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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/04/2025, n. 1622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1622 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 656/2019
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 17.4.2025, dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 13.1.2022, conv. in l. n. 27/2020 e succ. modd. e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di lavoro recante n.r.g. 656/2019
TRA
, nato a [...] il [...], residente Parte_1
a Noci (Ba) in via Tommaso Siciliani, 71/B, CF
, C.F._1
1 Rappr. e dif. dall'Avv. Vincenzo Mansueto (cod. fisc.:
), C.F._2
RICORRENTE
E
(Part. I.V.A. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del suo legale rappresentante pro tempore, rappr. e dif. dall'Avv. Domenico Notarnicola
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.1.2019 il ricorrente in epigrafe indicato invocava l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Per tutte le ragioni e causali esposte in narrativa, accertare che il licenziamento impugnato è stato comminato in violazione dei requisiti, formali e sostanziali previsti dalla legge e, di conseguenza, accogliere il presente ricorso col ritenere e dichiarare nullo e/o annullabile e comunque illegittimo e/o inefficace il provvedimento di licenziamento intimato dalla al ricorrente con nota del Controparte_1
03/08/2018; per l'effetto, in applicazione del combinato disposto dell'art. 5, comma 3, L. 223/91 (come modificato dall'art. 1, comma
46, L. 92/12) e dell'art. 18, comma 4, L. 300/70, condannare la
in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, alla reintegrazione dell'odierno ricorrente nel posto di lavoro in precedenza occupato, con le medesime mansioni e qualifica, nonché al pagamento, in favore del ricorrente, di una indennità risarcitoria nella misura massima di 12 mensilità, ovvero nella misura anche inferiore che sarà ritenuta equa e di giustizia, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento
2 sino a quello dell'effettiva reintegrazione, ed al versamento, con gli accessori di legge, sempre dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dei contributi previdenziali ed assistenziali, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria ove previsti e dovuti;
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre spese generali al 15%, c.p.a. e IVA a carico del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario”. Con memoria ritualmente depositata si costituiva la società convenuta, contestando la fondatezza delle domande di parte ricorrente e concludendo per il rigetto del ricorso.
La causa, proveniente dal ruolo della dott.ssa ed Per_1
assegnata al Giudicante per l'udienza del 25.11.2021, trattata dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n. 27/2020 e succ. modd. e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c., successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente - nell'ordine di svariate migliaia - tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto
Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo Giudice, nonché l'ingente numero di procedure urgenti, anche ex art. 1, commi 47 e ss. l. n. 92/2012, attribuite a questo Giudice a seguito del trasferimento ad altri uffici dei precedenti titolari – dott.ssa
, , , dott. , dott. CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 CP_6 Per_2
, dott.sse , e -, in data odierna veniva Per_3 Per_4 Per_1 Per_5
decisa.
Il ricorso è infondato per i motivi di seguito illustrati.
Preliminarmente si osserva che l'istante impugna il licenziamento intimato con nota del 3.8.2018 deducendo la carenza del giustificato motivo oggettivo.
3 Ciò posto, va rilevato che dalla lettera prodotta si evince che il licenziamento impugnato nel presente procedimento è stato intimato per giustificato motivo oggettivo. Infatti, la lettera inviata dalla parte resistente testualmente ascrive la decisione datoriale al giustificato motivo oggettivo “Sia a causa della sostanziale modifica della natura delle commesse, per cui già da tempo alla Ns. azienda non vengono commissionati lavori per la realizzazione di nuovi impianti di telefonia mobile;
sia per il fatto che la Ns. principale committente
[...]
, a causa delle politiche economiche internazionali degli CP_7
Stati Uniti, si è trovata nella impossibilità oggettiva di rifornirsi dei materiali ad alto contenuto tecnologico necessari per la realizzazione dei lavori, per cui, improvvisamente, ha disposto la sospensione di tutte le commesse alle quali, peraltro, Lei era adibito;
la Ns. azienda si trova nella impossibilità assoluta di utilizzare la Sua prestazione lavorativa come geometra già adibito alle commesse , Controparte_7 né si intravedono allo stato, possibilità di adibirla utilmente ad altre mansioni;
in mancanza di concrete possibilità, a breve, di ricevere nuove commesse che consentano l'impiego dell'intero organico del personale a disposizione;
per la sopravvivenza stessa della Ns. CP_8
siamo costretti ad attuare una politica di contenimento di costi che consiste anche nella riduzione del personale. Nel contesto di tale politica di contenimento di costi con riduzione del personale comunichiamo che è Ns. intenzione, mediante l'avvio della procedura di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, privarci della Sua attività lavorativa. Tale scelta è stata compiuta nel rispetto dei criteri di legge tenendo conto delle esigenze tecnico economiche-produttive, dell'anzianità lavorativa e del carico di famiglia” (cfr. lettera di intenzione di licenziamento del 12.7.2018). Con lettera racc.a.r. successiva del 03/08/2018, recapitata al ricorrente il 10/08/2018, la “facendo seguito alla precedente missiva del Controparte_1
12/07/2018, di preavviso di intenzione di licenziamento ex art.7
4 L.n.604/1966, per gli stessi motivi specificati nella stessa missiva, che qui devono intendersi integralmente riportati” confermava al l'intimazione di licenziamento per giustificato motivo Pt_1 oggettivo con effetto dalla data di ricezione della stessa lettera.
Sul punto, si osserva che l'art. 3 della legge n. 604/1966 identifica il giustificato motivo oggettivo in <<ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di esso>>, rimettendo al giudice la ricognizione dell'effettività delle denunciate esigenze tecniche ed economiche dell'organizzazione produttiva, dell'esistenza di un nesso di causalità tra le scelte imprenditoriali ed il provvedimento di licenziamento e della mancanza di possibilità di utilizzazione alternativa del lavoratore
(cosiddetto "repechage") mediante l'adibizione a mansioni equivalenti (si veda, ex plurimis, Cass. n. 15894/2000).
L'onere probatorio della sussistenza del giustificato motivo oggettivo grava, ai sensi dell'art. 5 l. cit., sul datore di lavoro, cui spetta dimostrare non solo la concreta riferibilità del licenziamento individuale ad iniziative collegate ad effettive ragioni di carattere produttivo e/o organizzativo, ma anche l'impossibilità di utilizzare il lavoratore estromesso in altre mansioni compatibili con la qualifica rivestita, in relazione al concreto contenuto professionale dell'attività cui era stato precedentemente adibito (si veda, ex plurimis, Cass. n. 4688/1991).
