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Articolo 3 della Legge 19 febbraio 1965, n. 90
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Legge 19 febbraio 1965, n. 90
Articolo 3 della Legge 19 febbraio 1965, n. 90
Versione
23 marzo 1965
Art. 3.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 23 marzo 1965
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