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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 30/07/2025, n. 788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 788 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 1190/24
Dott. Cesare Massetti Presidente
Dott. Maura Mancini Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 1190/2024. promossa con reclamo e posta in decisione all'udienza collegiale del 28/05/2025
d a con il patrocinio dell'avv. MADONNA Parte_1
OGGETTO: CA Opposizione sentenza reclamante di apertura della c o n t r o liquidazione giudiziale CP_1
GIUDIZIALE DI IN IU
[...]
Reclamati contumaci
In punto: reclamo a sentenza del Tribunale di Bergamo n. 253/2024, pubblicata il 21.11.2024 e notificata al reclamante, non costituito in primo grado, il 25 novembre 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza reclamata, il Tribunale di Bergamo dichiarava la liquidazione giudiziale di Parte_1
Riteneva, in particolare, che sussistessero “i presupposti e le condizioni per la pronuncia dell'apertura della liquidazione giudiziale in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versava il debitore, evincibile dalla natura del credito dell'istante, dalla presenza di debiti nei confronti di Erario ed enti previdenziali, dalla mancata presentazione dei bilanci”.
Il Tribunale riteneva, altresì, che gravasse sul debitore l'onere di provare l'insussistenza dei presupposti di fallibilità di cui all'art. 2 comma 1 lett. d)
C.C.I.I. e rilevava che, dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria era riscontrabile che l'impresa aveva un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 comma quinto C.C.I.I.
Con reclamo, depositato il 23 dicembre 2024, chiedeva la Parte_1
revoca della liquidazione giudiziale pronunciata dal Tribunale.
Il reclamante deduceva, in particolare, l'”assenza dei requisiti per l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale”.
Secondo il reclamante, “già sulla base della mera documentazione rinvenuta nel fascicolo di primo grado della procedura ed in particolare quella fiscale inviata dall'Agenzia delle Entrate, non ricorrevano né ricorrono i presupposti per il fallimento, rectius, per la liquidazione giudiziale”.
Il reclamante citava poi l'art. 1 della legge fallimentare.
Sosteneva, quindi, che, nel caso di specie, “trattandosi inoltre di impresa individuale non soggetta all'obbligo di deposito del bilancio dalla documentazione versata in atti” era emerso che: - I debiti erariali ammontavano a complessivi € 163.218,87; i debiti per procedure esecutive e decreti ingiuntivi ad € 3.190,02; i debiti per protesti ammontavano a €
4.788,00; il debito di cui all'istanza di fallimento era pari a € 7.185,10;
l'indebitamento complessivo era ampiamente sotto la soglia di fallibilità.
Con riguardo agli altri requisiti e cioè “l'attivo patrimoniale ed i ricavi lordi”, secondo il reclamante, “tenuto conto dell'assenza di qualsivoglia bilancio, essendo il sig. , era “comunque possibile Controparte_2
ricavarli per il periodo relativo agli ultimi tre esercizi precedenti l'apertura della procedura, e cioè gli anni 2021, 2022 e 2023, dalle dichiarazioni fiscali e dalle fatturazioni, anche per come comunicate dall'Agenzia Delle Entrate nel fascicolo fallimentare e per come prodotte”.
Rappresentava che, quanto all'anno fiscale 2021, i ricavi ai fini IRAP erano pari a € 76.431,00; quanto all'anno 2022, i ricavi lordi erano pari a €
120.316,00; quanto all'anno 2023, il fatturato complessivo era pari a €
72.756,27.
Il reclamante rappresentava, altresì, che, per l'anno 2023, non era stata presentata alcuna dichiarazione dei redditi in quanto “il sig. si” era Pt_1
“trovato privo dell'adeguata assistenza contabile che, fino ad allora, era stata svolta dalla (Bergamo)”. Parte_2
Il reclamante rappresentava, inoltre, che quanto all'anno 2024 “(formalmente non ricadente nel periodo rilevante ex art. 1 L.F.)” erano state emesse
“fatture per complessivi € 6.100,00 relative alla vendita degli strumenti di lavoro, in quanto l'attività” era “ormai cessata” (doc. 4).
