Versione
20 marzo 1974
20 marzo 1974
Art. 1.
L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzata a concedere all'Istituto postelegrafonici uno speciale contributo quale concorso negli oneri derivanti all'istituto medesimo dall'applicazione dell' articolo 47 della legge 12 marzo 1968, n. 325 , nei confronti del personale degli uffici locali e delle agenzie.
Il contributo, determinato nel valore capitale di lire 62 miliardi, sara' versato al Fondo di cui all' articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656 , in nove annualita', nelle misure e con riferimento agli anni qui sotto specificati:
anno 1972................................... L. 35.000.000.000 anno 1973................................... " 10.000.000.000 anno 1974................................... " 3.171.243.700 anno 1975................................... " 3.171.243.700 anno 1976................................... " 3.171.243.700 anno 1977................................... " 3.171.243.700 anno 1978................................... " 3.171.243.700 anno 1979................................... " 3.171.243.700 anno 1980................................... " 3.171.243.700
L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzata a concedere all'Istituto postelegrafonici uno speciale contributo quale concorso negli oneri derivanti all'istituto medesimo dall'applicazione dell' articolo 47 della legge 12 marzo 1968, n. 325 , nei confronti del personale degli uffici locali e delle agenzie.
Il contributo, determinato nel valore capitale di lire 62 miliardi, sara' versato al Fondo di cui all' articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656 , in nove annualita', nelle misure e con riferimento agli anni qui sotto specificati:
anno 1972................................... L. 35.000.000.000 anno 1973................................... " 10.000.000.000 anno 1974................................... " 3.171.243.700 anno 1975................................... " 3.171.243.700 anno 1976................................... " 3.171.243.700 anno 1977................................... " 3.171.243.700 anno 1978................................... " 3.171.243.700 anno 1979................................... " 3.171.243.700 anno 1980................................... " 3.171.243.700
Giurisprudenza • 23
- 1. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 13/05/2011, n. 2937Provvedimento: […] - Violazione della legge (artt. 4, 18 e 20 della legge n. 47/1985; art. 1 legge regione Lazio n. 34/1974); eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, in particolare sviamento, falsità della causa, […] avendo il primo giudice ritenuto la configurabilità della lottizzazione abusiva anche in assenza di intento edificatorio; l'errore sarebbe reso poi evidente dal richiamo , ritenuto prevalente sul riferimento all'art. 18 della l.n.47/1985, all'art. 1 della legge regionale n. 34/1974, tenendo conto che quest'ultima norma, anch'essa richiamata dalla determina, non individua alcuna fattispecie di lottizzazione.Leggi di più...
- valutazione delle prove·
- art. 1 legge regionale n. 34/1974·
- violazione di legge·
- giurisprudenza amministrativa·
- sospensione attività lottizzatoria·
- determinazione dirigenziale di demolizione·
- art. 18 legge n. 47/1985·
- eccesso di potere·
- interesse legittimo·
- lottizzazione abusiva·
- improcedibilità del ricorso