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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 03/06/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 2671/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Giuseppe Laghezza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2671 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2023, trattenuta in decisione in data 10.04.2025, vertente tra
(c.f. ), nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Pisa, via Collodi n. 4, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Luigi P. Murciano e
Alessandra Giambelluca ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo sito in San Giuliano
(PI) loc. Ghezzano La Fontina via G. Carducci n. 13
attrice e
(c.f. ), nata a [...] il [...], residente in [...] C.F._2
8, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Sandra Munno ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Pisa via Roma n. 9
convenuta
vv. (c.f. ), nella qualità di amministratore di sostegno CP_2 CP_3 C.F._3
della SI.ra , nominata nella procedura n. 2265/2021 presso il Tribunale di Pisa CP_4
convenuta contumace
Oggetto: Declaratoria di nullità di rinuncia all'eredità
Conclusioni delle parti costituite: come da rispettive note scritte depositate entrambe in data
07.02.2025
*****************************
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Breve excursus processuale
Con atto di citazione ritualmente notificato , rappresentata e difesa come in atti, Parte_1 conveniva in giudizio e avv. , quest'ultima quale amministratore di CP_1 CP_2 CP_3 sostegno di , onde sentir accogliere le seguenti conclusioni: “In via principale, previa CP_4 declaratoria di nullità dell'atto di rinuncia all'eredità del SI. sottoscritto in data CP_5
14.10.2013 dalle SI.re e , rispettivamente coniuge e figlia del de CP_4 Parte_1 cuius, dichiarare queste ultime eredi legittime del SI. e, per l'effetto, disporre la CP_5 delazione dell'eredità in favore delle medesime, pro quota. Conseguentemente, ordinare alla convenuta, SI.ra , di rendere il conto della gestione dei beni ereditari;
- in subordine, CP_1 nell'ipotesi in cui si ritenesse di poter pronunciare declaratoria di nullità soltanto con riferimento alla rinuncia all'eredità sottoscritta dal coniuge del de cuius, SI.ra , disporre la CP_4 delazione dell'eredità in favore della stessa nella misura di ½ dell'asse ereditario.
Conseguentemente, ordinare alla convenuta, SI.ra , di rendere il conto della gestione dei CP_1 beni ereditari.”
Deduceva in particolare l'attrice, a sostegno delle proprie richieste, che:
- ella istante, unitamente alla propria MA , aveva posto in essere atti dispositivi CP_4 integranti accettazione tacita dell'eredità di ai sensi dell'art. 476 del codice civile, CP_6
rendendo quindi nullo l'atto di rinuncia del 14.10.2013;
- era, attualmente, beneficiaria dell'amministrazione di sostegno di cui al CP_4 procedimento n. 2265/2021 presso il Tribunale di Pisa, nell'ambito del quale era stata nominata amministratore l'avv. Controparte_7
- il proprio interesse a promuovere azione di nullità della rinuncia all'eredità sottoscritta dalla risiedeva nell'opportunità che quest'ultima venisse a disporre delle maggiori risorse che CP_4
sarebbero derivate dall'acquisizione del patrimonio ereditario, utili a far fronte alle eSIenze di vita della medesima, senza la necessità dell'ausilio economico della figlia, odierna attrice;
- in secondo luogo, inoltre, era ravvisabile il proprio interesse a divenire in futuro -quale chiamata all'eredità al momento dell'apertura della successione della MA , CP_4
qualora quest'ultima le fosse premorta- erede di un patrimonio della MA le cui consistenze fossero comprensive anche di quanto dalla stessa ereditato dal marito;
- il presente giudizio era volto, quindi, a ottenere la declaratoria di nullità della rinuncia all'eredità sottoscritta sia da lei attrice sia dalla MA , quali chiamate all'eredità, CP_4
nelle rispettive qualità di figlia e coniuge superstite di , e, quindi, ad acquisire CP_5
la qualità di eredi legittime dello stesso e, per l'effetto, sentir disporre la delazione di eredità in favore delle medesime, pro quota. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 8.11.2023 si costituiva in giudizio CP_1
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Respingere la domanda perché
[...]
improcedibile e/o inammissibile e/o infondata con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge anche ai fini della condanna alle spese.”
