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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 03/06/2025, n. 1045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1045 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,
All'udienza del 29/4/2024, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato e pubblicato – ex art. 429 cpc - la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al n. 4505/22 R.G. e vertente
, nata a [...] il [...], e Parte_1
ivi residente in c.da Calarco n. 5/A, cod. fisc. , CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliata in S. Agata Militello, via Liguria n. 13, presso lo studio dell'Avv. Ciro Iraci (cod. fisc: ), che la CodiceFiscale_2
rappresenta e difende, giusta procura in calce allegata al presente atto, il quale dichiara di volere ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio a mezzo PEC ovvero al seguente numero di fax: Email_1
090/6406504.
RICORRENTE
CONTRO Controparte_1
C.F. , in persona del Presidente pro-tempore,
[...] P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. A. Monoriti, pec:
t, e dall'avv. Roberta Lezzi, Email_2
C.F. , come da procura generale alle liti del C.F._3
23.1.2023, rep. n. 37590 a rogito del Notaio in Roma, Persona_1
elettivamente domiciliato in (98122) Messina, via Armeria n.1, presso la
Sede provinciale dell'Istituto.
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, C.F. , con sede centrale in Roma, via Grezar n. P.IVA_2
14;,
RESISTENTI
OGGETTO: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20.12.2022, proponeva Parte_1
opposizione avverso le seguenti intimazioni di pagamento:
1). Intimazione di Pagamento n. 106 2022 90052480 17/000, Ente impositore , relativa al seguente avviso di addebito: CP_1
- Avviso di Addebito n. 40620140003003929000, dell'importo di €
5.265,03;
2) Intimazione di Pagamento n. 106 2022 90045577 89 000, Ente impositore , relativa ai seguenti avvisi di addebito: CP_1
- Avviso di Addebito n. 406 2013 0000847457 000, dell'importo di €
6.553,62;
Pag. 2 di 5 - Avviso di Addebito n. 406 2013 0002008644 000, dell'importo di €
1.111,89;
- Avviso di Addebito n. 406 2015 0000731371 000, dell'importo di €
2.640,70;
- Avviso di Addebito n. 406 2016 0000326808 000, dell'importo di €
2.608,78.
Deduceva l'infondatezza nel merito dei crediti richiesti con le anzidette intimazioni di pagamento e rilevava l'insussistenza del diritto dell'istituto previdenziale a procedere a esecuzione forzata.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento degli atti impugnati.
L' si costituiva in giudizio con memoria del 17.5.2023, con la quale CP_1
rilevava che gli avvisi di addebito, sottesi alle intimazioni oggetto di causa, sono stati sgravati a seguito di cancellazione dell'iscrizione alla gestione lavoratori autonomi.
Chiedeva, pertanto, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese di lite.
L , sebbene ritualmente citata non si Controparte_3
costituiva in giudizio e, pertanto, va dichiarata contumace.
La causa veniva decisa all'odierna udienza, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, occorre rilevare che, come risulta dai provvedimenti di sgravio prodotti dall , il predetto istituto, ad esito dell'instaurazione CP_1
dell'odierno giudizio ha sgravato interamente il relativo credito portato dagli avvisi di addebito presupposti dalle intimazioni di pagamento impugnate.
Pag. 3 di 5 Conseguentemente, va accertata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Quanto al regime delle spese, deve rilevarsi che i crediti oggetto dell'intimazione impugnata sono stati sgravati dall soltanto ad esito CP_1
dell'instaurazione dell' odierno giudizio di impugnazione delle intimazioni di pagamento con le quali era stato chiesto il pagamento dei crediti poi sgravati.
Conseguentemente, va accertata la soccombenza virtuale dell . CP_1
Di contro, tale soccombenza non può essere accertata nel confronti di
, che ha notificato le intimazioni di Controparte_3
pagamento nel suo ruolo di agente della riscossione e non aveva alcun potere di ritenere insussistente l'obbligo contributivo o di sgravare i crediti vantati dall' CP_1
Dunque, l' deve essere condannato a pagare a parte ricorrente le spese CP_1
di lite che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei criteri di cui al
DM n. 147/22, mentre le spese di lite tra parte ricorrente e
[...]
devono essere integralmente compensate. Controparte_3
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Lavoro, intesi i procuratori delle parti costituite e definitivamente pronunziando sulle domande come sopra proposte da , così provvede: Parte_1
- Dichiara cessata la materia del contendere.
- Condanna l' a pagare alla ricorrente le spese di lite che liquida CP_1
in complessivi € 1.8650,00 oltre spese generali nella misura del 15%,
IVA e c.p.a come per legge.
Pag. 4 di 5 - Compensa le spese di lite tra parte ricorrente e Controparte_3
.
[...]
Patti, 30.5.2025.
