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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 03/02/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Oggetto
Opposizione ad avviso di In nome del Popolo italiano addebito
Rinuncia agli atti e al giudizio TRIBUNALE DI PERUGIA Cessata materia del contendere
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del G.O.P. dott. Paolo Sconocchia, nella causa civile iscritta al n.
166/2022 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Umberto Tarara) Parte_1
- ricorrente -
nei confronti di
(avv. Mirella Arlotta) CP_1
- convenuto - ha emesso, ai sensi dell'art. 429 c.p.c, all'udienza del 03 febbraio 2025, leggendo la motivazione ed il dispositivo, la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 01/03/2022 si è rivolta a questo Tribunale Parte_1
proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n. 38020210001795801000, notificato il
22/01/2022, con cui le è stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di euro 18.516,09 in relazione a contributi relativi al periodo da gennaio 2016 a dicembre 2019, asseritamente dovuti dalla ricorrente alla “Gestione Commercianti” . CP_1
A sostegno del ricorso, la ricorrente ha dedotto che l'attività commerciale in relazione alla quale la stessa era stata iscritta alla gestione commercianti era cessata in data 18/12/2014, con la cancellazione dell'impresa individuale dal registro delle imprese;
e che, conseguentemente, non sussistevano i presupposti della pretesa contributiva contenuta nel suddetto avviso di addebito, facente riferimento ad annualità successive alla cessazione dell'attività di impresa.
In data 15/01/2025 si è costituito in giudizio l' , deducendo che la ricorrente aveva CP_1
presentato in data 24/03/2023 domanda per la definizione agevolata, comprendente anche il credito contributivo oggetto del ricorso e che i pagamenti sembrerebbero in regola;
ha evidenziato che la presentazione dell'istanza di definizione agevolata reca un'espressa
Pag. 1 di 2 previsione in punto di rinuncia ai giudizi pendenti, ed ha richiamato recente giurisprudenza di legittimità in base alla quale, in presenza del suddetto quadro, il giudizio andrebbero dichiarato estinto.
Nel corso dell'odierna udienza, il procuratore costituito della ricorrente, preso atto di quanto dedotto da nella propria memoria difensiva, ha inteso precisare che la problematica CP_1
oggetto della presente controversia era insorta in considerazione delle numerose cartelle di pagamento pervenute alla propria assistita, circostanza che aveva ingenerato confusione sulla situazione debitoria della medesima;
avendone i poteri, ha pertanto dichiarato di rinunciare agli atti e all'azione chiedendo una declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
La difesa dell' ha preso atto della rinuncia all'azione associandosi alle conclusioni CP_1
rassegnate dal difensore della ricorrente.
Avendo parte ricorrente manifestato la propria volontà di rinunciare all'azione e agli atti del presente giudizio, rinunce che parte convenuta ha dichiarato di accettare, ne consegue l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
In considerazione di quanto sopra esposto, e tenuto conto della peculiarità della insorta controversia e della congiunta richiesta delle parti, sussistono le condizioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti del presente giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti in causa.
Perugia, 03 febbraio 2025
Il Giudice Onorario di Pace
Paolo Sconocchia
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