Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 02/04/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA N.R.G.2193 /2022 CRON. REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
Il Tribunale di Pavia - II sezione civile – riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2193/2022 R.G. riservata in decisione in data 10.1.2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ZAFFARANA SEBASTIANO Parte_1 C.F._1
FILIPPO e con domicilio eletto in Pavia, Via Paolo Diacono n. 3,
RICORRENTE
E
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. CALABRESE CINZIA e con Controparte_1 C.F._2 domicilio eletto in Milano, Viale Regima Margherita 30
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI PARTE RICORRENTE:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pavia, contrariis reiectis, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
- Respingere tutte le domande proposte da in quanto infondate in fatto ed in diritto;
Controparte_1
pagina 1 di 8
- Dichiarare che i coniugi e sono economicamente indipendenti tra loro e che, Parte_1 Controparte_1 pertanto, non necessitano di alcun assegno di mantenimento;
- Dichiarare che la figlia è economicamente indipendente e pertanto non necessita di alcun assegno Persona_1 di mantenimento.
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, spese generali, I.V.A. e C.P.A. inclusi e liquidazione delle stesse secondo i parametri tabellari di cui al D.M. n.
55/2014, tenuto conto della complessità della causa e dell'attività effettivamente svolta dal difensore, il quale si dichiara antistatario e ne chiede la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
CONCLUSIONI PARTE RESISTENTE:
“Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza e deduzione
NEL MERITO:
1. pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi ex art. 151, II comma, c.c., con dichiarazione di addebito al marito della responsabilità della frattura del matrimonio;
2. disporre l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento della figlia, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, con le seguenti modalità:
a. versando alla Signora in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla Controparte_1 data della domanda, per dodici mensilità, l'assegno non inferiore a € 1.000,00, con rivalutazione ex indici Istat- costo della vita, prima rivalutazione maggio 2023 (base maggio 2022);
b. pagando e/o rimborsando alla Signora il 50% delle spese extra assegno della figlia come CP_1 Per_1 indicate nel Protocollo tra il Tribunale di Pavia e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pavia, sottoscritto in data
9.11.2016, protocollo da intendersi qui integralmente ritrascritto;
3. rigettare tutte le domande e istanze proposte dal ricorrente, poiché infondate in fatto e in diritto;
4. in ogni caso, con vittoria di spese e onorari di giudizio oltre accessori, come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA
1. ammettere prova, per interpello e per testi, sulle circostanze di cui ai seguenti capitoli di prova:
4. Vero che, anche dopo la morte della madre della signora nel 2014, il signor ha sempre CP_1 Pt_1 accampato giustificazioni per evitare il rientro a casa della moglie e della figlia?
5. Vero che, in occasione dell'incidente stradale che ha coinvolto il signor e la sua amante, signora Pt_1 [...] la stessa è stata qualificata come moglie del ricorrente, mentre la signora veniva contattata Tes_1 CP_1 dall'ospedale come “ex moglie” del signor Pt_1
9. Vero che, a seguito delle dimissioni del signor alla signora è stata preclusa qualunque Pt_1 CP_1 informazione relativa allo stato di salute del marito (es. cartelle cliniche)?
pagina 2 di 8 10. Vero che la resistente, nonostante i comportamenti del marito, ha sempre tentato di favorire un riavvicinamento della figlia nei confronti del padre, anche, se necessario, mediante l'ausilio di un supporto Per_1 psicologico per la gestione della situazione?
11. Vero che il signor si è sempre totalmente disinteressato di qualsiasi responsabilità nei confronti della Pt_1 figlia , ad esempio non partecipando ai colloqui con gli insegnanti o alle attività ricreative/sportive della Per_1 figlia, delegando completamente la funzione genitoriale alla signora CP_1
12. Vero che, oltre a disinteressarsi completamente del benessere della figlia, il signor non ha mai Pt_1 partecipato al mantenimento di ? Per_1
13. Vero che la figlia non ha mai manifestato al padre alcuna richiesta di denaro? Per_1
14. Vero che , dopo molti mesi, ha rivisto il padre solamente nel dicembre 2022, e solo dopo essersi Per_1 recata autonomamente nell'azienda del signor senza poi più vederlo fino alla data odierna? Pt_1
15. Vero che la bottega di vendita al dettaglio di prodotti biologici ineriva anche la vendita di prodotti ortofrutticoli, affidata al signor nipote del ricorrente? Testimone_2
16. Vero che il signor ha deciso di trascorrere la convalescenza a casa della propria madre, in compagnia Pt_1 della sua amante, signora Testimone_1
2. respingere i capitoli di prova avversari e, nell'ipotesi di loro ammissione, ammettere la signora a CP_1 prova contraria, con riserva di indicare i testimoni più opportuni, ove non attinenti quelli già indicati.
