CA
Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 19/06/2025, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 393/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PEZZANI MASSIMILIANO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
PEZZANI MASSIMILIANO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._3
PEZZANI MASSIMILIANO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._4
PEZZANI MASSIMILIANO
appellante e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARPAIA Controparte_2 P.IVA_1
GENEROSO
SALERNO REGGIO CALABRIA SOCIETA' CONSORTILE IN LIQUIDAZIONE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARBONE P.IVA_2
BENEDETTO GIOVANNI e dell'avv. ELIA CARMINE
appellati
CONCLUSIONI
per parte appellante: -. Dichiarare e statuire che i danni verificatisi sia per deprezzamento degli immobili di proprietà degli attori, sia quelli per invivibilità degli stessi per immissione di polveri, rumori e vibrazioni e sia quelli per la errata profilatura e sistemazione della discarica di inerti, sono derivati da negligenza, imprudenza ed imperizia delle convenute nella esecuzione delle opere di riammodernamento dell'autostrada Salerno Reggio Calabria e per l'effetto in via principale:
.-. Dichiarare e statuire la tenutezza delle convenute al ristoro dei danni cagionati a proprietario dell'immobile sito in Bagnara Calabra, via Pantano n. 11, Parte_1 riportato a catasto nell'intera consistenza al mappale 250, foglio 2, di are 51,10, quantificati in euro 111.330,00, oltre interessi e la rivalutazione monetaria dal danno sino al soddisfo;
.-. Dichiarare e statuire la tenutezza delle convenute al ristoro dei danni cagionati a
[...]
, e proprietari Parte_4 Parte_1 Controparte_1 Parte_2 dell'immobile sito in Bagnara Calabra, via Pantano, riportato a catasto nell'intera consistenza al mappale 2161, foglio 2, di are 79,60, quantificati in euro 43.188,00, oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria dal danno sino al soddisfo;
.-. Dichiarare e statuire la tenutezza delle convenute al ristoro dei danni cagionati agli attori e relativi alla invivibilità degli immobili a causa delle immissioni di rumore, polveri e vibrazioni e di cui si chiede la liquidazione del risarcimento in via equitativa oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria dal danno sino al soddisfo;
.-. Dichiarare e statuire, l'obbligo per le convenute Controparte_3
l.r.p.t. e di non dare ulteriore corso ai lavori dannosi sopra descritti;
Controparte_4
.-. Dichiarare e statuire, l'obbligo per le convenute di provvedere ad abbassare l'altezza in tutti i punti della discarica di inerti adiacente gli immobili degli attori fino a pag. 2/13 raggiungere i metri 8,50, così come previsti dal progetto esecutivo, rispetto al piano di campagna originario;
.-. Dichiarare e statuire, l'obbligo per le convenute di provvedere alla piantumazione con messa a dimora delle specie arboree previste nella relazione del progetto esecutivo mitigando così l'impatto visivo e del microclima che si è venuto a creare effettuando una manutenzione costante al fine di evitare il proliferarsi di ceppaglie e rovi;
.-. Dichiarare e statuire, l'obbligo per le convenute di provvedere ad una riprofilatura del terreno della discarica di inerti adiacente gli immobili degli attori, tale da non avere sbalzi di quota repentini, ma iniziando da una quota pari a zero rispetto al piano originario di campagna, raggiungere la quota definitiva di altezza, mt 8,50, ad una distanza di circa 200 metri dal confine degli attori, mitigando così l'impatto visivo e del microclima che si è venuto a creare;
.-. Dichiarare e statuire la soccombenza della convenuta alla ripetizione delle spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio con distrazione ex art. 93 cpc .
In via gradata :
.-. Dichiarare e statuire la tenutezza delle convenute al ristoro dei danni nella misura che si riterrà di giustizia;
.-. Dichiarare e statuire, l'obbligo per le convenute di provvedere ad abbassare l'altezza in tutti i punti della discarica di inerti adiacente gli immobili degli attori fino a raggiungere i metri 8,50, previsti dal progetto, rispetto al piano di campagna originario;
.-. Dichiarare e statuire, l'obbligo per le convenute di provvedere alla piantumazione con messa a dimora delle specie arboree previste nella relazione del progetto esecutivo mitigando così l'impatto visivo e del microclima che si è venuto a creare effettuando una manutenzione costante al fine di evitare il proliferarsi di ceppaglie e rovi;
.-. Dichiarare e statuire, l'obbligo per le convenute di provvedere ad una riprofilatura del terreno della discarica di inerti adiacente gli immobili degli attori, tale da non avere sbalzi di quota repentini, ma iniziando da una quota pari a zero rispetto al piano pag. 3/13 originario di campagna, raggiungere la quota definitiva di altezza, mt 8,50, ad una distanza di circa 200 metri dal confine degli attori, mitigando così l'impatto visivo e del microclima che si è venuto a creare;
.-. In ogni caso dichiarare e statuire la soccombenza delle convenute alla ripetizione delle spese e compensi del doppio grado di giudizio da distrarsi ex art. 93 cpc;
per 1) in via preliminare dichiarare l'atto di appello inammissibile per CP_2
violazione degli artt. 342, 345 e 348 bis cpc per i motivi sopra esposti;
2) in via principale rigettare l'appello proposto per difetto di giurisdizione essendo competente il Giudice Amministrativo;
3) in via subordinata dichiarare l'assoluta infondatezza in fatto e in diritto dell'appello proposto;
4) In via gradatamente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, condannare la società Consortile Salerno Reggio Calabria a tenere l' indenne da qualsivoglia conseguenza abbia eventualmente a derivare dal CP_2 presente giudizio, ovvero a rivalere l' di qualsiasi somma fosse condannata a CP_2
pagare a titolo di risarcimento danni o di eventuali spese sostenute.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
per : dichiararsi la Controparte_5 inammissibilità e infondatezza dell'appello dei sig.ri e nonché delle Pt_3 Pt_1
avverse domande proposte sia dagli appellanti che da nei riguardi della , CP_2 CP_6
riproponendosi integralmente le domande, eccezioni e conclusioni in primo grado.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa.
