CASS
Sentenza 7 febbraio 2023
Sentenza 7 febbraio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/02/2023, n. 5357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5357 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: BA CC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/10/2020 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Bari ha confermato la pronuncia del Tribunale di Trani che aveva ritenuto GI AL responsabile del reato di cui all'art. 81\ cod. pen. e all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. Penale Sent. Sez. 1 Num. 5357 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 06/10/2022 159 del 2011 per avere in più occasioni violato la misura di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e, in particolare, per essere stato sorpreso con soggetti pregiudicati, tra cui RO IN AT, tra il 22 agosto 2013 e il 19 dicembre 2013. Secondo la concorde ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, in sei distinte occasioni il ricorrente era stato controllato mentre si trovava insieme a persone notoriamente pregiudicate, tra le quali vi era RO IN AT. Il reato doveva reputarsi integrato anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo, perché già in occasione del primo controllo, avvenuto il 22 agosto 2013, la Polizia giudiziaria aveva informato il AL dei precedenti penali delle persone che si trovavano con lui. La Corte d'appello aveva inoltre ritenuto sintomatica della consapevolezza di tale circostanza la reazione avuta dal ricorrente in occasione di uno dei controlli, avvenuto il 31.10.2013, allorché egli, mentre si trovava in compagnia del RO e di un altro pregiudicato presso un punto di vendita di bibite e fuori dal contesto lavorativo, aveva cercato di simulare un acquisto presso un vicino esercizio commerciale. 2. Avverso tale sentenza l'interessato ha proposto ricorso, per il tramite del difensore. 2.1. Con il primo motivo denuncia la violazione di legge con riferimento alla sussistenza del requisito dell'abitualità in relazione all'art. 75, d.lgs. n. 159 del 2011, nonché omessa motivazione sul punto. La Corte d'appello non avrebbe tenuto conto sia della distanza di tempo intercorrente tra i comportamenti denunciati, avvenuti nell'arco di cinque mesi, sia che gli incontri con persone pregiudicate fossero avvenuti in pieno giorno e in contesti tali da non far presumere la preparazione di azioni delittuose, anche in considerazione della diversa natura e specie dei reati su ciascuno gravanti. Inoltre, non si è tenuto conto del fatto che la frequentazione tra il AL e il RO era giustificata dalla circostanza che essi lavoravano insieme. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta l'illogicità della motivazione e il travisamento della prova, in relazione all'annotazione redatta in data 22.08.2013. Ai fini della sussistenza del reato è infatti necessario accertare in concreto che il soggetto sottoposto alla misura di prevenzione sia a conoscenza dei pregiudizi gravanti sulle persone frequentate. Nella specie, il AL non era consapevole che il RO, in compagnia del quale era stato trovato, fosse soggetto pregiudicato. Tale conclusione non poteva trarsi - come sostenuto nella sentenza impugnata - dalla annotazione di P.G. del 22 agosto 2013 nella quale 2 non risultava che gli agenti operanti avessero comunicato al AL che il RO aveva riportato precedenti condanne. 2.3. Con il terzo motivo si denuncia l'omessa e apparente motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva. La sentenza impugnata avrebbe omesso di operare una compiuta verifica in ordine alla sussistenza di una relazione qualificata tra i precedenti penali del ricorrente e il reato contestato ai fini del riconoscimento della recidiva, non essendo sufficiente il dato formale della presenza di precedenti condanne, ma dovendosi accertare la concreta significatività del nuovo episodio criminoso in relazione alla natura e al tempo di commissione dei precedenti, ed ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. 3. Il Sostituto Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Motivi della decisione 1. Il ricorso merita accoglimento nei limiti di seguito precisati. 2. Il primo motivo di censura è privo di pregio. Secondo il prevalente orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, condiviso da questo Collegio, il reato di cui all'art. 75 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il quale punisce la violazione della prescrizione che impone alla persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, prevista dall'art. 8, comma 4, del medesimo decreto, implica un'abitualità o serialità di comportamenti, sicché esso è configurabile soltanto nel caso di plurimi e stabili contatti e frequentazioni con pregiudicati (Sez. 1 n. 14149 del 20/02/2020, Vurchio, Rv. 278942 - 01; Sez. 1, n. 27049 del 09/05/2017, Massimino, Rv. 270635 - 01; Sez. 1, n. 53403 del 10/10/2017, Iurlaro, Rv. 271902 - 01; Sez. 1, n. 43858 del 