La convenuta deduceva, al riguardo, che:
- la domanda formulata dall'attrice difettava del requisito della legittimazione ad agire, avendo la agito per ottenere una pronuncia nell'interesse della MA, invocando altresì CP_5
l'istituto della rinuncia tacita all'eredità in assenza dei requisiti di legge;
- segnatamente, in ordine alla domanda avanzata nell'interesse della MA , CP_4
l'inammissibilità della stessa discendeva dal disposto dell'art. 81 c.p.c., a mente del quale il promuovere, fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, un'azione diretta a far valere nel processo, in nome proprio, un diritto altrui si traduceva in un difetto di legitimatio ad causam, rilevabile anche d'ufficio;
- in subordine l'attrice difettava anche dell'ulteriore requisito dell'interesse ad agire, non avendo formalizzato un'espressa accettazione dell'eredità entro il termine decennale di prescrizione;
- nel merito, gli atti dispositivi dedotti non integravano condotte idonee a configurare ipotesi di accettazione tacita dell'eredità.
Alla prima udienza, celebratasi in data 18.1.2024 e differita al 8.2.2024, questo giudice si riservava la decisione sull'ammissibilità delle produzioni documentali depositate da parte attrice e, con ordinanza del 10.6.2024, dichiarava l'inammissibilità di tali produzioni, rinviando la causa all'udienza del 10.4.2025 per la rimessione in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito delle memorie finali, al quale incombente le parti provvedevano nel termine di legge: sì che alla suddetta udienza del 10.4.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
************************
Merito della lite e motivi della decisione
Deve, in primis, essere dichiarata la contumacia di avv. quale amministratore di CP_2 CP_3
sostegno di , non essendosi la stessa costituita in giudizio pur avendo ricevuto rituale CP_4 notifica dell'atto introduttivo nel rispetto del termine a comparire previsto dalla legge.
Venendo al merito del presente giudizio, lo stesso è stato introdotto da , come Parte_1
evidenziato nella parte espositiva, al fine di ottenere la declaratoria di nullità della propria rinuncia all'eredità di e di quella effettuata, sempre con riferimento a tale eredità, della MA CP_8 dell'attrice, : ciò in ragione di condotte dispositive del patrimonio del de cuius CP_4
asseritamente poste in essere da entrambe le predette e da ritenersi idonee, a detta dell'attrice, a configurare un'ipotesi di accettazione tacita dell'eredità ai sensi dell'art. 476 c.c., tale da rendere nulla la rinuncia all'eredità medesima intervenuta successivamente.
Ciò posto, è da rilevare, riguardo all'invocata declaratoria di nullità della rinuncia all'eredità effettuata da , che ai sensi dell'art. 81 c.p.c. nessuno può far valere in giudizio un diritto CP_4
altrui fuori dei casi espressamente previsti dalla legge.
E, poiché nessuna disposizione normativa prevede la possibilità di una sostituzione processuale riguardo ad azioni quale quella introdotta, nel presente giudizio, dall'attrice, la domanda avanzata da quest'ultima deve essere, nella parte in cui mediante la stessa viene azionato l'asserito diritto di
[...]
a sentir emettere -con le conseguenti declaratorie- l'invocata declaratoria di nullità della CP_4 rinuncia all'eredità da parte di quest'ultima, dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione ad causam in quanto proveniente da soggetto diverso da quello legittimato a proporla.
Né rilevano, in contrario, le deduzioni dell'attrice in ordine a un suo potenziale obbligo alimentare o a un'aspettativa successoria nei confronti della MA , trattandosi di posizioni CP_4 insuscettibili, in mancanza di un'espressa previsione in tal senso, di giustificare una deroga al principio sancito dal succitato art. 81 c.p.c.
Venendo alla domanda di nullità della rinuncia all'eredità avanzata, dall'attrice, nel proprio interesse, deve preliminarmente osservarsi che, ai fini della valutazione della fondatezza o meno della stessa, non può essere tenuta in alcun conto la documentazione, esibita dalla all'udienza del CP_5
8.2.2024, la cui allegazione è stata ritenuta, con l'ordinanza in data 10.6.2024, inammissibile in quanto tardiva.