pag. 4/13 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, gli attuali appellanti convenivano in giudizio e per ottenere il CP_2 Controparte_3
risarcimento dei danni subiti a causa dei lavori di riammodernamento dell'autostrada
, effettuati sulle porzioni di terreno degli attori, oggetto di espropriazione, CP_6
lamentando:
- che i lavori di sbancamento e di trasporto del materiale di risulta avevano alterato il piano di campagna;
- che l'intera zona era stata coperta da polveri di silicio;
- che i lavori avevano provocato inquinamento acustico;
- che gli immobili risultavano deprezzati a causa dell'esecuzione dei lavori;
Per questi motivi
gli attori concludevano “Dichiarare e statuire che i danni verificatisi nella casa di abitazione del sig. sita in Bagnara Calabra, via Pantano Parte_1
n. 11, riportato a catasto nell'intera consistenza al mappale 250, foglio 2, di are 51,10, sono derivati da negligenza, imprudenza ed imperizia nella esecuzione delle opere da esse intraprese per il riammodernamento dell'autostrada Salerno Reggio Calabria e che gli stessi ascendono ad euro 111.330,00, con condanna delle convenute al pagamento di detta somma, o di quella maggiore o minore di Giustizia, con gli accessori di legge. - Dichiarare e statuire che i danni verificatisi nella casa di abitazione di proprietà comune di , , e Parte_3 Parte_1 Controparte_1
sita in Bagnara Calabra, via Pantano, riportato a catasto nell'intera Parte_2
consistenza al mappale 2161, foglio 2, di are 79,60, sono derivati da negligenza, imprudenza ed imperizia nella esecuzione delle opere da esse intraprese per il riammodernamento dell'autostrada Salerno Reggio Calabria e che gli stessi ascendono ad euro 43.188,00, con condanna delle convenute al pagamento di detta somma, o di quella maggiore o minore di Giustizia, con gli accessori di legge. – Ordinare alle convenute l.r.p.t. e l.r.p.t. di non dare Controparte_7 CP_2 pag. 5/13 ulteriore corso ai lavori dannosi sopra descritti. – Dichiarare e statuire, in via subordinata, l'obbligo per le convenute di installare in loco tutte le opere e precauzioni necessarie in esito alle modalità non dannose di prosecuzione dei lavori, allo stazionamento delle polveri, all'inquinamento acustico ed a quant'altro non aggravi il danno attuale e futuro a persone e cose, impedendo il passaggio nell'area adiacente alle abitazioni degli attori, di camion o altri automezzi di alcun genere. Opere siccome esse verranno stabilite dal C.T.U. nominando, e che si indicano al fine di evitare il perpetrarsi di ciascun nocumento, ai danni di persone e cose, d'ora e per il futuro”
Si costituivano che eccepiva il difetto di giurisdizione, l'incompetenza CP_8
funzionale del tribunale adito ed il difetto di legittimazione passiva. Si costituiva in giudizio l' nel corso della prima udienza di comparizione, chiedendo il rigetto CP_2
della domanda degli attori e, in subordine, spiegando domanda di garanzia e manleva nei confronti della CP_8
Con sentenza n. 599/2019 il Tribunale di Reggio Calabria dichiarava il difetto di giurisdizione, ritenendo che la domanda si riferisse agli effetti negativi dell'espropriazione per pubblica utilità.
e proponevano Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_1
appello lamentando l'erroneità della decisione:
- per aver ritenuto non proposta una domanda risarcitoria autonoma per l'immissione di polveri e rumori;
- per non aver tenuto conto della seconda relazione del ctu ing. in cui si Per_1
dava atto della esecuzione dei lavori in modo difforme dal progetto e creando danni ai proprietari dei terreni e degli edifici confinanti;
- per avere ritenuto sussistente il difetto di giurisdizione, senza tener conto che il danno richiesto dagli attori era causalmente connesso alla difformità delle opere realizzate ed alla negligenza nella esecuzione degli stessi, e che in ipotesi identica (giudizio intentato da alcuni degli attori per i danni subiti per le pag. 6/13 coltivazioni agricole, concluso con sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n.
1448/2016) era stata riconosciuta la giurisdizione ordinaria;
- per avere recepito acriticamente le conclusioni del ctu senza spiegare le ragioni per le quali non potevano essere accolte le osservazioni degli attori;
- per aver compensato le spese di lite, nonostante la fondatezza della domanda dei danneggiati.
