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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 03/12/2024, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco
Sezione Prima Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dr. Marco Tremolada Presidente
Dr.ssa Marta Paganini Giudice rel.
Dr. Alessandro Colnaghi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1483/2022 promossa da
( ) con il patrocinio dell'avv. Silvana Scalise, con Parte_1 C.F._1
elezione di domicilio presso il suo studio in Lecco, Corso Martiri della Liberazione n. 85;
RICORRENTE contro
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Donato Giulio Ferringo, CP_1 C.F._2
con elezione di domicilio presso il suo studio in Milano, Via Podgora n. 4;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica – SEDE
CONCLUSIONI: come precisate nelle note scritte d'udienza depositate entro il termine del
27.05.2024 assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e di seguito riportate pagina 1 di 10 CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
Nel merito
Affidamento delle minori e modalità di frequentazione con il padre:
-Disporre l'affidamento esclusivo delle minori alla madre con collocamento presso la stessa;
-Disporre che la madre adotterà in via esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per le figlie ad eccezione delle sole scelte in materia di interventi chirurgici e di terapie sanitarie richiedenti l'ospedalizzazione, che saranno adottate da entrambi i genitori;
-Disporre che i rapporti tra le minori ed il padre siano gestiti in base al progetto indicato nella relazione di CTU e condiviso con le CTP, il Servizio Tutela e la psicologa di Kate, progetto cui le parti hanno dichiarato di aderire inclusi gli interventi di sostegno psicologici proposti, ovvero:
Monitoraggio al Servizio Tutela di 2 anni degli interventi da effettuare sul nucleo familiare che riguardano una videochiamata alla settimana al papà da effettuare con la presenza dell'educatrice a Per_ casa delle minori, il proseguimento del percorso di sostegno psicologico di con la dottoressa al consultorio di Calolziocorte, un supporto alla genitorialità con incontri una volta al mese CP_2
che la psicologa farà vedendo i genitori separatamente almeno inizialmente per poi valutare se CP_3
ci saranno le condizioni in futuro per poter effettuare incontri con la coppia genitoriale.
Dovrà essere il Servizio Tutela Minori a valutare se e quando le minori potranno incontrare il padre in spazio neutro.
Il padre dovrà intraprendere un percorso di psicoterapia e la madre riprendere il percorso di sostegno psicologico al Celaf.
Condizioni di carattere economico:
Disporre che il padre:
-dovrà corrispondere alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento delle minori, la somma mensile di € 250,00 per ciascuna figlia, da rivalutarsi annualmente ex indici Istat, o diversa somma ritenuta di giustizia;
-la madre continuerà a percepire in via esclusiva l'assegno unico familiare;
-il signor dovrà rimborsare alla NO il 50% delle spese straordinarie in base al CP_1 Pt_1
Protocollo in uso presso il tribunale di Lecco.
Spese di lite rifuse.
Lecco, 24 maggio 2024
pagina 2 di 10 CONCLUSIONI PARTE RESISTENTE
In via principale
Per_
1. Affidare le minori ed all'ente con collocamento delle stesse presso l'abitazione materna;
Per_2
Per_
2. Disporre che gli incontri tra il signor e ed inizialmente si svolgano con le modalità CP_1 Per_2
delineate dalla CTU ed in particolare una video chiamata a settimana al papà da effettuare con l'educatrice a casa delle minori, ovvero presso il servizio sociale, con progressivo graduale ampliamento delle videochiamate nel rispetto dei tempi delle minori, attribuendo sin d'ora il potere ai servizi sociali di di valutare autonomamente l'opportunità di una apertura degli incontri in Pt_2
presenza in Spazio Neutro, e alla successiva apertura alla ADM ed infine la possibilità di passare a visite libere;
3. Conferire, pertanto, a tal fine, mandato agli assistenti sociali del di effettuare un CP_4 monitoraggio sull'intero nucleo familiare per la durata di due anni con espressa indicazione di riferire al Giudice Tutelare ogni eventuale mancato adempimento delle indicazioni dalle stesse fornite, nonché di gestire l'intera rete di servizi operativa sulla famiglia (psicoterapeuta della minore, sostegno alla genitorialità, psicoterapia individuale dei genitori); Per_
4. Disporre il proseguimento del sostegno psicologico di con la dott.ssa del consultorio CP_2
di Calolziocorte nonché disporre il supporto alla genitorialità per entrambi i genitori con incontri di almeno due volte al mese con la psicologa del servizio sociale di dott.ssa con le modalità Pt_2 CP_3
che la stessa riterrà più opportune al fine di accompagnare i genitori verso una genitorialità condivisa;
5. Invitare entrambi i genitori a proseguire il percorso di psicoterapia individuale dagli stessi già intrapreso invitandoli a prestare il proprio consenso affinché i rispettivi terapeuti interagiscano con la rete di servizi incaricati del monitoraggio della famiglia;
6. Disporre un contributo al mantenimento indiretto delle minori nella misura complessiva di euro
250,00 mensili (euro 125,00 a minore) che il signor andrà a versare alla NO Persona_3 [...]
