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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 28/01/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1050/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE V CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta da:
Dott.ssa Gabriella Ratti PRESIDENTE RELATORE
Dott. Francesco Rizzi CONSIGLIERE
Dott. Corrado Croci CONSIGLIERE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta nel R.G. n. 1050/2022 promossa da:
rappresentato e difeso dagli avv.ti G. CRESPI, F. MORRI, M. MANNA Parte_1
e C. SARDO;
– parte appellante – contro
, rappresentata e difesa dagli avv.ti B. CARTELLA, P. VIRANO e D. PASCHETTA; Controparte_1
– parte appellata –
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1341/22 del Tribunale di Torino – Sezione specializzata impresa.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante
“Piaccia a codesta Ecc.ma Corte, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino n.
1341/2022 pubblicata il 29 marzo 2022 e non notificata:
pagina 1 di 18 nel merito, in via rescindente: 1) accertare che nella sentenza di prime cure il Tribunale ha commesso gli errori di fatto e di diritto denunciati nei singoli motivi di impugnazione;
nel merito, in via rescissoria: 2) effettuate le modifiche alla ricostruzione dei fatti indicate nei singoli motivi di appello, in considerazione delle ragioni sopra esposte: a. inibire espressamente alla di _1 attribuire nuovamente a sé, o comunque a soggetti diversi dall'arch. la paternità del Pt_1 design della maniglia “OS”; b. disporre il ritiro dal mercato e la distruzione dei cataloghi Olivari
2017 e 2018 ove la paternità del design di “OS” è attribuita allo Studio c. dichiarare _1 responsabile di ulteriori violazioni del diritto dell'arch. ad essere riconosciuto _1 Pt_1 autore del design della maniglia “OS” e di inadempimento dell'accordo transattivo di cui al doc.
10 anche in relazione agli espositori, ai cartelloni pubblicitari, ai dépliant ed alle schede prodotto, oggetto rispettivamente del quinto e sesto motivo di appello;
d. disporre il ritiro dal mercato e la distruzione delle etichette presenti sugli espositori della maniglia “OS” nonché degli “altri materiali” (cartelloni pubblicitari, dépliant e schede prodotto) in cui la paternità del relativo design
è attribuita ad o allo e. disporre la pubblicazione del dispositivo _1 Persona_1 dell'emananda sentenza entro 20 giorni dal suo deposito, a cura dell'appellante e a spese di
e ciò per due volte, in caratteri doppi del normale, in giorno non festivo sul Corriere della _1
Sera, Domus e Abitare o quantomeno sulla homepage del sito internet della per la durata _1 di un mese;
f. in accoglimento dei motivi da quattro a sette dell'atto di appello, rettificare
l'importo dovuto da a titolo di penali/risarcimento dei danni previsti nell'accordo del 2016, _1 comprendendovi le spese sostenute per documentare le violazioni e condannando la stessa _1
a pagare all'arch. la differenza rispetto all'importo già versato di 47.000 Euro, Pt_1 incrementata di interessi legali dalla domanda al saldo;
g. fissare le somme dovute a titolo di penale rispettivamente per ogni violazione e per ogni giorno di ritardo nell'osservanza dell'emananda sentenza (che non siano sanate entro cinque giorni dalla segnalazione per iscritto da parte dell'Arch. della violazione/inosservanza, accompagnata dalle indicazioni relative Pt_1 al luogo ove la violazione o l'inosservanza si è verificata, necessarie a consentire la rimozione), liquidando entrambe in 5.000,00 euro o nel diverso importo che la Corte riterrà di giustizia.
In via istruttoria:
3) ammettere, occorrendo, il seguente capitolo di prova per testi, articolato in primo grado con la memoria del 10 marzo 2020:
“Vero che il doc. 30 che si rammostra al teste contiene documentazione raccolta dal teste stesso e relativa ai pedaggi, ai chilometri percorsi e alle spese di vitto e alloggio sostenute dal teste stesso per visitare i negozi di maniglie . _1
Teste dott. residente a [...]. Testimone_1
4) Ammettere, occorrendo, i seguenti nuovi capitoli di prova per testi:
pagina 2 di 18 4.1. “Vero che la dichiarazione di cui al doc. C del fascicolo dell'appellante che si rammostra al teste è stata da lui redatta aggiungendovi fotografie dei punti vendita e esemplari dei cataloghi
e che il suo contenuto corrisponde a verità”; _1
4.2. “Vero in particolare che il teste si è recato nei punti vendita menzionati nella dichiarazione di cui al doc. C del fascicolo dell'appellante che si rammostra, trovandovi il materiale ivi indicato”;
4.3. “Vero che i cataloghi le cui immagini sono prodotte sub docc. D, E e F del fascicolo dell'appellante sono stati rinvenuti dal teste presso i punti vendita visitati e poi consegnati allo
. CP_2
Teste sig. residente a [...]. Testimone_1
In ogni caso:
5) in conseguenza dell'accoglimento dei motivi d'appello proposti dall'arch. riformare il Pt_1 capo della sentenza di primo grado che ha compensato tra le parti per due terzi le spese di lite e condannare a rifondere all'arch. le spese nel giudizio di prime cure in misura _1 Pt_1 maggiore a quanto liquidato dai primi Giudici comprendendovi le spese sostenute per documentare gli illeciti se non già liquidate come danni;
6) condannare a rifondere spese, diritti e compensi del giudizio d'appello, compreso il _1 contributo unificato e le marche e con rimborso delle spese generali ai sensi dell'art. 2, comma 2,
D.M. 55/2014”
Per parte appellata
“Voglia la Corte d'Appello
In via principale: - respingere tutte le domande proposte dall'arch. e per l'effetto, Parte_1 confermare la sentenza del Tribunale di Torino n. 1341/2022 per i motivi esposti in narrativa
- respingere in quanto tardive e inammissibili perché nuove ex art. 345 c.p.c. e comunque infondate nel merito le domande di ritiro dal mercato e distruzione degli altri materiali e di rettifica degli importi di cui alla conclusione f) per i motivi esposti in narrativa
- respingere in quanto nuova e tardiva la conclusione d) per i motivi esposti in narrativa
- dichiarare inammissibili in quanto tardivi, irrilevanti, introducenti nuova materia e non essenziali
i documenti da C a G prodotti in appello
- dichiarare inammissibili in quanto tardivi, irrilevanti, introducenti nuova materia e non essenziali
i capitoli di prova dedotti alle conclusioni istruttorie sub 3 e 4
- spese, diritti ed onorari rifusi oltre IVA, CPA di entrambi i gradi di giudizio e successive occorrende”.
MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 3 di 18 1.Con atto di citazione 11.04.2019 l'arch. conveniva in giudizio davanti al Parte_1
Tribunale di Torino la società (di seguito e riferiva quanto segue: (i) che Controparte_1 _1 nel luglio del 2010 aveva avviato una causa contro la società convenuta perché la aveva _1 messo in commercio una variante quasi identica ad un modello di maniglia disegnato da esso attore (maniglia Minerva) denominandolo però OS, attribuendone, per risparmiare sulle royalties dovute all'architetto, la paternità allo Studio e violando così il diritto autoriale di esso _1
(ii) che con sent. n. 509/2013 il Tribunale di Torino aveva rilevato la sostanziale identità Pt_1 tra i suddetti modelli di maniglie, condannando la oltre al risarcimento dei danni, al _1 pagamento delle royalties anche sul fatturato di OS;
(iii) che la società aveva perseverato _1 nella condotta considerata illecita e continuato a presentare la maniglia OS sul registro UAMI, sul proprio catalogo, nella pubblicità e sul proprio sito internet come una propria creazione;
(iv) che la sentenza n. 509/13 era stata quindi appellata e la Corta d'appello di Torino, con la sent. n.
2276/2014 – rilevando che il confronto tra la maniglia e la maniglia OS si risolveva CP_3 sostanzialmente in un giudizio di identità - aveva confermato la pronuncia di primo grado sulla illiceità dell'attribuzione allo della paternità della OS;
(v) che pur essendo stata Persona_1 ritenuta ammissibile la domanda, era stata omessa la pronuncia sulla liquidazione di danni ulteriori per effetto della continuazione della condotta illecita di questa omessa pronuncia _1 era stata impugnata dinnanzi alla Corte di Cassazione che, accogliendo il gravame, aveva rinviato alla Corte di appello;
(vi) che malgrado due pronunce di accertamento e di condanna, la _1 aveva continuato ad attribuirsi la paternità per cui, non riuscendo a risolverla in via stragiudiziale,
l'arch. si era trovato obbligato ad iniziare una nuova causa nel cui ambito le parti Pt_1 raggiungevano poi un accordo transattivo in base al quale la si impegnava a correggere le _1 indicazioni contenenti la paternità illecita, a rettificare, a partire dalla prima ristampa utile del catalogo, tale paternità e infine a pagare a favore dell'architetto una penale di euro 1000 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento di tali obblighi e per ciascuna violazione degli stessi;
(vii) che l'arch. aveva successivamente scoperto che le violazioni continuavano. Pt_1
L'attore, quindi, affermando di agire tanto su base extracontrattuale quanto per far valere la violazione dell'accordo transattivo del 2016, chiedeva al Tribunale di:
- ritenere la società responsabile di ulteriori violazioni e dell'inadempimento _1 dell'accordo transattivo predetto;
- inibire alla B di attribuirsi la paternità del design della maniglia;
_1
- condannare al pagamento delle penali previste dall'accordo transattivo e in ogni _1 caso al risarcimento del danno morale e all'immagine subito dall'arch. Pt_1
- disporre il ritiro definitivo dal mercato e la distruzione dei cataloghi Olivari e degli espositori recanti l'indicazione errata, la rettifica delle indicazioni sul sito internet e la pubblicazione della sentenza su giornali e su internet oltre la fissazione di una penale per ogni violazione o ritardo nell'osservanza della sentenza.
pagina 4 di 18 1.1.La società si costituiva con comparsa del 10.07.2019 contestando le Controparte_1 domande attoree e rilevando che: (i) aveva adempiuto a quanto richiesto dalla sentenza del 2013
e dall'accordo transattivo del 2016; (ii) il lasso di tempo intercorso tra l'accordo e la nuova citazione dimostrava il disinteresse rispetto alle asserite violazioni oppure un ritardo colpevole nell'agire per far aumentare le penali;
(iii) le violazioni contestate erano insussistenti o irrilevanti e la maniglia OS aveva sempre generato più royalites della maniglia , circostanza che CP_3 dimostrava che gli errori di indicazione dell'autore non avevano influito sulle vendite;
(iv) le penali non erano applicabili agli episodi che riguardavano il periodo pre-transazione e fatti di terzi, non essendo gli stessi coperti dalla transazione;
(v) la richiesta di penale era sproporzionata rispetto agli episodi e al preteso danno morale subito dall'attore tenuto anche conto della buona fede della (vi) l'entità delle royalties generate da OS pari ad euro 2.774,00 nel 2018 _1 rendeva eccessiva una quantificazione della lesione del diritto dell'architetto nella misura di euro
1000 al giorno per ciascuna violazione;
(vii) in subordine la penale doveva essere ridotta ad equità ex art. 1384 cc;
(viii) andavano respinte sia la richiesta di pubblicazione della sentenza mancando la rilevanza e la gravità delle eventuali violazioni, sia le richieste di ritiro dal mercato e distruzione di cataloghi ed espositori essendo già state rettificate le indicazioni;
(ix) non era provata la sussistenza di un danno morale e all'immagine dell'attore.
1.2.Con la sentenza n. 1341/2022 il Tribunale di Torino:
- accertava il parziale inadempimento da parte della convenuta delle _1 obbligazioni nascenti dall'accordo transattivo del 27-28 gennaio 2016;
- condannava la società convenuta a pagare all'attore la somma di euro 47.000 a titolo di penale, oltre agli interessi legali dalla data della domanda al saldo;
- respingeva le altre domande formulate da parte attrice (richieste di inibitoria, ritiro dal commercio e distruzione dei materiali contestati, richiesta di risarcimento dell'ulteriore danno morale e di immagine, richiesta di applicazione di ulteriori penali e di pubblicazione della sentenza);
- compensava le spese di processuali nella misura di 2/3, condannando la a _1 rimborsare all'attore il restante terzo di spese processuali.
