.3.2025, alla quale ha partecipato personalmente l'interessato, il difensore ha illustrato i motivi della domanda, chiarendo che l'interessato aveva già ottenuto, dopo la maggiore età, in via autonoma il titolo di soggiorno per rifugiato e che era stata respinta l'istanza di rinnovo della stessa. Disposta la conversione del rito e verificata la tempestività del gavame, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. La domanda può essere accolta nei termini che seguono. Nell'atto di appello deduce: Parte_1
- di essere già stato, da maggiorenne, titolare di un permesso di soggiorno per rifugiato o asilo politico e che l'attivazione di altri iter amministrativi lo avrebbe obbligato a raffrontarsi con la propria ambasciata per ritirare il passaporto, necessario ai fini amministrativi per tutti gli altri tipi di permessi;
- di essere titolare di una posizione lavorativa collegata a tale permesso di soggiorno;
- le motivazioni del Tribunale non tengono conto del fatto che il signor
, già titolare di un permesso di soggiorno per asilo politico, nelle more Parte_1 ha maturato il diritto alla cittadinanza italiana visto che la normativa richiede 5 anni di residenza. In comparsa di costituzione il deduce: Controparte_1
- in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello, in applicazione dell'art. 342 C. P.
C., giacché il gravame si risolve in una sequela di considerazioni disorganiche, senza alcuna indicazione dei capi della decisione impugnati, nonché delle specifiche censure alla ricostruzione in fatto e delle violazioni di legge contestate;
4 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile
Proc. N. 1179/2024 R. G.
- il signor non ha offerto alcuna evidenza che l'interessato avesse mai Parte_1 ottenuto il riconoscimento della protezione internazionale in via autonoma, né è possibile riscontrare la pretesa di rinnovo del permesso di soggiorno per asilo derivato, attesa la compiuta maggiore età da parte dell'interessato e comunque in ragione dell'acquisto da parte dei suoi genitori della cittadinanza italiana. All'udienza il difensore ha esibito il titolo di soggiorno per asilo rilasciato a favore dell'appellante il 19.4.2018 e con scadenza 18.4.2023, titolo di cui, appunto si chiedeva il rinnovo. Come si evince dalla data di rilascio, non si trattava di un titolo ottenuto da minorenne a titolo derivativo dai genitori, a cui era stato riconosciuto lo status, bensì ottenuto in via autonoma da maggiorenne. Pur essendo carente la documentazione prodotta, a fronte dei rilievi del giudice di primo grado, la Corte rileva che il titolo di soggiorno a seguito del riconoscimento dello status di rifugiato gli era stato rilasciato circa un anno dopo che l'interessato era divenuto maggiorenne. Egli, pertanto, aveva diritto al rinnovo di tale titolo, come aveva richiesto con kit postale inviato il 17.1.2023. La Corte ritiene di compensare tra le parti le spese del primo e del secondo grado, preso atto della non chiara esposizione dei fatti e del tardivo deposito della parziale documentazione, ovvero il solo permesso di soggiorno (in primo grado con le note conclusive di udienza).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da
avverso la sentenza n. 4786/2024 emessa il 20.11.24 e Parte_1 depositata in data 21.11.2024 dal Tribunale di Brescia, nel contraddittorio delle parti e in riforma della sentenza impugnata:
- DICHIARA il diritto di a ottenere il rinnovo del Parte_1 permesso di soggiorno per asilo rilasciato il 19.4.2018 e scaduto il 18.4.2023
- COMPENSA tra le parti le spese del primo e del secondo grado di giudizio
Brescia, Camera di Consiglio del 18.3.2025
Il Presidente Maria Grazia Domanico
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Proc. N. 1179/2024 R. G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA SEZIONE III CIVILE
composta dai signori Magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente rel. est. Francesca Caprioli Consigliere Marialuisa Tezza Consigliere aus.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento di appello ai sensi dell'art. 30, co. 6, D. Lgs. 286/1998 promosso con ricorso depositato in data 21.12.2024
da
, nato in [...] in data [...], res. Bergamo via Parte_1
Maglio del Lotto 2, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Afrune del Foro di Brescia presso il cui studio ha eletto domicilio appellante
Contro
, con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Controparte_1
Brescia appellato
con l'intervento in causa del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia.