01/10/2013, Valentino, Rv. 257806 - 01; Sez. 1, n. 46915 del 10/11/2009, Linaris, Rv. 245687 - 01). Si è pertanto escluso che il reato sia integrato da un unico episodio o anche da due soli contatti con soggetti pregiudicati. Nella specie, sei sono gli incontri con soggetti pregiudicati complessivamente contestati al AL, svoltisi tra l'agosto e il dicembre 2013, cinque dei quali concentrati tra il 24 ottobre e il 19 dicembre di quell'anno. Pertanto, la serialità degli incontri, il breve arco temporale di cinque mesi in cui si sono svolti e la 3 distanza ravvicinata tra gli stessi, il loro carattere non meramente fugace od occasionale, l'avere i soggetti con i quali il AL si accompagnava precedenti penali sono stati correttamente considerati e valutati dalla Corte d'appello di Bari al fine di escludere il carattere occasionale degli incontri e ritenere sussistente il reato contestato al ricorrente. La sentenza impugnata ha altresì correttamente ritenuto irrilevante la circostanza che il AL e il RO lavorassero insieme, dal momento che gli incontri risultavano avvenuti al di fuori di ogni contesto lavorativo. 3. Il secondo motivo è fondato. La sentenza impugnata ha ritenuto sussistente l'elemento psicologico del reato contestato al AL in base alla circostanza che, fin dal primo fermo avvenuto il 22 agosto 2013, egli era consapevole che le persone con le quali si trovava, compreso il RO, fossero pregiudicate, dal momento che in quell'occasione la Polizia giudiziaria lo aveva informato dei precedenti penali da cui esse erano gravate. Inoltre, è stata ritenuta sintomatica di tale consapevolezza la condotta tenuta in occasione del controllo del 31 ottobre 2013 dal ricorrente che aveva simulato l'acquisto di pesce da una vicina pescheria. In realtà, come rilevato dalla difesa, l'annotazione della P.G. effettuata in occasione del primo fermo è equivoca. In essa, infatti, non si dà atto che il RO era soggetto pregiudicato, né che di tale circostanza fosse stato informato, sicché dal suo tenore non è possibile dedurre che egli ne avesse consapevolezza. La Corte d'appello, inoltre, non ha valutato le ulteriori annotazioni redatte in occasione dei successivi fermi, al fine di verificare che la Polizia giudiziaria avesse informato il ricorrente dei precedenti penali da cui erano gravate le persone in compagnia delle quali egli si trovava. Secondo la giurisprudenza di legittimità, qui condivisa, «in tema di violazione del divieto, imposto al sorvegliato speciale, di associarsi abitualmente con persone che abbiano riportato condanne o che siano sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, è necessario accertare in concreto la conoscenza, da parte del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione, dei pregiudizi gravanti sulle persone frequentate, desunta da elementi fattuali concludenti, come quelli attinenti al contesto socio-ambientale in cui si collocano i rapporti con il soggetto pregiudicato, o ad altri fattori sintomatici della relativa conoscenza, a prescindere dalla circostanza che le sentenze di condanna a carico del terzo frequentato dal proposto siano o meno riportate nel certificato penale spedito a richiesta di privati, la cui conoscenza è normativamente preclusa a terzi» (Sez. 1, n. 44586 del 03/05/2018, Viola, Rv. 273978 - 01; Sez. 1, n. 37163 del 19/07/2019, Giordano, Rv. 276945 - 01). 4 La sentenza impugnata, disattendendo l'insegnamento di questa Corte, ha omesso di operare detto accertamento, non avendo verificato se, in concreto e sulla base di elementi fattuali concludenti, il AL fosse effettivamente a conoscenza dei pregiudizi gravanti sulle persone con le quali era stato fermato. 4. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte d'appello di Bari si è espressamente confrontata con le censure svolte in ordine al riconoscimento della contestata recidiva, dando argomentatamenl conto delle ragioni per cui il reato contestato doveva ritenersi espressione di maggior colpevolezza e pericolosità sociale. La sentenza impugnata, infatti, non si è limitata a dar conto della circostanza che il AL fosse già gravato da precedenti condanne per gravissimi reati e fosse già stato dichiarato recidivo, ma ha espressamente valutato il reato contestato come ulteriore espressione della sua indifferenza al monito dell'Autorità e dunque significativa «di una più accentuata colpevolezza e maggiore pericolosità del reo, mostratosi insensibile al monito delle precedenti condanne», nonché di una sua «più spiccata capacità a delinquere». Attraverso tale specifica valutazione, dunque, i giudici d'appello hanno adeguatamente assolto all'onere motivazionale su di essi gravante, operando una verifica in concreto in ordine alla reiterazione dell'illecito quale indice sintomatico di maggior riprovevolezza e pericolosità. 5. La sentenza impugnata deve perciò essere annullata nei limiti sopra indicati con rinvio per un nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Bari.