Premesso quanto sopra, deve notarsi che l'odierna istante ha indicato, quali atti dispositivi integranti la presunta accettazione tacita dell'eredità di : a) l'emissione in data 22.7.2013 su CP_5
disposizione di , dal conto corrente n. 02510000240-6 esclusivamente intestato al de CP_4
cuius, di un assegno circolare di euro 25.000,00; b) l'emissione, del pari su disposizione di
[...]
e sempre in data 22.7.2013, di un ulteriore assegno circolare, di euro 10.000,00 (diecimila/00) CP_4
da un conto corrente cointestato alla stessa e al marito, assegno che veniva versato dalla CP_4 [...]
, in data 22.07.2013, sul proprio conto corrente;
c) l'avvenuta vendita in data 2.10.2013, da parte CP_5
di lei attrice e della propria MA, dell'autovettura Alfa Romeo 147 targata BZ979HH, intestata al Cont de cuius . CP_5
Orbene, tali operazioni non appaiono integrare la prova dell'accettazione tacita dell'eredità di quest'ultimo da parte della . CP_5
E, invero, i succitati prelievi da conto corrente, avvenuti mediante assegni circolari, oltre ad essere attribuiti, dalla stessa attrice, non a se stessa bensì alla propria MA , nulla provano in CP_4 ogni caso, ai fini che ne occupano, in favore della , attesa l'inidoneità della documentazione CP_5
utilizzabile in atti a provare l'avvenuto passaggio di denaro in favore dell'odierna istante.
Giova sottolineare altresì, quanto al prelievo dal conto corrente cointestato al de cuius, l'ulteriore circostanza costituita dal fatto che siffatto prelievo, anche qualora avesse ad oggetto l'intero importo giacente sul conto, non è sufficiente a dimostrare l'accettazione tacita dell'eredità da parte di chi tale prelievo abbia effettuato (cfr. Cass. Sez. 2 ordinanza n. 4320 del 22.2.2018).
A sua volta la vendita dell'autovettura non integra, comprovatamente, i presupposti per ritenere integrata un'accettazione tacita dell'eredità ex art. 476 c.c, in quanto gli atti rilevanti ai fini dell'operatività di tale disposizione devono essere inequivocabilmente incompatibili con la volontà di rinunciare all'eredità o -altrettanto inequivocabilmente- concludenti e SInificativi della volontà di accettare l'eredità stessa (cfr., sul punto, Cass. civ. Sez. 2 n. 10796 del 11.5.2009): il che non risulta dimostrato nel caso concreto, sia perché la vendita di un bene mobile -quale è l'autovettura- del compendio ereditario non costituisce, in difetto di altri e univoci elementi in tal senso, indice certo della suindicata volontà di accettare (arg., in proposito, ex Cass. civ. Sez. 2 n. 4783 del 28.2.2007, che ha ritenuto non costituire accettazione tacita dell'eredità la vendita di alcuni beni mobili componenti il relictum là dove effettuata, dal chiamato, per far fronte a una propria esposizione debitoria), sia perché tale operazione si colloca, temporalmente, a brevissima distanza di tempo
(segnatamente: a soli dodici giorni) dall'intervenuta rinuncia all'eredità di cui trattasi, sì che la sua non inequivoca indicatività della volontà, da parte della di accettare l'eredità stessa si CP_5
appalesa, in assenza di detti univoci elementi di segno contrario, vieppiù evidente.
La domanda avanzata, dall'attrice, nel proprio interesse deve essere, pertanto, disattesa in quanto infondata.
Né tale domanda può essere esaminata -e ritenuta accoglibile- sotto il profilo di quanto previsto dagli artt. 525 c.c. (revoca della rinuncia per successiva accettazione entro il termine di prescrizione del relativo diritto) e 526 c.c. (impugnazione della rinuncia per violenza o dolo).