Se dunque è pressoché incontrastata l'affermazione dell'insindacabilità giudiziale delle scelte imprenditoriali, in quanto espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41
Cost. (si veda ex plurimis Cass. n. 12554/1998, Cass. n.
7376/2001, Cass. n. 5777/03), nondimeno si discute sull'essenza del giustificato motivo oggettivo. In altri termini ci si chiede se al giustificato motivo obiettivo di licenziamento siano riconducibili le sole ragioni dirette a fronteggiare situazioni sfavorevoli “non
5 contingenti che influiscano decisamente sulla normale attività produttiva, imponendo una riduzione dei costi”, così da salvaguardare gli equilibri economici dell'impresa e quindi la possibilità di mantenimento dei livelli occupazionali (su cui si veda
Cass. n. 3030/1999, Cass. n. 11646/98, Cass. n. 12999/95), ovvero qualunque processo di riorganizzazione o ristrutturazione che tragga la sua legittimità dall'effettiva ragione economica che l'abbia determinato, sia essa rappresentata da motivi estranei alle determinazioni imprenditoriali (esigenze di mercato), o anche da modifiche organizzative finalizzate all'incremento dei profitti (si veda
Cass. n. 6222/98 e Cass. n. 9310/2001). Sul punto, si richiama
Cass. n. 21282 del 02.10.2006 secondo cui “Nella nozione di giustificato motivo oggettivo di licenziamento è riconducibile anche
l'ipotesi del riassetto organizzativo dell'azienda attuato al fine di una più economica gestione di essa e deciso dall'imprenditore non semplicemente per un incremento del profitto, ma per far fronte a sfavorevoli situazioni, non meramente contingenti, influenti in modo decisivo sulla normale attività produttiva, imponendo un'effettiva necessità di riduzione dei costi. Tale motivo oggettivo è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, atteso che tale scelta è espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 cost., mentre al giudice spetta il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore, con la conseguenza che non è sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il lavoratore licenziato, sempre che risulti l'effettività e la non pretestuosità del riassetto organizzativo operato, non essendo, peraltro, necessario, ai fini della configurabilità del giustificato motivo, che vengano soppresse tutte le mansioni in precedenza attribuite al lavoratore
6 licenziato, ben potendo le stesse essere solo diversamente ripartite ed attribuite”.
In accordo con tale seconda impostazione, consapevolmente recepita a partire da Cass. n. 5777/2003, si ritiene che la ragione giustificativa del licenziamento, sempreché seria ed effettiva e non già pretestuosa, possa rinvenirsi sia nei fattori (sfavorevoli) di mercato, sia nelle modificazioni tecnico-produttive ovvero nelle iniziative di riorganizzazione inerenti alla gestione d'impresa orientate al contenimento dei costi e quindi all'aumento dei profitti, dovendosi ravvisare piuttosto nella previsione dell'obbligo di repechage quel “certo contemperamento tra l'interesse dell'impresa e quello del lavoratore ugualmente protetti dalla normativa costituzionale” (si veda Cass. n. 5777 cit.).
Del resto, tale opzione ermeneutica è stata di recente autorevolmente ripresa dalla Suprema Corte, con sentenza n. 25201/2016, in cui si afferma che “ai fini della legittimità del licenziamento individuale intimato per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art.3 della legge n. 106 del 1966, l'andamento economico negativo dell'azienda non costituisce presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare e il giudice accertare, essendo sufficiente che le ragioni inerenti all'attività produttiva e all'organizzazione del lavoro, tra le quali non è possibile escludere quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività dell'impresa, determinino un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di una individuata posizione lavorativa;
ove però il licenziamento sia stato motivato richiamando l'esigenza di fare fronte a situazioni economiche sfavorevoli ovvero a spese notevoli di carattere straordinario ed in giudizio si accerti che la ragione indicata non sussiste, il recesso può risultare ingiustificato per una valutazione in concreto sulla mancanza di veridicità e sulla pretestuosità della causale addotta dall'imprenditore”. In particolare, l'onere della prova dell'impossibilità del “repechage” <<va assolto, concernendo un fatto negativo, mediante la dimostrazione - fuori da un rigido prefissato sistema di prove - di fatti positivi corrispondenti, come il fatto che i residui posti di lavoro, riguardanti mansioni equivalenti, fossero al tempo del licenziamento
7 stabilmente occupati da altri lavoratori o il fatto che, dopo il licenziamento e per un congruo periodo, non sia stata effettuata alcuna nuova assunzione nella stessa qualifica dei lavoratori licenziati [in relazione a tutte le sedi dell'attività aziendale, salvo il preliminare rifiuto dei lavoratori licenziati a trasferirsi altrove]>> (si veda, ex plurimis, Cass. n. 2881/1992).
I principi innanzi menzionati vanno calati nel caso concreto dedotto all'attenzione di questo Giudice. In applicazione dei principi sopra esposti, nel caso di specie, la resistente ha fornito la prova dell'esistenza delle dedotte concrete ed effettive ragioni giustificative poste alla base del licenziamento, nonché della specifica riferibilità di quest'ultimo ad iniziative collegate a puntuali ragioni di carattere organizzativo.
Infatti, se è vero che non è sindacabile, nei suoi profili di congruità ed opportunità, la scelta imprenditoriale che abbia comportato la riorganizzazione aziendale anche attraverso il contenimento dei costi, è necessario che risulti l'effettività e la non fittizietà delle ragioni poste alla base della scelta espulsiva (si veda, ex plurimis, anche Cass. n. 21282/2006). In altri termini, il sindacato giurisdizionale, in tale materia, ha per oggetto il controllo che all'origine della decisione imprenditoriale vi sia una ragione economica seria e non pretestuosa, determinata da fattori esterni all'impresa, di mercato, ovvero connessa alla gestione dell'impresa medesima. Il lavoratore ha quindi il diritto innanzitutto a che il datore di lavoro (su cui incombe il relativo onere) dimostri la concreta riferibilità del licenziamento individuale ad iniziative collegate ad effettive ragioni di carattere produttivo-organizzativo (si veda, ex plurimis, Cass. n.12514/2004).
