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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 23/05/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di Massa, in persona del Giudice Unico, dott. Ilario Ottobrino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2008\2023 R.G.A.C. promossa da: nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
, residente in [...]
n.42, elettivamente domiciliata in Aulla (MS), Viale Resistenza n. 43/H, presso lo studio dell'Avv. Ugo Malatesta, dal quale è rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Ettore Lossi, in virtù di procura alle liti in atti;
attrice nei confronti di nata a [...] il [...] cf. Controparte_1
, nata a [...] l'[...] cf. C.F._2 Parte_2
, , fu nato a [...] il C.F._3 Controparte_2 Per_1
21.09.1927, c.f. , fu , C.F._4 Controparte_3 Per_2 [...]
, nata a [...] il [...], c.f. , CP_4 C.F._5
, fu , nata a [...] il [...], c.f. , CP_5 Per_2 C.F._6
, fu , nata a [...] il [...], Controparte_6 Per_2 CP_7
, nata a [...] il [...] c.f. ,
[...] C.F._7 CP_8
fu , nata a [...] il [...], ,
[...] Per_3 Controparte_9
fu , nato a [...] il [...], , nato a Per_4 CP_10
pagina 1 di 6 Fivizzano il 2.11.1914, c.f. , nata a C.F._8 Controparte_11
Fivizzano il 05.05.1952 c.f. , residente in [...]
Minzoni n.19, int. n. 7, nata a [...] il [...], c.f. CP_12
, residente in [...], C.F._10 CP_13
, nata a [...] il [...], c.f. , residente in
[...] C.F._11
Fivizzano, Via Chiesa n. 96, Monzone, nata a Controparte_14
Carrara il 13.02.78 c.f. , ivi residente in [...], C.F._12
, nata a [...] il [...], c.f. , Controparte_15 C.F._13
residente in [...], , nata a Controparte_16
Fivizzano il 14.10.1947 c.f. , residente in [...]
Appia n. 11, , nato a [...] il [...], c.f. Controparte_17
, residente in [...]; C.F._15
convenuti contumaci
Oggetto: acquisto della proprietà per usucapione.
Conclusioni: come da verbale d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nell'introdurre il presente procedimento la sig.ra ha dedotto: i) Parte_1
di essere nel possesso pacifico, pubblico, ininterrotto, ultraventennale ed esclusivo dei seguenti beni immobili siti nel Comune di Fivizzano (MS) e così distinti: a) porzione di fabbricato con corte al NCEU, foglio 158, particella 1085, categoria A/4, classe 3, consistenza 1 vano, superficie catastale 9 mq, rendita catastale € 37,70, località Colletto,
n.1, piano S1-T-S2; b) terreno al NCT, foglio 158, particella 1089, vigneto, classe 3, mq.
5, reddito dominicale € 0,01, località Colletto (all.1/2); ii) di avere esercitato il possesso indisturbata, uti domina, da oltre vent'anni sia della predetta porzione di fabbricato con corte, munito di porta, finestra e piccolo solaio, sia sul piccolo terreno utilizzato a pagina 2 di 6 giardino;
iii) che nessuno ha mai contestato, né ostacolato il godimento ed il possesso dei suddetti beni, risultando essa l'unica che ne possiede le chiavi per accedervi ed avendoli sfruttati senza chiedere autorizzazioni e/o pagare canoni, compiendo sugli stessi numerosi interventi di ordinaria manutenzione necessari e conseguenti alla vetustà. Sulla scorta di quanto sopra, l'attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale di Massa, contrariis reiectis, accertare e dichiarare che, per effetto di maturata usucapione, la sig.ra nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, residente in [...], è C.F._1
proprietaria dei seguenti beni immobili siti nel Comune di Fivizzano (MS) frazione Monzone, località
Colletto n.1: a) porzione di fabbricato con corte distinta al NCEU del detto Comune al foglio 158, particella 1085, categoria A/4, classe 3, consistenza 1 vano, superficie catastale 9 mq, rendita catastale € 37,70, Piano S1-T -S2; b) terreno distinto al NCT del detto Comune al foglio 158, particella 1089, vigneto, classe 3, mq. 5, reddito dominicale € 0,01, località Colletto;
Voglia, altresì, mandare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Massa Carrara di provvedere alle relative trascrizioni di legge, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità al riguardo. Vinte spese e compensi professionali in caso di opposizione”.
2. A dispetto della regolarità della notifica dell'atto introduttivo, operata - in relazione a taluna delle controparti - per pubblici proclami, nessuno dei convenuti si è costituito in giudizio.