Il Giudice Unico del Lavoro dr. Fabio Licata
Pag. 5 di 5
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,
All'udienza del 29/4/2024, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato e pubblicato – ex art. 429 cpc - la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al n. 4505/22 R.G. e vertente
, nata a [...] il [...], e Parte_1
ivi residente in c.da Calarco n. 5/A, cod. fisc. , CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliata in S. Agata Militello, via Liguria n. 13, presso lo studio dell'Avv. Ciro Iraci (cod. fisc: ), che la CodiceFiscale_2
rappresenta e difende, giusta procura in calce allegata al presente atto, il quale dichiara di volere ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio a mezzo PEC ovvero al seguente numero di fax: Email_1
090/6406504.
RICORRENTE
CONTRO Controparte_1
C.F. , in persona del Presidente pro-tempore,
[...] P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. A. Monoriti, pec:
t, e dall'avv. Roberta Lezzi, Email_2
C.F. , come da procura generale alle liti del C.F._3
23.1.2023, rep. n. 37590 a rogito del Notaio in Roma, Persona_1
elettivamente domiciliato in (98122) Messina, via Armeria n.1, presso la
Sede provinciale dell'Istituto.
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, C.F. , con sede centrale in Roma, via Grezar n. P.IVA_2
14;,
RESISTENTI
OGGETTO: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20.12.2022, proponeva Parte_1
opposizione avverso le seguenti intimazioni di pagamento:
1). Intimazione di Pagamento n. 106 2022 90052480 17/000, Ente impositore , relativa al seguente avviso di addebito: CP_1
- Avviso di Addebito n. 40620140003003929000, dell'importo di €
5.265,03;
2) Intimazione di Pagamento n. 106 2022 90045577 89 000, Ente impositore , relativa ai seguenti avvisi di addebito: CP_1
- Avviso di Addebito n. 406 2013 0000847457 000, dell'importo di €
6.553,62;
Pag. 2 di 5 - Avviso di Addebito n. 406 2013 0002008644 000, dell'importo di €
1.111,89;
- Avviso di Addebito n. 406 2015 0000731371 000, dell'importo di €
2.640,70;
- Avviso di Addebito n. 406 2016 0000326808 000, dell'importo di €
2.608,78.
Deduceva l'infondatezza nel merito dei crediti richiesti con le anzidette intimazioni di pagamento e rilevava l'insussistenza del diritto dell'istituto previdenziale a procedere a esecuzione forzata.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento degli atti impugnati.
L' si costituiva in giudizio con memoria del 17.5.2023, con la quale CP_1
rilevava che gli avvisi di addebito, sottesi alle intimazioni oggetto di causa, sono stati sgravati a seguito di cancellazione dell'iscrizione alla gestione lavoratori autonomi.
Chiedeva, pertanto, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese di lite.
L , sebbene ritualmente citata non si Controparte_3
costituiva in giudizio e, pertanto, va dichiarata contumace.
La causa veniva decisa all'odierna udienza, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, occorre rilevare che, come risulta dai provvedimenti di sgravio prodotti dall , il predetto istituto, ad esito dell'instaurazione CP_1
dell'odierno giudizio ha sgravato interamente il relativo credito portato dagli avvisi di addebito presupposti dalle intimazioni di pagamento impugnate.
Pag. 3 di 5 Conseguentemente, va accertata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Quanto al regime delle spese, deve rilevarsi che i crediti oggetto dell'intimazione impugnata sono stati sgravati dall soltanto ad esito CP_1
dell'instaurazione dell' odierno giudizio di impugnazione delle intimazioni di pagamento con le quali era stato chiesto il pagamento dei crediti poi sgravati.
Conseguentemente, va accertata la soccombenza virtuale dell . CP_1
Di contro, tale soccombenza non può essere accertata nel confronti di
, che ha notificato le intimazioni di Controparte_3
pagamento nel suo ruolo di agente della riscossione e non aveva alcun potere di ritenere insussistente l'obbligo contributivo o di sgravare i crediti vantati dall' CP_1
Dunque, l' deve essere condannato a pagare a parte ricorrente le spese CP_1
di lite che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei criteri di cui al
DM n. 147/22, mentre le spese di lite tra parte ricorrente e
[...]
devono essere integralmente compensate. Controparte_3
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Lavoro, intesi i procuratori delle parti costituite e definitivamente pronunziando sulle domande come sopra proposte da , così provvede: Parte_1
- Dichiara cessata la materia del contendere.
- Condanna l' a pagare alla ricorrente le spese di lite che liquida CP_1
in complessivi € 1.8650,00 oltre spese generali nella misura del 15%,
IVA e c.p.a come per legge.
Pag. 4 di 5 - Compensa le spese di lite tra parte ricorrente e Controparte_3
.
[...]
Patti, 30.5.2025.
Il Giudice Unico del Lavoro dr. Fabio Licata
Pag. 5 di 5