Va infatti osservato, in primo luogo, che, come statuito dalla prevalente giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto, “nel sistema delineato dagli artt. 519 e 525 c.c., in tema di rinunzia all'eredità, la quale determina la perdita del diritto all'eredità ove ne sopraggiunga l'acquisto da parte degli altri chiamati, l'atto di rinunzia deve essere rivestito di forma solenne (dichiarazione resa davanti a notaio o al cancelliere e iscrizione nel registro delle successioni), con la conseguenza che una revoca tacita della rinunzia è inammissibile” (cfr. Cassaz. civ. Ordinanza n. 37927 del 28/12/2022).
I principi codicistici richiamati nella citata pronuncia impongono quindi, al fine di garantire la certezza, anche nei confronti di terzi, dei rapporti giuridici discendenti dalla successione legittima, che la manifestazione di volontà di revocare la rinuncia sia inequivoca: l'impugnazione della rinuncia è infatti ammessa soltanto nei casi tipici di cui al succitato art. 526 c.c. (violenza o dolo) o, ricorrendone i presupposti, esperendo l'azione revoca della rinuncia di cui al parimenti richiamato art. 525 c.c., da proporre in via autonoma e entro il termine prescrizionale decennale.
In altri termini, a fronte di una rinuncia all'eredità manifestata nelle forme di legge, non è ammissibile una revoca tacita di tale rinuncia, ma occorre che la stessa si sostanzi in un atto formale, oppure che la rinuncia sia impugnata nella ricorrenza delle ipotesi tipizzate dalla legge.
Ora, è agevole evidenziare come parte attrice non abbia inteso promuovere azioni finalizzate a giovarsi dell'applicazione delle norme testè citate, avendo instaurato il presente giudizio al fine di ottenere che fosse acclarata la nullità e/o inefficacia della propria rinuncia espressa all'eredità in conseguenza di condotte, poste in essere in epoca precedente a quest'ultima e implicanti -a suo dire- un'irretrattabile accettazione tacita dell'eredità e non avendo dedotto nessuna delle circostanze di cui agli artt. 525 e 526 c.c. (rispettivamente: condotte successive all'intervenuta rinuncia o vizi del consenso inficianti quest'ultima), nè la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 520 c.c. (nullità della rinuncia sottoposta a condizione o a termine o parziale), di cui per di più non sono stati neppure forniti adeguati riscontri probatori.
E' appena il caso di notare, in ultimo, che la rilevata carenza di prova circa la sussistenza dei presupposti di accoglibilità della domanda attorea non può essere ovviata mediante il ricorso allo strumento dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.. invocato dall'odierna istante, in quanto l'emanazione, nella specie, di tale ordine verrebbe a rivestire una finalità meramente esplorativa o, comunque, sostitutiva dell'onere probatorio facente carico all'attrice medesima (cfr., ex multis,
Cassazione civ. sez. L. n. 24188 del 25.10.2013).
Le spese di lite -in ordine alle quali deve statuirsi unicamente nei rapporti tra le parti costituite- seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, alla luce dei parametri di cui al
D.M. 55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto del valore della controversia
(indeterminabile), dell'attività difensiva in concreto espletata e del livello di complessità della causa, di carattere documentale.
La presente sentenza deve essere, infine, dichiarata provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282
c.p.c..
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) DICHIARA la contumacia di quale amministratore di sostegno di Controparte_7 [...]
; CP_4 2) DICHIARA inammissibile, per difetto di legittimazione ad agire, la domanda avanzata da parte attrice nella parte in cui è diretta a sentir dichiarare, con le conseguenti statuizioni, la nullità della rinuncia all'eredità di effettuata da;
CP_5 CP_9
3) RESPINGE la domanda avanzata dall'attrice medesima nella parte in cui è diretta a sentir dichiarare, con le conseguenti statuizioni, la nullità della rinuncia all'eredità di CP_5
, da lei effettuata;
[...]
4) CONDANNA Del a rifondere ad le spese di lite, che liquida in € Parte_1 CP_1
7.122,00 per competenze, oltre spese generali 15% nonchè IVA e CPA come per legge;
5) DICHIARA, infine, la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282
c.p.c.
