Trib. Locri, sentenza 29/03/2029, n. 243
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Sentenza 29 marzo 2029

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Il Tribunale di Locri, Sezione Lavoro, ha esaminato il ricorso proposto da un lavoratore avverso il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato dalla società datrice di lavoro, una cooperativa agricola. Il ricorrente, impiegato come conducente e addetto alla distribuzione di prodotti agricoli, ha dedotto l'illegittimità del licenziamento per plurime ragioni: in primo luogo, la mancata osservanza della procedura prescritta dall'art. 7 della legge n. 604/1966, che impone una comunicazione preventiva alla Direzione Territoriale del Lavoro e un tentativo di conciliazione, procedura che il ricorrente ritiene applicabile alla cooperativa resistente in quanto impresa agricola con sette dipendenti, superando i limiti dimensionali previsti dall'art. 18, comma 8, della legge n. 300/1970. In secondo luogo, il ricorrente ha contestato la sussistenza del giustificato motivo oggettivo, allegando un incremento dell'attività della cooperativa e del numero dei dipendenti, e sostenendo che incombe sul datore di lavoro l'onere di provare non solo l'assenza di posizioni lavorative equivalenti, ma anche l'impossibilità di un reimpiego in mansioni inferiori e la verifica dell'inesistenza di altri posti di lavoro stabilmente occupati. Infine, il ricorrente ha lamentato la mancata corresponsione di differenze retributive, ferie residue, ex festività residue e trattamento di fine rapporto. La società resistente non si è costituita in giudizio.

Il Tribunale di Locri ha accolto parzialmente il ricorso. In merito alla procedura di licenziamento, il giudice ha ritenuto infondato il primo motivo, poiché, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 23/2015, al licenziamento dei lavoratori assunti a tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto non trova applicazione l'art. 7 della legge n. 604/1966, e il ricorrente era stato assunto nel novembre 2020. Tuttavia, il giudice ha accolto il secondo motivo, dichiarando l'illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo. È stato rilevato che il datore di lavoro, non essendosi costituito, non ha fornito alcuna prova in ordine alla sussistenza delle ragioni organizzative addotte, né ha dimostrato l'impossibilità di un repêchage. Al contrario, la visura camerale allegata ha evidenziato un progressivo aumento del numero dei dipendenti dal 2019 al 2021, smentendo le ragioni di riduzione del personale. Di conseguenza, il rapporto di lavoro è stato dichiarato estinto dalla data del licenziamento, con condanna del datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a 8 mensilità, calcolate sull'ultima retribuzione di riferimento. Il Tribunale ha altresì accolto la domanda relativa alle spettanze retributive non corrisposte, condannando la società al pagamento della somma di € 13.339,51, oltre interessi e rivalutazione, per trattamento di fine rapporto, mensilità retributive, ferie residue ed ex festività residue. Le spese di lite sono state poste a carico della società resistente, liquidate in € 2.695,00, oltre accessori.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Locri, sentenza 29/03/2029, n. 243
    Giurisdizione : Trib. Locri
    Numero : 243
    Data del deposito : 29 marzo 2029

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