Articolo 55 della Legge 28 febbraio 1969, n. 21
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15 marzo 1969
Art. 55.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate dei Patrimoni riuniti ex economali, di cui all' articolo 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848 , nonche' il pagamento delle spese dei Patrimoni predetti, per l'anno finanziario 1969, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno (Appendice n. 3).
Per gli effetti di cui all' articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sulla contabilita' generale dello Stato, sono considerate "spese obbligatorie e d'ordine" del bilancio dei Patrimoni riuniti ex economali, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.
I capitoli dello stato di previsione della spesa dei Patrimoni riuniti ex economali a favore dei quali e' data facolta' di iscrivere somme in applicazione del disposto dell' articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sulla contabilita' generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 2 annesso al bilancio predetto.

Entrata in vigore il 15 marzo 1969