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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 17/03/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 17 marzo 2025 ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2181/2024 R.G. e vertente TRA
nato a [...] il Parte_1
27.08.1943 ed ivi residente in C.da Vallebruca n. 76, C.F.
, elettivamente domiciliato in Sant'Agata Militello C.F._1
(ME), C.da Cavarretta n.88, presso lo studio dell'Avv. Mariella Nocifora
Tiranno, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Antonello Monoriti, giusto mandato in atti, elettivamente domiciliato in Messina, Via Armeria 1, presso la sede dell'Avvocatura dell'Ente
RESISTENTE
OGGETTO: Indebito assistenziale.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.07.2024 parte ricorrente adiva codesto
Giudice del lavoro esponendo di essere titolare di pensione CAT INVCIV n.
07103539, di aver ricevuto, in data 16.04.2024, comunicazione da parte dell' avente ad oggetto la riliquidazione sulla prestazione suddetta, da cui CP_1 scaturiva un indebito pari ad € 4.965,61 per l'anno 2022; di aver proposto, in data 29.05.2024, ricorso amministrativo che veniva respinto il 26.06.2024.
Il ricorrente richiedeva l'applicabilità dell'articolo 13 della legge 412/91 ed eccepiva di aver percepito in buona fede le somme oggetto dell'indebito e concludeva chiedendo che fosse dichiarata l'irripetibilità delle stesse con condanna dell' alla restituzione delle somme ove già eventualmente CP_1
trattenute, con vittoria di spese e compensi del giudizio da distrarre a favore del procuratore antistatario;
depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
CP_ L' costituitosi in giudizio con memoria depositata in data 10.02.2025, eccepiva l'infondatezza del ricorso, chiedendone, pertanto, il rigetto con vittoria di spese e compensi difensivi. Specificava che l'indebito era scaturito dalla richiesta di ricostituzione reddituale richiesta dal ricorrente.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna – in esito alla discussione orale – la causa veniva decisa mediante lettura della presente sentenza ex art. 429 c.p.c.
Il ricorso è infondato per i motivi che seguono.
Secondo il ricorrente l'indebito richiesto dall' risulterebbe illegittimo CP_1 poiché avanzato in violazione dell'art. 52 L. 88/2019, dato che l'ente previdenziale avrebbe errato nel calcolo della prestazione spettante al ricorrente o, comunque, non avrebbe tempestivamente provveduto alla verifica dell'effettiva situazione reddituale dell'assicurato.
Secondo il citato art. 52, invero, le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i
2 commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
Ora la riliquidazione è avvenuta su istanza dell'assicurato che espressamente aveva richiesto e formulato la domanda di ricostituzione reddituale (vedasi domanda n. 2091981400082 del 14.11.2023).
In tale ipotesi, come affermato da recente giurisprudenza di merito in un caso analogo (vedi Corte d'Appello di Reggio Calabria n. 143 del 2023), una volta che il ricorrente sceglie di seguire una via, in questo caso chiede la ricostituzione reddituale, non può poi dolersene se l'effetto che ne scaturisce è quello dell'emersione di somme a debito per importi liquidati in misura intera in assenza dei redditi.
D'altronde non vi è neanche contestazione in merito all'effettività della richiesta prodotta in atti.
Ciò si riverbera naturalmente sulla disciplina dell'indebito previdenziale determinando la piena ripetibilità dell'indebito, che qui va affermata.
A ciò deve inoltre aggiungersi quanto segue.
Fulcro della dichiarazione di ricostituzione è l'indicazione di crediti da pensione erogati da stati esteri (LVA). Le norme richiamate in merito al potere dell'istituto nella ricerca presso le banche dati fiscali dei dati reddituali di parte ricorrente non contemplano l'ipotesi di pensioni esteri che sfuggono alla normale contabilizzazione italiana.
Né, d'altronde, l' avrebbe mai avuto conoscenza delle stesse se non CP_1
tramite comunicazione da parte del ricorrente.
Tale situazione, dunque, non può comportare il consolidarsi di una situazione di affidamento del ricorrente, poiché, comunque, conseguente alle proprie azioni e non ad un errore dell' . CP_1
Il ricorso va, così, rigettato, restando assorbite tutte le ulteriori questioni.
3 Ricorrono gli estremi per l'applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. come modificato dall'art. 42 del D.L. n. 269/2003 stante la produzione in atti della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la fruizione da parte dell'odierno istante nell'anno precedente la presente pronuncia di un reddito imponibile ai fini Irpef inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76 e 77 del d.lgs. n.115/2002.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Parte_1
con ricorso depositato in data 12.07.2024 nei confronti dell' , in
[...] CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- esonera il ricorrente dal pagamento delle spese di lite.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Patti, 17 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Carmelo Proiti
4
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 17 marzo 2025 ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2181/2024 R.G. e vertente TRA
nato a [...] il Parte_1
27.08.1943 ed ivi residente in C.da Vallebruca n. 76, C.F.