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE: Si chiede che la Corte di Appello adita voglia riformare la sentenza n. 4786 del 2024 e pertanto che il Giudice adito voglia ordinare alla Questura di Bergamo di provvedere alla emissione del permesso di soggiorno per asilo politico facendo sì che il ricorrente possa continuare nell'iter di rinnovo del titolo per asilo politico ex art. 1 Convenzione di Ginevra quindi quale status di rifugiato.
1 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile
Proc. N. 1179/2024 R. G.
CONCLUSIONI PER L'APPELLATO:
1) in via pregiudiziale, in rito, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario;
2) in via principale, nel merito, respingere l'appello avversario, siccome infondato;
3) in ogni caso, con vittoria di spese e onorari.
CONCLUSIONI PER IL PROCURATORE GENERALE: Il Procuratore Generale, letti gli atti del proc. civ. n. 1179/24 R.G., osserva: l'atto di appello deve ritenersi inammissibile, in quanto non redatto secondo le prescrizioni dell'art. 342 c.p.c.; in subordine, ove l'appello sia ritenuto ammissibile, va rilevato: la Questura di Bergamo non ha rigettato la richiesta, ma ha invitato l'istante a scegliere, poiché i suoi genitori hanno ottenuto la cittadinanza italiana, tra il permesso di soggiorno per asilo e quello per familiare di cittadino UE;
non risulta che al richiedente sia stato riconosciuto, a titolo originario e in via autonoma rispetto ai genitori, lo status di rifugiato, mentre dagli atti emerge (né il ricorrente ha fornito prove diverse) che l'appellante ha goduto dello status di rifugiato a titolo derivativo rispetto ai suoi genitori;
quando l'appellante ha presentato la richiesta di rinnovo era già maggiorenne, perciò non poteva più fruire dell'effetto estensivo della protezione, che l'art. 2 d. lgs. 251/07 riserva ai figli minori;
in questa situazione, l'appellante non poteva più avvalersi in via estensiva dello status riconosciuto ai genitori, ma avrebbe dovuto proporre altra domanda di permesso di soggiorno, fondata su titolo diverso;
chiede, pertanto, che in principalità l'appello sia dichiarato inammissibile e, in subordine, che sia rigettato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 11.10.2023 adiva il Tribunale Parte_1 di Brescia chiedendo ordinarsi alla Questura di Bergamo di provvedere all'emissione del permesso di soggiorno per asilo politico ed esponendo di essere arrivato insieme ai genitori e al fratello in Italia ove, in data 30.10.2012, al nucleo familiare era stato riconosciuto lo status di rifugiato. Esponeva, altresì, che in data 17.1.2023 aveva spedito il kit postale presso la Questura di Bergamo al fine di provvedere al rinnovo del permesso di soggiorno, che in data 2.2.2023 si era presentato presso la Questura di Bergamo per il foto segnalamento, che in tale occasione gli era stato ritirato il permesso di soggiorno e che in data 17.5.2023 aveva proposto istanza di accesso agli atti a cui la Questura di Bergamo in data 23.5.2023 aveva risposto dichiarando che il procedimento si era concluso e che avrebbe ricevuto tramite messaggio le indicazioni per il ritiro. Esponeva, infine, che in data 22.6.2023 aveva ricevuto il preavviso di rigetto dell'istanza di rinnovo, che dopo qualche giorno era stato contattato dalla Questura di Bergamo la quale gli aveva comunicato che non avrebbe potuto procedere al rinnovo del permesso di soggiorno per asilo politico, ma che avrebbe dovuto provvedere a convertire detto titolo in permesso di soggiorno per lavoro subordinato e che, a seguito di tale comunicazione, in data 31.7.2023, aveva proposto
2 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile
Proc. N. 1179/2024 R. G.
una nuova istanza di accesso agli atti alla quale la Questura di Bergamo non aveva mai risposto.
