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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/07/2025, n. 3195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3195 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 6153/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta della causa disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 2.7.2025, lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n.R.G. 6153/2022
TRA
, rapp.to e difeso come in atti dall'avv. Carotenuto Domenico;
Parte_1
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso come in atti CP_1
Resistente
Oggetto: indennità – rendita vitalizia CP_1
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.05.2022 parte ricorrente in epigrafe deduceva di lavorare alle dipendenze della con sede legale in Caserta (CE), con mansioni di operaio Controparte_2 metalmeccanico manovale all'assemblaggio elettrico, e di svolgere le sue mansioni presso il cantiere mobile di Napoli, quando ha subito un infortunio sul lavoro.
Nello specifico, il ricorrente subiva una lesione all'occhio destro, causata da una scheggia di ferro saltata in seguito ad un colpo di mazzola, e ciò nello svolgimento delle mansioni a cui era preposto, riportando, a seguito dell'incidente, lesioni personali all'occhio destro e gravi danni permanenti, che rendevano necessaria una visita presso il pronto soccorso dell' e la sottoposizione Parte_2
a trattamenti medici.
In seguito alla comunicazione al proprio datore di lavoro dell'infortunio, quest'ultimo denunciava all' l'accaduto e l'Istituto, effettuate le dovute visite di controllo, quantificava i postumi CP_1 dell'infortunio in misura pari allo 3% e l'inabilità lavorativa dal 10/08/2020 al 15/11/2020, per un totale di 98 giorni.
Nonostante tale riconoscimento, lo stesso ente non erogava le somme dovute a titolo di inabilità temporanea;
inoltre, non unificava, nonostante la richiesta del ricorrente, il danno biologico, quantificato nella misura del 3%, alle altre somme dovute dallo stesso ente a causa della malattia professionale quantificata prima nello 7% e poi nel 10%, in seguito a collegiale medica.
Infine, con provvedimento del 04/02/2021 l'ente negava la pratica per assenza di documentazione valida, ovvero la presentazione di denuncia di infortunio da parte del datore di lavoro, ma il ricorrente provvedeva prontamente ad integrare la documentazione richiesta e ad inoltrare la richiesta di ricongiungimento delle somme dovute.
A causa del mancato riscontro da parte dell' , il ricorrente si rivolgeva al presente Tribunale e CP_1
contestava le motivazioni addotte dall'Istituto assicuratore per escludere l'indennizzabilità dell'infortunio.
Ciò premesso, il ricorrente in epigrafe concludeva chiedendo di accertare e dichiarare che l'infortunio subito ha origine professionale e che dallo stesso sono derivati postumi invalidanti in misura pari al
3%, o comunque superiori allo 0%, e per l'effetto chiedeva condannare l' al pagamento in suo CP_3 favore di un'indennità per inabilità temporanea assoluta per un periodo pari a 98 giorni nonché al maggiore avere del danno biologico a far data dal 9.8.2020, il tutto oltre interessi e rivalutazione, vinte le spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' chiedendo a vario titolo il rigetto del CP_1 ricorso.
In corso di causa veniva ammessa ed espletata la prova orale con l'escussione di un teste, avendo parte ricorrente poi rinunciato all'escussione del secondo teste ammesso, e successivamente veniva disposto l'accertamento peritale sulla persona del ricorrente, nominando all'uopo CTU il dott.
. Persona_1
Disposta la trattazione scritta della causa ex art 127 ter c.p.c. per l'udienza, letta la perizia e le note scritte depositate, è pronunciata la presente sentenza.
Ciò brevemente premesso, il ricorso merita accoglimento per quanto di ragione.
Non vi sono dubbi che il sinistro occorso al ricorrente sia in rapporto di causalità con le lesioni riportate, secondo quanto emerge dall'esame degli atti, dalle dichiarazioni rese dal teste TE
, collega del ricorrente e della veridicità elle cui dichiarazioni non v'è motivo di dubitare, e
[...]
Per_ secondo quanto riscontrato dal ctu dott. all'esito della visita peritale sulla persona del ricorrente e della documentazione depositata in atti. Il teste ha difatti affermato all'udienza del 29.1.2025: “indifferente; conosco il signor Pt_1
perché lavoriamo insieme da parecchi anni, facciamo le fibre ottiche, lavoriamo per la Ditta Item.
