Sentenza breve 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza breve 26/11/2025, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00732/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00571/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 571 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovambattista Cacciola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria, Ministero dell'Interno, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'annullamento
previa sospensiva
-del decreto prefettizio prot. n. -OMISSIS- fascicolo n.-OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato in data 23/09/25 all’interessato, con il quale ex art.213 comma 8 del Codice della Strada la Prefettura- Area III- U.T.G. di Reggio Calabria ha disposto per due anni la revoca della patente di guida cat. B avente n.-OMISSIS-, rilasciata dalla MC-RC in data -OMISSIS- con scadenza il 23.02.2035, intestata al ricorrente;
- nonché di ogni altro atto presupposto, collegato o altrimenti connesso e/o conseguenziale, anche non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria, del Ministero dell'Interno e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 il dott. EP ST e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ritualmente notificato e depositato, il ricorrente agisce per l’annullamento del decreto prefettizio prot. n. -OMISSIS- fascicolo n.-OMISSIS- del -OMISSIS- con il quale, ex art. 213 comma 8 del Codice della Strada, la Prefettura- Area III- U.T.G. di Reggio Calabria ha disposto per due anni la revoca della patente di guida cat. B avente n.-OMISSIS-, rilasciata al ricorrente in data -OMISSIS- con scadenza il 23.02.2035, nonché degli atti presupposti, conseguenti o comunque connessi, deducendo distinte censure così rubricate e suddivise:
“ I-Sul merito della violazione contestata ”:
“ 1)-Insussistenza della violazione contestata per assenza dell’elemento oggettivo ”;
“ 2)-Insufficienza della motivazione ”;
“ 3)- mancanza di responsabilità per assenza dell’elemento soggettivo ”;
“ II-Sul corredo amministrativo sanzionatorio derivante dalla contestata violazione ”:
“ 4)-Illegittimità della revoca della patente ”;
“ III-Sulla legittimità del provvedimento prefettizio ”:
“ 5)-Eccesso di potere per difetto di esaustiva Istruttoria ”;
“ 6)-Eccesso di potere –violazione di legge per vizi afferenti la motivazione ”;
“ 7)-Erronea indicazione dell’Autorità a cui ricorrere ”;
“ 8) Eccesso di potere per travisamento - Violazione di legge in relazione all’art.213 comma 8 Cd.S. – Errata interpretazione della norma ”.
2. Per resistere al ricorso, in data 29.10.2025 si sono costituiti il Ministero dell’Interno, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria che, con successiva memoria depositata in data 14.11.2025, hanno eccepito, in limine , il difetto di legittimazione passiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (in favore del giudice ordinario) nonché, nel merito, l’infondatezza del ricorso.
3. Alla camera di consiglio del 19.11.2025, la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
4. Ritiene il Collegio che la causa possa essere definita con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., come da avviso dato alle parti.
6. Va, preliminarmente, respinta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sollevata dalla difesa erariale, evocato in giudizio dal ricorrente e pure ritualmente costituitosi in giudizio, “ in quanto l’atto contestato con il gravame, nonché gli atti presupposti ” non sarebbero “ imputabili a detta Amministrazione ”, posto che il medesimo Ministero è evidentemente interessato allo svolgimento del processo, incidendo la revoca su un titolo abilitativo (la patente di guida) rilasciato proprio dal Ministero intimato, che ha, quindi, obiettivo interesse all’esito della lite (cfr. TAR Molise, 26 febbraio 2021 n. 62; Cons. Stato, sez. V, 11 gennaio 2021 n. 330).
La richiesta di estromissione va, perciò, rigettata.
6. Il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, dal momento che, per pacifica e ormai risalente giurisprudenza, “ relativamente all'impugnazione di un atto di revoca della patente di guida a seguito di una violazione dell'art. 213, comma 8, del Codice della Strada, non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, integrando tale revoca una sanzione accessoria della violazione dell'indicato disposto normativo ” (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 28 ottobre 2024, n. 5753, 8 ottobre 2020, n. 4353 e 19 maggio 2020 n. 1875; 11 settembre 2019 n. 4485; Cons. Stato, sez. VI, n. 4775 del 2020 e pronunce ivi richiamate; TAR Sicilia Catania sez. I 6 dicembre 2021 n. 3678).
D’altronde, la stessa sentenza della Corte Costituzionale n.246 del 9 dicembre 2022 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 213, comma 8, del Nuovo codice della strada, “ nella parte in cui dispone che «Si applica», anziché «Può essere applicata», la sanzione accessoria della revoca della patente ” a seguito di questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Giudice di pace di Sondrio e dal Tribunale ordinario di Padova), nell’eliminare ogni automatismo sanzionatorio “accessorio”, conferma che si tratta pur sempre di “ sanzione accessoria di quella principale pecuniaria ” (punto 10 della sentenza), che attiene al “ trattamento sanzionatorio di natura amministrativa ”, cui si applicano “ gli approdi della giurisprudenza costituzionale … sulla misura delle sanzioni penali fissata dal legislatore ” (tra cui il principio di proporzionalità rispetto alla gravità dell'illecito - punto 9.1 – potendo la revoca della patente “ gravemente compromettere esigenze lavorative, personali e di relazioni sociali ” ed “ anche incidere sull'esercizio di diritti fondamentali ”: punto 10.2) e che ha “ funzione di forte deterrenza … per contrastare comportamenti pericolosi al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale ” (punto 10.1).
Ne risulta confermato l’ormai sicuro approdo giurisprudenziale che inscrive la revoca della patente di guida ex art. 213 comma 8 del Codice della Strada al più ampio sistema di provvedimenti sanzionatori relativi a contestate violazioni del medesimo Codice della strada avverso i quali, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, l'opposizione giurisdizionale, nelle forme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, ha natura di rimedio generale esperibile, salvo espressa previsione contraria, contro tutti i provvedimenti sanzionatori, ben inteso che il giudizio di opposizione avverso i provvedimenti sanzionatori relativi a contestate violazioni del Codice della strada si estende anche alle sanzioni accessorie irrogate in conseguenza di esse (Cass. civ. SS.UU., 30 gennaio 2017, n. 2221; Cass. civ. SS.UU., 29 luglio 2008, n. 20544).
6.1. Lo stesso ricorrente, peraltro, come risulta dalla documentazione versata in atti dalla difesa erariale, ha già (previamente) proposto opposizione al Giudice di Pace di Palmi.
7. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
8. Le spese possono trovare compensazione tra le parti, tenuto conto del carattere in rito della presente pronuncia.
9. La manifesta inammissibilità del ricorso (ex art. 126 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) comporta il definitivo rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata dal ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del giudizio.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CA CE, Presidente
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
EP ST, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EP ST | CA CE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.