3. ordinare, ex art. 210 c.p.c., al Signor la produzione in giudizio delle proprie dichiarazioni Parte_1 fiscali, italiane ed estere, aggiornate e comunque almeno degli ultimi 5 anni e di ogni documento fiscale, tributario, societario e bancario, relativo alla propria situazione economico patrimoniale, ai redditi e al patrimonio;
4. accedere direttamente alla Banca Dati dell'Anagrafe Tributaria (Archivio dei rapporti finanziari), ex art. 19 del
D.L. 132/2014, al fine di rilevare tutte le operazioni di natura finanziaria eseguite da nato ad [...]
TE (MI), il 5.4.1968 (C.F.: ), negli ultimi 10 anni, anche al di fuori di un CodiceFiscale_3 rapporto continuativo;
5. disporre approfondite indagini tributario-fiscali tramite il Nucleo di Polizia Tributaria territorialmente competente, con delega estesa in favore degli incaricati ad assumere informazioni presso l'Agenzia delle Entrate, sulle effettive capacità di reddito e sulle reali disponibilità economiche e patrimoniali dell'obbligato al mantenimento nato ad [...], il [...] (C.F.: ), Parte_1 CodiceFiscale_3 nonché sul suo tenore di vita, in particolare incaricando la Polizia Tributaria, Nucleo territorialmente competente, di porre in essere tutti gli accertamenti necessari alla determinazione dei redditi, del patrimonio e del tenore di vita goduto dalla famiglia e attualmente da In particolare, si chiede che il Nucleo di Polizia Parte_1
Tributaria territorialmente competente, con facoltà di sub delega:
pagina 3 di 8 1) provveda a interrogare l'Archivio dei Rapporti Finanziari per accertare l'esistenza di rapporti bancari di qualsiasi tipo intestati e/o cointestati a e comunque a lui riconducibili, relativamente agli ultimi Parte_1 dieci anni;
2) in caso di accertamento positivo, richieda agli Istituti tramite i quali ha eseguito Parte_1 operazioni finanziarie, di esibire e produrre la documentazione relativa a dette operazioni, con riferimento in particolare a: elenco dei rapporti intrattenuti (conto corrente, deposito titoli, carte di credito/debito, garanzie prestate, finanziamenti, cassette di sicurezza), estratti conto dei rapporti intrattenuti, Controparte_2
(operazioni non transitate sul conto), relative agli ultimi dieci anni. Disponga specificatamente che
[...]
l'accertamento riguardi i rapporti intestati o anche cointestati a oppure sui quali lo stesso può Parte_1 agire in nome e per conto dei titolari o comunque disporre operazioni. Disponga, altresì, che la Polizia Tributaria verifichi la consistenza e la redditività del patrimonio immobiliare di le eventuali Parte_1 partecipazioni sociali riconducibili al suddetto e gli utili prodotti dal patrimonio immobiliare e mobiliare, sempre con riferimento agli ultimi dieci anni, in Italia e all'estero;
6. previa consultazione delle Banche dati dell'Agenzia delle Entrate, al fine di procedere all'acquisizione di tutta la documentazione fiscale e bancaria riferita o riferibile al ricorrente, nonché di informazioni specifiche, ordinare a
(o direttamente agli istituti di credito che risulteranno all'esito della consultazione) di Parte_1 depositare in giudizio, ex art. 210 c.p.c., copia della documentazione bancaria e cioè degli estratti conto di tutti i conti correnti e/o dei depositi titoli, azioni, obbligazioni e/o fondi patrimoniali o comunque di investimenti e/o cassette di sicurezza di cui lo stesso sia, o sia stato negli ultimi dieci anni, intestatario e/o cointestatario, o sui quali aveva delega a operare, dall'apertura di ogni singolo rapporto fino a oggi o quanto meno degli ultimi 10 anni, nonché di ogni altro documento fiscale, tributario, bancario e societario relativo alla propria situazione economica, reddituale e patrimoniale (mobiliare e immobiliare);
7. ordinare a ex art. 210 c.p.c., di depositare le sue dichiarazioni fiscali degli ultimi 10 anni, Parte_1 munite dell'attestazione di invio all'Agenzia delle Entrate, oppure, in difetto, disporne l'acquisizione presso l'Agenzia delle Entrate;
8. ordinare, ex art. 210 c.p.c. l'esibizione in giudizio degli estratti conto bancari, delle dichiarazioni dei redditi corredate da attestazione di trasmissione all'Agenzia delle Entrate, nonché ogni altra documentazione attestante la situazione economico-patrimoniale-reddituale riferibile alla signora degli ultimi 5 anni;
Testimone_1
9. disporre indagini di carattere patrimoniale, fiscale, bancario e reddituale e C.T.U. contabile-patrimoniale sul signor in particolare incaricando la Polizia Tributaria di porre in essere tutti gli Parte_1 accertamenti necessari alla determinazione dei redditi, del patrimonio, degli investimenti, dei finanziamenti privati e pubblici ricevuti e della reale capacità reddituale di nonché delegando alla Polizia Parte_1