2. Avverso detta sentenza mai notificata, ha proposto appello, con atto di citazione ritualmente notificato in data 26.07.2022, l'arch. chiedendo la riforma parziale della Parte_1 sentenza.
2.1. Con il primo motivo di appello, l'appellante lamenta il mancato ordine di ritiro dal mercato per la non inclusione, secondo il Tribunale, di tale obbligo nella scrittura di transazione.
pagina 5 di 18 Osserva che i cataloghi pocket 2017 e 2018 di contenenti l'illecita Parte_1 _1 indicazione di paternità di OS venivano stampati e distribuiti dopo l'accordo transattivo del 2016 per cui tale accordo non poteva contemplarne il ritiro in quanto non ancora esistenti nel momento di sottoscrizione di tale accordo. Non si poteva inoltre ritenere che, pur avendo concluso la transazione senza prevedere espressamente l'obbligo per di ritirare dal mercato i nuovi _1 materiali immessi in violazione dei diritti dell'arch. quest'ultimo avesse rinunciato alla Pt_1 possibilità di invocare la tutela extracontrattuale che gli competeva per legge. Tale rinuncia, non rintracciabile nel testo della transazione, avrebbe inoltre contrastato con lo scopo di garanzia dei diritti dell'appellante e la dichiarazione dell'arch. di “nulla aver più a pretendere in Pt_1 relazione al disconoscimento da parte di della paternità del design di OS” riguardava _1 chiaramente le violazioni già avvenute e non quelle successive alla transazione. Ogni rinuncia dell'architetto era condizionata al puntuale adempimento degli obblighi previsti dalla transazione che, non essendo avvenuto, provocava l'inefficacia di una ipotetica rinuncia.
2.2. Con il secondo motivo di appello, l'appellante lamenta il rigetto della domanda di inibitoria e di fissazione di ulteriori penali giudiziali dal momento che, secondo il giudice di primo grado, tale obbligo era già contenuto nella scrittura di transazione.
Parte appellante sottolinea che l'inibitoria giudiziale ha effetti sicuramente più forti rispetto agli obblighi pattiziamente assunti e ciò in quanto la sua violazione è prevista dalla legge come reato e in quanto per ottenere il pagamento delle penali fissate in sentenza non è indispensabile un giudizio di merito risultando sufficiente il precetto. Per questo e perché si trattava di violazioni ripetute, l'architetto aveva interesse affinché venisse pronunciata l'inibitoria giudiziale ed Pt_1 inoltre stante l'assenza, nelle pronunce precedenti, di un'esplicita inibitoria giudiziale - _1 non cercava nemmeno di concludere un ulteriore tentativo di conciliazione. Infine, se non _1 aveva nessuna intenzione di ripetere tali condotte non aveva alcun interesse a muovere contestazioni in merito alla richiesta inibitoria.
2.3.Con il terzo motivo d'appello, l'appellante lamenta il rigetto della domanda di pubblicazione della sentenza sul sito internet e/o su alcuni periodici perché ritenuta non giustificata nel caso di specie.
Al contrario, atteso che la diffusione dei materiali contestati si traduceva nell'illecita attribuzione di paternità in siti di rivenditori online anche stranieri, nel caso di specie la pubblicazione era necessaria per chiarire anche nell'”ambiente tecnico” la paternità della maniglia OS e l'epilogo delle cause precedenti.
2.4.Con il quarto motivo d'appello, l'appellante contesta il quantum dell'importo liquidato a titolo di penale per le edizioni 2017 e 2018 del catalogo pocket di _1
pagina 6 di 18 Le edizioni oggetto di causa sono due poiché, contrariamente a quanto sostenuto dalla _1 anche nel 2017 la società stampava e distribuiva un catalogo mai ritirato contenente una doppia illecita indicazione circa la paternità. Tali cataloghi non rappresentano strumenti marginali bensì efficaci veicoli pubblicitari facili da consultare e custodire. Per tali cataloghi il Tribunale aveva liquidato euro 27.000,00, tenendo conto solo del numero di punti vendita in cui era stata dimostrata la loro distribuzione. L'applicazione di tale criterio per il calcolo delle penali era riduttiva e benevola nei confronti di perché il Tribunale si era limitato a considerare i punti vendita a _1 cui il collaboratore dell'arch. aveva fatto visita e non i molto più numerosi negozi (circa Pt_1
180) in cui, sulla base degli atti di causa, era certa l'avvenuta distribuzione dei cataloghi.
2.5.Con il quinto motivo di appello, l'appellante lamenta la mancata ricomprensione degli espositori nel conteggio delle penali.
Il nome della maniglia e l'autore del relativo design erano indicati su un'etichetta adesiva attaccata all'espositore che viene venduto ai soli negozianti che ne facciano richiesta. In primo grado l'appellante aveva dimostrato la presenza in almeno 35 punti vendita, a distanza di quattro anni, di espositori che riportavano l'illecita attribuzione e non era condivisibile l'interpretazione dell'accordo transattivo operata dal Tribunale: il Tribunale, infatti, aveva erroneamente ritenuto che l'impegno della “a non attribuire più a sé o ad altri il design OS” contenuto _1 nell'accordo del 2016 era previsto solo per il presente e per il futuro e non già per il passato e che gli espositori rinvenuti nei negozi con errata indicazione di paternità appartenevano al passato.
2.6.Con il sesto motivo di appello, parte appellante lamenta la mancata liquidazione delle penali per gli “altri materiali” (cartelloni pubblicitari, schede prodotto cartacee e dépliant relativi a OS) di cui era stata documentata la presenza nei negozi dopo la transazione.
Osserva parte appellante che il Tribunale aveva laconicamente affermato che si trattava di minime tracce insignificanti in merito alla liquidazione delle penali, giudizio che non poteva essere condiviso in quanto: (i) dato che dopo l'accordo transattivo del 2016 aveva stampato due _1 cataloghi contenenti l'illecita paternità non si poteva escludere che avesse fatto altrettanto con gli altri materiali, (ii) l'onere della prova spettava alla società appellata che non aveva provato l'antecedenza di detti materiali rispetto alla transazione, (iii) non si potevano ritenere insignificanti cartelloni pubblicitari di dimensioni ragguardevoli, dedicati esclusivamente alla maniglia OS ed esposti in all'interno dei punti vendita, (iv) medesimo discorso valeva per i dépliant e per le schede cartacee consegnati ai potenziali clienti e (v) e comunque, anche solo meramente a livello contrattuale, le parti non avevano deciso di attribuire a certe indicazioni di paternità un'importanza maggiore rispetto ad altre per cui nulla poteva giustificare l'esclusione di tali materiali dalla liquidazione delle penali previste.
pagina 7 di 18 2.7.Con il settimo motivo di appello, l'appellante lamenta il mancato rimborso delle spese sostenute per documentare le violazioni per complessivi euro 6.027,00 (doc. nn. 30 e 36bis).
Il primo giudice aveva escluso tale voce di danno in quanto l'Arch. non aveva Pt_1
“esplicitamente chiesto nelle conclusioni, il risarcimento del danno emergente derivato dal costo delle verifiche conseguite, ma – come affermato dalla giurisprudenza di legittimità - “quando un soggetto agisce in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni a lui cagionati da un dato comportamento del convenuto, la domanda si riferisce a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta” e l'indicazione di alcune voci ha carattere meramente esemplificativo. Inoltre, era stata richiesta la refusione spese, diritti e onorari di causa e tra le spese andavano certamente annoverate quelle resesi necessarie per documentare le violazioni accertate.
3. (di seguito si è costituta in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e Controparte_1 _1 la conferma della sentenza n. 1341/2022 del Tribunale di Torino;
parte appellata ha chiesto inoltre alla Corte di respingere in quanto nuove e tardive le domande di ritiro dal mercato, di distruzione degli altri materiali, di rettifica degli importi e la conclusione dell'appellante sub d) e di dichiarare inammissibili in quanto tardivi, irrilevanti e nuovi i documenti da C a G prodotti in appello e i capitoli di prova dedotti alle conclusioni istruttorie sub 3 e 4; iv). Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari rifusi oltre IVA, CPA di entrambi i gradi di giudizio e successive occorrende.
3.1. Per quanto concerne la richiesta del provvedimento di ritiro dal mercato del materiale diffuso dopo l'accordo, osserva che già la sentenza di primo grado aveva accertato che tale obbligo _1 non era presente nell'accordo concluso tra le parti e che parte appellante voleva ora modificare ed estendere il perimetro della transazione con l'aggiunta di documenti (da C a G) tardivi perché già esistenti all'epoca del primo grado, ma introdotti solo in appello. Sostiene che nessun _1 danno poteva essere derivato all'arch. dalla mera presenza di cataloghi chiusi in un Pt_1 cassetto e neanche spacchettati e contesta i documenti riguardanti la visita dei punti vendita da parte del collaboratore dell'arch. e la relativa domanda di restituzione delle spese che Pt_1 sarebbero state fatte per documentare gli asseriti illeciti della Argomenta ancora parte _1 appellata che questa domanda sembra voler supplire alle mancanze dell'accordo e risulta essere senza oggetto dal momento che, anche in primo grado, era stato dimostrato che in seguito all'azione dell'arch. la aveva disposto il ritiro anche di vecchi cataloghi presso il Pt_1 _1 maggior numero di rivenditori, considerando altresì che essa appellata non intratteneva rapporti con terzi, per cui era impossibile recuperare presso gli stessi materiale e considerando l'intervenuta obsolescenza di tali cataloghi atteso che nell'ambito del design l'aggiornamento è continuo. Osserva quindi parte appellata che tale richiesta, oltre ad essere impossibile, non rispondeva nemmeno ad un interesse concreto, essendo mossa solamente da un intento punitivo pagina 8 di 18 e che la lettura dell'appellante in punto di presunta equiparazione delle penali all'adempimento effettuata dal Tribunale era funzionale solo ad osservare un errore inesistente nella sentenza appellata.
3.2.In merito al rigetto della domanda di inibitoria e di fissazione di ulteriori penali, parte appellata osserva che il Tribunale aveva ritenuto che la richiesta era senza oggetto e ciò in quanto le situazioni già contestate in primo grado e già contenute nella transazione erano state sanate. Il medesimo discorso era applicabile alle penali, già stabilite in transazione e di cui parte appellante chiedeva l'aumento da euro 1000 ad euro 5000 e di poter interessare delle possibili violazioni il PM
o agire direttamente per precetto: secondo le violazioni erano state frutto solo di errori e _1 del tutto marginali (sul sito internet cinque pagine riportano la corretta paternità e solo la sesta quella scorretta). Adombra parte appellata che l'architetto, avendo concluso una transazione per soli obblighi futuri e non avendo chiesto inizialmente l'inibitoria stia ora cercando di limare tali situazioni chiedendo l'emissione dei provvedimenti indicati e prospetta che opporsi all'irrogazione di inibitoria non significa che la società programmi di ripetere le condotte qui contestate ma far valere un dato giuridico già recepito in sentenza ossia che l'inibitoria è contenuta già nella transazione e che l'inibitoria giudiziale invece di rafforzare andrebbe a contrapporsi all'accordo stesso.
3.3.Con riguardo alla richiesta di pubblicazione della sentenza domandata da parte appellante e relativamente alla quale il Tribunale ha stabilito l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 126
CPI, osserva che parte appellante omette di precisare che a riportare la dicitura errata _1 erano: i) un solo catalogo su 4 pubblicato in quel periodo;
ii) solo una pagina nel sito internet;
iii) cartelloni ed espositori che, seppur precedenti alla transazione, erano stati sanati prontamente dall'appellata.