mediante bonifico bancario, assegno che sarà annualmente rivalutato in base agli indici Pt_1
ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche, sportive e straordinarie come da protocollo del Tribunale di
Lecco;
7. Disporre che l'assegno unico famiglie, attualmente pari ad euro 380,00/400,00 venga percepito integralmente dalla NO;
Parte_1
in via subordinata
Per_
1. Nella denegata e non creduta ipotesi di affidamento esclusivo di ed alla madre, con Per_2 collocamento delle stesse presso l'abitazione della NO , limitare la responsabilità Parte_1
genitoriale della madre con affidamento in parte qu ai SS del Comune di con riferimento alla Pt_2
pagina 3 di 10 organizzazione e gestione degli incontri padre/ figlie garantendo la minimale frequenza attuale con possibilità per i SS affidatari di diversamente modulare modalità e tempistiche tenuto conto dell'evoluzione degli interventi e dei percorsi attivati in favore del nucleo;
Per_
2. Disporre che gli incontri tra il signor e ed inizialmente si svolgano con le modalità CP_1 Per_2
delineate dalla CTU ed in particolare una video chiamata a settimana al papà da effettuare con l'educatrice a casa delle minori, ovvero presso il servizio sociale, con progressivo graduale ampliamento delle videochiamate nel rispetto dei tempi delle minori, attribuendo sin d'ora il potere ai servizi sociali di di valutare autonomamente l'opportunità di una apertura degli incontri in Pt_2
presenza in Spazio Neutro, e alla successiva apertura alla ADM ed infine la possibilità di passare a visite libere;
3. Conferire pertanto a tal fine mandato agli assistenti sociali del Comune di di effettuare un Pt_2 monitoraggio sull'intero nucleo familiare per la durata di due anni con espresso indicazione di riferire al Giudice Tutelare ogni eventuale mancato adempimento delle indicazioni dalle stesse fornite, nonché di gestire l'intera rete di servizi operativa sulla famiglia (psicoterapeuta della minore, sostegno alla genitorialità, psicoterapia individuale dei genitori); Per_
4. Disporre il proseguimento del sostegno psicologico di con la dott.ssa del consultorio CP_2
di Calolziocorte nonché il supporto alla genitorialità di entrambi i genitori con incontri di almeno due volte al mese con la psicologa del servizio sociale di dott.ssa con le modalità che la stessa Pt_2 CP_3
riterrà più opportune al fine di accompagnare i genitori verso una genitorialità condivisa;
5. Invitare entrambi i genitori a proseguire il percorso di psicoterapia individuale dagli stessi già intrapreso invitandoli a prestare il proprio consenso affinché i rispettivi terapeuti interagiscano con la rete di servizi incaricati del monitoraggio della famiglia;
6. Disporre un contributo al mantenimento indiretto delle minori nella misura complessiva di euro
250,00 mensili (euro 125,00 a minore) che il signor andrà a versare alla NO Persona_3 [...]
mediante bonifico bancario, assegno che sarà annualmenterivalutato in base agli indici Pt_1
ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche, sportive e straordinarie come da protocollo del Tribunale di
Lecco;
7. Disporre che l'assegno unico famiglie, attualmente pari ad euro 380,00/400,00 venga percepito integralmente dalla NO Parte_1
In ogni caso
8. Con vittoria di spese e competenze da avvocato;
Con osservanza.
Milano, Lecco, lì 27 maggio 2024
pagina 4 di 10 RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio civile il 14 aprile 2012 in Introbio e Parte_1 CP_1
Per_ dalla loro unione coniugale sono nate due figlie, il 7/8/2012 ed il 2/7/2017. Per_2
Con ricorso depositato in data 07/02/2022 ha chiesto, oltre alla pronuncia della Parte_1
separazione giudiziale dal marito, disporsi l'affido super esclusivo della prole, con collocamento presso di sé, nonché la sospensione del diritto di visita paterno, atteso lo stato detentivo del precisando CP_1
che in caso di revoca della misura cautelare o della cessazione dello stato detentivo di quest'ultimo le figlie potranno incontrarlo una volta alla settimana in spazio neutro protetto. La ricorrente ha chiesto altresì disporsi l'obbligo a carico del di versare, dal momento in cui avrà reperito un'attività CP_1
lavorativa, la somma mensile di euro 100/150 per ciascuna figlia a titolo di contributo al mantenimento della prole, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Si è costituito in giudizio aderendo alla domanda di separazione giudiziale e contestando le CP_1
ulteriori domande ex adverso formulate. In particolare, il resistente ha chiesto disporsi l'affido condiviso della prole, con collocamento prevalente presso la madre. Ha chiesto altresì di poter vedere le figlie minori una volta alla settimana in carcere presso lo spazio giallo, con la precisazione che, allorquando verrà disposta la misura degli arresti domiciliari, le minori trascorrano con lui tutti i pomeriggi dall'uscita di scuola presso l'abitazione del di lui fratello in Lecco, fino a dopo cena, con pernottamento di una notte infrasettimanale e a fine settimana alternati. Al termine delle misure detentive ha chiesto disporsi che le minori collocamento paritario della prole nell'ordine di settimane alterne. Il resistente ha chiesto altresì disporsi l'obbligo a carico dello stesso di versare la somma mensile di € 200,00 onnicomprensivo delle spese straordinarie, mediche e sportive finché lo stesso non avrà reperito un'attività lavorativa.
Nel corso del giudizio il Presidente del Tribunale, essendo infruttuoso ogni tentativo di conciliazione, ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti, prevedendo l'affido esclusivo delle figlie minori alla madre, con collocamento presso la stessa. Quanto al diritto di visita paterno, in considerazione dello stato di detenzione, ha previsto frequentazioni presso il carcere a sabati alterni. Ha posto altresì a carico del resistente l'obbligo di versare euro 100 per ciascuna figlia (complessivamente euro 200) a titolo di contributo al mantenimento della prole, subordinatamente allo svolgimento di attività lavorativa in carcere o all'autorizzazione al lavoro fuori dal carcere o in ipotesi di misura custodiale non carcerarie, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Nel corso del giudizio, cessato lo stato detentivo del resistente, il Giudice istruttore ha disposto la presa in carico da parte dei Servizi Sociali del Comune di (luogo di residenza delle minori), prevedendo Pt_2
che gli incontri tra padre e figlie si svolgano in spazio neutro con cadenza settimanale.
pagina 5 di 10 Con sentenza non definitiva emessa in data 12.12.2023 è stata pronunciata la separazione personale, con rimessione della causa sul ruolo in relazione alle altre domande.