Così deciso in Pisa, in data 30.5.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Laghezza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Giuseppe Laghezza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2671 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2023, trattenuta in decisione in data 10.04.2025, vertente tra
(c.f. ), nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Pisa, via Collodi n. 4, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Luigi P. Murciano e
Alessandra Giambelluca ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo sito in San Giuliano
(PI) loc. Ghezzano La Fontina via G. Carducci n. 13
attrice e
(c.f. ), nata a [...] il [...], residente in [...] C.F._2
8, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Sandra Munno ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Pisa via Roma n. 9
convenuta
vv. (c.f. ), nella qualità di amministratore di sostegno CP_2 CP_3 C.F._3
della SI.ra , nominata nella procedura n. 2265/2021 presso il Tribunale di Pisa CP_4
convenuta contumace
Oggetto: Declaratoria di nullità di rinuncia all'eredità
Conclusioni delle parti costituite: come da rispettive note scritte depositate entrambe in data
07.02.2025
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Ragioni di fatto e di diritto della decisione Breve excursus processuale
Con atto di citazione ritualmente notificato , rappresentata e difesa come in atti, Parte_1 conveniva in giudizio e avv. , quest'ultima quale amministratore di CP_1 CP_2 CP_3 sostegno di , onde sentir accogliere le seguenti conclusioni: “In via principale, previa CP_4 declaratoria di nullità dell'atto di rinuncia all'eredità del SI. sottoscritto in data CP_5
14.10.2013 dalle SI.re e , rispettivamente coniuge e figlia del de CP_4 Parte_1 cuius, dichiarare queste ultime eredi legittime del SI. e, per l'effetto, disporre la CP_5 delazione dell'eredità in favore delle medesime, pro quota. Conseguentemente, ordinare alla convenuta, SI.ra , di rendere il conto della gestione dei beni ereditari;
- in subordine, CP_1 nell'ipotesi in cui si ritenesse di poter pronunciare declaratoria di nullità soltanto con riferimento alla rinuncia all'eredità sottoscritta dal coniuge del de cuius, SI.ra , disporre la CP_4 delazione dell'eredità in favore della stessa nella misura di ½ dell'asse ereditario.
Conseguentemente, ordinare alla convenuta, SI.ra , di rendere il conto della gestione dei CP_1 beni ereditari.”
Deduceva in particolare l'attrice, a sostegno delle proprie richieste, che:
- ella istante, unitamente alla propria MA , aveva posto in essere atti dispositivi CP_4 integranti accettazione tacita dell'eredità di ai sensi dell'art. 476 del codice civile, CP_6
rendendo quindi nullo l'atto di rinuncia del 14.10.2013;
- era, attualmente, beneficiaria dell'amministrazione di sostegno di cui al CP_4 procedimento n. 2265/2021 presso il Tribunale di Pisa, nell'ambito del quale era stata nominata amministratore l'avv. Controparte_7
- il proprio interesse a promuovere azione di nullità della rinuncia all'eredità sottoscritta dalla risiedeva nell'opportunità che quest'ultima venisse a disporre delle maggiori risorse che CP_4
sarebbero derivate dall'acquisizione del patrimonio ereditario, utili a far fronte alle eSIenze di vita della medesima, senza la necessità dell'ausilio economico della figlia, odierna attrice;
- in secondo luogo, inoltre, era ravvisabile il proprio interesse a divenire in futuro -quale chiamata all'eredità al momento dell'apertura della successione della MA , CP_4
qualora quest'ultima le fosse premorta- erede di un patrimonio della MA le cui consistenze fossero comprensive anche di quanto dalla stessa ereditato dal marito;
- il presente giudizio era volto, quindi, a ottenere la declaratoria di nullità della rinuncia all'eredità sottoscritta sia da lei attrice sia dalla MA , quali chiamate all'eredità, CP_4
nelle rispettive qualità di figlia e coniuge superstite di , e, quindi, ad acquisire CP_5
la qualità di eredi legittime dello stesso e, per l'effetto, sentir disporre la delazione di eredità in favore delle medesime, pro quota. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 8.11.2023 si costituiva in giudizio CP_1
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Respingere la domanda perché
[...]
improcedibile e/o inammissibile e/o infondata con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge anche ai fini della condanna alle spese.”