3.4. In merito alla doglianza afferente l'errata ed ingiusta liquidazione dell'importo dovuto dalla per le violazioni commesse a causa della diffusione dei cataloghi, parte appellata osserva _1 che il Tribunale aveva correttamente stabilito che la penale potesse essere irrogata solo per gli illeciti dimostrati e non sulla base di numeri immaginati, non avendo tali cataloghi peraltro potuto provocare alcun danno all'arch. perché ormai obsoleti. Lo stesso testo dell'accordo, Pt_1 infatti, prevedeva che la penale venisse irrogata per ciascuna violazione documentata e non meramente ipotizzata. non forniva alcun elemento in più rispetto a quanto già Parte_1 presentato e rigettato in primo grado, dei 27 negozi in cui erano stati rinvenuti tali cataloghi molti non erano clienti e di cataloghi errati ne erano stati trovati in meno di 1/5 dei rivenditori _1 dell'appellata perché non tutti i cataloghi venivano forniti a tutti i rivenditori. Tale distribuzione,
pagina 9 di 18 sempre meno diffusa per via della sempre maggior spazio dato al web, segue infatti lo smercio del cliente, le sue richieste e la sua visibilità.
3.5.Per quanto riguarda gli espositori di OS, parte appellata sottolinea che gli stessi trovati dall'arch. sono stati accertati come pre-transazione grazie alla loro forma e colore. Pt_1
pur non essendo tenuta, si era comunque premurata di modificare l'etichetta per cui gli _1 argomenti di parte appellante non avevano fondamento. A questo proposito si chiede _1 perché mai l'appellante non abbia in sede di stipulazione dell'accordo richiesto l'apposizione di una clausola circa il materiale esistente in quel momento e si sia accorto di tale fatto solo 4 anni dopo: non solo l'Arch. non si poneva un limite stringente come ora sostenuto ma di fatto si Pt_1 escludeva tale obbligo in capo alla _1
3.6.In merito all'omessa liquidazione di penali per le pretese violazioni relative ad “altri materiali”
(espressione che non si ritrova nell'accordo), parte appellata ricorda come la pubblicità sia, per sua stessa natura, concomitante al lancio di un determinato prodotto e limitata nel tempo. Non avrebbe avuto senso per pubblicizzare una maniglia, già in commercio dal 2005, dopo il _1
2016, la casistica è dovuta ad errori e l'esiguità di tali materiali ne indica la obsolescenza.
3.7.Quanto al mancato rimborso delle spese sostenute dal suo collaboratore, domanda rigettata dal Tribunale in quanto non esplicitata nelle conclusioni, parte appellata rileva che si tratta di spese che non ineriscono direttamente non fosse altro che per il fatto che la maggior parte _1 di esse riguarda violazioni relative a condotte ante transazione e non ivi ricomprese o riguardano comportamenti di terzi con cui l' non intrattiene alcun rapporto. Inoltre, le modalità e le _1 relative spese sono state disposte unilateralmente dall'appellante che non ha mandato alcuna diffida preliminare che avrebbe potuto evitare tali esborsi. Infine, non avendo il Tribunale ritenuto provato il danno morale e di immagine, se la Corte riformasse tale capo, dovrebbe eliminare dai costi che afferma di aver sostenuto le spese che non afferiscono a illeciti Parte_1 riconosciuti come tali.
3.8. Da ultimo, parte appellata richiede la conferma del capo della sentenza che riguarda la ripartizione delle spese ritenuta erronea dall'appellante e l'espunzione del documento G perché tardivo e non essenziale riguardando siti web esteri di terzi su cui il giudice italiano non ha giurisdizione e che non erano oggetto di transazione e richiede il rigetto della conclusione d) dell'atto di citazione in appello in quanto nuova e tardiva rispetto alle conclusioni di primo grado dove tale richiesta si limitava solo cataloghi ed espositori.
4. La causa è stata trattenuta a decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito degli scritti conclusivi.
pagina 10 di 18 5. Incontroversa ormai la paternità del design della maniglia OS in capo all'Arch. la Pt_1 presente controversia origina dall'accordo transattivo stipulato dalle parti nel gennaio 2016 che di seguito si riporta:
“1) si impegna a non attribuire a sé o ad altri il design della maniglia e ad _1 indicare per il futuro con le stesse modalità seguite sin d'ora per i modelli da essa commercializzati che di è autore l'Arch. Parte_1
2)entro il 31 Gennaio 2016, si impegna a modificare le proprie comunicazioni su _1 internet, indicando l'Arch. quale autore della maniglia e a presentare Parte_1 all'UAMI un'istanza volta a sostituire quale autore, nelle registrazioni relative a , ad Per_2
l'Arch. inviando copia di tale istanza all'Avv. Gianfranco Crespi;
[...] Parte_1
3) si impegna, inoltre, a partire dalla prossima ristampa del suo catalogo, a rettificare _1
l'indicazione della paternità della maniglia, specificando che l'autore della stessa è l'Arch. nonché ad inviare una copia all'Avv. Gianfranco Crespi;
Pt_1
4) per ogni giorno di ritardo nell'adempimento degli obblighi di cui sopra e per ciascuna violazione degli stessi, l'Arch. avrà diritto al pagamento a titolo di penale, fatto salvo il risarcimento Pt_1 del maggior danno, di euro 1.000,00;
5) Impregiudicata la domanda di risarcimento dei danni asseritamente subiti sino all'11 giugno
2014 dall'Arch. alla quale si riferisce il capo della sentenza n. 2168/2014 della Corte Parte_1
d'Appello di Torino oggetto del quarto e del quinto motivo di Cassazione proposto dallo stesso arch. nel giudizio di cui al punto a) delle premesse, con l'adempimento delle obbligazioni Parte_1 da 1 a 3 da parte di l'arch. dichiara di nulla avere più a pretendere da in _1 Parte_1 _1 relazione al disconoscimento da parte di della paternità del design della maniglia”. _1
Ciò premesso in generale, la Corte ritiene l'impugnazione parzialmente fondata nei termini che seguono, senza necessità di assumere ulteriori prove orali, in parte non ammissibile e comunque non influenti ai fini del decidere.
6. Il primo motivo di impugnazione afferente l'ordine di ritiro e distruzione dei materiali ove la paternità della maniglia OS è attribuita allo studio è infondato. _1
In via preliminare, la Corte osserva che la domanda sub lettera d) delle conclusioni di parte appellante riportata in epigrafe e concernente il ritiro e la distruzione di etichette ed altri materiali
(cartelloni pubblicitari, dépliant e schede prodotto) è domanda nuova - e quindi inammissibile - atteso che in primo grado l'appellante aveva chiesto al Tribunale di disporre il ritiro dal mercato e la distruzione solo dei cataloghi e degli espositori (per questi ultimi, in subordine, la rettifica) in cui la paternità del design della maniglia OS veniva attribuita ad o allo _1 Persona_1
Ciò premesso e per quanto concerne i cataloghi e gli espositori, la Corte ritiene infondato il motivo, atteso che ritiro dal mercato e distruzione non sono previsti nell'accordo transattivo del gennaio 2016.
pagina 11 di 18 Osserva infatti la Corte che, se da un lato è pacifico ed accertato dal Tribunale il rinvenimento di cataloghi 2017 e 2018 successivi all'accordo del 2016 (per gli espositori, si dirà infra in relazione allo specifico motivo di appello), dall'altro è documentato che in tale accordo le parti hanno previsto che per eventuali inadempienze fosse tenuta al pagamento di penali. Il possibile _1 inadempimento dell'odierna appellante era dunque ben presente alle parti che però lo hanno convenzionalmente sanzionato solo con uno dei possibili rimedi/sanzioni apprestati dall'ordinamento giuridico in caso di violazione dei diritti di proprietà intellettuale, senza nulla prevedere, per quanto qui interessa, in punto di ritiro/distruzione.
Il richiamo di parte appellante alla illiceità anche extracontrattuale della condotta di all'art. _1
5 dell'accordo e alla circostanza che la rinuncia ad ogni pretesa dell'Arch. era Pt_1 espressamente condizionata al rispetto degli impegni assunti non è conferente perché, come già correttamente osservato dal primo giudice, la rinuncia dell'odierno appellante – “con
l'adempimento delle obbligazioni da 1 a 3 da parte di l'arch. dichiara di nulla _1 Parte_1 avere più a pretendere da in relazione al disconoscimento da parte di della paternità _1 _1 del design della maniglia” – riguarda solo gli impegni assunti da sub punti da 1 a 3 _1 della transazione, penali comprese.
7. Il secondo motivo di impugnazione concernente il rigetto della domanda di inibitoria e fissazione di ulteriori penali (rigetto operato dal Tribunale sul presupposto che l'inibitoria era già contenuta nell'accordo transattivo) è fondato.
L'inibitoria non è stata espressamente prevista nell'accordo transattivo e comunque, nonostante la stipula dell'accordo, ha persistito - come già accertato dal Tribunale - nella violazione dei _1 diritti autoriali dell'Arch. L'impegno contrattuale non è stato dunque un deterrente Pt_1 sufficiente ad impedire la reiterazione di condotte illegittime da parte di e non è certo _1 possibile escludere in concreto che in futuro si verifichino ulteriori violazioni dei diritti autoriali sulla maniglia OS dell'odierno appellante.
E' dunque fondata la richiesta di parte appellante di inibire a , in persona del legale _1 rappresentante pro tempore, di attribuire a sé o a soggetti diversi dall'Arch. la Parte_1 paternità del design della maniglia OS.
L'inibitoria deve essere assistita da penale e parte appellante, nell'atto introduttivo, ha chiesto alla
Corte di “fissare le somme dovute a titolo di penale rispettivamente per ogni violazione e per ogni giorno di ritardo nell'osservanza dell'emananda sentenza, liquidando entrambe in 5.000,00 euro o nel diverso importo che la Corte riterrà di giustizia”. Nelle conclusioni definitive, parte appellante ha introdotto l'inciso riportato in epigrafe, di talché la richiesta di parte appellante viene limitata alle violazioni/inosservanze “che non siano sanate entro 5 giorni dalla segnalazione per iscritto da parte dell'Arch. della violazione/inosservanza, accompagnata dalle indicazioni relative al Pt_1 luogo ove la violazione o l'inosservanza si è verificata, necessarie a consentirne la rimozione”.
pagina 12 di 18 Contrariamente a quanto sostenuto da non si tratta di una domanda nuova ma di una _1 limitazione – peraltro del tutto favorevole alla stessa – dell'originaria domanda e dunque _1 ammissibile ed accoglibile.
Per quanto concerne il quantum della penale, la Corte stima equo determinarlo nell'importo proposto da parte appellante e quindi di euro 5.000,00 per ogni violazione/inosservanza successiva alla presente sentenza, come verrà indicato in dispositivo.
8. Il terzo motivo di impugnazione concernente la pubblicazione del dispositivo della sentenza è fondato.
Osserva infatti la Corte (i) che la controversia tra le parti intorno alla paternità della maniglia OS
e alle conseguenze delle violazioni dei diritti autoriali dell'arch. dura da oltre un decennio, Pt_1
(ii) che nonostante la stipula dell'accordo transattivo del gennaio 2016 ha persistito, come _1 già accertato dal Tribunale, nella condotta illecita, ha continuato a pubblicare cataloghi con errata indicazione di paternità e ha omesso – in specifica violazione del punto 2 dell'accordo – di modificare il sito internet perlomeno sino al 15.4.2019, (iii) e che ulteriori illeciti si riscontrano in punto di espositori ed altri materiali come meglio infra trattando dei relativi motivi di impugnazione.
In questo contesto di perdurante condotta illecita di - condotta proseguita anche post _1 transazione ed esercitatasi, oltre che su Internet, su una pluralità di materiali diffusi nel mercato con conseguente effetto di indurre gli operatori interessati a formarsi una errata convinzione sulla paternità della maniglia OS - si deve escludere che i comportamenti illeciti abbiano una limita valenza lesiva come ritenuto in prime cure.
Deve dunque essere disposta, ex art. 166 Lda, la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza (come richiesto da parte appellante al punto e) delle conclusioni), pubblicazione che la
Corte ritiene adeguato al caso di specie disporre come segue:
1. a cura dell'Arch. e a Pt_1 spese di per una volta e a caratteri doppi del normale sulla rivista DOMUS;
2. sul sito _1 internet di per la durata di un mese. _1
9. Il quarto motivo di appello concernente l'erronea liquidazione delle penali - avendo il primo giudice utilizzato (ragionevolmente anche ad avviso di parte appellante) il criterio del numero dei punti vendita/distributori e non quello del numero dei cataloghi ma avendo errato nel conteggio di tutti i punti vendita in cui si poteva ritenere provato che i cataloghi erano stati distribuiti - è infondato.