La causa è stata istruita per mezzo delle relazioni dei Servizi Sociali e di c.t.u. a firma della dott.ssa
Per_4
Affidamento, collocamento e alle frequentazioni con il genitore non collocatario
Il Tribunale ritiene che nel caso di specie sussistano i presupposti per derogare alla regola dell'affidamento condiviso di cui all'art. 337 ter c.c. e stabilire l'affido in via esclusiva delle minori alla madre, lasciando che le decisioni di maggiore interesse vengano assunte da entrambi i coniugi nell'interesse della prole, con le precisazioni che seguono.
L'ampia e complessa consulenza tecnica espletata ha evidenziato carenze genitoriali in capo al CP_1
risultando poco sintonizzato con le emozioni delle bambine perché è più concentrato sulle sue emozioni
e sui suoi bisogni (come è emerso dai test), ha una scarsa capacità di mentalizzazione dei bisogni delle figlie che fatica a riconoscere.
Invero non può non porsi l'accento sulla sofferenza manifestata da entrambe le bambine nell'incontrare Per_ il padre, in particolar modo la quale in sede di CTU ha espresso chiaramente la volontà di non volerlo incontrare, avendo a tal proposito la stessa dichiarato di non aver alcun bel ricordo con lui e di essere stanca di fare due videochiamate con lui in settimana.
Anche in relazione alla madre sono emerse talune criticità, che non incidono sull'adeguatezza genitoriale della stessa a prendersi cura delle necessità e dei bisogni delle figlie, essendo emerso come la stessa sia in grado il più delle volte di comprendere gli stati d'animo delle figlie, empatizzando con loro e dimostrando di essere un punto di riferimento importante. Trattasi invero di criticità e vissuti traumatici allo stato non adeguatamente elaborati, tali per cui la presenta una complessità Pt_1
psicologica superiore alla media e sta vivendo una forma di malessere elevato aggravati da una componente di stress situazionale che tende ad avere un impatto sia sul pensiero che sull'emozione che potrebbe renderla più impulsiva e farle perdere il controllo esprimendo occasionalmente sentimenti di rabbia e aggressività.
Dai test espletati è emerso come non possa escludersi che tale condizione della madre abbia in qualche
Per_ Per_ modo contribuito causalmente all'attuale rifiuto di a vedere il padre: solca il bisogno della madre e distanzia il padre, ma l'obiettivo inconscio sono proprio le attenzioni materne che non riesce Per_ ad ottenere perché percepisce la loro relazione come fragile: non riesce a trovare una composizione nel rapporto con il materno di ciò che le manca. A lei serve tenere lontano il padre, però questo non riguarda solo le dinamiche con papà, bensì è correlato alle dinamiche di relazione con la madre.
pagina 6 di 10 Secondo quanto emerso all'esito della c.t.u. entrambi i genitori hanno mostrato delle difficoltà nel salvaguardare agli occhi delle figlie l'immagine dell'altro genitore e garantirne l'accesso. Per_
in particolare, nutre una profonda sofferenza in parte influenzata da un'introiezione polarizzata e Per_ disfunzionale dei riferimenti genitoriali. È come se non si sia sentita salda nel rapporto con entrambi i genitori che, per motivi diversi, hanno disatteso i suoi bisogni intrinseci di protezione, Per_ interferendo nel processo di crescita e nella costruzione dell'immagine di sé. (…) sembra sacrificare il genitore rispetto al quale ha percepito un minor investimento, per evitare di intaccare anche la relazione con l'altro e rischiare di percepire un vuoto radicale intorno a sé. Di conseguenza, emerge una proiezione tutta esternalizzante e negativa sul padre, verso cui sono veicolate la maggior parte pulsioni negative, appunto per mantenere “bonificata” la figura materna. Può darsi che con il padre non si sia mai realmente sviluppato un profondo rapporto affettivo, così come è possibile ipotizzare che l'assenza di un reale investimento in tale relazione sia dovuto all'incontro tra gli avvenimenti “traumatici” da lei descritti e la personalità percepita come disfunzionale del padre.
Attualmente sembra esserci un'importante confusione sul piano dei legami famigliari: se da un lato Per_ ha un intenso bisogno di riconnessione con la figura materna in uno spazio esclusivo, si potrebbe ipotizzare che possa per lei essere di sollievo il fatto che la sorellina vada dal papà; probabilmente tale dinamica porterebbe però ad un'ulteriore amplificazione del vissuto “di non sentirsi vista dal Per_ padre.” Qualsiasi tipo di triangolazione pare difficile da ipotizzare, in quanto ad oggi non ha sperimentato una buona esperienza di esclusività che la sostenesse verso l'accesso ad un processo psichico di differenziazione.
Dal punto di vista delle risorse, va certamente evidenziato come le parti nel corso del presente giudizio si sono manifestate collaboranti, hanno accettato di intraprendere i percorsi di psicoterapia suggeriti in sede di c.t.u. e hanno aderito a tutto il progetto proposto, divergendo unicamente in punto di affido.