Orbene, sulla scorta della documentazione in atti e dell'istruttoria svolta, si ritiene raggiunta la prova dell'effettività della motivazione dedotta alla base del licenziamento.
8 Invero risulta provata la mancanza e la drastica riduzione delle commesse nell'anno 2018, come emerge agevolmente dall'esame comparativo del registro commesse-ordini Controparte_1 degli anni 2017 e 2018 (cfr. docc. n.7 e 8 fascicolo parte resistente).
Dalla disamina dei suddetti registri risulta infatti che la CP_1 nell'anno 2017 aveva ricevuto ordini-commesse per l'importo dei lavori di €.3.990.420,39. La stessa società, invece, nell'anno 2018 vedeva scendere in modo considerevole l'importo degli ordini- commesse ad €.2.331.415,40 registrando, rispetto all'anno precedente, una perdita secca del potenziale fatturato di
€.
1.659.005.00. A corroborare ulteriormente la situazione di grave crisi finanziaria per mancanza di liquidità della ditta resistente si pongono gli avvisi di pagamento 1 e 2 notificati alla CP_9 il 26/03/2019 (cfr. docc. n.11 e 12 fascicolo parte Controparte_1 resistente). I suddetti avvisi di pagamento documentano una esposizione debitoria della società resistente nei confronti dell' di oltre €.311.000,00 per omissione contributiva relativa CP_9
al periodo con decorrenza dal novembre 2017 al dicembre 2018.
Ancora, ad ulteriore conferma della grave crisi finanziaria per mancanza di commesse e di liquidità della resistente va CP_8
evidenziata le fuga dei lavoratori dalla società a partire dal maggio
2018 per causa della morosità nel pagamento delle retribuzioni mensili. Come risulta dal prospetto dei lavoratori dimissionari e dalle comunicazioni di dimissioni per giusta causa (cfr. docc. n.9 e
10 fascicolo parte resistente), a partire dal maggio 2018, dalla si erano dimessi per giusta causa, per morosità nel Controparte_1
pagamento delle retribuzioni ben 29 lavoratori, ossia Parte_2
, , ,
[...] Parte_3 Persona_6 Persona_7 [...]
, , Persona_8 Persona_9 Persona_10 Per_11
, ,
[...] CP_10 CP_11 Controparte_12 CP_13
, , CP_14 Controparte_15 CP_16 CP_17
9 , CP_18 CP_19 CP_20 Controparte_21 [...]
, , , CP_22 CP_23 Controparte_24 Parte_4
, Parte_5 CP_25 Controparte_26 CP_27
e .
[...] CP_28 Parte_6
Ebbene, le suindicate circostanze sono state confermate anche dal ricorrente in sede di interrogatorio formale. In particolare, il Pt_1 ha confermato: la circostanza sub.14, di essere stato adibito dal gennaio 2018 insieme al collega alla commessa Per_12 [...]
precisando che, intanto, altri clienti lo chiamavano per CP_7
delle commesse che aveva seguito precedentemente (non commesse nuove) perché lo conoscevano e continuavano a fare riferimento a lui;
la circostanza sub 17 del blocco commerciale imposto il 15 aprile 2018 dall'amministrazione Trump nei confronti di
[...]
; la circostanza sub. 20 che “la dal 15 CP_7 Controparte_1 aprile 2018 si trovava improvvisamente in una situazione di grave crisi economica, per mancanza di commesse, ed in una situazione di grave crisi finanziaria, avendo maturato un credito nei confronti della Cont
dell'importo di €.250.000 che non poteva incassare”; la circostanza sub. 21 “dalla stessa data del 15 aprile 2018 la
è passata improvvisamente da una situazione Controparte_1
di continuità di commesse e dei lavori, che garantivano una continuità
e regolarità degli incassi, ad una situazione di grave crisi finanziaria per mancanza di liquidità che dall'aprile 2018 a tutt'oggi continua ad impedire alla ditta resistente finanche di far fronte al regolare pagamento delle retribuzioni in favore dei lavoratori che continuano a lavorare alle sue dipendenze” precisando che la mensilità di aprile
2018 gli era stata corrisposta in ritardo;
la circostanza sub. 24, che insieme ad altri colleghi, a turno, era stato collocato in ferie nei mesi di maggio e giugno 2018 perché non c'era lavoro;
la circostanza sub.25 del licenziamento anche dei lavoratori e Parte_7
; la circostanza sub 27, della presenza in azienda di Parte_8
10 altri 5 lavoratori con mansioni di impiegati tecnici e/o geometri, con la conferma degli inquadramenti contrattuali e della loro maggiore anzianità lavorativa;
la circostanza sub.31 e 32 della ripresa dal Contr luglio 2018 delle commesse “anche se in maniera ridotta”; la circostanza sub 38 della fuga di massa dei lavoratori per il grave ritardo della ditta nel pagamento delle retribuzioni;
la circostanza sub 40, che prima di allora la era sempre stata Controparte_1
puntuale nel pagamento delle retribuzioni. la circostanza sub. 43 che “per causa della grave crisi economica e finanziaria la
[...]
dalla data di licenziamento del sig. CP_1 Parte_1
del 10/08/2018, solo alla data del 2 aprile 2019 ha potuto far fronte in favore del ricorrente del pagamento integrale delle retribuzioni relative alle mensilità di maggio, giugno, luglio, agosto 2018 e del trattamento di fine rapporto”.
La effettiva sussistenza della grave crisi economica e finanziaria per mancanza di commesse e di liquidità, per cui la Controparte_1
in modo improvviso ed inaspettato, dall'aprile 2018, si era
[...]
ritrovata nella impossibilità oggettiva sia di impiegare utilmente i lavoratori che di corrispondere loro regolarmente la retribuzione, ha trovato piena e puntuale conferma anche nella prova testimoniale espletata nel giudizio con l'audizione dei testi signori Testimone_1
e . Testimone_2 Testimone_3
Alla luce di queste risultanze, si ritiene provata l'effettività della ragione giustificatrice del licenziamento che ha condotto all'espulsione del lavoratore nonché il nesso di causalità tra esso e il licenziamento per giustificato motivo oggettivo irrogato al ricorrente.