Il Tribunale dopo aver compiutamente analizzato le prove testimoniali (teste incaricato da Tes_1 di effettuare controlli presso i rivenditori delle maniglie e le prove Parte_1 _1 documentali prodotte dall'odierno appellante ha esattamente individuato il numero dei rivenditori ove sono stati reperiti i cataloghi 2017 e 2018. Parte appellante non contesta di per sé _1 pagina 13 di 18 questo conteggio ma sostiene che “sulla base degli atti di causa, poteva dirsi provato, benché non fotograficamente, che erano stati distribuiti i cataloghi in questione. In proposito era stata infatti la stessa controparte ad indicare, al paragrafo 5 della sua terza memoria istruttoria dell'11 giugno
2020, in 180 i suoi rivenditori diretti presso cui aveva inviato i propri agenti a recarsi per ritirare il materiale illecito, lamentando nella stessa memoria (§ 9 e ss) … la difficoltà di individuare e ritirare i cataloghi che si trovavano anche presso altri negozi che qualificava come clienti _1
, riforniti dei cataloghi stessi dai suoi rivenditori” e ritiene che sulla base di questi elementi poteva presumersi che i cataloghi di cui si discute fossero stati distribuiti in almeno 180 punti vendita.
La prospettazione è infondata atteso che dagli atti di indicati da parte appellante non
_1 emergono affatto elementi gravi, precisi e concordati e quindi idonei a fondare la presunzione invocata. Al punto 5 della memoria ex art. 183 n. 3 cpc di indicata da parte appellante si
_1 legge infatti che “gli agenti peraltro già nel 2019 avevano visitato i circa 180 clienti
_1 segnalati da ed avevano verificato la conformità degli espositori e del materiale relativo a
_1
OS. li ha nuovamente interrogati circa la conformità di quanto ivi riscontrato in ragione _1 delle ulteriori doglianze da e al punto 9 si legge che “Pare chiaro che che non ha Pt_1 _1 nessun rapporto con essi e che neppure li conosce, non ha e non potrebbe avere la possibilità di visitarli per verificare che i suoi clienti (che, lo ricordiamo, hanno negato agli agenti la lista dei loro clienti per ragioni di riservatezza) non abbiano alienato a terzi materiale pubblicitario . _1
Emerge dunque con evidenza che dalle prospettazioni difensive di non risulta alcun _1 elemento che possa indurre a ritenere provato, ancorché a livello presuntivo, un numero di punti vendita – relativamente ai cataloghi - maggiore di quello accertati in primo grado.
10. Anche con il quinto motivo, parte appellante prospetta un errato conteggio delle penali, avendo il Tribunale escluso dal conteggio gli espositori di OS con errata indicazione di paternità.
In proposito il Tribunale, dopo aver analizzato il materiale probatorio (testimoni e documentazione prodotta dalle parti) ha osservato che “per quanto l'attore abbia prodotto ampia documentazione circa la presenza presso i vari rivenditori di espositori (tavolette riportanti la riproduzione delle varie forme di maniglia) recanti l'erronea attribuzione allo studio del design della maniglia _1
OS …, tuttavia si ritiene che la parte convenuta sia riuscita a dimostrare che tali espositori (privi di datazione) appartengano a forniture effettuate da antecedentemente alla stipula della _1 scrittura di transazione”.
L'Arch. censura la decisione per avere il Tribunale ritenuto che l'impegno di valesse Pt_1 _1 solo per il presente e futuro e che gli espositori con errata attribuzione di paternità rinvenuti nei negozi appartenessero tutti a forniture effettuate da antecedentemente l'accordo _1 transattivo, accontentandosi “di una presunzione semplice che tuttavia non regge perché si basa su una testimonianza tutt'altro che precisa e concordante”, peraltro valutando - dice l'appellante -
pagina 14 di 18 in maniera contraria a quanto operato per i cataloghi in punto di numero di rivenditori e dunque applicando un doppio standard nella valutazione delle prove.
Il motivo è fondato.
Osserva in primo luogo la Corte che dalle prove in atti non emergono dati che possono far ritenere con sufficiente grado di plausibilità che si tratti di forniture di espositori anteriori al gennaio 2016, prova che, pacificamente, doveva essere fornita da _1
Va premesso che è documentato il rinvenimento di 35 espositori della maniglia OS con errata indicazione della paternità ” e che il teste (impiegato presso ha riferito che Tes_2 _1
“prima” della sostituzione la tavoletta dell'espositore era “color legno”. Ora, anche solo quest'ultimo dato sarebbe sufficiente ad escludere la fondatezza della prospettazione difensiva di parte appellata, posto che solo due degli espositori rinvenuti dall'appellante e documentati in atti hanno la tavoletta color legno: il che significa che tutti gli altri sono certamente post gennaio
2016.
Peraltro, dall'esame dei verbali delle prove assunte in primo grado, risultano ulteriori elementi che confortano la prospettazione di parte appellante.
Il teste ha infatti inoltre riferito: “Confermo che ho personalmente distrutto le etichette Tes_2 vecchie (quelle che erano ancora da applicare, non sono andato presso i negozi) e le ho sostituite con quelle nuove (”. Il teste _1 Per_3
(dipendente ha riferito: “mi pare che il cambiamento delle etichette OS sia avvenuto nel _1 marzo aprile 2019. Quelle vecchie che avevamo ancora presso la sono state buttate via”, e _1
i testi e (agenti di commercio hanno tutti collocato nel giugno Tes_3 Tes_4 Tes_5 _1
2019 la richiesta di sostituzione delle etichette sulle tavolette espositive.
Si deve quindi ritenere provato che il cambio/sostituzione di etichette sia avvenuto tra l'aprile e il giugno 2019, cioè dopo aver ricevuto la notifica dell'atto di citazione davanti al Tribunale _1 introduttivo del presente giudizio. Ora, se come sostiene l'appellata gli espositori erano ante transazione e la transazione non la impegnava per il passato, non vi era ragione per correre a cambiare le etichette su “vecchi” espositori;
ragione che invece vi era se gli espositori erano successivi al gennaio 2016 e comunque – come ritiene la Corte – se la prima parte del punto 1 della transazione impegnava “a non attribuire a sé o ad altri il design della maniglia _1
”, con conseguente logico corollario di (non già ritirare gli espositori) ma di modificare l'etichetta che compariva sugli stessi per evitare il perpetrarsi della violazione.
Da ciò consegue che in applicazione del punto 4) dell'accordo e del criterio dei punti vendita già applicato dal Tribunale, , in persona del legale rappresentante pro tempore, deve _1
pagina 15 di 18 essere condannata a pagare a parte appellante, a titolo di penale, l'ulteriore importo di euro
35.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
11. Anche il sesto motivo di appello, afferente l'esclusione di altri materiali dalla liquidazione delle penali, è fondato.
Si tratta di cartelloni pubblicitari, schede prodotto e depliant di cui è provata la presenza sul mercato - ancora nel 2019 - con errata attribuzione della paternità della maniglia OS.
La presenza sul mercato di questi materiali integra violazione del punto 1 dell'accordo transattivo nel senso indicato trattando del quinto motivo di appello (e quindi con onere di di effettuare _1 le dovute modifiche con apposite etichette per evitare il perpetrarsi della violazione) e questi materiali non possono essere ritenuti “minime tracce insignificanti”: come documentato in atti si tratta infatti di cartelloni pubblicitari (doc. nn. 24/26 – 24/32 – 37/12), di schede prodotto (doc. nn. 24/22, 24/42 e 24/57) e di depliant pubblicitari (doc. n. 38/2) in cui alla maniglia OS viene data ampia o esclusiva visibilità e il design viene attribuito però allo Persona_1
In applicazione del punto 4) dell'accordo e del criterio dei punti vendita già applicato dal Tribunale,
, in persona del legale rappresentante pro tempore, deve essere condannata a pagare _1
a parte appellante, a titolo di penale, l'ulteriore importo di euro 7.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
12. Il settimo motivo concernente il rigetto della domanda di condanna al rimborso delle spese sostenute per documentare la violazione è infondato.
Il Tribunale ha respinto la domanda in quanto l'attore non ha chiesto il risarcimento del danno emergente ma solo il risarcimento del danno morale e all'immagine e in questa sede parte appellante richiama il principio di unicità del risarcimento e le sentenze n. 24480/20 e 15523/19 delle Corte di Cassazione con la conseguenza che, secondo la tesi, l'indicazione di alcune voci ha carattere meramente esemplificativo.
La difesa è infondata.
Il principio di unitarietà del risarcimento di cui alle sentenze sopra richiamate (e, per vero, già espresso anche da giurisprudenza più risalente) non comporta affatto quanto sostenuto da parte appellante, e ciò è stato ben chiarito, da ultimo, da Cass., 2024 n. 2340: “In tema di risarcimento dei danni da responsabilità civile, l'unitarietà del diritto al risarcimento ed il suo riflesso processuale sull'ordinaria infrazionabilità del giudizio di liquidazione comportano che la domanda di risarcimento, salvo che si possa ragionevolmente ricavare una diversa volontà attorea, deve riferirsi a tutte le possibili voci di danno originate dalla condotta del soggetto danneggiante, cosicchè non possono essere qualificate domande nuove le specificazioni delle singole componenti del danno subìto formulate, nel corso del giudizio d'appello, dai congiunti della
pagina 16 di 18 vittima, una volta che la domanda originaria sia comprensiva di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio e iure successionis”.
Il che non è, nel caso di specie, poiché come si è detto la domanda originaria era afferente solo al danno morale e all'immagine.
Neppure è fondata la richiesta di ricomprendere tale voce tra le spese di cui agli artt. 91 e 92 cpc, atteso che quelle sostenute per attività come nel caso svolte al di fuori del contesto strettamente processuale non costituiscono spese processuali ma piuttosto danno emergente, ossia una perdita economica derivante dall'obbligo di difendersi in giudizio (cfr. Cass., 2017, n. 16990); peraltro, anche in materia di violazione dei diritti di proprietà intellettuale, l'esborso in questione costituisce una voce di danno emergente ( cfr. ex multis, Cass. 6876 del 8 marzo 2023).
13. Stante l'esito dell'appello e la parziale riforma della sentenza di primo grado, quest'ultima deve essere riformata anche in punto spese che, unitamente a quelle di questo grado, devono essere dichiarate compensate per 1/3, con condanna di , in persona del legale _1 rappresentante pro tempore, a rimborsare all'Arch. i residui 2/3 come verrà Parte_1 indicato in dispositivo. (Per il primo grado, sulla base degli importi già liquidati dal Tribunale e per il secondo grado, in applicazione del DM 2014 n. 55 e smi, valore indeterminabile, complessità media, valori massimi, riduzione della fase istruttoria/trattazione in assenza di prove costituende).
Pqm
La Corte di Appello di Torino, sezione 5^ civile – sezione specializzata in materia di impresa, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinte, in parziale riforma della sentenza n.
1341/22 del Tribunale di Torino, così provvede:
Inibisce a , in persona del legale rappresentante pro tempore, di attribuire a sé o a _1 _1 soggetti diversi dall'Arch. la paternità del design della maniglia OS;
Parte_1
Fissa una penale di euro 5.000,00 per ogni violazione/inosservanza dell'inibitoria successiva alla presente sentenza che non siano sanate entro 5 giorni dalla segnalazione per iscritto da parte dell'Arch. della violazione/inosservanza, accompagnata dalle indicazioni relative al luogo Pt_1 ove la violazione o l'inosservanza si è verificata, necessarie a consentirne la rimozione;
ND , in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare all'Arch. _1
l'ulteriore somma di euro 42.000 a titolo di penale, oltre interessi legali dalla Parte_1 domanda al saldo;
Dichiara compensante fino ad 1/3 le spese del primo grado di giudizio;
pagina 17 di 18 ND , in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare all'arch. _1
i residui 2/3, che liquida in euro 14.000,00, oltre spese generali 15%, iva e cpa;
Parte_1
Conferma, nel resto, l'impugnata sentenza;
Ordina la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza:
• a cura dell'Arch. e a spese di per una volta e a caratteri doppi del Pt_1 _1 normale sulla rivista DOMUS;
• sul sito internet di per la durata di un mese. _1
Dichiara compensate fino ad 1/3 le spese del grado;
ND , in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare all'arch. _1
i residui 2/3, che liquida in euro 7.500,00, oltre 2/3 CU, iva e cpa come per legge Parte_1
e rimborso forfettario nella misura del 15%.