Tanto premesso, considerata la delicatezza e la complessità della situazione psicofisica delle minori ed
Per_ in particolare di ritiene il Collegio di limitare la responsabilità di entrambi i genitori sotto un solo specifico profilo, ossia in punto di collocamento e regolamentazione delle frequentazioni padre/figlie, con incarico ai Servizi Sociali di proseguire nel progetto indicato in sede di c.t.u..
Per il resto, come suggerito dalla c.t.u., viene disposto l'affido esclusivo delle minori alla madre, ritenuta una figura tutelante e punto di riferimento nei confronti della prole, con collocamento presso la stessa. Le decisioni di maggior interesse verranno assunte da entrambi i genitori, auspicandosi una maggior collaborazione e dialogo tra i genitori, nell'esclusivo interesse della prole.
pagina 7 di 10 I Servizi Sociali vengono pertanto incaricati di mantenere le figlie collocate presso la madre e di proseguire gli interventi a sostegno della minore e dei genitori, al fine di favorire l'esercizio condiviso della genitorialità e il recupero della relazione delle figlie con i padre.
Allo stato non vi sono i presupposti per modificare l'attuale assetto delle frequentazioni padre/figlie, ossia una videochiamata con cadenza settimanale in spazio neutro o presso l'abitazione materna alla presenza di un educatore. Viene pertanto rimessa ai Servizi Sociali la valutazione circa l'introduzione degli incontri in spazio neutro e la relativa calendarizzazione, in ottica di progressivo ampliamento in base all'andamento degli stessi.
Mantenimento
Con riferimento al mantenimento della prole, si ricorda che, ai sensi dell'art. 316 bis c.c., grava su entrambi i genitori, in proporzione alle proprie disponibilità economiche, l'obbligo di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli. Con riguardo alla NO , la stessa in udienza ha Pt_1
dichiarato di percepire euro 1.400 euro (divenuti circa 1.500 in ragione del bonus mamme) per 13 mensilità. Quanto al lo stesso ha dichiarato di percepire circa € 1.000-1.200 euro per 12 mensilità. CP_1
Entrambi hanno dichiarato di sostenere spese di locazione per la casa di abitazione.
Il invero non ha fornito adeguata prova documentale del reddito dichiarato, nonostante l'espressa CP_1 richiesta in tal senso, essendosi limitato a produrre alcune buste paga si importi inferiori a quelli dichiarati, sicchè si devono presumere entrate mensili comunque non inferiori ad € 1.200 netti.
Nella determinazione dell'assegno va altresì considerata la mancanza di frequentazioni tra il padre e le figlie e il conseguente aggravio in capo alla madre in termini di risorse, anche economiche.
Sotto altro profilo va tenuto conto che la percepisce integralmente l'assegno unico per le figlie, Pt_1 pari a circa € 380.
Tenuto conto complessivamente di tutti gli elementi di giudizio sopra esposti, il Tribunale ritiene equo determinare in € 300 (€ 150 per figlia) il contributo al mantenimento a carico del CP_1
Le spese straordinarie, per la cui individuazione e disciplina si rimanda integralmente al Protocollo in uso presso questo Tribunale, sono a carico di entrambi i genitori, in pari misura.
Spese di lite
Tenuto conto della complessità delle operazioni peritali e dell'esito del giudizio, si ritiene equo disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecco in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
pagina 8 di 10 Per_ a) dispone l'affido esclusivo delle figlie minori e alla madre, con collocamento Per_2
prevalente presso la madre. Le decisioni di maggior interesse verranno assunte da entrambi i genitori;
b) Con specifico riferimento alle decisioni relative al collocamento e alle frequentazioni padre/figlie, dispone l'affidamento delle minori ai Servizi Sociali del Comune di per la Pt_2
durata di 2 anni, con conseguente contestuale limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori in relazione a tale specifico aspetto;
c) i Servizi sociali territorialmente competenti (che allo stato si individuano in quelli del Comune di sono incaricati di: Pt_2
- proseguire con il monitoraggio del nucleo familiare;
- proseguire allo stato l'attuale modalità di frequentazione tra padre e figlie, mediante videochiamata in spazio neutro o comunque alla presenza dell'educatore, valutando se e quando saranno sussistenti i presupposti per procedere all'attivazione di incontri protetti in presenza tra Per_ il padre e le figlie minori ed , con graduale e progressivo ampliamento in base Per_2 all'andamento degli stessi;
- proporre l'attivazione dei percorsi di sostegno per i genitori ritenuti necessari, compresi quello alla genitorialità ovvero di terapia individuale, indirizzando gli stessi agli organismi competenti in relazione alle specifiche necessità di ciascuno;
Per_
- proseguire con il percorso di sostegno psicologico a favore della minore
- proporre gli interventi di sostegno per le minori ritenuti necessari, sia di sostegno psicologico che di assistenza domiciliare;
- relazionare al Giudice tutelare in sede di vigilanza con cadenza semestrale;
d) pone a carico di a titolo di contributo al mantenimento della prole, la somma di euro CP_1
150 mensili per figlia (complessivamente euro 300) da versare a in via Parte_1
anticipata entro il 10 di ogni mese, con decorrenza dal deposito della presente sentenza, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT;
e) le spese straordinarie, per la cui individuazione e disciplina si fa integrale riferimento al
Protocollo in uso presso questo Tribunale, sono poste a carico di entrambi i genitori, in pari misura;
f) l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla madre;
g) compensa integralmente tra le parti le spese di lite, ivi comprese quelle di c.t.u..
Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti, ai Servizi Sociali del
Comune di al Giudice tutelare - in sede. Pt_2
pagina 9 di 10 Lecco, 26/11/2024
Il Giudice rel.
dr.ssa Marta Paganini
Il Presidente
dr. Marco Tremolada
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco
Sezione Prima Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dr. Marco Tremolada Presidente
Dr.ssa Marta Paganini Giudice rel.
