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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 15/09/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA presidente relatrice
- dott.ssa Mariadomenica MARCHESE consigliera
- avv. Eustacchio Roberto SIVILLA giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio in grado di appello iscritto al n. 549/19 R.G., vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Genovese Savino Parte_1
APPELLANTE
E in persona del legale rapp.te p.t, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Gennaro Messina
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: contratti bancari
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato il 20.5.08 ( coniuge deceduto dell'appellante) ha Parte_2 convenuto in giudizio la deducendo che, nel rapporto di conto corrente Controparte_2
pagina 1 di 10 con affidamento n. 27/4235 intrattenuto con detta banca dal 1.1.89 al 31.1.97, quest'ultima aveva applicato, illegittimamente, interessi debitori ultra legali non pattuiti e capitalizzati trimestralmente, nonché commissioni di massimo scoperto non dovute. Alla luce di ciò l'attore ha chiesto di accertare l'illegittimità dei tassi di interesse, della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e delle commissioni di massimo scoperto;
di rideterminare il saldo finale in € 102.716,29 e di condannare la banca al pagamento del saldo a titolo di ripetizione di indebito o di ingiustificato arricchimento.
La banca ha eccepito la prescrizione dell'azione proposta dalla parte attrice nonché ha contestato la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto.
2. Con sentenza 281/2019 il Tribunale di Potenza ha accertato che al 31.1.97 il conto corrente presentava un saldo a debito del correntista pari a € 90.794,98 e ha rigettato la domanda attorea, compensando per metà le spese di lite tra le parti e ponendo le spese di ctu a carico per metà di parte attrice e per metà di parte convenuta.
Ha rilevato il primo giudice:
- che l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca è infondata sia con riferimento all'azione di accertamento e rideterminazione del saldo trattandosi di domanda non soggetta a prescrizione, sia con riferimento alla domanda attrice di ripetizione dell'indebito avendo la banca omesso di indicare i versamenti con finalità ripristinatoria e quelli aventi natura solutoria;
in ogni caso il termine di prescrizione decennale decorrente dalla chiusura del rapporto, avvenuta in data 31.1.97, non era ancora decorso avendo subìto un'interruzione con raccomandata del cliente del 22.12.04;
- che, per quanto riguarda il merito, l'attore non aveva prodotto in giudizio il contratto di conto corrente né tutti gli estratti del conto corrente bancario la cui continuità sussisteva soltanto per il periodo compreso tra il 31.7.93 e il 3.1.97;
- che, gravando sul correntista l'onere di ottenere copia dei documenti contabili relativi alle singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni, non poteva essere accolta la sua richiesta di emissione dell'ordine di esibizione dei predetti documenti, ex art. 210 c.p.c., nei confronti della banca;
- che non essendo stata provata l'esistenza di un contratto scritto, risultava illegittima l'applicazione degli interessi ultra legali e la commissione di massimo scoperto, e che pertanto pagina 2 di 10 occorreva rideterminare il saldo applicando gli interessi di cui all'art. 117 tub ed espungere gli importi versati a titolo di cms;
- che, con riferimento alla capitalizzazione trimestrale, le pattuizioni e i comportamenti, non tradotti in patti, che si risolvevano in un'accettazione o in una imposizione unilaterale di disciplina diversa da quella legale, dovevano ritenersi illegittime, con la conseguenza che gli interessi a debito dovevano essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione;
- che, come calcolato dal ctu, emergeva alla data 31.1.97 un saldo a debito del correntista pari ad euro 90.794,98 e che, pertanto, la domanda attorea di condanna al pagamento di somme non poteva essere accolta;
- che sussistevano i presupposti per la parziale compensazione delle spese di lite.
3. La decisione del Tribunale è stata impugnata da unica erede di . Parte_1 Parte_2
3.1. Con il primo motivo di gravame l'appellante ha dedotto la violazione dell'art. 2697 cc in tema di onere della prova derivante dall'avere la sentenza impugnata escluso la ricostruzione totale del rapporto nonostante il correntista abbia prodotto in giudizio gli estratti conto che dimostrano l'esistenza degli interessi ultralegali ed anatocistici e della c.m.s. dei quali assume il pagamento indebito sostenendo, in particolare,
- che la mancanza degli estratti conto relativi a soli 2 mesi (settembre 92 e luglio 93) su di un rapporto di 8 anni non impedisce la ricostruzione dell'intero rapporto;
infatti: a) l'esistenza della continuità contabile deve considerarsi requisito necessario per la quantificazione del saldo finale del rapporto solo quando è la banca ad agire per chiedere la condanna del correntista al pagamento del saldo passivo;
b) non avendo la banca prodotto in giudizio il contratto, si deve ritenere raggiunta la prova che questo non è esistito e, pertanto, non si può calcolare il saldo finale né che siano presenti tutti gli estratti conto senza soluzione di continuità; c) la lacuna contabile si risolve sempre e comunque in un pregiudizio del correntista e mai della banca per tale ragione è priva di logica la decisione di escludere dal conteggio i primi anni del rapporto;
d) la mancata ricostruzione integrale del rapporto costituisce un premio riconosciuto alla banca per aver violato la normativa relativa al contratto di mandato e l'art. 119 tub.