Da quanto detto sopra, infatti emerge che la scelta di espellere il ricorrente, non può dirsi meramente pretestuosa od arbitraria, in quanto la società resistente ha fornito la prova dell'esistenza di effettive ragioni di carattere produttivo-organizzativo – riorganizzazione aziendale - sussistenti all'epoca della
11 comunicazione del licenziamento da cui era derivata la necessità di espellere l'istante.
E' pur vero che ai fini della legittimità del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo ex art. 3 della legge n. 604 del
1966, sul datore di lavoro incombe la prova, non solo della concreta riferibilità del licenziamento ad iniziative collegate ad effettive ragioni di carattere produttivo - organizzativo sussistenti all'epoca della comunicazione del licenziamento (in ordine alle quali nella specie non è lecito nutrire riserve), ma anche della impossibilità di utilizzare il lavoratore in altre mansioni compatibili con la qualifica rivestita, in relazione al concreto contenuto professionale dell'attività cui il lavoratore stesso era precedentemente adibito (v.
Cass. n.14815/2005). In proposito il Giudicante ritiene che l'immunità dal controllo giurisdizionale delle strategie d'impresa invocate a motivo di licenziamento, fatte salve la verifica dell'effettività delle ragioni addotte e del nesso di causalità con la misura espulsiva, trova proprio sul terreno del cd. “repechage” il suo più corposo contrappeso, gravando sull'imprenditore recedente l'obbligo di dimostrare di avere fatto tutto il possibile per ricollocare altrove il lavoratore privato del posto soppresso, ma di non esservi riuscito per effettiva impossibilità di una diversa utilizzazione dello stesso in altro posto equivalente che egli sarebbe stato in grado di ricoprire, desumibile dalla correlativa indisponibilità al tempo del licenziamento ovvero dalla mancanza di assunzioni mirate entro un arco di tempo ragionevole. L'onere probatorio relativo all'elemento in parola, secondo la giurisprudenza maggioritaria, concernendo un fatto negativo, va assolto mediante la dimostrazione di correlativi fatti positivi, come il fatto che i residui posti di lavoro relativi a mansioni equivalenti fossero, al tempo del recesso, stabilmente occupati, o il fatto che dopo il licenziamento - e per un congruo periodo - non sia stata effettuata alcuna assunzione nella stessa
12 qualifica (vedi Cass. n. 10527/1996, Cass. n. 3030/99, Cass. n.
17928/02). Detto onere, come ha precisato la Suprema Corte, deve essere comunque mantenuto entro limiti di ragionevolezza, sicché esso può considerarsi assolto anche mediante il ricorso a risultanze di natura presuntiva ed indiziaria (si veda Cass. n. 3198/1987,
Cass. n. 8254/1992), con l'ulteriore precisazione che il lavoratore, pur non avendo il relativo onere probatorio, che grava per intero sul datore di lavoro, ha comunque un onere di deduzione e di allegazione di tale possibilità di repechage (si veda Cass. n.
10559/1998, Cass. n. 8254/1992). Nel caso di specie, dalla documentazione in atti e dall'istruttoria svolta, emerge che non sono state effettuate assunzioni di personale con la medesima qualifica rivestita dal ricorrente per un tempo apprezzabile in relazione al licenziamento e non v'erano mansioni ulteriori da affidargli. Ora, non v'è dubbio in ordine al fatto che il ricorrente è stato licenziato per motivi economici, anche perché la ditta, per la sua stessa sopravvivenza, è stata costretta ad attuare una politica di contenimento dei costi attraverso anche la riduzione del personale.
Tuttavia, la resistente ha provato di aver proceduto al licenziamento del nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza Pt_1
contrattuale, tenendo conto delle esigenze tecnico-economiche- produttive, dell'anzianità lavorativa e del carico di famiglia. Come risulta dalla circostanza di fatto sub.27 della “Memoria integrativa”, che è stata confermata sia dal ricorrente, in sede di interrogatorio formale che da tutti i testimoni escussi nel corso del giudizio, il tra i geometri adibiti allo svolgimento delle stesse Parte_1
mansioni di coordinatore di singole commesse, era stato individuato dalla come lavoratore da licenziare in Controparte_1
ragione della minore anzianità lavorativa, con decorrenza iniziale dal
27/09/2016, rispetto ai suoi colleghi Persona_13 Persona_14
e . Persona_15
13 Per tutto quanto precede, gli elementi integrativi del giustificato motivo oggettivo di licenziamento risultano sufficientemente provati.
Per le ragioni innanzi rassegnate, avendo trovato pieno riscontro probatorio le condizioni in tesi legittimanti il licenziamento, i relativi capi di domanda vanno integralmente rigettati.
Venendo ora alla domanda volta ad ottenere la condanna della società resistente “al pagamento, in favore del lavoratore ricorrente, dell'ulteriore somma di €11.771,69 (al lordo della prevista tassazione)
o altra somma da accertarsi in corso di causa, a titolo di differenze retributive per le mensilità di giugno/luglio/agosto 2018 e FTR, e indennità di mancato preavviso, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di maturazione sino all'effettivo soddisfo” appare evidente l'inammissibilità della stessa. Infatti, trattasi di domanda nuova, proposta solo con l'atto depositato a seguito del disposto mutamento del rito. Orbene, rispetto all'impugnativa di licenziamento originariamente proposta, la domanda in questione non viene a determinare una emendatio libelli, ma una vera e propria mutatio libelli non consentita in quanto implica nuovi presupposti e nuovi accertamenti di fatto (sussistenza di pretese retributive in ragione del rapporto di lavoro svoltosi secondo determinate modalità) che alterano l'oggetto sostanziale dell'azione
(impugnativa di licenziamento) ed i termini della controversia.
Infatti, con la predetta domanda viene introdotto un diverso tema di indagine, non essendo stati allegati sin dall'originario atto introduttivo del giudizio i fatti storici posti alla base della domanda di condanna in esame. Ne consegue che la domanda in oggetto altera il thema decidendum introducendo, come detto, nuovi profili di accertamento, ditalchè deve essere reputata inammissibile.
In conclusione, alla luce di tutte le considerazioni innanzi svolte, il ricorso va integralmente respinto.
14 Le argomentazioni sin qui enunciate sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni in fatto od in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Le spese di lite, in ragione della diversa qualità delle parti e dell'incertezza della lite, sono interamente compensate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
- RIGETTA la domanda;
- Spese compensate.
