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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 28/11/2025, n. 1425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1425 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott.ssa Eleonora Ramacciotti Presidente relatore dott.ssa Francesca Cerrone Componente dott.ssa Carolina Clò Componente pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 3544 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2025 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato MALAGOLI ELISABETTA
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avvocato CAMPAGNOLI GIUSEPPE
RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: congiunte come da atti depositati dalle parti in data 12/11/2025.
pagina 1 di 8 RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno contratto matrimonio civile in MODENA in data 21/07/2001 e dalla loro unione è nata la figlia in data 19/10/1997, Persona_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
2. Con ricorso depositato in data 17/07/2025, parte ricorrente ha chiesto di dichiarare la separazione personale dei coniugi, con addebito alla moglie, nonché disporre l'allontanamento della resistente dalla casa familiare.
3. Nel giudizio così radicato si è costituita, in data 13/10/2025, la resistente, opponendosi a tutte le domande avanzate dal ricorrente e chiedendo, a sua volta, la pronuncia di separazione con addebito a capo del marito.
4. Con provvedimento del 21/07/2025, il Giudice non ha accolto la domanda di provvedere in via di urgenza ai sensi dell'art.473-bis. 70 c.p.c. ed ha fissato udienza di comparazione delle parti al 12/11/2025.
5. All'udienza del 12/11/2025 le parti, entrambi presenti, hanno dichiarato di non volersi riconciliare. I procuratori hanno dato atto che è stato raggiunto un accordo, esibendo foglio contenente le conclusioni congiunte, riservandosi di depositarlo in giornata nel fascicolo telematico. Le parti, hanno, altresì, rappresentato di aver inserito domanda di rimessione in istruttoria per la pronuncia di divorzio. Il Giudice ha trasmesso gli atti al Collegio per la decisione.
6. In pari data le parti hanno depositato atti contenenti le seguenti conclusioni congiunte:
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, che vivranno separati, nel reciproco rispetto, ordinando
[...] all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Modena di compiere le annotazioni di legge (matrimonio contratto in Modena in data 21.07.2001
e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio dello stato civile del
Comune di Modena dell'anno 2001 n. 152 parte 1);
2. La figlia della coppia, , nata in [...] il Persona_2
19.10.1997 è maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
3. La Sig.ra promette di assegnare in proprietà e quindi di Controparte_1 cedere, come di fatto cederà all'atto della sottoscrizione del rogito notarile pagina 2 di 8 alla figlia Sig.ra che, quindi, promette di accettare, Persona_2 la propria quota, pari ad un terzo pro indiviso, della casa coniugale e relative pertinenze, sita in Bastiglia (MO) alla Via di Mezzo n. 21, acquistata con rogito a ministero Notaio di Modena del Persona_3
3.5.2021 rep. n. 44799, racc. n. 15432 e contraddistinta al N.C.E.U. del
Comune di Bastiglia (MO) al Foglio 8, Mappale 63, sub 36, categoria A/2,
Classe 1, Vani 10, Superficie Catastale 229 metri quadrati, r.c. 888,31 euro;
Foglio 8, Mappale 63, sub 35, Categoria C/6, Classe 6, consistenza 47 metri quadrati, superficie catastale 52 metri quadrati, r.c. 143,21 euro;
Foglio 8,
Mappale 63, sub 27, Categoria F/1, Consistenza 118 metri quadrati;
Foglio
8, Mappale 63, Sub 10, Categoria F/1, Consistenza 36 metri quadrati;
Foglio 8, Numero 63, Sub 11, Categoria F/1, Consistenza 60 metri quadrati e Foglio 8, Mappale 172, Classe Seminativo 02, Superfice 01 are e 45 ca,
r.d. 1,32 Euro;
r.c. 1,24 euro. L'atto notarile definitivo di trasferimento immobiliare verrà stipulato, entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di omologa, presso il notaio Dott. di Persona_4
Modena.
4. Il Sig. promette di assegnare in proprietà e quindi di cedere, Parte_1 come di fatto cederà all'atto della sottoscrizione del rogito notarile alla moglie Sig.ra la propria quota, pari ad un mezzo pro Controparte_1 indiviso, dell'immobile sito in San Felice sul Panaro (MO) alla Via Merusi
n. 200, acquistata con rogito notarile a Dott. di Per_5 Persona_6
Modena del 25.3.2022 rep n. 290231, racc. n. 53503 e contraddistinto al
N.C.E.U. del Comune di San Felice sul Panaro dal Foglio 40, Mappale n.