PQM
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 ottobre 2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Bari ha confermato la pronuncia del Tribunale di Trani che aveva ritenuto GI AL responsabile del reato di cui all'art. 81\ cod. pen. e all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. Penale Sent. Sez. 1 Num. 5357 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 06/10/2022 159 del 2011 per avere in più occasioni violato la misura di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e, in particolare, per essere stato sorpreso con soggetti pregiudicati, tra cui RO IN AT, tra il 22 agosto 2013 e il 19 dicembre 2013. Secondo la concorde ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, in sei distinte occasioni il ricorrente era stato controllato mentre si trovava insieme a persone notoriamente pregiudicate, tra le quali vi era RO IN AT. Il reato doveva reputarsi integrato anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo, perché già in occasione del primo controllo, avvenuto il 22 agosto 2013, la Polizia giudiziaria aveva informato il AL dei precedenti penali delle persone che si trovavano con lui. La Corte d'appello aveva inoltre ritenuto sintomatica della consapevolezza di tale circostanza la reazione avuta dal ricorrente in occasione di uno dei controlli, avvenuto il 31.10.2013, allorché egli, mentre si trovava in compagnia del RO e di un altro pregiudicato presso un punto di vendita di bibite e fuori dal contesto lavorativo, aveva cercato di simulare un acquisto presso un vicino esercizio commerciale. 2. Avverso tale sentenza l'interessato ha proposto ricorso, per il tramite del difensore. 2.1. Con il primo motivo denuncia la violazione di legge con riferimento alla sussistenza del requisito dell'abitualità in relazione all'art. 75, d.lgs. n. 159 del 2011, nonché omessa motivazione sul punto. La Corte d'appello non avrebbe tenuto conto sia della distanza di tempo intercorrente tra i comportamenti denunciati, avvenuti nell'arco di cinque mesi, sia che gli incontri con persone pregiudicate fossero avvenuti in pieno giorno e in contesti tali da non far presumere la preparazione di azioni delittuose, anche in considerazione della diversa natura e specie dei reati su ciascuno gravanti. Inoltre, non si è tenuto conto del fatto che la frequentazione tra il AL e il RO era giustificata dalla circostanza che essi lavoravano insieme. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta l'illogicità della motivazione e il travisamento della prova, in relazione all'annotazione redatta in data 22.08.2013. Ai fini della sussistenza del reato è infatti necessario accertare in concreto che il soggetto sottoposto alla misura di prevenzione sia a conoscenza dei pregiudizi gravanti sulle persone frequentate. Nella specie, il AL non era consapevole che il RO, in compagnia del quale era stato trovato, fosse soggetto pregiudicato. Tale conclusione non poteva trarsi - come sostenuto nella sentenza impugnata - dalla annotazione di P.G. del 22 agosto 2013 nella quale 2 non risultava che gli agenti operanti avessero comunicato al AL che il RO aveva riportato precedenti condanne. 2.3. Con il terzo motivo si denuncia l'omessa e apparente motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva. La sentenza impugnata avrebbe omesso di operare una compiuta verifica in ordine alla sussistenza di una relazione qualificata tra i precedenti penali del ricorrente e il reato contestato ai fini del riconoscimento della recidiva, non essendo sufficiente il dato formale della presenza di precedenti condanne, ma dovendosi accertare la concreta significatività del nuovo episodio criminoso in relazione alla natura e al tempo di commissione dei precedenti, ed ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. 3. Il Sostituto Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Motivi della decisione 1. Il ricorso merita accoglimento nei limiti di seguito precisati. 2. Il primo motivo di censura è privo di pregio. Secondo il prevalente orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, condiviso da questo Collegio, il reato di cui all'art. 75 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il quale punisce la violazione della prescrizione che impone alla persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, prevista dall'art. 8, comma 4, del medesimo decreto, implica un'abitualità o serialità di comportamenti, sicché esso è configurabile soltanto nel caso di plurimi e stabili contatti e frequentazioni con pregiudicati (Sez. 1 n. 14149 del 20/02/2020, Vurchio, Rv. 278942 - 01; Sez. 1, n. 27049 del 09/05/2017, Massimino, Rv. 270635 - 01; Sez. 1, n. 53403 del 10/10/2017, Iurlaro, Rv. 271902 - 01; Sez. 1, n. 43858 del 01/10/2013, Valentino, Rv. 257806 - 01; Sez. 1, n. 46915 del 10/11/2009, Linaris, Rv. 245687 - 01). Si è pertanto escluso che il reato sia integrato da un