Dr. Alessandro Colnaghi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1483/2022 promossa da
( ) con il patrocinio dell'avv. Silvana Scalise, con Parte_1 C.F._1
elezione di domicilio presso il suo studio in Lecco, Corso Martiri della Liberazione n. 85;
RICORRENTE contro
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Donato Giulio Ferringo, CP_1 C.F._2
con elezione di domicilio presso il suo studio in Milano, Via Podgora n. 4;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica – SEDE
CONCLUSIONI: come precisate nelle note scritte d'udienza depositate entro il termine del
27.05.2024 assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e di seguito riportate pagina 1 di 10 CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
Nel merito
Affidamento delle minori e modalità di frequentazione con il padre:
-Disporre l'affidamento esclusivo delle minori alla madre con collocamento presso la stessa;
-Disporre che la madre adotterà in via esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per le figlie ad eccezione delle sole scelte in materia di interventi chirurgici e di terapie sanitarie richiedenti l'ospedalizzazione, che saranno adottate da entrambi i genitori;
-Disporre che i rapporti tra le minori ed il padre siano gestiti in base al progetto indicato nella relazione di CTU e condiviso con le CTP, il Servizio Tutela e la psicologa di Kate, progetto cui le parti hanno dichiarato di aderire inclusi gli interventi di sostegno psicologici proposti, ovvero:
Monitoraggio al Servizio Tutela di 2 anni degli interventi da effettuare sul nucleo familiare che riguardano una videochiamata alla settimana al papà da effettuare con la presenza dell'educatrice a Per_ casa delle minori, il proseguimento del percorso di sostegno psicologico di con la dottoressa al consultorio di Calolziocorte, un supporto alla genitorialità con incontri una volta al mese CP_2
che la psicologa farà vedendo i genitori separatamente almeno inizialmente per poi valutare se CP_3
ci saranno le condizioni in futuro per poter effettuare incontri con la coppia genitoriale.
Dovrà essere il Servizio Tutela Minori a valutare se e quando le minori potranno incontrare il padre in spazio neutro.
Il padre dovrà intraprendere un percorso di psicoterapia e la madre riprendere il percorso di sostegno psicologico al Celaf.
Condizioni di carattere economico:
Disporre che il padre:
-dovrà corrispondere alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento delle minori, la somma mensile di € 250,00 per ciascuna figlia, da rivalutarsi annualmente ex indici Istat, o diversa somma ritenuta di giustizia;
-la madre continuerà a percepire in via esclusiva l'assegno unico familiare;
-il signor dovrà rimborsare alla NO il 50% delle spese straordinarie in base al CP_1 Pt_1
Protocollo in uso presso il tribunale di Lecco.
Spese di lite rifuse.
Lecco, 24 maggio 2024
pagina 2 di 10 CONCLUSIONI PARTE RESISTENTE
In via principale
Per_
1. Affidare le minori ed all'ente con collocamento delle stesse presso l'abitazione materna;
Per_2
Per_
2. Disporre che gli incontri tra il signor e ed inizialmente si svolgano con le modalità CP_1 Per_2
delineate dalla CTU ed in particolare una video chiamata a settimana al papà da effettuare con l'educatrice a casa delle minori, ovvero presso il servizio sociale, con progressivo graduale ampliamento delle videochiamate nel rispetto dei tempi delle minori, attribuendo sin d'ora il potere ai servizi sociali di di valutare autonomamente l'opportunità di una apertura degli incontri in Pt_2
presenza in Spazio Neutro, e alla successiva apertura alla ADM ed infine la possibilità di passare a visite libere;
3. Conferire, pertanto, a tal fine, mandato agli assistenti sociali del di effettuare un CP_4 monitoraggio sull'intero nucleo familiare per la durata di due anni con espressa indicazione di riferire al Giudice Tutelare ogni eventuale mancato adempimento delle indicazioni dalle stesse fornite, nonché di gestire l'intera rete di servizi operativa sulla famiglia (psicoterapeuta della minore, sostegno alla genitorialità, psicoterapia individuale dei genitori); Per_
4. Disporre il proseguimento del sostegno psicologico di con la dott.ssa del consultorio CP_2
di Calolziocorte nonché disporre il supporto alla genitorialità per entrambi i genitori con incontri di almeno due volte al mese con la psicologa del servizio sociale di dott.ssa con le modalità Pt_2 CP_3
che la stessa riterrà più opportune al fine di accompagnare i genitori verso una genitorialità condivisa;
5. Invitare entrambi i genitori a proseguire il percorso di psicoterapia individuale dagli stessi già intrapreso invitandoli a prestare il proprio consenso affinché i rispettivi terapeuti interagiscano con la rete di servizi incaricati del monitoraggio della famiglia;
6. Disporre un contributo al mantenimento indiretto delle minori nella misura complessiva di euro
250,00 mensili (euro 125,00 a minore) che il signor andrà a versare alla NO Persona_3 [...]