Il reclamante deduceva, quindi, che, per quanto riguarda “le dichiarazioni
IVA, l'annualità 2021 – dichiarazione 2022 su 2021 (rinvenibile nel fascicolo prefallimentare)” evidenziava un imponibile IVA per € 81.876,00”; che
“l'annualità 2020 – dichiarazione 2021 su 2020” presentava un imponibile
IVA per € 111.237,00.
All'udienza del 5 marzo 2025, la Corte, rilevava che non era stata prodotta la busta telematica relativa alle notifiche effettuate e che non vi era prova della data della comunicazione delle sentenza e rinviava, quindi, all'udienza del
26 marzo 2026.
A tale udienza la Corte, ritenuta la regolarità della notifica, alla Liquidazione giudiziale ne dichiarava la contumacia e, raccolte le conclusioni del reclamante, poneva la causa in decisone.
Con ordinanza deliberata il 26 marzo 2026, la Corte richiedeva al Curatore
l'invio delle relazioni e rapporti riepilogativi, di cui all'art.130 CCII, limitatamente a quanto potenzialmente di rilievo ai fini dell'accertamento circa la sussistenza o meno dei requisiti per la qualificazione della ditta individuale come impresa minore, secondo il disposto di cui all'art.2 lettera d) e rinviava, quindi, all'udienza del 28 maggio 2025.
A tale udienza parte reclamante insisteva nel reclamo e la Corte poneva la causa in decisione.
Va preliminarmente osservato che il reclamo è tempestivo, avendo il reclamante dato prova che la notifica della sentenza è avvenuta il 25 novembre 2025.
In secondo luogo, va dichiarata la contumacia di data la Parte_1
regolarità della notifica.
Ciò posto, il reclamo è infondato.
Va innanzitutto premesso che, ai sensi dell'art. 121 CCII, le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lett d) e che siano in stato di insolvenza.
In questo giudizio unico elemento di discussione è appunto il possesso congiunto, da parte del reclamante dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lett d CCII.
L'impresa, quindi, per essere qualificata come impresa minore deve di mostrare di aver avuto
1) nei tre esercizi antecedenti al deposito dell'istanza di liquidazione giudiziale, un attivo patrimoniale complessivo annuo non superiore ai trecentomila euro;
2) ricavi, nello stesso periodo, non superiori ad euro duecentomila;
3) un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore a cinquecentomila euro.
Ciò posto, nel nostro caso, è pacifico che il reclamante non abbia depositato gli ultimi tre bilanci.
Nel fascicolo prefallimentare erano presenti documenti ritenuti sufficienti dal reclamante per provare il mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2 lett d) CCII.
Ed infatti dalle dichiarazioni IRAP del 2021 e del 2022 risultano ricavi, rispettivamente per euro 106.807 e 76.431.
Dai modelli IVA 2021 e 2022 risultava un imponibile rispettivamente di euro
111.237 e 81.876.
Dalle dichiarazioni dei redditi del 2021, 2022 e 2023, risultano ricavi per euro
106.807, 76.431 e 120.316.
Sempre dal fascicolo prefallimentare, non risultava pendenti decreti ingiuntivi emessi a carico del reclamante. Era presente un procedimento di esecuzione mobiliare per un debito di euro 3.190 ed erano segnalati due protesti da 2.394 euro ciascuno.
Il Curatore trasmetteva, quindi, la relazione ex art. 130 CCII.
Dalla relazione emergono i seguenti elementi rilevanti in questo giudizio.
Il signor ha avviato l'attività d'impresa con la qualifica di Parte_1
piccolo imprenditore e impresa artigiana in data 17/01/2020, optando per la forma giuridica della ditta individuale.
L'attività d'impresa, invariata nel tempo, consisteva in lavori di meccanica generale.
“La sede legale della ditta fu fissata in Dalmine (BG), Via Capitano Sora n.