La convenuta deduceva, al riguardo, che:
- la domanda formulata dall'attrice difettava del requisito della legittimazione ad agire, avendo la agito per ottenere una pronuncia nell'interesse della MA, invocando altresì CP_5
l'istituto della rinuncia tacita all'eredità in assenza dei requisiti di legge;
- segnatamente, in ordine alla domanda avanzata nell'interesse della MA , CP_4
l'inammissibilità della stessa discendeva dal disposto dell'art. 81 c.p.c., a mente del quale il promuovere, fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, un'azione diretta a far valere nel processo, in nome proprio, un diritto altrui si traduceva in un difetto di legitimatio ad causam, rilevabile anche d'ufficio;
- in subordine l'attrice difettava anche dell'ulteriore requisito dell'interesse ad agire, non avendo formalizzato un'espressa accettazione dell'eredità entro il termine decennale di prescrizione;
- nel merito, gli atti dispositivi dedotti non integravano condotte idonee a configurare ipotesi di accettazione tacita dell'eredità.
Alla prima udienza, celebratasi in data 18.1.2024 e differita al 8.2.2024, questo giudice si riservava la decisione sull'ammissibilità delle produzioni documentali depositate da parte attrice e, con ordinanza del 10.6.2024, dichiarava l'inammissibilità di tali produzioni, rinviando la causa all'udienza del 10.4.2025 per la rimessione in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito delle memorie finali, al quale incombente le parti provvedevano nel termine di legge: sì che alla suddetta udienza del 10.4.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
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Merito della lite e motivi della decisione
Deve, in primis, essere dichiarata la contumacia di avv. quale amministratore di CP_2 CP_3
sostegno di , non essendosi la stessa costituita in giudizio pur avendo ricevuto rituale CP_4 notifica dell'atto introduttivo nel rispetto del termine a comparire previsto dalla legge.
Venendo al merito del presente giudizio, lo stesso è stato introdotto da , come Parte_1
evidenziato nella parte espositiva, al fine di ottenere la declaratoria di nullità della propria rinuncia all'eredità di e di quella effettuata, sempre con riferimento a tale eredità, della MA CP_8 dell'attrice, : ciò in ragione di condotte dispositive del patrimonio del de cuius CP_4
asseritamente poste in essere da entrambe le predette e da ritenersi idonee, a detta dell'attrice, a configurare un'ipotesi di accettazione tacita dell'eredità ai sensi dell'art. 476 c.c., tale da rendere nulla la rinuncia all'eredità medesima intervenuta successivamente.
Ciò posto, è da rilevare, riguardo all'invocata declaratoria di nullità della rinuncia all'eredità effettuata da , che ai sensi dell'art. 81 c.p.c. nessuno può far valere in giudizio un diritto CP_4
altrui fuori dei casi espressamente previsti dalla legge.
E, poiché nessuna disposizione normativa prevede la possibilità di una sostituzione processuale riguardo ad azioni quale quella introdotta, nel presente giudizio, dall'attrice, la domanda avanzata da quest'ultima deve essere, nella parte in cui mediante la stessa viene azionato l'asserito diritto di
[...]
a sentir emettere -con le conseguenti declaratorie- l'invocata declaratoria di nullità della CP_4 rinuncia all'eredità da parte di quest'ultima, dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione ad causam in quanto proveniente da soggetto diverso da quello legittimato a proporla.
Né rilevano, in contrario, le deduzioni dell'attrice in ordine a un suo potenziale obbligo alimentare o a un'aspettativa successoria nei confronti della MA , trattandosi di posizioni CP_4 insuscettibili, in mancanza di un'espressa previsione in tal senso, di giustificare una deroga al principio sancito dal succitato art. 81 c.p.c.
Venendo alla domanda di nullità della rinuncia all'eredità avanzata, dall'attrice, nel proprio interesse, deve preliminarmente osservarsi che, ai fini della valutazione della fondatezza o meno della stessa, non può essere tenuta in alcun conto la documentazione, esibita dalla all'udienza del CP_5
8.2.2024, la cui allegazione è stata ritenuta, con l'ordinanza in data 10.6.2024, inammissibile in quanto tardiva.