unico episodio o anche da due soli contatti con soggetti pregiudicati. Nella specie, sei sono gli incontri con soggetti pregiudicati complessivamente contestati al AL, svoltisi tra l'agosto e il dicembre 2013, cinque dei quali concentrati tra il 24 ottobre e il 19 dicembre di quell'anno. Pertanto, la serialità degli incontri, il breve arco temporale di cinque mesi in cui si sono svolti e la 3 distanza ravvicinata tra gli stessi, il loro carattere non meramente fugace od occasionale, l'avere i soggetti con i quali il AL si accompagnava precedenti penali sono stati correttamente considerati e valutati dalla Corte d'appello di Bari al fine di escludere il carattere occasionale degli incontri e ritenere sussistente il reato contestato al ricorrente. La sentenza impugnata ha altresì correttamente ritenuto irrilevante la circostanza che il AL e il RO lavorassero insieme, dal momento che gli incontri risultavano avvenuti al di fuori di ogni contesto lavorativo. 3. Il secondo motivo è fondato. La sentenza impugnata ha ritenuto sussistente l'elemento psicologico del reato contestato al AL in base alla circostanza che, fin dal primo fermo avvenuto il 22 agosto 2013, egli era consapevole che le persone con le quali si trovava, compreso il RO, fossero pregiudicate, dal momento che in quell'occasione la Polizia giudiziaria lo aveva informato dei precedenti penali da cui esse erano gravate. Inoltre, è stata ritenuta sintomatica di tale consapevolezza la condotta tenuta in occasione del controllo del 31 ottobre 2013 dal ricorrente che aveva simulato l'acquisto di pesce da una vicina pescheria. In realtà, come rilevato dalla difesa, l'annotazione della P.G. effettuata in occasione del primo fermo è equivoca. In essa, infatti, non si dà atto che il RO era soggetto pregiudicato, né che di tale circostanza fosse stato informato, sicché dal suo tenore non è possibile dedurre che egli ne avesse consapevolezza. La Corte d'appello, inoltre, non ha valutato le ulteriori annotazioni redatte in occasione dei successivi fermi, al fine di verificare che la Polizia giudiziaria avesse informato il ricorrente dei precedenti penali da cui erano gravate le persone in compagnia delle quali egli si trovava. Secondo la giurisprudenza di legittimità, qui condivisa, «in tema di violazione del divieto, imposto al sorvegliato speciale, di associarsi abitualmente con persone che abbiano riportato condanne o che siano sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, è necessario accertare in concreto la conoscenza, da parte del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione, dei pregiudizi gravanti sulle persone frequentate, desunta da elementi fattuali concludenti, come quelli attinenti al contesto socio-ambientale in cui si collocano i rapporti con il soggetto pregiudicato, o ad altri fattori sintomatici della relativa conoscenza, a prescindere dalla circostanza che le sentenze di condanna a carico del terzo frequentato dal proposto siano o meno riportate nel certificato penale spedito a richiesta di privati, la cui conoscenza è normativamente preclusa a terzi» (Sez. 1, n. 44586 del 03/05/2018, Viola, Rv. 273978 - 01; Sez. 1, n. 37163 del 19/07/2019, Giordano, Rv. 276945 - 01). 4 La sentenza impugnata, disattendendo l'insegnamento di questa Corte, ha omesso di operare detto accertamento, non avendo verificato se, in concreto e sulla base di elementi fattuali concludenti, il AL fosse effettivamente a conoscenza dei pregiudizi gravanti sulle persone con le quali era stato fermato. 4. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte d'appello di Bari si è espressamente confrontata con le censure svolte in ordine al riconoscimento della contestata recidiva, dando argomentatamenl conto delle ragioni per cui il reato contestato doveva ritenersi espressione di maggior colpevolezza e pericolosità sociale. La sentenza impugnata, infatti, non si è limitata a dar conto della circostanza che il AL fosse già gravato da precedenti condanne per gravissimi reati e fosse già stato dichiarato recidivo, ma ha espressamente valutato il reato contestato come ulteriore espressione della sua indifferenza al monito dell'Autorità e dunque significativa «di una più accentuata colpevolezza e maggiore pericolosità del reo, mostratosi insensibile al monito delle precedenti condanne», nonché di una sua «più spiccata capacità a delinquere». Attraverso tale specifica valutazione, dunque, i giudici d'appello hanno adeguatamente assolto all'onere motivazionale su di essi gravante, operando una verifica in concreto in ordine alla reiterazione dell'illecito quale indice sintomatico di maggior riprovevolezza e pericolosità. 5. La sentenza impugnata deve perciò essere annullata nei limiti sopra indicati con rinvio per un nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Bari.
PQM
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 ottobre 2022.