8 allora residenza del debitore;
sede operativa a Lesmo (MB), Via Carlo
Maria Maggi n. 17 dal 01/11/2021 al 01/11/2023 in capannone condotto in affitto, locatore FIMECO S.R.L. C.F. e P.I. P.IVA_1 P.IVA_2
canone annuo di locazione euro 30.000, unità locale non comunicata al
Registro delle Imprese”
“ Per lo svolgimento dell'attività di impresa, il titolare signor
[...]
si avvaleva di lavoratori dipendenti di volta in volta assunti per lo Pt_1
più per brevi periodi di tempo (in media ca 30 gg)”: nel 2021 ha avuto 17 dipendenti, nel 22021, 21 e nel 2022, 12. Non erano rilevabili i dipendenti assunti nel 2023 e 2024.
Il Curatore segnalava che “l'andamento del fatturato proverebbe un rallentamento dell'attività d'impresa nel 2023 con fermo nel 2024 periodo d'imposta in cui le fatture emesse riguardano unicamente la vendita di cespiti e materiale di consumo per euro 5.000 oltre IVA 22%.”.
Il Curatore segnalava per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 il volume di affari a fini iva rispettivamente di euro 111.237 per il 2020, 88.891 per il 2021,
120.3176 per il 2022 e 35.171 per il 2023.
In ogni caso alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale
(21/11/2024), l'impresa era, di fatto, inattiva.
Il Curatore segnalava che era socio unico della società Parte_1
di cui era stato anche amministratore unico. CP_3 Con riguardo alla tenuta della contabilità, il Curatore ricordava che “il regime contabile semplificato per l'attività d'impresa prevede la tenuta dei seguenti registri: Registri IVA delle vendite, degli acquisti e gli altri eventualmente prescritti ai fini IVA (artt. 23, 24 e 25 del DPR 633/72); Registro dei beni ammortizzabili (art. 16 del DPR 600/73); Libro unico del lavoro di cui all'art. 39 del DL 112/2008”.
Il Curatore rilevava, quindi, le seguenti irregolarità: “per l'esercizio 2022 - omessa Dichiarazione IVA;
- omesse Certificazioni di cui all'art. 4, commi
6-ter e 6-quater D.P.R. 322/1998 (brevemente CU2023 anno 2022); - omesso
Modello 770/2023 periodo 2022; - omesse Comunicazione Liquidazioni periodiche IVA 2°, 3° e 4° trimestre. Nel 2022 l'allora consulente
(Confartigianato Imprese Bergamo, Delegazione Osio Sotto) ha sospeso i servizi di tenuta contabilità e paghe per morosità del debitore ed il nuovo consulente Studio Carantini in Bariano (BG) ha riferito di essersi occupato unicamente dell'elaborazione e trasmissione del Modello Unico PF2023 redditi 2022. per l'esercizio 2023 - omessa tenuta delle scritture contabili obbligatorie, presenza di fatture attive e passive;
- omessa presentazione di tutti i dichiarativi fiscali. per l'esercizio 2024 (anno di apertura della liquidazione giudiziale) - omessa tenuta della scritture contabili obbligatorie, presenza di fatture attive e passive;
- omessa presentazione delle Comunicazione
Liquidazioni periodiche IVA 1°, 2° e 3° trimestre (il 4° trimestre è stato inviato dalla scrivente). Il Curatore segnalava che “i termini di presentazione degli altri dichiarativi fiscali non” erano “scaduti”.
Con riguardo all'ammontare del passivo, il Curatore riferiva che il passivo ammesso era pari a euro 219.352,10, mentre i crediti ammessi con riserva erano pari a 9.738,76.
Segnalava, peraltro, che, in data 27/03/2025, l' aveva notificato via pec CP_4
l'avviso di addebito n.319 20250000147135000 di complessivi euro
14.970,79 per Contributi I.V.S. eccedenti il minimale annualità 2020.
Con riguardo all'analisi delle situazione contabili, il Curatore, per quanto di interesse, riferiva che, in relazioni agli anni 2020, 2021 e 2022, in cui era stata tenuta la contabilità, i ricavi erano stati pari a 106.807 per il 2020,
76.431 per il 2021 e 120.316 per il 2022.
Con riguardo agli anni 2023 e 2024, periodi d'imposta per i quali la contabilità era stata omessa, il Curatore, “con l'ausilio del servizio
Fatturazione elettronica Agenzia delle Entrate”, aveva ricostruito la fatturazione attiva e passiva di periodo, opportunamente riclassificata.