Così deciso dalla sezione 5^ civile della Corte di Appello di Torino, nella camera di consiglio del
7.1.25.
La Presidente est.
Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE V CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta da:
Dott.ssa Gabriella Ratti PRESIDENTE RELATORE
Dott. Francesco Rizzi CONSIGLIERE
Dott. Corrado Croci CONSIGLIERE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta nel R.G. n. 1050/2022 promossa da:
rappresentato e difeso dagli avv.ti G. CRESPI, F. MORRI, M. MANNA Parte_1
e C. SARDO;
– parte appellante – contro
, rappresentata e difesa dagli avv.ti B. CARTELLA, P. VIRANO e D. PASCHETTA; Controparte_1
– parte appellata –
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1341/22 del Tribunale di Torino – Sezione specializzata impresa.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante
“Piaccia a codesta Ecc.ma Corte, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino n.
1341/2022 pubblicata il 29 marzo 2022 e non notificata:
pagina 1 di 18 nel merito, in via rescindente: 1) accertare che nella sentenza di prime cure il Tribunale ha commesso gli errori di fatto e di diritto denunciati nei singoli motivi di impugnazione;
nel merito, in via rescissoria: 2) effettuate le modifiche alla ricostruzione dei fatti indicate nei singoli motivi di appello, in considerazione delle ragioni sopra esposte: a. inibire espressamente alla di _1 attribuire nuovamente a sé, o comunque a soggetti diversi dall'arch. la paternità del Pt_1 design della maniglia “OS”; b. disporre il ritiro dal mercato e la distruzione dei cataloghi Olivari
2017 e 2018 ove la paternità del design di “OS” è attribuita allo Studio c. dichiarare _1 responsabile di ulteriori violazioni del diritto dell'arch. ad essere riconosciuto _1 Pt_1 autore del design della maniglia “OS” e di inadempimento dell'accordo transattivo di cui al doc.
10 anche in relazione agli espositori, ai cartelloni pubblicitari, ai dépliant ed alle schede prodotto, oggetto rispettivamente del quinto e sesto motivo di appello;
d. disporre il ritiro dal mercato e la distruzione delle etichette presenti sugli espositori della maniglia “OS” nonché degli “altri materiali” (cartelloni pubblicitari, dépliant e schede prodotto) in cui la paternità del relativo design
è attribuita ad o allo e. disporre la pubblicazione del dispositivo _1 Persona_1 dell'emananda sentenza entro 20 giorni dal suo deposito, a cura dell'appellante e a spese di
e ciò per due volte, in caratteri doppi del normale, in giorno non festivo sul Corriere della _1
Sera, Domus e Abitare o quantomeno sulla homepage del sito internet della per la durata _1 di un mese;
f. in accoglimento dei motivi da quattro a sette dell'atto di appello, rettificare
l'importo dovuto da a titolo di penali/risarcimento dei danni previsti nell'accordo del 2016, _1 comprendendovi le spese sostenute per documentare le violazioni e condannando la stessa _1
a pagare all'arch. la differenza rispetto all'importo già versato di 47.000 Euro, Pt_1 incrementata di interessi legali dalla domanda al saldo;
g. fissare le somme dovute a titolo di penale rispettivamente per ogni violazione e per ogni giorno di ritardo nell'osservanza dell'emananda sentenza (che non siano sanate entro cinque giorni dalla segnalazione per iscritto da parte dell'Arch. della violazione/inosservanza, accompagnata dalle indicazioni relative Pt_1 al luogo ove la violazione o l'inosservanza si è verificata, necessarie a consentire la rimozione), liquidando entrambe in 5.000,00 euro o nel diverso importo che la Corte riterrà di giustizia.
In via istruttoria:
3) ammettere, occorrendo, il seguente capitolo di prova per testi, articolato in primo grado con la memoria del 10 marzo 2020:
“Vero che il doc. 30 che si rammostra al teste contiene documentazione raccolta dal teste stesso e relativa ai pedaggi, ai chilometri percorsi e alle spese di vitto e alloggio sostenute dal teste stesso per visitare i negozi di maniglie . _1
Teste dott. residente a [...]. Testimone_1
4) Ammettere, occorrendo, i seguenti nuovi capitoli di prova per testi:
pagina 2 di 18 4.1. “Vero che la dichiarazione di cui al doc. C del fascicolo dell'appellante che si rammostra al teste è stata da lui redatta aggiungendovi fotografie dei punti vendita e esemplari dei cataloghi
e che il suo contenuto corrisponde a verità”; _1
4.2. “Vero in particolare che il teste si è recato nei punti vendita menzionati nella dichiarazione di cui al doc. C del fascicolo dell'appellante che si rammostra, trovandovi il materiale ivi indicato”;
4.3. “Vero che i cataloghi le cui immagini sono prodotte sub docc. D, E e F del fascicolo dell'appellante sono stati rinvenuti dal teste presso i punti vendita visitati e poi consegnati allo
. CP_2
Teste sig. residente a [...]. Testimone_1
In ogni caso:
5) in conseguenza dell'accoglimento dei motivi d'appello proposti dall'arch. riformare il Pt_1 capo della sentenza di primo grado che ha compensato tra le parti per due terzi le spese di lite e condannare a rifondere all'arch. le spese nel giudizio di prime cure in misura _1 Pt_1 maggiore a quanto liquidato dai primi Giudici comprendendovi le spese sostenute per documentare gli illeciti se non già liquidate come danni;
6) condannare a rifondere spese, diritti e compensi del giudizio d'appello, compreso il _1 contributo unificato e le marche e con rimborso delle spese generali ai sensi dell'art. 2, comma 2,
D.M. 55/2014”
Per parte appellata
“Voglia la Corte d'Appello
In via principale: - respingere tutte le domande proposte dall'arch. e per l'effetto, Parte_1 confermare la sentenza del Tribunale di Torino n. 1341/2022 per i motivi esposti in narrativa
- respingere in quanto tardive e inammissibili perché nuove ex art. 345 c.p.c. e comunque infondate nel merito le domande di ritiro dal mercato e distruzione degli altri materiali e di rettifica degli importi di cui alla conclusione f) per i motivi esposti in narrativa
- respingere in quanto nuova e tardiva la conclusione d) per i motivi esposti in narrativa
- dichiarare inammissibili in quanto tardivi, irrilevanti, introducenti nuova materia e non essenziali
i documenti da C a G prodotti in appello
- dichiarare inammissibili in quanto tardivi, irrilevanti, introducenti nuova materia e non essenziali
i capitoli di prova dedotti alle conclusioni istruttorie sub 3 e 4
- spese, diritti ed onorari rifusi oltre IVA, CPA di entrambi i gradi di giudizio e successive occorrende”.
MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 3 di 18 1.Con atto di citazione 11.04.2019 l'arch. conveniva in giudizio davanti al Parte_1
Tribunale di Torino la società (di seguito e riferiva quanto segue: (i) che Controparte_1 _1 nel luglio del 2010 aveva avviato una causa contro la società convenuta perché la aveva _1 messo in commercio una variante quasi identica ad un modello di maniglia disegnato da esso attore (maniglia Minerva) denominandolo però OS, attribuendone, per risparmiare sulle royalties dovute all'architetto, la paternità allo Studio e violando così il diritto autoriale di esso _1
(ii) che con sent. n. 509/2013 il Tribunale di Torino aveva rilevato la sostanziale identità Pt_1 tra i suddetti modelli di maniglie, condannando la oltre al risarcimento dei danni, al _1 pagamento delle royalties anche sul fatturato di OS;
(iii) che la società aveva perseverato _1 nella condotta considerata illecita e continuato a presentare la maniglia OS sul registro UAMI, sul proprio catalogo, nella pubblicità e sul proprio sito internet come una propria creazione;
(iv) che la sentenza n. 509/13 era stata quindi appellata e la Corta d'appello di Torino, con la sent. n.
2276/2014 – rilevando che il confronto tra la maniglia e la maniglia OS si risolveva CP_3 sostanzialmente in un giudizio di identità - aveva confermato la pronuncia di primo grado sulla illiceità dell'attribuzione allo della paternità della OS;
(v) che pur essendo stata Persona_1 ritenuta ammissibile la domanda, era stata omessa la pronuncia sulla liquidazione di danni ulteriori per effetto della continuazione della condotta illecita di questa omessa pronuncia _1 era stata impugnata dinnanzi alla Corte di Cassazione che, accogliendo il gravame, aveva rinviato alla Corte di appello;
(vi) che malgrado due pronunce di accertamento e di condanna, la _1 aveva continuato ad attribuirsi la paternità per cui, non riuscendo a risolverla in via stragiudiziale,
l'arch. si era trovato obbligato ad iniziare una nuova causa nel cui ambito le parti Pt_1 raggiungevano poi un accordo transattivo in base al quale la si impegnava a correggere le _1 indicazioni contenenti la paternità illecita, a rettificare, a partire dalla prima ristampa utile del catalogo, tale paternità e infine a pagare a favore dell'architetto una penale di euro 1000 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento di tali obblighi e per ciascuna violazione degli stessi;
(vii) che l'arch. aveva successivamente scoperto che le violazioni continuavano. Pt_1
L'attore, quindi, affermando di agire tanto su base extracontrattuale quanto per far valere la violazione dell'accordo transattivo del 2016, chiedeva al Tribunale di:
- ritenere la società responsabile di ulteriori violazioni e dell'inadempimento _1 dell'accordo transattivo predetto;
- inibire alla B di attribuirsi la paternità del design della maniglia;
_1
- condannare al pagamento delle penali previste dall'accordo transattivo e in ogni _1 caso al risarcimento del danno morale e all'immagine subito dall'arch. Pt_1
- disporre il ritiro definitivo dal mercato e la distruzione dei cataloghi Olivari e degli espositori recanti l'indicazione errata, la rettifica delle indicazioni sul sito internet e la pubblicazione della sentenza su giornali e su internet oltre la fissazione di una penale per ogni violazione o ritardo nell'osservanza della sentenza.
pagina 4 di 18 1.1.La società si costituiva con comparsa del 10.07.2019 contestando le Controparte_1 domande attoree e rilevando che: (i) aveva adempiuto a quanto richiesto dalla sentenza del 2013
e dall'accordo transattivo del 2016; (ii) il lasso di tempo intercorso tra l'accordo e la nuova citazione dimostrava il disinteresse rispetto alle asserite violazioni oppure un ritardo colpevole nell'agire per far aumentare le penali;
(iii) le violazioni contestate erano insussistenti o irrilevanti e la maniglia OS aveva sempre generato più royalites della maniglia , circostanza che CP_3 dimostrava che gli errori di indicazione dell'autore non avevano influito sulle vendite;
(iv) le penali non erano applicabili agli episodi che riguardavano il periodo pre-transazione e fatti di terzi, non essendo gli stessi coperti dalla transazione;
(v) la richiesta di penale era sproporzionata rispetto agli episodi e al preteso danno morale subito dall'attore tenuto anche conto della buona fede della (vi) l'entità delle royalties generate da OS pari ad euro 2.774,00 nel 2018 _1 rendeva eccessiva una quantificazione della lesione del diritto dell'architetto nella misura di euro
1000 al giorno per ciascuna violazione;
(vii) in subordine la penale doveva essere ridotta ad equità ex art. 1384 cc;
(viii) andavano respinte sia la richiesta di pubblicazione della sentenza mancando la rilevanza e la gravità delle eventuali violazioni, sia le richieste di ritiro dal mercato e distruzione di cataloghi ed espositori essendo già state rettificate le indicazioni;
(ix) non era provata la sussistenza di un danno morale e all'immagine dell'attore.