mediante bonifico bancario, assegno che sarà annualmente rivalutato in base agli indici Pt_1
ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche, sportive e straordinarie come da protocollo del Tribunale di
Lecco;
7. Disporre che l'assegno unico famiglie, attualmente pari ad euro 380,00/400,00 venga percepito integralmente dalla NO;
Parte_1
in via subordinata
Per_
1. Nella denegata e non creduta ipotesi di affidamento esclusivo di ed alla madre, con Per_2 collocamento delle stesse presso l'abitazione della NO , limitare la responsabilità Parte_1
genitoriale della madre con affidamento in parte qu ai SS del Comune di con riferimento alla Pt_2
pagina 3 di 10 organizzazione e gestione degli incontri padre/ figlie garantendo la minimale frequenza attuale con possibilità per i SS affidatari di diversamente modulare modalità e tempistiche tenuto conto dell'evoluzione degli interventi e dei percorsi attivati in favore del nucleo;
Per_
2. Disporre che gli incontri tra il signor e ed inizialmente si svolgano con le modalità CP_1 Per_2
delineate dalla CTU ed in particolare una video chiamata a settimana al papà da effettuare con l'educatrice a casa delle minori, ovvero presso il servizio sociale, con progressivo graduale ampliamento delle videochiamate nel rispetto dei tempi delle minori, attribuendo sin d'ora il potere ai servizi sociali di di valutare autonomamente l'opportunità di una apertura degli incontri in Pt_2
presenza in Spazio Neutro, e alla successiva apertura alla ADM ed infine la possibilità di passare a visite libere;
3. Conferire pertanto a tal fine mandato agli assistenti sociali del Comune di di effettuare un Pt_2 monitoraggio sull'intero nucleo familiare per la durata di due anni con espresso indicazione di riferire al Giudice Tutelare ogni eventuale mancato adempimento delle indicazioni dalle stesse fornite, nonché di gestire l'intera rete di servizi operativa sulla famiglia (psicoterapeuta della minore, sostegno alla genitorialità, psicoterapia individuale dei genitori); Per_
4. Disporre il proseguimento del sostegno psicologico di con la dott.ssa del consultorio CP_2
di Calolziocorte nonché il supporto alla genitorialità di entrambi i genitori con incontri di almeno due volte al mese con la psicologa del servizio sociale di dott.ssa con le modalità che la stessa Pt_2 CP_3
riterrà più opportune al fine di accompagnare i genitori verso una genitorialità condivisa;
5. Invitare entrambi i genitori a proseguire il percorso di psicoterapia individuale dagli stessi già intrapreso invitandoli a prestare il proprio consenso affinché i rispettivi terapeuti interagiscano con la rete di servizi incaricati del monitoraggio della famiglia;
6. Disporre un contributo al mantenimento indiretto delle minori nella misura complessiva di euro
250,00 mensili (euro 125,00 a minore) che il signor andrà a versare alla NO Persona_3 [...]
mediante bonifico bancario, assegno che sarà annualmenterivalutato in base agli indici Pt_1
ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche, sportive e straordinarie come da protocollo del Tribunale di
Lecco;
7. Disporre che l'assegno unico famiglie, attualmente pari ad euro 380,00/400,00 venga percepito integralmente dalla NO Parte_1
In ogni caso
8. Con vittoria di spese e competenze da avvocato;
Con osservanza.
Milano, Lecco, lì 27 maggio 2024
pagina 4 di 10 RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio civile il 14 aprile 2012 in Introbio e Parte_1 CP_1
Per_ dalla loro unione coniugale sono nate due figlie, il 7/8/2012 ed il 2/7/2017. Per_2
Con ricorso depositato in data 07/02/2022 ha chiesto, oltre alla pronuncia della Parte_1
separazione giudiziale dal marito, disporsi l'affido super esclusivo della prole, con collocamento presso di sé, nonché la sospensione del diritto di visita paterno, atteso lo stato detentivo del precisando CP_1
che in caso di revoca della misura cautelare o della cessazione dello stato detentivo di quest'ultimo le figlie potranno incontrarlo una volta alla settimana in spazio neutro protetto. La ricorrente ha chiesto altresì disporsi l'obbligo a carico del di versare, dal momento in cui avrà reperito un'attività CP_1
lavorativa, la somma mensile di euro 100/150 per ciascuna figlia a titolo di contributo al mantenimento della prole, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Si è costituito in giudizio aderendo alla domanda di separazione giudiziale e contestando le CP_1
ulteriori domande ex adverso formulate. In particolare, il resistente ha chiesto disporsi l'affido condiviso della prole, con collocamento prevalente presso la madre. Ha chiesto altresì di poter vedere le figlie minori una volta alla settimana in carcere presso lo spazio giallo, con la precisazione che, allorquando verrà disposta la misura degli arresti domiciliari, le minori trascorrano con lui tutti i pomeriggi dall'uscita di scuola presso l'abitazione del di lui fratello in Lecco, fino a dopo cena, con pernottamento di una notte infrasettimanale e a fine settimana alternati. Al termine delle misure detentive ha chiesto disporsi che le minori collocamento paritario della prole nell'ordine di settimane alterne. Il resistente ha chiesto altresì disporsi l'obbligo a carico dello stesso di versare la somma mensile di € 200,00 onnicomprensivo delle spese straordinarie, mediche e sportive finché lo stesso non avrà reperito un'attività lavorativa.
Nel corso del giudizio il Presidente del Tribunale, essendo infruttuoso ogni tentativo di conciliazione, ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti, prevedendo l'affido esclusivo delle figlie minori alla madre, con collocamento presso la stessa. Quanto al diritto di visita paterno, in considerazione dello stato di detenzione, ha previsto frequentazioni presso il carcere a sabati alterni. Ha posto altresì a carico del resistente l'obbligo di versare euro 100 per ciascuna figlia (complessivamente euro 200) a titolo di contributo al mantenimento della prole, subordinatamente allo svolgimento di attività lavorativa in carcere o all'autorizzazione al lavoro fuori dal carcere o in ipotesi di misura custodiale non carcerarie, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Nel corso del giudizio, cessato lo stato detentivo del resistente, il Giudice istruttore ha disposto la presa in carico da parte dei Servizi Sociali del Comune di (luogo di residenza delle minori), prevedendo Pt_2
che gli incontri tra padre e figlie si svolgano in spazio neutro con cadenza settimanale.
pagina 5 di 10 Con sentenza non definitiva emessa in data 12.12.2023 è stata pronunciata la separazione personale, con rimessione della causa sul ruolo in relazione alle altre domande.
