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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 27/12/2025, n. 1206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1206 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 281/2025
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
Dr. NATALINO SAPONE Presidente
Dr. MAURO MIRENNA Consigliere
Dr. ssa ROSA MARIA BOVA Consigliera rel. ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 281/2025 RGAC vertente tra: nuova denominazione di ), in Parte_1 Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo
Bonalume
APPELLANTE
E
( ), in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore
(C.F. ) in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3 rappresentane pro tempore
APPELLATI CONTUMACI
1
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 563/2025, pubblicata il 03.04.2025, nel giudizio iscritto al n. R.G. 3605/2020
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha spiegato appello avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 563/2025, pubblicata il 03.04.2025, nel giudizio iscritto al n. RG 3605/2020, con cui il giudice di prime cure ha rigettato la domanda diretta ad ottenere la condanna dell' “ ” al Controparte_2 pagamento dei seguenti crediti:
• € 8.094,29 per sorte capitale, portati dalla fattura emessa dalla società Eni Gas e Luce S.p.A.;
• gli interessi di mora sulla predetta sorte capitale, determinati ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.
Lgs. n. 231/2002 come novellato dal D. Lgs. n. 192/2012;
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che alla data della notifica dell'atto di citazione di primo grado erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/2012 (in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla notifica dell'atto di citazione);
• € 40,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/2002 come novellato dal D. Lgs. n.
192/2012, corrispondenti all'importo di € 40 di cui alla fattura costituente la predetta sorte capitale.
Con la presente impugnazione parte appellante ha domandato la riforma della pronuncia di primo grado, ritenuta erronea sia nella parte in cui ha ritenuto privo di legittimazione passiva al pagamento dei crediti l'istituto scolastico, riconoscendo la legittimazione passiva al sia nella parte in cui ha condannato l'odierno appellante al Controparte_4 pagamento delle spese processuali.
Ha dunque insistito per la riforma della pronuncia impugnata e per l'accoglimento delle domande spiegate in primo grado con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Il e l' , pur Controparte_3 Controparte_2 ritualmente citati, non si sono costituiti in giudizio, sicché va dichiarata la loro contumacia.
2 Con istanza depositata in data 29.05.2025 l'appellante ha rappresentato di voler rinunciare agli atti dell'appello promosso avverso la sentenza di primo grado n.563/2025 e domandato l'estinzione del presente giudizio.
All'udienza del 09.12.2025, quale prima effettiva udienza di trattazione, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, l'appellante ha reiterato la volontà di rinunciare agli atti del giudizio di appello.
La causa è stata, pertanto, rimessa in decisione al Collegio senza termini.
2. Ciò premesso occorre dichiarare l'estinzione del giudizio per rinuncia agli atti.
Rappresenta principio pacifico quello secondo cui “la rinuncia agli atti del giudizio – ammissibile anche in appello ai sensi degli artt. 359 e 306 c.p.c. – va tenuta distinta dalla rinuncia all'azione (o rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado), la quale è rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte determinando il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare
(Cass. civ. 26372/2024).
E' stato altresì precisato che la rinuncia agli atti compiuta in appello ed a cui consegue l'estinzione di tale giudizio investe soltanto gli atti del procedimento di gravame e determina, per il disposto dell'articolo 338 c.p.c., il passaggio in giudicato della pronuncia in conseguenza della sopravvenuta inefficacia della sua impugnazione, “in quanto l'estinzione, a norma dell'art. 310 c.p.c., rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo” (Cass. civ. 6845/2017) e, mentre la rinuncia agli atti del giudizio di appello è efficace o in quanto accettata o in quanto non richieda accettazione, la rinuncia all'impugnazione fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione (Cass. civ. n. 5250/2018).
Nella fattispecie gli appellati non si sono costituiti in giudizio, sicché non occorre l'accettazione atteso che il comma 1 dell'art. 306 c.p.c. prevede l'accettazione per le sole parti costituite.
Nondimeno occorre dare atto dell'avvenuta comunicazione della dichiarazione di rinuncia, documentata dall'appellante nel presente giudizio con memoria depositata in data 29.05.2025.
Facendo applicazione dei principi sopra esposti alla fattispecie in esame, va dichiarata l'estinzione del processo per l'intervenuta rinuncia agli atti, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
3 3. In ordine alle spese processuali, opera l'art. 306 comma 4 c.p.c. secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, con esclusione di qualunque potere del giudice di totale o parziale compensazione (Cass. civ. n. 5250/2018). Nondimeno, nella fattispecie, in assenza di costituzione delle parti appellate nulla occorre statuire sulle spese di lite.
Va esclusa la sussistenza dei presupposti per disporre il pagamento del doppio del contributo unificato, in ragione dell'esito della lite: “Non sussistono i presupposti per disporre il pagamento del doppio contributo, essendo la ratio del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato) quella di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame
- nella specie, ricorso per cassazione - ma non per quella sopravvenuta” (cfr. ex multis, Cass. civ. 15996/2018; Cass. civ. 26641/2018; Cass. civ. 3542/2017).