1.2.Con la sentenza n. 1341/2022 il Tribunale di Torino:
- accertava il parziale inadempimento da parte della convenuta delle _1 obbligazioni nascenti dall'accordo transattivo del 27-28 gennaio 2016;
- condannava la società convenuta a pagare all'attore la somma di euro 47.000 a titolo di penale, oltre agli interessi legali dalla data della domanda al saldo;
- respingeva le altre domande formulate da parte attrice (richieste di inibitoria, ritiro dal commercio e distruzione dei materiali contestati, richiesta di risarcimento dell'ulteriore danno morale e di immagine, richiesta di applicazione di ulteriori penali e di pubblicazione della sentenza);
- compensava le spese di processuali nella misura di 2/3, condannando la a _1 rimborsare all'attore il restante terzo di spese processuali.
2. Avverso detta sentenza mai notificata, ha proposto appello, con atto di citazione ritualmente notificato in data 26.07.2022, l'arch. chiedendo la riforma parziale della Parte_1 sentenza.
2.1. Con il primo motivo di appello, l'appellante lamenta il mancato ordine di ritiro dal mercato per la non inclusione, secondo il Tribunale, di tale obbligo nella scrittura di transazione.
pagina 5 di 18 Osserva che i cataloghi pocket 2017 e 2018 di contenenti l'illecita Parte_1 _1 indicazione di paternità di OS venivano stampati e distribuiti dopo l'accordo transattivo del 2016 per cui tale accordo non poteva contemplarne il ritiro in quanto non ancora esistenti nel momento di sottoscrizione di tale accordo. Non si poteva inoltre ritenere che, pur avendo concluso la transazione senza prevedere espressamente l'obbligo per di ritirare dal mercato i nuovi _1 materiali immessi in violazione dei diritti dell'arch. quest'ultimo avesse rinunciato alla Pt_1 possibilità di invocare la tutela extracontrattuale che gli competeva per legge. Tale rinuncia, non rintracciabile nel testo della transazione, avrebbe inoltre contrastato con lo scopo di garanzia dei diritti dell'appellante e la dichiarazione dell'arch. di “nulla aver più a pretendere in Pt_1 relazione al disconoscimento da parte di della paternità del design di OS” riguardava _1 chiaramente le violazioni già avvenute e non quelle successive alla transazione. Ogni rinuncia dell'architetto era condizionata al puntuale adempimento degli obblighi previsti dalla transazione che, non essendo avvenuto, provocava l'inefficacia di una ipotetica rinuncia.
2.2. Con il secondo motivo di appello, l'appellante lamenta il rigetto della domanda di inibitoria e di fissazione di ulteriori penali giudiziali dal momento che, secondo il giudice di primo grado, tale obbligo era già contenuto nella scrittura di transazione.
Parte appellante sottolinea che l'inibitoria giudiziale ha effetti sicuramente più forti rispetto agli obblighi pattiziamente assunti e ciò in quanto la sua violazione è prevista dalla legge come reato e in quanto per ottenere il pagamento delle penali fissate in sentenza non è indispensabile un giudizio di merito risultando sufficiente il precetto. Per questo e perché si trattava di violazioni ripetute, l'architetto aveva interesse affinché venisse pronunciata l'inibitoria giudiziale ed Pt_1 inoltre stante l'assenza, nelle pronunce precedenti, di un'esplicita inibitoria giudiziale - _1 non cercava nemmeno di concludere un ulteriore tentativo di conciliazione. Infine, se non _1 aveva nessuna intenzione di ripetere tali condotte non aveva alcun interesse a muovere contestazioni in merito alla richiesta inibitoria.
2.3.Con il terzo motivo d'appello, l'appellante lamenta il rigetto della domanda di pubblicazione della sentenza sul sito internet e/o su alcuni periodici perché ritenuta non giustificata nel caso di specie.
Al contrario, atteso che la diffusione dei materiali contestati si traduceva nell'illecita attribuzione di paternità in siti di rivenditori online anche stranieri, nel caso di specie la pubblicazione era necessaria per chiarire anche nell'”ambiente tecnico” la paternità della maniglia OS e l'epilogo delle cause precedenti.
2.4.Con il quarto motivo d'appello, l'appellante contesta il quantum dell'importo liquidato a titolo di penale per le edizioni 2017 e 2018 del catalogo pocket di _1
pagina 6 di 18 Le edizioni oggetto di causa sono due poiché, contrariamente a quanto sostenuto dalla _1 anche nel 2017 la società stampava e distribuiva un catalogo mai ritirato contenente una doppia illecita indicazione circa la paternità. Tali cataloghi non rappresentano strumenti marginali bensì efficaci veicoli pubblicitari facili da consultare e custodire. Per tali cataloghi il Tribunale aveva liquidato euro 27.000,00, tenendo conto solo del numero di punti vendita in cui era stata dimostrata la loro distribuzione. L'applicazione di tale criterio per il calcolo delle penali era riduttiva e benevola nei confronti di perché il Tribunale si era limitato a considerare i punti vendita a _1 cui il collaboratore dell'arch. aveva fatto visita e non i molto più numerosi negozi (circa Pt_1
180) in cui, sulla base degli atti di causa, era certa l'avvenuta distribuzione dei cataloghi.
2.5.Con il quinto motivo di appello, l'appellante lamenta la mancata ricomprensione degli espositori nel conteggio delle penali.
Il nome della maniglia e l'autore del relativo design erano indicati su un'etichetta adesiva attaccata all'espositore che viene venduto ai soli negozianti che ne facciano richiesta. In primo grado l'appellante aveva dimostrato la presenza in almeno 35 punti vendita, a distanza di quattro anni, di espositori che riportavano l'illecita attribuzione e non era condivisibile l'interpretazione dell'accordo transattivo operata dal Tribunale: il Tribunale, infatti, aveva erroneamente ritenuto che l'impegno della “a non attribuire più a sé o ad altri il design OS” contenuto _1 nell'accordo del 2016 era previsto solo per il presente e per il futuro e non già per il passato e che gli espositori rinvenuti nei negozi con errata indicazione di paternità appartenevano al passato.
2.6.Con il sesto motivo di appello, parte appellante lamenta la mancata liquidazione delle penali per gli “altri materiali” (cartelloni pubblicitari, schede prodotto cartacee e dépliant relativi a OS) di cui era stata documentata la presenza nei negozi dopo la transazione.
Osserva parte appellante che il Tribunale aveva laconicamente affermato che si trattava di minime tracce insignificanti in merito alla liquidazione delle penali, giudizio che non poteva essere condiviso in quanto: (i) dato che dopo l'accordo transattivo del 2016 aveva stampato due _1 cataloghi contenenti l'illecita paternità non si poteva escludere che avesse fatto altrettanto con gli altri materiali, (ii) l'onere della prova spettava alla società appellata che non aveva provato l'antecedenza di detti materiali rispetto alla transazione, (iii) non si potevano ritenere insignificanti cartelloni pubblicitari di dimensioni ragguardevoli, dedicati esclusivamente alla maniglia OS ed esposti in all'interno dei punti vendita, (iv) medesimo discorso valeva per i dépliant e per le schede cartacee consegnati ai potenziali clienti e (v) e comunque, anche solo meramente a livello contrattuale, le parti non avevano deciso di attribuire a certe indicazioni di paternità un'importanza maggiore rispetto ad altre per cui nulla poteva giustificare l'esclusione di tali materiali dalla liquidazione delle penali previste.
pagina 7 di 18 2.7.Con il settimo motivo di appello, l'appellante lamenta il mancato rimborso delle spese sostenute per documentare le violazioni per complessivi euro 6.027,00 (doc. nn. 30 e 36bis).
Il primo giudice aveva escluso tale voce di danno in quanto l'Arch. non aveva Pt_1
“esplicitamente chiesto nelle conclusioni, il risarcimento del danno emergente derivato dal costo delle verifiche conseguite, ma – come affermato dalla giurisprudenza di legittimità - “quando un soggetto agisce in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni a lui cagionati da un dato comportamento del convenuto, la domanda si riferisce a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta” e l'indicazione di alcune voci ha carattere meramente esemplificativo. Inoltre, era stata richiesta la refusione spese, diritti e onorari di causa e tra le spese andavano certamente annoverate quelle resesi necessarie per documentare le violazioni accertate.
3. (di seguito si è costituta in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e Controparte_1 _1 la conferma della sentenza n. 1341/2022 del Tribunale di Torino;
parte appellata ha chiesto inoltre alla Corte di respingere in quanto nuove e tardive le domande di ritiro dal mercato, di distruzione degli altri materiali, di rettifica degli importi e la conclusione dell'appellante sub d) e di dichiarare inammissibili in quanto tardivi, irrilevanti e nuovi i documenti da C a G prodotti in appello e i capitoli di prova dedotti alle conclusioni istruttorie sub 3 e 4; iv). Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari rifusi oltre IVA, CPA di entrambi i gradi di giudizio e successive occorrende.
3.1. Per quanto concerne la richiesta del provvedimento di ritiro dal mercato del materiale diffuso dopo l'accordo, osserva che già la sentenza di primo grado aveva accertato che tale obbligo _1 non era presente nell'accordo concluso tra le parti e che parte appellante voleva ora modificare ed estendere il perimetro della transazione con l'aggiunta di documenti (da C a G) tardivi perché già esistenti all'epoca del primo grado, ma introdotti solo in appello. Sostiene che nessun _1 danno poteva essere derivato all'arch. dalla mera presenza di cataloghi chiusi in un Pt_1 cassetto e neanche spacchettati e contesta i documenti riguardanti la visita dei punti vendita da parte del collaboratore dell'arch. e la relativa domanda di restituzione delle spese che Pt_1 sarebbero state fatte per documentare gli asseriti illeciti della Argomenta ancora parte _1 appellata che questa domanda sembra voler supplire alle mancanze dell'accordo e risulta essere senza oggetto dal momento che, anche in primo grado, era stato dimostrato che in seguito all'azione dell'arch. la aveva disposto il ritiro anche di vecchi cataloghi presso il Pt_1 _1 maggior numero di rivenditori, considerando altresì che essa appellata non intratteneva rapporti con terzi, per cui era impossibile recuperare presso gli stessi materiale e considerando l'intervenuta obsolescenza di tali cataloghi atteso che nell'ambito del design l'aggiornamento è continuo. Osserva quindi parte appellata che tale richiesta, oltre ad essere impossibile, non rispondeva nemmeno ad un interesse concreto, essendo mossa solamente da un intento punitivo pagina 8 di 18 e che la lettura dell'appellante in punto di presunta equiparazione delle penali all'adempimento effettuata dal Tribunale era funzionale solo ad osservare un errore inesistente nella sentenza appellata.
3.2.In merito al rigetto della domanda di inibitoria e di fissazione di ulteriori penali, parte appellata osserva che il Tribunale aveva ritenuto che la richiesta era senza oggetto e ciò in quanto le situazioni già contestate in primo grado e già contenute nella transazione erano state sanate. Il medesimo discorso era applicabile alle penali, già stabilite in transazione e di cui parte appellante chiedeva l'aumento da euro 1000 ad euro 5000 e di poter interessare delle possibili violazioni il PM
o agire direttamente per precetto: secondo le violazioni erano state frutto solo di errori e _1 del tutto marginali (sul sito internet cinque pagine riportano la corretta paternità e solo la sesta quella scorretta). Adombra parte appellata che l'architetto, avendo concluso una transazione per soli obblighi futuri e non avendo chiesto inizialmente l'inibitoria stia ora cercando di limare tali situazioni chiedendo l'emissione dei provvedimenti indicati e prospetta che opporsi all'irrogazione di inibitoria non significa che la società programmi di ripetere le condotte qui contestate ma far valere un dato giuridico già recepito in sentenza ossia che l'inibitoria è contenuta già nella transazione e che l'inibitoria giudiziale invece di rafforzare andrebbe a contrapporsi all'accordo stesso.
3.3.Con riguardo alla richiesta di pubblicazione della sentenza domandata da parte appellante e relativamente alla quale il Tribunale ha stabilito l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 126
CPI, osserva che parte appellante omette di precisare che a riportare la dicitura errata _1 erano: i) un solo catalogo su 4 pubblicato in quel periodo;
ii) solo una pagina nel sito internet;
iii) cartelloni ed espositori che, seppur precedenti alla transazione, erano stati sanati prontamente dall'appellata.