La causa è stata istruita per mezzo delle relazioni dei Servizi Sociali e di c.t.u. a firma della dott.ssa
Per_4
Affidamento, collocamento e alle frequentazioni con il genitore non collocatario
Il Tribunale ritiene che nel caso di specie sussistano i presupposti per derogare alla regola dell'affidamento condiviso di cui all'art. 337 ter c.c. e stabilire l'affido in via esclusiva delle minori alla madre, lasciando che le decisioni di maggiore interesse vengano assunte da entrambi i coniugi nell'interesse della prole, con le precisazioni che seguono.
L'ampia e complessa consulenza tecnica espletata ha evidenziato carenze genitoriali in capo al CP_1
risultando poco sintonizzato con le emozioni delle bambine perché è più concentrato sulle sue emozioni
e sui suoi bisogni (come è emerso dai test), ha una scarsa capacità di mentalizzazione dei bisogni delle figlie che fatica a riconoscere.
Invero non può non porsi l'accento sulla sofferenza manifestata da entrambe le bambine nell'incontrare Per_ il padre, in particolar modo la quale in sede di CTU ha espresso chiaramente la volontà di non volerlo incontrare, avendo a tal proposito la stessa dichiarato di non aver alcun bel ricordo con lui e di essere stanca di fare due videochiamate con lui in settimana.
Anche in relazione alla madre sono emerse talune criticità, che non incidono sull'adeguatezza genitoriale della stessa a prendersi cura delle necessità e dei bisogni delle figlie, essendo emerso come la stessa sia in grado il più delle volte di comprendere gli stati d'animo delle figlie, empatizzando con loro e dimostrando di essere un punto di riferimento importante. Trattasi invero di criticità e vissuti traumatici allo stato non adeguatamente elaborati, tali per cui la presenta una complessità Pt_1
psicologica superiore alla media e sta vivendo una forma di malessere elevato aggravati da una componente di stress situazionale che tende ad avere un impatto sia sul pensiero che sull'emozione che potrebbe renderla più impulsiva e farle perdere il controllo esprimendo occasionalmente sentimenti di rabbia e aggressività.
Dai test espletati è emerso come non possa escludersi che tale condizione della madre abbia in qualche
Per_ Per_ modo contribuito causalmente all'attuale rifiuto di a vedere il padre: solca il bisogno della madre e distanzia il padre, ma l'obiettivo inconscio sono proprio le attenzioni materne che non riesce Per_ ad ottenere perché percepisce la loro relazione come fragile: non riesce a trovare una composizione nel rapporto con il materno di ciò che le manca. A lei serve tenere lontano il padre, però questo non riguarda solo le dinamiche con papà, bensì è correlato alle dinamiche di relazione con la madre.
pagina 6 di 10 Secondo quanto emerso all'esito della c.t.u. entrambi i genitori hanno mostrato delle difficoltà nel salvaguardare agli occhi delle figlie l'immagine dell'altro genitore e garantirne l'accesso. Per_
in particolare, nutre una profonda sofferenza in parte influenzata da un'introiezione polarizzata e Per_ disfunzionale dei riferimenti genitoriali. È come se non si sia sentita salda nel rapporto con entrambi i genitori che, per motivi diversi, hanno disatteso i suoi bisogni intrinseci di protezione, Per_ interferendo nel processo di crescita e nella costruzione dell'immagine di sé. (…) sembra sacrificare il genitore rispetto al quale ha percepito un minor investimento, per evitare di intaccare anche la relazione con l'altro e rischiare di percepire un vuoto radicale intorno a sé. Di conseguenza, emerge una proiezione tutta esternalizzante e negativa sul padre, verso cui sono veicolate la maggior parte pulsioni negative, appunto per mantenere “bonificata” la figura materna. Può darsi che con il padre non si sia mai realmente sviluppato un profondo rapporto affettivo, così come è possibile ipotizzare che l'assenza di un reale investimento in tale relazione sia dovuto all'incontro tra gli avvenimenti “traumatici” da lei descritti e la personalità percepita come disfunzionale del padre.
Attualmente sembra esserci un'importante confusione sul piano dei legami famigliari: se da un lato Per_ ha un intenso bisogno di riconnessione con la figura materna in uno spazio esclusivo, si potrebbe ipotizzare che possa per lei essere di sollievo il fatto che la sorellina vada dal papà; probabilmente tale dinamica porterebbe però ad un'ulteriore amplificazione del vissuto “di non sentirsi vista dal Per_ padre.” Qualsiasi tipo di triangolazione pare difficile da ipotizzare, in quanto ad oggi non ha sperimentato una buona esperienza di esclusività che la sostenesse verso l'accesso ad un processo psichico di differenziazione.
Dal punto di vista delle risorse, va certamente evidenziato come le parti nel corso del presente giudizio si sono manifestate collaboranti, hanno accettato di intraprendere i percorsi di psicoterapia suggeriti in sede di c.t.u. e hanno aderito a tutto il progetto proposto, divergendo unicamente in punto di affido.