3. La causa è stata istruita documentalmente, nonché mediante l'assunzione della prova orale ammessa e, all'udienza del 20.5.2025, è intervenuta la discussione della lite ex art. 281 sexies c.p.c..
4. Ricostruita la materia del contendere nei termini sopra delineati occorre preliminarmente dar conto della disciplina sottesa all'istituto dell'usucapione.
Segnatamente, a venire in rilievo è un modo di acquisto della proprietà o di altro diritto reale a titolo originario, per cui - a fronte del possesso - l'acquisto del diritto è
pagina 3 di 6 determinato dal trascorrere del tempo e dalla contestuale inerzia del titolare. Ai sensi dell'art. 1158 c.c., infatti, “la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni". In ogni caso, il possesso - per poter legittimare l'acquisto della proprietà per usucapione - deve essere continuato, ininterrotto, pacifico e pubblico, dovendosi concretare in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale. È necessario, dunque, che il possesso si protragga ininterrottamente per il tempo stabilito dalla legge e, contestualmente, che lo stesso sia accompagnato dall'intenzione di esercitare sulla res un potere uti dominus.
L'animus possidendi che viene in rilievo non consiste nella mera convinzione di colui in capo al quale si rinviene di essere proprietario del bene in questione, bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando corrispondenti facoltà.
In accordo ai principi generali che regolano l'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., spetta a colui che agisce in giudizio l'onere di provare la sussistenza dei fatti costitutivi dell'allegata fattispecie acquisitiva del diritto reale oggetto della domanda ed in particolare degli elementi oggettivi e soggettivi testé menzionati.
5. Alla luce di quanto rappresentato e delle risultanze processuali ritiene il giudicante che parte attrice abbia adeguatamente assolto l'onere probatorio a suo carico.
6. E ben vero, i testi escussi all'udienza del 19.11.2024 e CP_18 CP_19
hanno confermato che l'attrice possiede da oltre vent'anni e, quindi, da epoca
[...]
anteriore all'anno 2000, in modo esclusivo, ininterrotto, non contestato, né clandestino i beni oggetto della domanda di usucapione. E' emerso, in particolare, come originariamente il godimento degli stessi venisse esercitato dal padre della sig.ra al quale questa è succeduta nel possesso. Parte_1
I testimoni, inoltre, hanno espressamente confermato come la sig.ra Parte_1
negli anni, abbia provveduto ad effettuare le opere di manutenzione
[...]
dell'immobile (oggetto di lavori di ristrutturazione) e del giardino adiacente (ove sono pagina 4 di 6 stati piantati degli alberi, e posizionate delle piastrelle) e risulti intestataria delle relative utenze, oltre che nella esclusiva disponibilità delle chiavi, senza che mai alcuno abbia richiesto di poter concorrere nel godimento dei beni.
Le condotte di che trattasi appaiono idonee a sostanziare un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il periodo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena, trattandosi di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria della cosa (condizioni ritenute necessarie dalla giurisprudenza di legittimità ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione: cfr. ex multis, Cass. Civ. nn.
17459/2015, 2044/2015, 11878/2013, 7207/2012, 20670/2010).
7. La ricostruzione attorea ha trovato ulteriore conferma nel contegno processuale dei convenuti, i quali - rimanendo contumaci - hanno dimostrato sostanziale disinteresse verso le sorti proprietarie dei beni di che trattasi. Inoltre, sono state versate in atti le visure ipocatastali dei beni in rilievo da cui si evince l'assenza di iscrizioni e\o trascrizioni pregiudizievoli.
8. La domanda di usucapione può trovare quindi accoglimento.
9. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, atteso che l'attrice ha subordinato la richiesta di condanna delle controparti alla rifusione delle spese di lite ad un eventuale opposizione alla domanda avanzata, che tuttavia non è intervenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) in accoglimento della domanda attorea, dichiara che Parte_1
(c.f. ) ha acquistato per usucapione la proprietà dei seguenti C.F._1
pagina 5 di 6 beni immobili siti nel Comune di Fivizzano (MS) frazione Monzone, località
Colletto, n. 1: a) porzione di fabbricato con corte distinta al NCEU del detto
Comune al foglio 158, particella 1085, categoria A/4, classe 3, consistenza 1 vano, superficie catastale 9 mq, rendita catastale € 37,70, Piano S1-T -S2; b) terreno distinto al NCT del detto Comune al foglio 158, particella 1089, vigneto, classe 3, mq. 5, reddito dominicale € 0,01, località Colletto;
ed ordina all'Agenzia delle
Entrate - Servizio di Pubblicità Immobiliare, competente per territorio, di provvedere alle trascrizioni di legge;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Massa, il 23.5.2025.
Il Giudice
dott. Ilario Ottobrino
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