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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 27/09/2025, n. 1207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1207 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
N. 191/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al 191/2023 R.G., avente ad oggetto “separazione giudiziale”, riservata per la decisione all'udienza del 28 maggio 2025, sostituita dal deposito di note scritte, con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c., e vertente
TRA
nata in [...] il [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in Isola Liri (FR), Via Giuseppe Verdi n.1 presso lo studio dell'Avv. LEONE LUCA che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
, nato in [...] il [...]; CP_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
E
1 con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino;
CONCLUSIONI:
La ricorrente ha concluso come da note scritte di udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.01.2023, , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio civile con in data 14/06/1976 e che CP_1 dall'unione erano nati i figli: nato a [...] il [...], CP_2 [...] nato a [...] il [...], nato a [...] il CP_3 Controparte_4
15.01.1982, ha dedotto che la convivenza familiare era divenuta improseguibile a causa delle condotte del marito contrarie ai doveri matrimoniali.
Ha concluso, pertanto, chiedendo: 1) pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi, con addebito al marito;
2) porre a carico del resistente un assegno di mantenimento in favore della moglie nella misura di euro 200,00 mensili.
Notificati il ricorso ed il relativo decreto, non si costituiva CP_1
[...]
Alla udienza presidenziale del 9.10.2024 compariva solo la ricorrente, la quale dichiarava di rinunciare alla domanda di mantenimento, ed il Giudice delegato alle funzioni presidenziali autorizzava i coniugi a vivere separatamente, non adottando alcun provvedimento provvisorio e urgente.
Radicatosi il contraddittorio innanzi al G.I., venivano concessi i termini per le memorie integrative e all'udienza del 8.01.2025 il giudice, dato atto della regolarità della notifica, dichiarava la contumacia del convenuto.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali.
All'udienza cartolare del 28.05.2025 la causa veniva riservata per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Nel merito, il Collegio ritiene dimostrato che non è più possibile la ripresa della convivenza da parte dei coniugi, i quali vivono da anni separati di fatto senza aver mai seriamente manifestato la comune volontà di riconciliarsi.
Va pertanto dichiarata la separazione personale tra le parti.
2 Con riferimento alla domanda di addebito, occorre premettere che per giurisprudenza consolidata, “ai fini dell'addebitabilità della separazione il Giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e quindi se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto la violazione dei doveri che
l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa» (Cass. 2012 n. 8862;
Cass. 2012 n. 8873; Cass. Sez. I, 2010, n. 21245; Cass. 2001, n. 12130; Cass. Sez. I,
1999, n 7566)”.
Sul punto, è stato osservato che “l'allontanamento dalla casa familiare, costituendo violazione del dovere di coabitazione, è motivo di addebito solo ove abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, non avendo invece rilievo in caso di preesistente intollerabilità della convivenza, anche per una sola persona della coppia, con conseguente declino dei reciproci diritti e doveri matrimoniali.” (Cass. 11032/2024) “
Nel caso in esame, tale onere non risulta essere stato adeguatamente soddisfatto dalla richiedente, non essendo stata prodotta alcuna prova né circa i comportamenti contrari ai doveri coniugali lamentanti, né dell'efficienza causale degli stessi sulla rottura del rapporto matrimoniale e sull'intollerabilità della convivenza.
Deve pertanto respingersi la domanda di addebitabilità della separazione al marito.
Ciò posto, vista la rinuncia a domanda di mantenimento da parte della ricorrente, non vi è luogo all'adozione di provvedimenti di natura economica.
Sussistono senza dubbio le condizioni di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c. (a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 77/18 del 7 marzo/19 aprile 2018, che ha dichiarato illegittima detta norma, quale risultante dalla riforma di cui al D.L. n.
132/2014, conv. con mod. nella L. n. 162/2014) per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio in considerazione della natura della lite.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa
191/2023 promossa con ricorso depositato il 20.01.2023 da nei Parte_1 confronti di , con l'intervento del Pubblico Ministero, così CP_1 provvede:
1) dichiara la separazione personale fra i coniugi e Parte_1 CP_1
come in epigrafe generalizzati;
[...]
2) rigetta la domanda di addebito formulata da;
Parte_1
3) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge (matrimonio contratto in TORINO (TO) il 14/06/1976, atto iscritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di TORINO (TO) dell'anno 1976, al n. 270, parte I, Serie C);
4) compensa integralmente le spese di lite.