, elettivamente domiciliato in Sant'Agata Militello C.F._1
(ME), C.da Cavarretta n.88, presso lo studio dell'Avv. Mariella Nocifora
Tiranno, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Antonello Monoriti, giusto mandato in atti, elettivamente domiciliato in Messina, Via Armeria 1, presso la sede dell'Avvocatura dell'Ente
RESISTENTE
OGGETTO: Indebito assistenziale.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.07.2024 parte ricorrente adiva codesto
Giudice del lavoro esponendo di essere titolare di pensione CAT INVCIV n.
07103539, di aver ricevuto, in data 16.04.2024, comunicazione da parte dell' avente ad oggetto la riliquidazione sulla prestazione suddetta, da cui CP_1 scaturiva un indebito pari ad € 4.965,61 per l'anno 2022; di aver proposto, in data 29.05.2024, ricorso amministrativo che veniva respinto il 26.06.2024.
Il ricorrente richiedeva l'applicabilità dell'articolo 13 della legge 412/91 ed eccepiva di aver percepito in buona fede le somme oggetto dell'indebito e concludeva chiedendo che fosse dichiarata l'irripetibilità delle stesse con condanna dell' alla restituzione delle somme ove già eventualmente CP_1
trattenute, con vittoria di spese e compensi del giudizio da distrarre a favore del procuratore antistatario;
depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
CP_ L' costituitosi in giudizio con memoria depositata in data 10.02.2025, eccepiva l'infondatezza del ricorso, chiedendone, pertanto, il rigetto con vittoria di spese e compensi difensivi. Specificava che l'indebito era scaturito dalla richiesta di ricostituzione reddituale richiesta dal ricorrente.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna – in esito alla discussione orale – la causa veniva decisa mediante lettura della presente sentenza ex art. 429 c.p.c.
Il ricorso è infondato per i motivi che seguono.
Secondo il ricorrente l'indebito richiesto dall' risulterebbe illegittimo CP_1 poiché avanzato in violazione dell'art. 52 L. 88/2019, dato che l'ente previdenziale avrebbe errato nel calcolo della prestazione spettante al ricorrente o, comunque, non avrebbe tempestivamente provveduto alla verifica dell'effettiva situazione reddituale dell'assicurato.
Secondo il citato art. 52, invero, le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i
2 commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
Ora la riliquidazione è avvenuta su istanza dell'assicurato che espressamente aveva richiesto e formulato la domanda di ricostituzione reddituale (vedasi domanda n. 2091981400082 del 14.11.2023).
In tale ipotesi, come affermato da recente giurisprudenza di merito in un caso analogo (vedi Corte d'Appello di Reggio Calabria n. 143 del 2023), una volta che il ricorrente sceglie di seguire una via, in questo caso chiede la ricostituzione reddituale, non può poi dolersene se l'effetto che ne scaturisce è quello dell'emersione di somme a debito per importi liquidati in misura intera in assenza dei redditi.
D'altronde non vi è neanche contestazione in merito all'effettività della richiesta prodotta in atti.
Ciò si riverbera naturalmente sulla disciplina dell'indebito previdenziale determinando la piena ripetibilità dell'indebito, che qui va affermata.
A ciò deve inoltre aggiungersi quanto segue.
Fulcro della dichiarazione di ricostituzione è l'indicazione di crediti da pensione erogati da stati esteri (LVA). Le norme richiamate in merito al potere dell'istituto nella ricerca presso le banche dati fiscali dei dati reddituali di parte ricorrente non contemplano l'ipotesi di pensioni esteri che sfuggono alla normale contabilizzazione italiana.
Né, d'altronde, l' avrebbe mai avuto conoscenza delle stesse se non CP_1
tramite comunicazione da parte del ricorrente.
Tale situazione, dunque, non può comportare il consolidarsi di una situazione di affidamento del ricorrente, poiché, comunque, conseguente alle proprie azioni e non ad un errore dell' . CP_1
Il ricorso va, così, rigettato, restando assorbite tutte le ulteriori questioni.
3 Ricorrono gli estremi per l'applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. come modificato dall'art. 42 del D.L. n. 269/2003 stante la produzione in atti della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la fruizione da parte dell'odierno istante nell'anno precedente la presente pronuncia di un reddito imponibile ai fini Irpef inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76 e 77 del d.lgs. n.115/2002.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Parte_1
con ricorso depositato in data 12.07.2024 nei confronti dell' , in
[...] CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- esonera il ricorrente dal pagamento delle spese di lite.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Patti, 17 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Carmelo Proiti
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