Per questi motivi
, gli appellanti concludevano per la riforma della sentenza impugnata nei termini riportati in epigrafe.
Si costituiva che eccepiva l'inammissibilità dell'appello per violazione degli CP_2
artt. 342, 345 e 348 bis c.p.c., e nel merito insistevano nel rigetto e nella conferma della sentenza di primo grado, riproponendo le difese e le domande già spiegate in primo grado.
Si costituiva che eccepiva l'inammissibilità dell'appello e la novità di CP_8
parte delle domande proposte in appello.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. è infondata. Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice. (cfr. Cass. SU, sentenza n. 27199 del
16/11/2017Rv. 645991-01). Nel rispetto di questo principio, l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, e pag. 7/13 l'appellante che intenda dolersi di una erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporgli le argomentazioni difensive già svolte in primo grado, senza che ciò comporti di per sé l'inammissibilità dell'appello. (Cass. Sez. 6,
08/02/2018, n. 3115, Rv. 648034 - 01). L'atto di citazione in appello, sia pure privo dei caratteri della sinteticità e sistematicità, consente di comprende le ragioni del gravame ed il tenore della decisione richiesta, in riforma della sentenza di primo grado.
2.1. Le domande nuove proposte in sede d'appello devono essere dichiarate inammissibili.
In particolare, sono da ritenersi nuove e mai proposte le seguenti domande degli appellanti:
- Dichiarare e statuire la tenutezza delle convenute al ristoro dei danni cagionati agli attori e relativi alla invivibilità degli immobili a causa delle immissioni di rumore, polveri e vibrazioni e di cui si chiede la liquidazione del risarcimento in via equitativa oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria dal danno sino al soddisfo;
- Dichiarare e statuire, l'obbligo per le convenute di provvedere ad abbassare l'altezza in tutti i punti della discarica di inerti adiacente gli immobili degli attori fino a raggiungere i metri 8,50, così come previsti dal progetto esecutivo, rispetto al piano di campagna originario;
- Dichiarare e statuire, l'obbligo per le convenute di provvedere alla piantumazione con messa a dimora delle specie arboree previste nella relazione del progetto esecutivo mitigando così l'impatto visivo e del microclima che si e' venuto a creare effettuando una manutenzione costante al fine di evitare il proliferarsi di ceppaglie e rovi;
pag. 8/13 - Dichiarare e statuire, l'obbligo per le convenute di provvedere ad una riprofilatura del terreno della discarica di inerti adiacente gli immobili degli attori, tale da non avere sbalzi di quota repentini, ma iniziando da una quota pari a zero rispetto al piano originario di campagna, raggiungere la quota definitiva di altezza, mt 8,50, ad una distanza di circa 200 metri dal confine degli attori, mitigando così l'impatto visivo e del microclima che si è venuto a creare;
L'originario atto di citazione, infatti, aveva ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dagli immobili degli attori a causa dei lavori di ammodernamento dell'autostrada, e sebbene gli attori si lamentassero della insalubrità dell'abitazione a causa delle immissioni di polveri e rumori e dell'ammasso nella fascia di confine di materiali di risulta di altezza tale da pregiudicare l'esposizione delle abitazioni (“la casa degli istanti si trova oramai ubicata in un fosso”), non vi era stata alcuna richiesta di ristoro di un separato danno da “invivibilità delle abitazioni”.
L'esposizione proseguiva nei seguenti termini “oltre alle due distinte e separate richieste di risarcimento del danno (…) v'è l'aspettativa comune alle parti attoree di disporre a carico di parte convenuta l'adozione di quelle cautele che siano atte ad escludere e limitare l'inquinamento acustico ed ambientale da oggi e per il futuro”, ed a questo scopo chiedeva l'inibitoria dei lavori in corso e l'accertamento dell'obbligo delle convenute di adottare le precauzioni necessarie per la prosecuzione dei lavori evitando inquinamento acustico e lo stazionamento di polveri dannose.
Le domande sopra riportate non costituiscono specificazione della domanda già proposta, ma allargano il thema decidendum includendo voci di danno ulteriori, nonché una condanna ad un facere non richiesto in primo grado.
Correttamente il giudice di primo grado aveva rilevato che gli attori non avevano più alcun interesse alla decisione della domanda di inibitoria dei lavori e di adozione delle precauzioni idonee ad evitare danni, avendo detta domanda il contenuto tipico di una denuncia di nuova opera (proposta tuttavia fuori dai termini di legge), e preso atto che pag. 9/13 detti lavori erano stati completati in corso di causa. Inoltre, gli attori avevano chiesto il risarcimento per equivalente dei danni subiti nella prima parte della domanda originaria, per cui la domanda rassegnata in sede di appello è certamente nuova.
2.2. Passando al merito, si deve esaminare per primo il motivo di appello relativo alla giurisdizione, in quanto pregiudiziale.
L'appello sul punto è fondato e deve essere accolto.
Il giudice di prime cure ha ritenuto sussistente il difetto di giurisdizione dopo aver di fatto esaminato il merito della domanda, reputando che non sussisteva alcuna colpa dell'impresa esecutrice dei lavori, e che quindi il danno lamentato dagli attori derivava dall'approvazione delle opere. In conseguenza di questo implicito rigetto della domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c., il giudice di prime cure riteneva che la domanda non fosse proponibile dinanzi al Giudice ordinario, perché l'unico danno azionabile sarebbe stato quello derivante dalla realizzazione dell'opera pubblica, controversia sulla quale sussiste la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo.