Bari, 17.4.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia
15
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 17.4.2025, dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 13.1.2022, conv. in l. n. 27/2020 e succ. modd. e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di lavoro recante n.r.g. 656/2019
TRA
, nato a [...] il [...], residente Parte_1
a Noci (Ba) in via Tommaso Siciliani, 71/B, CF
, C.F._1
1 Rappr. e dif. dall'Avv. Vincenzo Mansueto (cod. fisc.:
), C.F._2
RICORRENTE
E
(Part. I.V.A. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del suo legale rappresentante pro tempore, rappr. e dif. dall'Avv. Domenico Notarnicola
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.1.2019 il ricorrente in epigrafe indicato invocava l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Per tutte le ragioni e causali esposte in narrativa, accertare che il licenziamento impugnato è stato comminato in violazione dei requisiti, formali e sostanziali previsti dalla legge e, di conseguenza, accogliere il presente ricorso col ritenere e dichiarare nullo e/o annullabile e comunque illegittimo e/o inefficace il provvedimento di licenziamento intimato dalla al ricorrente con nota del Controparte_1
03/08/2018; per l'effetto, in applicazione del combinato disposto dell'art. 5, comma 3, L. 223/91 (come modificato dall'art. 1, comma
46, L. 92/12) e dell'art. 18, comma 4, L. 300/70, condannare la
in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, alla reintegrazione dell'odierno ricorrente nel posto di lavoro in precedenza occupato, con le medesime mansioni e qualifica, nonché al pagamento, in favore del ricorrente, di una indennità risarcitoria nella misura massima di 12 mensilità, ovvero nella misura anche inferiore che sarà ritenuta equa e di giustizia, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento
2 sino a quello dell'effettiva reintegrazione, ed al versamento, con gli accessori di legge, sempre dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dei contributi previdenziali ed assistenziali, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria ove previsti e dovuti;
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre spese generali al 15%, c.p.a. e IVA a carico del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario”. Con memoria ritualmente depositata si costituiva la società convenuta, contestando la fondatezza delle domande di parte ricorrente e concludendo per il rigetto del ricorso.
La causa, proveniente dal ruolo della dott.ssa ed Per_1
assegnata al Giudicante per l'udienza del 25.11.2021, trattata dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n. 27/2020 e succ. modd. e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c., successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente - nell'ordine di svariate migliaia - tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto
Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo Giudice, nonché l'ingente numero di procedure urgenti, anche ex art. 1, commi 47 e ss. l. n. 92/2012, attribuite a questo Giudice a seguito del trasferimento ad altri uffici dei precedenti titolari – dott.ssa
, , , dott. , dott. CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 CP_6 Per_2
, dott.sse , e -, in data odierna veniva Per_3 Per_4 Per_1 Per_5
decisa.
Il ricorso è infondato per i motivi di seguito illustrati.
Preliminarmente si osserva che l'istante impugna il licenziamento intimato con nota del 3.8.2018 deducendo la carenza del giustificato motivo oggettivo.
3 Ciò posto, va rilevato che dalla lettera prodotta si evince che il licenziamento impugnato nel presente procedimento è stato intimato per giustificato motivo oggettivo. Infatti, la lettera inviata dalla parte resistente testualmente ascrive la decisione datoriale al giustificato motivo oggettivo “Sia a causa della sostanziale modifica della natura delle commesse, per cui già da tempo alla Ns. azienda non vengono commissionati lavori per la realizzazione di nuovi impianti di telefonia mobile;
sia per il fatto che la Ns. principale committente
[...]
, a causa delle politiche economiche internazionali degli CP_7
Stati Uniti, si è trovata nella impossibilità oggettiva di rifornirsi dei materiali ad alto contenuto tecnologico necessari per la realizzazione dei lavori, per cui, improvvisamente, ha disposto la sospensione di tutte le commesse alle quali, peraltro, Lei era adibito;
la Ns. azienda si trova nella impossibilità assoluta di utilizzare la Sua prestazione lavorativa come geometra già adibito alle commesse , Controparte_7 né si intravedono allo stato, possibilità di adibirla utilmente ad altre mansioni;
in mancanza di concrete possibilità, a breve, di ricevere nuove commesse che consentano l'impiego dell'intero organico del personale a disposizione;
per la sopravvivenza stessa della Ns. CP_8
siamo costretti ad attuare una politica di contenimento di costi che consiste anche nella riduzione del personale. Nel contesto di tale politica di contenimento di costi con riduzione del personale comunichiamo che è Ns. intenzione, mediante l'avvio della procedura di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, privarci della Sua attività lavorativa. Tale scelta è stata compiuta nel rispetto dei criteri di legge tenendo conto delle esigenze tecnico economiche-produttive, dell'anzianità lavorativa e del carico di famiglia” (cfr. lettera di intenzione di licenziamento del 12.7.2018). Con lettera racc.a.r. successiva del 03/08/2018, recapitata al ricorrente il 10/08/2018, la “facendo seguito alla precedente missiva del Controparte_1
12/07/2018, di preavviso di intenzione di licenziamento ex art.7
4 L.n.604/1966, per gli stessi motivi specificati nella stessa missiva, che qui devono intendersi integralmente riportati” confermava al l'intimazione di licenziamento per giustificato motivo Pt_1 oggettivo con effetto dalla data di ricezione della stessa lettera.
Sul punto, si osserva che l'art. 3 della legge n. 604/1966 identifica il giustificato motivo oggettivo in <<ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di esso>>, rimettendo al giudice la ricognizione dell'effettività delle denunciate esigenze tecniche ed economiche dell'organizzazione produttiva, dell'esistenza di un nesso di causalità tra le scelte imprenditoriali ed il provvedimento di licenziamento e della mancanza di possibilità di utilizzazione alternativa del lavoratore
(cosiddetto "repechage") mediante l'adibizione a mansioni equivalenti (si veda, ex plurimis, Cass. n. 15894/2000).
L'onere probatorio della sussistenza del giustificato motivo oggettivo grava, ai sensi dell'art. 5 l. cit., sul datore di lavoro, cui spetta dimostrare non solo la concreta riferibilità del licenziamento individuale ad iniziative collegate ad effettive ragioni di carattere produttivo e/o organizzativo, ma anche l'impossibilità di utilizzare il lavoratore estromesso in altre mansioni compatibili con la qualifica rivestita, in relazione al concreto contenuto professionale dell'attività cui era stato precedentemente adibito (si veda, ex plurimis, Cass. n. 4688/1991).