Lavoriamo insieme da circa 10 anni, io lavoro più tempo lì rispetto a lui. Adr il lavora Pt_1
come operaio, invece io guido lo scavatore, spesso usciamo insieme. ha avuto un incidente Pt_1
sul lavoro, non ricordo con precisione quando, eravamo a Napoli, non ricordo dove, ricordo che stavamo cambiando l'ampenna davanti allo scavatore, dove ci sono degli spinotti che lo mantengono, lui stava togliendo gli spinotti con un martello più grande e una scheggia dello spinotto gli finì nell'occhio, se non sbaglio, il destro. Io l'ho accompagnato in ospedale, mi sembra al vecchio
io sono rimasto fuori perché ero al furgone e quando è tornato, ho visto che l'hanno Per_2 medicato, aveva una benda sull'occhio.”
Il CTU, sulla base di quanto emerso dall'analisi della documentazione sanitaria disponibile e di quanto accertato nel corso della visita medica sulla persona del ricorrente, ha ritenuto il affetto da Pt_1 esiti di trauma all'occhio destro.
Le lesioni oculari sono state riscontrate presso l'Ospedale dei Pellegrini di Napoli ove si è anche proceduto alla rimozione di un corpo estraneo endobulbare (scheggia metallica) all'occhio destro.
Allo stato – afferma il ctu - residua una lieve ptosi della palpebra superiore a destra post-chirurgica, una lieve opacità del cristallino, esiti di vitrectomia con lievi segni retinici periferici, mentre l'occhio di sinistra è nella normalità.
Le lesioni riportate non sono espressamente contemplate nella tabella valutativa per cui il ctu ha proceduto in via analogica, complessivamente considerando la lieve lesione retinica periferica (non e interessata la visione centrale) a ore 9 e la ptosi palpebrale si ricorre al codice 385, ha concluso ritenendo di concordare con la valutazione al 3%. CP_1
Al ricorrente è stata riconosciuta un invalidità del 7% per una radicolopatia di LA/L5 che in sede di visita collegiale è stata rideterminata nel 10% (28.04.2022).
II DM 12.07.2000 dispone che nel caso di danni composti, vale a dire comprensivi di più menomazioni, la valutazione non potrà essere il risultato della somma delle singole menomazioni tabellate. In tali casi, infatti, si dovrà procedere a stima complessiva del danno con riferimento all'entità del pregiudizio effettivo dell'apparato e della funzione interessata dalle menomazioni: ne consegue la valutazione complessiva dei postumi al 12%.
Il CTU quindi ha concluso ritenendo che la riduzione permanente dell'attitudine lavorativa e la menomazione all'integrità psico-fisica lamentate dall'istante e riscontrate sono conseguenti all'infortunio lavorativo del 09.08.2020. Non risultano dalla documentazione disponibile precedenti morbosi interessanti la validità del periziando in epoca anteriore ai fatti di causa aventi incidenza sulle menomazioni da infortunio lavorativo di cui è causa, ma sussistono infermità lavorative interessanti la validità del periziando non concorrenti. Gli esiti di carattere permanente derivati dalla vicenda di cui è causa sono stabilizzati, non suscettibili di ulteriore recupero funzionale. La durata dell'inabilità temporanea assoluta è stata di 98 giorni.
La percentuale di riduzione dell'attitudine lavorativa per il ctu è pari al 3% (tre) dal 09.08.2020, con riferimento alla tabella delle menomazioni di cui all'allegato 1 al D. Lgs. n. 38/2000.
Il ctu ha poi precisato che, per effetto di altra invalidità coesistente, riconosciuta dall' il CP_1
28.04.2022 pari al 10%, come da documentazione depositata, l'invalidità complessiva del ricorrente
è pari al 12% (dodici), a far data dal 28.02.2022.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU sono esaustive, chiare, ben motivate e coerenti con la documentazione in atti, e sono pertanto qui integralmente condivise e fatte proprie.
Val la pena, infine, ribadire a tale scopo che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione, con condanna dell' alla CP_1
corresponsione delle relative somme in favore del . Parte_3
Le spese di lite, ivi incluse le spese di ctu, liquidate con separato decreto, sono liquidate secondo la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni avversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara che il ricorrente ha subito un infortunio professionale in data 9.8.2020 per il quale ha riportato postumi invalidanti nella misura del 3% (tre), oltre 98 giorni di ITT e che ha un'invalidità complessiva pari al 12% (dodici) a far data dal
28.02.2022, condannando l' a corrispondere le relative somme in favore del ricorrente;
CP_1
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 2.538,00 per CP_1 compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi;
- spese di CTU come da separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 23/07/2025.
