Articolo 2 della Legge 11 giugno 1971, n. 441
Articolo 1
Versione
24 luglio 1971
Art. 2.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico del capitolo 1961 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1971 e dei capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 24 luglio 1971