Alla luce di ciò, citando copiosa giurisprudenza, ha chiesto disporsi una nuova ctu contabile, affinché fossero conteggiati anche gli estratti conto che erano stati esclusi, e, in subordine, ha chiesto di considerare la chiusura del conto alla data 1.1.97 e di quantificare gli importi pagina 3 di 10 indebitamente pagati dal correntista alla data della chiusura del rapporto calcolando la differenza tra il saldo passivo del conto alla data della dichiarata chiusura (il 31/01/1997): lire
285.871.693 a debito del correntista e il saldo della ipotesi ricostruttiva della ctu: lire
175.803.591 a debito del correntista= lire 110,068,102 pari ad € 56.845,43;
3.2. Con il secondo motivo l'appellante ha sostenuto :
- che il primo giudice aveva ritenuto di circoscrivere l'ordine di esibizione ai soli documenti oggetto della domanda stragiudiziale ex art. 119 del tub versati in atti di parte attrice e ciò non era condivisibile, come dimostrato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito;
- che le conseguenze della mancata produzione in giudizio degli indicati documenti erano:
l'azzeramento del primo saldo a debito del correntista e quindi del saldo alla data del
01/01/1989 (in caso di accoglimento del presente appello) oppure del saldo alla data del
01/08/1993 (in caso di rigetto del primo motivo di appello) e la ricostruzione dell'intero rapporto di conto corrente a prescindere dalla mancanza dei due mesi sopra indicata.
Si è costituita che, via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello in quanto non risulta provata la qualifica di erede della e, nel merito, ha Pt_1
chiesto il rigetto dell'appello. Ha, inoltre proposto appello incidentale condizionato all'accoglimento delle avverse domande , con il quale ha chiesto di riformare la sentenza nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione e per l'effetto di dichiarare la prescrizione delle rimesse effettuate in epoca antecedente il decennio rispetto alla notifica della citazione in primo grado;
in via gradata, di ritenere prescritte tutte le rimesse avente natura ripristinatoria, e per l'effetto disporre un ricalcolo considerando sia l'originario andamento del conto corrente che il criterio di cui all'art. 1194 co. 2 c.c.
4. All'udienza del 25.2.25 la causa è stata riservata per la decisione, con concessione alle parti di sessanta giorni per il deposito e venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità, proposta dalla banca, per non avere fornito idonea dimostrazione della sua qualità di erede. Parte_1
L'eccezione è infondata.
Come stabilito dal consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità
“il soggetto che proponga appello - non diversamente da chi proponga ricorso per cassazione -
pagina 4 di 10 nell'asserita qualità di erede di colui che ha partecipato al precedente grado del giudizio deve allegare la propria "legitimatio ad causam" per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore e fornirne, quindi, tramite le opportune produzioni documentali, la necessaria dimostrazione, provando sia il decesso della parte originaria, sia
l'asserita qualità di erede[…]” (Cass. 13685/2006)
Ebbene, nel caso di specie, parte appellante ha documentato sia il decesso della parte originaria del giudizio, , avvenuto il 20.9.2018 ( v. rinuncia all'eredità dei figli del de cuius, in Parte_2 atti) , sia la sua qualità di erede mediante la produzione del certificato di matrimonio.
Posto che è stato dimostrato il rapporto di coniugio tra l'appellante e l'originaria parte processuale, , occorre considerare ulteriormente che l'accettazione dell'eredità può Parte_2
essere anche tacita e può desumersi dall'esercizio dell'azione giudiziale da parte del soggetto che assume essere erede, come avvenuto nel caso di specie (cfr. Cass. 14288/2025).
6. Passando ad esaminare il merito della controversia, l'appello non merita accoglimento.
6.1. Col primo motivo parte appellante sostiene che l'assenza di due soli estratti conto non avrebbe potuto impedire al ctu di ricostruire il rapporto per tutta la sua durata (a partire dal
1989), giacché con la ricostruzione a partire dal 1993 era stata omessa l'analisi di ben quattro anni e mezzo a fronte della durata di otto anni del rapporto contrattuale. A dire dell'appellante
(punto a), l'esistenza della continuità contabile deve considerarsi requisito necessario per la quantificazione del saldo finale del rapporto solo quando sia la banca ad agire per chiedere la condanna del correntista al pagamento del saldo passivo del conto.