Se dunque è pressoché incontrastata l'affermazione dell'insindacabilità giudiziale delle scelte imprenditoriali, in quanto espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41
Cost. (si veda ex plurimis Cass. n. 12554/1998, Cass. n.
7376/2001, Cass. n. 5777/03), nondimeno si discute sull'essenza del giustificato motivo oggettivo. In altri termini ci si chiede se al giustificato motivo obiettivo di licenziamento siano riconducibili le sole ragioni dirette a fronteggiare situazioni sfavorevoli “non
5 contingenti che influiscano decisamente sulla normale attività produttiva, imponendo una riduzione dei costi”, così da salvaguardare gli equilibri economici dell'impresa e quindi la possibilità di mantenimento dei livelli occupazionali (su cui si veda
Cass. n. 3030/1999, Cass. n. 11646/98, Cass. n. 12999/95), ovvero qualunque processo di riorganizzazione o ristrutturazione che tragga la sua legittimità dall'effettiva ragione economica che l'abbia determinato, sia essa rappresentata da motivi estranei alle determinazioni imprenditoriali (esigenze di mercato), o anche da modifiche organizzative finalizzate all'incremento dei profitti (si veda
Cass. n. 6222/98 e Cass. n. 9310/2001). Sul punto, si richiama
Cass. n. 21282 del 02.10.2006 secondo cui “Nella nozione di giustificato motivo oggettivo di licenziamento è riconducibile anche
l'ipotesi del riassetto organizzativo dell'azienda attuato al fine di una più economica gestione di essa e deciso dall'imprenditore non semplicemente per un incremento del profitto, ma per far fronte a sfavorevoli situazioni, non meramente contingenti, influenti in modo decisivo sulla normale attività produttiva, imponendo un'effettiva necessità di riduzione dei costi. Tale motivo oggettivo è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, atteso che tale scelta è espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 cost., mentre al giudice spetta il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore, con la conseguenza che non è sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il lavoratore licenziato, sempre che risulti l'effettività e la non pretestuosità del riassetto organizzativo operato, non essendo, peraltro, necessario, ai fini della configurabilità del giustificato motivo, che vengano soppresse tutte le mansioni in precedenza attribuite al lavoratore
6 licenziato, ben potendo le stesse essere solo diversamente ripartite ed attribuite”.
In accordo con tale seconda impostazione, consapevolmente recepita a partire da Cass. n. 5777/2003, si ritiene che la ragione giustificativa del licenziamento, sempreché seria ed effettiva e non già pretestuosa, possa rinvenirsi sia nei fattori (sfavorevoli) di mercato, sia nelle modificazioni tecnico-produttive ovvero nelle iniziative di riorganizzazione inerenti alla gestione d'impresa orientate al contenimento dei costi e quindi all'aumento dei profitti, dovendosi ravvisare piuttosto nella previsione dell'obbligo di repechage quel “certo contemperamento tra l'interesse dell'impresa e quello del lavoratore ugualmente protetti dalla normativa costituzionale” (si veda Cass. n. 5777 cit.).
Del resto, tale opzione ermeneutica è stata di recente autorevolmente ripresa dalla Suprema Corte, con sentenza n. 25201/2016, in cui si afferma che “ai fini della legittimità del licenziamento individuale intimato per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art.3 della legge n. 106 del 1966, l'andamento economico negativo dell'azienda non costituisce presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare e il giudice accertare, essendo sufficiente che le ragioni inerenti all'attività produttiva e all'organizzazione del lavoro, tra le quali non è possibile escludere quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività dell'impresa, determinino un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di una individuata posizione lavorativa;
ove però il licenziamento sia stato motivato richiamando l'esigenza di fare fronte a situazioni economiche sfavorevoli ovvero a spese notevoli di carattere straordinario ed in giudizio si accerti che la ragione indicata non sussiste, il recesso può risultare ingiustificato per una valutazione in concreto sulla mancanza di veridicità e sulla pretestuosità della causale addotta dall'imprenditore”. In particolare, l'onere della prova dell'impossibilità del “repechage” <<va assolto, concernendo un fatto negativo, mediante la dimostrazione - fuori da un rigido prefissato sistema di prove - di fatti positivi corrispondenti, come il fatto che i residui posti di lavoro, riguardanti mansioni equivalenti, fossero al tempo del licenziamento
7 stabilmente occupati da altri lavoratori o il fatto che, dopo il licenziamento e per un congruo periodo, non sia stata effettuata alcuna nuova assunzione nella stessa qualifica dei lavoratori licenziati [in relazione a tutte le sedi dell'attività aziendale, salvo il preliminare rifiuto dei lavoratori licenziati a trasferirsi altrove]>> (si veda, ex plurimis, Cass. n. 2881/1992).
I principi innanzi menzionati vanno calati nel caso concreto dedotto all'attenzione di questo Giudice. In applicazione dei principi sopra esposti, nel caso di specie, la resistente ha fornito la prova dell'esistenza delle dedotte concrete ed effettive ragioni giustificative poste alla base del licenziamento, nonché della specifica riferibilità di quest'ultimo ad iniziative collegate a puntuali ragioni di carattere organizzativo.
Infatti, se è vero che non è sindacabile, nei suoi profili di congruità ed opportunità, la scelta imprenditoriale che abbia comportato la riorganizzazione aziendale anche attraverso il contenimento dei costi, è necessario che risulti l'effettività e la non fittizietà delle ragioni poste alla base della scelta espulsiva (si veda, ex plurimis, anche Cass. n. 21282/2006). In altri termini, il sindacato giurisdizionale, in tale materia, ha per oggetto il controllo che all'origine della decisione imprenditoriale vi sia una ragione economica seria e non pretestuosa, determinata da fattori esterni all'impresa, di mercato, ovvero connessa alla gestione dell'impresa medesima. Il lavoratore ha quindi il diritto innanzitutto a che il datore di lavoro (su cui incombe il relativo onere) dimostri la concreta riferibilità del licenziamento individuale ad iniziative collegate ad effettive ragioni di carattere produttivo-organizzativo (si veda, ex plurimis, Cass. n.12514/2004).