Premesso quanto sopra, deve notarsi che l'odierna istante ha indicato, quali atti dispositivi integranti la presunta accettazione tacita dell'eredità di : a) l'emissione in data 22.7.2013 su CP_5
disposizione di , dal conto corrente n. 02510000240-6 esclusivamente intestato al de CP_4
cuius, di un assegno circolare di euro 25.000,00; b) l'emissione, del pari su disposizione di
[...]
e sempre in data 22.7.2013, di un ulteriore assegno circolare, di euro 10.000,00 (diecimila/00) CP_4
da un conto corrente cointestato alla stessa e al marito, assegno che veniva versato dalla CP_4 [...]
, in data 22.07.2013, sul proprio conto corrente;
c) l'avvenuta vendita in data 2.10.2013, da parte CP_5
di lei attrice e della propria MA, dell'autovettura Alfa Romeo 147 targata BZ979HH, intestata al Cont de cuius . CP_5
Orbene, tali operazioni non appaiono integrare la prova dell'accettazione tacita dell'eredità di quest'ultimo da parte della . CP_5
E, invero, i succitati prelievi da conto corrente, avvenuti mediante assegni circolari, oltre ad essere attribuiti, dalla stessa attrice, non a se stessa bensì alla propria MA , nulla provano in CP_4 ogni caso, ai fini che ne occupano, in favore della , attesa l'inidoneità della documentazione CP_5
utilizzabile in atti a provare l'avvenuto passaggio di denaro in favore dell'odierna istante.
Giova sottolineare altresì, quanto al prelievo dal conto corrente cointestato al de cuius, l'ulteriore circostanza costituita dal fatto che siffatto prelievo, anche qualora avesse ad oggetto l'intero importo giacente sul conto, non è sufficiente a dimostrare l'accettazione tacita dell'eredità da parte di chi tale prelievo abbia effettuato (cfr. Cass. Sez. 2 ordinanza n. 4320 del 22.2.2018).
A sua volta la vendita dell'autovettura non integra, comprovatamente, i presupposti per ritenere integrata un'accettazione tacita dell'eredità ex art. 476 c.c, in quanto gli atti rilevanti ai fini dell'operatività di tale disposizione devono essere inequivocabilmente incompatibili con la volontà di rinunciare all'eredità o -altrettanto inequivocabilmente- concludenti e SInificativi della volontà di accettare l'eredità stessa (cfr., sul punto, Cass. civ. Sez. 2 n. 10796 del 11.5.2009): il che non risulta dimostrato nel caso concreto, sia perché la vendita di un bene mobile -quale è l'autovettura- del compendio ereditario non costituisce, in difetto di altri e univoci elementi in tal senso, indice certo della suindicata volontà di accettare (arg., in proposito, ex Cass. civ. Sez. 2 n. 4783 del 28.2.2007, che ha ritenuto non costituire accettazione tacita dell'eredità la vendita di alcuni beni mobili componenti il relictum là dove effettuata, dal chiamato, per far fronte a una propria esposizione debitoria), sia perché tale operazione si colloca, temporalmente, a brevissima distanza di tempo
(segnatamente: a soli dodici giorni) dall'intervenuta rinuncia all'eredità di cui trattasi, sì che la sua non inequivoca indicatività della volontà, da parte della di accettare l'eredità stessa si CP_5
appalesa, in assenza di detti univoci elementi di segno contrario, vieppiù evidente.
La domanda avanzata, dall'attrice, nel proprio interesse deve essere, pertanto, disattesa in quanto infondata.
Né tale domanda può essere esaminata -e ritenuta accoglibile- sotto il profilo di quanto previsto dagli artt. 525 c.c. (revoca della rinuncia per successiva accettazione entro il termine di prescrizione del relativo diritto) e 526 c.c. (impugnazione della rinuncia per violenza o dolo).