Per il 2023 risultavano fatture emesse per euro 56.171,36 e fatture passive per euro 11.900,81, mentre nel 2024, risultavano fatture emesse per euro
5.000,00 e fatture passive per euro 344,38.
Con riguardo all'attivo, segnalava che, al momento della relazione, aveva realizzato la somma di euro 19.464,38.
Con riguardo alla presenza di cespiti, il Curatore segnalava che il debitore aveva dichiarato “nessuno Nessun bene personale intestato alla società.
Quelli iscritti a libro cespiti sono stati venduti. Nessun bene personale intestato”. Il Curatore riepilogava i beni materiali e immateriali iscritti a
Libro cespiti aggiornato al 2022 (ultima annualità disponibile) per un valore complessivo di euro 11,450,42 nel 2022.
Fatte queste premesse, occorre ricordare che l'onere di provare il mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2 comma 1 lett d), incombe sul debitore.
Va al riguardo osservato che, in tema di dichiarazione di fallimento, per dimostrare i requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, l.fall.,
i bilanci degli ultimi tre esercizi depositati ai sensi dell'art. 15, comma 4,
l.fall. non assurgono a prova legale, potendo il debitore assolvere l'onere che gli incombe con strumenti probatori alternativi, segnatamente avvalendosi delle scritture contabili dell'impresa, come di qualunque altro documento, anche formato da terzi, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa.
Sez. 1 - , Ordinanza n. 25025 del 09/11/2020 (Rv. 659730 - 01).
Nell'ordinanza in questione, la Corte ha ricordato la verifica della sussistenza dei requisiti di non fallibilità si manifesta, in altri termini, campo di indagine aperto e disponibile e che a contare in proposito non è, dunque, l'effettiva sussistenza di un dato, particolare documento. A contare è, piuttosto, la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa medesima, comunque questa sia raggiungibile. Secondo la Corte
è, quindi possibile avvalersi dell'intero arco documentale costituito dalle scritture contabili provenienti dalla medesima impresa del cui fallimento si discute (ivi compresa pure la c.d. corrispondenza d'impresa di cui all'art. 2220 cod. civ.), come pure di qualunque altra documentazione, formata da terzi o dalla parte stessa, che possa nel concreto risultate utile.
Ritiene questa Corte, peraltro, che la rappresentazione storica di fatti e di dati economici patrimoniali, ricavabile dalla documentazione contabile dell'impresa o da documenti forniti da terzi debba essere attendibile, ciò che, però non è possibile quando i libri contabili mancano o sono irregolarmente tenuti.
In conclusione, ritiene la Corte che il debitore non abbia assolto a tale onere, avendo il Curatore rilevato l'irregolare tenuta delle scritture contabili e, quanto agli anni 2023 e 2024, la loro omissione.
Ne consegue che, in mancanza del deposito delle scritture contabili obbligatorie o in presenza di scritture contabili irregolarmente tenute, non è possibile avere una ragionevole certezza circa la rappresentazione dei fatti storici che invocati dal debitore, ossia il mancato superamento delle soglie dimensionali previste dall'art. 2 comma 1 lett d).
Dalla relazione del Curatore, inoltre, non emergono dati rilevanti per determinare l'attivo patrimoniale realizzato nel triennio antecedente alla liquidazione giudiziale.
Neppure il reclamante ha depositato una situazione patrimoniale relativa al triennio antecedente alla liquidazione giudiziale, tale da poter essere verificata.
Su queste basi, quindi, deve concludersi che il reclamante non abbia dimostrato il mancato superamento delle soglie dimensionali i cui all'art. 2 comma 1 lett d) CCII e, quindi, essendo indiscussi gli ulteriori presupposti per la liquidazione giudiziale, il reclamo va rigettato. Con riguardo alle spese, nulla deve essere disposto, atteso che nessuno dei reclamati si è costituito.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico del reclamante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta il reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 253/2024, pubblicata il 21.11.2024.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico del reclamante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 28 maggio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Michele Stagno dott. Cesare Massetti
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 1190/24
Dott. Cesare Massetti Presidente
Dott. Maura Mancini Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 1190/2024. promossa con reclamo e posta in decisione all'udienza collegiale del 28/05/2025
d a con il patrocinio dell'avv. MADONNA Parte_1
OGGETTO: CA Opposizione sentenza reclamante di apertura della c o n t r o liquidazione giudiziale CP_1
GIUDIZIALE DI IN IU
[...]