Tributaria il compito di procedere all'acquisizione di tutta la documentazione fiscale e bancaria riferita o riferibile al pagina 4 di 8 ricorrente, nonché di informazioni specifiche, attraverso l'interrogazione della banca dati dell'Agenzia delle
Entrate, anche con espressa facoltà di accedere alle banche dati tramite i gestori ai sensi dell'art. 155-quinquies disp. att. c.p.c., nonché di accedere alle informazioni comunicate all'Agenzia Tributaria e di comunicare direttamente con il Giudice Istruttore o con il C.T.U. per ogni necessità in merito alle attività d'indagine delegate;
10. disporre, previa acquisizione della documentazione bancaria e contabile richiesta, C.T.U. contabile- patrimoniale sulla persona, sulle attività, sul reddito (anche prodotto all'estero), sul patrimonio (finanziario, mobiliare e immobiliare), direttamente o indirettamente posseduto, e sui rapporti bancari comunque riferibili al signor nato ad [...], il [...] (C.F.: ), nonché sul Parte_1 CodiceFiscale_3 tenore di vita matrimoniale e su quello attuale del ricorrente, al fine di determinare correttamente - anche all'esito degli ordini di esibizione che precedono e, comunque sia, attribuendo al Perito d'Ufficio, anche ai sensi dell'art. 198 c.p.c., ampi poteri di acquisizione, anche all'estero, di ulteriore documentazione comunque connessa a quella già in atti - il valore del patrimonio complessivamente riferibile a i suoi redditi effettivi, nonché Parte_1 il tenore di vita della famiglia durante la convivenza matrimoniale e del marito nell'attualità, ponendo a carico di anche in via provvisoria, i costi della C.T.U. contabile-patrimoniale Parte_1 richiesta per i motivi indicati in atti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, evidenziato che parte resistente, nelle conclusioni definitive rassegnate, ha riproposto istanze istruttorie già esaminate dal giudice istruttore. Il Collegio ritiene di fare proprie le decisioni del giudice istruttore assunte con ordinanza del 20.7.2023 (da intendersi qui richiamate) e di non dover quindi rimettere la causa sul ruolo per l'espletamento di prove non ammesse, non necessitando, peraltro, la causa di un supplemento di istruttoria.
Sulla domanda di separazione giudiziale
Nel merito, ritiene il Collegio che la domanda di separazione giudiziale proposta dal ricorrente sia meritevole di accoglimento: infatti, costituendosi in giudizio, la resistente ha aderito a tale domanda;
appare, inoltre, pacifico che l'affectio coniugalis sia venuta meno, con conseguente intollerabilità della prosecuzione della convivenza, cessata sin dall'anno 2014, quando i coniugi hanno iniziato a vivere separatamente.
Sussistono pertanto i presupposti per la pronuncia della separazione personale
Sulla domanda di addebito della separazione proposta dalla resistente
Per quanto riguarda la domanda di addebito della separazione al marito proposta dalla resistente, si evidenzia che la pronuncia invocata presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi, volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita); ed il nesso di causalità tra la detta violazione e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta pagina 5 di 8 la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri “sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. Cass., Sez. 1civile n. 14840 del 27.06.2006 e più di recente Cass. Sez. I civile, n. 40795 del 20.12.2021).
Ebbene, la sig.ra ha posto a fondamento della sua domanda di addebito l'asserita violazione, da parte CP_1 del marito, dei doveri fondamentali derivanti dal matrimonio, in particolare il dovere di fedeltà, deducendo che il primo avrebbe da sempre intrattenuto una relazione extraconiugale, scoperta, tuttavia, dalla stessa solo nell'anno
2020, allorchè il ra vittima di un incidente stradale. Pt_1
Ciò posto occorre precisare come “In tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale. Pertanto, la riferita infedeltà può essere causa (anche esclusiva) dell'addebito della separazione solo quando risulti accertato che ad essa sia, in fatto, riconducibile la crisi dell'unione, mentre il relativo comportamento (infedele), se successivo al verificarsi di una situazione di intollerabilità della convivenza, non è, di per sé solo, rilevante e non può, conseguentemente, giustificare una pronuncia di addebito” (cfr. Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 8512 del 12/04/2006).