La decisione in merito alla sussistenza della giurisdizione deve, invece, essere individuata tenendo conto della domanda proposta, astrattamente e senza esaminarne il merito e la fondatezza della domanda. Se la domanda fosse stata sin dall'origine qualificata come risarcimento del danno subito dai proprietari per l'approvazione e la realizzazione di un'opera pubblica, si sarebbe giunti immediatamente alla declinatoria di giurisdizione. La domanda degli attori, tuttavia, era incentrata in primis sulla cattiva esecuzione dell'opera pubblica, per cui – una volta verificata l'assenza di violazioni e l'inesistenza di un comportamento colposo dell'impresa appaltatrice dell'opera pubblica
– la domanda avrebbe dovuto essere rigettata nel merito, e poteva dichiararsi il difetto di giurisdizione solo per la parte della domanda che ricollegava il danno agli immobili dalla approvazione dell'opera pubblica (ossia per la parte relativa la deprezzamento del bene derivante dalla inevitabile trasformazione dei luoghi a seguito della realizzazione dell'ammodernamento nei termini approvati). pag. 10/13 Proprio di recente, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda risarcitoria, proposta dal privato nei confronti della P.A., per i danni derivati alla proprietà privata in conseguenza di comportamenti colposi determinatisi nella fase di progettazione e realizzazione di un'opera pubblica, trovando essa fondamento nell'inosservanza di regole tecniche o di canoni di diligenza e prudenza nell'esecuzione dei lavori, senza investire scelte ed atti autoritativi dell'amministrazione medesima.” (Cass. Sez. U., 01/03/2023, n. 6100, Rv.
667191 - 01).
Le domande proposte dagli attori, pertanto, rientravano nella giurisdizione del giudice ordinario per la parte relativa errata realizzazione dei lavori, per cui il difetto di giurisdizione doveva essere pronunciato solo per la parte riferibile al deprezzamento degli immobili dovuto alla approvazione del progetto ed alla (corretta) realizzazione dell'opera pubblica.
2.3. La Corte, una volta accertata la sussistenza della giurisdizione del Tribunale ordinario su una parte della domanda, per la quale era stata negata dalla sentenza impugnata, deve rimettere gli atti al primo giudice, nonostante la richiesta di pronuncia nel merito da parte dell'appellante.
Qualora il giudice di primo grado dichiari il difetto di giurisdizione sulla domanda, ritenendo che questa solleciti una pronuncia del giudice amministrativo, il giudice di secondo grado, che affermi la giurisdizione negata dalla prima sentenza, deve fare applicazione dell'art. 353 c.p.c., indipendentemente dal fatto che le parti abbiano formulato conclusioni di merito, e rimettere la causa al primo giudice, con la conseguenza che, ove a ciò non provveda, statuendo nel merito, la cassazione della relativa decisione deve essere disposta direttamente con rinvio al primo giudice, vertendosi in tema di violazione del principio di ordine pubblico del doppio grado di giurisdizione, senza che in ciò possa ravvisarsi una lesione della ragionevole durata del processo. (Cass. Sez. U., 11/10/2022, n. 29592, Rv. 665912 - 01). pag. 11/13 Gli ulteriori motivi di appello sono, pertanto, assorbiti dall'accoglimento parziale del motivo di appello relativo alla giurisdizione e dalla rimessione della causa al primo giudice.
3. Le spese di entrambi i gradi di giudizio possono essere compensate, tenuto conto della reciproca soccombenza (essendo parte della domanda sottratta alla giurisdizione dell'AGO) e della inammissibilità delle domande nuove proposte in appello. Il giudice d'appello che, riformando la sentenza del giudice di primo grado declinatoria della giurisdizione del giudice ordinario, dichiari la giurisdizione di quest'ultimo e rimetta le parti davanti al primo giudice, non può porre le spese del giudizio di primo grado a carico della parte risultata vittoriosa in appello sulla questione di giurisdizione, nè può, ai fini della statuizione sulle spese, deliberare, sia pure "incidenter tantum", il merito della controversia, dovendo statuire sulle spese del giudizio di primo grado non in base al principio della soccombenza virtuale, ma tenuto conto della soccombenza in relazione all'unica questione, dibattuta e decisa, della giurisdizione. (Cass. Sez. U., 09/11/2009, n.