Reclamati contumaci
In punto: reclamo a sentenza del Tribunale di Bergamo n. 253/2024, pubblicata il 21.11.2024 e notificata al reclamante, non costituito in primo grado, il 25 novembre 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza reclamata, il Tribunale di Bergamo dichiarava la liquidazione giudiziale di Parte_1
Riteneva, in particolare, che sussistessero “i presupposti e le condizioni per la pronuncia dell'apertura della liquidazione giudiziale in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versava il debitore, evincibile dalla natura del credito dell'istante, dalla presenza di debiti nei confronti di Erario ed enti previdenziali, dalla mancata presentazione dei bilanci”.
Il Tribunale riteneva, altresì, che gravasse sul debitore l'onere di provare l'insussistenza dei presupposti di fallibilità di cui all'art. 2 comma 1 lett. d)
C.C.I.I. e rilevava che, dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria era riscontrabile che l'impresa aveva un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 comma quinto C.C.I.I.
Con reclamo, depositato il 23 dicembre 2024, chiedeva la Parte_1
revoca della liquidazione giudiziale pronunciata dal Tribunale.
Il reclamante deduceva, in particolare, l'”assenza dei requisiti per l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale”.
Secondo il reclamante, “già sulla base della mera documentazione rinvenuta nel fascicolo di primo grado della procedura ed in particolare quella fiscale inviata dall'Agenzia delle Entrate, non ricorrevano né ricorrono i presupposti per il fallimento, rectius, per la liquidazione giudiziale”.
Il reclamante citava poi l'art. 1 della legge fallimentare.
Sosteneva, quindi, che, nel caso di specie, “trattandosi inoltre di impresa individuale non soggetta all'obbligo di deposito del bilancio dalla documentazione versata in atti” era emerso che: - I debiti erariali ammontavano a complessivi € 163.218,87; i debiti per procedure esecutive e decreti ingiuntivi ad € 3.190,02; i debiti per protesti ammontavano a €
4.788,00; il debito di cui all'istanza di fallimento era pari a € 7.185,10;
l'indebitamento complessivo era ampiamente sotto la soglia di fallibilità.
Con riguardo agli altri requisiti e cioè “l'attivo patrimoniale ed i ricavi lordi”, secondo il reclamante, “tenuto conto dell'assenza di qualsivoglia bilancio, essendo il sig. , era “comunque possibile Controparte_2
ricavarli per il periodo relativo agli ultimi tre esercizi precedenti l'apertura della procedura, e cioè gli anni 2021, 2022 e 2023, dalle dichiarazioni fiscali e dalle fatturazioni, anche per come comunicate dall'Agenzia Delle Entrate nel fascicolo fallimentare e per come prodotte”.
Rappresentava che, quanto all'anno fiscale 2021, i ricavi ai fini IRAP erano pari a € 76.431,00; quanto all'anno 2022, i ricavi lordi erano pari a €
120.316,00; quanto all'anno 2023, il fatturato complessivo era pari a €
72.756,27.
Il reclamante rappresentava, altresì, che, per l'anno 2023, non era stata presentata alcuna dichiarazione dei redditi in quanto “il sig. si” era Pt_1
“trovato privo dell'adeguata assistenza contabile che, fino ad allora, era stata svolta dalla (Bergamo)”. Parte_2
Il reclamante rappresentava, inoltre, che quanto all'anno 2024 “(formalmente non ricadente nel periodo rilevante ex art. 1 L.F.)” erano state emesse
“fatture per complessivi € 6.100,00 relative alla vendita degli strumenti di lavoro, in quanto l'attività” era “ormai cessata” (doc. 4).