Orbene, sulla scorta della documentazione in atti e dell'istruttoria svolta, si ritiene raggiunta la prova dell'effettività della motivazione dedotta alla base del licenziamento.
8 Invero risulta provata la mancanza e la drastica riduzione delle commesse nell'anno 2018, come emerge agevolmente dall'esame comparativo del registro commesse-ordini Controparte_1 degli anni 2017 e 2018 (cfr. docc. n.7 e 8 fascicolo parte resistente).
Dalla disamina dei suddetti registri risulta infatti che la CP_1 nell'anno 2017 aveva ricevuto ordini-commesse per l'importo dei lavori di €.3.990.420,39. La stessa società, invece, nell'anno 2018 vedeva scendere in modo considerevole l'importo degli ordini- commesse ad €.2.331.415,40 registrando, rispetto all'anno precedente, una perdita secca del potenziale fatturato di
€.
1.659.005.00. A corroborare ulteriormente la situazione di grave crisi finanziaria per mancanza di liquidità della ditta resistente si pongono gli avvisi di pagamento 1 e 2 notificati alla CP_9 il 26/03/2019 (cfr. docc. n.11 e 12 fascicolo parte Controparte_1 resistente). I suddetti avvisi di pagamento documentano una esposizione debitoria della società resistente nei confronti dell' di oltre €.311.000,00 per omissione contributiva relativa CP_9
al periodo con decorrenza dal novembre 2017 al dicembre 2018.
Ancora, ad ulteriore conferma della grave crisi finanziaria per mancanza di commesse e di liquidità della resistente va CP_8
evidenziata le fuga dei lavoratori dalla società a partire dal maggio
2018 per causa della morosità nel pagamento delle retribuzioni mensili. Come risulta dal prospetto dei lavoratori dimissionari e dalle comunicazioni di dimissioni per giusta causa (cfr. docc. n.9 e
10 fascicolo parte resistente), a partire dal maggio 2018, dalla si erano dimessi per giusta causa, per morosità nel Controparte_1
pagamento delle retribuzioni ben 29 lavoratori, ossia Parte_2
, , ,
[...] Parte_3 Persona_6 Persona_7 [...]
, , Persona_8 Persona_9 Persona_10 Per_11
, ,
[...] CP_10 CP_11 Controparte_12 CP_13
, , CP_14 Controparte_15 CP_16 CP_17
9 , CP_18 CP_19 CP_20 Controparte_21 [...]
, , , CP_22 CP_23 Controparte_24 Parte_4
, Parte_5 CP_25 Controparte_26 CP_27
e .
[...] CP_28 Parte_6
Ebbene, le suindicate circostanze sono state confermate anche dal ricorrente in sede di interrogatorio formale. In particolare, il Pt_1 ha confermato: la circostanza sub.14, di essere stato adibito dal gennaio 2018 insieme al collega alla commessa Per_12 [...]
precisando che, intanto, altri clienti lo chiamavano per CP_7
delle commesse che aveva seguito precedentemente (non commesse nuove) perché lo conoscevano e continuavano a fare riferimento a lui;
la circostanza sub 17 del blocco commerciale imposto il 15 aprile 2018 dall'amministrazione Trump nei confronti di
[...]
; la circostanza sub. 20 che “la dal 15 CP_7 Controparte_1 aprile 2018 si trovava improvvisamente in una situazione di grave crisi economica, per mancanza di commesse, ed in una situazione di grave crisi finanziaria, avendo maturato un credito nei confronti della Cont
dell'importo di €.250.000 che non poteva incassare”; la circostanza sub. 21 “dalla stessa data del 15 aprile 2018 la
è passata improvvisamente da una situazione Controparte_1
di continuità di commesse e dei lavori, che garantivano una continuità
e regolarità degli incassi, ad una situazione di grave crisi finanziaria per mancanza di liquidità che dall'aprile 2018 a tutt'oggi continua ad impedire alla ditta resistente finanche di far fronte al regolare pagamento delle retribuzioni in favore dei lavoratori che continuano a lavorare alle sue dipendenze” precisando che la mensilità di aprile
2018 gli era stata corrisposta in ritardo;
la circostanza sub. 24, che insieme ad altri colleghi, a turno, era stato collocato in ferie nei mesi di maggio e giugno 2018 perché non c'era lavoro;
la circostanza sub.25 del licenziamento anche dei lavoratori e Parte_7
; la circostanza sub 27, della presenza in azienda di Parte_8
10 altri 5 lavoratori con mansioni di impiegati tecnici e/o geometri, con la conferma degli inquadramenti contrattuali e della loro maggiore anzianità lavorativa;
la circostanza sub.31 e 32 della ripresa dal Contr luglio 2018 delle commesse “anche se in maniera ridotta”; la circostanza sub 38 della fuga di massa dei lavoratori per il grave ritardo della ditta nel pagamento delle retribuzioni;
la circostanza sub 40, che prima di allora la era sempre stata Controparte_1
puntuale nel pagamento delle retribuzioni. la circostanza sub. 43 che “per causa della grave crisi economica e finanziaria la
[...]
dalla data di licenziamento del sig. CP_1 Parte_1
del 10/08/2018, solo alla data del 2 aprile 2019 ha potuto far fronte in favore del ricorrente del pagamento integrale delle retribuzioni relative alle mensilità di maggio, giugno, luglio, agosto 2018 e del trattamento di fine rapporto”.
La effettiva sussistenza della grave crisi economica e finanziaria per mancanza di commesse e di liquidità, per cui la Controparte_1
in modo improvviso ed inaspettato, dall'aprile 2018, si era
[...]
ritrovata nella impossibilità oggettiva sia di impiegare utilmente i lavoratori che di corrispondere loro regolarmente la retribuzione, ha trovato piena e puntuale conferma anche nella prova testimoniale espletata nel giudizio con l'audizione dei testi signori Testimone_1
e . Testimone_2 Testimone_3
Alla luce di queste risultanze, si ritiene provata l'effettività della ragione giustificatrice del licenziamento che ha condotto all'espulsione del lavoratore nonché il nesso di causalità tra esso e il licenziamento per giustificato motivo oggettivo irrogato al ricorrente.
