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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 14/02/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1406/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Il Tribunale composto dagli Ill.mi Signori: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE REL. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1406/2024 R.G./F avente per oggetto: separazione giudiziale promossa da:
Parte_1 nata a [...], il [...], c.f.: , residente in Pont CodiceFiscale_1 canavese (TO), via case sparse Bisdonio 7, rappresentata e difesa per delega in atti dallAvv. Nadia Zucco ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio in Cuorgnè (TO), corso Dante n.
1. Parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con delibera del COA Ivrea n. 1037 / 2023 del 18.7.2023
Parte Ricorrente contro
, CP_1 nato a [...], il [...], c.f.: , residente in Pont CodiceFiscale_2 canavese, via case sparse Bisdonio 7 Parte Convenuta Contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero Collegio dellì 12.2.2025 CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte attrice All'udienza del 11.12.2024 parte ricorrente ha precisato le conclusioni chiedendo la sola pronuncia di separazione. Per il P.M.
V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso 13/12/2024
***
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Parte ricorrente ha agito in giudizio ex artt 473 bis ss cpc per richiedere la separazione dal marito, avendo le Parti contratto matrimonio il 21.8.2021 in Pont Canavese, unione dalla quale non son nati figli. Lamentava la ricorrente la progressiva assenza del marito tanto in punto di vicinanza quanto in punto economico, chiedendo la pronucnia separativa dopo aver il convenuto abbandonato il tetto coniugale in via definitiva dal febbraio 2023.
* * * 1) La domanda di separazione. La domanda appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. E' provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
dal comportamento tenuto dai coniugi come allegato dalla ricorrente, dalle difese formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per la presente procedura si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile. La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va dunque accolta. E ciò perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità di verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie, alla luce del definitivo allontanamento della parte convenuta dalla casa coniugale dal febbraio 2023 devono ritenersi integrati i presupposti legittimanti la pronuncia di separazione, non dovendo disporsi in ordine alle questioni economiche (non avanzate dalle parti) e in assenza di prole. Spese di lite compensate in ragione della non opposizione di parte convenuta e della pronuncia necessaria in punto status.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, respinta ogni diversa istanza, domanda, eccezione, in contumacia di parte convenuta:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e ,, ai sensi Parte_1 CP_1 dell'art. 151 co. 1 c.c.;
- Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni ed incombenze tutte di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Ivrea in data 12.2.2025
pagina 2 di 3 IL PRESIDENTE Dott. Alessandro Scialabba IL GIUDICE ESTENSORE Dott. Alberto Angelo Balzani
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Il Tribunale composto dagli Ill.mi Signori: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE REL. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1406/2024 R.G./F avente per oggetto: separazione giudiziale promossa da:
Parte_1 nata a [...], il [...], c.f.: , residente in Pont CodiceFiscale_1 canavese (TO), via case sparse Bisdonio 7, rappresentata e difesa per delega in atti dallAvv. Nadia Zucco ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio in Cuorgnè (TO), corso Dante n.
1. Parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con delibera del COA Ivrea n. 1037 / 2023 del 18.7.2023
Parte Ricorrente contro
, CP_1 nato a [...], il [...], c.f.: , residente in Pont CodiceFiscale_2 canavese, via case sparse Bisdonio 7 Parte Convenuta Contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero Collegio dellì 12.2.2025 CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte attrice All'udienza del 11.12.2024 parte ricorrente ha precisato le conclusioni chiedendo la sola pronuncia di separazione. Per il P.M.
V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso 13/12/2024
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pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Parte ricorrente ha agito in giudizio ex artt 473 bis ss cpc per richiedere la separazione dal marito, avendo le Parti contratto matrimonio il 21.8.2021 in Pont Canavese, unione dalla quale non son nati figli. Lamentava la ricorrente la progressiva assenza del marito tanto in punto di vicinanza quanto in punto economico, chiedendo la pronucnia separativa dopo aver il convenuto abbandonato il tetto coniugale in via definitiva dal febbraio 2023.
* * * 1) La domanda di separazione. La domanda appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. E' provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
dal comportamento tenuto dai coniugi come allegato dalla ricorrente, dalle difese formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per la presente procedura si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile. La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va dunque accolta. E ciò perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità di verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie, alla luce del definitivo allontanamento della parte convenuta dalla casa coniugale dal febbraio 2023 devono ritenersi integrati i presupposti legittimanti la pronuncia di separazione, non dovendo disporsi in ordine alle questioni economiche (non avanzate dalle parti) e in assenza di prole. Spese di lite compensate in ragione della non opposizione di parte convenuta e della pronuncia necessaria in punto status.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, respinta ogni diversa istanza, domanda, eccezione, in contumacia di parte convenuta:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e ,, ai sensi Parte_1 CP_1 dell'art. 151 co. 1 c.c.;
- Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni ed incombenze tutte di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Ivrea in data 12.2.2025
pagina 2 di 3 IL PRESIDENTE Dott. Alessandro Scialabba IL GIUDICE ESTENSORE Dott. Alberto Angelo Balzani
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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