Il reclamante deduceva, quindi, che, per quanto riguarda “le dichiarazioni
IVA, l'annualità 2021 – dichiarazione 2022 su 2021 (rinvenibile nel fascicolo prefallimentare)” evidenziava un imponibile IVA per € 81.876,00”; che
“l'annualità 2020 – dichiarazione 2021 su 2020” presentava un imponibile
IVA per € 111.237,00.
All'udienza del 5 marzo 2025, la Corte, rilevava che non era stata prodotta la busta telematica relativa alle notifiche effettuate e che non vi era prova della data della comunicazione delle sentenza e rinviava, quindi, all'udienza del
26 marzo 2026.
A tale udienza la Corte, ritenuta la regolarità della notifica, alla Liquidazione giudiziale ne dichiarava la contumacia e, raccolte le conclusioni del reclamante, poneva la causa in decisone.
Con ordinanza deliberata il 26 marzo 2026, la Corte richiedeva al Curatore
l'invio delle relazioni e rapporti riepilogativi, di cui all'art.130 CCII, limitatamente a quanto potenzialmente di rilievo ai fini dell'accertamento circa la sussistenza o meno dei requisiti per la qualificazione della ditta individuale come impresa minore, secondo il disposto di cui all'art.2 lettera d) e rinviava, quindi, all'udienza del 28 maggio 2025.
A tale udienza parte reclamante insisteva nel reclamo e la Corte poneva la causa in decisione.
Va preliminarmente osservato che il reclamo è tempestivo, avendo il reclamante dato prova che la notifica della sentenza è avvenuta il 25 novembre 2025.
In secondo luogo, va dichiarata la contumacia di data la Parte_1
regolarità della notifica.
Ciò posto, il reclamo è infondato.
Va innanzitutto premesso che, ai sensi dell'art. 121 CCII, le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lett d) e che siano in stato di insolvenza.
In questo giudizio unico elemento di discussione è appunto il possesso congiunto, da parte del reclamante dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lett d CCII.
L'impresa, quindi, per essere qualificata come impresa minore deve di mostrare di aver avuto
1) nei tre esercizi antecedenti al deposito dell'istanza di liquidazione giudiziale, un attivo patrimoniale complessivo annuo non superiore ai trecentomila euro;
2) ricavi, nello stesso periodo, non superiori ad euro duecentomila;
3) un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore a cinquecentomila euro.
Ciò posto, nel nostro caso, è pacifico che il reclamante non abbia depositato gli ultimi tre bilanci.
Nel fascicolo prefallimentare erano presenti documenti ritenuti sufficienti dal reclamante per provare il mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2 lett d) CCII.
Ed infatti dalle dichiarazioni IRAP del 2021 e del 2022 risultano ricavi, rispettivamente per euro 106.807 e 76.431.
Dai modelli IVA 2021 e 2022 risultava un imponibile rispettivamente di euro
111.237 e 81.876.
Dalle dichiarazioni dei redditi del 2021, 2022 e 2023, risultano ricavi per euro
106.807, 76.431 e 120.316.
Sempre dal fascicolo prefallimentare, non risultava pendenti decreti ingiuntivi emessi a carico del reclamante. Era presente un procedimento di esecuzione mobiliare per un debito di euro 3.190 ed erano segnalati due protesti da 2.394 euro ciascuno.
Il Curatore trasmetteva, quindi, la relazione ex art. 130 CCII.
Dalla relazione emergono i seguenti elementi rilevanti in questo giudizio.
Il signor ha avviato l'attività d'impresa con la qualifica di Parte_1
piccolo imprenditore e impresa artigiana in data 17/01/2020, optando per la forma giuridica della ditta individuale.
L'attività d'impresa, invariata nel tempo, consisteva in lavori di meccanica generale.
“La sede legale della ditta fu fissata in Dalmine (BG), Via Capitano Sora n.