2. In data 29.1.2024 si costituiva in giudizio il chiedendo il Controparte_1 rigetto del ricorso in quanto infondato, con vittoria di spese di giudizio ed esponendo che la Questura non aveva ancora adottato alcun espresso provvedimento di rigetto dell'istanza formulata dall' e che, in ogni caso, nel preavviso di rigetto, Parte_1 la Questura di Bergamo non aveva escluso il diritto del ricorrente al rilascio di un titolo di soggiorno: il mancato accoglimento dell'istanza era, infatti, dipeso dalla sua sopravvenuta maggiore età e ciò significava che il ricorrente avrebbe tranquillamente potuto domandare un permesso per protezione internazionale – individualmente e non più quale “familiare” del titolare dello status ai sensi dell'art. 22, co. 2, D. Lgs. n. 251/2007 – ovvero quale familiare di cittadino UE (dal momento che i genitori dell avevano nelle more acquistato la cittadinanza italiana). Parte_1
3. Con sentenza n. 4786/2024 depositata in data 21.11.2024 il Tribunale di Brescia così provvedeva: Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda proposta da;
Parte_1 condanna al rimborso a favore del delle Parte_1 Controparte_1 spese processuali, che liquida in complessivi euro 1.453,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge. Osservava:
- il ricorrente aveva allegato di essere giunto in Italia da minorenne, che ai genitori nel 2012 era stato riconosciuto lo status di rifugiati, di avere ottenuto il permesso di soggiorno per asilo politico e di averne chiesto il rinnovo con istanza del 15.7.2014, dalla quale era possibile evincere che la pretesa era quella del rilascio del permesso di soggiorno per asilo politico derivato da quello della madre, in ragione della sua minore età1, tanto è vero che nell'istanza era stato richiesto alla commissione territoriale competente di accertare lo status di rifugiato “originario” in caso di non rilascio del permesso;
- ciò considerato e come peraltro desumibile anche dal preavviso di rigetto dell'istanza di rinnovo, doveva ritenersi accertato che il ricorrente aveva goduto dello status di rifugiato derivato da quello del genitore;
- l'istanza proposta in data 17.1.2023 aveva per oggetto il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo politico derivato dallo status dei genitori e non si poteva, quindi, parlare di revoca dello status di rifugiato poiché in effetti lo stesso non era mai stato riconosciuto in modo diretto al ricorrente;
. nel momento in cui il ricorrente aveva formulato l'(ultima) istanza di rinnovo, era già maggiorenne e non poteva, pertanto, avvalersi dell'estensione della protezione, 1 “Nell'istanza di Protezione internazionale (…) il mio genitore ha chiesto il riconoscimento anche per lo scrivente”. 3 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile
Proc. N. 1179/2024 R. G. atteso che l'art. 2, co. 1, lett. l), D. Lgs. n. 251/2007 annovera tra i familiari beneficiari il coniuge, il figlio minore, il genitore o il tutore del minore;
- inoltre, se si considerava che il convenuto aveva allegato che i genitori del ricorrente avevano nelle more acquistato la cittadinanza italiana - allegazione non contestata dal ricorrente - era evidente che il non avrebbe potuto Parte_1 avvalersi di uno status altrui, quale quello di rifugiato, venuto meno per l'acquisto di quello di cittadino;
- il ricorrente avrebbe, quindi, potuto ottenere un titolo di soggiorno sulla base di altre ragioni.
4. Avverso tale sentenza depositata in data 21.11.2024 il con ricorso Parte_1 depositato in data 21.12.2024 proponeva appello concludendo come indicato in epigrafe.
