Ordinanza cautelare 28 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 28/07/2022, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/07/2022
N. 00373/2022 REG.PROV.CAU.
N. 00270/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 270 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Casati e Gianni Gemma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
A.S.L. di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giorgio Selleri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
della nota dell’1 gennaio 2022 del Dirigente della Centrale Operativa 118 della A.S.L. di Lecce, recante disposizione di allontanamento dal luogo di lavoro a seguito di controllo evidenziante che il ricorrente era sprovvisto di “Green pass” idoneo allo svolgimento del suo ruolo professionale di Medico ai sensi del D.L. n. 44/2021 e n. 172/2021, con avviso che lo stesso potrà tornare a svolgere la propria attività nell’ambito del servizio 118 solo in caso di esibizione di “Green pass” valido nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della A.S.L. di Lecce;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 27 luglio 2022 il dott. Giovanni Gallone e uditi per le parti i difensori avv.to D. Ponzo in sostituzione dell'avv.to P. Casati e G. Gemma, e avv.to G. Selleri;
Premesso che pare sussistere la giurisdizione dell’adito T.A.R. trattandosi di attività autoritativa della P.A. connessa all’attuazione della normativa pubblicistica dettata in materia di misure sanitarie emergenziali di contrasto al COVID -19 (e non del potere micro-organizzativo del datore di lavoro), tutte le doglianze formulate (anche di costituzionalità e di preteso contrasto con la normativa U.E.) appaiono manifestamente infondate e il ricorso sembra addirittura inammissibile ovvero (comunque) improcedibile, in quanto la vaccinazione (di cui è dichiaratamente privo il ricorrente senza ragioni giustificative di legge nemmeno affermate) costituisce - ex lege - requisito essenziale per l’esercizio della professione medica e per lo svolgimento delle relative prestazioni lavorative ex art. 4 del D.L. n. 44/2021 e tenuto conto che il ricorrente, dopo la proposizione del ricorso, è stato destinatario, il 10 febbraio 2022, dell’atto di accertamento dell’inadempimento all’obbligo vaccinale adottato dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Lecce competente ex art. 4 comma 4 del D.L. n. 44/2021 (provvedimento gravato dallo stesso con separato ricorso n. 456/2022 R.G. pure proposto dinanzi a questo T.A.R.).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza respinge la domanda cautelare proposta da parte ricorrente.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 27 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Primo Referendario
Giovanni Gallone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.