8 allora residenza del debitore;
sede operativa a Lesmo (MB), Via Carlo
Maria Maggi n. 17 dal 01/11/2021 al 01/11/2023 in capannone condotto in affitto, locatore FIMECO S.R.L. C.F. e P.I. P.IVA_1 P.IVA_2
canone annuo di locazione euro 30.000, unità locale non comunicata al
Registro delle Imprese”
“ Per lo svolgimento dell'attività di impresa, il titolare signor
[...]
si avvaleva di lavoratori dipendenti di volta in volta assunti per lo Pt_1
più per brevi periodi di tempo (in media ca 30 gg)”: nel 2021 ha avuto 17 dipendenti, nel 22021, 21 e nel 2022, 12. Non erano rilevabili i dipendenti assunti nel 2023 e 2024.
Il Curatore segnalava che “l'andamento del fatturato proverebbe un rallentamento dell'attività d'impresa nel 2023 con fermo nel 2024 periodo d'imposta in cui le fatture emesse riguardano unicamente la vendita di cespiti e materiale di consumo per euro 5.000 oltre IVA 22%.”.
Il Curatore segnalava per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 il volume di affari a fini iva rispettivamente di euro 111.237 per il 2020, 88.891 per il 2021,
120.3176 per il 2022 e 35.171 per il 2023.
In ogni caso alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale
(21/11/2024), l'impresa era, di fatto, inattiva.
Il Curatore segnalava che era socio unico della società Parte_1
di cui era stato anche amministratore unico. CP_3 Con riguardo alla tenuta della contabilità, il Curatore ricordava che “il regime contabile semplificato per l'attività d'impresa prevede la tenuta dei seguenti registri: Registri IVA delle vendite, degli acquisti e gli altri eventualmente prescritti ai fini IVA (artt. 23, 24 e 25 del DPR 633/72); Registro dei beni ammortizzabili (art. 16 del DPR 600/73); Libro unico del lavoro di cui all'art. 39 del DL 112/2008”.
Il Curatore rilevava, quindi, le seguenti irregolarità: “per l'esercizio 2022 - omessa Dichiarazione IVA;
- omesse Certificazioni di cui all'art. 4, commi
6-ter e 6-quater D.P.R. 322/1998 (brevemente CU2023 anno 2022); - omesso
Modello 770/2023 periodo 2022; - omesse Comunicazione Liquidazioni periodiche IVA 2°, 3° e 4° trimestre. Nel 2022 l'allora consulente
(Confartigianato Imprese Bergamo, Delegazione Osio Sotto) ha sospeso i servizi di tenuta contabilità e paghe per morosità del debitore ed il nuovo consulente Studio Carantini in Bariano (BG) ha riferito di essersi occupato unicamente dell'elaborazione e trasmissione del Modello Unico PF2023 redditi 2022. per l'esercizio 2023 - omessa tenuta delle scritture contabili obbligatorie, presenza di fatture attive e passive;
- omessa presentazione di tutti i dichiarativi fiscali. per l'esercizio 2024 (anno di apertura della liquidazione giudiziale) - omessa tenuta della scritture contabili obbligatorie, presenza di fatture attive e passive;
- omessa presentazione delle Comunicazione
Liquidazioni periodiche IVA 1°, 2° e 3° trimestre (il 4° trimestre è stato inviato dalla scrivente). Il Curatore segnalava che “i termini di presentazione degli altri dichiarativi fiscali non” erano “scaduti”.
Con riguardo all'ammontare del passivo, il Curatore riferiva che il passivo ammesso era pari a euro 219.352,10, mentre i crediti ammessi con riserva erano pari a 9.738,76.
Segnalava, peraltro, che, in data 27/03/2025, l' aveva notificato via pec CP_4
l'avviso di addebito n.319 20250000147135000 di complessivi euro
14.970,79 per Contributi I.V.S. eccedenti il minimale annualità 2020.
Con riguardo all'analisi delle situazione contabili, il Curatore, per quanto di interesse, riferiva che, in relazioni agli anni 2020, 2021 e 2022, in cui era stata tenuta la contabilità, i ricavi erano stati pari a 106.807 per il 2020,
76.431 per il 2021 e 120.316 per il 2022.
Con riguardo agli anni 2023 e 2024, periodi d'imposta per i quali la contabilità era stata omessa, il Curatore, “con l'ausilio del servizio
Fatturazione elettronica Agenzia delle Entrate”, aveva ricostruito la fatturazione attiva e passiva di periodo, opportunamente riclassificata.