3.4. In merito alla doglianza afferente l'errata ed ingiusta liquidazione dell'importo dovuto dalla per le violazioni commesse a causa della diffusione dei cataloghi, parte appellata osserva _1 che il Tribunale aveva correttamente stabilito che la penale potesse essere irrogata solo per gli illeciti dimostrati e non sulla base di numeri immaginati, non avendo tali cataloghi peraltro potuto provocare alcun danno all'arch. perché ormai obsoleti. Lo stesso testo dell'accordo, Pt_1 infatti, prevedeva che la penale venisse irrogata per ciascuna violazione documentata e non meramente ipotizzata. non forniva alcun elemento in più rispetto a quanto già Parte_1 presentato e rigettato in primo grado, dei 27 negozi in cui erano stati rinvenuti tali cataloghi molti non erano clienti e di cataloghi errati ne erano stati trovati in meno di 1/5 dei rivenditori _1 dell'appellata perché non tutti i cataloghi venivano forniti a tutti i rivenditori. Tale distribuzione,
pagina 9 di 18 sempre meno diffusa per via della sempre maggior spazio dato al web, segue infatti lo smercio del cliente, le sue richieste e la sua visibilità.
3.5.Per quanto riguarda gli espositori di OS, parte appellata sottolinea che gli stessi trovati dall'arch. sono stati accertati come pre-transazione grazie alla loro forma e colore. Pt_1
pur non essendo tenuta, si era comunque premurata di modificare l'etichetta per cui gli _1 argomenti di parte appellante non avevano fondamento. A questo proposito si chiede _1 perché mai l'appellante non abbia in sede di stipulazione dell'accordo richiesto l'apposizione di una clausola circa il materiale esistente in quel momento e si sia accorto di tale fatto solo 4 anni dopo: non solo l'Arch. non si poneva un limite stringente come ora sostenuto ma di fatto si Pt_1 escludeva tale obbligo in capo alla _1
3.6.In merito all'omessa liquidazione di penali per le pretese violazioni relative ad “altri materiali”
(espressione che non si ritrova nell'accordo), parte appellata ricorda come la pubblicità sia, per sua stessa natura, concomitante al lancio di un determinato prodotto e limitata nel tempo. Non avrebbe avuto senso per pubblicizzare una maniglia, già in commercio dal 2005, dopo il _1
2016, la casistica è dovuta ad errori e l'esiguità di tali materiali ne indica la obsolescenza.
3.7.Quanto al mancato rimborso delle spese sostenute dal suo collaboratore, domanda rigettata dal Tribunale in quanto non esplicitata nelle conclusioni, parte appellata rileva che si tratta di spese che non ineriscono direttamente non fosse altro che per il fatto che la maggior parte _1 di esse riguarda violazioni relative a condotte ante transazione e non ivi ricomprese o riguardano comportamenti di terzi con cui l' non intrattiene alcun rapporto. Inoltre, le modalità e le _1 relative spese sono state disposte unilateralmente dall'appellante che non ha mandato alcuna diffida preliminare che avrebbe potuto evitare tali esborsi. Infine, non avendo il Tribunale ritenuto provato il danno morale e di immagine, se la Corte riformasse tale capo, dovrebbe eliminare dai costi che afferma di aver sostenuto le spese che non afferiscono a illeciti Parte_1 riconosciuti come tali.
3.8. Da ultimo, parte appellata richiede la conferma del capo della sentenza che riguarda la ripartizione delle spese ritenuta erronea dall'appellante e l'espunzione del documento G perché tardivo e non essenziale riguardando siti web esteri di terzi su cui il giudice italiano non ha giurisdizione e che non erano oggetto di transazione e richiede il rigetto della conclusione d) dell'atto di citazione in appello in quanto nuova e tardiva rispetto alle conclusioni di primo grado dove tale richiesta si limitava solo cataloghi ed espositori.
4. La causa è stata trattenuta a decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito degli scritti conclusivi.
pagina 10 di 18 5. Incontroversa ormai la paternità del design della maniglia OS in capo all'Arch. la Pt_1 presente controversia origina dall'accordo transattivo stipulato dalle parti nel gennaio 2016 che di seguito si riporta:
“1) si impegna a non attribuire a sé o ad altri il design della maniglia
2)entro il 31 Gennaio 2016, si impegna a modificare le proprie comunicazioni su _1 internet, indicando l'Arch. quale autore della maniglia
l'Arch. inviando copia di tale istanza all'Avv. Gianfranco Crespi;
[...] Parte_1
3) si impegna, inoltre, a partire dalla prossima ristampa del suo catalogo, a rettificare _1
l'indicazione della paternità della maniglia
Pt_1
4) per ogni giorno di ritardo nell'adempimento degli obblighi di cui sopra e per ciascuna violazione degli stessi, l'Arch. avrà diritto al pagamento a titolo di penale, fatto salvo il risarcimento Pt_1 del maggior danno, di euro 1.000,00;
5) Impregiudicata la domanda di risarcimento dei danni asseritamente subiti sino all'11 giugno
2014 dall'Arch. alla quale si riferisce il capo della sentenza n. 2168/2014 della Corte Parte_1
d'Appello di Torino oggetto del quarto e del quinto motivo di Cassazione proposto dallo stesso arch. nel giudizio di cui al punto a) delle premesse, con l'adempimento delle obbligazioni Parte_1 da 1 a 3 da parte di l'arch. dichiara di nulla avere più a pretendere da in _1 Parte_1 _1 relazione al disconoscimento da parte di della paternità del design della maniglia
Ciò premesso in generale, la Corte ritiene l'impugnazione parzialmente fondata nei termini che seguono, senza necessità di assumere ulteriori prove orali, in parte non ammissibile e comunque non influenti ai fini del decidere.
6. Il primo motivo di impugnazione afferente l'ordine di ritiro e distruzione dei materiali ove la paternità della maniglia OS è attribuita allo studio è infondato. _1
In via preliminare, la Corte osserva che la domanda sub lettera d) delle conclusioni di parte appellante riportata in epigrafe e concernente il ritiro e la distruzione di etichette ed altri materiali
(cartelloni pubblicitari, dépliant e schede prodotto) è domanda nuova - e quindi inammissibile - atteso che in primo grado l'appellante aveva chiesto al Tribunale di disporre il ritiro dal mercato e la distruzione solo dei cataloghi e degli espositori (per questi ultimi, in subordine, la rettifica) in cui la paternità del design della maniglia OS veniva attribuita ad o allo _1 Persona_1
Ciò premesso e per quanto concerne i cataloghi e gli espositori, la Corte ritiene infondato il motivo, atteso che ritiro dal mercato e distruzione non sono previsti nell'accordo transattivo del gennaio 2016.
pagina 11 di 18 Osserva infatti la Corte che, se da un lato è pacifico ed accertato dal Tribunale il rinvenimento di cataloghi 2017 e 2018 successivi all'accordo del 2016 (per gli espositori, si dirà infra in relazione allo specifico motivo di appello), dall'altro è documentato che in tale accordo le parti hanno previsto che per eventuali inadempienze fosse tenuta al pagamento di penali. Il possibile _1 inadempimento dell'odierna appellante era dunque ben presente alle parti che però lo hanno convenzionalmente sanzionato solo con uno dei possibili rimedi/sanzioni apprestati dall'ordinamento giuridico in caso di violazione dei diritti di proprietà intellettuale, senza nulla prevedere, per quanto qui interessa, in punto di ritiro/distruzione.
Il richiamo di parte appellante alla illiceità anche extracontrattuale della condotta di all'art. _1
5 dell'accordo e alla circostanza che la rinuncia ad ogni pretesa dell'Arch. era Pt_1 espressamente condizionata al rispetto degli impegni assunti non è conferente perché, come già correttamente osservato dal primo giudice, la rinuncia dell'odierno appellante – “con
l'adempimento delle obbligazioni da 1 a 3 da parte di l'arch. dichiara di nulla _1 Parte_1 avere più a pretendere da in relazione al disconoscimento da parte di della paternità _1 _1 del design della maniglia
7. Il secondo motivo di impugnazione concernente il rigetto della domanda di inibitoria e fissazione di ulteriori penali (rigetto operato dal Tribunale sul presupposto che l'inibitoria era già contenuta nell'accordo transattivo) è fondato.
L'inibitoria non è stata espressamente prevista nell'accordo transattivo e comunque, nonostante la stipula dell'accordo, ha persistito - come già accertato dal Tribunale - nella violazione dei _1 diritti autoriali dell'Arch. L'impegno contrattuale non è stato dunque un deterrente Pt_1 sufficiente ad impedire la reiterazione di condotte illegittime da parte di e non è certo _1 possibile escludere in concreto che in futuro si verifichino ulteriori violazioni dei diritti autoriali sulla maniglia OS dell'odierno appellante.
E' dunque fondata la richiesta di parte appellante di inibire a , in persona del legale _1 rappresentante pro tempore, di attribuire a sé o a soggetti diversi dall'Arch. la Parte_1 paternità del design della maniglia OS.
L'inibitoria deve essere assistita da penale e parte appellante, nell'atto introduttivo, ha chiesto alla
Corte di “fissare le somme dovute a titolo di penale rispettivamente per ogni violazione e per ogni giorno di ritardo nell'osservanza dell'emananda sentenza, liquidando entrambe in 5.000,00 euro o nel diverso importo che la Corte riterrà di giustizia”. Nelle conclusioni definitive, parte appellante ha introdotto l'inciso riportato in epigrafe, di talché la richiesta di parte appellante viene limitata alle violazioni/inosservanze “che non siano sanate entro 5 giorni dalla segnalazione per iscritto da parte dell'Arch. della violazione/inosservanza, accompagnata dalle indicazioni relative al Pt_1 luogo ove la violazione o l'inosservanza si è verificata, necessarie a consentirne la rimozione”.
pagina 12 di 18 Contrariamente a quanto sostenuto da non si tratta di una domanda nuova ma di una _1 limitazione – peraltro del tutto favorevole alla stessa – dell'originaria domanda e dunque _1 ammissibile ed accoglibile.
Per quanto concerne il quantum della penale, la Corte stima equo determinarlo nell'importo proposto da parte appellante e quindi di euro 5.000,00 per ogni violazione/inosservanza successiva alla presente sentenza, come verrà indicato in dispositivo.
8. Il terzo motivo di impugnazione concernente la pubblicazione del dispositivo della sentenza è fondato.
Osserva infatti la Corte (i) che la controversia tra le parti intorno alla paternità della maniglia OS
e alle conseguenze delle violazioni dei diritti autoriali dell'arch. dura da oltre un decennio, Pt_1
(ii) che nonostante la stipula dell'accordo transattivo del gennaio 2016 ha persistito, come _1 già accertato dal Tribunale, nella condotta illecita, ha continuato a pubblicare cataloghi con errata indicazione di paternità e ha omesso – in specifica violazione del punto 2 dell'accordo – di modificare il sito internet perlomeno sino al 15.4.2019, (iii) e che ulteriori illeciti si riscontrano in punto di espositori ed altri materiali come meglio infra trattando dei relativi motivi di impugnazione.
In questo contesto di perdurante condotta illecita di - condotta proseguita anche post _1 transazione ed esercitatasi, oltre che su Internet, su una pluralità di materiali diffusi nel mercato con conseguente effetto di indurre gli operatori interessati a formarsi una errata convinzione sulla paternità della maniglia OS - si deve escludere che i comportamenti illeciti abbiano una limita valenza lesiva come ritenuto in prime cure.
Deve dunque essere disposta, ex art. 166 Lda, la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza (come richiesto da parte appellante al punto e) delle conclusioni), pubblicazione che la
Corte ritiene adeguato al caso di specie disporre come segue:
1. a cura dell'Arch. e a Pt_1 spese di per una volta e a caratteri doppi del normale sulla rivista DOMUS;
2. sul sito _1 internet di per la durata di un mese. _1
9. Il quarto motivo di appello concernente l'erronea liquidazione delle penali - avendo il primo giudice utilizzato (ragionevolmente anche ad avviso di parte appellante) il criterio del numero dei punti vendita/distributori e non quello del numero dei cataloghi ma avendo errato nel conteggio di tutti i punti vendita in cui si poteva ritenere provato che i cataloghi erano stati distribuiti - è infondato.