5. In data 24.1.2025 si costituiva in giudizio il chiedendo in via Controparte_1 preliminare dichiararsi inammissibile l'appello e in via principale rigettarsi l'impugnazione con vittoria di spese di giudizio.
6. In data 24.2.2025 il Procuratore Generale concludeva come indicato in epigrafe.
7. All'udienza del 18.3.2025, alla quale ha partecipato personalmente l'interessato, il difensore ha illustrato i motivi della domanda, chiarendo che l'interessato aveva già ottenuto, dopo la maggiore età, in via autonoma il titolo di soggiorno per rifugiato e che era stata respinta l'istanza di rinnovo della stessa. Disposta la conversione del rito e verificata la tempestività del gavame, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. La domanda può essere accolta nei termini che seguono. Nell'atto di appello deduce: Parte_1
- di essere già stato, da maggiorenne, titolare di un permesso di soggiorno per rifugiato o asilo politico e che l'attivazione di altri iter amministrativi lo avrebbe obbligato a raffrontarsi con la propria ambasciata per ritirare il passaporto, necessario ai fini amministrativi per tutti gli altri tipi di permessi;
- di essere titolare di una posizione lavorativa collegata a tale permesso di soggiorno;
- le motivazioni del Tribunale non tengono conto del fatto che il signor
, già titolare di un permesso di soggiorno per asilo politico, nelle more Parte_1 ha maturato il diritto alla cittadinanza italiana visto che la normativa richiede 5 anni di residenza. In comparsa di costituzione il deduce: Controparte_1
- in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello, in applicazione dell'art. 342 C. P.
C., giacché il gravame si risolve in una sequela di considerazioni disorganiche, senza alcuna indicazione dei capi della decisione impugnati, nonché delle specifiche censure alla ricostruzione in fatto e delle violazioni di legge contestate;
4 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile
Proc. N. 1179/2024 R. G.
- il signor non ha offerto alcuna evidenza che l'interessato avesse mai Parte_1 ottenuto il riconoscimento della protezione internazionale in via autonoma, né è possibile riscontrare la pretesa di rinnovo del permesso di soggiorno per asilo derivato, attesa la compiuta maggiore età da parte dell'interessato e comunque in ragione dell'acquisto da parte dei suoi genitori della cittadinanza italiana. All'udienza il difensore ha esibito il titolo di soggiorno per asilo rilasciato a favore dell'appellante il 19.4.2018 e con scadenza 18.4.2023, titolo di cui, appunto si chiedeva il rinnovo. Come si evince dalla data di rilascio, non si trattava di un titolo ottenuto da minorenne a titolo derivativo dai genitori, a cui era stato riconosciuto lo status, bensì ottenuto in via autonoma da maggiorenne. Pur essendo carente la documentazione prodotta, a fronte dei rilievi del giudice di primo grado, la Corte rileva che il titolo di soggiorno a seguito del riconoscimento dello status di rifugiato gli era stato rilasciato circa un anno dopo che l'interessato era divenuto maggiorenne. Egli, pertanto, aveva diritto al rinnovo di tale titolo, come aveva richiesto con kit postale inviato il 17.1.2023. La Corte ritiene di compensare tra le parti le spese del primo e del secondo grado, preso atto della non chiara esposizione dei fatti e del tardivo deposito della parziale documentazione, ovvero il solo permesso di soggiorno (in primo grado con le note conclusive di udienza).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da
avverso la sentenza n. 4786/2024 emessa il 20.11.24 e Parte_1 depositata in data 21.11.2024 dal Tribunale di Brescia, nel contraddittorio delle parti e in riforma della sentenza impugnata:
- DICHIARA il diritto di a ottenere il rinnovo del Parte_1 permesso di soggiorno per asilo rilasciato il 19.4.2018 e scaduto il 18.4.2023
- COMPENSA tra le parti le spese del primo e del secondo grado di giudizio
Brescia, Camera di Consiglio del 18.3.2025
Il Presidente Maria Grazia Domanico
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