407, sub 23, Categoria A/2, Calsse 2, Consistenza 3,5 vani, Superficie
Catastale 57 metri quadrati, r.c. 316,33 Euro. L'atto notarile definitivo di trasferimento immobiliare verrà stipulato, entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di omologa, presso il notaio Dott. Per_4 di Modena.
[...]
5. I coniugi confermano che entrambi i trasferimenti immobiliari di cui ai punti 3 e 4 costituiscono condizione imprescindibile, indispensabile e pagina 3 di 8 funzionale alla risoluzione definitiva della crisi matrimoniale, sfociata in plurime denunce contrapposte per reati di maltrattamenti e lesioni aggravate e, in particolare, lo stesso trasferimento della quota di comproprietà della casa coniugale dalla Sig.ra alla figlia Controparte_1 della coppia , anziché al Sig. , è Persona_2 Parte_1 condizione imprescindibile, indispensabile e funzionale per la definitiva risoluzione di ogni controversia insorta tra i coniugi: in applicazione del regime di esenzione previsto dall'art. 19 delle legge n. 74 del 1987, i sopra detti trasferimenti di beni immobili tra coniugi e tra coniuge e figlia, in sede di separazione consensuale degli effetti civili del matrimonio sono esenti da imposto di bollo, di registro e da ogni altra tassa, così come confermato dalla Corte di Cassazione (sent. n. 2111 del 3.2.2016) che ha chiarito l'ambito di applicazione di tale agevolazione fiscale, così come ha fatto la stessa Corte Costituzionale: sent. 41 e 154/1999 e n. 202/2003 e relative interpretazioni del Ministero delle Finanze e circolari emesse dall'Agenzia delle Entrate;
6. Tutte le spese necessarie agli adempimenti di entrambi i trasferimenti immobiliari di cui ai punti 3 e 4, sia notarili, che di eventuali imposte che dovessero derivare dai trasferimenti, anche a carico della figlia e/o di pratiche amministrative e burocratiche sono ad esclusivo carico della
Sig.ra ; Controparte_1
7. Il Sig. si accolla l'intero mutuo residuo, sia in termini di Parte_1 capitale, che di interessi, contratto in data 3.5.2021 con Banca Popolare di
Milano, per l'acquisto della casa coniugale sita in Bastiglia (MO) alla Via di Mezzo n. 21 e si impegna a manlevare e mantenere indenne la Sig.ra da qualsivoglia richiesta creditoria da parte dell'ente Controparte_1 finanziatore;
8. Il Sig. si accolla, altresì, l'intero finanziamento residuo, sia in Parte_1 termini di capitale, che di interessi, contratto in data 21.4.2023, con
Findomestic per la ristrutturazione della casa coniugale sita in Bastiglia
(MO) alla Via di Mezzo n. 21 e si impegna a manlevare e mantenere indenne pagina 4 di 8 la Sig.ra da qualsivoglia richiesta creditoria da parte Controparte_1 dell'ente finanziatore;
9. Nella casa coniugale sita in Bastiglia (MO), Via Di Mezzo, 21, corredata dei mobili e delle suppellettili che la arredano, continuerà ad abitare il signor , unitamente alla figlia . La Sig.ra Parte_1 Persona_2
conferma di aver già rilasciato la casa coniugale e di Controparte_1 aver fissato la propria residenza in Modena alla Via Giardini n. 920/02, nonché di aver prelevato tutti i suoi effetti personali e di non vantare pretese su quant'altro in essa contenuto.
10. La Sig.ra si impegna a corrispondere, entro e non oltre Controparte_1 la data di stipula degli atti notarili di cui ai punti 3 e 4, al Sig. Parte_1 la somma di euro 5.000,00, omnicomprensiva, a titolo del risarcimento del danno cagionato dalle condotte di cui al procedimento penale nr.
7887/2024 R.G.N.R. Proc. Rep. Modena;
11. Il Sig. – a condizione dei puntuali adempimenti relativi ai Parte_1 trasferimenti immobiliari di cui ai precedenti punti 3 e 4, nonché del ricevimento della somma indicata nel punto 10 - si impegna a ritirare le denunce-querele presentate in data 20.11.2024 e 13.2.2025, a seguito delle quali è sorto il procedimento penale nr. 7887/2024 R.G.N.R. Proc. Rep.