Il giudice del lavoro
dott.ssa Federica Izzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta della causa disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 2.7.2025, lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n.R.G. 6153/2022
TRA
, rapp.to e difeso come in atti dall'avv. Carotenuto Domenico;
Parte_1
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso come in atti CP_1
Resistente
Oggetto: indennità – rendita vitalizia CP_1
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.05.2022 parte ricorrente in epigrafe deduceva di lavorare alle dipendenze della con sede legale in Caserta (CE), con mansioni di operaio Controparte_2 metalmeccanico manovale all'assemblaggio elettrico, e di svolgere le sue mansioni presso il cantiere mobile di Napoli, quando ha subito un infortunio sul lavoro.
Nello specifico, il ricorrente subiva una lesione all'occhio destro, causata da una scheggia di ferro saltata in seguito ad un colpo di mazzola, e ciò nello svolgimento delle mansioni a cui era preposto, riportando, a seguito dell'incidente, lesioni personali all'occhio destro e gravi danni permanenti, che rendevano necessaria una visita presso il pronto soccorso dell' e la sottoposizione Parte_2
a trattamenti medici.
In seguito alla comunicazione al proprio datore di lavoro dell'infortunio, quest'ultimo denunciava all' l'accaduto e l'Istituto, effettuate le dovute visite di controllo, quantificava i postumi CP_1 dell'infortunio in misura pari allo 3% e l'inabilità lavorativa dal 10/08/2020 al 15/11/2020, per un totale di 98 giorni.
Nonostante tale riconoscimento, lo stesso ente non erogava le somme dovute a titolo di inabilità temporanea;
inoltre, non unificava, nonostante la richiesta del ricorrente, il danno biologico, quantificato nella misura del 3%, alle altre somme dovute dallo stesso ente a causa della malattia professionale quantificata prima nello 7% e poi nel 10%, in seguito a collegiale medica.
Infine, con provvedimento del 04/02/2021 l'ente negava la pratica per assenza di documentazione valida, ovvero la presentazione di denuncia di infortunio da parte del datore di lavoro, ma il ricorrente provvedeva prontamente ad integrare la documentazione richiesta e ad inoltrare la richiesta di ricongiungimento delle somme dovute.
A causa del mancato riscontro da parte dell' , il ricorrente si rivolgeva al presente Tribunale e CP_1
contestava le motivazioni addotte dall'Istituto assicuratore per escludere l'indennizzabilità dell'infortunio.
Ciò premesso, il ricorrente in epigrafe concludeva chiedendo di accertare e dichiarare che l'infortunio subito ha origine professionale e che dallo stesso sono derivati postumi invalidanti in misura pari al
3%, o comunque superiori allo 0%, e per l'effetto chiedeva condannare l' al pagamento in suo CP_3 favore di un'indennità per inabilità temporanea assoluta per un periodo pari a 98 giorni nonché al maggiore avere del danno biologico a far data dal 9.8.2020, il tutto oltre interessi e rivalutazione, vinte le spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' chiedendo a vario titolo il rigetto del CP_1 ricorso.
In corso di causa veniva ammessa ed espletata la prova orale con l'escussione di un teste, avendo parte ricorrente poi rinunciato all'escussione del secondo teste ammesso, e successivamente veniva disposto l'accertamento peritale sulla persona del ricorrente, nominando all'uopo CTU il dott.
. Persona_1
Disposta la trattazione scritta della causa ex art 127 ter c.p.c. per l'udienza, letta la perizia e le note scritte depositate, è pronunciata la presente sentenza.
Ciò brevemente premesso, il ricorso merita accoglimento per quanto di ragione.
Non vi sono dubbi che il sinistro occorso al ricorrente sia in rapporto di causalità con le lesioni riportate, secondo quanto emerge dall'esame degli atti, dalle dichiarazioni rese dal teste TE
, collega del ricorrente e della veridicità elle cui dichiarazioni non v'è motivo di dubitare, e
[...]
Per_ secondo quanto riscontrato dal ctu dott. all'esito della visita peritale sulla persona del ricorrente e della documentazione depositata in atti. Il teste ha difatti affermato all'udienza del 29.1.2025: “indifferente; conosco il signor Pt_1
perché lavoriamo insieme da parecchi anni, facciamo le fibre ottiche, lavoriamo per la Ditta Item.