Il motivo è infondato perché la continuità contabile deve sussistere a prescindere da quale delle due parti agisca in giudizio, essendo differenti soltanto le conseguenze che derivano dalla mancata documentazione relativa a periodi intermedi del rapporto: per la banca, il calcolo del dovuto potrà farsi azzerando i soli saldi intermedi;
per il correntista, se sostiene che in quei periodi si è accumulata una somma a suo credito o un minore importo a suo debito, lo deve provare;
in caso contrario, beneficerà del meccanismo di azzeramento del saldo o dei saldi intermedi.
E', infatti, ormai consolidato il principio stabilito dalla EM Corte , pienamente condiviso da questa Corte, secondo il quale “in tema di rapporti bancari regolati in conto corrente, ove la banca agisca in giudizio per il pagamento dell'importo risultante a saldo passivo ed il
pagina 5 di 10 correntista chieda, a sua volta, la rideterminazione del saldo, concludendo per la condanna dell'istituto di credito a pagare la differenza in proprio favore o per l'accoglimento della domanda principale in misura inferiore, l'eventuale carenza di alcuni estratti conto o, comunque di altra documentazione che consenta l'integrale ricostruzione dell'andamento del rapporto, comporta che: a) per quanto riguarda la banca, il calcolo del dovuto potrà farsi:
a.1) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto azzerando il saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e procedendo, poi, alla rideterminazione del saldo finale utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura del conto o alla data della domanda;
a.2) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, azzerando i soli saldi intermedi, intendendosi con tale espressione che non si dovrà tenere conto di quanto eventualmente accumulatosi nel periodo non coperto da documentazione, sicché si dovrà ripartire, nella prosecuzione del ricalcolo, dalla somma che risultava a chiusura dell'ultimo estratto conto disponibile;
b) per quanto riguarda, invece, il correntista che lamenti
l'illegittimo addebito di importi non dovuti a vario titolo e ne chieda la restituzione, il calcolo del dovuto potrà farsi tenendo conto che: b.1) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto, egli o dimostra l'eventuale vantata esistenza di un saldo positivo in suo favore, o di un minore saldo negativo a suo carico o beneficia comunque dell'azzeramento del saldo di partenza del primo estratto conto disponibile
(ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e della successiva rideterminazione del saldo finale avvenuta utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura o alla data della domanda;
b.2) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, anche in tal caso, egli, se sostiene che in quei periodi si è accumulata una somma a suo credito o un minore importo a suo debito per effetto di interessi o commissioni non dovute, lo deve provare, producendo la corrispondente documentazione che, in tal caso, però, nuovamente sarà utilizzabile anche per la controparte, secondo il meccanismo di acquisizione processuale;
in caso contrario, lo stesso beneficerà del meccanismo di azzeramento del o dei saldi intermedi, con il risultato che la banca, per quel o quei periodi, non ottiene niente ed il correntista, per lo stesso o gli stessi
pagina 6 di 10 periodi, nulla recupera;
così da prevenire, in definitiva, il rischio di due saldi difformi per la banca o il correntista all'esito del ricalcolo” (Cass n. 1763 del 17/01/2024).
Secondo l'appellante, inoltre, la lacuna contabile, ove esistente, si risolverebbe sempre e comunque in un pregiudizio per il correntista e che la banca, non avendo fornito la documentazione necessaria a ricostruire l'intero rapporto, sarebbe incorsa nella violazione del contratto di mandato e dell'art. 119 tub. Quest'ultimo punto verrà esaminato nel motivo 2
(punto 6.2.). Relativamente, invece, al pregiudizio subito dal correntista, si rileva che è il correntista che agisce per la ripetizione dell'indebito tenuto a provare i pagamenti, la mancanza di una valida "causa debendi" e che è onerato della ricostruzione dell'intero andamento del rapporto “con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione.” (cfr.
Cass n. 30822 del 28/11/2018 ).
Da quanto detto deriva che l'incompletezza documentale concernente gli estratti conto si ripercuote in danno del correntista, su cui – si è detto - grava l'onere di provare il fatto costituivo della propria domanda e, in assenza di diverse evidenze probatorie, il conteggio del dare e avere deve essere effettuato partendo dal primo saldo disponibile e presente agli atti, come è stato fatto nel caso di specie con la ctu espletata nel giudizio di primo grado, che pertanto, si rivela corretta ed esaustiva.
E' pacifico che in tema di rapporti di conto corrente bancario, ogni qualvolta sia accertata la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, la proposizione di contrapposte domande della banca e del correntista implica che ciascuna di esse sia onerata della prova della propria pretesa, sicché, in assenza di elementi di prova suscettibili di consentire l'accertamento del saldo del conto nel periodo non documentato, e in mancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifica l'esistenza di un credito o di un debito di un certo importo con riferimento a tale arco temporale, deve procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere, con riguardo al periodo successivo per il quale constano gli estratti conto, “procedendosi all'azzeramento del saldo iniziale del primo di detti estratti conto” (v. Cass n. 27362/2022).