Per il 2023 risultavano fatture emesse per euro 56.171,36 e fatture passive per euro 11.900,81, mentre nel 2024, risultavano fatture emesse per euro
5.000,00 e fatture passive per euro 344,38.
Con riguardo all'attivo, segnalava che, al momento della relazione, aveva realizzato la somma di euro 19.464,38.
Con riguardo alla presenza di cespiti, il Curatore segnalava che il debitore aveva dichiarato “nessuno Nessun bene personale intestato alla società.
Quelli iscritti a libro cespiti sono stati venduti. Nessun bene personale intestato”. Il Curatore riepilogava i beni materiali e immateriali iscritti a
Libro cespiti aggiornato al 2022 (ultima annualità disponibile) per un valore complessivo di euro 11,450,42 nel 2022.
Fatte queste premesse, occorre ricordare che l'onere di provare il mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2 comma 1 lett d), incombe sul debitore.
Va al riguardo osservato che, in tema di dichiarazione di fallimento, per dimostrare i requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, l.fall.,
i bilanci degli ultimi tre esercizi depositati ai sensi dell'art. 15, comma 4,
l.fall. non assurgono a prova legale, potendo il debitore assolvere l'onere che gli incombe con strumenti probatori alternativi, segnatamente avvalendosi delle scritture contabili dell'impresa, come di qualunque altro documento, anche formato da terzi, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa.
Sez. 1 - , Ordinanza n. 25025 del 09/11/2020 (Rv. 659730 - 01).
Nell'ordinanza in questione, la Corte ha ricordato la verifica della sussistenza dei requisiti di non fallibilità si manifesta, in altri termini, campo di indagine aperto e disponibile e che a contare in proposito non è, dunque, l'effettiva sussistenza di un dato, particolare documento. A contare è, piuttosto, la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa medesima, comunque questa sia raggiungibile. Secondo la Corte
è, quindi possibile avvalersi dell'intero arco documentale costituito dalle scritture contabili provenienti dalla medesima impresa del cui fallimento si discute (ivi compresa pure la c.d. corrispondenza d'impresa di cui all'art. 2220 cod. civ.), come pure di qualunque altra documentazione, formata da terzi o dalla parte stessa, che possa nel concreto risultate utile.
Ritiene questa Corte, peraltro, che la rappresentazione storica di fatti e di dati economici patrimoniali, ricavabile dalla documentazione contabile dell'impresa o da documenti forniti da terzi debba essere attendibile, ciò che, però non è possibile quando i libri contabili mancano o sono irregolarmente tenuti.
In conclusione, ritiene la Corte che il debitore non abbia assolto a tale onere, avendo il Curatore rilevato l'irregolare tenuta delle scritture contabili e, quanto agli anni 2023 e 2024, la loro omissione.
Ne consegue che, in mancanza del deposito delle scritture contabili obbligatorie o in presenza di scritture contabili irregolarmente tenute, non è possibile avere una ragionevole certezza circa la rappresentazione dei fatti storici che invocati dal debitore, ossia il mancato superamento delle soglie dimensionali previste dall'art. 2 comma 1 lett d).
Dalla relazione del Curatore, inoltre, non emergono dati rilevanti per determinare l'attivo patrimoniale realizzato nel triennio antecedente alla liquidazione giudiziale.
Neppure il reclamante ha depositato una situazione patrimoniale relativa al triennio antecedente alla liquidazione giudiziale, tale da poter essere verificata.
Su queste basi, quindi, deve concludersi che il reclamante non abbia dimostrato il mancato superamento delle soglie dimensionali i cui all'art. 2 comma 1 lett d) CCII e, quindi, essendo indiscussi gli ulteriori presupposti per la liquidazione giudiziale, il reclamo va rigettato. Con riguardo alle spese, nulla deve essere disposto, atteso che nessuno dei reclamati si è costituito.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico del reclamante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta il reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 253/2024, pubblicata il 21.11.2024.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico del reclamante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 28 maggio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Michele Stagno dott. Cesare Massetti