Modena, attualmente pendente innanzi al Tribunale di Modena in composizione monocratica, con prossima udienza fissata per il giorno
29.1.2026 (Giudice: Dott.ssa D. Signori), nonché ogni altra eventuale denuncia-querela, sino ad oggi, sporta a seguito od a causa della conflittualità coniugale;
12. La Sig.ra si impegna a ritirare le denunce-querele Controparte_1 presentate in data 16.11.2024 e 6.2.2025, da cui è sorto il procedimento penale nr. 7817/2024 R.G.N.R. Proc. Rep. Modena, attualmente pendente innanzi al G.I.P. del Tribunale di Modena a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione (che si impegna a rinunciare) ed in attesa di fissazione udienza, nonché ogni altra eventuale denuncia-querela, sino ad oggi sporta, a seguito, od a causa, della conflittualità coniugale;
pagina 5 di 8 13. Il Sig. si impegna a pagare le spese condominiali Parte_1 dell'immobile sito in San Felice sul Panaro (MO) alla Via Merusi n. 200, relative all'esercizio con scadenza 31.12.2025 ed ammontanti ad euro
929,50. Resta inteso che eventuali sopravvenienze risultanti dal bilancio consuntivo al 31.12.25 saranno a carico ovvero a credito del signor . Pt_1
Resta peraltro inteso che tutte le spese condominiali relative agli esercizi successivi saranno ad esclusivo carico della SI . CP_1
14. Le autovetture di proprietà dei coniugi, ovvero la Fiat PA di proprietà del Sig. e l'Audi A3 di proprietà della Sig.ra , Parte_1 Controparte_1 continueranno a rimanere in capo ai rispettivi intestatari. Resta inteso che il ricavato di una eventuale futura vendita sarà attribuito per intero al coniuge intestatario, così come sarà a carico esclusivo del medesimo qualsivoglia costo relativo alle predette autovettura.
15. Il Sig. e la Sig.ra rinunciano, entrambi, alle Parte_1 Controparte_1 reciproche domande di addebito della separazione;
16. Il Sig. e a Sig.ra dichiarano di avere, con Parte_1 Controparte_1 quanto sopra definito e risolto tra loro, ogni altra questione di carattere economico – patrimoniale, anche con riferimento allo scioglimento della comunione legale e di nulla avere a pretendere l'una dall'altra per alcun titolo o ragione, fatto salvo l'esatto adempimento di quanto stabilito nel presente atto.
17. Le spese legali saranno tra i coniugi integralmente compensate.
18. I coniugi prestano sin da ora acquiescenza alla sentenza di omologa, rinunciando ad ogni forma di impugnazione.
*
19. Previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione e decorsi i termini di cui all'art. 3 co. 3 L. 898/1970 ai fini della procedibilità della domanda, rimettere le parti avanti il giudice per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e ed Parte_1 Controparte_1 ordinare all'Ufficiale di stato civile di compiere le annotazioni di legge alle seguenti condizioni:
pagina 6 di 8 - Le parti dichiarano di aver definito ogni reciproco rapporto di carattere economico e patrimoniale, a spese integralmente compensate e di null'altro avere a pretendere l'una dall'altra.
- Le parti prestano acquiescenza all'emananda sentenza di divorzio e rinunciano ad ogni forma di impugnazione
§
La domanda di separazione personale è fondata ricorrendo i presupposti dell'art. 151 c.c. L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza è dimostrata dal tenore inequivoco delle difese delle parti.
Il Tribunale recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti poiché non contrarie a norme imperative di legge, né all'ordine pubblico, ma contemperanti in modo equilibrato le rispettive esigenze, con la seguente specifica.
La domanda di rimessione in istruttoria della causa per la pronuncia di divorzio
(condizione n. 19), seppur formulata congiuntamente dalle parti, risulta inammissibile essendo stata avanzata tardivamente, difatti, ex art. 473-bis.49 c.p.c., la domanda di divorzio deve essere presentata negli atti introduttivi - ricorso ovvero comparsa di costituzione - del procedimento di separazione personale.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi (nato in [...]
TE (ROMANIA) il 11/11/1970) e (nata in [...]
OV (ROMANIA) il 07/03/1976) che hanno contratto matrimonio in data
21/07/2001 a MODENA (MO), come risulta dall'atto n. 152, parte I, anno 2001 del registro degli atti di matrimonio del Comune di MODENA;
2. recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva;
3. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 26/11/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
pagina 7 di 8 dott.ssa Eleonora Ramacciotti
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