Priva di pregio si rivela anche la domanda subordinata dell'appellante con la quale ha chiesto di considerare la chiusura del conto alla data 1.1.97 e di quantificare gli importi indebitamente pagina 7 di 10 pagati dal correntista alla data della chiusura del rapporto calcolando la differenza tra il saldo passivo del conto alla data della dichiarata chiusura (il 31/01/1997): lire 285.871.693 a debito del correntista e il saldo della ipotesi ricostruttiva della ctu: lire 175.803.591 a debito del correntista= lire 110,068,102 pari ad € 56.845,43. A tale riguardo si fa rivelare, infatti, che gli importi indebitamente versati dal correntista, a titolo di commissioni e interessi non dovuti, sono stati già stati espunti dal ctu nella rideterminazione del saldo del conto corrente e, all'esito, è emerso comunque il saldo a debito del correntista come quantificato nella relazione tecnica.
Alla luce delle precedenti considerazioni e dei principi di diritto sopra enunciati con specifico riguardo alla distribuzione dell'onere probatorio tra le parti, si ritiene che tutte le doglianze dell'appellante riguardanti la ricostruzione del saldo nei periodi non documentati nonchè la valenza della lacuna contabile e delle scritture intermedie, siano infondate.
6.2 Con il secondo motivo di appello, si è doluta del capo della sentenza in cui si Pt_1
afferma che “la sola domanda di emissione dell'ordine di esibizione ex art. 210 e 119 del tub che possa essere ammissibile sia quella preceduta da una preventiva domanda stragiudiziale”
(pag. 18 atto di appello).
Anche questo motivo è infondato.
È principio consolidato quello per cui “il diritto del cliente di ottenere, ex art. 119, comma 4,
d.lgs. n. 385 del 1993, la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio può essere esercitato, nei confronti della banca inadempiente, attraverso un'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. nel corso di un giudizio, a condizione che la documentazione invocata sia stata precedentemente fatta oggetto di richiesta - non necessariamente stragiudiziale - e siano decorsi novanta giorni senza che l'istituto di credito abbia proceduto alla relativa consegna” (Ordinanza n. 23861 del 01/08/2022).
Nl caso di specie il correntista, prima del giudizio, aveva chiesto alla banca, con raccomandata
6.9.07, soltanto gli estratti conto successivi al 30.6.97, documentazione questa del tutto ininfluente per il giudizio in oggetto risultando pacifico che il rapporto di c/c per cui è causa è stato chiuso in data 31.1.97. Ne consegue che la richiesta del correntista nei confronti della banca avrebbe dovuto riguardare gli estratti di c/c mancanti riferibili ai periodi in cui era in pagina 8 di 10 corso il rapporto contrattuale ma ciò non è stato fatto dalla parte interessata la cui inerzia ha, pertanto, precluso l'accoglimento dell'istanza dell'ordine di esibizione ex art 210 cpc..
Il correntista può dunque esercitare in sede giudiziale, attraverso l'istanza di cui all'articolo 210
c.p.c., il diritto di richiedere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni realizzatesi negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, ma solo a condizione, che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato (cfr. ordinanza di cui sopra pag. 5).
Più in generale, l'ordine di esibizione, subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118,119 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c., costituisce uno strumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante ed è comunque espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito;
né, in particolare, può essere ordinata, ai sensi dell'art
.210 c.p.c., l'esibizione in giudizio di un documento di una parte o di un terzo, allorquando l'interessato può di propria iniziativa acquisirne una copia e produrla in causa ( v. Cass n. .
31251 /2021; n. 9514 del 1999 e n. 19475 del 2005)
È di conseguenza corretta, e va confermata, la statuizione del primo giudice sul punto.
7. Stante il rigetto dell'appello principale deve ritenersi assorbita la pronuncia sull'appello incidentale essendo stato proposto dalla banca soltanto in via condizionata ossia solo nella ipotesi di accoglimento dell'appello principale
8. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8.10.2022 ed entrato in vigore dal 23.10.2022 - tenuto conto del valore della causa e dei parametri minimi.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quatequater D.P.R.
115/2002, per il versamento a carico della parte soccombente dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
-Rigetta l'appello, con assorbimento dell'appello incidentale proposto dalla parte appellata;
pagina 9 di 10 -Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellata che si liquidano in euro 7160,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quatequater D.P.R.
115/2002, per il versamento a carico della parte soccombente dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio telematica del 15 settembre 2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Lucia Gesummaria
pagina 10 di 10