23669, Rv. 610078 - 01).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e avverso la sentenza del
[...] Parte_2 Parte_3 Controparte_1
Tribunale di Reggio Calabria n. 599/2019, così provvede:
1. accoglie per quanto di ragione l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara il difetto di giurisdizione limitatamente alla domanda risarcitoria per deprezzamento degli immobili, dovuto alla approvazione del progetto ed alla corretta realizzazione dell'opera pubblica;
2. dichiara inammissibili le domande nuove proposte in appello;
3. rimette la causa al Tribunale di Reggio Calabria, in diversa composizione,
relativamente alla domanda risarcitoria proposta dagli appellanti per pag. 12/13 inosservanza di regole tecniche o di canoni di diligenza e prudenza nell'esecuzione dei lavori di ammodernamento dell'autostrada;
4. compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 17 giugno 2025
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 393/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PEZZANI MASSIMILIANO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
PEZZANI MASSIMILIANO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._3
PEZZANI MASSIMILIANO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._4
PEZZANI MASSIMILIANO
appellante e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARPAIA Controparte_2 P.IVA_1
GENEROSO
SALERNO REGGIO CALABRIA SOCIETA' CONSORTILE IN LIQUIDAZIONE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARBONE P.IVA_2
BENEDETTO GIOVANNI e dell'avv. ELIA CARMINE
appellati
CONCLUSIONI
per parte appellante: -. Dichiarare e statuire che i danni verificatisi sia per deprezzamento degli immobili di proprietà degli attori, sia quelli per invivibilità degli stessi per immissione di polveri, rumori e vibrazioni e sia quelli per la errata profilatura e sistemazione della discarica di inerti, sono derivati da negligenza, imprudenza ed imperizia delle convenute nella esecuzione delle opere di riammodernamento dell'autostrada Salerno Reggio Calabria e per l'effetto in via principale:
.-. Dichiarare e statuire la tenutezza delle convenute al ristoro dei danni cagionati a proprietario dell'immobile sito in Bagnara Calabra, via Pantano n. 11, Parte_1 riportato a catasto nell'intera consistenza al mappale 250, foglio 2, di are 51,10, quantificati in euro 111.330,00, oltre interessi e la rivalutazione monetaria dal danno sino al soddisfo;
.-. Dichiarare e statuire la tenutezza delle convenute al ristoro dei danni cagionati a
[...]
, e proprietari Parte_4 Parte_1 Controparte_1 Parte_2 dell'immobile sito in Bagnara Calabra, via Pantano, riportato a catasto nell'intera consistenza al mappale 2161, foglio 2, di are 79,60, quantificati in euro 43.188,00, oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria dal danno sino al soddisfo;
.-. Dichiarare e statuire la tenutezza delle convenute al ristoro dei danni cagionati agli attori e relativi alla invivibilità degli immobili a causa delle immissioni di rumore, polveri e vibrazioni e di cui si chiede la liquidazione del risarcimento in via equitativa oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria dal danno sino al soddisfo;
.-. Dichiarare e statuire, l'obbligo per le convenute Controparte_3
l.r.p.t. e di non dare ulteriore corso ai lavori dannosi sopra descritti;
Controparte_4
.-. Dichiarare e statuire, l'obbligo per le convenute di provvedere ad abbassare l'altezza in tutti i punti della discarica di inerti adiacente gli immobili degli attori fino a pag. 2/13 raggiungere i metri 8,50, così come previsti dal progetto esecutivo, rispetto al piano di campagna originario;
.-. Dichiarare e statuire, l'obbligo per le convenute di provvedere alla piantumazione con messa a dimora delle specie arboree previste nella relazione del progetto esecutivo mitigando così l'impatto visivo e del microclima che si è venuto a creare effettuando una manutenzione costante al fine di evitare il proliferarsi di ceppaglie e rovi;
.-. Dichiarare e statuire, l'obbligo per le convenute di provvedere ad una riprofilatura del terreno della discarica di inerti adiacente gli immobili degli attori, tale da non avere sbalzi di quota repentini, ma iniziando da una quota pari a zero rispetto al piano originario di campagna, raggiungere la quota definitiva di altezza, mt 8,50, ad una distanza di circa 200 metri dal confine degli attori, mitigando così l'impatto visivo e del microclima che si è venuto a creare;
.-. Dichiarare e statuire la soccombenza della convenuta alla ripetizione delle spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio con distrazione ex art. 93 cpc .
In via gradata :
.-. Dichiarare e statuire la tenutezza delle convenute al ristoro dei danni nella misura che si riterrà di giustizia;
.-. Dichiarare e statuire, l'obbligo per le convenute di provvedere ad abbassare l'altezza in tutti i punti della discarica di inerti adiacente gli immobili degli attori fino a raggiungere i metri 8,50, previsti dal progetto, rispetto al piano di campagna originario;
.-. Dichiarare e statuire, l'obbligo per le convenute di provvedere alla piantumazione con messa a dimora delle specie arboree previste nella relazione del progetto esecutivo mitigando così l'impatto visivo e del microclima che si è venuto a creare effettuando una manutenzione costante al fine di evitare il proliferarsi di ceppaglie e rovi;
.-. Dichiarare e statuire, l'obbligo per le convenute di provvedere ad una riprofilatura del terreno della discarica di inerti adiacente gli immobili degli attori, tale da non avere sbalzi di quota repentini, ma iniziando da una quota pari a zero rispetto al piano pag. 3/13 originario di campagna, raggiungere la quota definitiva di altezza, mt 8,50, ad una distanza di circa 200 metri dal confine degli attori, mitigando così l'impatto visivo e del microclima che si è venuto a creare;
.-. In ogni caso dichiarare e statuire la soccombenza delle convenute alla ripetizione delle spese e compensi del doppio grado di giudizio da distrarsi ex art. 93 cpc;
per 1) in via preliminare dichiarare l'atto di appello inammissibile per CP_2
violazione degli artt. 342, 345 e 348 bis cpc per i motivi sopra esposti;
2) in via principale rigettare l'appello proposto per difetto di giurisdizione essendo competente il Giudice Amministrativo;
3) in via subordinata dichiarare l'assoluta infondatezza in fatto e in diritto dell'appello proposto;
4) In via gradatamente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, condannare la società Consortile Salerno Reggio Calabria a tenere l' indenne da qualsivoglia conseguenza abbia eventualmente a derivare dal CP_2 presente giudizio, ovvero a rivalere l' di qualsiasi somma fosse condannata a CP_2
pagare a titolo di risarcimento danni o di eventuali spese sostenute.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
per : dichiararsi la Controparte_5 inammissibilità e infondatezza dell'appello dei sig.ri e nonché delle Pt_3 Pt_1
avverse domande proposte sia dagli appellanti che da nei riguardi della , CP_2 CP_6
riproponendosi integralmente le domande, eccezioni e conclusioni in primo grado.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa.
