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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/11/2025, n. 15684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15684 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 52137/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA diciottesima sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice OR LE, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento introdotto da nato il [...] a [...] Parte_1
Campo/SP – Brasile con il patrocinio dell'avv.to Giuseppe Pinelli, nei confronti del
[...]
, rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
con l'intervento del CP_1
Pubblico Ministero.
Il ricorrente chiede che venga dichiarato il suo status di cittadino italiano in quanto figlio di cittadino italiano, sig. nato a [...]é (Brasile) il 16/06/1957. Persona_1
Il resistente, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità della domanda per la CP_1 mancata e tempestiva produzione della documentazione a sostegno della stessa. Nel merito, in caso di riconoscimento della cittadinanza, ha domandato la compensazione delle spese di giudizio.
Ebbene, il ricorrente ha dato prova di avere presentato al Consolato Generale d'Italia territorialmente competente per la loro residenza - la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, domanda che non ha ricevuto ad oggi alcun riscontro;
egli ha dato inoltre dato contezza delle liste di attesa relative alle richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana presso detta rappresentanza diplomatica: ne emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame delle domande è di oltre 10 anni dalla presentazione.
A ben vedere, si può affermare che simili coordinate temporali si sostanzino in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale. Nel merito, la linea di discendenza viene documentata attraverso certificazioni anagrafiche che, ove provenienti da paese estero, risultano debitamente tradotte e munite di apostille.
La domanda, tuttavia, non può trovare accoglimento. Dalla documentazione prodotta non è possibile ritenere raggiunta la prova della cittadinanza italiana del padre del ricorrente. Inoltre, tale carenza non appare sanabile attraverso la produzione del certificato di nascita del sig. Parte_2
sebbene esso sia stato trascritto nei registri dello stato civile del comune di Pievepelago
[...]
(Modena). A tal riguardo, il Tribunale osserva che la trascrizione nei registri dello stato civile italiani di un atto di nascita formato all'estero non implica la cittadinanza italiana del soggetto, ma risponde all'esigenza di documentare in Italia eventi di stato civile che coinvolgono cittadini italiani o che producono effetti nell'ordinamento nazionale, ai sensi degli artt. 17 e 19 del D.P.R. 396/2000.
Le spese di lite possono tuttavia compensarsi considerato che l'attivazione della tutela giurisdizionale discende dalla sostanziale impossibilità del ricorrente di far valere il proprio diritto in sede amministrativa.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- Rigetta il ricorso;
- compensa le spese.
Così deciso in Roma il 21/10/2025
Il giudice
OR LE
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA diciottesima sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice OR LE, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento introdotto da nato il [...] a [...] Parte_1
Campo/SP – Brasile con il patrocinio dell'avv.to Giuseppe Pinelli, nei confronti del
[...]
, rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
con l'intervento del CP_1
Pubblico Ministero.
Il ricorrente chiede che venga dichiarato il suo status di cittadino italiano in quanto figlio di cittadino italiano, sig. nato a [...]é (Brasile) il 16/06/1957. Persona_1
Il resistente, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità della domanda per la CP_1 mancata e tempestiva produzione della documentazione a sostegno della stessa. Nel merito, in caso di riconoscimento della cittadinanza, ha domandato la compensazione delle spese di giudizio.
Ebbene, il ricorrente ha dato prova di avere presentato al Consolato Generale d'Italia territorialmente competente per la loro residenza - la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, domanda che non ha ricevuto ad oggi alcun riscontro;
egli ha dato inoltre dato contezza delle liste di attesa relative alle richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana presso detta rappresentanza diplomatica: ne emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame delle domande è di oltre 10 anni dalla presentazione.
A ben vedere, si può affermare che simili coordinate temporali si sostanzino in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale. Nel merito, la linea di discendenza viene documentata attraverso certificazioni anagrafiche che, ove provenienti da paese estero, risultano debitamente tradotte e munite di apostille.
La domanda, tuttavia, non può trovare accoglimento. Dalla documentazione prodotta non è possibile ritenere raggiunta la prova della cittadinanza italiana del padre del ricorrente. Inoltre, tale carenza non appare sanabile attraverso la produzione del certificato di nascita del sig. Parte_2
sebbene esso sia stato trascritto nei registri dello stato civile del comune di Pievepelago
[...]
(Modena). A tal riguardo, il Tribunale osserva che la trascrizione nei registri dello stato civile italiani di un atto di nascita formato all'estero non implica la cittadinanza italiana del soggetto, ma risponde all'esigenza di documentare in Italia eventi di stato civile che coinvolgono cittadini italiani o che producono effetti nell'ordinamento nazionale, ai sensi degli artt. 17 e 19 del D.P.R. 396/2000.
Le spese di lite possono tuttavia compensarsi considerato che l'attivazione della tutela giurisdizionale discende dalla sostanziale impossibilità del ricorrente di far valere il proprio diritto in sede amministrativa.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- Rigetta il ricorso;
- compensa le spese.
Così deciso in Roma il 21/10/2025
Il giudice
OR LE