Va infatti osservato, in primo luogo, che, come statuito dalla prevalente giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto, “nel sistema delineato dagli artt. 519 e 525 c.c., in tema di rinunzia all'eredità, la quale determina la perdita del diritto all'eredità ove ne sopraggiunga l'acquisto da parte degli altri chiamati, l'atto di rinunzia deve essere rivestito di forma solenne (dichiarazione resa davanti a notaio o al cancelliere e iscrizione nel registro delle successioni), con la conseguenza che una revoca tacita della rinunzia è inammissibile” (cfr. Cassaz. civ. Ordinanza n. 37927 del 28/12/2022).
I principi codicistici richiamati nella citata pronuncia impongono quindi, al fine di garantire la certezza, anche nei confronti di terzi, dei rapporti giuridici discendenti dalla successione legittima, che la manifestazione di volontà di revocare la rinuncia sia inequivoca: l'impugnazione della rinuncia è infatti ammessa soltanto nei casi tipici di cui al succitato art. 526 c.c. (violenza o dolo) o, ricorrendone i presupposti, esperendo l'azione revoca della rinuncia di cui al parimenti richiamato art. 525 c.c., da proporre in via autonoma e entro il termine prescrizionale decennale.
In altri termini, a fronte di una rinuncia all'eredità manifestata nelle forme di legge, non è ammissibile una revoca tacita di tale rinuncia, ma occorre che la stessa si sostanzi in un atto formale, oppure che la rinuncia sia impugnata nella ricorrenza delle ipotesi tipizzate dalla legge.
Ora, è agevole evidenziare come parte attrice non abbia inteso promuovere azioni finalizzate a giovarsi dell'applicazione delle norme testè citate, avendo instaurato il presente giudizio al fine di ottenere che fosse acclarata la nullità e/o inefficacia della propria rinuncia espressa all'eredità in conseguenza di condotte, poste in essere in epoca precedente a quest'ultima e implicanti -a suo dire- un'irretrattabile accettazione tacita dell'eredità e non avendo dedotto nessuna delle circostanze di cui agli artt. 525 e 526 c.c. (rispettivamente: condotte successive all'intervenuta rinuncia o vizi del consenso inficianti quest'ultima), nè la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 520 c.c. (nullità della rinuncia sottoposta a condizione o a termine o parziale), di cui per di più non sono stati neppure forniti adeguati riscontri probatori.
E' appena il caso di notare, in ultimo, che la rilevata carenza di prova circa la sussistenza dei presupposti di accoglibilità della domanda attorea non può essere ovviata mediante il ricorso allo strumento dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.. invocato dall'odierna istante, in quanto l'emanazione, nella specie, di tale ordine verrebbe a rivestire una finalità meramente esplorativa o, comunque, sostitutiva dell'onere probatorio facente carico all'attrice medesima (cfr., ex multis,
Cassazione civ. sez. L. n. 24188 del 25.10.2013).
Le spese di lite -in ordine alle quali deve statuirsi unicamente nei rapporti tra le parti costituite- seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, alla luce dei parametri di cui al
D.M. 55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto del valore della controversia
(indeterminabile), dell'attività difensiva in concreto espletata e del livello di complessità della causa, di carattere documentale.
La presente sentenza deve essere, infine, dichiarata provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282
c.p.c..
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) DICHIARA la contumacia di quale amministratore di sostegno di Controparte_7 [...]
; CP_4 2) DICHIARA inammissibile, per difetto di legittimazione ad agire, la domanda avanzata da parte attrice nella parte in cui è diretta a sentir dichiarare, con le conseguenti statuizioni, la nullità della rinuncia all'eredità di effettuata da;
CP_5 CP_9
3) RESPINGE la domanda avanzata dall'attrice medesima nella parte in cui è diretta a sentir dichiarare, con le conseguenti statuizioni, la nullità della rinuncia all'eredità di CP_5
, da lei effettuata;
[...]
4) CONDANNA Del a rifondere ad le spese di lite, che liquida in € Parte_1 CP_1
7.122,00 per competenze, oltre spese generali 15% nonchè IVA e CPA come per legge;
5) DICHIARA, infine, la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282
c.p.c.
Così deciso in Pisa, in data 30.5.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Laghezza