pag. 4/13 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, gli attuali appellanti convenivano in giudizio e per ottenere il CP_2 Controparte_3
risarcimento dei danni subiti a causa dei lavori di riammodernamento dell'autostrada
, effettuati sulle porzioni di terreno degli attori, oggetto di espropriazione, CP_6
lamentando:
- che i lavori di sbancamento e di trasporto del materiale di risulta avevano alterato il piano di campagna;
- che l'intera zona era stata coperta da polveri di silicio;
- che i lavori avevano provocato inquinamento acustico;
- che gli immobili risultavano deprezzati a causa dell'esecuzione dei lavori;
Per questi motivi
gli attori concludevano “Dichiarare e statuire che i danni verificatisi nella casa di abitazione del sig. sita in Bagnara Calabra, via Pantano Parte_1
n. 11, riportato a catasto nell'intera consistenza al mappale 250, foglio 2, di are 51,10, sono derivati da negligenza, imprudenza ed imperizia nella esecuzione delle opere da esse intraprese per il riammodernamento dell'autostrada Salerno Reggio Calabria e che gli stessi ascendono ad euro 111.330,00, con condanna delle convenute al pagamento di detta somma, o di quella maggiore o minore di Giustizia, con gli accessori di legge. - Dichiarare e statuire che i danni verificatisi nella casa di abitazione di proprietà comune di , , e Parte_3 Parte_1 Controparte_1
sita in Bagnara Calabra, via Pantano, riportato a catasto nell'intera Parte_2
consistenza al mappale 2161, foglio 2, di are 79,60, sono derivati da negligenza, imprudenza ed imperizia nella esecuzione delle opere da esse intraprese per il riammodernamento dell'autostrada Salerno Reggio Calabria e che gli stessi ascendono ad euro 43.188,00, con condanna delle convenute al pagamento di detta somma, o di quella maggiore o minore di Giustizia, con gli accessori di legge. – Ordinare alle convenute l.r.p.t. e l.r.p.t. di non dare Controparte_7 CP_2 pag. 5/13 ulteriore corso ai lavori dannosi sopra descritti. – Dichiarare e statuire, in via subordinata, l'obbligo per le convenute di installare in loco tutte le opere e precauzioni necessarie in esito alle modalità non dannose di prosecuzione dei lavori, allo stazionamento delle polveri, all'inquinamento acustico ed a quant'altro non aggravi il danno attuale e futuro a persone e cose, impedendo il passaggio nell'area adiacente alle abitazioni degli attori, di camion o altri automezzi di alcun genere. Opere siccome esse verranno stabilite dal C.T.U. nominando, e che si indicano al fine di evitare il perpetrarsi di ciascun nocumento, ai danni di persone e cose, d'ora e per il futuro”
Si costituivano che eccepiva il difetto di giurisdizione, l'incompetenza CP_8
funzionale del tribunale adito ed il difetto di legittimazione passiva. Si costituiva in giudizio l' nel corso della prima udienza di comparizione, chiedendo il rigetto CP_2
della domanda degli attori e, in subordine, spiegando domanda di garanzia e manleva nei confronti della CP_8
Con sentenza n. 599/2019 il Tribunale di Reggio Calabria dichiarava il difetto di giurisdizione, ritenendo che la domanda si riferisse agli effetti negativi dell'espropriazione per pubblica utilità.
e proponevano Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_1
appello lamentando l'erroneità della decisione:
- per aver ritenuto non proposta una domanda risarcitoria autonoma per l'immissione di polveri e rumori;
- per non aver tenuto conto della seconda relazione del ctu ing. in cui si Per_1
dava atto della esecuzione dei lavori in modo difforme dal progetto e creando danni ai proprietari dei terreni e degli edifici confinanti;
- per avere ritenuto sussistente il difetto di giurisdizione, senza tener conto che il danno richiesto dagli attori era causalmente connesso alla difformità delle opere realizzate ed alla negligenza nella esecuzione degli stessi, e che in ipotesi identica (giudizio intentato da alcuni degli attori per i danni subiti per le pag. 6/13 coltivazioni agricole, concluso con sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n.
1448/2016) era stata riconosciuta la giurisdizione ordinaria;
- per avere recepito acriticamente le conclusioni del ctu senza spiegare le ragioni per le quali non potevano essere accolte le osservazioni degli attori;
- per aver compensato le spese di lite, nonostante la fondatezza della domanda dei danneggiati.
Per questi motivi
, gli appellanti concludevano per la riforma della sentenza impugnata nei termini riportati in epigrafe.