Fatta questa premessa, si evidenzia come l'allegazione della resistente non abbia trovato idoneo riscontro probatorio in corso di causa;
invero, le prove orali espletate hanno fatto emergere come la convivenza tra i coniugi fosse diventata intollerabile almeno a far data dall'anno 2014, epoca in cui le parti cessavano la coabitazione presso la ex casa famigliare, circostanza rappresentata anche dalla resistente nella sua comparsa di costituzione e confermata anche dalla figlia della coppia nel corso della sua audizione (v. verbale di udienza del 10.11.2023
“Dal 2014 quando è morta la NO, io e mia madre abbiamo continuato a vivere nella casa della NO . Mio padre viveva a casa della NO paterna. Nessuno viveva nella casa coniugale”).
In definitiva, le parti - dopo la malattia ed il decesso della madre della - decidevano di interrompere la CP_1 convivenza e di vivere vite separate. Ciò, del resto, precede di diversi anni l'inizio della relazione extraconiugale intrattenuta dal marito (riferibile al 2017 e appresa dalla moglie il giorno dell'incidente occorso al marito), per cui è verosimile ritenere che la crisi dell'unione sia sicuramente pregressa, non potendo, in conseguenza, tale relazione avere avuto efficacia causale, almeno non esclusiva, sulla separazione.
Deve, in definitiva, ritenersi che i comportamenti addotti dalla resistente a sostegno della propria domanda di addebito della separazione al marito non possano assurgere a causa esclusiva o assorbente della rottura pagina 6 di 8 dell'affectio coniugalis. La domanda di addebito formulata dalla resistente va, pertanto, rigettata e la separazione tra i coniugi va, dunque, pronunciata ai sensi dell'art. 151 c.c., I comma c.c..
Sulla domanda di mantenimento a favore della figlia maggiore Per_1
Quanto agli obblighi contributivi e di mantenimento in favore della figlia della coppia (nata il [...]) Per_1 occorre valutare se la ragazza, da tempo maggiorenne, sia o meno da reputare economicamente autosufficiente.
Al riguardo, il ricorrente reputa che la figlia abbia raggiunto l'indipendenza economica con conseguente venir meno del suo dovere di mantenimento della stessa.
La resistente, di contro, ha insistito nella domanda di previsione di un assegno per il suo mantenimento da porre a carico del padre.
Sul punto occorre osservare che – secondo la giurisprudenza di legittimità – “In tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore separato non convivente, lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione.” (cfr. Cass. Civ. Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 40282 del 15/12/2021).
Ebbene, aderendo ai principi sopra esposti, che si condividono, va rilevato che dall'istruttoria svolta è emerso che
è stata assunta, a decorrere dal 04/12/2023, con contratto di apprendistato professionalizzante della Per_1 durata di 24 mesi (cfr. doc. A – Istanza del ricorrente del 12/02/2024), da una società di consulenza Ernst &
Young, con retribuzione annua pari a Euro 26.500,00 lordi.
Pertanto, considerata anche la non breve durata del rapporto di lavoro, la sua possibilità di conversione alla fine del periodo di apprendistato oltre che la conseguente professionalità acquisita anche se in attesa di una migliore e più sicura definizione del suo inserimento lavorativo, unitamente alla misura della retribuzione, si reputa la sussistenza in capo a di una piena capacità lavorativa intesa come “adeguatezza a svolgere un Persona_1 lavoro, in particolare un lavoro remunerato” (cfr. Cass. Civ. 242014/2020), non sussistendo, conseguentemente, alcun obbligo contributivo del padre.
La domanda della resistente va, conseguentemente, rigettata.
Sulle spese di lite
Le spese del giudizio seguono la soccombenza;
esse, pertanto, vanno poste a carico della resistente, avuto riguardo all'entità della causa ed alle questioni trattate, e sono liquidate in complessivi €7.400,00, oltre spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
pagina 7 di 8
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando nella causa promossa da con ricorso Parte_1 depositato in data 10/05/2022 così decide:
1) pronuncia la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi e Parte_1 che hanno contratto matrimonio civile in Morimondo il 15/09/1996 (anno 1996, Controparte_1 atto n. 12 , parte 2 , serie A );
2) Ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto comune di procedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
3) rigetta la domanda di addebito della separazione ex art. 151, secondo comma, c.c., formulata dalla resistente nei confronti del ricorrente per le ragioni indicate in parte motiva;
4) rigetta la domanda di mantenimento proposta da er la figlia ei Controparte_1 Persona_1 confronti di Parte_1
5) condanna a rifondere a le spese del procedimento, Controparte_1 Parte_1 che liquida in € 7.400,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso per spese generali nella misura del 15 % dei compensi
Così deciso nella Camera di Consiglio del 10.3.2025
Il giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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