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c.;
2) nulla sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio sulla piattaforma Microsoft Teams del giorno 23 dicembre 2025
La consigliera est. Il Presidente dott. ssa Rosa Maria Bova dott.Natalino Sapone
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CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
Dr. NATALINO SAPONE Presidente
Dr. MAURO MIRENNA Consigliere
Dr. ssa ROSA MARIA BOVA Consigliera rel. ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 281/2025 RGAC vertente tra: nuova denominazione di ), in Parte_1 Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo
Bonalume
APPELLANTE
E
( ), in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore
(C.F. ) in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3 rappresentane pro tempore
APPELLATI CONTUMACI
1
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 563/2025, pubblicata il 03.04.2025, nel giudizio iscritto al n. R.G. 3605/2020
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha spiegato appello avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 563/2025, pubblicata il 03.04.2025, nel giudizio iscritto al n. RG 3605/2020, con cui il giudice di prime cure ha rigettato la domanda diretta ad ottenere la condanna dell' “ ” al Controparte_2 pagamento dei seguenti crediti:
• € 8.094,29 per sorte capitale, portati dalla fattura emessa dalla società Eni Gas e Luce S.p.A.;
• gli interessi di mora sulla predetta sorte capitale, determinati ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.
Lgs. n. 231/2002 come novellato dal D. Lgs. n. 192/2012;
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che alla data della notifica dell'atto di citazione di primo grado erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/2012 (in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla notifica dell'atto di citazione);
• € 40,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/2002 come novellato dal D. Lgs. n.
192/2012, corrispondenti all'importo di € 40 di cui alla fattura costituente la predetta sorte capitale.
Con la presente impugnazione parte appellante ha domandato la riforma della pronuncia di primo grado, ritenuta erronea sia nella parte in cui ha ritenuto privo di legittimazione passiva al pagamento dei crediti l'istituto scolastico, riconoscendo la legittimazione passiva al sia nella parte in cui ha condannato l'odierno appellante al Controparte_4 pagamento delle spese processuali.
Ha dunque insistito per la riforma della pronuncia impugnata e per l'accoglimento delle domande spiegate in primo grado con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Il e l' , pur Controparte_3 Controparte_2 ritualmente citati, non si sono costituiti in giudizio, sicché va dichiarata la loro contumacia.
2 Con istanza depositata in data 29.05.2025 l'appellante ha rappresentato di voler rinunciare agli atti dell'appello promosso avverso la sentenza di primo grado n.563/2025 e domandato l'estinzione del presente giudizio.
All'udienza del 09.12.2025, quale prima effettiva udienza di trattazione, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, l'appellante ha reiterato la volontà di rinunciare agli atti del giudizio di appello.
La causa è stata, pertanto, rimessa in decisione al Collegio senza termini.
2. Ciò premesso occorre dichiarare l'estinzione del giudizio per rinuncia agli atti.
Rappresenta principio pacifico quello secondo cui “la rinuncia agli atti del giudizio – ammissibile anche in appello ai sensi degli artt. 359 e 306 c.p.c. – va tenuta distinta dalla rinuncia all'azione (o rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado), la quale è rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte determinando il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare
(Cass. civ. 26372/2024).
E' stato altresì precisato che la rinuncia agli atti compiuta in appello ed a cui consegue l'estinzione di tale giudizio investe soltanto gli atti del procedimento di gravame e determina, per il disposto dell'articolo 338 c.p.c., il passaggio in giudicato della pronuncia in conseguenza della sopravvenuta inefficacia della sua impugnazione, “in quanto l'estinzione, a norma dell'art. 310 c.p.c., rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo” (Cass. civ. 6845/2017) e, mentre la rinuncia agli atti del giudizio di appello è efficace o in quanto accettata o in quanto non richieda accettazione, la rinuncia all'impugnazione fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione (Cass. civ. n. 5250/2018).
Nella fattispecie gli appellati non si sono costituiti in giudizio, sicché non occorre l'accettazione atteso che il comma 1 dell'art. 306 c.p.c. prevede l'accettazione per le sole parti costituite.
Nondimeno occorre dare atto dell'avvenuta comunicazione della dichiarazione di rinuncia, documentata dall'appellante nel presente giudizio con memoria depositata in data 29.05.2025.
Facendo applicazione dei principi sopra esposti alla fattispecie in esame, va dichiarata l'estinzione del processo per l'intervenuta rinuncia agli atti, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
3 3. In ordine alle spese processuali, opera l'art. 306 comma 4 c.p.c. secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, con esclusione di qualunque potere del giudice di totale o parziale compensazione (Cass. civ. n. 5250/2018). Nondimeno, nella fattispecie, in assenza di costituzione delle parti appellate nulla occorre statuire sulle spese di lite.
Va esclusa la sussistenza dei presupposti per disporre il pagamento del doppio del contributo unificato, in ragione dell'esito della lite: “Non sussistono i presupposti per disporre il pagamento del doppio contributo, essendo la ratio del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato) quella di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame
- nella specie, ricorso per cassazione - ma non per quella sopravvenuta” (cfr. ex multis, Cass. civ. 15996/2018; Cass. civ. 26641/2018; Cass. civ. 3542/2017).
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c.;
2) nulla sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio sulla piattaforma Microsoft Teams del giorno 23 dicembre 2025
La consigliera est. Il Presidente dott. ssa Rosa Maria Bova dott.Natalino Sapone
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