Si costituiva che eccepiva l'inammissibilità dell'appello per violazione degli CP_2
artt. 342, 345 e 348 bis c.p.c., e nel merito insistevano nel rigetto e nella conferma della sentenza di primo grado, riproponendo le difese e le domande già spiegate in primo grado.
Si costituiva che eccepiva l'inammissibilità dell'appello e la novità di CP_8
parte delle domande proposte in appello.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. è infondata. Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice. (cfr. Cass. SU, sentenza n. 27199 del
16/11/2017Rv. 645991-01). Nel rispetto di questo principio, l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, e pag. 7/13 l'appellante che intenda dolersi di una erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporgli le argomentazioni difensive già svolte in primo grado, senza che ciò comporti di per sé l'inammissibilità dell'appello. (Cass. Sez. 6,
08/02/2018, n. 3115, Rv. 648034 - 01). L'atto di citazione in appello, sia pure privo dei caratteri della sinteticità e sistematicità, consente di comprende le ragioni del gravame ed il tenore della decisione richiesta, in riforma della sentenza di primo grado.
2.1. Le domande nuove proposte in sede d'appello devono essere dichiarate inammissibili.
In particolare, sono da ritenersi nuove e mai proposte le seguenti domande degli appellanti:
- Dichiarare e statuire la tenutezza delle convenute al ristoro dei danni cagionati agli attori e relativi alla invivibilità degli immobili a causa delle immissioni di rumore, polveri e vibrazioni e di cui si chiede la liquidazione del risarcimento in via equitativa oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria dal danno sino al soddisfo;
- Dichiarare e statuire, l'obbligo per le convenute di provvedere ad abbassare l'altezza in tutti i punti della discarica di inerti adiacente gli immobili degli attori fino a raggiungere i metri 8,50, così come previsti dal progetto esecutivo, rispetto al piano di campagna originario;
- Dichiarare e statuire, l'obbligo per le convenute di provvedere alla piantumazione con messa a dimora delle specie arboree previste nella relazione del progetto esecutivo mitigando così l'impatto visivo e del microclima che si e' venuto a creare effettuando una manutenzione costante al fine di evitare il proliferarsi di ceppaglie e rovi;
pag. 8/13 - Dichiarare e statuire, l'obbligo per le convenute di provvedere ad una riprofilatura del terreno della discarica di inerti adiacente gli immobili degli attori, tale da non avere sbalzi di quota repentini, ma iniziando da una quota pari a zero rispetto al piano originario di campagna, raggiungere la quota definitiva di altezza, mt 8,50, ad una distanza di circa 200 metri dal confine degli attori, mitigando così l'impatto visivo e del microclima che si è venuto a creare;
L'originario atto di citazione, infatti, aveva ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dagli immobili degli attori a causa dei lavori di ammodernamento dell'autostrada, e sebbene gli attori si lamentassero della insalubrità dell'abitazione a causa delle immissioni di polveri e rumori e dell'ammasso nella fascia di confine di materiali di risulta di altezza tale da pregiudicare l'esposizione delle abitazioni (“la casa degli istanti si trova oramai ubicata in un fosso”), non vi era stata alcuna richiesta di ristoro di un separato danno da “invivibilità delle abitazioni”.
L'esposizione proseguiva nei seguenti termini “oltre alle due distinte e separate richieste di risarcimento del danno (…) v'è l'aspettativa comune alle parti attoree di disporre a carico di parte convenuta l'adozione di quelle cautele che siano atte ad escludere e limitare l'inquinamento acustico ed ambientale da oggi e per il futuro”, ed a questo scopo chiedeva l'inibitoria dei lavori in corso e l'accertamento dell'obbligo delle convenute di adottare le precauzioni necessarie per la prosecuzione dei lavori evitando inquinamento acustico e lo stazionamento di polveri dannose.
Le domande sopra riportate non costituiscono specificazione della domanda già proposta, ma allargano il thema decidendum includendo voci di danno ulteriori, nonché una condanna ad un facere non richiesto in primo grado.
Correttamente il giudice di primo grado aveva rilevato che gli attori non avevano più alcun interesse alla decisione della domanda di inibitoria dei lavori e di adozione delle precauzioni idonee ad evitare danni, avendo detta domanda il contenuto tipico di una denuncia di nuova opera (proposta tuttavia fuori dai termini di legge), e preso atto che pag. 9/13 detti lavori erano stati completati in corso di causa. Inoltre, gli attori avevano chiesto il risarcimento per equivalente dei danni subiti nella prima parte della domanda originaria, per cui la domanda rassegnata in sede di appello è certamente nuova.
2.2. Passando al merito, si deve esaminare per primo il motivo di appello relativo alla giurisdizione, in quanto pregiudiziale.
L'appello sul punto è fondato e deve essere accolto.
Il giudice di prime cure ha ritenuto sussistente il difetto di giurisdizione dopo aver di fatto esaminato il merito della domanda, reputando che non sussisteva alcuna colpa dell'impresa esecutrice dei lavori, e che quindi il danno lamentato dagli attori derivava dall'approvazione delle opere. In conseguenza di questo implicito rigetto della domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c., il giudice di prime cure riteneva che la domanda non fosse proponibile dinanzi al Giudice ordinario, perché l'unico danno azionabile sarebbe stato quello derivante dalla realizzazione dell'opera pubblica, controversia sulla quale sussiste la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo.