Tanto premesso, considerata la delicatezza e la complessità della situazione psicofisica delle minori ed
Per_ in particolare di ritiene il Collegio di limitare la responsabilità di entrambi i genitori sotto un solo specifico profilo, ossia in punto di collocamento e regolamentazione delle frequentazioni padre/figlie, con incarico ai Servizi Sociali di proseguire nel progetto indicato in sede di c.t.u..
Per il resto, come suggerito dalla c.t.u., viene disposto l'affido esclusivo delle minori alla madre, ritenuta una figura tutelante e punto di riferimento nei confronti della prole, con collocamento presso la stessa. Le decisioni di maggior interesse verranno assunte da entrambi i genitori, auspicandosi una maggior collaborazione e dialogo tra i genitori, nell'esclusivo interesse della prole.
pagina 7 di 10 I Servizi Sociali vengono pertanto incaricati di mantenere le figlie collocate presso la madre e di proseguire gli interventi a sostegno della minore e dei genitori, al fine di favorire l'esercizio condiviso della genitorialità e il recupero della relazione delle figlie con i padre.
Allo stato non vi sono i presupposti per modificare l'attuale assetto delle frequentazioni padre/figlie, ossia una videochiamata con cadenza settimanale in spazio neutro o presso l'abitazione materna alla presenza di un educatore. Viene pertanto rimessa ai Servizi Sociali la valutazione circa l'introduzione degli incontri in spazio neutro e la relativa calendarizzazione, in ottica di progressivo ampliamento in base all'andamento degli stessi.
Mantenimento
Con riferimento al mantenimento della prole, si ricorda che, ai sensi dell'art. 316 bis c.c., grava su entrambi i genitori, in proporzione alle proprie disponibilità economiche, l'obbligo di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli. Con riguardo alla NO , la stessa in udienza ha Pt_1
dichiarato di percepire euro 1.400 euro (divenuti circa 1.500 in ragione del bonus mamme) per 13 mensilità. Quanto al lo stesso ha dichiarato di percepire circa € 1.000-1.200 euro per 12 mensilità. CP_1
Entrambi hanno dichiarato di sostenere spese di locazione per la casa di abitazione.
Il invero non ha fornito adeguata prova documentale del reddito dichiarato, nonostante l'espressa CP_1 richiesta in tal senso, essendosi limitato a produrre alcune buste paga si importi inferiori a quelli dichiarati, sicchè si devono presumere entrate mensili comunque non inferiori ad € 1.200 netti.
Nella determinazione dell'assegno va altresì considerata la mancanza di frequentazioni tra il padre e le figlie e il conseguente aggravio in capo alla madre in termini di risorse, anche economiche.
Sotto altro profilo va tenuto conto che la percepisce integralmente l'assegno unico per le figlie, Pt_1 pari a circa € 380.
Tenuto conto complessivamente di tutti gli elementi di giudizio sopra esposti, il Tribunale ritiene equo determinare in € 300 (€ 150 per figlia) il contributo al mantenimento a carico del CP_1
Le spese straordinarie, per la cui individuazione e disciplina si rimanda integralmente al Protocollo in uso presso questo Tribunale, sono a carico di entrambi i genitori, in pari misura.
Spese di lite
Tenuto conto della complessità delle operazioni peritali e dell'esito del giudizio, si ritiene equo disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecco in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
pagina 8 di 10 Per_ a) dispone l'affido esclusivo delle figlie minori e alla madre, con collocamento Per_2
prevalente presso la madre. Le decisioni di maggior interesse verranno assunte da entrambi i genitori;
b) Con specifico riferimento alle decisioni relative al collocamento e alle frequentazioni padre/figlie, dispone l'affidamento delle minori ai Servizi Sociali del Comune di per la Pt_2
durata di 2 anni, con conseguente contestuale limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori in relazione a tale specifico aspetto;
c) i Servizi sociali territorialmente competenti (che allo stato si individuano in quelli del Comune di sono incaricati di: Pt_2
- proseguire con il monitoraggio del nucleo familiare;
- proseguire allo stato l'attuale modalità di frequentazione tra padre e figlie, mediante videochiamata in spazio neutro o comunque alla presenza dell'educatore, valutando se e quando saranno sussistenti i presupposti per procedere all'attivazione di incontri protetti in presenza tra Per_ il padre e le figlie minori ed , con graduale e progressivo ampliamento in base Per_2 all'andamento degli stessi;
- proporre l'attivazione dei percorsi di sostegno per i genitori ritenuti necessari, compresi quello alla genitorialità ovvero di terapia individuale, indirizzando gli stessi agli organismi competenti in relazione alle specifiche necessità di ciascuno;
Per_
- proseguire con il percorso di sostegno psicologico a favore della minore
- proporre gli interventi di sostegno per le minori ritenuti necessari, sia di sostegno psicologico che di assistenza domiciliare;
- relazionare al Giudice tutelare in sede di vigilanza con cadenza semestrale;
d) pone a carico di a titolo di contributo al mantenimento della prole, la somma di euro CP_1
150 mensili per figlia (complessivamente euro 300) da versare a in via Parte_1
anticipata entro il 10 di ogni mese, con decorrenza dal deposito della presente sentenza, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT;
e) le spese straordinarie, per la cui individuazione e disciplina si fa integrale riferimento al
Protocollo in uso presso questo Tribunale, sono poste a carico di entrambi i genitori, in pari misura;
f) l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla madre;
g) compensa integralmente tra le parti le spese di lite, ivi comprese quelle di c.t.u..
Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti, ai Servizi Sociali del
Comune di al Giudice tutelare - in sede. Pt_2
pagina 9 di 10 Lecco, 26/11/2024
Il Giudice rel.
dr.ssa Marta Paganini
Il Presidente
dr. Marco Tremolada
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