Cassino, 24/09/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Glauco Zaccardi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al 191/2023 R.G., avente ad oggetto “separazione giudiziale”, riservata per la decisione all'udienza del 28 maggio 2025, sostituita dal deposito di note scritte, con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c., e vertente
TRA
nata in [...] il [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in Isola Liri (FR), Via Giuseppe Verdi n.1 presso lo studio dell'Avv. LEONE LUCA che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
, nato in [...] il [...]; CP_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
E
1 con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino;
CONCLUSIONI:
La ricorrente ha concluso come da note scritte di udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.01.2023, , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio civile con in data 14/06/1976 e che CP_1 dall'unione erano nati i figli: nato a [...] il [...], CP_2 [...] nato a [...] il [...], nato a [...] il CP_3 Controparte_4
15.01.1982, ha dedotto che la convivenza familiare era divenuta improseguibile a causa delle condotte del marito contrarie ai doveri matrimoniali.
Ha concluso, pertanto, chiedendo: 1) pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi, con addebito al marito;
2) porre a carico del resistente un assegno di mantenimento in favore della moglie nella misura di euro 200,00 mensili.
Notificati il ricorso ed il relativo decreto, non si costituiva CP_1
[...]
Alla udienza presidenziale del 9.10.2024 compariva solo la ricorrente, la quale dichiarava di rinunciare alla domanda di mantenimento, ed il Giudice delegato alle funzioni presidenziali autorizzava i coniugi a vivere separatamente, non adottando alcun provvedimento provvisorio e urgente.
Radicatosi il contraddittorio innanzi al G.I., venivano concessi i termini per le memorie integrative e all'udienza del 8.01.2025 il giudice, dato atto della regolarità della notifica, dichiarava la contumacia del convenuto.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali.
All'udienza cartolare del 28.05.2025 la causa veniva riservata per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Nel merito, il Collegio ritiene dimostrato che non è più possibile la ripresa della convivenza da parte dei coniugi, i quali vivono da anni separati di fatto senza aver mai seriamente manifestato la comune volontà di riconciliarsi.
Va pertanto dichiarata la separazione personale tra le parti.
2 Con riferimento alla domanda di addebito, occorre premettere che per giurisprudenza consolidata, “ai fini dell'addebitabilità della separazione il Giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e quindi se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto la violazione dei doveri che
l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa» (Cass. 2012 n. 8862;
Cass. 2012 n. 8873; Cass. Sez. I, 2010, n. 21245; Cass. 2001, n. 12130; Cass. Sez. I,
1999, n 7566)”.
Sul punto, è stato osservato che “l'allontanamento dalla casa familiare, costituendo violazione del dovere di coabitazione, è motivo di addebito solo ove abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, non avendo invece rilievo in caso di preesistente intollerabilità della convivenza, anche per una sola persona della coppia, con conseguente declino dei reciproci diritti e doveri matrimoniali.” (Cass. 11032/2024) “
Nel caso in esame, tale onere non risulta essere stato adeguatamente soddisfatto dalla richiedente, non essendo stata prodotta alcuna prova né circa i comportamenti contrari ai doveri coniugali lamentanti, né dell'efficienza causale degli stessi sulla rottura del rapporto matrimoniale e sull'intollerabilità della convivenza.
Deve pertanto respingersi la domanda di addebitabilità della separazione al marito.
Ciò posto, vista la rinuncia a domanda di mantenimento da parte della ricorrente, non vi è luogo all'adozione di provvedimenti di natura economica.
Sussistono senza dubbio le condizioni di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c. (a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 77/18 del 7 marzo/19 aprile 2018, che ha dichiarato illegittima detta norma, quale risultante dalla riforma di cui al D.L. n.
132/2014, conv. con mod. nella L. n. 162/2014) per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio in considerazione della natura della lite.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa
191/2023 promossa con ricorso depositato il 20.01.2023 da nei Parte_1 confronti di , con l'intervento del Pubblico Ministero, così CP_1 provvede:
1) dichiara la separazione personale fra i coniugi e Parte_1 CP_1
come in epigrafe generalizzati;
[...]
2) rigetta la domanda di addebito formulata da;
Parte_1
3) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge (matrimonio contratto in TORINO (TO) il 14/06/1976, atto iscritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di TORINO (TO) dell'anno 1976, al n. 270, parte I, Serie C);
4) compensa integralmente le spese di lite.
Cassino, 24/09/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Glauco Zaccardi
4