La decisione in merito alla sussistenza della giurisdizione deve, invece, essere individuata tenendo conto della domanda proposta, astrattamente e senza esaminarne il merito e la fondatezza della domanda. Se la domanda fosse stata sin dall'origine qualificata come risarcimento del danno subito dai proprietari per l'approvazione e la realizzazione di un'opera pubblica, si sarebbe giunti immediatamente alla declinatoria di giurisdizione. La domanda degli attori, tuttavia, era incentrata in primis sulla cattiva esecuzione dell'opera pubblica, per cui – una volta verificata l'assenza di violazioni e l'inesistenza di un comportamento colposo dell'impresa appaltatrice dell'opera pubblica
– la domanda avrebbe dovuto essere rigettata nel merito, e poteva dichiararsi il difetto di giurisdizione solo per la parte della domanda che ricollegava il danno agli immobili dalla approvazione dell'opera pubblica (ossia per la parte relativa la deprezzamento del bene derivante dalla inevitabile trasformazione dei luoghi a seguito della realizzazione dell'ammodernamento nei termini approvati). pag. 10/13 Proprio di recente, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda risarcitoria, proposta dal privato nei confronti della P.A., per i danni derivati alla proprietà privata in conseguenza di comportamenti colposi determinatisi nella fase di progettazione e realizzazione di un'opera pubblica, trovando essa fondamento nell'inosservanza di regole tecniche o di canoni di diligenza e prudenza nell'esecuzione dei lavori, senza investire scelte ed atti autoritativi dell'amministrazione medesima.” (Cass. Sez. U., 01/03/2023, n. 6100, Rv.
667191 - 01).
Le domande proposte dagli attori, pertanto, rientravano nella giurisdizione del giudice ordinario per la parte relativa errata realizzazione dei lavori, per cui il difetto di giurisdizione doveva essere pronunciato solo per la parte riferibile al deprezzamento degli immobili dovuto alla approvazione del progetto ed alla (corretta) realizzazione dell'opera pubblica.
2.3. La Corte, una volta accertata la sussistenza della giurisdizione del Tribunale ordinario su una parte della domanda, per la quale era stata negata dalla sentenza impugnata, deve rimettere gli atti al primo giudice, nonostante la richiesta di pronuncia nel merito da parte dell'appellante.
Qualora il giudice di primo grado dichiari il difetto di giurisdizione sulla domanda, ritenendo che questa solleciti una pronuncia del giudice amministrativo, il giudice di secondo grado, che affermi la giurisdizione negata dalla prima sentenza, deve fare applicazione dell'art. 353 c.p.c., indipendentemente dal fatto che le parti abbiano formulato conclusioni di merito, e rimettere la causa al primo giudice, con la conseguenza che, ove a ciò non provveda, statuendo nel merito, la cassazione della relativa decisione deve essere disposta direttamente con rinvio al primo giudice, vertendosi in tema di violazione del principio di ordine pubblico del doppio grado di giurisdizione, senza che in ciò possa ravvisarsi una lesione della ragionevole durata del processo. (Cass. Sez. U., 11/10/2022, n. 29592, Rv. 665912 - 01). pag. 11/13 Gli ulteriori motivi di appello sono, pertanto, assorbiti dall'accoglimento parziale del motivo di appello relativo alla giurisdizione e dalla rimessione della causa al primo giudice.
3. Le spese di entrambi i gradi di giudizio possono essere compensate, tenuto conto della reciproca soccombenza (essendo parte della domanda sottratta alla giurisdizione dell'AGO) e della inammissibilità delle domande nuove proposte in appello. Il giudice d'appello che, riformando la sentenza del giudice di primo grado declinatoria della giurisdizione del giudice ordinario, dichiari la giurisdizione di quest'ultimo e rimetta le parti davanti al primo giudice, non può porre le spese del giudizio di primo grado a carico della parte risultata vittoriosa in appello sulla questione di giurisdizione, nè può, ai fini della statuizione sulle spese, deliberare, sia pure "incidenter tantum", il merito della controversia, dovendo statuire sulle spese del giudizio di primo grado non in base al principio della soccombenza virtuale, ma tenuto conto della soccombenza in relazione all'unica questione, dibattuta e decisa, della giurisdizione. (Cass. Sez. U., 09/11/2009, n.
23669, Rv. 610078 - 01).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e avverso la sentenza del
[...] Parte_2 Parte_3 Controparte_1
Tribunale di Reggio Calabria n. 599/2019, così provvede:
1. accoglie per quanto di ragione l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara il difetto di giurisdizione limitatamente alla domanda risarcitoria per deprezzamento degli immobili, dovuto alla approvazione del progetto ed alla corretta realizzazione dell'opera pubblica;
2. dichiara inammissibili le domande nuove proposte in appello;
3. rimette la causa al Tribunale di Reggio Calabria, in diversa composizione,
relativamente alla domanda risarcitoria proposta dagli appellanti per pag. 12/13 inosservanza di regole tecniche o di canoni di diligenza e prudenza nell'esecuzione dei lavori di ammodernamento dell'autostrada;
4. compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 17 giugno 2025
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 13/13