Lavoriamo insieme da circa 10 anni, io lavoro più tempo lì rispetto a lui. Adr il lavora Pt_1
come operaio, invece io guido lo scavatore, spesso usciamo insieme. ha avuto un incidente Pt_1
sul lavoro, non ricordo con precisione quando, eravamo a Napoli, non ricordo dove, ricordo che stavamo cambiando l'ampenna davanti allo scavatore, dove ci sono degli spinotti che lo mantengono, lui stava togliendo gli spinotti con un martello più grande e una scheggia dello spinotto gli finì nell'occhio, se non sbaglio, il destro. Io l'ho accompagnato in ospedale, mi sembra al vecchio
io sono rimasto fuori perché ero al furgone e quando è tornato, ho visto che l'hanno Per_2 medicato, aveva una benda sull'occhio.”
Il CTU, sulla base di quanto emerso dall'analisi della documentazione sanitaria disponibile e di quanto accertato nel corso della visita medica sulla persona del ricorrente, ha ritenuto il affetto da Pt_1 esiti di trauma all'occhio destro.
Le lesioni oculari sono state riscontrate presso l'Ospedale dei Pellegrini di Napoli ove si è anche proceduto alla rimozione di un corpo estraneo endobulbare (scheggia metallica) all'occhio destro.
Allo stato – afferma il ctu - residua una lieve ptosi della palpebra superiore a destra post-chirurgica, una lieve opacità del cristallino, esiti di vitrectomia con lievi segni retinici periferici, mentre l'occhio di sinistra è nella normalità.
Le lesioni riportate non sono espressamente contemplate nella tabella valutativa per cui il ctu ha proceduto in via analogica, complessivamente considerando la lieve lesione retinica periferica (non e interessata la visione centrale) a ore 9 e la ptosi palpebrale si ricorre al codice 385, ha concluso ritenendo di concordare con la valutazione al 3%. CP_1
Al ricorrente è stata riconosciuta un invalidità del 7% per una radicolopatia di LA/L5 che in sede di visita collegiale è stata rideterminata nel 10% (28.04.2022).
II DM 12.07.2000 dispone che nel caso di danni composti, vale a dire comprensivi di più menomazioni, la valutazione non potrà essere il risultato della somma delle singole menomazioni tabellate. In tali casi, infatti, si dovrà procedere a stima complessiva del danno con riferimento all'entità del pregiudizio effettivo dell'apparato e della funzione interessata dalle menomazioni: ne consegue la valutazione complessiva dei postumi al 12%.
Il CTU quindi ha concluso ritenendo che la riduzione permanente dell'attitudine lavorativa e la menomazione all'integrità psico-fisica lamentate dall'istante e riscontrate sono conseguenti all'infortunio lavorativo del 09.08.2020. Non risultano dalla documentazione disponibile precedenti morbosi interessanti la validità del periziando in epoca anteriore ai fatti di causa aventi incidenza sulle menomazioni da infortunio lavorativo di cui è causa, ma sussistono infermità lavorative interessanti la validità del periziando non concorrenti. Gli esiti di carattere permanente derivati dalla vicenda di cui è causa sono stabilizzati, non suscettibili di ulteriore recupero funzionale. La durata dell'inabilità temporanea assoluta è stata di 98 giorni.
La percentuale di riduzione dell'attitudine lavorativa per il ctu è pari al 3% (tre) dal 09.08.2020, con riferimento alla tabella delle menomazioni di cui all'allegato 1 al D. Lgs. n. 38/2000.
Il ctu ha poi precisato che, per effetto di altra invalidità coesistente, riconosciuta dall' il CP_1
28.04.2022 pari al 10%, come da documentazione depositata, l'invalidità complessiva del ricorrente
è pari al 12% (dodici), a far data dal 28.02.2022.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU sono esaustive, chiare, ben motivate e coerenti con la documentazione in atti, e sono pertanto qui integralmente condivise e fatte proprie.
Val la pena, infine, ribadire a tale scopo che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione, con condanna dell' alla CP_1
corresponsione delle relative somme in favore del . Parte_3
Le spese di lite, ivi incluse le spese di ctu, liquidate con separato decreto, sono liquidate secondo la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni avversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara che il ricorrente ha subito un infortunio professionale in data 9.8.2020 per il quale ha riportato postumi invalidanti nella misura del 3% (tre), oltre 98 giorni di ITT e che ha un'invalidità complessiva pari al 12% (dodici) a far data dal
28.02.2022, condannando l' a corrispondere le relative somme in favore del ricorrente;
CP_1
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 2.538,00 per CP_1 compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi;
- spese di CTU come da separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 23/07/2025.
Il giudice del lavoro
dott.ssa Federica Izzo