Il Tribunale dopo aver compiutamente analizzato le prove testimoniali (teste incaricato da Tes_1 di effettuare controlli presso i rivenditori delle maniglie e le prove Parte_1 _1 documentali prodotte dall'odierno appellante ha esattamente individuato il numero dei rivenditori ove sono stati reperiti i cataloghi 2017 e 2018. Parte appellante non contesta di per sé _1 pagina 13 di 18 questo conteggio ma sostiene che “sulla base degli atti di causa, poteva dirsi provato, benché non fotograficamente, che erano stati distribuiti i cataloghi in questione. In proposito era stata infatti la stessa controparte ad indicare, al paragrafo 5 della sua terza memoria istruttoria dell'11 giugno
2020, in 180 i suoi rivenditori diretti presso cui aveva inviato i propri agenti a recarsi per ritirare il materiale illecito, lamentando nella stessa memoria (§ 9 e ss) … la difficoltà di individuare e ritirare i cataloghi che si trovavano anche presso altri negozi che qualificava come clienti _1
La prospettazione è infondata atteso che dagli atti di indicati da parte appellante non
_1 emergono affatto elementi gravi, precisi e concordati e quindi idonei a fondare la presunzione invocata. Al punto 5 della memoria ex art. 183 n. 3 cpc di indicata da parte appellante si
_1 legge infatti che “gli agenti peraltro già nel 2019 avevano visitato i circa 180 clienti
_1 segnalati da ed avevano verificato la conformità degli espositori e del materiale relativo a
_1
OS. li ha nuovamente interrogati circa la conformità di quanto ivi riscontrato in ragione _1 delle ulteriori doglianze da e al punto 9 si legge che “Pare chiaro che che non ha Pt_1 _1 nessun rapporto con essi e che neppure li conosce, non ha e non potrebbe avere la possibilità di visitarli per verificare che i suoi clienti (che, lo ricordiamo, hanno negato agli agenti la lista dei loro clienti per ragioni di riservatezza) non abbiano alienato a terzi materiale pubblicitario . _1
Emerge dunque con evidenza che dalle prospettazioni difensive di non risulta alcun _1 elemento che possa indurre a ritenere provato, ancorché a livello presuntivo, un numero di punti vendita – relativamente ai cataloghi - maggiore di quello accertati in primo grado.
10. Anche con il quinto motivo, parte appellante prospetta un errato conteggio delle penali, avendo il Tribunale escluso dal conteggio gli espositori di OS con errata indicazione di paternità.
In proposito il Tribunale, dopo aver analizzato il materiale probatorio (testimoni e documentazione prodotta dalle parti) ha osservato che “per quanto l'attore abbia prodotto ampia documentazione circa la presenza presso i vari rivenditori di espositori (tavolette riportanti la riproduzione delle varie forme di maniglia) recanti l'erronea attribuzione allo studio del design della maniglia _1
OS …, tuttavia si ritiene che la parte convenuta sia riuscita a dimostrare che tali espositori (privi di datazione) appartengano a forniture effettuate da antecedentemente alla stipula della _1 scrittura di transazione”.
L'Arch. censura la decisione per avere il Tribunale ritenuto che l'impegno di valesse Pt_1 _1 solo per il presente e futuro e che gli espositori con errata attribuzione di paternità rinvenuti nei negozi appartenessero tutti a forniture effettuate da antecedentemente l'accordo _1 transattivo, accontentandosi “di una presunzione semplice che tuttavia non regge perché si basa su una testimonianza tutt'altro che precisa e concordante”, peraltro valutando - dice l'appellante -
pagina 14 di 18 in maniera contraria a quanto operato per i cataloghi in punto di numero di rivenditori e dunque applicando un doppio standard nella valutazione delle prove.
Il motivo è fondato.
Osserva in primo luogo la Corte che dalle prove in atti non emergono dati che possono far ritenere con sufficiente grado di plausibilità che si tratti di forniture di espositori anteriori al gennaio 2016, prova che, pacificamente, doveva essere fornita da _1
Va premesso che è documentato il rinvenimento di 35 espositori della maniglia OS con errata indicazione della paternità ” e che il teste (impiegato presso ha riferito che Tes_2 _1
“prima” della sostituzione la tavoletta dell'espositore era “color legno”. Ora, anche solo quest'ultimo dato sarebbe sufficiente ad escludere la fondatezza della prospettazione difensiva di parte appellata, posto che solo due degli espositori rinvenuti dall'appellante e documentati in atti hanno la tavoletta color legno: il che significa che tutti gli altri sono certamente post gennaio
2016.
Peraltro, dall'esame dei verbali delle prove assunte in primo grado, risultano ulteriori elementi che confortano la prospettazione di parte appellante.
Il teste ha infatti inoltre riferito: “Confermo che ho personalmente distrutto le etichette Tes_2 vecchie (quelle che erano ancora da applicare, non sono andato presso i negozi) e le ho sostituite con quelle nuove (
(dipendente ha riferito: “mi pare che il cambiamento delle etichette OS sia avvenuto nel _1 marzo aprile 2019. Quelle vecchie che avevamo ancora presso la sono state buttate via”, e _1
i testi e (agenti di commercio hanno tutti collocato nel giugno Tes_3 Tes_4 Tes_5 _1
2019 la richiesta di sostituzione delle etichette sulle tavolette espositive.
Si deve quindi ritenere provato che il cambio/sostituzione di etichette sia avvenuto tra l'aprile e il giugno 2019, cioè dopo aver ricevuto la notifica dell'atto di citazione davanti al Tribunale _1 introduttivo del presente giudizio. Ora, se come sostiene l'appellata gli espositori erano ante transazione e la transazione non la impegnava per il passato, non vi era ragione per correre a cambiare le etichette su “vecchi” espositori;
ragione che invece vi era se gli espositori erano successivi al gennaio 2016 e comunque – come ritiene la Corte – se la prima parte del punto 1 della transazione impegnava “a non attribuire a sé o ad altri il design della maniglia _1
Da ciò consegue che in applicazione del punto 4) dell'accordo e del criterio dei punti vendita già applicato dal Tribunale, , in persona del legale rappresentante pro tempore, deve _1
pagina 15 di 18 essere condannata a pagare a parte appellante, a titolo di penale, l'ulteriore importo di euro
35.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
11. Anche il sesto motivo di appello, afferente l'esclusione di altri materiali dalla liquidazione delle penali, è fondato.
Si tratta di cartelloni pubblicitari, schede prodotto e depliant di cui è provata la presenza sul mercato - ancora nel 2019 - con errata attribuzione della paternità della maniglia OS.
La presenza sul mercato di questi materiali integra violazione del punto 1 dell'accordo transattivo nel senso indicato trattando del quinto motivo di appello (e quindi con onere di di effettuare _1 le dovute modifiche con apposite etichette per evitare il perpetrarsi della violazione) e questi materiali non possono essere ritenuti “minime tracce insignificanti”: come documentato in atti si tratta infatti di cartelloni pubblicitari (doc. nn. 24/26 – 24/32 – 37/12), di schede prodotto (doc. nn. 24/22, 24/42 e 24/57) e di depliant pubblicitari (doc. n. 38/2) in cui alla maniglia OS viene data ampia o esclusiva visibilità e il design viene attribuito però allo Persona_1
In applicazione del punto 4) dell'accordo e del criterio dei punti vendita già applicato dal Tribunale,
, in persona del legale rappresentante pro tempore, deve essere condannata a pagare _1
a parte appellante, a titolo di penale, l'ulteriore importo di euro 7.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
12. Il settimo motivo concernente il rigetto della domanda di condanna al rimborso delle spese sostenute per documentare la violazione è infondato.
Il Tribunale ha respinto la domanda in quanto l'attore non ha chiesto il risarcimento del danno emergente ma solo il risarcimento del danno morale e all'immagine e in questa sede parte appellante richiama il principio di unicità del risarcimento e le sentenze n. 24480/20 e 15523/19 delle Corte di Cassazione con la conseguenza che, secondo la tesi, l'indicazione di alcune voci ha carattere meramente esemplificativo.
La difesa è infondata.
Il principio di unitarietà del risarcimento di cui alle sentenze sopra richiamate (e, per vero, già espresso anche da giurisprudenza più risalente) non comporta affatto quanto sostenuto da parte appellante, e ciò è stato ben chiarito, da ultimo, da Cass., 2024 n. 2340: “In tema di risarcimento dei danni da responsabilità civile, l'unitarietà del diritto al risarcimento ed il suo riflesso processuale sull'ordinaria infrazionabilità del giudizio di liquidazione comportano che la domanda di risarcimento, salvo che si possa ragionevolmente ricavare una diversa volontà attorea, deve riferirsi a tutte le possibili voci di danno originate dalla condotta del soggetto danneggiante, cosicchè non possono essere qualificate domande nuove le specificazioni delle singole componenti del danno subìto formulate, nel corso del giudizio d'appello, dai congiunti della
pagina 16 di 18 vittima, una volta che la domanda originaria sia comprensiva di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio e iure successionis”.
Il che non è, nel caso di specie, poiché come si è detto la domanda originaria era afferente solo al danno morale e all'immagine.
Neppure è fondata la richiesta di ricomprendere tale voce tra le spese di cui agli artt. 91 e 92 cpc, atteso che quelle sostenute per attività come nel caso svolte al di fuori del contesto strettamente processuale non costituiscono spese processuali ma piuttosto danno emergente, ossia una perdita economica derivante dall'obbligo di difendersi in giudizio (cfr. Cass., 2017, n. 16990); peraltro, anche in materia di violazione dei diritti di proprietà intellettuale, l'esborso in questione costituisce una voce di danno emergente ( cfr. ex multis, Cass. 6876 del 8 marzo 2023).
13. Stante l'esito dell'appello e la parziale riforma della sentenza di primo grado, quest'ultima deve essere riformata anche in punto spese che, unitamente a quelle di questo grado, devono essere dichiarate compensate per 1/3, con condanna di , in persona del legale _1 rappresentante pro tempore, a rimborsare all'Arch. i residui 2/3 come verrà Parte_1 indicato in dispositivo. (Per il primo grado, sulla base degli importi già liquidati dal Tribunale e per il secondo grado, in applicazione del DM 2014 n. 55 e smi, valore indeterminabile, complessità media, valori massimi, riduzione della fase istruttoria/trattazione in assenza di prove costituende).
Pqm
La Corte di Appello di Torino, sezione 5^ civile – sezione specializzata in materia di impresa, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinte, in parziale riforma della sentenza n.
1341/22 del Tribunale di Torino, così provvede:
Inibisce a , in persona del legale rappresentante pro tempore, di attribuire a sé o a _1 _1 soggetti diversi dall'Arch. la paternità del design della maniglia OS;
Parte_1
Fissa una penale di euro 5.000,00 per ogni violazione/inosservanza dell'inibitoria successiva alla presente sentenza che non siano sanate entro 5 giorni dalla segnalazione per iscritto da parte dell'Arch. della violazione/inosservanza, accompagnata dalle indicazioni relative al luogo Pt_1 ove la violazione o l'inosservanza si è verificata, necessarie a consentirne la rimozione;
ND , in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare all'Arch. _1
l'ulteriore somma di euro 42.000 a titolo di penale, oltre interessi legali dalla Parte_1 domanda al saldo;
Dichiara compensante fino ad 1/3 le spese del primo grado di giudizio;
pagina 17 di 18 ND , in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare all'arch. _1
i residui 2/3, che liquida in euro 14.000,00, oltre spese generali 15%, iva e cpa;
Parte_1
Conferma, nel resto, l'impugnata sentenza;
Ordina la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza:
• a cura dell'Arch. e a spese di per una volta e a caratteri doppi del Pt_1 _1 normale sulla rivista DOMUS;
• sul sito internet di per la durata di un mese. _1
Dichiara compensate fino ad 1/3 le spese del grado;
ND , in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare all'arch. _1
i residui 2/3, che liquida in euro 7.500,00, oltre 2/3 CU, iva e cpa come per legge Parte_1
e rimborso forfettario nella misura del 15%.
Così deciso dalla sezione 5^ civile della Corte di Appello di Torino, nella camera di consiglio del
7.1.25.
La Presidente est.
Dott.ssa Gabriella Ratti
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