Da quanto detto sopra, infatti emerge che la scelta di espellere il ricorrente, non può dirsi meramente pretestuosa od arbitraria, in quanto la società resistente ha fornito la prova dell'esistenza di effettive ragioni di carattere produttivo-organizzativo – riorganizzazione aziendale - sussistenti all'epoca della
11 comunicazione del licenziamento da cui era derivata la necessità di espellere l'istante.
E' pur vero che ai fini della legittimità del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo ex art. 3 della legge n. 604 del
1966, sul datore di lavoro incombe la prova, non solo della concreta riferibilità del licenziamento ad iniziative collegate ad effettive ragioni di carattere produttivo - organizzativo sussistenti all'epoca della comunicazione del licenziamento (in ordine alle quali nella specie non è lecito nutrire riserve), ma anche della impossibilità di utilizzare il lavoratore in altre mansioni compatibili con la qualifica rivestita, in relazione al concreto contenuto professionale dell'attività cui il lavoratore stesso era precedentemente adibito (v.
Cass. n.14815/2005). In proposito il Giudicante ritiene che l'immunità dal controllo giurisdizionale delle strategie d'impresa invocate a motivo di licenziamento, fatte salve la verifica dell'effettività delle ragioni addotte e del nesso di causalità con la misura espulsiva, trova proprio sul terreno del cd. “repechage” il suo più corposo contrappeso, gravando sull'imprenditore recedente l'obbligo di dimostrare di avere fatto tutto il possibile per ricollocare altrove il lavoratore privato del posto soppresso, ma di non esservi riuscito per effettiva impossibilità di una diversa utilizzazione dello stesso in altro posto equivalente che egli sarebbe stato in grado di ricoprire, desumibile dalla correlativa indisponibilità al tempo del licenziamento ovvero dalla mancanza di assunzioni mirate entro un arco di tempo ragionevole. L'onere probatorio relativo all'elemento in parola, secondo la giurisprudenza maggioritaria, concernendo un fatto negativo, va assolto mediante la dimostrazione di correlativi fatti positivi, come il fatto che i residui posti di lavoro relativi a mansioni equivalenti fossero, al tempo del recesso, stabilmente occupati, o il fatto che dopo il licenziamento - e per un congruo periodo - non sia stata effettuata alcuna assunzione nella stessa
12 qualifica (vedi Cass. n. 10527/1996, Cass. n. 3030/99, Cass. n.
17928/02). Detto onere, come ha precisato la Suprema Corte, deve essere comunque mantenuto entro limiti di ragionevolezza, sicché esso può considerarsi assolto anche mediante il ricorso a risultanze di natura presuntiva ed indiziaria (si veda Cass. n. 3198/1987,
Cass. n. 8254/1992), con l'ulteriore precisazione che il lavoratore, pur non avendo il relativo onere probatorio, che grava per intero sul datore di lavoro, ha comunque un onere di deduzione e di allegazione di tale possibilità di repechage (si veda Cass. n.
10559/1998, Cass. n. 8254/1992). Nel caso di specie, dalla documentazione in atti e dall'istruttoria svolta, emerge che non sono state effettuate assunzioni di personale con la medesima qualifica rivestita dal ricorrente per un tempo apprezzabile in relazione al licenziamento e non v'erano mansioni ulteriori da affidargli. Ora, non v'è dubbio in ordine al fatto che il ricorrente è stato licenziato per motivi economici, anche perché la ditta, per la sua stessa sopravvivenza, è stata costretta ad attuare una politica di contenimento dei costi attraverso anche la riduzione del personale.
Tuttavia, la resistente ha provato di aver proceduto al licenziamento del nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza Pt_1
contrattuale, tenendo conto delle esigenze tecnico-economiche- produttive, dell'anzianità lavorativa e del carico di famiglia. Come risulta dalla circostanza di fatto sub.27 della “Memoria integrativa”, che è stata confermata sia dal ricorrente, in sede di interrogatorio formale che da tutti i testimoni escussi nel corso del giudizio, il tra i geometri adibiti allo svolgimento delle stesse Parte_1
mansioni di coordinatore di singole commesse, era stato individuato dalla come lavoratore da licenziare in Controparte_1
ragione della minore anzianità lavorativa, con decorrenza iniziale dal
27/09/2016, rispetto ai suoi colleghi Persona_13 Persona_14
e . Persona_15
13 Per tutto quanto precede, gli elementi integrativi del giustificato motivo oggettivo di licenziamento risultano sufficientemente provati.
Per le ragioni innanzi rassegnate, avendo trovato pieno riscontro probatorio le condizioni in tesi legittimanti il licenziamento, i relativi capi di domanda vanno integralmente rigettati.
Venendo ora alla domanda volta ad ottenere la condanna della società resistente “al pagamento, in favore del lavoratore ricorrente, dell'ulteriore somma di €11.771,69 (al lordo della prevista tassazione)
o altra somma da accertarsi in corso di causa, a titolo di differenze retributive per le mensilità di giugno/luglio/agosto 2018 e FTR, e indennità di mancato preavviso, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di maturazione sino all'effettivo soddisfo” appare evidente l'inammissibilità della stessa. Infatti, trattasi di domanda nuova, proposta solo con l'atto depositato a seguito del disposto mutamento del rito. Orbene, rispetto all'impugnativa di licenziamento originariamente proposta, la domanda in questione non viene a determinare una emendatio libelli, ma una vera e propria mutatio libelli non consentita in quanto implica nuovi presupposti e nuovi accertamenti di fatto (sussistenza di pretese retributive in ragione del rapporto di lavoro svoltosi secondo determinate modalità) che alterano l'oggetto sostanziale dell'azione
(impugnativa di licenziamento) ed i termini della controversia.
Infatti, con la predetta domanda viene introdotto un diverso tema di indagine, non essendo stati allegati sin dall'originario atto introduttivo del giudizio i fatti storici posti alla base della domanda di condanna in esame. Ne consegue che la domanda in oggetto altera il thema decidendum introducendo, come detto, nuovi profili di accertamento, ditalchè deve essere reputata inammissibile.
In conclusione, alla luce di tutte le considerazioni innanzi svolte, il ricorso va integralmente respinto.
14 Le argomentazioni sin qui enunciate sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni in fatto od in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Le spese di lite, in ragione della diversa qualità delle parti e dell'incertezza della lite, sono interamente compensate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
- RIGETTA la domanda;
- Spese compensate.
Bari, 17.4.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia
15